3. DiriEo
romano
• Beni
come
boGno
di
guerra
• Beni
pubblici
(res
quasi
publica)
• DicaKo
ad
patriam
• DicaKo
ad
cultum
• Il
monumento
è
tesKmonianza
della
memoria
colleGva
3
4. DiriEo
medievale
• Si
perde
l’interesse
per
il
patrimonio
culturale
• I
beni
dell’anKchità
sono
beni
del
paganesimo
• I
beni
vengono
riuKlizzaK
per
altre
funzioni
• Bisognerà
aEendere
il
Rinascimento
per
una
rinnovata
importanza
dei
beni
anKchi
4
5. StaK
pre-‐unitari
• Il
periodo
post-‐rivoluzionario
e
specialmente
le
invasioni
napoleoniche
intensificarono
le
prassi
di
spoliazione
delle
opere
d’arte
• La
caduta
di
Napoleone
consenR
la
resKtuzione
di
molte
opere
• Negli
StaK
pre-‐unitari,
la
maggiore
aEenzione
era
riservata
dallo
Stato
VaKcano
5
6. EdiEo
Pacca
(1820)
• La tutela era estesa a molte tipologie di beni
• Regolamentava gli scavi archeologici
• Regolamentava le esportazioni
• Si stabiliva il principio della catalogazione
• Si prevedevano vincoli anche sui beni privati
• Si istituirono precisi organi di controllo
• Anche
dopo
l’Unità
d’Italia
si
conKnuò
a
fare
riferimento
all’EdiEo
Pacca
6
7. Legge
Rosadi
Legge
n.
364/1909
circa
le
an)chità
e
le
belle
ar),
PunK
fondamentali
della
legge
Rosadi
sono:
•
Inalienabilità
di
beni
demaniali
e
patrimonio
pubblico
•
Obbligo
di
denuncia:
in
caso
di
trasferimento
di
proprietà
e
di
possesso
per
i
beni
di
interesse
appartenenK
ai
privaK
• DiriEo
di
prelazione:
previsto
a
favore
dello
Stato
nel
caso
di
alienazione
dei
beni
dei
privaK.
• L’esportazione
è
vietata
se
arreca
grave
danno.
7
8. Regime
fascista
• Leggi
BoEai
• “impegno
di
rispeEare,
in
caso
di
guerra,
gli
edifici
monumentali,
i
musei,
le
biblioteche
degli
avversarsi
ed
a
provocare
accordi
internazionali”
per
evitare
che
i
beni
potessero
diventare
“preda
bellica”
• Legge
1
giugno
1939,
n.
1089
• Legge
29
giugno
1939,
n.
1497
8
9. Legge
1089/1939
• Prima
legge
sulla
“tutela
delle
cose
di
interesse
arKsKco
e
storico”
• “cose
mobili
ed
immobili,
che
presentano
interesse
arKsKco,
storico,
archeologico,
o
etnografico”
• Non
era
considerato
l’ambiente,
ma
occorre
pensare
al
contesto
storico
dell’Italia
e
alla
realtà
rurale
dominante
9
10. Codice
1942
Demanio
pubblico
/
Demanio
Necessario
ü lido
del
mare
ü Spiaggia
ü rade
e
i
porK
ü fiumi,
ü torrenK,
ü laghi
e
le
altre
acque
definite
pubbliche
dalle
leggi
in
materia
ü opere
desKnate
alla
difesa
nazionale
10
11. Demanio
accidentale
• Strade
• autostrade
• strade
ferrate
• Aerodromi
• AcquedoG
• immobili
riconosciu,
d'interesse
storico,
archeologico
e
ar,s,co
• raccolte
dei
musei,
delle
pinacoteche
degli
archivi,
delle
biblioteche
• altri
beni
che
sono
dalla
legge
assoggeEaK
al
regime
proprio
del
demanio
pubblico
11
12. Inalienabilità
dei
beni
demaniali
• I
beni
che
fanno
parte
del
demanio
pubblico,
sono
inalienabili
e
non
possono
formare
oggeEo
di
diriG
a
favore
di
terzi,
se
non
nei
modi
e
nei
limiK
stabiliK
dalle
leggi
che
li
riguardano
(art.
