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Milano, 31 luglio 2017
I NUOVI VOUCHER ONLINE DAL 10 LUGLIO
L’Inps ha emanato una circolare per illustrare le nuove procedure sulla nuova disciplina che regola il
lavoro occasionale, e ha messo online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei
nuovi adempimenti del lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 i nuovi voucher possono essere
acquistati anche online.
Con la nuova piattaforma, per garantire la piena ed effettività tracciabilità dei rapporti di lavoro al fine
di prevenire possibili abusi, vengono richieste più informazioni e soprattutto, come spiegato nella nota
del Governo, una volta che il committente avrà comunicato un previsto utilizzo del lavoro occasionale,
il lavoratore a sua volta potrà entrare nella piattaforma informatica e confermare di aver svolto
l’attività. In questo modo non sarà possibile per il committente annullare la prestazione
successivamente. Un’altra contromisura prevede verifiche specifiche nei confronti di quei committenti
che annulleranno troppo spesso le prestazioni di lavoro occasionale notificate in precedenza.
Ricordiamo che, in merito alla nuova disciplina del lavoro occasionale, entro i limiti e con le modalità
stabilite dal Dl 50/2017, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali,
intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo
utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
I due strumenti per il ricorso a prestazioni occasionali si chiamano:
1. "Libretto famiglia" per le persone fisiche che ne fanno ricorso non nell’esercizio
dell’attività professionale o d’impresa,
2. "Contratto di prestazione occasionale" per le imprese, in quest'ultimo caso, il ricorso al
contratto di prestazione occasionale è vietato:
1. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori
subordinati a tempo indeterminato;
2. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai
soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli;
3. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività
di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e
torbiere;
4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Fino al 31 dicembre 2017 potranno essere ancora utilizzati i vecchi voucher, ovvero quelli emessi
prima dell’abrogazione e acquistati prima del 17 marzo scorso.
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RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA’ FISCALE IN CASO DI
ROTTAMAZIONE
Manovra correttiva 2017: cosa cambia ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale e dei
rimborsi nel caso di adesione alla rottamazione
In sede di conversione in legge del decreto 50/2017 cd. manovra correttiva, è stato introdotto anche
l’articolo 1-quater che regola il rilascio del certificato di regolarità fiscale e l'erogazione dei rimborsi
nel caso di adesione alla rottamazione. Com'è noto, la rottamazione è stata introdotta dal decreto fiscale
193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) e aderendo alla procedura il contribuente
può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del
servizio di riscossione.
In base a quanto previsto nell'articolo 1-quater del DL 501/2017 i certificati di regolarità
fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto (di cui all’articolo 80, comma 4,
d. Lgs 50/2016), nel caso di rottamazione dei ruoli, sono rilasciati ai debitori che si sono avvalsi
della rottamazione nei termini, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
Attenzione: la regolarità fiscale viene meno nel caso di esclusione dalla procedura di definizione
agevolata.
Per quanto riguarda i rimborsi di imposte e tasse nel caso di adesione del contribuente
alla rottamazione, questi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della
presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata
dei debiti tributari limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
Si sottolinea come l’erogazione del rimborso stesso può essere sospeso, nei casi di
• mancato,
• insufficiente
• tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento
delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata.
MANOVRA CORRETTIVA 2017: COSA CAMBIA PER I PIGNORAMENTI IMMOBILIARI
Pignoramenti immobiliari 2017: novità nella manovrina
Con la conversione in legge della manovrina correttiva (D.L. 50/2017) è stata confermata la modifica
all'art. 76 comma 2 del DPR 602/1973, che amplia la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari.
In base a questa disposizione, infatti, il concessionario della riscossione non può procedere
all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (anziché del singolo bene, come previsto
precedentemente), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si
procede, è inferiore a 120.000 euro.
Nell'iter di conversione viene modificato l'art. 29 della L. 52/1985 secondo cui negli atti pubblici aventi
ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati
già esistenti, è necessario indicare a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane,
• l'identificazione catastale,
• il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
• la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Secondo la nuova disposizione, se la mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di
conformità non sono dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto,
l'atto può essere confermato anche da una sola delle Parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente
conseguente a quello cui si riferisce.
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MOD. 730/2017: RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’
Visto di conformità per la dichiarazione dei redditi 2017. Le responsabilità dei professionisti e dei
contribuenti
La dichiarazione dei redditi 730/2017 è stata oggetto di chiarimenti nella corposa circolare 7/e
dell'Agenzia delle Entrate del 04.04.2017. Uno dei primi argomenti affrontati è il rilascio del visto di
conformità, in quanto dopo le novità introdotte dall'articolo 6 del DLGS 175 /2014 viene
espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai
professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, il
professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il
CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e
della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del
1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Questa responsabilità è
conseguente al rilascio del visto di conformità infedele sulla verifica:
• della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, con quello delle relative certificazioni
esibite;
• delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai
documenti presentati dal contribuente;
• delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai
documenti presentati dal contribuente;
• dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti
prodottidal contribuente.
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da
quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista
abilitato è responsabile per la non corretta verifica:
• della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni
esibite (CU)
• dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto
il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
• delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza
con le risultanze dei dati della dichiarazione;
• delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza
alle risultanze dei dati della dichiarazione;
• dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati
risultanti dalla dichiarazione;
• degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
Qualora il CAF o il professionista abilitato successivamente alla trasmissione della dichiarazione
riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa,
avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
della dichiarazione rettificativa.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente, che nel caso di
comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di
questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata
richiesta al contribuente soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, mentre
l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
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MOD. 730/2017: COME PRESENTARLO E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE
Presentazione diretta del contribuente, presentazione tramite CAF o presentazione tramite sostituto
d'imposta. I documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi
Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità
ovvero direttamente dal contribuente, tramite sostituto d'imposta o tramite CAF. In particolare, se il
contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet
dell’Agenzia delle entrate deve:
• indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef,
anche se non esprime alcuna scelta;
• verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730
precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza
modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a
modificare o integrare il modello 730.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente
tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella
stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta
presentazione.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per
l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa
(anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Prima
dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto
d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di
liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso
al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel
caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente
deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la
conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la
documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere
trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I principali documenti da esibire sono:
• la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
• gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il
contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal
sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già
considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti
sono già in possesso di quest’ultimo;
• gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
• la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto
nella successiva dichiarazione dei redditi.
Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e
detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno
conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può
richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano
conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di
conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
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Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23
luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della
dichiarazione e il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal
contribuente.
Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento
di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti
al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
MOD. 730/2017: LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER DETRARRE LE SPESE
MEDICHE
Documentazione da conservare per detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi 2017. Ecco
quando tradurre le spese sostenute all'estero
Le spese mediche sostenute nel 2016 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 730/2017 e Redditi
PF 2017 (ex Unico). Com'è noto è possibile fruire della detrazione al 19% delle spese sostenute per
prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni
specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni rese da un medico, ricoveri, acquisto di
medicinali, noleggio di dispositivi medici ecc.
In linea generale, tali dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate dagli operatori e dalle strutture
sanitarie, e il contribuente li ritroverà presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata. In ogni
caso, la documentazione che il contribuente deve conservare per le spese indicate nei righi E1, E2, E3,
ed E25 del modello 730/2017 sono:
• per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la
natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni
medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
• per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute
o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla
specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti
diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente
dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la
prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere
a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare
unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la
causa per la quale è stata acquistata la protesi;
• per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche
una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a
facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
Tipologia Documento
spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali scontrini fiscali
protesi che non rientrano tra i dispositivi medici
fatture e prescrizione del medico
curante
sussidi tecnici e informatici per persone con
disabilità
fattura e certificazione del medico
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Spese mediche all’estero
Per quanto riguarda le spese mediche sostenute all’estero, queste sono soggette allo stesso regime di
quelle analoghe sostenute in Italia e, pertanto, deve essere conservata a cura del dichiarante la
documentazione debitamente quietanzata. In generale, se la documentazione sanitaria è in lingua
originale, va corredata da una traduzione in italiano:
• se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può
essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta;
• se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una
traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, non è
necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La
documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una
traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia,
appartiene alla minoranza slovena.
Attenzione: si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi
di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono
spese sanitarie.
DEFIBRILLATORI: SCATTA L’OBBLIGO
Dal 1° luglio è entrato in vigore l'obbligo della presenza di un defibrillatore all'interno di tutti gli
impianti sportivi che ospitano le attività delle SSD e delle ASD.
L'odissea di rinvii che si sono susseguiti per mesi è finalmente giunta al termine: dal 1° luglio é
scattato l'obbligo di legge per le società sportive dilettantistiche (SSD) e le associazioni sportive
dilettantistiche (ASD) di essere dotate di defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo che ne ospita
le attività.
Il 26 giugno 2017, infatti, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il Ministro per lo Sport Luca
Lotti hanno firmato il Decreto Balduzzi, protagonista negli ultimi 17 mesi di ben due rinvii (l'11
gennaio 2016 e il 19 luglio 2016) e una sospensione (fino al 30 giugno 2017, effettuata in base
all’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016). E sono stati proprio i due Ministri a darne rapida
notizia tramite i social network: Beatrice Lorenzin, con un breve tweet, ha informato i suoi followers
che da luglio sarà vigente l'obbligo dei defibrillatori negli impianti sportivi, anche dilettantistici, mentre
Luca Lotti ha commentato in modo più ampio l'avvenuta firma del decreto, pubblicando sulla sua
pagina Facebook un post che rappresenta un sunto del percorso fatto e sottolinea la grande
importanza della presenza dei dispositivi salvavita all'interno delle strutture adibite all'attività
sportiva.
Il Ministro, nello specifico, ha scritto che “Mantenere un impegno, soprattutto nell’ambito delle
Istituzioni non è solo una questione di principio. È una questione di sostanza. Oggi teniamo fede alla
nostra parola: attraverso il Decreto congiunto tra Ministero della Salute e quello per lo Sport è in
vigore l’obbligo per le società e le associazioni dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore
all’interno dell’impianto sportivo in cui si svolgono le proprie attività”. Il post prosegue evidenziando
quanto i defibrillatori rappresentino “Un modo di rendere più sicuri e tutelati i tanti momenti di
agonismo e di esercizio fisico che si praticano ogni giorno nel nostro ricchissimo mondo dello sport
non professionistico. Troppo spesso funestato da tragedie evitabili grazie alla presenza di uno
strumento tecnologico che può salvare la vita. Non sono pochi gli atleti che per tanti motivi si possono
trovare in una condizione di emergenza mentre fanno sport. Tornano alla mente tante storie di giovani
sportivi scomparsi che avrebbero potuto essere messi in salvo grazie a un defibrillatore.
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Ci siamo detti che avremmo dovuto fare di tutto perché non accadesse di nuovo. Abbiamo mantenuto
quella promessa”.
Il decreto
Come specificato nell'Articolo 1 (Dotazione e impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive
dilettantistiche), l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri
dispositivi salvavita si intende assolto quando:
1. l'impianto sportivo utilizzato dalla SSD o dalla ASD è dotato di un defibrillatore
semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
2. è presente una persona debitamente formata all'utilizzo di tale dispositivo durante le gare
inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, durante
lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive e attività agonistiche di prestazione
organizzate dagli Enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società
dilettantistiche.
L'Articolo 2 (Obblighi), invece, specifica che le SSD e le ASD hanno l’obbligo di accertare, prima
dell’inizio delle gare tramite propri referenti incaricati all'occorrenza, la presenza del
defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la sua regolare manutenzione e il suo corretto
funzionamento, seguendo specifiche modalità indicate dalle linee guida presenti nell’allegato E del
decreto ministeriale 24 aprile 2013;
le SSD e le ASD che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse
organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5,
comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
L'Articolo 3 (Inadempimento dell’obbligo) pone chiaramente l'impossibilità di svolgere le attività
sportive nel caso in cui venga constatata la mancanza del defibrillatore semiautomatico o di una
tecnologia più avanzata utilizzabile come dispositivo salvavita.
Questi obblighi sono rivolti a tutte le SSD e le ASD che praticano una delle 396 discipline sportive
riconosciute dal Coni (per approfondire questo punto si deve far riferimento alla delibera del 20
dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni). Sono, invece, escluse dall'obbligo di
dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le SSD e
le ASD che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo e quelle che praticano
discipline sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo),
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport
assimilabili (come riportato nell'Art.5 del testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2017: ECCO COME COMUNICARE LA PEC
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le indicazioni su come indicare la pec
Con il provvedimento del 29.06.2017 (n. 120768/2017) sulle modalità di comunicazione, tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all’indirizzo pec per la notifica degli atti,
ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del DPR 600/73 le Entrate hanno disposto che:
• Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC
I dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notificazione degli avvisi e degli altri
atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili nell'area riservata. Nello stesso modo si possono
comunicare la variazione e la revoca dell’indirizzo PEC precedentemente trasmesso.
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• Ambito di applicazione
L’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai
soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito
nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Con la comunicazione
dell’indirizzo il richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti
presso
• l’indirizzo PEC di cui è intestatario
• l’indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado specificamente
incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.
• Utilizzo dell’indirizzo PEC comunicato
L’indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la
notifica degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell’articolo 60,
settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° luglio 2017. Lo stesso
indirizzo PEC può essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’agente della
riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva
mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi
dall’Agenzia delle Entrate. L’agente della riscossione per le notifiche degli atti propri può continuare
ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30 giugno 2017 all’agente stesso dalle persone fisiche
non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC
inserito nell’INI-PEC. Il contribuente può revocare l’indirizzo PEC inviando all’agente della
riscossione un’apposita richiesta con le modalità indicate da quest’ultimo sul proprio sito internet. In tal
caso, l’agente della riscossione, avvisa l’interessato dell’avvenuta registrazione della revoca nei propri
archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso. La
comunicazione, la variazione e la revoca dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal
quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione. Qualora la casella
PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo di cui
all’articolo 60, settimo comma, ultimo periodo, ovvero qualora la casella PEC risulti non valida o non
attiva già al primo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti,
ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive. L’indirizzo PEC comunicato
non è utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione qualora il richiedente risulti
titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Gli atti possono essere notificati all’indirizzo PEC
comunicato con le modalità descritte nel presente Provvedimento, solo dopo che l’indirizzo risultante
dall’INI-PEC è stato rimosso da tali archivi.
