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ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
Ricorso in Appello
Della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S.,
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 29 marzo 1994, con
sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 154, in persona del legale
rappresentante pro tempore Sen. Guido Pollice, C.F. 97078560584 e P.IVA
06319301005, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente,
dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R –
P.E.C.: avvdanielegranara@puntopec.it – fax: 010.5709875) e Federico
Tedeschini (Cod. Fisc.: TDS FRC 48A24 H501P - P.E.C.:
segreteria@pec.tedeschinilex.it – fax: 06.8541638) ed elettivamente
domiciliata nello studio in Roma, Largo Messico, n. 7, giusta mandato a
margine del presente atto,
contro
Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Giovanni Bormioli e Stefano Carabba, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Genova, Piazza Dante n. 9/14,
- ricorrente in primo grado -
e nei confronti di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- resistente in primo grado -
e con l'intervento di
Associazione Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera
Sommovigo, con domicilio presso lo studio in Genova, Via Malta n. 4A/14
2
Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Rino
Tortorelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carmela De Lucia in
Genova, Via XX Settembre 33/8
per l’annullamento e/o la riforma, previa immediata sospensione,
della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 maggio 2014, n. 787, con la
quale è stato accolto il ricorso, R.G.R. n. 1008/2013, proposto avverso il
provvedimento di sospensione dei lavori di esecuzione del progetto di
riqualificazione di Piazza Verdi, nonché, con ricorso per motivi aggiunti, dei
provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale della piazza e del filare
alberato di pini, nonché del decreto soprintendentizio 15.11.2013, n. 26, di
annullamento d'ufficio dell'autorizzazione 6.11.2012, n. 33062.
* * *
PREMESSE IN FATTO
1) Verdi Ambiente e Società - V.A.S. è associazione riconosciuta a carattere
nazionale, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici,
storici e culturali del Paese.
Tale Associazione ambientalista è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349 e rappresentata nel Consiglio Nazionale per
l'Ambiente ex art. 12 della legge medesima.
Ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto “promuove e favorisce le iniziative
volte a garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative
volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento
dell’ambiente e di alterazione degli ecosistemi" e "promuove e favorisce il
recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale".
La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela degli
3
interessi paesaggistici, ambientali, architettonici, storici e culturali dalle
stesse difesi è stata riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza
amministrativa (Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n.
5668; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; T.A.R. Liguria, Sez.
I, 13 marzo 2003, n. 309; 19 marzo 2003, n. 354; 22 giugno 2004, nn.
1020, 1021 e 1022; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349, T.A.R.
Veneto, 11 luglio 2008, n. 1993; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 giugno 2008, n.
1651; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 giugno 2009, n. 987; e, da ultimo, T.A.R.
Liguria, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 1404).
Inoltre, l’Associazione medesima, quale titolare dell’interesse alla tutela
dell’ambiente e del paesaggio di La Spezia, in ragione del vincolo
discendente dalla dichiarazione di interesse paesistico e culturale che tutela
la piazza oggetto dell’intervento edificatorio de quo, ivi compresa la sua
caratteristica filatura di pini, gode della speciale legittimazione prevista
dall’art. 146, comma 12, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2) Il ricorso di primo grado era volto ad impugnare proprio i provvedimenti
emessi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
Liguria al fine di tutelare il predetto particolare interesse culturale che
caratterizza il complesso architettonico de quo, onde evitarne il completo
snaturamento, ad opera degli interventi di asserita riqualificazione assentiti
per parte comunale.
3) Preme rilevare come la Piazza, mai sottoposta, sino al Decreto n. 26, in
data 15 novembre 2013, a dichiarazione di interesse culturale, ai sensi
dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, fosse tutelata e, in forza
dell'erroneo intervenuto annullamento per cui è appello, tuttora sia tutelata
4
ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 4, lett. g) e 12,
comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.
4) Sulla base del progetto sottopostole dal proponente comune, la
Soprintendenza riteneva, in un primo momento, di concedere, con la nota 6
novembre 2012 n. 33062, autorizzazione alla realizzazione della prevista
riqualificazione, non avvedendosi dell'errore di fatto e del travisamento nel
quale stava incorrendo.
Nel contempo, però, con la medesima nota n. 33062/2012 la
Soprintendenza richiedeva al Comune l'attivazione dell'apposito
procedimento di verifica dell'interesse culturale, di cui all'art. 12
del D.Lgs. n. 42/2004, procedimento mai attivato dal Comune.
