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Conclusioni dell’Avvocato Generale CJEU:
la pagina internet di un quotidiano contenente materiale audiovisivo
non costituisce un servizio di media audiovisivo (Causa C-347/14)
Ernesto Apa
L’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Maciej Szpunar ha rassegnato in data
1 luglio 2015 le proprie conclusioni nell’ambito della causa C-347/14, proponendo l’interpretazione
secondo cui né la pagina Internet di un quotidiano contenente materiale audiovisivo, né alcuna sezione di
tale pagina Internet, costituiscono un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE
(direttiva sui servizi media audiovisivi, o più comunemente “direttiva AVMS”).
La causa nasce dalla proposizione di due domande di pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia
Amministrativa austriaca con sede a Vienna (Verwaltungsgerichtshof) nel giudizio d’appello di un
procedimento amministrativo interno che coinvolge la società New Media Online GmbH.
La New Media Online GmbH gestisce la testata online Tiroler Tageszeitung, versione online dell’omonimo
giornale quotidiano. Il sito contiene la sezione “Video”, che raccoglie circa 300 video, afferenti a contenuti
pubblicati sempre sul sito e originanti da varie fonti.
L’Autorità per le Comunicazioni austriaca (Kommunikationsbehörde) ha ravvisato una violazione delle
disposizioni interne derivanti dalla trasposizione della direttiva AVMS qualificando tale servizio di fornitura
di contenuti multimediali come servizio di media audiovisivo on demand e pertanto soggetto agli obblighi di
cui alla direttiva.
Nel procedimento d’appello della decisione che rigettava il reclamo proposto dalla New Media Online
GmbH, il 18 luglio 2014 la Corte di Giustizia Amministrativa austriaca ha proposto le seguenti domande
pregiudiziali alla Corte di Giustizia:
(i) se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva AVMS debba essere interpretato nel
senso che è possibile ravvisare la necessaria comparabilità, quanto alla forma e al
contenuto, di un servizio esaminato con la radiodiffusione televisiva, se tali servizi sono
proposti anche mediante trasmissioni televisive che possono essere considerate mezzi di
comunicazione di massa destinate a essere ricevuti da una porzione considerevole del
grande pubblico sulla quale sono idonee ad esercitare un impatto evidente;
(ii) se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva AVMS debba essere interpretato nel
senso che, nel caso delle versioni elettroniche dei quotidiani, è possibile, per quanto
attiene alla determinazione dell’obiettivo principale di un servizio offerto, far riferimento a
una sezione in cui sono messi a disposizione principalmente dei filmati di breve durata ivi
raccolti che, in altre sezioni del sito Internet del mezzo elettronico in parola, sono impiegati
soltanto a integrazione dei contributi di testo del quotidiano online.
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Dapprima, l’Avvocato Generale ha affermato che lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo è
quello di fornire programmi, ovverosia elementi della televisione tradizionale, ma, nel caso in esame, tali
programmi sono forniti a richiesta dell’utente e non in maniera continuativa (c.d. on demand).
Inoltre, come riportato nel preambolo della summenzionata direttiva, è indicato che la stessa non intende
ricomprendere i portali Internet nell’ambito del suo scopo, pertanto, secondo l’Avvocato Generale, la
testata Tiroler Tageszeitung non rientra tra i servizi oggetto delle disposizioni della direttiva AVMS per tre
ordini di ragioni: 1) i servizi Internet non sono un’evoluzione dei servizi televisivi, ma un fenomeno del tutto
nuovo; 2) i portali Internet di informazione, quali la testata online in oggetto, non permettono di essere
visionati separatamente dal contenuto al quale afferiscono, benché gli stessi siano poi raccolti e collezionati
in una sezione separata del sito; 3) il portale della Tiroler Tageszeitung si può qualificare come “versione
elettronica di giornale”.
Da ciò, nell’opinione dell’Avvocato Generale, si deduce che i siti web dei giornali, quand’anche contengano
materiale audiovisivo, non sono servizi di media audiovisivi, ricompresi tra gli scopi della direttiva.
Secondo l’Avvocato Generale ciò non significa, tuttavia, che i contenuti pubblicati su Internet, compresi i
contenuti audiovisivi, non possano o non debbano affatto essere soggetti ad una normativa relativamente
alle questioni come la tutela dei minori e dell’ordine pubblico, la pubblicità e le regole della trasmissione
degli eventi importanti; a suo avviso, però, dovrebbe trattarsi di disposizioni adeguate alla peculiarità di
Internet, in particolare alla sua natura multimediale. L’occasione per farlo potrebbe essere quella
rappresentata dai lavori sul nuovo pacchetto legislativo riguardante il mercato digitale, annunciato di
recente dalla Commissione.
Il testo completo delle domande pregiudiziali proposte e delle conclusioni dell’Avvocato Generale può
essere reperito al seguente indirizzo.