• Servizio telematico per la comunicazione dei dati
Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere le seguenti informazioni:
• il tipo di operazione (comunicazione/variazione o revoca dell’indirizzo PEC);
• l’indirizzo PEC;
• l’intestazione dell’indirizzo PEC al richiedente ovvero agli altri soggetti indicati;
• il consenso all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 196 del 2003.
L’Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC
comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’Agenzia delle
Entrate, in esito alla procedura di verifica e ai controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la
registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente
l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita in
Anagrafe Tributaria. Tale esito, consultabile nella sezione “Storico operazioni” del servizio di
acquisizione dell’indirizzo PEC, costituisce attestazione dell’avvenuta comunicazione. La registrazione
dell’indirizzo PEC comunicato risulta completa quando:
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• il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di
avvenuta consegna del messaggio;
• il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.
Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l’onere di aggiornarle in caso di
variazioni sopravvenute.
IN ARRIVO ALTRE 100MILA LETTERE PER VALUTARE SE METTERSI IN REGOLA
CON IL FISCO
Redditi 2013 non correttamente indicati nella dichiarazione 2014: in arrivo 100.000 lettere per
regolarizzare la propria posizione
In arrivo 100.000 nuove comunicazioni via Pec o posta ordinaria al servizio ai cittadini che, in base ai
dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni
redditi percepiti nel 2013. In particolare, le comunicazioni sono indirizzate a contribuenti persone
fisiche e riguardano presunte anomalie rilevate dall’incrocio dei dati in relazione a:
• redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o
soggetti a cedolare secca;
• redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge
o ex coniuge;
• redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in
associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità
limitata in trasparenza;
• redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
• redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
• alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non
professionale;
• redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.
Come chiarito nel comunicato stampa del 30.06.2017 dell'Agenzia, i contribuenti che ricevono una di
queste comunicazioni troveranno indicati tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata in
un dettagliato prospetto informativo. I cittadini già abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, inoltre, potranno visualizzare nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale un
prospetto informativo utile a chiarire nel dettaglio gli elementi di anomalia segnalati. Ciò per consentire
loro di valutare la fondatezza dei dati in possesso dell’Amministrazione e di fornire elementi, fatti e
circostanze che potrebbero giustificare, totalmente o anche solo parzialmente, l’anomalia riscontrata.
Limitatamente ad alcune tipologie reddituali, sarà disponibile un ulteriore prospetto “precompilato”
relativo al quadro dichiarativo da rettificare o integrare. Il contribuente potrà scaricare e stampare tale
prospetto contenente i dati da utilizzare nella compilazione della dichiarazione integrativa.
In gran parte dei casi, insieme ai prospetti sopra indicati, nel “Cassetto fiscale” del contribuente
saranno resi disponibili due collegamenti telematici (link), nonché un foglio di avvertenze finalizzato a
guidare il destinatario della comunicazione negli adempimenti successivi. Il primo dei due link
permetterà al contribuente di scaricare il file contenente la propria dichiarazione presentata per l’anno
d’imposta 2013, mentre il secondo consentirà l’accesso al software di compilazione Unico On line, da
utilizzare per la predisposizione e l’invio della dichiarazione integrativa e per la compilazione della
delega di pagamento degli importi dovuti.
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EQUITALIA: NASCE L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia si sono sciolte ed è nato l'ente pubblico Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Come previsto dal DL 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dal 1° luglio
2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nasce l’ente pubblico
economico, Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è
attribuito all’Agenzia delle Entrate ed è svolto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente sottoposto
all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il
nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la
precedente gestione, considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a titolo universale
nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
Cambia anche il portale internet, raggiungibile all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it,
dove gli utenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell’area riservata
con le credenziali di accesso è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e
avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi
previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS – Se Mi Scordo, delegare un intermediario,
visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla definizione agevolata. Stessi servizi che possono
essere utilizzati attraverso la app Equiclick, disponibile su smartphone e tablet. Novità anche sul fronte
dei social, con il nuovo canale twitter @AE_Riscossione in sostituzione di @equitalia_it che sarà
chiuso, ma tutti i follower troveranno automaticamente casa nel nuovo account, mentre rimane
invariato il contact center 06.0101 che fornisce consulenza e informazioni agli utenti.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA DI ABITAZIONE: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
Reiterazione delle agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione nella Risoluzione del 4 luglio
2017 dell'Agenzia delle Entrate
Agevolazioni prima casa nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.98 del 4 luglio 2017, con cui
l'interpellante, in procinto di ricevere in donazione dalla madre per cui vorrebbe fruire delle
agevolazioni ‘prima casa’. L’interpellante fa, tuttavia, presente di avere già goduto del trattamento
agevolativo riservato alla ‘prima casa’ di abitazione in occasione di un acquisto a titolo oneroso di un
immobile abitativo da un’impresa, per il quale ha corrisposto l’IVA agevolata al 4% e le imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina agevolativa riservata alla prima casa
di abitazione trova applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli
acquisti a titolo gratuito. Ricorrendone i presupposti, infatti, il contribuente può avvalersi della
possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della
proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione.
Le dichiarazioni di avvalersi di tale agevolazioni e di averne diritto sono rese dall'interessato nella
dichiarazione di successione o nell'atto di donazione.
In base a quanto previsto, il soggetto che, a seguito di un acquisto a titolo gratuito agevolato, intende
fruire dei benefici ‘prima casa’ in sede di acquisto a titolo oneroso, si trova nelle condizioni di poterne
usufruire. Tuttavia, la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo ‘prima casa’ non può essere
riconosciuta, in linea generale, nel diverso caso, rappresentato con la presente istanza di interpello, in
cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni ‘prima casa’ in sede di acquisto a titolo oneroso,
proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito.
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In considerazione delle richiamate disposizioni, deve ritenersi, dunque, con riferimento al caso
rappresentato, che il contribuente istante che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo
oneroso fruendo delle agevolazioni, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla ‘prima
casa di abitazione’ in occasione della stipula dell’atto di donazione sopra rappresentato, a condizione,
tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile
preposseduto.
ROTTAMAZIONE 2017: NASCE ContiTu PER SCEGLIERE ONLINE LE CARTELLE DA
ROTTAMARE
Dal 10 luglio 2017 c’è ContiTu, il servizio Web dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per
scegliere online le cartelle da rottamare
Agenzia delle entrate-Riscossione ha lanciato il nuovo servizio web ContiTu, grazie al quale tutti
coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, possono
decidere, in modo semplice e in autonomia, quali debiti pagare.
Dal 10 luglio 2017, collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente può
scegliere di “rottamare” solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione
formale inviata agli interessati entro il 15 giugno.
La comunicazione è disponibile dal 16 giugno nell’area riservata del portale e può essere richiesta in
copia anche nell’area pubblica, senza la necessità di pin e password.
Il nuovo servizio online di Agenzia delle entrate-Riscossione è un ulteriore strumento per supportare i
contribuenti interessati alla definizione agevolata in vista della scadenza del 31 luglio, fissata dalla
legge, per il primo pagamento degli importi rottamati.
Ma vediamo nel dettaglio le novità.
Il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, entro il 31 luglio potrà
decidere e scegliere quali effettivamente pagare, consapevole che i debiti non pagati, come previsto
dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della
riscossione ordinaria.
Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a
pagarne soltanto 4, potrà scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un
nuovo totale da pagare e i relativi codici RAV indispensabili per poter saldare i relativi debiti
prescelti.
Questa nuova funzionalità potrà essere utilizzata anche da coloro che avessero ricevuto una
comunicazione contenente cartelle/avvisi che non avevano inserito nella loro dichiarazione: accedendo,
infatti, al nuovo servizio potranno richiedere i RAV per le sole cartelle/avvisi che avevano indicato
nella loro richiesta.
Restano invariate tutte le altre indicazioni che il contribuente ha inserito nella domanda (modello DA1)
di definizione agevolata e cioè: il numero delle rate prescelte (o una sola), gli estremi relativi ai dati
personali, ecc.
ContiTu è raggiungibile direttamente dalla home page del
portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Per usufruire del servizio sarà necessario compilare il modulo online e specificare le cartelle/avvisi che
si intendono pagare.
Il servizio calcolerà l’importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta,
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il
pagamento entro le scadenze previste.
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Come pagare
Per il pagamento si possono utilizzare i bollettini RAV anche con la vecchia intestazione “Equitalia
Servizi di Riscossione”, dal 1° luglio 2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che
hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei
tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con
l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle
Entrate.
DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: QUANTO COSTA E COME ADERIRE
La definizione delle liti pendenti dopo la conversione della Manovra è prevista non solo per il
Contenzioso con l'Agenzia delle Entrate ma anche con gli Enti territoriali
La conversione in legge della Manovra Correttiva D.L. 50/2017 ha introdotto delle novità in tema di
definizione delle liti pendenti, estendendo la possibilità non solo alle controversie che vedono come
controparte l'Agenzia delle Entrate, ma anche gli Enti territoriali che aderiranno entro il 31 agosto
2017.
Vediamo quali saranno le modalità ed i costi per chiudere le liti pendenti:
Rientrano nella sanatoria fiscale tutte le liti pendenti in ogni grado di giudizio e per atti impugnati
davanti le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione.
Potranno essere rottamati i ricorsi contro gli atti della Agenzia delle Entrate, notificati entro il 24 aprile
2017. La "rottamazione" delle liti fiscali pendenti potrà essere applicata anche a quegli enti territoriali
che vi aderiranno entro il 31 agosto 2017.
Ai fini della determinazione degli importi da pagare, la definizione agevolata delle controversie
tributarie terrà conto solo degli importi accertati nell'atto dell'Ufficio, senza considerare l’eventuale
esito delle sentenze di primo e secondo grado.
La definizione avverrà con il pagamento delle imposte dovute più gli interessi per ritardata iscrizione a
ruolo, senza le sanzioni e gli interessi di mora.
Se la controversia riguarda solo interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, è possibile
chiudere pagando il 40% degli importi in contestazione.
Se invece la controversia riguarda solo sanzioni collegate a tributi che risultano definiti, la controversia
potrà essere definita a costo zero.
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre separatamente per
ciascuna controversia.
Il pagamento potrà essere effettuato in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro, entro le seguenti
scadenze:
40% entro il 30 settembre 2017
40% entro il 30 novembre 2017
20% entro il 30 giugno 2018.
La definizione della lite poggerà sull’atto impositivo senza considerare gli esiti eventuali intervenuti
nel giudizio, cioè senza tenere conto delle sentenze di primo e secondo grado. Questa ultima
circostanza e il fatto che non ci saranno sconti sull'imposta ne compromettono tuttavia il successo.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita
richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione della controversia. In tal caso il
processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente successivamente dimostra di essersi
avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà
sospeso fino al 31 dicembre 2018.
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Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente
articolo fino al 30 settembre 2017.
La norma prevede l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le
modalità di attuazione.
La definizione delle liti pendenti assieme alla rottamazione dei ruoli rappresenta una modalità per far
pulizia dell'ingente contenzioso che vede spesso l'Agenzia perdente, e a smaltire un arretrato che le
Commissioni Tributarie fanno fatica a gestire, oltre naturalmente una modalità per rastrellare soldi
freschi per le casse pubbliche.
DEFINIZIONE LITI PENDENTI: LE CAUSE FISCALI NON DEFINIBILI
Quali sono le controversie non definibili entro il 30 settembre 2017
Sono escluse dalla definizione delle liti pendenti, le controversie che non hanno come controparte
l'Agenzia delle Entrate o l'ente territoriale che aderisca alla definizione entro il 31 agosto.
Non sono, inoltre, definibili le cause che hanno come oggetto l'Iva all'importazione, importi in materia
di aiuti di Stato dazi e accise tenendo conto per quest’ultima imposta dei chiarimenti dati con una nota
congiunta n. 71066 del 15 giugno 2017 delle dogane e Agenzia delle Entrate dopo aver sentito il parere
dell’Avvocatura Generale dello Stato.
La nota detta le condizioni per accedere alla procedura entro la scadenza del 30 settembre 2017:
1) Deve trattarsi di contenzioso sorto per fatti antecedenti il 1 aprile 2010 e non deve essere stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per il procedimento penale.
2) Il soggetto obbligato deve offrire in pagamento una somma pari almeno al 20% dell’importo dovuto
a titolo di accisa e Iva afferente, provvedendo al pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla
stipula della transazione o in un massimo di sette rate annuali corrispondendo gli interessi.
3) Viene indicato lo schema procedimentale per addivenire alla transazione che inizia con la proposta
del soggetto obbligato e termina con il parere dell’Avvocatura Distrettuale che fissa i termini per la
firma della transazione e per il pagamento degli importi pattuiti.
Infine, non sono definibili, come chiarito dall’Agenzia, le controversie in materia di rimborsi e quelle
di valore non determinabile, tra cui, ad esempio quelle in materia di classamento degli immobili in
quanto non vi sono in contestazione importi da versare da parte del contribuente.
La rottamazione delle liti pendenti, quindi, in ogni stato e grado del giudizio, può avvenire se è parte
l’Agenzia delle entrate o l'ente territoriale che aderisca alla definizione, come abbiamo detto, entro il 31
agosto 2017, dinanzi la giurisdizione tributaria, e per gli atti da essa emanati.
Non rientrano, quindi, nella possibilità di definizione le liti in cui sono parti o controparti:
• i Comuni che non abbiamo aderito entro il 31 agosto 2017;
• l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• Equitalia S.p.A;
• Inps.
Non rientrano, altresì, gli atti, emessi dai suddetti soggetti (ad esempio i fermi amministrativi), o che
non contengono importi da pagare (ad esempio gli atti catastali).
Non sono definibili le liti non attribuite alla giurisdizione tributaria, o che hanno i seguenti oggetti:
• aiuti di Stato;
• Iva all'importazione;
• dazi ed accise con la precisazione di cui alla nota riportata nel corso del presente articolo;
• notifica del ricorso avvenuta dopo il 24 aprile 2017.