Avvedendosi di tale mancata attivazione e, pertanto, del mancato
adempimento di una fondamentale prescrizione contenuta nel
provvedimento autorizzatorio, la Soprintendenza, con le note 4448 del 17
giugno 2013, 33692 del 17 giugno 2013 e n. 20904 del 17 luglio successivo
ribadiva tale necessità, provvedendo, con quest'ultima, a comunicare
pertanto l'avvio d'ufficio della procedura di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 42/2004,
necessaria ad operare una valutazione in concreto dell'interesse culturale
insistente, in via astratta ed ope legis su Piazza Verdi, ai sensi degli artt. 10,
comma 4, lett. g) e 12, comma 1 del medesimo "Codice del Paesaggio".
Con le medesime specificava il divieto per il Comune di "procedere - nelle
more del completamento dell'iter di verifica – ad opere riguardanti la
demolizione o rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia
definitivamente accertato".
Con la successiva nota, in data 19 luglio 2013, la Soprintendenza
5
rappresentava, poi, come il precedente assenso, sia stato concesso vista "la
relazione predisposta per il concorso di progettazione [che] descriveva gli
alberi del filare centrale come collocati "circa dieci anni dopo la fine della
Seconda Guerra Mondiale", individuandoli quindi come componente non
assoggettabile ai disposti di tutela di cui sopra, in assenza del requisito della
"esecuzione risalente ad oltre settant'anni" previsto dal citato art. 12 comma
1, come modificato dall'art. 4 comma 16 del D.L. 70/2011 convertito in
legge n. 106/2011".
Rappresentava, inoltre, che, l'errore nel quale era stata indotta dalla sopra
richiamata relazione a firma della Dott. Ratti sia stato individuato in ragione
della nota del 1° luglio 2013 con la quale "i rappresentanti del Comitato per
piazza Verdi hanno trasmesso una memoria (recepita agli atti dell'ufficio con
prot. n. 19400 del 04 luglio 2013), contenente copia degli atti di delibera
adottati dal Podestà di La Spezia, negli anni 1937-39 per la piantumazione
dell'alberata, di fatto introducendo nel procedimento in esame un elemento
nuovo e certo, in precedenza non noto a questa Soprintendenza".
L'Amministrazione rilevava poi, come, a fronte "del prevalente e concreto
interesse pubblico alla tutela dei beni culturali, e nella fattispecie
alla conservazione delle testimonianze dell'originario impianto
della piazza; ... ad oggi nessun affidamento può essersi ingenerato in capo
a codesto Comune, considerato che già con nota prot. n. 33062 del
06/11/2012 veniva precisata la necessità di procedere con la verifica
dell'interesse culturale, e che con successiva nota prot. n. 4604 del
21/06/2013 si esprimeva nulla osta all'avvio delle opere limitatamente alla
sede viaria e ai marciapiedi, con esclusione della parte centrale della piazza
6
interessata dalle alberature".
Ciò rilevato, concludeva per l'avvio del procedimento di riesame e per
l'eventuale annullamento in autotutela ex. Art. 21-nonies della legge n.
241/1990 e s.m.i.
5) Delle predette evidenze documentali non si avvedeva, però, il T.A.R.
Liguria, il quale pertanto accoglieva il ricorso, annullando i richiamati atti.
* * *
Trattasi di sentenza errata ed ingiusta, sicché la Onlus Associazione Verdi
Ambinte e Società – V.A.S., in persona del legale rappresentante pro
tempore, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa, è costretta a rivolgersi
all'Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G., per ottenerne l’annullamento e/o la
riforma, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi in linea di
DIRITTO
I) In via preliminare
1) Sulla legittimazione e sull’interesse dell'esponente Associazione
a proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 19
maggio 2014, n. 787.
Si osserva, in proposito, che Verdi Ambiente e Società - V.A.S. è
associazione riconosciuta a carattere nazionale, con il fine di tutelare i valori
paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese.
Tale Associazione ambientalista è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349 e rappresentata nel Consiglio Nazionale per
l'Ambiente ex art. 12 della legge medesima.
La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela degli
interessi paesaggistici, ambientali, architettonici, storici e culturali dalle
7
stesse difesi è stata riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza
amministrativa (Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n.
5668; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; T.A.R. Liguria, Sez.
I, 13 marzo 2003, n. 309; 19 marzo 2003, n. 354; 22 giugno 2004, nn.
