Le slide della relazione svolta al convegno del 21 dicembre scorso in tema di "Istituzioni Forensi". Si è parlato di regole di base sul funzionamento di Cassa Forense e delle ragioni a fondamento della riforma della previdenza forense.
Avvocato - DPO e consulente privacy - Componente del Comitato Delegati di Cassa Forense 2023-2026 - Già delegato al XXXII - XXXIII - XXXIV Congresso Nazionale Forense - Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova 2015-2022
LE ISTITUZIONI FORENSI:
LE ISTITUZIONI FORENSI:
Le mozioni del Congresso Nazionale Forense,
Le mozioni del Congresso Nazionale Forense,
la riforma previdenziale e le pari opportunità
la riforma previdenziale e le pari opportunità
21 dicembre 2022
Ore 15:30-18:30
Evento Gratuito in presenza
3 crediti formativi in materia obbligatoria
Sala Conferenze “Giacomo Levi Civita”
Ordine degli Avvocati di Padova
c/o Tribunale di Padova
Via Tommaseo n. 55
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Avv. Edoardo Ferraro
Delegato Cassa Forense del Distretto di Venezia
2023-2026
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La riforma previdenziale:
La riforma previdenziale:
tra necessità e vincoli esterni
tra necessità e vincoli esterni
Avv. Edoardo Ferraro
Delegato Cassa Forense del Distretto di Venezia
2023-2026
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Parte 1:
Parte 1:
Il sistema previdenziale forense
Il sistema previdenziale forense
La gestione di un ente previdenziale deve garantire l'equilibrio tra
due esigenze fondamentali per gli iscritti:
La gestione di un ente previdenziale
La gestione di un ente previdenziale
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ADEGUATEZZA
PRESTAZIONI
SOSTENIBILITÀ
DEL SISTEMA
Sistema a capitalizzazione:
Sistema a capitalizzazione: vi è l'istituzione di un fondo comune,
costituito dalla massa dei contributi e delle relative rendite, man
mano capitalizzate (tipico dei “fondi pensione” privati).
Vi è una prima fase di accumulazione, cui segue poi l'erogazione.
I rischi di sistema sono di tipo finanziario.
Sistema a ripartizione:
Sistema a ripartizione: le prestazioni vengono pagate utilizzando i
contributi versati dagli attivi (c.d. Patto intergenerazionale).
L'erogazione delle pensioni è immediata.
I rischi di sistema sono demografici.
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Sistemi previdenziali
Sistemi previdenziali
Il sistema previdenziale di Cassa Forense è un sistema misto che si
può definire “
“solidaristico a ripartizione”
solidaristico a ripartizione”.
Sistema “solidaristico”: è tale perché manca una stretta
correlazione tra prestazioni e contribuzioni, dato che una parte
di queste ultime alimenta fondo per prestazioni previdenziali a
favore di chi si trova in stato di bisogno.
Sistema “a ripartizione”: l'erogazione delle pensioni è
immediata e non dipende dal completo versamento dei
contributi (gli “attivi” pagano i lavoratori “a riposo”).
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Il sistema previdenziale di Cassa Forense
Il sistema previdenziale di Cassa Forense
Cassa Forense fa parte di un sistema di gestione previdenziale
“privato”, come avviene anche per altre professioni.
Infatti, la previdenza dei lavoratori autonomi che esercitano
professioni regolamentate per le quali occorre l'iscrizione ad un
apposito albo professionale è generalmente garantita da enti
previdenziali di natura privata.
Le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l'invalidità e ai
superstiti vengono cioè assicurate agli iscritti agli albi professionali
da enti diversi dall'INPS.
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La gestione della previdenza forense
La gestione della previdenza forense
Gli Enti Privati che gestiscono la previdenza obbligatoria sono circa
una ventina e si distinguono in base alla data in cui è avvenuta la
privatizzazione ad opera del legislatore che ha concesso loro
“ampia” (?) autonomia gestionale e normativa.
le vecchie gestioni sono nate con il D.Lgs. 509/1994, e tra queste
c'è Cassa Forense.
gli enti nuovi sono invece nati col D.Lgs. 103/1996, in attuazione
della Riforma Dini, che aveva autorizzato l'istituzione di nuove
casse per categorie che sino ad allora ne erano prive.
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Gli enti previdenziali privati - 1
Gli enti previdenziali privati - 1
Le vecchie gestioni:
Le vecchie gestioni:
Avvocati, Dottori Commercialisti, Ingegneri e Architetti, Farmacisti,
Geometri, Ragionieri, Farmacisti, Veterinari, Giornalisti (inglobata
in INPS dal 1° luglio 2022), Medici, Consulenti del lavoro e Notai.
Le nuove gestioni:
Le nuove gestioni:
Infermieri, Periti agrari, Periti industriali, Agrotecnici, Psicologi e
Biologi nonché la Cassa Pluricategoriale a cui sono iscritti Chimici,
Attuari, Dottori agronomi e Forestali e Geologi.
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Gli enti previdenziali privati - 2
Gli enti previdenziali privati - 2
Le Casse ci cui al D.Lgs. 509/1994 (tra cui Cassa Forense) nascono
con un sistema a ripartizione: l'assegno pensionistico era calcolato
con il sistema retributivo, quindi più favorevole.
La necessità di rendere sostenibili i conti nel medio lungo periodo
delle gestioni, come richiesto dalla Riforma Fornero, ha obbligato
comunque queste Casse a rivedere dal 2012 il meccanismo di
calcolo prevedendo un progressivo passaggio al sistema
contributivo e/o nel rispetto del principio del pro rata ad una
revisione dei requisiti di accesso alla pensione per i lavoratori che
avevano diritto ancora al sistema di calcolo retributivo.
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L'evoluzione della previdenza privata - 1
L'evoluzione della previdenza privata - 1
Il secondo gruppo di casse, quantitativamente meno importante,
sono organizzate con il sistema a capitalizzazione ed il calcolo della
pensione avviene esclusivamente con il sistema contributivo: cioè
la misura dell'assegno dipende dall'entità dei contributi versati.
Come detto, la cassa di previdenza dei giornalisti ha perso la
Come detto, la cassa di previdenza dei giornalisti ha perso la
propria autonomia ed è confluita in INPS dal 1° luglio 2022, con un
propria autonomia ed è confluita in INPS dal 1° luglio 2022, con un
passaggio ad un sistema contributivo.
passaggio ad un sistema contributivo.
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L'evoluzione della previdenza privata - 2
L'evoluzione della previdenza privata - 2
La riforma pensionistica del 2011 (L. 214/2011) ha ribadito
l'autonomia delle Casse e nel contempo l'obiettivo di assicurare
l'equilibrio finanziario delle gestioni con proiezione a 50 anni.
La prova dell'equilibrio del bilancio è stata fornita nel corso del
2012 e del 2013.
Dal 2013 in avanti viene svolto un controllo costante (tramite i c.d.
“Bilanci Attuariali”
“Bilanci Attuariali”) sulla “sostenibilità del sistema” e le varie
riforme sono legate ai cambiamenti economico-sociali del mondo
forense.
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Un difficile equilibrio in tempi di crisi
Un difficile equilibrio in tempi di crisi
Avv. Edoardo Ferraro
Delegato Cassa Forense del Distretto di Venezia
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Parte 2:
Parte 2:
I controlli esterni e i ministeri vigilanti
I controlli esterni e i ministeri vigilanti
Si è detto che le casse previdenziali private godono di autonomia
nella propria gestione, ma ciò è vero solo in parte, essendovi sia
vincoli legislativi (la Legge Fornero e la “sostenibilità a 50 anni”), sia
soggetti aventi il ruolo di “controllori” del sistema.
Questi ultimi sono i c.d. Ministeri Vigilanti
Ministeri Vigilanti:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
Ministero della Giustizia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Casse private: vera autonomia?
Casse private: vera autonomia?
Essi hanno potestà di approvazione e controllo preventivo
potestà di approvazione e controllo preventivo degli
atti fondamentali di Cassa Forense:
lo statuto;
i regolamenti di Cassa Forense (sia in materia di contributi e
prestazioni, sia i regolamenti di organizzazione ed i regolamenti
elettorali) ed i relativi atti modificativi o integrativi;
le deliberazioni in materia di contributi e prestazioni (di
carattere e portata generale, non adottate nell’esercizio del
potere regolamentare ma comunque recanti regole generali da
osservarsi nell’esercizio delle funzioni amministrative).