823
c.c.)
12
13. Patrimonio
indisponibile
dello
Stato
• I
beni
appartenenK
allo
Stato,
alle
province
e
ai
comuni,
i
quali
non
siano
della
specie
di
quelli
indicaK
dagli
arKcoli
precedenK,
cosKtuiscono
il
patrimonio
dello
Stato
o,
rispeGvamente,
delle
province
e
dei
comuni.
• Insieme
ai
beni
demaniali,
sono
i
beni
pubblici
in
senso
stre7o
perché
ü sono
di
proprietà
di
enK
pubblici
ü sono
desKnaK
all’uso
da
parte
della
colleGvità
13
14. Tutela
cosKtuzionale
• Art. 9: La
Repubblica
promuove
lo
sviluppo
della
cultura
e
la
ricerca
scienKfica
e
tecnica.
Tutela
il
paesaggio
e
il
patrimonio
storico
e
arKsKco
della
Nazione.
• Art.
33:
L’arte
e
la
scienza
sono
libere
e
libero
ne
è
l’insegnamento.
15. NormaKva
internazionale
• Conv.
Unesco
(1954)
–
uKlizza
per
la
prima
volta
l’espressione
“beni
culturali”
• Conv.
Unesco
(1970)
–
beni
facenK
parte
del
patrimonio
culturale
di
ciascuno
Stato
+
“i
beni
che
a
Ktolo
religioso
o
profano,
sono
designaK
da
ciascuno
Stato
come
importanK
per
l’archeologia,
la
preistoria,
la
storia,
la
leEeratura,
l’arte
o
la
scienza”
• Convenzione
Unesco
1972
–
beni
che
appartengono
al
patrimonio
“di
tuG
i
popoli
del
mondo”
15
16. Codice
dei
beni
culturali
• D.
Lgs.
26
gennaio
2004,n.
42
• Tutela:
individuare
i
beni
che
cosKtuiscono
il
patrimonio
culturale
e
garanKre
la
protezione
e
la
conservazione
per
fini
di
pubblica
fruizione
• Valorizzazione:
promuovere
la
conoscenza
del
patrimonio
culturale
e
ad
assicurare
le
migliori
condizioni
di
fruizione
pubblica
del
patrimonio
stesso”
• Funzioni
concorrenK
tra
Stato
e
enK
locali
17. StruEura
del
Codice
-‐ Parte
Prima:
Disposizioni
Generali
(arE.
1-‐9).
Definisce
il
patrimonio
culturale
e
disegna
il
rapporto
fra
Stato
e
Regioni
sulle
competenze
in
materia
di
tutela
e
valorizzazione.
-‐ Parte
Seconda:
Beni
Culturali
(arE.
10-‐130).
Individua
i
beni
culturali
disciplinandone
la
Tutela
(Titolo
I),
la
fruizione
e
la
valorizzazione
(Titolo
II);
il
Titolo
III
è
dedicato
a
norme
transitorie
e
finali
di
riferimento.
-‐ Parte
Terza:
Beni
PaesaggisKci
(arE.
131-‐159).
È
dedicata
ai
Beni
PaesaggisKci
con
un
unico
Titolo
riferito
alla
tutela
e
alla
valorizzazione.
-‐ Parte
Quarta:
Sanzioni
(arE.
160-‐181).
Disciplina
le
sanzioni
amministraKve
e
penali
con
riferimento
alla
parte
seconda
e
alla
parte
terza
del
Codice.
-‐ Parte
Quinta:
Disposizioni
transitorie,
abrogazioni
ed
entrata
in
vigore
(arE.
182-‐184).
17
18. Nozione
di
patrimonio
culturale
La
tutela
e
la
valorizzazione
del
patrimonio
culturale
concorrono
a
preservare
la
memoria
della
comunità
nazionale
e
del
suo
territorio
e
a
promuovere
lo
sviluppo
della
cultura
(art.
1
Cod.
beni
culturali)
18
19. Patrimonio
culturale
• Il
patrimonio
culturale
è
cosKtuito
dai
beni
culturali
e
dai
beni
paesaggis,ci.
