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Gardone Riviera
29 settembre 2017
Problemi operativi del Concordato preventivo
Convegno di studio “LE PROCEDURE CONCORSUALI VERSO LA STORICA RIFORMA”
L’esecuzione del
concordato liquidatorio e in continuità
Marcello Pollio
Dottore commercialista – Revisore legale
Partner Pollio & Associati Genova Milano Torino
P R O G E T T O D D L R O R D O R F
Art. 6 (Procedura di concordato preventivo)
m) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di
esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti
purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all’art.
2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di
affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti
necesari all’esecuzione della proposta concordataria.
Le «tipologie» di concordato preventivo
CONCORDATO
LIQUIDATORIO «PURO»
Soddisfazione creditori
attraverso i flussi derivanti dalla
LIQUIDAZIONE dei beni del
debitore
PIANO DI LIQUIDAZIONE
CONCORDATO
«con continuità AZIENDALE»
(o di risanamento)
Soddisfazione creditori
attraverso i FLUSSI derivanti
dalla PROSECUZIONE
dell’attività
«diretta» «indiretta»
Going corcern
«azienda» in crisi
PIANO DI RISANAMENTO
Le disposizioni che condizionano l’esecuzione
CPL
PIANO DI LIQUIDAZIONE
CPC
161, co. 2, lett. e)
“un piano contenente la
descrizione analitica delle
modalità e dei tempi di
adempimento della proposta”
186 bis, co. 2, lett. a)
“il piano di cui all’art. 161, secondo
comma, lett. e) prevede la analitica
indicazione dei costi e dei ricavi
attesi dalla prosecuzione dell’attività
d’impresa prevista dal piano, le risorse
finanziarie necessarie e delle relative
modalità di copertura”
PIANO DI RISANAMENTO
167, co. 1
“Durante la procedura di concordato, il debitore conserva
l’amministrazione dei propri beni e l’esercizio dell’impresa,
sotto la vigilanza del commissario giudiziale”
6
SIGNIFICATIVA CASSAZIONE 5 settembre 2014, 18755
“…il potere … del liquidatore è da intendere conferito nell’ambito del suo mandato e
perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di
liquidazione (Cass. 7661/2005)”
“… nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporre viene attribuita al
commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come
mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà
dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a
quella dettata dall’art. 43 legge fall., per il fallimento” (Cass. 4728/08)
La vincolatività del piano di CP
Il LG riceve un ”mandato”
come se fosse un trustee
Esecuzione concordato liquidatorio
art. 182 L.F.
«I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale
nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque
creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. (…)
II. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
….
IV. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici
registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici
individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il
deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli
articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa
disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.
VI. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al
curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo
comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale,
che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma».
8
Tribunale di Monza (13 febbraio 2015)
Esecuzione del C.P. - Sorveglianza del commissario giudiziale -
Intervento del giudice delegato
La pubblicazione del decreto di omologazione determina l'esaurimento
della procedura di concordato preventivo, alla quale fa seguito l'apertura
di una fase meramente esecutiva, disciplinata dagli artt. 185 e 186
l.fall., durante la quale il commissario giudiziale deve sorvegliare
l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel
decreto di omologazione, e deve, se del caso, adottare le iniziative per
provocare l'intervento del tribunale, ai fini dei provvedimenti di cui agli
artt. 137 e 138 l.fall. richiamati dall’art. 186 comma 1 l.fall., mentre spetta
al giudice delegato la determinazione delle modalità per il versamento
delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, ove tale
determinazione gli sia stata rimessa nella sentenza di omologazione
(cfr. Cass. 22913/2011; Cass.15699/2011).
Esecuzione concordato con continuità
art. 185 L.F.
«I. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia
l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.
Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
II. Si applica il secondo comma dell'art. 136.
III. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla
proposta di concordato presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e
omologata.
IV. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento
degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve
senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario
giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
V. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori puo'
denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al
commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo
richiesti.
VI. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il
commissario giudiziale, puo' revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', e nominare un
amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni
atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, …».