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AL VIA IL NUOVO MOD. 770/2017 UNIFICATO
Nonostante l’unificazione, resta comunque la possibilità per i sostituti e per gli intermediari abilitati di
dividere in più parti la trasmissione telematica entro il 31 luglio del modello 770
Da quest'anno il modello 770 diventa unificato e non è più suddiviso tra semplificato e ordinario;
tuttavia, è comunque possibile trasmettere separatamente i dati (per raggruppamento omogeneo), anche
da soggetti diversi. In particolare, le aziende potranno inviare un unico flusso completo di tutte le
ritenute, o due flussi (uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato ed autonomo, ed uno per quella
dei redditi da capitale) o tre flussi (lavoro dipendente/assimilato, lavoro autonomo e redditi da
capitale).
E’ data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i
prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati separatamente dai relativi prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi
alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale (quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL,
SM, SO, SP, SQ, SS) con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY, sempreché abbiano trasmesso entro
il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia
Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Detto frazionamento è gestibile attraverso la corretta compilazione della sezione “redazione della
dichiarazione” contenuta nel frontespizio della dichiarazione.
Quest’anno, quindi, la dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770/2017, presenta importanti
novità, rispetto al 2016, in particolare le istruzioni precisano che la
dichiarazione del sostituto d’imposta si compone di due parti:
• la prima è rappresentata dalla certificazione unica, modello ordinario, che i sostituti d’imposta
(direttamente o tramite un intermediario abilitato) sono tenuti a trasmettere telematicamente
all’Agenzia delle entrate entro il 7.3.2017 (va tenuto presente che le CU che contengono reddito di
lavoro autonomo non rientranti nella dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il
termine della presentazione del modello 770).
Con la CU – modello ordinario – si trasmettono i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno
2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati
relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro
dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate
da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi,
previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2016 per il periodo
d’imposta precedente;
• la seconda è rappresentata dal modello 770, non più suddiviso tra semplificato e
ordinario (è ritornato, come in passato, ad essere un’unica dichiarazione), da trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite un intermediario abilitato), come di
consueto, entro il 31 luglio 2017. Con il modello 770 si trasmettono i dati fiscali relativi alle ritenute
operate nell’anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo
dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli
intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base
di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi,
proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2016 od operazioni di natura finanziaria
effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti
d’imposta utilizzati.
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Tra le altre novità ricordiamo il nuovo “quadro DI” che permette di indicare eventuali crediti
derivanti da precedenti dichiarazioni integrative presentate oltre il periodo d’imposta successivo a
quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa (ad esempio dichiarazione integrativa
770/2013 relativa al 2012 presentata nel 2016). Per effetto di quanto regolamentato dal D. L .193/2016,
detti crediti potranno essere utilizzati in compensazione attraverso il mod. F24 a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
SOSPENSIONE FERIALE E MAGGIOR TEMPO PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE
DELL’AGENZIA
C’è tempo fino al 16 ottobre per rispondere alle segnalazioni che arriveranno a partire dal 24 luglio;
sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per gli altri avvisi
Con un comunicato stampa del 12 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che il termine per
rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni è fissato al 16 ottobre e che viene
confermata la sospensione dei termini.
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che a partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente
successivi provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari
le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati
presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno 2013.
Gli intermediari hanno a disposizione l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale
Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale
documentazione a supporto.
Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito
dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati.
Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione
telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista
dall’art. 7-bis del D.lgs. 241/97 da parte della Direzione Regionale competente.
L'Agenzia invita pertanto, gli intermediari a verificare, nei giorni successivi al 24 luglio, l’eventuale
presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel.
Con il Comunicato del 12 luglio l’Agenzia ha fatto presente che si ha tempo fino al 16 ottobre per
fornire i dati richiesti.
Per gli altri avvisi e segnalazioni arrivati prima si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 4
settembre.
LA CARTELLA DI PAGAMENTO SI RINNOVA
Approvata la nuova cartella di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le cartelle di pagamento
relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017
La cartella di pagamento si rinnova. Con Provvedimento del 14 luglio 2017 viene approvato il nuovo
modello di cartella di pagamento in sostituzione del vecchio approvato appena un anno fa.
Il nuovo modello che sostituisce quello approvato con provvedimento del 19 febbraio 2016 è
obbligatorio per le cartelle di pagamento relativo ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a
decorrere dal 1° luglio 2017.
Il nuovo modello di cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti al fine
di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente.
Con specifico riguardo al frontespizio, oltre all’elencazione degli Enti creditori delle somme contenute
nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a
ruolo (ad esempio, controllo Modello Unico, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di
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imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la
spettanza delle somme rispettivamente all’Ente creditore e all’Agente della riscossione.
Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la tipologia
di Ente creditore può essere individuata anche mediante l’uso di un colore differente (ad esempio,
arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di Comuni,
Regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezione della cartella dedicata alle
informazioni di competenza dell’Ente creditore.
• La prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione che
fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla
richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti
dell’Agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti
circa i pagamenti
• la seconda sezione è destinata a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del
ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative Avvertenze.
I POTERI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SE NON SI PAGA LA CARTELLA
ESATTORIALE
Il mancano pagamento della cartella autorizza l'agente della riscossione ad acquisire i dati sul reddito e
patrimonio da terzi e a procedere al fermo amministrativo
La nuova cartella di pagamento approvata con provvedimento del 14 luglio 2017 nelle avvertenze
mette a chiare lettere le conseguenze del mancato pagamento della stessa entro 60 giorni dalla
notifica.
Le avvertenze dicono che la cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento.
Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a
tutte le rate.
L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul
patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo,
secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti,
aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e
crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti
correnti e depositi).
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ATTIVO IN TUTTA ITALIA
Il MEF ricorda che dal 15 luglio 2017 è attivo in tutta Italia il processo tributario telematico
Con il Comunicato Stampa n° 122 del 14/07/2017 il Mef ha reso noto che dal 15 luglio 2017, con
l’estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle
regioni Marche e Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario
telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.
L’applicazione del PTT è avvenuta gradualmente nelle diverse Regioni, consentendo così i necessari
adeguamenti organizzativi degli uffici e degli studi funzionali alle nuove procedure informatiche.
In particolare:
dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è stato avviato in Toscana e in Umbria;
dal 15 ottobre 2016 in Abruzzo e Molise;
dal 15 novembre 2016 in Liguria e Piemonte;
dal 15 dicembre 2016 in Emilia-Romagna e Veneto;
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dal 15 febbraio 2017 in Basilicata, Campania e Puglia;
dal 15 aprile 2017 in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
dal 15 giugno 2017 per le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.
Pertanto, è possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, accedere al sistema
informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. - PTT) per il deposito telematico presso tutte le
Commissioni tributarie provinciali e regionali degli atti e documenti processuali già notificati via PEC
alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori,
previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale
contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.
L’adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può
ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati
telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.
L’utilizzo delle procedure informatiche comporta evidenti vantaggi in termini di semplificazione,
trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso.
SPESE DI PUBBLICITA’ LE EROGAZIONI ALLE ASD/SSD
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD, di SSD e di fondazioni costituite da istituzioni
scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva costituisce, per il
soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di
pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una
specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, comma 2, DPR 917/1986.
LA DIFFERENZA TRA L’ANALITICO CONTABILE E L’INDUTTIVO
Il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo
induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture
contabili, laddove nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da
inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati
contabili, apparentemente regolari. Ne consegue che il mutamento della linea difensiva dell’ufficio
finanziario che, pur avendo proceduto all’accertamento con metodo analitico extracontabile, abbia, nel
ricorso in appello, dichiarato di aver utilizzato quello induttivo, non comporta di per sé una “immutatio
libelli” tardiva e non consentita, se non mutino i presupposti di fatto sui quali si basano le due
valutazioni (nella specie irregolarità contabili relative alle rimanenze finali), attesa la necessità che, fin
dall’accertamento, siano valutati gli elementi presuntivi attraverso cui sia possibile individuare
induttivamente un reddito imponibile diverso rispetto a quello dichiarato (cfr. sentenza n. 24278/2013).
QUANDO I VERBALI SU ALTRI CONTRIBUENTI GIUSTIFICANO L’ACCERTAMENTO
Nell’accertamento delle imposte sui redditi il DPR 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera c), consente
di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai
verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni
semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da “contabilità in nero”,
costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le
scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del Codice Civile, tutti i documenti che
registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione
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patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta (cfr. sentenze n. 9210/2011,
n. 2450/2011, n. 2094/2014 e n. 4080/2015).
SONO DETRAIBILI LE SPESE PER FISIO E MAGNETOTERAPIA
Le prestazioni rese dal fisioterapista, figura professionale individuata dal D.M. 14 settembre 1994, sono
detraibili ai fini Irpef (art. 15, comma 1, lettera c, del DPR 917/1986), nonché comprese nel regime di
esenzione Iva (ex art. 10, n. 18, del DPR 633/1972), essendo prestazioni sanitarie, a prescindere dalla
presenza di una prescrizione medica. Anche quella per l’acquisto o l’utilizzo (per esempio, in noleggio)
di uno strumento per la magnetoterapia rientra fra le spese sanitarie agevolabili ai fini Irpef, purché
dalla fattura risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e, inoltre,
si sia in grado di provare che si tratta di un dispositivo contrassegnato dalla marcatura CE, che ne
attesti la conformità alle direttive europee 93/42/Cee, 90/385/Cee e 98/79/Ce (circolare 20/E del 13
maggio 2011, risoluzione 253/E del 29 settembre 2009, circolare 25 del 6 febbraio 1997).
CORSI DIDATTICI SPORTIVI SOLO PER “DILETTANTISTICHE”
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 382/E del 14 ottobre 2008, i corsi
didattici sportivi riconosciuti da Enti di promozione sportiva sotto la vigilanza ed il controllo del Coni,
devono essere effettuati da ASD/SSD affiliate ai medesimi Enti; inoltre, i corsi devono essere
riconosciuti da un soggetto pubblico, con le modalità previste per la specifica attività svolta, e devono
essere approvati e finanziati da Enti pubblici.
IL MASSOFISIOTERAPISTA EMETTE SEMPRE FATTURA
L’attività svolta dai massofisioterapisti deve essere inquadrata nell’ambito delle attività professionali.
Pertanto, non va applicato l’art. 22 del DPR 633/1972 relativo alle attività di commercio al minuto,
aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni mdi servizi. Non deve essere, quindi, rilasciata la
ricevuta fiscale, anche se il contribuente è comunque tenuto all’obbligo di certificazione dei
corrispettivi.
Conseguentemente, per ciascuna operazione, indipendentemente dal regime applicato, deve essere
rilasciata la relativa fattura. A norma dell’art. 21 del DPR 633/1972, ogni fattura emessa deve riportare
l’indicazione della data ed il relativo numero, Non è previsto, però, l’obbligo di emettere tale
documento utilizzando i modelli stampati da una tipografia autorizzata.
Se un massofisioterapista, contribuente minimo nel 2016, nel 2017 esce dal regime dei minimi e
diventa contribuente semplificato, a norma dell’art. 19 del DPR 600/1973, deve essere istituito, oltre ai
registri Iva (fatture e acquisti), il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, ove annotare i
movimenti finanziari, In alternativa, il professionista potrà istituire i soli registri Iva (acquisti e fatture),
annotando, al termine del periodo d’imposta, i dati relativi alle fatture non incassate e non pagate.
ASD CON PROVA EFFETTIVA
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dal DPR 917/1986, art. 111 (ora art.
148) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica
assunta (nella specie, ASD), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere
probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e
neutrale dell’affiliazione delle Federazioni sportive ed al Coni (cfr. sentenza n. 16449/2016).
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LE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE RIENTRANO NELLA RAPPRESENTANZA
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 108 (ex art. 74, comma 2) DPR 917/1986, costituiscono
spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine
dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di
pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente
anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque
dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di
rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che
all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (cfr. sentenza
n. 21977/2015).
PRELIEVO E VERSAMENTO SONO RICAVI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il DPR 600/1973, art. 32, prevede una presunzione
legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno
imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per
il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni
semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del Giudice, il quale è tenuto ad
individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché
grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato
nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche,
generiche, sommarie o cumulative (cfr. sentenza n. 25502/2011 e ordinanza n. 2781/2015).
DUE ANNI PER L’ISTANZA DI RIMBORSO DELLE ACCISE
In tema di imposte sul consumo dell’energia elettrica, il D. Lgs. 504/1995, art. 14, comma 2, (T.U.
delle imposte sulla produzione e sui consumi), ha introdotto una regola generale per la quale il
rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla
data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Detto termine
trova applicazione anche nel caso in cui l’accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una
causa di non debenza del tributo (cfr. sentenze n. 23515/2008, n. 24056/2011, n. 3363/2012 e n.
9283/2013).
BANCHE DATI CATASTALI: DISPONIBILE DAL 20 LUGLIO 2017 IL NUOVO SERVIZIO
DI CONSULTAZIONE
Il servizio “Visura catastale telematica” consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali
informatizzati e permette di acquisire:
• i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati)
• i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili
• i dati grafici dei terreni (mappa catastale).
Le visure saranno fornite su file in formato pdf.
Per utilizzare “Visura catastale telematica” è necessario registrarsi ai servizi finanziari online di Poste
Italiane S.p.A., che consentono di effettuare il pagamento telematico del servizio.
E’ possibile richiedere:
• visure attuali per soggetto, ossia limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti
all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto
storica)
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• visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al catasto dei Terreni o al Catasto dei
Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
• visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca
attraverso gli identificativi catastali.
La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione delle province autonome di Trento e
Bolzano.
Le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente
agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a
tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali - pdf e nel rispetto della normativa vigente.
Per ogni visura erogata dal servizio “Visura catastale telematica” l’importo dovuto a titolo di tributo
speciale catastale è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10%, perché riferita a visure
erogate per via telematica, e aumentata del 50%, trattandosi di visure fornite non su base
convenzionale. In particolare, nel caso di:
• visura per soggetto, l’importo è di 1,35 euro per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10
• visura, attuale o storica, per immobile, l’importo è di 1,35 euro
• visura della mappa, l’importo è di 1,35 euro.
Oltre ai tributi catastali saranno addebitate anche le commissioni applicate da Poste Italiane, calcolate
in base allo strumento di pagamento che si vorrà utilizzare (carta di credito, carta Postepay o Postepay
Impresa, conto BancoPosta Online o BancoPostaImpresa Online).
Per avere maggiori informazioni consigliamo di consultare la guida al servizio.
SOSPENSIONE TERMINI FERIALI 2017: ECCO IL PERIODO DI PAUSA ESTIVA
Sospensione termini feriali dal 1° agosto al 31 agosto 2017 per la pausa estiva dei processi civili,
amministrativi e tributari
Sta per scattare anche quest'anno la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e
tributario, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che già dal 2015 è passata da
46 a 31 giorni, ovvero dal 1° al 31 agosto 2017, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1°
settembre.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere
invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini; la pausa estiva per i termini del
processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in
giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. Naturalmente, i termini “congelati”
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Per gli atti soggetti a reclamo-mediazione,
va considerata la sospensione e, pertanto, dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni
previsti dalla norma, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione.
Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione
feriale.
Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini
iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.
Vediamo un esempio per chiarire meglio:
Un avviso di accertamento di valore non superiore a € 20.000 viene notificato il 20 agosto 2017.
Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica.
Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini
processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dall’01.09.2017, quindi l’istanza dovrà essere presentata
entro il 30 ottobre 2016.
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Il conteggio dei giorni dell'esempio (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale):
21.08.2017 – 31.08.2017 - giorni 0 (sospensione)
01.09.2017 – 30.09.2017 - 30 giorni
01.10.2017 - 30.10.2017 - 30 giorni
Nel processo tributario è previsto il termine di sei mesi dal deposito per impugnare le sentenze non
notificate. Se in questi sei mesi cade il mese di agosto, la scadenza va posticipata di 31 giorni.
Ad esempio: una sentenza depositata il 10 marzo 2017 ha come termine massimo di impugnazione il
10 ottobre 2017: sei mesi più 31 giorni di sospensione feriale.
ACCERTAMENTO 2017: COME CAMBIANO LE DATE CON LA SOSPENSIONE FERIALE
Ecco come cambiano i termini degli avvisi di accertamento dopo la sospensione feriale dal 1° agosto al
4 settembre prevista per gli accertamenti
Nel decreto fiscale 193/2016, collegato alla Legge di stabilità 2017, tra le semplificazioni introdotte in
sede di conversione del decreto stesso c'è stata la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre per
i termini sugli accertamenti. In particolare, è stato previsto che:
• I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti
dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi
quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché
delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
• Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti per il pagamento
delle somme dovute, rispettivamente, a seguito
-dei controlli automatici effettuati sui redditi ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/73,
-dei controlli formali effettuati sui redditi ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/73,
-dei controlli automatici effettuati ai fini IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/72,
-e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Si specifica inoltre, che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si
intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE: DAL 21 LUGLIO 2017 LA MAGGIORAZIONE
Nel comunicato del MEF il posticipo al 20 luglio 2017 del termine di versamento delle imposte per i
titolari di reddito di impresa. Dal 21 luglio c'è la maggiorazione
E' scaduto il 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è
attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta 2016 ed il versamento del primo acconto.
Con il comunicato MEF 125 del 20 luglio 2017, è stata concessa una mini-proroga precisando
che dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Nel comunicato, tuttavia, non c'è alcun riferimento al termine per i versamenti derivanti dalla
dichiarazione Irap; ma, per analogia con le proroghe degli anni precedenti, anche i versamenti a saldo
2016 ed a titolo di primo acconto Irap 2017, dovuti dai contribuenti titolari di reddito d’impresa,
dovrebbero beneficiare della proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2017. I contribuenti potranno eseguire i
versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 che essendo
domenica slitta a lunedì 21. La mini – proroga non riguarda in alcun modo i professionisti ed i
contribuenti non titolari di reddito d’impresa.
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FISCO: ECCO LE SPESE CHE FANNO SCATTARE I CONTROLLI
Basta poco per far scattare il redditometro. Sono diversi, infatti, i casi in cui si è a rischio di
accertamento fiscale, e se si spende più di quanto si guadagna è facile diventare oggetto di attenzione
da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stipula di mutui troppo alti, frequenti viaggi in autostrada e persino
l'acquisto di una polizza vita, sono alcuni dei “segnali” di un divario troppo marcato tra reddito e spese
effettuate che possono fornire al fisco l'occasione di controlli “incrociati”.
Di fronte ad un mutuo troppo alto chiesto da chi dichiara un reddito basso, il redditometro potrebbe
scattare da un momento all'altro e la conseguenza è che si deve dimostrare con quali soldi si intende far
fronte alla rata prevista, come chiarito dalla sentenza 15399/17 della Corte di Cassazione. Attenzione,
quindi, a non correre il rischio dell'autodenuncia, puntando con troppa leggerezza a case troppo costose
per il nostro reddito, perché si rischia di dover far fronte agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione anche ai viaggi troppo frequenti: se si possiede un Telepass, esso potrebbe rappresentare
una fonte di accertamento fiscale, in quanto collegato al conto corrente. L'avvertimento, contenuto
nella sentenza 9825/2017 della Corte di Cassazione, è che se si viaggia molto ma si dichiara poco, la
cosa non quadra all'Agenzia delle Entrate, che può dunque chiedere al contribuente "spiegazioni
idonee a giustificare i viaggi". Si dovrà, quindi, chiarire per quali motivi e soprattutto con quali soldi
si affrontano le relative spese.
Altra traccia inequivocabile per il fisco è l'acquisto di una polizza vita. Una recente sentenza della
Corte di Cassazione chiarisce che l'acquisto potrebbe rappresentare un indizio di evasione per chi
dichiara poco al Fisco. Se i premi da pagare sono infatti troppo alti, non si spiegano le modalità di
reperimento delle somme necessarie al pagamento da parte di chi dichiara un reddito basso. L'Agenzia
delle Entrate potrebbe essere, quindi, indotta a pensare che si tratti di entrate in nero, cosa che il
contribuente dovrà smentire provando la regolarità delle proprie entrate in sede di contraddittorio
preventivo prima che scattino le procedure di accertamento.
NOTE SPESE E GIUSTIFICATIVI E LA LORO GESTIONE DOCUMENTALE
Chiarimenti dell'Agenzia sulla gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi, con la
Risoluzione del 21.07.2017 n. 96
L’Agenzia delle Entrate si occupa nuovamente della dematerializzazione dei documenti fiscalmente
rilevanti e della loro conservazione; infatti, con la Risoluzione del 21 luglio 2017 n. 96/E, sollecitata
da un’istanza di interpello, fornisce chiarimenti su alcuni documenti molto diffusi nella vita
quotidiana delle imprese, ossia le note spese dei dipendenti e i relativi giustificativi.
In primo luogo, l'Agenzia si sofferma su come la procedura informatica delineata dall’istante sulla
gestione delle note spese, sia volta a produrre, internamente ai vari utilizzatori dell’applicazione X e
direttamente in formato elettronico, documenti contabili quali le note spese.
Dalla normativa e dalla prassi, emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza
fiscale – ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari – come le note spese che verranno poi utilizzate per
la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, debba possedere, tra le altre, le
caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità (si veda l’articolo 2, del D.M. 17
giugno 2014e l’articolo 3 dei D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013).
Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti anche nel processo ipotizzato dall’istante, nulla
osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti (ovvero siano
realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell’articolo 23-bis del CAD) e che la
procedura sia interamente dematerializzata. Restano fermi, come ovvio, tutti gli ulteriori requisiti
legislativamente individuati per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità,
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secondo la previsione del D.P.R. n. 917 del 1986 e dei vari documenti di prassi in materia), nonché gli
obblighi di esibizione presenti nella normativa vigente.
Quanto alla conservazione dei documenti giustificativi di spesa, va qui ribadito che, in generale, i
giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori
tenuti agli adempimenti fiscali.
La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai sensi dell’articolo 1,
lettera v), del CAD, in quanto è «possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi».
Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente
perfezionato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2014 – con
conseguente, successiva possibilità di distruzione dell’originale (cfr. l’articolo 4, comma 3, dello stesso
D.M.) – senza necessità dell’intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all’originale
delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico, prescritto dal comma 2
del citato articolo 4.
Ove, tuttavia, il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto
attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di
terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione
elettronica necessita dell’intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4,
comma 2, del D.M. 17 giugno 2014 (sulla definizione di pubblico ufficiale, in generale, può
richiamarsi la circolare n. 36/E del 2006, punto 8.3).
AGENZIA DELLE ENTRATE 2017: RUFFINI NUOVO PRESIDENTE. ECCO I PRIMI
COMUNICATI
Rapporto fisco-contribuenti 2017: pubblicati i comunicati stampa
Con alcuni comunicati stampa sulla lettera inviata ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate dal neo
Direttore, Ernesto Maria Ruffini presenta le sue idee a contribuenti e professionisti.
Ecco di seguito il testo dei comunicati:
Fisco: Ruffini, Agenzia deve cambiare strada.
“Inizia un cammino nuovo, per me, e nel contempo anche per Agenzia delle entrate che vive il cambio
al suo vertice. Una grande sfida perché siamo tutti chiamati a prendere una strada nuova”. Lo scrive il
neo Direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini in una lettera inviata ai dipendenti.
“Vivo questa esperienza con profondo onore ed anche con l’umiltà di chi, entrando in una grande
famiglia, ha il dovere di farlo in punta di piedi, di rispettarne i valori, la
storia, il lavoro, le eccellenze, le battaglie legate ad un ruolo complesso e forse mai pienamente
apprezzato dal Paese”.
“Le politiche fiscali - prosegue Ruffini - messe in campo dai Governi in questi ultimissimi anni e mesi
hanno consentito di avviare un percorso di riforme innovativo anche per capovolgere il rapporto con i
cittadini. Un percorso che va valorizzato dall’Agenzia e reso più solido non solo con la quotidiana
azione di recupero dell’evasione fiscale, ma – come ha opportunamente ribadito il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella – anche “per rafforzare il sentimento di responsabilità civica fiscale,
attraverso un serrato e continuo dialogo collaborativo tra fisco e contribuente che favorisca
comportamenti virtuosi e, là dove necessario, auto correttivi”.
Fisco; Ruffini, meno adempimenti, timbri e balzelli.
“Vi è la necessità di offrire agli italiani un servizio diverso. La parola d’ordine dovrà essere in realtà un
piccolo semplice tratto: il segno meno. Meno burocrazia, carta e timbri, meno adempimenti, ingiustizie,
meno distacco dalla vita reale di chi produce, meno distanza dalla lingua italiana e, se saremo bravi,
anche meno balzelli”. Lo scrive il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini in
una lettera inviata a tutti i dipendenti. “Con impegno, pazienza e responsabilità dovremo, tutti insieme,
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far crescere il livello di rispetto dell’obbligo tributario - prosegue il neo direttore - con un’azione
costante nel tempo e articolata nei mezzi: norme chiare e ordinate, istruzioni tempestive, interpretazioni
imparziali, adempimenti più semplici con strumenti moderni, flessibili e testati, accertamenti basati
sulla sostanza e motivati in modo impeccabile, presenza attenta nelle sedi giurisdizionali. E su tutto e
prima di tutto, ascolto continuo e dialogo instancabile con i cittadini. Elementi determinanti anche per
orientare le scelte degli investitori internazionali che osservano e analizzano il quadro fiscale di
riferimento di ciascun Paese. Principi - prosegue la lettera di Ruffini - che dobbiamo far valere anche in
ambiti nuovi della giustizia fiscale europea in cui possiamo essere un vero punto di riferimento, con
l’obiettivo di non creare concorrenza sleale, squilibri e distonie tra operatori nazionali e internazionali”.
Fisco: Ruffini, aiutiamo chi alza saracinesca tutti i giorni.
“L’Agenzia delle Entrate può, in realtà, rappresentare un nuovo motore di sviluppo per tutto il Paese
perché questa evasione blocca la crescita; perché un sistema fisco più efficiente e chiaro crea e attrae
nuovi investimenti, anche internazionali; perché dobbiamo rendere più leggero lo sforzo di chi ogni
mattina alza la saracinesca della propria impresa”. Lo scrive il neo Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini, in una lettera inviata a tutti i dipendenti. “Agenzia delle Entrate dovrà essere
ancor di più al fianco di chi produce, così come delle famiglie e di quei cittadini che, troppo spesso, si
sono sentiti circondati dal sistema fiscale, dalle tante lettere, da calendari di obblighi mutevoli e lunghi.
Così come - spiega Ruffini - deve essere rigorosa con chi finisce in fuorigioco, Agenzia deve saper
chiedere scusa se sbaglia. Deve, quando necessario, fare pulizia al proprio interno e tenere alta la
bandiera della legalità”.
Fisco: Ruffini, ascoltare allarmi professionisti, più dialogo e servizi.
“Ho avuto modo di leggere ed approfondire le tante istanze di vari e autorevoli corpi intermedi del
tessuto sociale, produttivo, associativo o professionale. Istanze costruttive, ma anche sirene d’allarme
verso Agenzia, sul modello di Agenzia e nei confronti delle nostre dinamiche”. Lo scrive il neo
Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini in una lettera inviata a tutti i dipendenti.
“Allarmi che mettono in evidenza un rapporto difficile che - al di là di legittime rivendicazioni - deve
trovare una nuova password di dialogo e collaborazione e quindi di crescita. Password che deve essere
un altro leggero, quanto a volte difficile, tratto: il segno più. Più efficienza. Più dialogo. Più giustizia.
Più fiducia. Più raccolta. Più servizi. Più coesione sociale. Più coerenza nelle risposte. E, ancora, -
prosegue Ruffini - più rispetto per il professionista, per l’intermediario fiscale, ma anche più rispetto e
considerazione per chi, ogni giorno, indossando la maglia dello Stato, deve far rispettare leggi e
regole”.
Fisco: Ruffini, innanzitutto cittadini e poi contribuenti.
“Non appartengo alla squadra di chi sostiene che gli italiani hanno nel proprio Dna la furbizia
dell’evasore. Non esiste questo tratto genetico. A chi in Agenzia vede gli italiani come contribuenti
prima che come cittadini, come evasori prima che come contribuenti, consiglio di cambiare approccio
in tempi rapidissimi”. Lo scrive il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in una
lettera ai dipendenti.
Fisco: Ruffini, cambiamo per rapporto meno lunare coi cittadini.
