Contributo tenuto in occasione della manifestazione "OLTRE LE NUVOLE: DAL FUMETTO AI SUOI DERIVATI" tenutasi al
Centro Congressi elle Fiera di Milano-Rho, il 7 marzo 2019
2. Legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941 n. 633 e ss.; “LDA”), tutela «le
opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 1 LDA).
«In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, …; 2) le opere e le
composizioni musicali, … 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, … » (art. 2 LDA).
FUMETTO E COPYRIGHT
3. LDA tutela le opere dell’ingegno:
(i) dal momento della creazione;
(ii) a prescindere da qualsiasi
registrazione o fissazione;
(iii) purché presentino “carattere
creativo” (ovvero rappresenti un
apporto personale ed innovativo
dell’autore, a prescindere dalla fonte
ispiratrice del contenuto).
FUMETTO E COPYRIGHT
4. La Legge Autore riserva al titolare:
- lo sfruttamento economico dell’opera (DIRITTI PATRIMONIALI);
- la facoltà di rivendicare la paternità ed opporsi a qualsiasi utilizzo che possa
essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (DIRITTI MORALI).
FUMETTO E COPYRIGHT
La durata dei diritti economici è di 70
anni oltre la morte dell’autore; i diritti
morali non sono invece soggetti ad
alcuna limitazione temporale e alla
morte dell’autore potranno di norma
essere esercitati dai discendenti.
5. Opere in cui sono più autori a dare vita ad un’unica opera:
a) IN COMUNIONE, creata con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone: il diritto economico appartiene in comune a
tutti i coautori, salvo diverso accordo;
b) COLLETTIVA, costituite dalla riunione di opere che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato di una scelta e/o coordinamento (es.
i giornali); protette come opere originali, senza pregiudizio dei diritti
sulle opere di cui sono composte. E’ considerato autore chi organizza
e dirige la creazione; salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all’editore dell’opera (art. 38 LDA) ma ai singoli
collaboratori è riservato il diritto di utilizzare la propria opera
separatamente (artt. 38 e ss. LDA);
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6. c) COMPOSTE, realizzate attraverso la collaborazione creativa
di più persone; alcune disciplinate da artt. 33 – 37 LDA (ad
es. opere liriche); rispetto alle opere in comunione, nelle opere composte i
contributi dei singoli autori sono distinguibili e separabili
ovvero utilizzabili separatamente rispetto all’opera composta nel
suo complesso considerata.
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7. Il fumetto è una particolare opera dell’ingegno, autonoma rispetto ad
altre forme espressive tipizzate (come l’opera letteraria, teatrale, …),
composta da disegni e da parti di testo sotto forma di dialoghi o di
monologhi che danno vita ad una storia raffigurata in cui il disegno,
soggetto e testo letterario hanno pari importanza.
Il fumetto PUÒ CONSIDERARSI OPERA DELL’INGEGNO al pari delle altre
opere che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, …,
tutelata se ne sussistono i requisiti (creatività).
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8. Nella maggior parte dei casi, il fumetto nasce da un lavoro di equipe:
- disegnatori,
- soggettisti/sceneggiatori, copy writer, autori dei testi,
- rifinitori, coloristi, matitisti, inchiostratori, letteristi (oggi, più spesso,
renderer, digital colorer e digital inker che operano attraverso software
grafici),
- coordinati dal loro direttore artistico,
- sotto la direzione di un editore, che assume il rischio imprenditoriale.
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9. Per la dottrina e la giurisprudenza italiane, di
norma il fumetto rientra nella categoria non
tipizzata delle OPERE COMPOSTE. Pertanto
ciascun autore delle parti del fumetto può
utilizzare separatamente e indipendentemente la
propria opera purché non per usarla per altra
opera avente il medesimo carattere (altro
fumetto).
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10. eredi di Roberto Raviola (Magnus) vs Luciano Secchi (Max Bunker)
FUMETTO E COPYRIGHT
… i personaggi creati dalla mente di Secchi e da lui descritti a Magnus perché
prendessero corpo nel disegno non possano non essere considerati come il frutto della
felice collaborazione di due diverse e correlate creatività, l’una
attinente alla sceneggiatura e ideazione dell’opera e l’altra attinente
alla sua rappresentazione grafica. …l’apporto di Magnus non può essere
relegato ad un ruolo meramente esecutivo pur se molto pregevole dal punto di vista
tecnico. La realizzazione del tratto figurativo dei personaggi seppure suggerita dal suo
ideatore, è il frutto della fantasia e dell’immaginazione del disegnatore che per primo la
pose in essere, che ha inventato e dunque creato, insieme a Secchi e in una posizione
assolutamente paritetica, personaggi sino a quel momento inesistenti .