10
Concordato preventivo - Esecuzione - Funzione degli organi della
procedura - Supervisione e controllo - Sorveglianza del
commissario giudiziale
Nella fase esecutiva del concordato le funzioni degli organi della
procedura si limitano ad un’attività di supervisione e controllo e
trovano sostegno nelle specifiche istruzioni dettate dal decreto di
omologazione. L'articolo 185 l.fall. attribuisce un potere di sorveglianza
dell’esecuzione del concordato esclusivamente in capo al commissario
giudiziale, come si evince dal fatto che il predetto articolo si limita a
richiamare l’applicazione della l. fall., art. 136, in tema di concordato
fallimentare solo relativamente al comma 2, che prevede il potere del
giudice delegato di stabilire le modalità di deposito delle somme relative a
crediti condizionati, contestati o facenti capo a soggetti irreperibili, senza
richiamare, invece, il comma 1, il quale attribuisce il potere di sorveglianza
in questione anche al giudice delegato. Da ciò consegue che l’intervento di
quest’ultimo nella procedura risulta alquanto limitato e deve ritenersi che
ogni potere inerente alla gestione effettiva spetti esclusivamente
all’amministratore ove non sia stato nominato un liquidatore ai sensi
dell’art. 182 l.fall.
Tribunale di Monza (13 febbraio 2015)
11
«Esecuzione del concordato»
CONCORDATO
«con continuità AZIENDALE»
(o di risanamento)
CONCORDATO
LIQUIDATORIO «PURO»
§ Presecuzione attività (diretta o
indiretta)
§ Esecuzione a cura del
debitore (riacquisto piena
disponibilità del suo patrimonio)
§ Attuazione del piano in
continuità
§ Controllo da parte C.G.
§ Obblighi informativi periodici
stabiliti nel decreto di
omologazione
§ Esecuzione a cura del L.G.
§ Controllo da parte del C.G.
§ Controllo ed autorizzazioni
del C.d.C.
§ Compimento delle attività di
liquidazione previste dal
piano
§ Liquidazione integrale
patrimonio debitore
§ Relazioni periodiche
semestrali (182, co. 6)
artt. 182 L.F. e
185 L.F. art. 185 L.F.
12
«Esecuzione del concordato» (*)
(*) modificato dal D.L. 27/06/2015 (conv. con modificazioni dalla L. 06/08/2015 n. 132)
Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015
I SOGGETTI
COINVOLTI
NELL’ESECUZIONE
DEL C.P.
C.G. G.D.
TRIBUNALE
DEBITORE
PROPONENTE
CONCORRENTE
CREDITORI
§ Sorvegliare
l’adempimento del C.P.
§ Riferire al G.D. e/o
Tribunale
§ Verifica obblighi
informativi periodici
§ (eventuale) adempiere
in luogo del debitore
§ Controllo esecuzione
C.P.
§ (eventuale) attribuire al
C.G. poteri di
esecuzione
§ (eventuale) revocare
l’organo amministrativo
§ Adempiere al C.P.
secondo quanto previsto
nel Piano e nel decreto
di omologa
§ Presentare informative
periodiche
§ Richiedere la risoluzione
per inadempimento
(art. 186 L.F.)
§ Denunciare ritardi o
omissioni del debitore
13
Concordato con continuità aziendale diretta - Esecuzione - Riacquisto del debitore
della disponibilità e gestione del patrimonio - Autorizzazione del giudice delegato -
Esclusione
Dopo l’omologa (tranne che nell’ipotesi di concordato con cessione di beni), con il venir
meno della procedura ai sensi dell’art. 181 l.fall., viene meno ogni limitazione, ed il
debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio. Tale
effetto si coglie appieno proprio nei concordati con continuità aziendale diretta, ove
l’attività continua sotto la direzione e il controllo dello stesso imprenditore, il quale può
compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di
indirizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano. Da ciò deriva la carenza di
legittimazione del giudice delegato a pronunciarsi sul merito della richiesta di autorizzazione
al compimento dei vari atti.
Tribunale di Monza (13 febbraio 2015)
Tribunale di Padova (16 luglio 2015)
Concordato con continuità aziendale - Omologa - Ritorno in bonis della società -
Poteri autorizzativi del tribunale – Esclusione
Una volta omologato il concordato con continuità aziendale, la società torna in bonis
ed è "restituita" all'organo gestorio, il quale deve operare nel rispetto del piano; in
questa fase, il tribunale non è munito di poteri autorizzativi ed il suo ruolo è limitato al
controllo, tramite il commissario giudiziale, dell'attività gestoria svolta dagli amministratori.
