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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE:
IL GESTORE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE CHE OFFRE GRATUITAMENTE
AL PUBBLICO UNA RETE WI-FI NON È RESPONSABILE DELLE VIOLAZIONI
DEL DIRITTO D’AUTORE COMMESSE DAGLI UTENTI
Federica De Santis
L’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Maciej Szpunar ha rassegnato in data
16 marzo 2016 le proprie conclusioni nell’ambito della causa C-484/14 (Tobias Mc Fadden / Sony Music
Entertainment Germany GmbH), con riferimento alla questione della responsabilità di un gestore di un
esercizio commerciale che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi rispetto alle violazioni del diritto
d’autore commesse dagli utenti.
La causa nasce dalla proposizione di alcune domande di pronunce pregiudiziali del tribunale regionale di
Monaco I, Germania (Landgericht München I) in un giudizio tra un gestore di un esercizio commerciale e
Sony Music Entertainment Germany. Il primo gestiva un esercizio commerciale a Monaco di Baviera,
offrendo ai propri clienti una rete Wi-Fi aperta al pubblico non protetta da password. Nel 2010 un’opera
musicale di cui Sony deteneva i diritti è stata illecitamente offerta e scaricata mediante tale rete. Sony
riteneva che il gestore fosse responsabile della violazione del diritto d’autore commessa attraverso la rete
Wi-Fi e che, pertanto, dovesse essere condannato al risarcimento dei danni.
Nell’ambito di questo contenzioso, il tribunale regionale di Monaco I, Germania, ha ritenuto che il gestore
non potesse essere considerato responsabile di una violazione diretta del diritto d’autore sulle opere in
questione. Tuttavia, il tribunale ha avanzato dubbi sulla possibilità di considerare il gestore indirettamente
responsabile di questa violazione, poiché non aveva protetto la rete Wi-Fi con una password, consentendo
o agevolando in tal modo la violazione del diritto d’autore da parte degli utenti della rete. Il tribunale ha
quindi proposto una serie di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia volte a determinare, in sintesi, le
condizioni alle quali un professionista che, nell’ambito della propria attività, gestisce una rete Wi-Fi con
accesso a Internet, aperta gratuitamente al pubblico, possa essere ritenuto responsabile di una violazione
del diritto d’autore commessa da un utente di tale rete.
L’Avvocato Generale richiama, in primo luogo, l’articolo 12 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico, che limita la responsabilità degli Internet Service Providers (“ISP”) la cui attività consista nel
“semplice trasporto” di informazioni (mere conduit), rispetto alle informazioni trasmesse, a condizione che
l’ISP: (i) non dia origine alla trasmissione; (ii) non selezioni il destinatario della trasmissione; (iii) non
selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
Secondo l’Avvocato Generale questa limitazione di responsabilità si applica anche ad un soggetto che
gestisca, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, una rete Wi-Fi aperta
gratuitamente al pubblico. Pertanto, il gestore in questione non può essere ritenuto responsabile delle
violazioni del diritto d’autore commesse da terzi e non può essere condannato al risarcimento degli
eventuali danni cagionati da questa violazione o al pagamento delle spese legali.
Tuttavia, il fornitore di servizi mere conduit potrà essere destinatario di ingiunzioni volte a porre fine ad una
violazione, secondo l’articolo 12, comma 3 della citata Direttiva, il cui mancato rispetto potrà essere
2/2
assistito da penali. Nell’emettere un’eventuale ingiunzione, il giudice nazionale dovrà assicurare che (a) le
misure siano effettive, proporzionate e dissuasive, (b) esse siano destinate a porre fine ad una violazione
specifica o a prevenirla e non implichino alcun obbligo generale di sorveglianza e (c) sia rispettato un
giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco, ossia, da un lato, la libertà di espressione,
d’informazione e d’impresa e, dall’altro, il diritto di proprietà intellettuale, secondo i criteri individuati dalla
Corte di Giustizia nei propri precedenti in materia (in particolare, nel caso Scarlet-Sabam, sentenza del 24
novembre 2011, causa C-70/10, e Telekabel, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-314/12).
L’Avvocato Generale precisa, per contro, che la Direttiva osta a qualsiasi ingiunzione che imponga al
gestore di:
 disattivare la connessione Internet;
 proteggere la rete con una password;
 esaminare tutte le comunicazioni trasmesse al fine di verificare se l’opera oggetto di violazione del
diritto d’autore non sia di nuovo offerta illecitamente.
In particolare, secondo l’Avvocato Generale imporre l’obbligo di proteggere l’accesso alla rete Wi-Fi, quale
metodo di tutela del diritto d’autore su Internet, non rispetterebbe il requisito di un giusto equilibrio tra, da
un lato, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela della libertà d’impresa degli ISP.
Un obbligo simile:
 potrebbe incidere sul business model delle imprese che offrono l’accesso ad internet come un
servizio aggiuntivo rispetto ad altri servizi;
 costringerebbe i gestori ad identificare i propri utenti e conservare i loro dati personali;
 limitando l’accesso a comunicazioni lecite, implicherebbe, altresì, una limitazione della libertà di
espressione e d’informazione.
Più in generale, l’eventuale generalizzazione dell’obbligo di proteggere le reti Wi-Fi potrebbe comportare
uno svantaggio per la società nel suo insieme, maggiore rispetto al suo potenziale vantaggio per i titolari
dei diritti di proprietà intellettuale.
Si attende ora la pronuncia della Corte di Giustizia. Le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale non
sono vincolanti per il giudizio finale della Corte. Tuttavia, in considerazione della loro autorevolezza, esse
sono spesso seguite nella stesura della sentenza.
Il testo integrale delle conclusioni (ancora non disponibili in italiano) è consultabile al seguente link.