1020, 1021 e 1022; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349, T.A.R.
Veneto, 11 luglio 2008, n. 1993; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 giugno 2008, n.
1651; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 giugno 2009, n. 987 e, da ultimo, T.A.R.
Liguria, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 1404).
Inoltre, l’Associazione medesima, quale titolare dell’interesse alla tutela del
paesaggio e del pregio culturale ed architettonico di Piazza Verdi, edificata a
metà degli Anni '30 e, pertanto, soggetta alla tutela di cui agli artt. 10,
comma 4, lett. g) e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, successivamente
confermata dal gravato Decreto n. 26 del 15 novembre 2013, gode della
speciale legittimazione prevista dall’art. 146, comma 12, del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42.
Ai sensi dell'art. 2 del Codice del Paesaggio, "il patrimonio culturale è
costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici".
Proprio a tutela del predetto patrimonio culturale, l'art. 146, comma 12, del
medesimo D.Lgs. n. 42/2004, attribuisce alle associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale la particolare
legittimazione ad impugnare le autorizzazioni paesaggistiche
concesse in violazione del superiore interesse del paesaggio e
dell'interesse culturale, stabilendo, peraltro, che "le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere
8
appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto
ricorso di primo grado”.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ammissibile
l’impugnazione proposta ai sensi della predetta norma, “alla luce della
sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2007, la quale
ha preso atto dell'ampliamento della legittimazione ad appellare le sentenze
di primo grado in determinate materie, come la tutela del paesaggio per la
quale l'art. 146, comma 12, del codice dei beni culturali, approvato con
D.Lgs. n. 42 del 2004, come da ultimo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63
del 2008, ha […] ammesso l'appello di colui che, pur non avendo
partecipato al giudizio di primo grado, può essere qualificato come
controinteressato sostanziale in quanto titolare di una posizione
soggettiva giuridicamente rilevante, caratterizzata da un concreto
interesse di segno opposto rispetto a quello fatto valere col ricorso
di primo grado.
Nella ricordata decisione si precisa che l'orientamento è riconducibile alla
sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1995 che ha determinato
l'estensione al processo amministrativo del rimedio dell'opposizione di terzo,
rilevando l'opportunità che, per comprensibili esigenze di economia dei
mezzi processuali, i soggetti legittimati alla proposizione dell'opposizione di
terzo (titolari di posizioni giuridiche autonome e incompatibili con quella
azionata dal ricorrente) possano far valere le proprie ragioni già in un
momento anteriore, mediante la proposizione di gravame avverso la
decisione ad essi sfavorevole resa in un giudizio in cui siano rimasti estranei,
configurandosi in sostanza quali controinteressati sopravvenuti”.
9
In particolare, l’Adunanza Plenaria di Codesto Ecc.mo Consiglio di
Stato ha specificato che “quando il giudizio amministrativo ha per
oggetto una autorizzazione paesaggistica, la facoltà di proporre
appello delle associazioni ambientaliste - pure nel caso di mancata
partecipazione al giudizio di primo grado - risulta in effetti
giustificata dal pericolo che, altrimenti, l'autorizzazione
paesaggistica riconosciuta legittima dal giudice di primo grado
possa diventare definitiva con conseguente concreta possibilità,
per i proprietari degli immobili o delle aree interessate, di porre in
essere immediatamente interventi anche irreversibili ed
irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici” (Cons.
Stato, Ad. Plen., 11 gennaio 2007, n. 1. Cfr. anche, sul punto, la recente
ordinanza Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 790 con la quale è stata
accolta l'istanza cautelare proposta dalla Onlus Verdi Ambiente e Società -
V.A.S., in qualità di appellante non presente in primo grado).
In proposito, si specifica che l'accoglimento del ricorso di prime cure
comporta proprio la realizzazione di quegli interventi irreversibili ed
irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici che prefigura la
richiamata Adunanza Plenaria.
Infatti, in seguito all'accoglimento della pronuncia ha già avuto
inizio il taglio dei pini ultrasettantennali di Piazza Verdi, con
irrimediabile pregiudizio per il valore sia storico-culturale sia
paesaggistico-architettonico dell'area.
Il presente ricorso è, pertanto, volto a rilevare il travisamento nel quale è
incorso il Giudice di Primo Grado, non avvedendosi che il vincolo culturale
10
vigente su Piazza Verdi impediva e tuttora impedisce la realizzazione
dell'intervento de quo.