Denuncia da parte del creditore «concorrente»
Chi presenta una proposta concorrente approvata e omologata può
denunciare ritardi o omissioni nella sua esecuzione
Attuazione CP
Il debitore deve adempiere alla proposta concorrente approvata secondo
le modalità stabilite nella sentenza di omologazione
Ricorso al tribunale notificato al
debitore e al C.G.
Attribuzione al C.G. dei poteri necessari
per provvedere alla proposta in luogo
del debitore
Revoca dell’organo amministrativo e
nomina di un amministratore giudiziario
con attribuzione incarico e poteri
Controllo del C.G.
Il C.G. senza indugio riferisce al Tribunale in caso di inadempimento
del debitore e qualora sussista pregiudizio per i creditori
Esecuzione del concordato con continuità
15
§ Rendiconto andamento economico – finanziario di periodo.
§ Confronto previsioni piano vs dati consuntivi
§ Verica creazione flussi di cassa da destinare ai creditori concorsuali
§ Se prevista (parziale e limitata) liquidazione delle attività non funzionali alla
prosecuzione del business, aggiornamento sullo stato della liquidazione
§ Confronto previsioni piano: tempistiche realizzo, valori, coerenza con
proposta
Aggiornamento sullo stato dei pagamenti ai creditori
concorsuali
N.B. i privilegiati devono essere pagati entro 1 anno
dall’omologa del CP
16
TOTALE	2015	PIANO
2015 % 2015 % Δ	Piano Δ	Piano	%
€	2.711.893 % €	2.967.717 % €	255.823 9%
Ricavi	delle	vendite €	2.696.012 100,00% €	2.952.070 100,00% €	256.058 9%
Ricavi	da	vendita	immobili	(rim.) €	0 €	0 €	0
Altri	ricavi	caratteristici €	15.881 100,00% €	15.646 100,00% -€	235 -1%
€	2.441.414 90,56% €	2.715.237 91,98% €	273.823 11%
Materie	prime,	sussid,	consumo €	1.259.296 46,71% €	1.491.388 50,52% €	232.092 18%
Variazione	materie	prime €	150.000 5,56% €	128.199 4,34% -€	21.801 -15%
Servizi	x	negozio €	374.535 13,89% €	375.415 12,72% €	881 0%
Godimento	beni	di	terzi €	259.416 9,62% €	231.013 7,83% -€	28.403 -11%
Costo	del	personale €	365.867 13,57% €	411.599 13,94% €	45.732 12%
Oneri	diversi	di	gestione €	32.301 1,20% €	77.623 2,63% €	45.323 140%
€	270.479 10,03% €	252.480 8,55% -€	18.000 -7%
€	130.946 4,86% €	152.403 5,16% €	21.456 16%
Compensi	Amministratori €	69.793 2,59% €	76.715 2,60% €	6.922 10%
Varie	Struttura €	61.153 2,27% €	75.688 2,56% €	14.534 24%
€	139.533 5,18% €	100.077 3,39% -€	39.456 -28%
€	142.166 5,27% €	143.967 4,88% €	1.800 1%
-€	2.633 -0,10% -€	43.890 -1,49% -€	41.257 1567%
€	0 0,00% -€	41.955 -1,42% -€	41.955 	-
€	0 0,00% €	0 0,00% €	0 	-
€	978.241 36,28% €	1.034.061 35,03% €	55.820 6%
Prededucibili-professionisti €	141.070 5,23% €	85.131 2,88% -€	55.940 -40%
€	834.537 30,95% €	863.085 29,24% €	28.548 3%
€	814.827 30,22% €	863.085 29,24% €	48.258 6%
Risultato	ante	imposte
Utile	(perdite)	di	esercizio
Valore	della	produzione
Costi	esterni	della	produzione
I	Margine
Costi	di	struttura
Margine	operativo	lordo	(M.O.L.)
