Il deposito degli atti introduttivi - Como 29.01.16
1. IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO
ALLA LUCE DEL D.L. N. 83/2015:
CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'
COMO, 29 GENNAIO 2016
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
2. IL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI
AVV. EDOARDO FERRARO
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
3. RIASSUNTO DELLE
PUNTATE PRECEDENTI
COSA SIGNIFICA PCT?
Consultazioni
Deposito di atti costitutivi e memorie
Ricezione comunicazioni
Richiesta di copie
Pagamento spese
Notifiche via PEC
Esecuzioni
Appello e (a breve) Cassazione
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
4. RIASSUNTO DELLE
PUNTATE PRECEDENTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001
Istituzione del Processo Civile Telematico
Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod.
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011
Regolamento sul Processo Telematico
Provvedimento Ministero della Giustizia 18/07/2011
Specifiche Tecniche relative al Regolamento
Decreto Legge 179/2012 (convertito con Legge 221/2012)
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (la SEZIONE VI è dedicata alla
giustizia digitale)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
5. RIASSUNTO DELLE
PUNTATE PRECEDENTI
ULTIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Provvedimento Ministero della Giustizia 16/04/2014
Nuove Regole Tecniche relative al PCT
Decreto Legge n. 90/2014 (converito con Legge 114/2014)
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari.
DPCM 13/11/2014
Regole tecniche relative ai documenti informatici ai sensi dell'art. 71 CAD
Decreto Legge n. 83/2015 (convertito con Legge 132/2015)
Deposito degli atti introduttivi
Provvedimento Resp. Sistemi Informativi Ministero della Giustizia 28/12/2014
Regole tecniche relative alle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
6. GLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/15
ART 16 BIS D.L. 179/12
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014
nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da
parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli
atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per
difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
7. GLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/15
ART 16 BIS D.L. 179/12
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la
funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i
tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla
legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
I FAMIGERATI DECRETI DGSIA
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Avv.EdoardoFerraro
8. GLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/15
ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44
1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici
((da parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un
decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità
delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel
singolo ufficio.
Tribunale di Como?
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Avv.EdoardoFerraro
9. GLI ATTI INTRODUTTIVI
PRIMA DEL D.L. 83/15
La Giurisprudenza apre le porte...
(ma mica sempre)
Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi
degli atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA,
basandosi sostanzialmente sul concetto di
“raggiungimento dello scopo”
NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI
Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si
corre il rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano
nel futuro dichiarati non ammissibili.
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Avv.EdoardoFerraro
10. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
ART. 16 BIS D.L. 179/12
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal
comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da
parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la
pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,
con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalità.
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Avv.EdoardoFerraro
11. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE
A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO
di deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al
difensore su come procedere.
Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una
formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto
introduttivo ed il primo atto difensivo”.
La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto
onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non
introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo
procuratore).
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Avv.EdoardoFerraro
12. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”?
Dipende...
Abbiamo 3 fattispecie
1. L'ATTO DI CITAZIONE
2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro)
3. LA COMPARSA DI RISPOSTA
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Avv.EdoardoFerraro
13. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
L'ATTO DI CITAZIONE
Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello
notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.
ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA
In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale
depositabile come atto principale nel rispetto delle regole
tecniche.
Unitamente a detto atto andranno depositati la procura, gli
allegati, la nota di iscrizione a ruolo e la prova della notifica data
dalle ricevute PEC di accettazione e consegna (in formato .eml o
.msg), oltre al CU.
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14. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
L'ATTO DI CITAZIONE
ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA
In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che
dovrà obbligatoriamente essere scansionato per essere
depositato in via telematica.
Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di
deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia
autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto
cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova
della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche
successivamente, una volta tornate), oltre al CU.
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Avv.EdoardoFerraro
15. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Nessun problema si pone per quei procedimenti che si
introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).
In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come
per il procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi
mettendo il ricorso come atto principale, ed in allegato la
procura, la nota di iscrizione a ruolo, i documenti e il CU.
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16. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE)
Nessun problema neppure per il primo atto difensivo
(comparsa o memoria di costituzione), visto per il deposito si
avrà già a disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di
trasmettere telematicamente l'atto, la procura (creata e
sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con
firma digitale ex art. 83 c.p.c.), ed eventuali allegati.
Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà
allegare il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione
nell'atto) e depositare il CU a integrazione.
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17. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
ALTRI ATTI?
La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche
il problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi
in dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione
di nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione
della parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel
cliente).
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
18. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
L'art. 16 decies D.L. 179/12
Collegata alla norma precedente, ed in particolare al deposito dell'atto
introduttivo cartaceo precedentemente notificato a mezzo UNEP o mezzo
posta, è il nuovo articolo 16 decies del D.L. 179/2012:
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un
provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in
originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale
all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
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19. GLI ATTI INTRODUTTIVI
DOPO IL D.L. 83/15
L'art. 16 decies D.L. 179/12 prevede che, quando si deposita in
via telematica la copia anche per immagine (quindi
scansionata) di un atto formato su supporto analogico (quindi
originariamente cartaceo), se ne deve attestare la conformità.
Munita di attestazione, tale copia ha valore equivalente
all'originale o alla copia conforme cartacea da cui è tratta.
Detta norma non è specifica per l'atto di citazione, ma vale
anche per il deposito di altri atti su cui la dottrina si era
interrogata in merito alle modalità di deposito, come ad
esempio l'atto di citazione di terzo.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
20. GRAZIE PER L ATTENZIONE'
KEEP
CALM
&
TRUST
IN PCT
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