Pertanto, la Onlus V.A.S., propone appello avverso la sentenza in oggetto,
per rilevare, in primo luogo, la legittimità del Decreto 8 novembre 2013, con
il quale è stata confermata la natura di bene ricompreso nel "patrimonio
culturale" sottoposto a tutela, di cui agli artt. 2 e 12, comma 2 del D.Lgs. n.
42/2004, di Piazza Verdi e della sua alberatura centrale, ed, in secondo
luogo, l'insistenza in ogni caso sull'area del vincolo di cui agli artt. 10,
comma 4, lett. g) e 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, essendo
sia la Piazza, sia i pini dell'alberatura centrale risalenti alla metà degli anni
'30, con la conseguente erroneità della pronuncia impugnata.
Donde la sussistenza della legittimazione della Onlus V.A.S. a proporre il
presente gravame.
* * *
II) Nel merito.
2) Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e
per errata, omessa ed insufficiente motivazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 20, 21, 22 e 28
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, in relazione alla violazione e falsa
applicazione dell'art. 21-quater della Legge 07.08.1990, n. 241.
Violazione del principio fondamentale della “tutela del paesaggio e
del patrimonio storico e artistico” di cui all’art. 9 Cost.
La gravata sentenza ha accolto il ricorso proposto in primo grado sulla base
di una erronea interpretazione dei rubricati articoli, con particolare
riferimento all'iter autorizzatorio previsto dall'art. 21.
11
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'art. 28 D.Lgs.
n. 42/2004 prevede che "il Soprintendente puo' ordinare la sospensione di
interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformità dall'autorizzazione", il successivo comma 2 prevede,
inoltre, che "al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare
l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate
nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13".
Tale potere di intervento cautelare, anche su beni non ancora sottoposti a
vincolo culturale, costituisce applicazione del generale principio di
precauzione, ed è volta proprio ad evitare la compromissione del patrimonio
culturale nazionale.
Sulla base di tale presupposto normativo, pertanto, in presenza di un
intervento "iniziat[o] contro il disposto degli articoli 20, 21" e condotto "in
difformità dell'autorizzazione" la Soprintendenza ha disposto, con le note
gravate in primo grado, in data 17 giugno 2013, la sospensione, "nelle more
del completamento dell'iter di verifica", dell'esecuzione di opere "riguardanti
la demolizione o la rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia
definitivamente accertato".
Preme rammentare, infatti, che:
- il Comune non ha mai iniziato l'iter di verifica di cui all'art. 12,
comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, nonostante le ripetute richieste
della Soprintendenza;
- la Soprintendenza nell'autorizzazione concessa nel 2012, ai sensi
12
dell'art. 21 del Codice del Paesaggio richiedeva proprio l'avvio del
predetto iter di verifica dell'interesse culturale della Piazza;
- ne deriva che l'avvio dei lavori, non avendo ottemperato alla prescrizione
ministeriale si configura come intervento "iniziat[o] contro il disposto
degli articoli 20, 21" e condotto "in difformità dell'autorizzazione".
Da tali premesse non può che discendere la legittimità dei provvedimenti
soprintendentizi di sospensione dei lavori volti alla distruzione e rimozione
degli ultrasettantennali pini di Piazza Verdi, con la conseguente erroneità
della gravata pronuncia sul punto.
B) Né può rilevare la considerazione, invece erroneamente evidenziata dal
Giudice di Primo Grado, che il progetto sottoposto alla Soprintendenza nel
2012 prevedesse l'abbattimento dei pini.
Infatti, come già evidenziato nelle premesse in fatto, l'Amministrazione di
tutela del vincolo è stata fuorviata dal Comune, attraverso la presentazione
di una relazione dalla quale risultava che i pini erano stati piantumati
addirittura dieci anni dopo la fine della Seconda Guerra e che, pertanto, essi
non soltanto non costituivano, come invece costituiscono (sic!), parte
integrante del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi degli Anni '30 ma,
in aggiunta, non detenevano, come invece detengono (sic!), il requisito
temporale dei settanta anni previsto dall'art. 12, c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004.
Contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal Primo Giudice, detta
relazione costituiva parte integrante del progetto di riqualificazione
presentato alla Soprintendenza, ai fini dell'autorizzazione.
Proprio tale travisamento, indotto dalla relazione comunale, ha indotto la
Soprintendenza a concedere l'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice del
13
Paesaggio, autorizzazione che, pertanto, una volta scoperto l'errore,
la Soprintendenza ha correttamente annullato, in ragione del
vincolo culturale insistente sull'intera Piazza e sull'annessa
alberatura centrale.