• Sono
beni
culturali
le
cose
immobili
e
mobili
che
presentano
interesse
arKsKco,
storico,
archeologico,
etnoantropologico,
archivisKco
e
bibliografico
e
le
altre
cose
che
sono
tesKmonianze
avenK
valore
di
civiltà.
19
20. Quali
sono
i
beni
culturali?
• Art.
10
Codice
• Sono
beni
culturali
le
cose
immobili
e
mobili
appartenenK
allo
Stato,
alle
regioni,
agli
altri
enK
pubblici
territoriali,
nonché
ad
ogni
altro
ente
ed
isKtuto
pubblico
e
a
persone
giuridiche
private
senza
fine
di
lucro,
ivi
compresi
gli
enK
ecclesiasKci
civilmente
riconosciuK,
che
presentano
interesse
arKsKco,
storico,
archeologico
o
etnoantropologico
20
21. Altri
beni
culturali
• le
raccolte
di
musei,
pinacoteche,
gallerie
e
altri
luoghi
esposiKvi
dello
Stato,
delle
regioni,
degli
altri
enK
pubblici
territoriali
nonché
di
ogni
altro
ente
ed
isKtuto
pubblico
• gli
archivi
e
i
singoli
documenK
dello
Stato,
delle
regioni,
degli
altri
enK
pubblici
territoriali,
nonché
di
ogni
altro
ente
ed
isKtuto
pubblico
• le
raccolte
librarie
delle
biblioteche
dello
Stato,
delle
regioni,
degli
altri
enK
pubblici
territoriali,
nonché
di
ogni
altro
ente
e
isKtuto
pubblico
21
22. Beni
culturali
–
Dichiarazione
ex
art.
13
• le
cose
immobili
e
mobili
che
presentano
interesse
arKsKco,
storico,
archeologico
o
etnoantropologico
parKcolarmente
importante,
appartenenK
a
soggeG
non
pubblici
• gli
archivi
e
i
singoli
documenK,
appartenenK
a
privaK,
che
rivestono
interesse
storico
parKcolarmente
importante
• le
raccolte
librarie,
appartenenK
a
privaK,
di
eccezionale
interesse
culturale
22
23. (segue)
• le
cose
immobili
e
mobili,
a
chiunque
appartenenK,
che
rivestono
un
interesse
parKcolarmente
importante
a
causa
del
loro
riferimento
con
la
storia
poliKca,
militare,
della
leEeratura,
dell'arte
e
della
cultura
in
genere,
ovvero
quali
tesKmonianze
dell'idenKtà
e
della
storia
delle
isKtuzioni
pubbliche,
colleGve
o
religiose
• le
collezioni
o
serie
di
oggeG,
a
chiunque
appartenenK,
che,
per
tradizione,
fama
e
parKcolari
caraEerisKche
ambientali,
ovvero
per
rilevanza
arKsKca,
storica,
archeologica,
numismaKca
o
etnoantropologica,
rivestono
come
complesso
un
eccezionale
interesse
arKsKco
o
storico.
23
24. Beni
di
interesse
arKsKco,
storico,
archeologico,
etnoantropologico
• paleontologia,
preistoria
e
primiKve
civiltà
• interesse
numismaKco
rare
o
di
pregio,
anche
storico
• manoscriG,
autografi,
carteggi,
ecc.
rare
o
di
pregio
• le
carte
geografiche
e
gli
sparKK
musicali
rare
o
di
pregio
• le
fotografie,
con
relaKvi
negaKvi
e
matrici,
le
pellicole
cinematografiche
ed
i
supporK
audiovisivi
in
genere,
rare
o
di
pregio
• le
ville,
i
parchi
e
i
giardini
che
abbiano
interesse
arKsKco
o
storico
• le
pubbliche
piazze,
vie,
strade
e
altri
spazi
aperK
urbani
di
interesse
arKsKco
o
storico
• i
siK
minerari
di
interesse
storico
od
etnoantropologico
• le
navi
e
i
galleggianK
avenK
interesse
arKsKco,
storico
od
etnoantropologico;
• le
architeEure
rurali
avenK
interesse
storico
od
etnoantropologico
quali
tesKmonianze
dell'economia
rurale
tradizionale.
