2. Industria 4.0
Le novità della Legge di Bilancio
Il credito d’imposta
Credito di imposta per investimenti in R&S e innovazione
tecnologica
3. Le novità
della legge di
bilancio 2020
• Introduzione della misura del credito d’imposta
• Possono usufruirne anche le imprese in perdita o
con imponibili bassi
• Perizia tecnica semplice
• Le fatture e gli altri documenti relativi
all’acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni
previste dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1,
commi da 185 a 190).
4. Perizia semplice, asseverata e giurata
Asseverazione: una "certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di
un documento e del suo contenuto".
Naturalmente, quando un tecnico assevera circa i contenuti della perizia se ne
assume le responsabilità. Ne consegue che la relazione assumerà maggior peso
legale.
La perizia, quindi, può essere:
1. PERIZIA SEMPLICE
Si tratta di una relazione redatta e firmata dal tecnico, il quale, a seguito della
raccolta delle informazioni e dell'elaborazione dei dati risponde al quesito
richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto.
2. PERIZIA ASSEVERATA
Il tecnico non si limita a redigere la perizia, ma ne assevera circa la veridicità
dei contenuti e la correttezza /professionalità dimostrata nell'adempiere al
compito. Se ne assume quindi tutte le responsabilità.
3. PERIZIA GIURATA
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, in quanto, in
caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del
codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
Quindi, oltre a redigere la relazione, il perito, assevererà circa la veridicità dei
contenuti e firmerà il documento di fronte ad un pubblico ufficiale
(cancelliere o notaio).
5. Fatture
Esempio:
Automazione macchine reparto produzione sigillanti a caldo da connettere al
sistema gestionale aziendale e da inserire nella catena logistica e operativa della
fabbrica, secondo specifiche rientranti nel capitolato tecnico ZZZZ
Bene strumentale nuovo XXXX avente le caratteristiche tecniche YYYY
Progetto, configurazione ed installazione
La fornitura rientra tra i beni la quale acquisizione comporta la possibilità di
fruire del credito d'imposta dettagliato e previsto dai commi da 184 a 194
dell'articolo 1 della L. 160/2019"
Attenzione che con la fattura elettronica non è possibile
cambiare solo la descrizione della fornitura
6. Il credito di imposta
È modulato in maniera
differenziata a seconda della
tipologia di investimento
Tende a favorire gli
investimenti di minore
ammontare
È utilizzabile in 5 quote
annuali di pari importo per i
beni materiali e in 3 quote
annuali di pari importo per i
beni immateriali
7. Confronto con la misura precedente/1
Beni materiali ‘non altamente tecnologici’
Super ammortamento (Decreto
crescita)
Credito di imposta (Legge di bilancio
2020)
Quota Maggiorazione del 30% del costo di
acquisizione del bene
Credito di imposta pari a 6% del costo
Limite massimo costi ammissibili 2,5 milioni di euro 2 milioni di euro
Risparmio fiscale R Es: investimento di 1.000.000
R= 24% * 30% * 1.000.000= 72.000
=7,2% del costo
Es. investimento: 1.000.000
R= 6% * 1.000.000 = 60.000
=6% del costo
Es: investimento di 4.000.000
R= 24% * 30% * 2.500.000 =180.000
=4,5% del costo
Es: investimento di 4.000.000
R= 6% * 2.000.000 =120.000
=3% del costo
Risparmio fiscale fruibile in più anni
a seconda del coefficiente di
ammortamento
Risparmio fiscale fruibile in 5 anni
8. Confronto con la misura precedente/2
Beni materiali ‘Industria 4.0’ dell’Allegato A
Iper ammortamento (Legge di bilancio 2019) Credito di imposta (Legge di bilancio
2020)
Quota Maggiorazione del:
• 170% fino a 2,5 milioni di euro
• 100% oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di
euro
• 50% oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni
Credito di imposta pari a:
• 40% del costo fino a 2,5 milioni di euro
• 20% del costo oltre i 2,5 milioni di euro
e fino a 10 milioni di euro
Risparmio fiscale R Es: investimento di 1.000.000
R= 24% * 170% * 1.000.000= 408.000
=40,8% del costo
Es: investimento: 1.000.000
R= 40% * 1.000.000 = 400.000
=40% del costo
Es: investimento di 4.000.000
R= 24% * 170% * 2.500.000 + 24% * 1.500.000
=1.380.000
=34,5% del costo
Es: investimento di 4.000.000
R= 40% * 2.500.000 + 20% * 1.500.000
=1.300.000
=32,5% del costo
Risparmio fiscale fruibile in più anni a seconda
del coefficiente di ammortamento
Risparmio fiscale fruibile in 5 anni
9. Confronto con la misura precedente/3
Beni immateriali ‘Industria 4.0’ dell’Allegato B
Maggiorazione del costo (legge di
bilancio 2019)
Credito di imposta (Legge di bilancio
2020)
Quota Maggiorazione del 40% del costo
di acquisizione del bene
Credito di imposta pari a 15% del
costo
Limite massimo costi ammissibili Nessun limite 700.000 euro
Risparmio fiscale R Es: investimento di 500.000
R= 24% * 40% * 500.000= 48.000
=9,6% del costo
Es. investimento: 500.000
R= 15% * 500.000 = 75.000
=10,5% del costo
Es: investimento di 2.000.000
R= 24% * 40% * 2.000.000
=192.000
=9,6% del costo
Es: investimento di 2.000.000
R= 15% * 700.000 =105.000
=5,25% del costo
Risparmio fiscale fruibile in 2 anni Risparmio fiscale fruibile in 3 anni
11. Credito di imposta per investimenti
in R&S e innovazione tecnologica
• Amplia l’ambito delle attività ammissibili, consentendo di
agevolare, oltre alle attività di R&S, anche le attività di
innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
• Rateizzato in tre quote di pari importo
• Introdotto un nuovo adempimento: invio di una
comunicazione al Ministero dello Sviluppo
12. R&S: misura
dell’agevolazione
• Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari
al 12% della relativa base di calcolo, nel limite
massimo di 3 milioni di euro. Nella precedente
disciplina l’importo massimo annuale di credito
d’imposta era di 10 milioni di euro, con una spesa
minima di 30.000 euro
13. R&S: attività
agevolabili
1/3
• Spese per il personale relative a ricercatori e tecnici
titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o di altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato direttamente impiegati nelle attività di
R&S
• Le spese relative a lavoratori fino ai 35 anni di età al primo
impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o
iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea
magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico,
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e impiegati esclusivamente in R&S
concorrono a formare la base di calcolo per del credito
d’imposta per un importo pari al 150% del loro
ammontare
14. R&S: attività
agevolabili
2/3
• Quote di ammortamento, canoni di locazione
finanziaria o operativa e altre spese relative ai beni
materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività
di R&S, per l’importo ordinariamente deducibile ai
fini della determinazione del reddito e nel limite
massimo pari al 30% delle spese per il personale
• Spese per contratti di ricerca extra muros. In caso di
contratti stipulati con università, le spese
concorrono a formare la base di calcolo del credito
di imposta per un import pari al 150% del loro
ammontare
15. R&S: attività
agevolabili
3/3
• Quote di ammortamento relative a privative
industriali nel limite massimo di 1 milione di euro a
condizione che siano utilizzate esclusivamente per
R&S
• Spese per consulenza e servizi equivalenti inerenti a
R&S, nel limite massimo di 20% delle spese per il
personale (1° punto) ovvero delle spese per
contratti di ricerca extra muros (3° punto)
• Sperse per materiali, forniture e altri prodotti
impiegati nelle attività di R&S, nel limite massimo di
30% delle spese per il personale (1° punto) ovvero
delle spese per contratti di ricerca extra muros (3°
punto)
16. Credito di imposta per investimenti
in innovazione tecnologica
Attività diverse da quelle di R&S,
finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati
I criteri per la corretta individuazione
delle attività di innovazione
tecnologica devono rispondere ai
principi generali previsti dal Manuale
di Oslo dell’OCSE (
https://www.oecd.org/science/oslo-
manual-2018-9789264304604-
en.htm) e saranno stabiliti con un
apposito decreto
Il credito di imposta per le attività di
innovazione tecnologica è
riconosciuto in misura pari al 6%
della relativa base di calcolo, nel
limite di 1,5 milioni di euro
Per attività finalizzate alla transizione
ecologica o innovazione digitale 4.0,
il credito di imposta riconosciuto è
del 10%
17. Credito di imposta per investimenti
in design e ideazione estetica
Sono agevolabili attività di design e
ideazione estetica svolte dalle imprese
operanti nei settori tessile e della moda,
calzaturiero, orafo, del mobile e
dell’arredo
Con un decreto saranno
definiti i criteri per la
corretta applicazione di tale
misura
Il credito di imposta è pari
al 6% della relativa base di
calcolo, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro
18. Modalità di
utilizzo del
credito
d’imposta
• È utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione nel mod.
F24
• A decorrere dall’anno successivo a quello in
cui avviene l’interconnessione dei beni
agevolati (es: se i beni entrano in funzione e
vengono interconnessi nel 2020, il credito
d’imposta sarà utilizzabile a decorrere dal
2021)
19. Modalità di
utilizzo 2/2
• Qualora l’interconnessione avvenga
l’anno successivo a quello di entrata in
funzione del bene, è possibile iniziare a
usufruire del credito d’imposta previsto
per gli investimenti in beni «generici»,
pari al 6% (il credito d’imposta
usufruibile a seguito
dell’interconnessione va ridotto di
quanto già utilizzato e sarà utilizzabile
dall’anno successivo a quello
dell’interconnessione)
20. Esempio
• Un bene viene acquistato nel 2020, al costo di
100.000€. Entra in funzione nel 2020 mentre
l’interconnessione viene realizzata nel 2021.
• Nel 2021 è possibile fruire del credito
d’imposta del 6%:
6% * 100.000€ = 6.000€,
la quota annuale è 6.000€/5=1.200€;
• Dal 2022 è possibile utilizzare il credito
d’imposta del 40%, al netto di quanto già
fruito:
40% * 100.000€ = 40.000€
40.000€ - 1.200€ = 38.800€ (7.760€
annuali)
21. Informazioni
generali
• Al credito di imposta non si applicano:
• Né il limite annuale di 250.000 euro previsto per la
compensazione dei crediti d’imposta indicati nel
quadro RU (art. 1, c. 53, della L. 244/2007),
• Né il limite annuale di 700.000 previsto per le
compensazioni con modello F24 (art. 34 della L.
388/2000)
• Non concorre alla formazione del reddito e della base
imponibile Irap
• È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come
oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al
superamento del costo sostenuto
22. Adempimenti documentali
Le imprese che beneficiano del credito di imposta devono effettuare una comunicazione al Ministro dello
Sviluppo Economico. Un apposito decreto stabilirà modello, contenuto, modalità e termini di invio di tale
comunicazione
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla
revisore legale dei conti. L’obbligo della certificazione è previsto per tutte le imprese
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per queste imprese, le spese sostenute sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro