2. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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Una premessa fondamentale
(il fatto)
“espressione di un insieme organizzato e strutturato di
istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace,
direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una
funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare
per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica
dell’informazione.”
Definizione ufficiale
Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale
(OMPI o WIPO) Canberra dal 2
al 6 aprile 1984
3. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
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Una conseguenza fondamentale
(il diritto)
DIRITTI MORALI DIRITTI PATRIMONIALI
PATERNITÀ
GUADAGNO
• Inalienabili
• Irrinunciabili
• Inespropriabili
• Alienabili
• Rinunciabili
• Espropriabili
CATEGORIA: diritti della personalità di
natura non patrimoniale riconosciuti e
garantiti dalla Costituzione (es. diritto alla
vita, all'integrità fisica, alla salute,
all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di
libertà personale, di pensiero, di religione,
di associazione, di riunione, etc... )
CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali
hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti
sulle cose ), dei quali il principale è il diritto di
proprietà che garantisce al soggetto il potere
pieno ed esclusivo di godere delle della cosa
entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi
stabiliti dalla legge.
DURATA DURATA
4. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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“Il contratto di Licenza
d’Uso”
“I CONTRATTI DEL SOFTWARE”
“Il contratto di Sviluppo
Software”
SOFTWARE STANDARD
(PACCHETTIZZATO)
SOFTWARE
PERSONALIZZATO
Circolazione dei diritti patrimoniali sul software
L’esatto inquadramento dei contratti del software permette
alle parti di comprendere quali siano i propri diritti (e i propri
obblighi) tutela i rispettivi diritti
5. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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Per scrivere un buon contratto di sviluppo (o di licenza) è necessario
conoscere la disciplina di base che tutela il software (L. 633/1941 –
“LDA”), la disciplina dei contratti (Codice Civile) e l’esatta volontà
delle parti (quali diritti vuole cedere l’autore)
Essenza dei contratti del software
AUTORE
(programmatore
software house)
UTILIZZATORE
COMMITTENTE
6. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
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All’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:
“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […]
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore […]
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita
di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del
titolare dei diritti […] esaurisce il diritto di distribuzione […] all'interno della
comunità […].”
I diritti esclusivi - Art. 64-bis, LDA
Principio del consenso dell’autore
(nessuno, in assenza di apposita autorizzazione, è legittimato a
intervenire sul programma)
7. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
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2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui
è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono
nulle.
Art. 64-ter, LDA
Limitazioni ai diritti esclusivi dell’autore
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater […]
8. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
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Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se:
-La decompilazione è necessariea per conseguire l’interoperabilità , con altri
programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente,
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del
programma ;
-le informazioni non siano già facilmente reperibili e rapidamente accessibili;
-le informazioni acquisite non siano comunicate a terzi;
-le informazioni acquisite non siano utilizzate per costruire programmi sostanzialmente
simili nella loro forma espressiva
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle
Art. 64-quater, LDA (DECOMPILAZIONE)
Limitazioni ai diritti esclusivi dell’autore
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater […]
9. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
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IL CONTRATTO DI SVILUPPO DI SOFTWARE
È l’accordo concluso tra una software house (oppure
un singolo professionista) ed un committente che abbia esigenze
specifiche tali da non poter essere soddisfatte con un programma
standardizzato.
•Disciplina applicabile
•Adempimento dei termini contrattuali
•Definizione dell’oggetto
•Attribuzione dei diritti di proprietà
intellettuale
ASPETTI
PROBLEMATICI
10. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
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è un contratto……..
Che tipo di diritti è in
grado di trasferire?
ESCLUSIVAMENTE DIRITTI
PATRIMONIALI
Che tipo di contratto è?
Per Esempio: installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed
eseguire, trasferire ad altri……
TIPICO O ATIPICO?
Per Esempio: vendita, locazione, appalto. Oppure non esiste tra i
contratti codificati nel codice civile
11. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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CONTRATTO D’APPALTO - è il contratto con il
quale una parte (appaltatore) assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento
verso un corrispettivo in danaro di un’opera (o
di un servizio) commissionatagli
dall’appaltante (o committente) (art. 1655 c.c.)
I principali tipi contrattuali di riferimento
Se il programmatore è
una software house
CONTRATTO D’OPERA MANUALE (c.d.
locatio operis) una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un’opera o
un servizio con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Se il programmatore è
un lavoratore
autonomo (non
impresa e non libero
professionista)
Se il programmatore
è un libero
professionista
CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE ha
ad oggetto una prestazione svolta a favore del
cliente da esercenti le professioni liberali
(Ingegneri ecc.) (art. 2230 c.c.).
12. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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L’OGGETTO DEL
CONTRATTO
L’oggetto del contratto di
sviluppo software può
essere suddiviso in tre fasi
principali:
•l’analisi delle esigenze del
committente
•la progettazione del programma
•lo sviluppo di un prodotto, ad hoc,
idoneo a soddisfare la controparte.
SVILUPPO EX NOVO
(diritti esclusivi dell’autore)
SVILUPPO SU PORZIONI DI
CODICE ALTRUI
(no diritti esclusivi
dell’autore)
13. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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individuare le necessità e le
aspettative del committente
(studio di fattibilità) e, sulla base
di ciò, stabilire degli obiettivi
(progettazione).
Non è semplice individuare,
a priori, le proprietà
dell’opera realizzanda; esse
implicano lo sviluppo del
prodotto finale
E’ un contratto a
formazione progressiva
Dettagliare quanto più possibile
l’accordo (oggetto determinato o
determinabile), in forma scritta per
finalità probatorie (art. 110 LDA) e
per la validità delle clausole
vessatorie che, se non negoziate
separatamente, sono colpite da
nullità
Spesso l’oggetto si determina
in corso d’opera
14. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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Contiene elementi
di più contratti tipici
che si fondono in
un’unica causa
QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
15. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
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FATTISPECIE TIPICHE
RICHIAMABILI
APPALTO
artt. 1655 ss c.c.
(comittente =
imprenditore)
CONTRATTO
D’OPERA
artt. 2222 ss c.c..
(comittente =
lavoratore
autonomo)
D’OPERA
DI SERVIZI
MANUALE
INTELLETTUALE
TIPOLOGIA NEGOZIALE
16. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
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APPALTO
(sviluppatore =
imprenditore)
D’OPERA
DI SERVIZI
L’appaltatore svolge
un’attività di
elaborazione e di
trasformazione della
materia
Il programmatore assume
l’obbligazione di un facere,
consistente nella
produzione di un’utilità per
il committente senza
elaborazione e
trasformazione di materia
Lo sviluppatore
(appaltatore), per
effetto del
contratto di
sviluppo, si
obbliga a
soddisfare un
interesse del
committente che
trae utilità
dall’utilizzo del
programma
realizzato.
Il lavoro del
programmatore si
conclude con la
realizzazione di un
bene, seppure
immateriale
TIPOLOGIA
NEGOZIALE
17. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
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LA GIURISPRUDENZA
DI MERITO
Tribunale di Novara, 20 novembre 2004
“Il contratto per la realizzazione di un “software”,
commissionato ad una “software house”, sostanzia ad ogni
effetto un appalto di servizi, e necessita di essere
sottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativa
regolamentazione”
Tribunale di Milano, 6 aprile 1987
il contratto di sviluppo software, caratterizzato dalla
preminenza dell’opera prestata rispetto al valore del
prodotto finale, va ricondotto alla figura dell’appalto in
tutti i casi nei quali il fornitore sia un imprenditore e sia
pattuito un corrispettivo per il lavoro svolto”
18. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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CONTRATTO D’OPERA
(sviluppatore =
lavoratore
autonomo)
il programmatore impiega
prevalentemente il lavoro
proprio; non è dotato di
un’organizzazione di mezzi; non
vi è prevalenza del capitale sul
lavoro.
“MANUALE”
INTELLETTUALE
assenza di un albo
professionale di
riferimento
(Art. 2222 c.c.)
iscrizione in appositi
albi o elenchi
(Art. 2230 c.c.)
Diverso regime di
responsabilità
OBBLIGAZIONE
DI MEZZI
OBBLIGAZIONE
DI RISULTATO
TIPOLOGIA
NEGOZIALE
19. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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CONTRATTO D’OPERA
“MANUALE”
► Se il programmatore non procede
all’esecuzione esatta di quanto stabilito dal
contratto e a regola d’arte, il committente può
fissare un congruo termine entro il quale il
programmatore deve conformarsi a tali
condizioni. Trascorso inutilmente il termine
fissato è ammissibile il recesso del committente,
salvo il risarcimento del danno (art. 2224 c.c.).
► Vizi dell’opera, l’accettazione, espressa o
tacita, libera lo sviluppatore da responsabilità per
vizi o difformità dell’opera realizzata, se all’atto
dell’accettazione questi erano noti al committente
o facilmente riconoscibili, purché non siano stati
dolosamente occultati. Il committente deve
denunziare, a pena di decadenza, le difformità e i
vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta;
l’azione si prescrive con il compimento di un anno
dalla consegna.
TIPOLOGIA
NEGOZIALE
20. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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CONTRATTO D’OPERA
“MANUALE”
► Il committente deve denunziare, a pena di
decadenza, le difformità e i vizi occulti
entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si
prescrive con il compimento di un anno dalla
consegna.