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I poteri dei Ministeri Vigilanti
I poteri dei Ministeri Vigilanti
Vi sono controlli esterni non solo preventivi ma anche successivi.
I Ministeri vigilanti possono formulare motivati rilievi (che peraltro
non possono arrestare il corso dell’attività dell’Ente) circa :
i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
le note di variazione al bilancio di previsione;
i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta
degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio
preventivo;
le delibere contenenti criteri direttivi generali.
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I poteri dei Ministeri Vigilanti
I poteri dei Ministeri Vigilanti
Il Ministro del Lavoro, di concerto con gli altri Ministri vigilanti,
effettua controlli sostitutivi e repressivi in caso di disavanzo
economico-finanziario dell’Ente previdenziale, nella forma della
nomina di un commissario straordinario e - dopo tre anni dalla
nomina del commissario e fosse accertata l’impossibilità da parte
dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario - della
nomina di un commissario liquidatore.
Sempre la Ministero del Lavoro sono affidati controlli repressivo-
sanzionatori, di concerto con gli altri Ministri vigilanti, nel caso di
non corretta gestione degli Enti previdenziali.
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I poteri dei Ministeri Vigilanti
I poteri dei Ministeri Vigilanti
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha il
controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla
composizione del patrimonio della Cassa.
Riferisce poi ai Ministeri vigilanti che prenderanno eventuali
iniziative.
Cassa Forense è anche assoggettata, poi al controllo politico da
parte della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale.
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COVIP e Commissione Parlamentare
COVIP e Commissione Parlamentare
La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle
assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia, e
riferisce annualmente al Parlamento. Un simile controllo è rimasto
sulle casse di previdenza categoriali, in ragione della natura
sostanzialmente pubblica dell’attività da esse esercitata.
Il controllo della Corte dei Conti è un controllo generale effettuato
ex post sulla gestione nel suo complesso, come previsto per tutti
gli enti pubblici al fine di assicurarne legalità ed efficacia di gestione
ed i cui risultati vengono annualmente.
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Corte dei Conti
Corte dei Conti
Avv. Edoardo Ferraro
Delegato Cassa Forense del Distretto di Venezia
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Parte 3:
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I bilanci attuariali e lo stato dell'arte
I bilanci attuariali e lo stato dell'arte
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Il bilancio consuntivo 2021 di Cassa Forense
Il bilancio consuntivo 2021 di Cassa Forense
AVANZO
AVANZO PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
2021
2021 1.385 15.217
2020
2020 1.000 13.832
2019
2019 937 12.831
2018
2018 734 11.894
2017
2017 915 11.159
2016
2016 1.011 10.244
2015
2015 930 9.233
2014
2014 840 8.118
È un bilancio di previsione di un ente di gestione di forme di
previdenza obbligatorie, che valuta l'equilibrio della gestione
valuta l'equilibrio della gestione
finanziaria dell‘Ente
finanziaria dell‘Ente.
Sviluppato per un periodo futuro fino a 30 anni, a 50 anni o a 90
anni, delinea le entrate contributive e le uscite previdenziali
previste della normativa vigente. È sviluppato partendo dai dati
iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti (reali), e sulla base
delle tabelle attuariali di mortalità della popolazione e dei
parametri di sviluppo dell’economia (variazione del PIL, inflazione,
rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione.
Movimento
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Il bilancio tecnico attuariale
Il bilancio tecnico attuariale
Il saldo previdenziale
saldo previdenziale (differenza tra le sole entrate per
contributi e le sole uscite per prestazioni) si mostra negativo
si mostra negativo
per gli anni compresi tra il 2040 e il 2058
per gli anni compresi tra il 2040 e il 2058, per poi tornare
positivo per tutto il periodo di osservazione (50anni).
Il saldo gestionale
saldo gestionale (differenza tra il complesso delle entrate e
delle uscite) risulta invece sempre positivo
sempre positivo per tutti i cinquanta
anni di proiezione.
Il patrimonio risulta in aumento
patrimonio risulta in aumento dagli 11,2 miliardi del 2017
sino ai 76,4 miliardi di euro del 2067 (a valore corrente).