(App. Miano, 13 giugno 2011)
11. Riproduzione dei fumetti presuppone consenso degli aventi diritto.
altrimenti violazione diritti patrimoniali (e, se del caso, anche morali)
FUMETTO E COPYRIGHT
Neri Pozza Editore S.r.l. vs Squalo Comics S.r.l., et alii
Trib. Milano, 12 settembre 2007
12. Riproduzione presuppone consenso degli aventi diritto.
anche se per opere diverse
FUMETTO E COPYRIGHT
Astorina S.r.l. (diritti d’autore Giussani) vs Genius 2000 S.r.l.
Trib. Firenze, 10 luglio 2006
13. Riproduzione presuppone consenso degli aventi diritto.
anche se in pose diverse, se rimangono riconoscibili i tratti caratteristici
FUMETTO E COPYRIGHT
Bill Watterson vs N/A S.r.l.
Trib. Milano, ord. 21 gennaio 2008
se modifica del disegno, lesione anche del diritto morale
14. Il personaggio di fantasia (character) - protagonista principale o anche
secondario del fumetto - è considerato opera dell’ingegno autonoma protetta
da LDA. Gli elementi del personaggio sono costituiti dal nome, dal suo aspetto,
qualità, atteggiamenti, modi di parlare, di interagire, le sue abitudini e la sua
personalità ovvero il carattere.
Anche in tal caso, di norma i diritti sul personaggio del fumetto spettano in
comunione (art. 10 LDA) ai due autori rispettivamente del disegno e della
sceneggiatura poiché il primo ne definisce le sembianze fisiche mentre il
secondo la personalità.
FUMETTO E COPYRIGHT
15. Fumetti seriali: il personaggio è originariamente creato da autori diversi
da quelli che hanno portato avanti la serie elaborando nel corso degli
anni nuove storie.
FUMETTO E COPYRIGHT
L’elaborazione creativa di un’opera originaria e
preesistente è tutelata dall’art 4 LDA. Affinché
possano essere realizzate storie successive è
necessario che vi sia l’autorizzazione da parte
dell’autore originario o cessionario dei diritti.
Quanto ai diritti morali, deve essere sempre
riconosciuta la paternità dell’autore indicando il
suo nome nelle forme d’uso insieme a quello degli
autori di ogni storia.
16. «Anche nel riconoscimento di una comune «discendenza» della fisionomia di entrambi i
personaggi da comuni archetipi – quelli disneyani – sussistono dunque spiccate diversità di
raffigurazioni sia nel complesso del disegno che soprattutto nella parte del capo dei volatili –
che normalmente è la parte maggiormente caratterizzante e riconoscibile del personaggio di
fantasia – che consentono di attribuire alle sembianze di Polly l’autonomia creativa
necessaria e sufficiente per reclamare un’autonoma tutela ai sensi del
diritto d’autore a vantaggi del suo creatore»
Trib. Milano, 20 marzo 2013
FUMETTO E COPYRIGHT
17. Diritto di seguito: diritto degli autori ad un compenso sul prezzo di ogni
vendita successiva alla prima a condizione che (i) la vendita comporti
l’intervento di soggetti che operano professionalmente nel mercato
dell’arte; (ii) il prezzo della vendita sia superiore a 3.000 euro; … (art. 144
LDA).
Si applica per «… gli originali delle opere delle arti figurative … purché si tratti di
creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali».
Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato
dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali
purché siano «numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate
dall’autore» (art. 145 LDA)
FUMETTO E COPYRIGHT
18. «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa:
… c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di
proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi» (art. 14 CPI).
«Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente
diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di
persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le
denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi
finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi» (art. 8.3 CPI).
FUMETTO E MARCHI
19. Avela Inc. vs Hears Holding Inc.
I diritti di marchio non possono coprire il personaggio in
quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione
grafica (Trib. Bari,953/2016).
Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può
tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi.
Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una
tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini
temporali) rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla
normativa sul diritto d’autore.
FUMETTO E MARCHI
20. Disegno di Legge N. 3298 (Senato della Repubblica XIV Legislatura)
Art. 1. All’art. 44 [co-autori dell’opera cinematografica] della legge 22 aprile
1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «nel caso di opere cinematografiche di
cartoni animati, si considera coautore anche l’autore dei disegni».
Art. 2: «Sezione VII-bis. - Opere dell’arte del disegno “a fumetti”.
1. Art. 64-septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti” la parte
letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa
della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si
considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di
sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva
dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative
per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, è ripartito tra le parti in
maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
PROPOSTA DI LEGGE
21. 2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva
alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui
personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere “a fumetti” di produzione seriale che necessitano dell’apporto di
collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di
supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della
serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti” di produzione seriale sono autori solo
della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle
ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la
libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai
collaboratori».
PROPOSTA DI LEGGE
22. Grazie per l’attenzione!
avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Via Bigli, 2 – 20121 Milano
Tel. +39.02.303049 Fax +39.02.76281352
g.cavagna@negri-clementi.it
www.negri-clementi.it
23. Per news in tema di proprietà intellettuale
è possibile iscriversi al gruppo su Linkedin
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