C) Quanto poi all'applicazione dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990, lo
stesso costituisce disposizione generale, rispetto alla previsione speciale di
cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004.
Esso è, pertanto, applicabile a tutti i casi che non rientrino nella fattispecie
di cui alla disposizione speciale.
Ferma, pertanto, e ribadita l'applicabilità nel caso in esame del predetto art.
28, si puntualizza come l'art. 21-quater della Legge n. 241/1990 prevede
che "l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo
strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge".
Non v'è chi non veda come, nel caso di specie, sussistano le predette gravi
ragioni, proprio in ragione della imprescindibile ed improcrastinabile
esigenza di evitare il taglio dei pini ultrasettantennali di Piazza Verdi nelle
more della definizione dell'iter di valutazione del loro interesse culturale
(interesse peraltro poi dichiarato pienamente sussistente!).
Nelle more della definizione dell'iter di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n.
42/2004, infatti, detti alberi erano tutelati ex lege dalle previsioni di cui agli
artt. 10, comma 4 lett. g) e 12, comma 1 del Codice del Paesaggio e,
pertanto, la Soprintendenza aveva il preciso dovere, oltre che il potere, di
sospendere ogni intervento volto alla demolizione o rimozione di detti beni
14
culturali, sia in ragione dell'art. 28, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 42/2004, sia in
ragione del più generale potere di sospensione per gravi ragioni di cui alla
Legge sul Procedimento Amministrativo.
3) Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e
per errata, omessa ed insufficiente motivazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 20, 21, 22 e 28
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Violazione del principio fondamentale della “tutela del paesaggio e
del patrimonio storico e artistico” di cui all’art. 9 Cost.
Erra, inoltre, la gravata pronuncia nel ritenere che il progetto di
risistemazione di Piazza Verdi, risalente agli Anni '30 "non contemplasse
affatto il filare di pini".
Infatti, il Decreto in data 8 novembre 2013 sottopone a vincolo
paesaggistico non soltanto l'intero impianto di Piazza Verdi, bensì
anche "il filare alberato di pini, che ne scandisce lo spazio centrale"
proprio in quanto ricompreso tra gli "elementi riconducibili
all'originario impianto degli anni Trenta del XX secolo".
Infatti, tale alberatura è, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal
Giudice di Primo Grado, parte integrante del complesso architettonico di
Piazza Verdi, così come rielaborato nel corso degli Anni '30 del XX Secolo.
Tale circostanza si desume con chiarezza dalla relazione storica allegata
al predetto Decreto, nella quale si rileva come "nel luglio del 1938 "Il
Popolo di La Spezia" descriveva, in un articolo dedicato alle opere
pubbliche della Spezia "il definitivo completamento con una spesa
di oltre 750.000 lire del largo Verdi e delle strade che ad esso
15
fanno capo, necessario per dare – dopo la demolizione del Politeama Duca
di Genova e delle case adiacenti – organica razionale sistemazione alla
bellissima ed importantissima zona della nostra città che ne costituisce il
ganglio politico, ed è tradizionale luogo di adunata delle più significative
manifestazioni di popolo".
Parimenti, la richiamata relazione rileva che "le pavimentazioni, con
ampi marciapiedi laterali e marciapiede centrale, furono eseguite
in base ad un "progetto elaborato dall'Ingegnere comunale Ernesto
Coppelli" del 1934 e completate, ..., nel 1937; sempre nel 1937, su
progetto dell'Ispettore ai Giardini della Città, si approvò il progetto
per l'alberatura della piazza ... L'alberatura fu realizzata ed ultimata tra
il 1937 ed il luglio 1939, quando ne fu deliberato il pagamento".
Risulta, pertanto, evidente, come i pini oggetto dell'alberatura centrale siano
stati progettati e piantumati nell'ambito del più generale progetto di
risistemazione urbanistica di Piazza Verdi, progetto la cui edificazione
è terminata nel luglio del 1938, a fronte della progettazione e
piantumazione degli alberi iniziata già nel 1937, ovvero l'anno
precedente.
Ne discendono il grave travisamento e la contraddittorietà che affliggono la
gravata pronuncia, la quale non si è avveduta di tale evidenza, così
erroneamente accogliendo il ricorso di prime cure.