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Il bilancio tecnico attuariale del 2017
Il bilancio tecnico attuariale del 2017
Rispetto al precedente bilancio tecnico, elaborato sulla base dei
dati al 31.12.2017, viene descritta una situazione di stabilità
viene descritta una situazione di stabilità
economico-finanziaria di lungo periodo senz’altro peggiore
economico-finanziaria di lungo periodo senz’altro peggiore.
Nel nuovo bilancio si è operato considerando uno scenario delle
ipotesi che, in misura più aderente alla realtà, rappresentassero
anche gli effetti, derivanti dalla pandemia da COVID19 e dai più
recenti eventi bellici.
Inoltre si è tenuto conto sia di un ridimensionamento del numero
di avvocati sia della necessità di una migliore copertura della
Longevity Risk, visto l'alzarsi dell'età media.
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Il bilancio tecnico attuariale del 2020
Il bilancio tecnico attuariale del 2020
Il saldo previdenziale
saldo previdenziale diventa negativo nell’anno 2041
negativo nell’anno 2041 e tale
rimane
rimane per l’intero periodo di valutazione (50 anni), e non risale
come avveniva per quello del 2017.
Il saldo gestionale
saldo gestionale (che rimaneva sempre positivo nel Bilancio
Tecnico Attuariale del 2017) diventa negativo nell’anno 2049
diventa negativo nell’anno 2049 e
tale rimane per l’intero periodo di valutazione
Il patrimonio
patrimonio aumenta fino all’anno 2048 e, dal momento in cui
il saldo totale diventa negativo, si riduce progressivamente e a
si riduce progressivamente e a
fine periodo non garantisce la copertura
fine periodo non garantisce la copertura della riserva legale
(cinque annualità delle pensioni in essere).
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Il bilancio tecnico attuariale del 2020
Il bilancio tecnico attuariale del 2020
Avv. Edoardo Ferraro
Delegato Cassa Forense del Distretto di Venezia
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Parte 4:
Parte 4:
La riforma, in sintesi
La riforma, in sintesi
Dal 2024, in virtù del nuovo regolamento deliberato dal
Comitato dei Delegati di Cassa Forense, il sistema pensionistico
dell'Avvocatura cambia, passando gradualmente dal calcolo
retributivo delle pensioni a quello contributivo.
Un passaggio necessario per far fronte alle mutate esigenze e
rispondere alle previsioni emerse dall'ultimo bilancio tecnico
attuariale che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di
sostenibilità finanziaria del sistema legati principalmente alla
mutata demografia della professione.
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La riforma della previdenza forense
La riforma della previdenza forense
Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo
delle prestazioni in modo integrale.
Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al
31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”,
equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni
antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per
gli anni successivi).
Per gli avvocati già iscritti, con un’anzianità di almeno 18 anni
al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi il retributivo, con la
modifica del coefficiente di rendimento (da 1,40% a 1,30%).
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La riforma della previdenza forense
La riforma della previdenza forense
L’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà
gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal
2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da
circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro.
In questo modo si viene incontro alla fascia più debole
dell’Avvocatura che, fino ad un reddito di € 17.324,00 potrà
contare su una effettiva riduzione della contribuzione dovuta
rispetto alla normativa vigente.
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La riforma della previdenza forense
La riforma della previdenza forense
Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà
caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente
proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo
di contributo minimo. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo
soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100).
Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di
iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non
versati.
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La riforma della previdenza forense
La riforma della previdenza forense
L’impianto della riforma, per la parte relativa ai contributi, è
completato da un innalzamento dal 7.5% al 10% dell’aliquota
del contributo soggettivo dovuto dai pensionati “attivi”. A
fronte di ciò i pensionati potranno contare su periodici aumenti
della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione
triennali che tengono conto, comunque, di una quota di
contributi versata a titolo di solidarietà.
Le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia
anticipata e anzianità restano invariate.
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La riforma della previdenza forense
La riforma della previdenza forense
L’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi,
nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo
contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a €
9.000 annui (in calo rispetto ai 12.000 annui di oggi),
mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai
redditi prodotti e dichiarati.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Previdenza è
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Previdenza è
prevista, dopo l’approvazione Ministeriale, per il 1° gennaio
prevista, dopo l’approvazione Ministeriale, per il 1° gennaio
2024.
2024.
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La riforma della previdenza forense
La riforma della previdenza forense
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
Disclaimer
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Grazie per l'attenzione
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#SeeYouIn2023!
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