D)	Ammortamenti	e	svalutazioni
Reddito	operativo
E)	Proventi	e	oneri	finanziari
F)	Rettifiche	attività	finanziarie
G)	Proventi	e	oneri	straordinari
TOTALE	2015	CONS
CONFRONTO PIANO CP – DATI A CONSUNTIVO
Previsioni
contenute nel
Piano CP
Dati a consuntivo
Variazioni previsioni
Piano CP - consuntivo
Incremento volumi
rispetto a quanto
previsto nel Piano CP
Nella continuità non
tutto è previdibile
Necessità di
variazioni in corsa
17
Concordato con continuità aziendale - Omologazione - Informazioni disponibili ai
terzi - Non necessità della permanenza nel registro imprese del richiamo alla
pendenza della procedura di concordato - Provvedimento che dia atto della
chiusura ex articolo 181 L.F. durante la fase di esecuzione – Ammissibilità
Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che
vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni
molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o
chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di
omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a
carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono,
inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere
informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i
bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve
tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di
cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende,
pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della
procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione
di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi
dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione.
Tribunale di Padova (16 luglio 2015)
© Pollio e associati
Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it
Grazie per l’attenzione
Per contatti :
t +39 010 589081
f +39 010 589306
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Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Concordato Preventivo I L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO LIQUIDATORIO E IN CONTINUITA'

  • 1.
  • 2. Gardone Riviera 29 settembre 2017 Problemi operativi del Concordato preventivo Convegno di studio “LE PROCEDURE CONCORSUALI VERSO LA STORICA RIFORMA” L’esecuzione del concordato liquidatorio e in continuità Marcello Pollio Dottore commercialista – Revisore legale Partner Pollio & Associati Genova Milano Torino
  • 3. P R O G E T T O D D L R O R D O R F Art. 6 (Procedura di concordato preventivo) m) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all’art. 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necesari all’esecuzione della proposta concordataria.
  • 4. Le «tipologie» di concordato preventivo CONCORDATO LIQUIDATORIO «PURO» Soddisfazione creditori attraverso i flussi derivanti dalla LIQUIDAZIONE dei beni del debitore PIANO DI LIQUIDAZIONE CONCORDATO «con continuità AZIENDALE» (o di risanamento) Soddisfazione creditori attraverso i FLUSSI derivanti dalla PROSECUZIONE dell’attività «diretta» «indiretta» Going corcern «azienda» in crisi PIANO DI RISANAMENTO
  • 5. Le disposizioni che condizionano l’esecuzione CPL PIANO DI LIQUIDAZIONE CPC 161, co. 2, lett. e) “un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” 186 bis, co. 2, lett. a) “il piano di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano, le risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura” PIANO DI RISANAMENTO 167, co. 1 “Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei propri beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”
  • 6. 6 SIGNIFICATIVA CASSAZIONE 5 settembre 2014, 18755 “…il potere … del liquidatore è da intendere conferito nell’ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (Cass. 7661/2005)” “… nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporre viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall’art. 43 legge fall., per il fallimento” (Cass. 4728/08) La vincolatività del piano di CP Il LG riceve un ”mandato” come se fosse un trustee
  • 7. Esecuzione concordato liquidatorio art. 182 L.F. «I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. (…) II. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. …. IV. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. V. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi. VI. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma».
  • 8. 8 Tribunale di Monza (13 febbraio 2015) Esecuzione del C.P. - Sorveglianza del commissario giudiziale - Intervento del giudice delegato La pubblicazione del decreto di omologazione determina l'esaurimento della procedura di concordato preventivo, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva, disciplinata dagli artt. 185 e 186 l.fall., durante la quale il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, e deve, se del caso, adottare le iniziative per provocare l'intervento del tribunale, ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 137 e 138 l.fall. richiamati dall’art. 186 comma 1 l.fall., mentre spetta al giudice delegato la determinazione delle modalità per il versamento delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, ove tale determinazione gli sia stata rimessa nella sentenza di omologazione (cfr. Cass. 22913/2011; Cass.15699/2011).
  • 9. Esecuzione concordato con continuità art. 185 L.F. «I. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. II. Si applica il secondo comma dell'art. 136. III. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata. IV. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. V. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. VI. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, puo' revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, …».
