1. Scuola Specializzazione Professioni Legali Padova Lezione del 03.03.2010 Gli aspetti giuridici di internet NICOLO’ GHIBELLINI avvocato Rovigo, P.zza XX Settembre, 31 [email_address]
Rimarcare:”macchinosità del mondo giuridico Vs snellezza del web. Problematiche legali relative al contenuto del sito: ne parleremo la prossima volta
Questi sono i punti principali che analizzeremo Si tenga presente che i nomi a dominio .it possono essere assegnati a qualsiasi richiedente che appartenga ad uno Stato membro dell’Unione Europea
Governo di internet e la gestione del sistema dei nomi a dominio: si è sviluppato nel proprio interno senza che mai siano state emanate leggi specifiche in materia. Amministrazione di Internet: enti privati, no profit. Authorities che governano Internet: sono tutti enti di diritto privato. IANA: internet assigned number authority. Questo ente è stato posto ai vertici del sistema di assegnazione dei nomi a dominio dall’ISOC, Internet society (organo fondato nel 1992, per lo sviluppo di internet; www.isoc.org). La IANA ha individuato tre principali enti ai quali ha delegato il compito di gestire il DNS per aree prestabilite: ARIN (America), APNIC (Asia), RIPENCC (Europa e parte dell’Africa) In ogni stato esiste poi un ente cui viene affidato il compito di gestire l’assegnazione dei domini nazionali (Italia: RA) al quale si affianca altro organo di controllo
Tutta la responsabilità per l’uso del nome a dominio ricade sul registrante; l’unico controllo del Regsitro riguarda il rispetto dell’ordine cronologico (non effettua nessuna indagine di merito sulla legittimazione di colui che fa la domanda o se egli violi o meno diritti altrui). Il registrante corre il rischio di possibili azioni di terzi, non egli potendo rifarsi sul Registro La LAR va inviata o al maintainer oppure direttamente al registro Nomi a dominio “riservati”
Vd. www.nic.it/RA
Più precisamente si parla di indirizzo alfanumerico, utilizzato a seguito della introduzione del domain name system per facilitare la memorizzazione degli indirizzi numerici IP dei computer. Nome a dominio come segno: indica cioè l’attività corrispondente a quella che si esercita all’interno del sito relativo.
Caso concreto: La nota casa automobilistica francese ricorre contro la società titolare del nome a dominio “peugeout.it”, per ottenere l’inibitoria dell’uso del marchio di titolarità esclusiva della ricorrente; la resistente si difende vantando la legittimità della registrazione ottenuta secondo le regole di naming. Altre sentenze conformi a questa: Trib.Pescara 1997: caso “nautilus” Trib.Milano 1997: caso “amadeus.it” Trib.Milano 2000: caso “bancalavoro.net” Trib.Cagliari 2000: caso “andala.it”
Caso concreto: La Sabena S.A. titolare dell’omonimo marchio, ricorre al giudice perchè inibisca all’Agenzia A&A l’uso del nome a dominio “sabena.it”. Il motivo fondamentale del rigetto di tale ricorso da parte del Tribunale è, a partire dalla non assimilabilità del nome a dominio al marchio. (NB) Rivalutazione posizione dell’assegnatario del nome a dominio (appariva effettivamente eccessiva la tutela accordata ai titolari del marchio). SENTENZA CHE INNOVA E CAMBIA INDIRIZZO RISPETTO ALLA PRECEDENTE GIUR.
Nel momento in cui sembrava che i giudici italiani avessero trovato una linea giuda nella risoluzione dei conflitti tra nomi a dominio tale da ispirare un intervento a livello legislativo, ecco che il tribunale di Firenze interviene con due pronunce che rispetto a quella del caso “sabena.it”, rappresentano un cambio di direzione. Il futuro del disegno di legge 4594/2000, quanto mai incerto e da valutare, tenuto conto che già si sottolineava la sua sovrapposizione rispetto alla tutela fornita dalla normativa marchi.
Segni distintivi atipici: rientrano nella fam. dei diritti di prop. intellettuale