“So bene che quando soffia la forza del cambiamento c’è chi alza muri e chi invece costruisce mulini a
vento. Mi auguro di poter costruire, insieme a voi, un nuovo futuro che si basi sulle professionalità che
vanno premiate in ogni modo e ad ogni livello e su un proficuo e costruttivo dialogo e rapporto con le
forze sindacali”. Lo scrive in un messaggio ai dipendenti il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini che cita Martin Luther King: “Può darsi che non siamo responsabili per la
situazione in cui ci troviamo, ma lo diventeremo se non facciamo nulla per cambiarla”.
“Nei giorni in cui viene celebrato il primo uomo che camminò sulla Luna, riducendo le distanze fra il
nostro pianeta e il suo satellite, mi piace pensare che riusciremo a ridurre le distanze fra fisco e
cittadini, - conclude Ruffini - contribuendo alla costruzione di un’Italia più moderna, più coesa ed
equa. Perché “diventeremo responsabili noi se non faremo nulla”.
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PROROGHE IN VISTA: ECCO IL NUOVO CALENDARIO
In vista proroghe scadenze per presentazione 770, dichiarazioni dei redditi, voluntary
Dopo la tardiva proroga della scadenza del 30 giugno al 20 luglio per i versamenti delle imposte delle
imprese, il Mef sta studiando nuove proroghe dettate da un lato dalla speranza di racimolare più gettito
come nel caso della voluntary, dall’altro di dare ascolto alle richieste delle categorie. E' della scorsa
settimana, infatti, il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
con cui venivano richieste proroghe e slittamenti.
Da qui ecco il nuovo calendario che dovrà essere confermato con un Dpcm.
• Voluntary Disclosure – rinvio adesione al 2 ottobre invece che il 31 luglio (il 30 settembre è
domenica)
• Presentazione mod. 770 – 31 ottobre invece che il 31 luglio (il rinvio della presentazione del
modello 770 è un atto a costo zero per le casse dello Stato)
• Presentazione dichiarazioni dei redditi e Irap – allo studio lo spostamento della data dal 30
settembre al 31 ottobre
• Spesometro 1 semestre - in scadenza il 18 ottobre: allo studio lo spostamento a data da
definirsi.
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: ENTRO IL 31 LUGLIO PRIMA RATA
Definizione agevolata 2017: la prima o unica rata scade il 31.07.2017
Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e
degli avvisi. Scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della
prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato o tardivo
pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
dovrà riprendere le procedure di riscossione.
Di seguito il testo del comunicato stampa del 22.07.2017 pubblicato dal nuovo ente: Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Per fornire la massima assistenza ai cittadini in vista della scadenza, l’Agenzia delle Entrate-
riscossione ha realizzato una serie di servizi online di immediato utilizzo. Sul sito internet
www.agenziaentrateriscossione.gov.it dal 7 luglio è possibile richiedere la copia della comunicazione
delle somme dovute, già inviata dall’Agente della riscossione agli interessati, direttamente dall’area
pubblica, senza necessità di pin e password. Copia della comunicazione era comunque già disponibile
in area riservata dal 16 giugno. Sempre dall’area pubblica del portale, a partire dal 10 luglio, i
contribuenti possono utilizzare ContiTu, il servizio che permette di scegliere di pagare in via agevolata
solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione delle somme dovute e avere,
direttamente online, i nuovi importi da pagare ed i relativi bollettini. Grazie a questo strumento i
contribuenti non dovranno rinunciare completamente ai benefici della definizione agevolata anche se
non vogliono, o non possono, pagare integralmente le somme “rottamate”.
Coloro che hanno aderito alla definizione agevolata hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte al
momento della presentazione della domanda di adesione. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, la
scadenza del pagamento e il codice RAV.
Sono molti le modalità ed i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti. Vediamoli nel
dettaglio.
Sportelli bancari. Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione,
l’operatore provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto
corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata,
bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio
e delle procedure operative della banca.
26
Internet banking. Bisogna collegarsi al sito della propria banca ed utilizzare il servizio per il pagamento
dei RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è
sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è
obbligatorio indicare la causale.
Domiciliazione bancaria. È possibile richiedere l’addebito diretto degli importi contenuti nei bollettini
RAV sul proprio conto corrente. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle
somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per
aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del
mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema Interbancario, sia
presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata (per la
prima rata il termine di sottoscrizione e consegna in banca era previsto per il giorno 11 luglio).
Sportelli bancomat (ATM). È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli
sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat ed accedendo al servizio per il
pagamento dei RAV.
Uffici postali. È sufficiente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e
l’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito
sul proprio conto se è cliente BancoPosta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per
importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini
direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte
BancoPosta.
Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica. Il contribuente deve
presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione ed il rivenditore provvederà ad
effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di
credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).
Sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it e App Equiclick. Il contribuente può pagare il
bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti ed inserendo il proprio codice fiscale, il codice
RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori
(banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità - bonifico,
carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto - sulla piattaforma PagoPA, sistema
pubblico che garantisce a privati ed aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica
amministrazione in modo sicuro ed affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di
commissione.
Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contribuente non deve necessariamente presentare il
bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche
solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il
contribuente può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e con titoli di credito, quali assegni
circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto
corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione. Si può pagare anche in contanti, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
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  • 1. 1 Milano, 31 luglio 2017 I NUOVI VOUCHER ONLINE DAL 10 LUGLIO L’Inps ha emanato una circolare per illustrare le nuove procedure sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale, e ha messo online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 i nuovi voucher possono essere acquistati anche online. Con la nuova piattaforma, per garantire la piena ed effettività tracciabilità dei rapporti di lavoro al fine di prevenire possibili abusi, vengono richieste più informazioni e soprattutto, come spiegato nella nota del Governo, una volta che il committente avrà comunicato un previsto utilizzo del lavoro occasionale, il lavoratore a sua volta potrà entrare nella piattaforma informatica e confermare di aver svolto l’attività. In questo modo non sarà possibile per il committente annullare la prestazione successivamente. Un’altra contromisura prevede verifiche specifiche nei confronti di quei committenti che annulleranno troppo spesso le prestazioni di lavoro occasionale notificate in precedenza. Ricordiamo che, in merito alla nuova disciplina del lavoro occasionale, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Dl 50/2017, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. I due strumenti per il ricorso a prestazioni occasionali si chiamano: 1. "Libretto famiglia" per le persone fisiche che ne fanno ricorso non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, 2. "Contratto di prestazione occasionale" per le imprese, in quest'ultimo caso, il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato: 1. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 2. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 3. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Fino al 31 dicembre 2017 potranno essere ancora utilizzati i vecchi voucher, ovvero quelli emessi prima dell’abrogazione e acquistati prima del 17 marzo scorso.
  • 2. 2 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA’ FISCALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE Manovra correttiva 2017: cosa cambia ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale e dei rimborsi nel caso di adesione alla rottamazione In sede di conversione in legge del decreto 50/2017 cd. manovra correttiva, è stato introdotto anche l’articolo 1-quater che regola il rilascio del certificato di regolarità fiscale e l'erogazione dei rimborsi nel caso di adesione alla rottamazione. Com'è noto, la rottamazione è stata introdotta dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) e aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. In base a quanto previsto nell'articolo 1-quater del DL 501/2017 i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto (di cui all’articolo 80, comma 4, d. Lgs 50/2016), nel caso di rottamazione dei ruoli, sono rilasciati ai debitori che si sono avvalsi della rottamazione nei termini, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Attenzione: la regolarità fiscale viene meno nel caso di esclusione dalla procedura di definizione agevolata. Per quanto riguarda i rimborsi di imposte e tasse nel caso di adesione del contribuente alla rottamazione, questi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Si sottolinea come l’erogazione del rimborso stesso può essere sospeso, nei casi di • mancato, • insufficiente • tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata. MANOVRA CORRETTIVA 2017: COSA CAMBIA PER I PIGNORAMENTI IMMOBILIARI Pignoramenti immobiliari 2017: novità nella manovrina Con la conversione in legge della manovrina correttiva (D.L. 50/2017) è stata confermata la modifica all'art. 76 comma 2 del DPR 602/1973, che amplia la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari. In base a questa disposizione, infatti, il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (anziché del singolo bene, come previsto precedentemente), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro. Nell'iter di conversione viene modificato l'art. 29 della L. 52/1985 secondo cui negli atti pubblici aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, è necessario indicare a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane, • l'identificazione catastale, • il riferimento alle planimetrie depositate in catasto • la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Secondo la nuova disposizione, se la mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità non sono dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle Parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce.
  • 3. 3 MOD. 730/2017: RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ Visto di conformità per la dichiarazione dei redditi 2017. Le responsabilità dei professionisti e dei contribuenti La dichiarazione dei redditi 730/2017 è stata oggetto di chiarimenti nella corposa circolare 7/e dell'Agenzia delle Entrate del 04.04.2017. Uno dei primi argomenti affrontati è il rilascio del visto di conformità, in quanto dopo le novità introdotte dall'articolo 6 del DLGS 175 /2014 viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Questa responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele sulla verifica: • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, con quello delle relative certificazioni esibite; • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente; • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente; • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodottidal contribuente. Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica: • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU) • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione; • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione; • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; • degli attestati degli acconti versati o trattenuti. Qualora il CAF o il professionista abilitato successivamente alla trasmissione della dichiarazione riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa. Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente, che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
  • 4. 4 MOD. 730/2017: COME PRESENTARLO E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE Presentazione diretta del contribuente, presentazione tramite CAF o presentazione tramite sostituto d'imposta. I documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità ovvero direttamente dal contribuente, tramite sostituto d'imposta o tramite CAF. In particolare, se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve: • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; • verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I principali documenti da esibire sono: • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo; • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24; • la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
  • 5. 5 Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. MOD. 730/2017: LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER DETRARRE LE SPESE MEDICHE Documentazione da conservare per detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi 2017. Ecco quando tradurre le spese sostenute all'estero Le spese mediche sostenute nel 2016 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 730/2017 e Redditi PF 2017 (ex Unico). Com'è noto è possibile fruire della detrazione al 19% delle spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni rese da un medico, ricoveri, acquisto di medicinali, noleggio di dispositivi medici ecc. In linea generale, tali dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate dagli operatori e dalle strutture sanitarie, e il contribuente li ritroverà presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata. In ogni caso, la documentazione che il contribuente deve conservare per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 del modello 730/2017 sono: • per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali; • per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Tipologia Documento spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali scontrini fiscali protesi che non rientrano tra i dispositivi medici fatture e prescrizione del medico curante sussidi tecnici e informatici per persone con disabilità fattura e certificazione del medico
  • 6. 6 Spese mediche all’estero Per quanto riguarda le spese mediche sostenute all’estero, queste sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia e, pertanto, deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. In generale, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano: • se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; • se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena. Attenzione: si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. DEFIBRILLATORI: SCATTA L’OBBLIGO Dal 1° luglio è entrato in vigore l'obbligo della presenza di un defibrillatore all'interno di tutti gli impianti sportivi che ospitano le attività delle SSD e delle ASD. L'odissea di rinvii che si sono susseguiti per mesi è finalmente giunta al termine: dal 1° luglio é scattato l'obbligo di legge per le società sportive dilettantistiche (SSD) e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) di essere dotate di defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo che ne ospita le attività. Il 26 giugno 2017, infatti, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il Ministro per lo Sport Luca Lotti hanno firmato il Decreto Balduzzi, protagonista negli ultimi 17 mesi di ben due rinvii (l'11 gennaio 2016 e il 19 luglio 2016) e una sospensione (fino al 30 giugno 2017, effettuata in base all’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016). E sono stati proprio i due Ministri a darne rapida notizia tramite i social network: Beatrice Lorenzin, con un breve tweet, ha informato i suoi followers che da luglio sarà vigente l'obbligo dei defibrillatori negli impianti sportivi, anche dilettantistici, mentre Luca Lotti ha commentato in modo più ampio l'avvenuta firma del decreto, pubblicando sulla sua pagina Facebook un post che rappresenta un sunto del percorso fatto e sottolinea la grande importanza della presenza dei dispositivi salvavita all'interno delle strutture adibite all'attività sportiva. Il Ministro, nello specifico, ha scritto che “Mantenere un impegno, soprattutto nell’ambito delle Istituzioni non è solo una questione di principio. È una questione di sostanza. Oggi teniamo fede alla nostra parola: attraverso il Decreto congiunto tra Ministero della Salute e quello per lo Sport è in vigore l’obbligo per le società e le associazioni dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo in cui si svolgono le proprie attività”. Il post prosegue evidenziando quanto i defibrillatori rappresentino “Un modo di rendere più sicuri e tutelati i tanti momenti di agonismo e di esercizio fisico che si praticano ogni giorno nel nostro ricchissimo mondo dello sport non professionistico. Troppo spesso funestato da tragedie evitabili grazie alla presenza di uno strumento tecnologico che può salvare la vita. Non sono pochi gli atleti che per tanti motivi si possono trovare in una condizione di emergenza mentre fanno sport. Tornano alla mente tante storie di giovani sportivi scomparsi che avrebbero potuto essere messi in salvo grazie a un defibrillatore.
  • 7. 7 Ci siamo detti che avremmo dovuto fare di tutto perché non accadesse di nuovo. Abbiamo mantenuto quella promessa”. Il decreto Come specificato nell'Articolo 1 (Dotazione e impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche), l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita si intende assolto quando: 1. l'impianto sportivo utilizzato dalla SSD o dalla ASD è dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; 2. è presente una persona debitamente formata all'utilizzo di tale dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive e attività agonistiche di prestazione organizzate dagli Enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche. L'Articolo 2 (Obblighi), invece, specifica che le SSD e le ASD hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare tramite propri referenti incaricati all'occorrenza, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la sua regolare manutenzione e il suo corretto funzionamento, seguendo specifiche modalità indicate dalle linee guida presenti nell’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013; le SSD e le ASD che utilizzano l’impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013. L'Articolo 3 (Inadempimento dell’obbligo) pone chiaramente l'impossibilità di svolgere le attività sportive nel caso in cui venga constatata la mancanza del defibrillatore semiautomatico o di una tecnologia più avanzata utilizzabile come dispositivo salvavita. Questi obblighi sono rivolti a tutte le SSD e le ASD che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (per approfondire questo punto si deve far riferimento alla delibera del 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni). Sono, invece, escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le SSD e le ASD che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo e quelle che praticano discipline sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili (come riportato nell'Art.5 del testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2017: ECCO COME COMUNICARE LA PEC ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le indicazioni su come indicare la pec Con il provvedimento del 29.06.2017 (n. 120768/2017) sulle modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all’indirizzo pec per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del DPR 600/73 le Entrate hanno disposto che: • Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC I dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili nell'area riservata. Nello stesso modo si possono comunicare la variazione e la revoca dell’indirizzo PEC precedentemente trasmesso.
