CONTROLLO SULLE EMISSIONI DEI FUMI DELLE NAVI: SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA CAPITANERIA DI PORTO, AGENZIA DELLE DOGANE E AUTORITA’ PORTUALE DELLA SPEZIA.
1. CONVENZIONE
La Capitaneria di Porto della Spezia nella persona del Capitano di Vascello(CP)
CASTIONI Enrico che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia
L’Ufficio delle Dogane della Spezia nella persona del LA TASSA Elvio che interviene ed
agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Ufficio delle Dogane della
Spezia
L’Autorità Portuale della Spezia, nella persona del FORCIERI Giovanni Lorenzo che
interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Autorità
Portuale della Spezia
VISTO
Il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 205 che modifica il Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
CONSIDERATO CHE
Il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 205, nella modifica dell’articolo 295 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che le navi di stazza lorda
superiore a 400 tonnellate sono tenute a conservare a bordo un campione sigillato
del combustibile - fino a completo esaurimento del combustibile a cui fa riferimento
o per un periodo non inferiore ad un anno dalla consegna negli altri casi –
unitamente al bollettino di consegna dello stesso (Bunker delivery note) indicante il
quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, conservato a bordo per un periodo non
inferiore a tre anni;
Il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 205, nella modifica dell’articolo 296 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che i controlli sul rispetto delle
prescrizioni normative siano effettuati, secondo le rispettive competenze
istituzionali, dalle Capitanerie di porto o dagli altri organi di polizia giudiziaria che
provvedono all’accertamento delle eventuali infrazioni con adeguata frequenza e
programmazione nell’ambito delle proprie attività;
La Capitaneria di porto della Spezia esegue con regolarità controlli documentali a
bordo sui bollettini di consegna e sui registri in uso alla nave ma che, di concerto
con l’Autorità Portuale e l’ Ufficio delle Dogane della Spezia, prevede di effettuare
anche accertamenti mediante campionamento ed analisi dei combustibili, come
peraltro previsto dall’articolo 296, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
Nel corso della riunione tenutasi il giorno 15 gennaio 2015, la Capitaneria di porto
l’Ufficio delle Dogane della Spezia e l’Autorità portuale della Spezia hanno
manifestato la volontà di stipulare una Convenzione per la sistematica effettuazione
2. di analisi
chimiche su campioni di combustibile prelevati a bordo delle navi ispezionate, tese
alla verifica del rispetto delle previsioni normative applicabili;
La Capitaneria di Porto per l’esecuzione di un’attività di controllo efficace e
significativa sul contenuto di zolfo dei carburanti prevede di effettuare un numero
indicativo annuo di 24 campionamenti.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto della Convenzione)
L’oggetto della convenzione consiste nello svolgimento delle analisi qualitative su
campioni di combustibile prelevati a bordo di unità navali che scalano il porto della Spezia
con il discendente rilascio di correlate certificazioni.
La presente convenzione disciplina altresì i criteri di carattere generale e le modalità
operative relative allo svolgimento delle attività analitiche indicate nel comma precedente.
L’innesco della procedura sarà a cura della Capitaneria di Porto. Le pertinenti modalità
esecutive sono precisate nell’ apposito disciplinare di servizio allegato alla presente
Convenzione di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2
(Modalità operative)
Ai sensi dell’articolo 296, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche e integrazioni, il campionamento dei combustibili per uso marittimo
verrà effettuato “dai serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei
campioni sigillati presenti a bordo”.
Effettuato il prelevamento da parte di personale della Capitaneria di Porto e dell’Ufficio
delle Dogane della Spezia, dopo la verbalizzazione da effettuare in contraddittorio con il
Comandante della nave, si procederà, a cura dell’Ufficio delle dogane, al confezionamento
nonché alla spedizione tramite corriere che consegnerà il campione al punto di raccolta
per l’inoltro al Laboratorio Chimico delle Dogane di Livorno, che effettuerà le
determinazioni analitiche sui campioni ricevuti ed invierà i pertinenti rapporti di prova alla
Dogana, che curerà la comunicazione degli stessi alla Capitaneria di Porto della Spezia.
3. Articolo 3
(Proprietà e Sicurezza dei dati)
I dati raccolti saranno custoditi adottando nel contempo misure tecniche ed organizzative
per la sicura gestione dei dati e delle relative informazioni, nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come emendato.
Articolo 4
(Oneri)
Gli eventuali oneri futuri derivanti da tale convenzione sono a carico dell’Autorità Portuale
della Spezia, sino alla concorrenza massima di € 10.000,00.
Articolo 5
(Durata della convenzione)
La presente convenzione ha durata annuale a far data dalla sottoscrizione ed è
rinnovabile, tacitamente, di anno in anno salvo diversa volontà manifestata per iscritto da
una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del periodo di riferimento.
Articolo 6
(Aggiornamento della convenzione)
Laddove ritenuto necessario, ovvero in conseguenza di disposizioni che dovessero
incidere sull’oggetto della presente convenzione, le parti provvederanno all’aggiornamento
dei termini del presente accordo, mediante sottoscrizione di apposito atto integrativo.
Articolo 7
(Normativa applicabile - Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono
interamente richiamate, come applicabili, le norme vigenti in materia.
Il presente atto, composto da n. 7 (sette) articoli e dall’accluso Disciplinare di Servizio ,
viene redatto in triplice copia originale: la prima per la Capitaneria di Porto della Spezia, la
seconda per l’Ufficio delle Dogane della Spezia e la terza per l’Autorità portuale della
Spezia.
Letto, confermato e sottoscritto in La Spezia, il _________________
Elvio LA TASSA Giovanni Lorenzo FORCIERI Enrico CASTIONI