  • 10. 10 Concordato preventivo - Esecuzione - Funzione degli organi della procedura - Supervisione e controllo - Sorveglianza del commissario giudiziale Nella fase esecutiva del concordato le funzioni degli organi della procedura si limitano ad un’attività di supervisione e controllo e trovano sostegno nelle specifiche istruzioni dettate dal decreto di omologazione. L'articolo 185 l.fall. attribuisce un potere di sorveglianza dell’esecuzione del concordato esclusivamente in capo al commissario giudiziale, come si evince dal fatto che il predetto articolo si limita a richiamare l’applicazione della l. fall., art. 136, in tema di concordato fallimentare solo relativamente al comma 2, che prevede il potere del giudice delegato di stabilire le modalità di deposito delle somme relative a crediti condizionati, contestati o facenti capo a soggetti irreperibili, senza richiamare, invece, il comma 1, il quale attribuisce il potere di sorveglianza in questione anche al giudice delegato. Da ciò consegue che l’intervento di quest’ultimo nella procedura risulta alquanto limitato e deve ritenersi che ogni potere inerente alla gestione effettiva spetti esclusivamente all’amministratore ove non sia stato nominato un liquidatore ai sensi dell’art. 182 l.fall. Tribunale di Monza (13 febbraio 2015)
  • 11. 11 «Esecuzione del concordato» CONCORDATO «con continuità AZIENDALE» (o di risanamento) CONCORDATO LIQUIDATORIO «PURO» § Presecuzione attività (diretta o indiretta) § Esecuzione a cura del debitore (riacquisto piena disponibilità del suo patrimonio) § Attuazione del piano in continuità § Controllo da parte C.G. § Obblighi informativi periodici stabiliti nel decreto di omologazione § Esecuzione a cura del L.G. § Controllo da parte del C.G. § Controllo ed autorizzazioni del C.d.C. § Compimento delle attività di liquidazione previste dal piano § Liquidazione integrale patrimonio debitore § Relazioni periodiche semestrali (182, co. 6) artt. 182 L.F. e 185 L.F. art. 185 L.F.
  • 12. 12 «Esecuzione del concordato» (*) (*) modificato dal D.L. 27/06/2015 (conv. con modificazioni dalla L. 06/08/2015 n. 132) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015 I SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL C.P. C.G. G.D. TRIBUNALE DEBITORE PROPONENTE CONCORRENTE CREDITORI § Sorvegliare l’adempimento del C.P. § Riferire al G.D. e/o Tribunale § Verifica obblighi informativi periodici § (eventuale) adempiere in luogo del debitore § Controllo esecuzione C.P. § (eventuale) attribuire al C.G. poteri di esecuzione § (eventuale) revocare l’organo amministrativo § Adempiere al C.P. secondo quanto previsto nel Piano e nel decreto di omologa § Presentare informative periodiche § Richiedere la risoluzione per inadempimento (art. 186 L.F.) § Denunciare ritardi o omissioni del debitore
  • 13. 13 Concordato con continuità aziendale diretta - Esecuzione - Riacquisto del debitore della disponibilità e gestione del patrimonio - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione Dopo l’omologa (tranne che nell’ipotesi di concordato con cessione di beni), con il venir meno della procedura ai sensi dell’art. 181 l.fall., viene meno ogni limitazione, ed il debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio. Tale effetto si coglie appieno proprio nei concordati con continuità aziendale diretta, ove l’attività continua sotto la direzione e il controllo dello stesso imprenditore, il quale può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano. Da ciò deriva la carenza di legittimazione del giudice delegato a pronunciarsi sul merito della richiesta di autorizzazione al compimento dei vari atti. Tribunale di Monza (13 febbraio 2015) Tribunale di Padova (16 luglio 2015) Concordato con continuità aziendale - Omologa - Ritorno in bonis della società - Poteri autorizzativi del tribunale – Esclusione Una volta omologato il concordato con continuità aziendale, la società torna in bonis ed è "restituita" all'organo gestorio, il quale deve operare nel rispetto del piano; in questa fase, il tribunale non è munito di poteri autorizzativi ed il suo ruolo è limitato al controllo, tramite il commissario giudiziale, dell'attività gestoria svolta dagli amministratori.