  • 8. 8 • Ambito di applicazione L’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Con la comunicazione dell’indirizzo il richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti presso • l’indirizzo PEC di cui è intestatario • l’indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati. • Utilizzo dell’indirizzo PEC comunicato L’indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la notifica degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° luglio 2017. Lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate. L’agente della riscossione per le notifiche degli atti propri può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30 giugno 2017 all’agente stesso dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Il contribuente può revocare l’indirizzo PEC inviando all’agente della riscossione un’apposita richiesta con le modalità indicate da quest’ultimo sul proprio sito internet. In tal caso, l’agente della riscossione, avvisa l’interessato dell’avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso. La comunicazione, la variazione e la revoca dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione. Qualora la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo di cui all’articolo 60, settimo comma, ultimo periodo, ovvero qualora la casella PEC risulti non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive. L’indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione qualora il richiedente risulti titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Gli atti possono essere notificati all’indirizzo PEC comunicato con le modalità descritte nel presente Provvedimento, solo dopo che l’indirizzo risultante dall’INI-PEC è stato rimosso da tali archivi. • Servizio telematico per la comunicazione dei dati Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere le seguenti informazioni: • il tipo di operazione (comunicazione/variazione o revoca dell’indirizzo PEC); • l’indirizzo PEC; • l’intestazione dell’indirizzo PEC al richiedente ovvero agli altri soggetti indicati; • il consenso all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L’Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’Agenzia delle Entrate, in esito alla procedura di verifica e ai controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe Tributaria. Tale esito, consultabile nella sezione “Storico operazioni” del servizio di acquisizione dell’indirizzo PEC, costituisce attestazione dell’avvenuta comunicazione. La registrazione dell’indirizzo PEC comunicato risulta completa quando:
  • 9. 9 • il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio; • il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica. Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l’onere di aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute. IN ARRIVO ALTRE 100MILA LETTERE PER VALUTARE SE METTERSI IN REGOLA CON IL FISCO Redditi 2013 non correttamente indicati nella dichiarazione 2014: in arrivo 100.000 lettere per regolarizzare la propria posizione In arrivo 100.000 nuove comunicazioni via Pec o posta ordinaria al servizio ai cittadini che, in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013. In particolare, le comunicazioni sono indirizzate a contribuenti persone fisiche e riguardano presunte anomalie rilevate dall’incrocio dei dati in relazione a: • redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca; • redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge; • redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza; • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali; • redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale; • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale; • redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive. Come chiarito nel comunicato stampa del 30.06.2017 dell'Agenzia, i contribuenti che ricevono una di queste comunicazioni troveranno indicati tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata in un dettagliato prospetto informativo. I cittadini già abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, potranno visualizzare nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale un prospetto informativo utile a chiarire nel dettaglio gli elementi di anomalia segnalati. Ciò per consentire loro di valutare la fondatezza dei dati in possesso dell’Amministrazione e di fornire elementi, fatti e circostanze che potrebbero giustificare, totalmente o anche solo parzialmente, l’anomalia riscontrata. Limitatamente ad alcune tipologie reddituali, sarà disponibile un ulteriore prospetto “precompilato” relativo al quadro dichiarativo da rettificare o integrare. Il contribuente potrà scaricare e stampare tale prospetto contenente i dati da utilizzare nella compilazione della dichiarazione integrativa. In gran parte dei casi, insieme ai prospetti sopra indicati, nel “Cassetto fiscale” del contribuente saranno resi disponibili due collegamenti telematici (link), nonché un foglio di avvertenze finalizzato a guidare il destinatario della comunicazione negli adempimenti successivi. Il primo dei due link permetterà al contribuente di scaricare il file contenente la propria dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013, mentre il secondo consentirà l’accesso al software di compilazione Unico On line, da utilizzare per la predisposizione e l’invio della dichiarazione integrativa e per la compilazione della delega di pagamento degli importi dovuti.
  • 10. 10 EQUITALIA: NASCE L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia si sono sciolte ed è nato l'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione. Come previsto dal DL 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nasce l’ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito all’Agenzia delle Entrate ed è svolto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Cambia anche il portale internet, raggiungibile all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove gli utenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell’area riservata con le credenziali di accesso è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS – Se Mi Scordo, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla definizione agevolata. Stessi servizi che possono essere utilizzati attraverso la app Equiclick, disponibile su smartphone e tablet. Novità anche sul fronte dei social, con il nuovo canale twitter @AE_Riscossione in sostituzione di @equitalia_it che sarà chiuso, ma tutti i follower troveranno automaticamente casa nel nuovo account, mentre rimane invariato il contact center 06.0101 che fornisce consulenza e informazioni agli utenti. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA DI ABITAZIONE: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE Reiterazione delle agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione nella Risoluzione del 4 luglio 2017 dell'Agenzia delle Entrate Agevolazioni prima casa nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.98 del 4 luglio 2017, con cui l'interpellante, in procinto di ricevere in donazione dalla madre per cui vorrebbe fruire delle agevolazioni ‘prima casa’. L’interpellante fa, tuttavia, presente di avere già goduto del trattamento agevolativo riservato alla ‘prima casa’ di abitazione in occasione di un acquisto a titolo oneroso di un immobile abitativo da un’impresa, per il quale ha corrisposto l’IVA agevolata al 4% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito. Ricorrendone i presupposti, infatti, il contribuente può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione. Le dichiarazioni di avvalersi di tale agevolazioni e di averne diritto sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. In base a quanto previsto, il soggetto che, a seguito di un acquisto a titolo gratuito agevolato, intende fruire dei benefici ‘prima casa’ in sede di acquisto a titolo oneroso, si trova nelle condizioni di poterne usufruire. Tuttavia, la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo ‘prima casa’ non può essere riconosciuta, in linea generale, nel diverso caso, rappresentato con la presente istanza di interpello, in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni ‘prima casa’ in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito.
  • 11. 11 In considerazione delle richiamate disposizioni, deve ritenersi, dunque, con riferimento al caso rappresentato, che il contribuente istante che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla ‘prima casa di abitazione’ in occasione della stipula dell’atto di donazione sopra rappresentato, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile preposseduto. ROTTAMAZIONE 2017: NASCE ContiTu PER SCEGLIERE ONLINE LE CARTELLE DA ROTTAMARE Dal 10 luglio 2017 c’è ContiTu, il servizio Web dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per scegliere online le cartelle da rottamare Agenzia delle entrate-Riscossione ha lanciato il nuovo servizio web ContiTu, grazie al quale tutti coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, possono decidere, in modo semplice e in autonomia, quali debiti pagare. Dal 10 luglio 2017, collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente può scegliere di “rottamare” solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno. La comunicazione è disponibile dal 16 giugno nell’area riservata del portale e può essere richiesta in copia anche nell’area pubblica, senza la necessità di pin e password. Il nuovo servizio online di Agenzia delle entrate-Riscossione è un ulteriore strumento per supportare i contribuenti interessati alla definizione agevolata in vista della scadenza del 31 luglio, fissata dalla legge, per il primo pagamento degli importi rottamati. Ma vediamo nel dettaglio le novità. Il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, entro il 31 luglio potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare, consapevole che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria. Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, potrà scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale da pagare e i relativi codici RAV indispensabili per poter saldare i relativi debiti prescelti. Questa nuova funzionalità potrà essere utilizzata anche da coloro che avessero ricevuto una comunicazione contenente cartelle/avvisi che non avevano inserito nella loro dichiarazione: accedendo, infatti, al nuovo servizio potranno richiedere i RAV per le sole cartelle/avvisi che avevano indicato nella loro richiesta. Restano invariate tutte le altre indicazioni che il contribuente ha inserito nella domanda (modello DA1) di definizione agevolata e cioè: il numero delle rate prescelte (o una sola), gli estremi relativi ai dati personali, ecc. ContiTu è raggiungibile direttamente dalla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Per usufruire del servizio sarà necessario compilare il modulo online e specificare le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Il servizio calcolerà l’importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste.
  • 12. 12 Come pagare Per il pagamento si possono utilizzare i bollettini RAV anche con la vecchia intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”, dal 1° luglio 2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: QUANTO COSTA E COME ADERIRE La definizione delle liti pendenti dopo la conversione della Manovra è prevista non solo per il Contenzioso con l'Agenzia delle Entrate ma anche con gli Enti territoriali La conversione in legge della Manovra Correttiva D.L. 50/2017 ha introdotto delle novità in tema di definizione delle liti pendenti, estendendo la possibilità non solo alle controversie che vedono come controparte l'Agenzia delle Entrate, ma anche gli Enti territoriali che aderiranno entro il 31 agosto 2017. Vediamo quali saranno le modalità ed i costi per chiudere le liti pendenti: Rientrano nella sanatoria fiscale tutte le liti pendenti in ogni grado di giudizio e per atti impugnati davanti le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione. Potranno essere rottamati i ricorsi contro gli atti della Agenzia delle Entrate, notificati entro il 24 aprile 2017. La "rottamazione" delle liti fiscali pendenti potrà essere applicata anche a quegli enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 agosto 2017. Ai fini della determinazione degli importi da pagare, la definizione agevolata delle controversie tributarie terrà conto solo degli importi accertati nell'atto dell'Ufficio, senza considerare l’eventuale esito delle sentenze di primo e secondo grado. La definizione avverrà con il pagamento delle imposte dovute più gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza le sanzioni e gli interessi di mora. Se la controversia riguarda solo interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, è possibile chiudere pagando il 40% degli importi in contestazione. Se invece la controversia riguarda solo sanzioni collegate a tributi che risultano definiti, la controversia potrà essere definita a costo zero. La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre separatamente per ciascuna controversia. Il pagamento potrà essere effettuato in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro, entro le seguenti scadenze: 40% entro il 30 settembre 2017 40% entro il 30 novembre 2017 20% entro il 30 giugno 2018. La definizione della lite poggerà sull’atto impositivo senza considerare gli esiti eventuali intervenuti nel giudizio, cioè senza tenere conto delle sentenze di primo e secondo grado. Questa ultima circostanza e il fatto che non ci saranno sconti sull'imposta ne compromettono tuttavia il successo. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione della controversia. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente successivamente dimostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.
  • 13. 13 Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. La norma prevede l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le modalità di attuazione. La definizione delle liti pendenti assieme alla rottamazione dei ruoli rappresenta una modalità per far pulizia dell'ingente contenzioso che vede spesso l'Agenzia perdente, e a smaltire un arretrato che le Commissioni Tributarie fanno fatica a gestire, oltre naturalmente una modalità per rastrellare soldi freschi per le casse pubbliche. DEFINIZIONE LITI PENDENTI: LE CAUSE FISCALI NON DEFINIBILI Quali sono le controversie non definibili entro il 30 settembre 2017 Sono escluse dalla definizione delle liti pendenti, le controversie che non hanno come controparte l'Agenzia delle Entrate o l'ente territoriale che aderisca alla definizione entro il 31 agosto. Non sono, inoltre, definibili le cause che hanno come oggetto l'Iva all'importazione, importi in materia di aiuti di Stato dazi e accise tenendo conto per quest’ultima imposta dei chiarimenti dati con una nota congiunta n. 71066 del 15 giugno 2017 delle dogane e Agenzia delle Entrate dopo aver sentito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato. La nota detta le condizioni per accedere alla procedura entro la scadenza del 30 settembre 2017: 1) Deve trattarsi di contenzioso sorto per fatti antecedenti il 1 aprile 2010 e non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per il procedimento penale. 2) Il soggetto obbligato deve offrire in pagamento una somma pari almeno al 20% dell’importo dovuto a titolo di accisa e Iva afferente, provvedendo al pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla stipula della transazione o in un massimo di sette rate annuali corrispondendo gli interessi. 3) Viene indicato lo schema procedimentale per addivenire alla transazione che inizia con la proposta del soggetto obbligato e termina con il parere dell’Avvocatura Distrettuale che fissa i termini per la firma della transazione e per il pagamento degli importi pattuiti. Infine, non sono definibili, come chiarito dall’Agenzia, le controversie in materia di rimborsi e quelle di valore non determinabile, tra cui, ad esempio quelle in materia di classamento degli immobili in quanto non vi sono in contestazione importi da versare da parte del contribuente. La rottamazione delle liti pendenti, quindi, in ogni stato e grado del giudizio, può avvenire se è parte l’Agenzia delle entrate o l'ente territoriale che aderisca alla definizione, come abbiamo detto, entro il 31 agosto 2017, dinanzi la giurisdizione tributaria, e per gli atti da essa emanati. Non rientrano, quindi, nella possibilità di definizione le liti in cui sono parti o controparti: • i Comuni che non abbiamo aderito entro il 31 agosto 2017; • l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • Equitalia S.p.A; • Inps. Non rientrano, altresì, gli atti, emessi dai suddetti soggetti (ad esempio i fermi amministrativi), o che non contengono importi da pagare (ad esempio gli atti catastali). Non sono definibili le liti non attribuite alla giurisdizione tributaria, o che hanno i seguenti oggetti: • aiuti di Stato; • Iva all'importazione; • dazi ed accise con la precisazione di cui alla nota riportata nel corso del presente articolo; • notifica del ricorso avvenuta dopo il 24 aprile 2017.