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DigitalMedia.Info - Approfondimento: CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

  • 1. Via Rasella, 155 - 00187 Roma Via dell’Orso, 2 - 20121 Milano Tel +39 06 696661 Fax +39 06 69666544 Tel +39 02 722341 Fax +39 02 72234545 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE: IL GESTORE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE CHE OFFRE GRATUITAMENTE AL PUBBLICO UNA RETE WI-FI NON È RESPONSABILE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE COMMESSE DAGLI UTENTI Federica De Santis L’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Maciej Szpunar ha rassegnato in data 16 marzo 2016 le proprie conclusioni nell’ambito della causa C-484/14 (Tobias Mc Fadden / Sony Music Entertainment Germany GmbH), con riferimento alla questione della responsabilità di un gestore di un esercizio commerciale che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi rispetto alle violazioni del diritto d’autore commesse dagli utenti. La causa nasce dalla proposizione di alcune domande di pronunce pregiudiziali del tribunale regionale di Monaco I, Germania (Landgericht München I) in un giudizio tra un gestore di un esercizio commerciale e Sony Music Entertainment Germany. Il primo gestiva un esercizio commerciale a Monaco di Baviera, offrendo ai propri clienti una rete Wi-Fi aperta al pubblico non protetta da password. Nel 2010 un’opera musicale di cui Sony deteneva i diritti è stata illecitamente offerta e scaricata mediante tale rete. Sony riteneva che il gestore fosse responsabile della violazione del diritto d’autore commessa attraverso la rete Wi-Fi e che, pertanto, dovesse essere condannato al risarcimento dei danni. Nell’ambito di questo contenzioso, il tribunale regionale di Monaco I, Germania, ha ritenuto che il gestore non potesse essere considerato responsabile di una violazione diretta del diritto d’autore sulle opere in questione. Tuttavia, il tribunale ha avanzato dubbi sulla possibilità di considerare il gestore indirettamente responsabile di questa violazione, poiché non aveva protetto la rete Wi-Fi con una password, consentendo o agevolando in tal modo la violazione del diritto d’autore da parte degli utenti della rete. Il tribunale ha quindi proposto una serie di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia volte a determinare, in sintesi, le condizioni alle quali un professionista che, nell’ambito della propria attività, gestisce una rete Wi-Fi con accesso a Internet, aperta gratuitamente al pubblico, possa essere ritenuto responsabile di una violazione del diritto d’autore commessa da un utente di tale rete. L’Avvocato Generale richiama, in primo luogo, l’articolo 12 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che limita la responsabilità degli Internet Service Providers (“ISP”) la cui attività consista nel “semplice trasporto” di informazioni (mere conduit), rispetto alle informazioni trasmesse, a condizione che l’ISP: (i) non dia origine alla trasmissione; (ii) non selezioni il destinatario della trasmissione; (iii) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Secondo l’Avvocato Generale questa limitazione di responsabilità si applica anche ad un soggetto che gestisca, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, una rete Wi-Fi aperta gratuitamente al pubblico. Pertanto, il gestore in questione non può essere ritenuto responsabile delle violazioni del diritto d’autore commesse da terzi e non può essere condannato al risarcimento degli eventuali danni cagionati da questa violazione o al pagamento delle spese legali. Tuttavia, il fornitore di servizi mere conduit potrà essere destinatario di ingiunzioni volte a porre fine ad una violazione, secondo l’articolo 12, comma 3 della citata Direttiva, il cui mancato rispetto potrà essere
  • 2. 2/2 assistito da penali. Nell’emettere un’eventuale ingiunzione, il giudice nazionale dovrà assicurare che (a) le misure siano effettive, proporzionate e dissuasive, (b) esse siano destinate a porre fine ad una violazione specifica o a prevenirla e non implichino alcun obbligo generale di sorveglianza e (c) sia rispettato un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco, ossia, da un lato, la libertà di espressione, d’informazione e d’impresa e, dall’altro, il diritto di proprietà intellettuale, secondo i criteri individuati dalla Corte di Giustizia nei propri precedenti in materia (in particolare, nel caso Scarlet-Sabam, sentenza del 24 novembre 2011, causa C-70/10, e Telekabel, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-314/12). L’Avvocato Generale precisa, per contro, che la Direttiva osta a qualsiasi ingiunzione che imponga al gestore di:  disattivare la connessione Internet;  proteggere la rete con una password;  esaminare tutte le comunicazioni trasmesse al fine di verificare se l’opera oggetto di violazione del diritto d’autore non sia di nuovo offerta illecitamente. In particolare, secondo l’Avvocato Generale imporre l’obbligo di proteggere l’accesso alla rete Wi-Fi, quale metodo di tutela del diritto d’autore su Internet, non rispetterebbe il requisito di un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela della libertà d’impresa degli ISP. Un obbligo simile:  potrebbe incidere sul business model delle imprese che offrono l’accesso ad internet come un servizio aggiuntivo rispetto ad altri servizi;  costringerebbe i gestori ad identificare i propri utenti e conservare i loro dati personali;  limitando l’accesso a comunicazioni lecite, implicherebbe, altresì, una limitazione della libertà di espressione e d’informazione. Più in generale, l’eventuale generalizzazione dell’obbligo di proteggere le reti Wi-Fi potrebbe comportare uno svantaggio per la società nel suo insieme, maggiore rispetto al suo potenziale vantaggio per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Si attende ora la pronuncia della Corte di Giustizia. Le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale non sono vincolanti per il giudizio finale della Corte. Tuttavia, in considerazione della loro autorevolezza, esse sono spesso seguite nella stesura della sentenza. Il testo integrale delle conclusioni (ancora non disponibili in italiano) è consultabile al seguente link.