  • 14. Denuncia da parte del creditore «concorrente» Chi presenta una proposta concorrente approvata e omologata può denunciare ritardi o omissioni nella sua esecuzione Attuazione CP Il debitore deve adempiere alla proposta concorrente approvata secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione Ricorso al tribunale notificato al debitore e al C.G. Attribuzione al C.G. dei poteri necessari per provvedere alla proposta in luogo del debitore Revoca dell’organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario con attribuzione incarico e poteri Controllo del C.G. Il C.G. senza indugio riferisce al Tribunale in caso di inadempimento del debitore e qualora sussista pregiudizio per i creditori Esecuzione del concordato con continuità
  • 15. 15 § Rendiconto andamento economico – finanziario di periodo. § Confronto previsioni piano vs dati consuntivi § Verica creazione flussi di cassa da destinare ai creditori concorsuali § Se prevista (parziale e limitata) liquidazione delle attività non funzionali alla prosecuzione del business, aggiornamento sullo stato della liquidazione § Confronto previsioni piano: tempistiche realizzo, valori, coerenza con proposta Aggiornamento sullo stato dei pagamenti ai creditori concorsuali N.B. i privilegiati devono essere pagati entro 1 anno dall’omologa del CP
  • 16. 16 TOTALE 2015 PIANO 2015 % 2015 % Δ Piano Δ Piano % € 2.711.893 % € 2.967.717 % € 255.823 9% Ricavi delle vendite € 2.696.012 100,00% € 2.952.070 100,00% € 256.058 9% Ricavi da vendita immobili (rim.) € 0 € 0 € 0 Altri ricavi caratteristici € 15.881 100,00% € 15.646 100,00% -€ 235 -1% € 2.441.414 90,56% € 2.715.237 91,98% € 273.823 11% Materie prime, sussid, consumo € 1.259.296 46,71% € 1.491.388 50,52% € 232.092 18% Variazione materie prime € 150.000 5,56% € 128.199 4,34% -€ 21.801 -15% Servizi x negozio € 374.535 13,89% € 375.415 12,72% € 881 0% Godimento beni di terzi € 259.416 9,62% € 231.013 7,83% -€ 28.403 -11% Costo del personale € 365.867 13,57% € 411.599 13,94% € 45.732 12% Oneri diversi di gestione € 32.301 1,20% € 77.623 2,63% € 45.323 140% € 270.479 10,03% € 252.480 8,55% -€ 18.000 -7% € 130.946 4,86% € 152.403 5,16% € 21.456 16% Compensi Amministratori € 69.793 2,59% € 76.715 2,60% € 6.922 10% Varie Struttura € 61.153 2,27% € 75.688 2,56% € 14.534 24% € 139.533 5,18% € 100.077 3,39% -€ 39.456 -28% € 142.166 5,27% € 143.967 4,88% € 1.800 1% -€ 2.633 -0,10% -€ 43.890 -1,49% -€ 41.257 1567% € 0 0,00% -€ 41.955 -1,42% -€ 41.955 - € 0 0,00% € 0 0,00% € 0 - € 978.241 36,28% € 1.034.061 35,03% € 55.820 6% Prededucibili-professionisti € 141.070 5,23% € 85.131 2,88% -€ 55.940 -40% € 834.537 30,95% € 863.085 29,24% € 28.548 3% € 814.827 30,22% € 863.085 29,24% € 48.258 6% Risultato ante imposte Utile (perdite) di esercizio Valore della produzione Costi esterni della produzione I Margine Costi di struttura Margine operativo lordo (M.O.L.) D) Ammortamenti e svalutazioni Reddito operativo E) Proventi e oneri finanziari F) Rettifiche attività finanziarie G) Proventi e oneri straordinari TOTALE 2015 CONS CONFRONTO PIANO CP – DATI A CONSUNTIVO Previsioni contenute nel Piano CP Dati a consuntivo Variazioni previsioni Piano CP - consuntivo Incremento volumi rispetto a quanto previsto nel Piano CP Nella continuità non tutto è previdibile Necessità di variazioni in corsa
  • 17. 17 Concordato con continuità aziendale - Omologazione - Informazioni disponibili ai terzi - Non necessità della permanenza nel registro imprese del richiamo alla pendenza della procedura di concordato - Provvedimento che dia atto della chiusura ex articolo 181 L.F. durante la fase di esecuzione – Ammissibilità Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono, inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende, pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione. Tribunale di Padova (16 luglio 2015)
  • 18. © Pollio e associati Dott. Marcello Pollio m.pollio@pollioeassociati.it Grazie per l’attenzione Per contatti : t +39 010 589081 f +39 010 589306 Genova Milano Torino