  • 14. 14 AL VIA IL NUOVO MOD. 770/2017 UNIFICATO Nonostante l’unificazione, resta comunque la possibilità per i sostituti e per gli intermediari abilitati di dividere in più parti la trasmissione telematica entro il 31 luglio del modello 770 Da quest'anno il modello 770 diventa unificato e non è più suddiviso tra semplificato e ordinario; tuttavia, è comunque possibile trasmettere separatamente i dati (per raggruppamento omogeneo), anche da soggetti diversi. In particolare, le aziende potranno inviare un unico flusso completo di tutte le ritenute, o due flussi (uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato ed autonomo, ed uno per quella dei redditi da capitale) o tre flussi (lavoro dipendente/assimilato, lavoro autonomo e redditi da capitale). E’ data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale (quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS) con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY, sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Detto frazionamento è gestibile attraverso la corretta compilazione della sezione “redazione della dichiarazione” contenuta nel frontespizio della dichiarazione. Quest’anno, quindi, la dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770/2017, presenta importanti novità, rispetto al 2016, in particolare le istruzioni precisano che la dichiarazione del sostituto d’imposta si compone di due parti: • la prima è rappresentata dalla certificazione unica, modello ordinario, che i sostituti d’imposta (direttamente o tramite un intermediario abilitato) sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7.3.2017 (va tenuto presente che le CU che contengono reddito di lavoro autonomo non rientranti nella dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine della presentazione del modello 770). Con la CU – modello ordinario – si trasmettono i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2016 per il periodo d’imposta precedente; • la seconda è rappresentata dal modello 770, non più suddiviso tra semplificato e ordinario (è ritornato, come in passato, ad essere un’unica dichiarazione), da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite un intermediario abilitato), come di consueto, entro il 31 luglio 2017. Con il modello 770 si trasmettono i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2016 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
  • 15. 15 Tra le altre novità ricordiamo il nuovo “quadro DI” che permette di indicare eventuali crediti derivanti da precedenti dichiarazioni integrative presentate oltre il periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2013 relativa al 2012 presentata nel 2016). Per effetto di quanto regolamentato dal D. L .193/2016, detti crediti potranno essere utilizzati in compensazione attraverso il mod. F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. SOSPENSIONE FERIALE E MAGGIOR TEMPO PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE DELL’AGENZIA C’è tempo fino al 16 ottobre per rispondere alle segnalazioni che arriveranno a partire dal 24 luglio; sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per gli altri avvisi Con un comunicato stampa del 12 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni è fissato al 16 ottobre e che viene confermata la sospensione dei termini. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che a partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno 2013. Gli intermediari hanno a disposizione l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto. Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati. Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. 241/97 da parte della Direzione Regionale competente. L'Agenzia invita pertanto, gli intermediari a verificare, nei giorni successivi al 24 luglio, l’eventuale presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel. Con il Comunicato del 12 luglio l’Agenzia ha fatto presente che si ha tempo fino al 16 ottobre per fornire i dati richiesti. Per gli altri avvisi e segnalazioni arrivati prima si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre. LA CARTELLA DI PAGAMENTO SI RINNOVA Approvata la nuova cartella di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017 La cartella di pagamento si rinnova. Con Provvedimento del 14 luglio 2017 viene approvato il nuovo modello di cartella di pagamento in sostituzione del vecchio approvato appena un anno fa. Il nuovo modello che sostituisce quello approvato con provvedimento del 19 febbraio 2016 è obbligatorio per le cartelle di pagamento relativo ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017. Il nuovo modello di cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente. Con specifico riguardo al frontespizio, oltre all’elencazione degli Enti creditori delle somme contenute nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo Modello Unico, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di
  • 16. 16 imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all’Ente creditore e all’Agente della riscossione. Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata anche mediante l’uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di Comuni, Regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezione della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell’Ente creditore. • La prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell’Agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti • la seconda sezione è destinata a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative Avvertenze. I POTERI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SE NON SI PAGA LA CARTELLA ESATTORIALE Il mancano pagamento della cartella autorizza l'agente della riscossione ad acquisire i dati sul reddito e patrimonio da terzi e a procedere al fermo amministrativo La nuova cartella di pagamento approvata con provvedimento del 14 luglio 2017 nelle avvertenze mette a chiare lettere le conseguenze del mancato pagamento della stessa entro 60 giorni dalla notifica. Le avvertenze dicono che la cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi). PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ATTIVO IN TUTTA ITALIA Il MEF ricorda che dal 15 luglio 2017 è attivo in tutta Italia il processo tributario telematico Con il Comunicato Stampa n° 122 del 14/07/2017 il Mef ha reso noto che dal 15 luglio 2017, con l’estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale. L’applicazione del PTT è avvenuta gradualmente nelle diverse Regioni, consentendo così i necessari adeguamenti organizzativi degli uffici e degli studi funzionali alle nuove procedure informatiche. In particolare: dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è stato avviato in Toscana e in Umbria; dal 15 ottobre 2016 in Abruzzo e Molise; dal 15 novembre 2016 in Liguria e Piemonte; dal 15 dicembre 2016 in Emilia-Romagna e Veneto;
  • 17. 17 dal 15 febbraio 2017 in Basilicata, Campania e Puglia; dal 15 aprile 2017 in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia; dal 15 giugno 2017 per le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. Pertanto, è possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. - PTT) per il deposito telematico presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali degli atti e documenti processuali già notificati via PEC alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati. L’adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali. L’utilizzo delle procedure informatiche comporta evidenti vantaggi in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso. SPESE DI PUBBLICITA’ LE EROGAZIONI ALLE ASD/SSD Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD, di SSD e di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, comma 2, DPR 917/1986. LA DIFFERENZA TRA L’ANALITICO CONTABILE E L’INDUTTIVO Il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, laddove nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari. Ne consegue che il mutamento della linea difensiva dell’ufficio finanziario che, pur avendo proceduto all’accertamento con metodo analitico extracontabile, abbia, nel ricorso in appello, dichiarato di aver utilizzato quello induttivo, non comporta di per sé una “immutatio libelli” tardiva e non consentita, se non mutino i presupposti di fatto sui quali si basano le due valutazioni (nella specie irregolarità contabili relative alle rimanenze finali), attesa la necessità che, fin dall’accertamento, siano valutati gli elementi presuntivi attraverso cui sia possibile individuare induttivamente un reddito imponibile diverso rispetto a quello dichiarato (cfr. sentenza n. 24278/2013). QUANDO I VERBALI SU ALTRI CONTRIBUENTI GIUSTIFICANO L’ACCERTAMENTO Nell’accertamento delle imposte sui redditi il DPR 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del Codice Civile, tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione
  • 18. 18 patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta (cfr. sentenze n. 9210/2011, n. 2450/2011, n. 2094/2014 e n. 4080/2015). SONO DETRAIBILI LE SPESE PER FISIO E MAGNETOTERAPIA Le prestazioni rese dal fisioterapista, figura professionale individuata dal D.M. 14 settembre 1994, sono detraibili ai fini Irpef (art. 15, comma 1, lettera c, del DPR 917/1986), nonché comprese nel regime di esenzione Iva (ex art. 10, n. 18, del DPR 633/1972), essendo prestazioni sanitarie, a prescindere dalla presenza di una prescrizione medica. Anche quella per l’acquisto o l’utilizzo (per esempio, in noleggio) di uno strumento per la magnetoterapia rientra fra le spese sanitarie agevolabili ai fini Irpef, purché dalla fattura risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e, inoltre, si sia in grado di provare che si tratta di un dispositivo contrassegnato dalla marcatura CE, che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/Cee, 90/385/Cee e 98/79/Ce (circolare 20/E del 13 maggio 2011, risoluzione 253/E del 29 settembre 2009, circolare 25 del 6 febbraio 1997). CORSI DIDATTICI SPORTIVI SOLO PER “DILETTANTISTICHE” Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 382/E del 14 ottobre 2008, i corsi didattici sportivi riconosciuti da Enti di promozione sportiva sotto la vigilanza ed il controllo del Coni, devono essere effettuati da ASD/SSD affiliate ai medesimi Enti; inoltre, i corsi devono essere riconosciuti da un soggetto pubblico, con le modalità previste per la specifica attività svolta, e devono essere approvati e finanziati da Enti pubblici. IL MASSOFISIOTERAPISTA EMETTE SEMPRE FATTURA L’attività svolta dai massofisioterapisti deve essere inquadrata nell’ambito delle attività professionali. Pertanto, non va applicato l’art. 22 del DPR 633/1972 relativo alle attività di commercio al minuto, aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni mdi servizi. Non deve essere, quindi, rilasciata la ricevuta fiscale, anche se il contribuente è comunque tenuto all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Conseguentemente, per ciascuna operazione, indipendentemente dal regime applicato, deve essere rilasciata la relativa fattura. A norma dell’art. 21 del DPR 633/1972, ogni fattura emessa deve riportare l’indicazione della data ed il relativo numero, Non è previsto, però, l’obbligo di emettere tale documento utilizzando i modelli stampati da una tipografia autorizzata. Se un massofisioterapista, contribuente minimo nel 2016, nel 2017 esce dal regime dei minimi e diventa contribuente semplificato, a norma dell’art. 19 del DPR 600/1973, deve essere istituito, oltre ai registri Iva (fatture e acquisti), il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, ove annotare i movimenti finanziari, In alternativa, il professionista potrà istituire i soli registri Iva (acquisti e fatture), annotando, al termine del periodo d’imposta, i dati relativi alle fatture non incassate e non pagate. ASD CON PROVA EFFETTIVA In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dal DPR 917/1986, art. 111 (ora art. 148) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, ASD), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione delle Federazioni sportive ed al Coni (cfr. sentenza n. 16449/2016).
  • 19. 19 LE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE RIENTRANO NELLA RAPPRESENTANZA In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 108 (ex art. 74, comma 2) DPR 917/1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (cfr. sentenza n. 21977/2015). PRELIEVO E VERSAMENTO SONO RICAVI In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il DPR 600/1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del Giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (cfr. sentenza n. 25502/2011 e ordinanza n. 2781/2015). DUE ANNI PER L’ISTANZA DI RIMBORSO DELLE ACCISE In tema di imposte sul consumo dell’energia elettrica, il D. Lgs. 504/1995, art. 14, comma 2, (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), ha introdotto una regola generale per la quale il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Detto termine trova applicazione anche nel caso in cui l’accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo (cfr. sentenze n. 23515/2008, n. 24056/2011, n. 3363/2012 e n. 9283/2013). BANCHE DATI CATASTALI: DISPONIBILE DAL 20 LUGLIO 2017 IL NUOVO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE Il servizio “Visura catastale telematica” consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali informatizzati e permette di acquisire: • i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati) • i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili • i dati grafici dei terreni (mappa catastale). Le visure saranno fornite su file in formato pdf. Per utilizzare “Visura catastale telematica” è necessario registrarsi ai servizi finanziari online di Poste Italiane S.p.A., che consentono di effettuare il pagamento telematico del servizio. E’ possibile richiedere: • visure attuali per soggetto, ossia limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica)
  • 20. 20 • visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali • visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali. La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali - pdf e nel rispetto della normativa vigente. Per ogni visura erogata dal servizio “Visura catastale telematica” l’importo dovuto a titolo di tributo speciale catastale è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10%, perché riferita a visure erogate per via telematica, e aumentata del 50%, trattandosi di visure fornite non su base convenzionale. In particolare, nel caso di: • visura per soggetto, l’importo è di 1,35 euro per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10 • visura, attuale o storica, per immobile, l’importo è di 1,35 euro • visura della mappa, l’importo è di 1,35 euro. Oltre ai tributi catastali saranno addebitate anche le commissioni applicate da Poste Italiane, calcolate in base allo strumento di pagamento che si vorrà utilizzare (carta di credito, carta Postepay o Postepay Impresa, conto BancoPosta Online o BancoPostaImpresa Online). Per avere maggiori informazioni consigliamo di consultare la guida al servizio. SOSPENSIONE TERMINI FERIALI 2017: ECCO IL PERIODO DI PAUSA ESTIVA Sospensione termini feriali dal 1° agosto al 31 agosto 2017 per la pausa estiva dei processi civili, amministrativi e tributari Sta per scattare anche quest'anno la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che già dal 2015 è passata da 46 a 31 giorni, ovvero dal 1° al 31 agosto 2017, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre. Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini; la pausa estiva per i termini del processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Per gli atti soggetti a reclamo-mediazione, va considerata la sospensione e, pertanto, dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti dalla norma, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione. Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale. Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre. Vediamo un esempio per chiarire meglio: Un avviso di accertamento di valore non superiore a € 20.000 viene notificato il 20 agosto 2017. Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica. Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dall’01.09.2017, quindi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016.
  • 21. 21 Il conteggio dei giorni dell'esempio (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale): 21.08.2017 – 31.08.2017 - giorni 0 (sospensione) 01.09.2017 – 30.09.2017 - 30 giorni 01.10.2017 - 30.10.2017 - 30 giorni Nel processo tributario è previsto il termine di sei mesi dal deposito per impugnare le sentenze non notificate. Se in questi sei mesi cade il mese di agosto, la scadenza va posticipata di 31 giorni. Ad esempio: una sentenza depositata il 10 marzo 2017 ha come termine massimo di impugnazione il 10 ottobre 2017: sei mesi più 31 giorni di sospensione feriale. ACCERTAMENTO 2017: COME CAMBIANO LE DATE CON LA SOSPENSIONE FERIALE Ecco come cambiano i termini degli avvisi di accertamento dopo la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre prevista per gli accertamenti Nel decreto fiscale 193/2016, collegato alla Legge di stabilità 2017, tra le semplificazioni introdotte in sede di conversione del decreto stesso c'è stata la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre per i termini sugli accertamenti. In particolare, è stato previsto che: • I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. • Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito -dei controlli automatici effettuati sui redditi ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/73, -dei controlli formali effettuati sui redditi ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/73, -dei controlli automatici effettuati ai fini IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/72, -e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Si specifica inoltre, che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE: DAL 21 LUGLIO 2017 LA MAGGIORAZIONE Nel comunicato del MEF il posticipo al 20 luglio 2017 del termine di versamento delle imposte per i titolari di reddito di impresa. Dal 21 luglio c'è la maggiorazione E' scaduto il 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed il versamento del primo acconto. Con il comunicato MEF 125 del 20 luglio 2017, è stata concessa una mini-proroga precisando che dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Nel comunicato, tuttavia, non c'è alcun riferimento al termine per i versamenti derivanti dalla dichiarazione Irap; ma, per analogia con le proroghe degli anni precedenti, anche i versamenti a saldo 2016 ed a titolo di primo acconto Irap 2017, dovuti dai contribuenti titolari di reddito d’impresa, dovrebbero beneficiare della proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2017. I contribuenti potranno eseguire i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 che essendo domenica slitta a lunedì 21. La mini – proroga non riguarda in alcun modo i professionisti ed i contribuenti non titolari di reddito d’impresa.