► Possibilità di recesso, a favore del
committente, ancorché sia iniziata
l’esecuzione dell’opera; sussiste, in tal caso,
l’obbligo di tenere indenne la controparte
delle spese sostenute fino a quel momento e
del mancato guadagno.
TIPOLOGIA
NEGOZIALE
21. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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CONTRATTO
D’OPERA
INTELLETTUALE
► L’obbligazione assunta dal
prestatore d’opera è di mezzi ed è
valutata in base alla diligenza del
comportamento e non del risultato
finale ottenuto
► La diligenza nell’adempimento
deve valutarsi con riguardo alla
natura dell’attività esercitata.
► Il rischio è completamente a
carico del committente
TIPOLOGIA
NEGOZIALE
22. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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LA PROPRIETÀ DEL PROGRAMMA SVILUPPATO
Partiamo dal caso più diffuso
nella prassi negoziale:
contratto d’appalto ex art. 1655
c.c.
NON È COSÌ SEMPLICE
Attribuzione della
proprietà dell’opera
al committente ex
art. 1665
LA DISCIPLINA
CONTRATTUALE VA
INTEGRATA CON LA
DISCIPLINA
INDEROGABILE DELLA
L. 633/1941
Diritto Morale
Diritto Patrimoniale
23. MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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Corte di Cassazione, Sezione I civile, 23 dicembre 1982, n. 7109
“Con riguardo ad opera dell’ingegno, tutelata a norma della Legge 22
aprile 1941 n. 633, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in
esecuzione di un contratto d’opera non interferisce sul diritto di paternità,
il quale spetta esclusivamente all’autore ed è insuscettibile di
trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente
nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro
cessione globale e complessiva, ma
determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti
patrimoniali rientranti nell’oggetto e nelle finalità del contratto d’opera,
con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da
tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell’opera
non contemplate dal contratto) ”
24. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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ART. 7
LDA
Il titolare dei diritti morali è
“colui che organizza e dirige la
creazione dell'opera”
(sono i soggetti che danno
impulso alla realizzazione
dell’opera)
EDITORE =
COMMITTENTEART. 38
LDA
"Nell'opera collettiva, salvo patto
contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza
pregiudizio del diritto derivante
dall'applicazione dell'art. 7"
REALIZZATORE =
PROGRAMMATORE
(sono i soggetti che
progettano e realizzano
l’opera commissionata)
CONTITOLARITÀ?
25. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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Se il contratto non
specifica il criterio di
attribuzione della
proprietà
CONTITOLARITÀ?
Se nel contratto non
vi sono elementi dai
quali in via
interpretativa si
possono ricavare
informazioni utili
sull’attribuzione dei
diritti
Il committente è
proprietario dei diritti
patrimoniali (art. 1665)
Il programmatore è
titolare dei diritti
morali (inalienabili ex
art. 22 LDA)
contitolari
26. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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RISPETTO DELLE NORME
IMPERATIVE
(= regole inderogabili, neppure con il
consenso dell'interessato)
Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti
[morali] sono inalienabili.
Art. 1322, II comma, c.c.:
“Le parti possono anche
concludere contratti che non
appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico”
LIBERTA’ CONTRATTUALE
LIMITI
MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI
INTERESSI
(Secondo l’interpretazione prevalente
sono meritevoli di tutela i contratti che
perseguono interessi socialmente utili)
E’ un contratto atipico
EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 1372.cc:
Il contratto ha forza di legge tra le parti
27. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
http://www.massimofarina.it/ - massimo@massimofarina.it
Contiene
elementi di più
contratti tipici
che si fondono
in un’unica
causa
QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
Individuazione del contratto
prevalente, ed applicazione della
relativa disciplina
CRITERIO
DELL’ASSORBIMENTO
CRITERIO DELLA
COMBINAZIONE
Applicazione delle singole
discipline di riferimento per
ciascun elemento contrattuale
NOTA: Il contenuto determinato liberamente dalle parti è integrato ex lege
dal d.lgs. 518/1992
28. http://www.diricto.it/http://ict4forensics.diee.unica.it/
MUOVERSI NELLA JUNGLA DEI CONTRATTI DEL
SOFTWAREdi Massimo Farina
massimo@massimofarina.it
27 marzo 2015 – ORE 11:30
Grazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per l’’’’attenzioneattenzioneattenzioneattenzione
Massimo Farina
http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it/
http://ict4forensics.diee.unica.it/
massimo@massimofarina.it
I CONTRATTI DI SVILUPPO DEL SOFTWARE
29. I CONTRATTI DEL SOFTWARE
di MASSIMO FARINA
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Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
o Tu sei libero:
• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o
recitare l'opera;
• di modificare quest’opera;
• Alle seguenti condizioni:
Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha
dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu
usi l’opera.
Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.
Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per crearne
un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a
questa.
o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza
di quest’opera.
o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste
condizioni.
o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra
Licenza