24
25. Valorizzazione
(art.
6)
ü La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni
e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura.
ü La valorizzazione è attuata in forme compatibili con
la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
ü La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
25
26. Valorizzazione
(art.
111)
ü 1.
Le
aGvità
di
valorizzazione
dei
beni
culturali
consistono
nella
cosKtuzione
ed
organizzazione
stabile
di
risorse,
struEure
o
reK,
ovvero
nella
messa
a
disposizione
di
competenze
tecniche
o
risorse
finanziarie
o
strumentali,
finalizzate
all’esercizio
delle
funzioni
ed
al
perseguimento
delle
finalità
indicate
all’arKcolo
6.
ü La
valorizzazione
è
ad
iniziaKva
pubblica
o
privata.
ü La
valorizzazione
ad
iniziaKva
pubblica
si
conforma
ai
principi
di
libertà
di
partecipazione,
pluralità
dei
soggeG,
conKnuità
di
esercizio,
parità
di
traEamento,
economicità
e
trasparenza
della
gesKone.
ü La
valorizzazione
ad
iniziaKva
privata
è
aGvità
socialmente
uKle
e
ne
è
riconosciuta
la
finalità
di
solidarietà
sociale.
26
27. Uso
strumentale
dei
beni
culturali
• Art.
107
Codice
dei
beni
culturali
• Il
Ministero,
le
regioni
e
gli
altri
enK
pubblici
territoriali
possono
consenKre
la
riproduzione
nonché
l'uso
strumentale
e
precario
dei
beni
culturali
che
abbiano
in
consegna
• È
di
regola
vietata
la
riproduzione
di
beni
culturali
che
consista
nel
trarre
calchi,
per
contaEo,
dagli
originali
di
sculture
e
di
opere
a
rilievo
in
genere,
di
qualunque
materiale
tali
beni
siano
faG.
28. Art.
108
Codice
beni
culturali
(Canoni
di
concessione,
corrispeGvi
di
riproduzione,
cauzione)
1.
I
canoni
di
concessione
ed
i
corrispeGvi
connessi
alle
riproduzioni
di
beni
culturali
sono
determinaK
dall’autorità
che
ha
in
consegna
i
beni
tenendo
anche
conto:
a)
del
caraEere
delle
aGvità
cui
si
riferiscono
le
concessioni
d’uso;
b)
dei
mezzi
e
delle
modalità
di
esecuzione
delle
riproduzioni;
c)
del
Kpo
e
del
tempo
di
uKlizzazione
degli
spazi
e
dei
beni;
d)
dell’uso
e
della
desKnazione
delle
riproduzioni,
nonché
dei
benefici
economici
che
ne
derivano
al
richiedente.
28
29. Importo
dei
canoni
CorrisposK
in
via
anKcipata
Il
canone
non
è
dovuto
per:
a) riproduzioni
di
privaK
per
uso
personale
o
per
moKvi
di
studio
b) di
soggeG
pubblici
o
privaK
per
finalità
di
valorizzazione,
purché
aEuate
senza
scopo
di
lucro
ü Il
canone
è
fissato
dall’Amministrazione
che
ha
in
gesKone
il
bene.
29
30.
Sono
libere
se,
svolte
senza
scopo
di
lucro,
per
finalità
di
studio,
ricerca,
libera
manifestazione
del
pensiero
o
espressione
creaKva,
promozione
della
conoscenza
del
patrimonio
culturale,
le
aGvità
di
a) riproduzione
di
beni
culturali
diversi
dai
beni
bibliografici
e
archivisKci
aEuata
con
modalità
che
non
comporKno
alcun
contaEo
fisico
con
il
bene,
né
l'esposizione
dello
stesso
a
sorgenK
luminose,
né,
all'interno
degli
isKtuK
della
cultura,
l'uso
di
staKvi
o
treppiedi
b) la
divulgazione
con
qualsiasi
mezzo
delle
immagini
di
beni
culturali,
legiGmamente
acquisite,
in
modo
da
non
poter
essere
ulteriormente
riprodoEe
a
scopo
di
lucro,
neanche
indireEo.