  • 22. 22 FISCO: ECCO LE SPESE CHE FANNO SCATTARE I CONTROLLI Basta poco per far scattare il redditometro. Sono diversi, infatti, i casi in cui si è a rischio di accertamento fiscale, e se si spende più di quanto si guadagna è facile diventare oggetto di attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stipula di mutui troppo alti, frequenti viaggi in autostrada e persino l'acquisto di una polizza vita, sono alcuni dei “segnali” di un divario troppo marcato tra reddito e spese effettuate che possono fornire al fisco l'occasione di controlli “incrociati”. Di fronte ad un mutuo troppo alto chiesto da chi dichiara un reddito basso, il redditometro potrebbe scattare da un momento all'altro e la conseguenza è che si deve dimostrare con quali soldi si intende far fronte alla rata prevista, come chiarito dalla sentenza 15399/17 della Corte di Cassazione. Attenzione, quindi, a non correre il rischio dell'autodenuncia, puntando con troppa leggerezza a case troppo costose per il nostro reddito, perché si rischia di dover far fronte agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Attenzione anche ai viaggi troppo frequenti: se si possiede un Telepass, esso potrebbe rappresentare una fonte di accertamento fiscale, in quanto collegato al conto corrente. L'avvertimento, contenuto nella sentenza 9825/2017 della Corte di Cassazione, è che se si viaggia molto ma si dichiara poco, la cosa non quadra all'Agenzia delle Entrate, che può dunque chiedere al contribuente "spiegazioni idonee a giustificare i viaggi". Si dovrà, quindi, chiarire per quali motivi e soprattutto con quali soldi si affrontano le relative spese. Altra traccia inequivocabile per il fisco è l'acquisto di una polizza vita. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che l'acquisto potrebbe rappresentare un indizio di evasione per chi dichiara poco al Fisco. Se i premi da pagare sono infatti troppo alti, non si spiegano le modalità di reperimento delle somme necessarie al pagamento da parte di chi dichiara un reddito basso. L'Agenzia delle Entrate potrebbe essere, quindi, indotta a pensare che si tratti di entrate in nero, cosa che il contribuente dovrà smentire provando la regolarità delle proprie entrate in sede di contraddittorio preventivo prima che scattino le procedure di accertamento. NOTE SPESE E GIUSTIFICATIVI E LA LORO GESTIONE DOCUMENTALE Chiarimenti dell'Agenzia sulla gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi, con la Risoluzione del 21.07.2017 n. 96 L’Agenzia delle Entrate si occupa nuovamente della dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti e della loro conservazione; infatti, con la Risoluzione del 21 luglio 2017 n. 96/E, sollecitata da un’istanza di interpello, fornisce chiarimenti su alcuni documenti molto diffusi nella vita quotidiana delle imprese, ossia le note spese dei dipendenti e i relativi giustificativi. In primo luogo, l'Agenzia si sofferma su come la procedura informatica delineata dall’istante sulla gestione delle note spese, sia volta a produrre, internamente ai vari utilizzatori dell’applicazione X e direttamente in formato elettronico, documenti contabili quali le note spese. Dalla normativa e dalla prassi, emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale – ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari – come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità (si veda l’articolo 2, del D.M. 17 giugno 2014e l’articolo 3 dei D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013). Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti anche nel processo ipotizzato dall’istante, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti (ovvero siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell’articolo 23-bis del CAD) e che la procedura sia interamente dematerializzata. Restano fermi, come ovvio, tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità,
  • 23. 23 secondo la previsione del D.P.R. n. 917 del 1986 e dei vari documenti di prassi in materia), nonché gli obblighi di esibizione presenti nella normativa vigente. Quanto alla conservazione dei documenti giustificativi di spesa, va qui ribadito che, in generale, i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai sensi dell’articolo 1, lettera v), del CAD, in quanto è «possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi». Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2014 – con conseguente, successiva possibilità di distruzione dell’originale (cfr. l’articolo 4, comma 3, dello stesso D.M.) – senza necessità dell’intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico, prescritto dal comma 2 del citato articolo 4. Ove, tuttavia, il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione elettronica necessita dell’intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014 (sulla definizione di pubblico ufficiale, in generale, può richiamarsi la circolare n. 36/E del 2006, punto 8.3). AGENZIA DELLE ENTRATE 2017: RUFFINI NUOVO PRESIDENTE. ECCO I PRIMI COMUNICATI Rapporto fisco-contribuenti 2017: pubblicati i comunicati stampa Con alcuni comunicati stampa sulla lettera inviata ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate dal neo Direttore, Ernesto Maria Ruffini presenta le sue idee a contribuenti e professionisti. Ecco di seguito il testo dei comunicati: Fisco: Ruffini, Agenzia deve cambiare strada. “Inizia un cammino nuovo, per me, e nel contempo anche per Agenzia delle entrate che vive il cambio al suo vertice. Una grande sfida perché siamo tutti chiamati a prendere una strada nuova”. Lo scrive il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini in una lettera inviata ai dipendenti. “Vivo questa esperienza con profondo onore ed anche con l’umiltà di chi, entrando in una grande famiglia, ha il dovere di farlo in punta di piedi, di rispettarne i valori, la storia, il lavoro, le eccellenze, le battaglie legate ad un ruolo complesso e forse mai pienamente apprezzato dal Paese”. “Le politiche fiscali - prosegue Ruffini - messe in campo dai Governi in questi ultimissimi anni e mesi hanno consentito di avviare un percorso di riforme innovativo anche per capovolgere il rapporto con i cittadini. Un percorso che va valorizzato dall’Agenzia e reso più solido non solo con la quotidiana azione di recupero dell’evasione fiscale, ma – come ha opportunamente ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – anche “per rafforzare il sentimento di responsabilità civica fiscale, attraverso un serrato e continuo dialogo collaborativo tra fisco e contribuente che favorisca comportamenti virtuosi e, là dove necessario, auto correttivi”. Fisco; Ruffini, meno adempimenti, timbri e balzelli. “Vi è la necessità di offrire agli italiani un servizio diverso. La parola d’ordine dovrà essere in realtà un piccolo semplice tratto: il segno meno. Meno burocrazia, carta e timbri, meno adempimenti, ingiustizie, meno distacco dalla vita reale di chi produce, meno distanza dalla lingua italiana e, se saremo bravi, anche meno balzelli”. Lo scrive il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini in una lettera inviata a tutti i dipendenti. “Con impegno, pazienza e responsabilità dovremo, tutti insieme,
  • 24. 24 far crescere il livello di rispetto dell’obbligo tributario - prosegue il neo direttore - con un’azione costante nel tempo e articolata nei mezzi: norme chiare e ordinate, istruzioni tempestive, interpretazioni imparziali, adempimenti più semplici con strumenti moderni, flessibili e testati, accertamenti basati sulla sostanza e motivati in modo impeccabile, presenza attenta nelle sedi giurisdizionali. E su tutto e prima di tutto, ascolto continuo e dialogo instancabile con i cittadini. Elementi determinanti anche per orientare le scelte degli investitori internazionali che osservano e analizzano il quadro fiscale di riferimento di ciascun Paese. Principi - prosegue la lettera di Ruffini - che dobbiamo far valere anche in ambiti nuovi della giustizia fiscale europea in cui possiamo essere un vero punto di riferimento, con l’obiettivo di non creare concorrenza sleale, squilibri e distonie tra operatori nazionali e internazionali”. Fisco: Ruffini, aiutiamo chi alza saracinesca tutti i giorni. “L’Agenzia delle Entrate può, in realtà, rappresentare un nuovo motore di sviluppo per tutto il Paese perché questa evasione blocca la crescita; perché un sistema fisco più efficiente e chiaro crea e attrae nuovi investimenti, anche internazionali; perché dobbiamo rendere più leggero lo sforzo di chi ogni mattina alza la saracinesca della propria impresa”. Lo scrive il neo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in una lettera inviata a tutti i dipendenti. “Agenzia delle Entrate dovrà essere ancor di più al fianco di chi produce, così come delle famiglie e di quei cittadini che, troppo spesso, si sono sentiti circondati dal sistema fiscale, dalle tante lettere, da calendari di obblighi mutevoli e lunghi. Così come - spiega Ruffini - deve essere rigorosa con chi finisce in fuorigioco, Agenzia deve saper chiedere scusa se sbaglia. Deve, quando necessario, fare pulizia al proprio interno e tenere alta la bandiera della legalità”. Fisco: Ruffini, ascoltare allarmi professionisti, più dialogo e servizi. “Ho avuto modo di leggere ed approfondire le tante istanze di vari e autorevoli corpi intermedi del tessuto sociale, produttivo, associativo o professionale. Istanze costruttive, ma anche sirene d’allarme verso Agenzia, sul modello di Agenzia e nei confronti delle nostre dinamiche”. Lo scrive il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini in una lettera inviata a tutti i dipendenti. “Allarmi che mettono in evidenza un rapporto difficile che - al di là di legittime rivendicazioni - deve trovare una nuova password di dialogo e collaborazione e quindi di crescita. Password che deve essere un altro leggero, quanto a volte difficile, tratto: il segno più. Più efficienza. Più dialogo. Più giustizia. Più fiducia. Più raccolta. Più servizi. Più coesione sociale. Più coerenza nelle risposte. E, ancora, - prosegue Ruffini - più rispetto per il professionista, per l’intermediario fiscale, ma anche più rispetto e considerazione per chi, ogni giorno, indossando la maglia dello Stato, deve far rispettare leggi e regole”. Fisco: Ruffini, innanzitutto cittadini e poi contribuenti. “Non appartengo alla squadra di chi sostiene che gli italiani hanno nel proprio Dna la furbizia dell’evasore. Non esiste questo tratto genetico. A chi in Agenzia vede gli italiani come contribuenti prima che come cittadini, come evasori prima che come contribuenti, consiglio di cambiare approccio in tempi rapidissimi”. Lo scrive il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in una lettera ai dipendenti. Fisco: Ruffini, cambiamo per rapporto meno lunare coi cittadini. “So bene che quando soffia la forza del cambiamento c’è chi alza muri e chi invece costruisce mulini a vento. Mi auguro di poter costruire, insieme a voi, un nuovo futuro che si basi sulle professionalità che vanno premiate in ogni modo e ad ogni livello e su un proficuo e costruttivo dialogo e rapporto con le forze sindacali”. Lo scrive in un messaggio ai dipendenti il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che cita Martin Luther King: “Può darsi che non siamo responsabili per la situazione in cui ci troviamo, ma lo diventeremo se non facciamo nulla per cambiarla”. “Nei giorni in cui viene celebrato il primo uomo che camminò sulla Luna, riducendo le distanze fra il nostro pianeta e il suo satellite, mi piace pensare che riusciremo a ridurre le distanze fra fisco e cittadini, - conclude Ruffini - contribuendo alla costruzione di un’Italia più moderna, più coesa ed equa. Perché “diventeremo responsabili noi se non faremo nulla”.
  • 25. 25 PROROGHE IN VISTA: ECCO IL NUOVO CALENDARIO In vista proroghe scadenze per presentazione 770, dichiarazioni dei redditi, voluntary Dopo la tardiva proroga della scadenza del 30 giugno al 20 luglio per i versamenti delle imposte delle imprese, il Mef sta studiando nuove proroghe dettate da un lato dalla speranza di racimolare più gettito come nel caso della voluntary, dall’altro di dare ascolto alle richieste delle categorie. E' della scorsa settimana, infatti, il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili con cui venivano richieste proroghe e slittamenti. Da qui ecco il nuovo calendario che dovrà essere confermato con un Dpcm. • Voluntary Disclosure – rinvio adesione al 2 ottobre invece che il 31 luglio (il 30 settembre è domenica) • Presentazione mod. 770 – 31 ottobre invece che il 31 luglio (il rinvio della presentazione del modello 770 è un atto a costo zero per le casse dello Stato) • Presentazione dichiarazioni dei redditi e Irap – allo studio lo spostamento della data dal 30 settembre al 31 ottobre • Spesometro 1 semestre - in scadenza il 18 ottobre: allo studio lo spostamento a data da definirsi. ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: ENTRO IL 31 LUGLIO PRIMA RATA Definizione agevolata 2017: la prima o unica rata scade il 31.07.2017 Scatta il conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Una data importante da ricordare perché la legge prevede che il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione. Di seguito il testo del comunicato stampa del 22.07.2017 pubblicato dal nuovo ente: Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per fornire la massima assistenza ai cittadini in vista della scadenza, l’Agenzia delle Entrate- riscossione ha realizzato una serie di servizi online di immediato utilizzo. Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it dal 7 luglio è possibile richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute, già inviata dall’Agente della riscossione agli interessati, direttamente dall’area pubblica, senza necessità di pin e password. Copia della comunicazione era comunque già disponibile in area riservata dal 16 giugno. Sempre dall’area pubblica del portale, a partire dal 10 luglio, i contribuenti possono utilizzare ContiTu, il servizio che permette di scegliere di pagare in via agevolata solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione delle somme dovute e avere, direttamente online, i nuovi importi da pagare ed i relativi bollettini. Grazie a questo strumento i contribuenti non dovranno rinunciare completamente ai benefici della definizione agevolata anche se non vogliono, o non possono, pagare integralmente le somme “rottamate”. Coloro che hanno aderito alla definizione agevolata hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte al momento della presentazione della domanda di adesione. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, la scadenza del pagamento e il codice RAV. Sono molti le modalità ed i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti. Vediamoli nel dettaglio. Sportelli bancari. Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, l’operatore provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.
  • 26. 26 Internet banking. Bisogna collegarsi al sito della propria banca ed utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale. Domiciliazione bancaria. È possibile richiedere l’addebito diretto degli importi contenuti nei bollettini RAV sul proprio conto corrente. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata (per la prima rata il termine di sottoscrizione e consegna in banca era previsto per il giorno 11 luglio). Sportelli bancomat (ATM). È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat ed accedendo al servizio per il pagamento dei RAV. Uffici postali. È sufficiente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e l’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente BancoPosta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta. Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica. Il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione ed il rivenditore provvederà ad effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica). Sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it e App Equiclick. Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti ed inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità - bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto - sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati ed aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro ed affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione. Si può pagare anche in contanti, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.