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  • 1. Via Rasella, 155 - 00187 Roma Via dell’Orso, 2 - 20121 Milano Tel +39 06 696661 Fax +39 06 69666544 Tel +39 02 722341 Fax +39 02 72234545 Conclusioni dell’Avvocato Generale CJEU: la pagina internet di un quotidiano contenente materiale audiovisivo non costituisce un servizio di media audiovisivo (Causa C-347/14) Ernesto Apa L’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Maciej Szpunar ha rassegnato in data 1 luglio 2015 le proprie conclusioni nell’ambito della causa C-347/14, proponendo l’interpretazione secondo cui né la pagina Internet di un quotidiano contenente materiale audiovisivo, né alcuna sezione di tale pagina Internet, costituiscono un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi media audiovisivi, o più comunemente “direttiva AVMS”). La causa nasce dalla proposizione di due domande di pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia Amministrativa austriaca con sede a Vienna (Verwaltungsgerichtshof) nel giudizio d’appello di un procedimento amministrativo interno che coinvolge la società New Media Online GmbH. La New Media Online GmbH gestisce la testata online Tiroler Tageszeitung, versione online dell’omonimo giornale quotidiano. Il sito contiene la sezione “Video”, che raccoglie circa 300 video, afferenti a contenuti pubblicati sempre sul sito e originanti da varie fonti. L’Autorità per le Comunicazioni austriaca (Kommunikationsbehörde) ha ravvisato una violazione delle disposizioni interne derivanti dalla trasposizione della direttiva AVMS qualificando tale servizio di fornitura di contenuti multimediali come servizio di media audiovisivo on demand e pertanto soggetto agli obblighi di cui alla direttiva. Nel procedimento d’appello della decisione che rigettava il reclamo proposto dalla New Media Online GmbH, il 18 luglio 2014 la Corte di Giustizia Amministrativa austriaca ha proposto le seguenti domande pregiudiziali alla Corte di Giustizia: (i) se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva AVMS debba essere interpretato nel senso che è possibile ravvisare la necessaria comparabilità, quanto alla forma e al contenuto, di un servizio esaminato con la radiodiffusione televisiva, se tali servizi sono proposti anche mediante trasmissioni televisive che possono essere considerate mezzi di comunicazione di massa destinate a essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale sono idonee ad esercitare un impatto evidente; (ii) se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva AVMS debba essere interpretato nel senso che, nel caso delle versioni elettroniche dei quotidiani, è possibile, per quanto attiene alla determinazione dell’obiettivo principale di un servizio offerto, far riferimento a una sezione in cui sono messi a disposizione principalmente dei filmati di breve durata ivi raccolti che, in altre sezioni del sito Internet del mezzo elettronico in parola, sono impiegati soltanto a integrazione dei contributi di testo del quotidiano online.
  • 2. 2/2 Dapprima, l’Avvocato Generale ha affermato che lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo è quello di fornire programmi, ovverosia elementi della televisione tradizionale, ma, nel caso in esame, tali programmi sono forniti a richiesta dell’utente e non in maniera continuativa (c.d. on demand). Inoltre, come riportato nel preambolo della summenzionata direttiva, è indicato che la stessa non intende ricomprendere i portali Internet nell’ambito del suo scopo, pertanto, secondo l’Avvocato Generale, la testata Tiroler Tageszeitung non rientra tra i servizi oggetto delle disposizioni della direttiva AVMS per tre ordini di ragioni: 1) i servizi Internet non sono un’evoluzione dei servizi televisivi, ma un fenomeno del tutto nuovo; 2) i portali Internet di informazione, quali la testata online in oggetto, non permettono di essere visionati separatamente dal contenuto al quale afferiscono, benché gli stessi siano poi raccolti e collezionati in una sezione separata del sito; 3) il portale della Tiroler Tageszeitung si può qualificare come “versione elettronica di giornale”. Da ciò, nell’opinione dell’Avvocato Generale, si deduce che i siti web dei giornali, quand’anche contengano materiale audiovisivo, non sono servizi di media audiovisivi, ricompresi tra gli scopi della direttiva. Secondo l’Avvocato Generale ciò non significa, tuttavia, che i contenuti pubblicati su Internet, compresi i contenuti audiovisivi, non possano o non debbano affatto essere soggetti ad una normativa relativamente alle questioni come la tutela dei minori e dell’ordine pubblico, la pubblicità e le regole della trasmissione degli eventi importanti; a suo avviso, però, dovrebbe trattarsi di disposizioni adeguate alla peculiarità di Internet, in particolare alla sua natura multimediale. L’occasione per farlo potrebbe essere quella rappresentata dai lavori sul nuovo pacchetto legislativo riguardante il mercato digitale, annunciato di recente dalla Commissione. Il testo completo delle domande pregiudiziali proposte e delle conclusioni dell’Avvocato Generale può essere reperito al seguente indirizzo.