32. Accesso
e
riuKlizzo
dei
daK
Quadro
norma,vo
• DireGva
2003/98/CE
(non
si
applica
ai
beni
culturali)
• Recepimento
con
D.
Lgs.
24/1/2006
n.
36
• DireGva
2013/37/CE
(Public
Sector
InformaKon)
• Recepimento
con
D.
Lgs.
18/5/2015
n.
102
• Codice
dell’amministrazione
digitale
(D.
Lgs.
202/2005)
33. • Le
PA
devono
provvedere
affinché
i
documenK
siano
riuKlizzabili
a
fini
commerciali
o
non
commerciali
• Inclusi
i
documenK
i
cui
diriG
di
proprietà
intelleEuale
sono
detenuK
da
biblioteche,
musei
e
archivi
• Documento
la
rappresentazione
di
aG,
faG
e
daK
a
prescindere
dal
supporto
nella
disponibilità
della
pubblica
amministrazione
o
dell'organismo
di
diriEo
pubblico
• Riu,lizzo
l'uso
del
dato
di
cui
è
Ktolare
una
PA,
da
parte
di
persone
fisiche
o
giuridiche,
a
fini
commerciali
o
non
commerciali
diversi
dallo
scopo
iniziale
per
il
quale
il
documento
che
lo
rappresenta
è
stato
prodoEo
nell'àmbito
dei
fini
isKtuzionali
• Licenza
standard
per
il
riuKlizzo
il
contraEo
nel
quale
sono
definite
le
modalità
di
riuKlizzo
dei
documenK
delle
PA
34. CAD
• Linee
Guida
AGID
sulla
valorizzazione
del
patrimonio
informaKvo
• Art.
52:
open
by
default
• Art.
68:
dato
aperto
• Portale
dei
daK
aperK
dei
beni
culturali
• L’amministrazione
decide
la
risoluzione
35. Open
by
default
• I
daK
e
i
documenK
che
le
amministrazioni
Ktolari
pubblicano,
con
qualsiasi
modalità,
senza
l’espressa
adozione
di
una
licenza,
si
intendono
rilasciaK
come
daK
di
Kpo
aperto
• L’eventuale
adozione
di
una
licenza
è
moKvata
• L’Agenzia
per
l’Italia
digitale
promuove
le
poli-‐
Kche
di
valorizzazione
del
patrimonio
informaKvo
pubblico
nazionale
36. Dato
aperto
• Disponibile
(requisito
giuridico)
secondo
i
termini
di
una
licenza
che
ne
permeEa
l'uKlizzo
da
parte
di
chiunque,
anche
per
finalità
commerciali,
in
formato
disaggregato
• Accessibile
(requisito
tecnologico)
aEraverso
le
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione,
in
formato
aperto
e
con
i
relaKvi
metadaK
• Gratuito
(requisito
economico):
disponibili
gratuitamente
oppure
disponibili
ai
cosK
marginali
sostenuK
per
la
loro
riproduzione,
messa
a
disposizione
e
divulgazione.
37. PunK
chiave
• La
PA
deve
pubblicare
un
Regolamento
sui
daK
che
possiede,
specificando
come
è
disciplinato
l’accesso
e
il
riuKlizzo
• Possibilità
di
fare
istanza
alle
PA
per
il
riuKlizzo
dei
daK
• Può
includere
il
pagamento
alla
PA:
le
PA
sono
in
grado
di
costruire
dei
modelli
di
business
funzionali?
E’
conforme
all’art.
9
cost.?
43. • Circa
3.000.000
di
beni
culturali
censiK
• Possibilità
di
ricerca
con
codice
o
per
parole
chiave
• Mappa
dei
beni
presenK
in
un’area
geografica
• Diffusione
con
Radio3
• Integrazione
con
altri
processi
di
open
access
• UKlizzo
di
licenza
Commons
CreaKve
AEribuKons
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Share
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3.0
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