B) Né può l'interprete prefigurare un ipotetica valenza di "verifica (negativa)
dell'interesse culturale ... implicita nell'autorizzazione 6.11.2012", in quanto
tale verifica è sottoposta ad apposita procedura da parte del Codice del
Paesaggio, procedura che il Comune non ha mai attivato e, pertanto,
16
all'epoca dell'autorizzazione concessa nel 2012 non poteva dirsi sussistere
nessuna valutazione sul carattere culturale di Piazza Verdi, né esplicita né
tantomeno implicita.
Tale considerazione è corroborata dalla richiesta di attivazione della
procedura di valutazione dell'interesse contenuta, come già rilevato, nella
predetta autorizzazione n. 33062/2012, la quale conferma l'inesistenza allo
stato degli atti di qualsivoglia valutazione sul punto da parte
dell'Amministrazione procedente.
Aggiungasi, peraltro, come risulti erronea la conclusione del Primo Giudice,
ai sensi della quale "l'attivazione di tale verifica non costituiva affatto per il
comune un obbligo", e ciò proprio in ragione della natura prescrizionale di
tale valutazione, richiesta dalla Soprintendenza in sede di concessione
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 42/2004.
Richiesta successivamente ribadita e reiterata nei provvedimenti di
sospensione delle opere demolitorie inviati al Comune nel corso del 2013.
4) Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e
per errata, omessa ed insufficiente motivazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 20, 21, 22 e 28
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Violazione del principio fondamentale della “tutela del paesaggio e
del patrimonio storico e artistico” di cui all’art. 9 Cost.
Fuorviato risulta, poi, l'assunto che ritiene che "i provvedimenti degli organi
decentrati del Ministero, di sospensione dei lavori di rimozione
dell'alberatura centrale, hanno fatto seguito – con stretta cadenza temporale
– alle dichiarazioni via tweet del Ministro".
17
E ciò per un triplice ordine di ragioni:
a) in primo luogo, tale affermazione contraddice la precedente
conclusione giurisdizionale che ritiene "nel caso di specie l'invito a non
rimuovere l'alberatura centrale viene giustificato esclusivamente con la
mancata attivazione della procedura di verifica dell'interesse culturale", con
ciò individuando un presupposto tutt'affatto differente rispetto al richiamato
tweet;
b) in secondo luogo, in quanto non vi è prova alcuna in giudizio che il
tweet fosse nella conoscenza del Direttore Regionale e del Soprintendente al
momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti di sospensione.
La mera considerazione che l'esternazione ufficiosa del Ministro preceda di
due soli giorni l'approvazione dei provvedimenti di sospensione è, semmai,
indice, dell'avvenuta conoscenza, da parte del Ministro, dell'istruttoria in
corso in merito alla tutela dei pini di Piazza Verdi e della sua personale
condivisione dell'approccio cautelativo, allo stato degli atti ininfluente ed
inconferente, non avendo Egli alcun potere in merito.
c) infine, in quanto il fondamento dei provvedimenti di sospensione
adottati è stata, come già ampiamente argomentato, la necessità di
applicare il principio di precauzione, tutelando al massimo grado il
patrimonio culturale spezzino, impedendo l'irreversibile snaturamento di
Piazza Verdi, dovuto all'irreparabile taglio dei pini ultrasettantennali che ne
compongono l'alberatura centrale.
Tale imprescindibile necessità è sorta proprio in ragione della inerzia
dell'Amministrazione Comunale, la quale non si è mai premurata di
avviare, come invece richiesto sin dall'autorizzazione n. 33062 del
18
2012, la procedura di valutazione dell'interesse culturale.
Tale grave mancanza ha spinto la Soprintendenza ad attivarsi al fine di
evitare che l'inerzia comunale comportasse eventuali danni al patrimonio
culturale spezzino, abbattendo beni che, pur non sottoposti al crisma della
positiva dichiarazione di interesse, per fatto del Comune, cionondimeno sono
e restano, come comprovato dagli atti di causa, oggettivamente parte del
patrimonio culturale.
Ciò ad ulteriore conferma della legittimità dei provvedimenti gravati in prime
cure e della grave erroneità della gravata pronuncia.
* * *
ISTANZA DI SOSPENSIONE
La fondatezza del ricorso riposa nei motivi dedotti.
La gravità ed irreparabilità del pregiudizio derivante dalla immediata
esecutività della gravata sentenza, deriva dal conseguente avvio, da parte
del Comune, delle opere di abbattimento dei pini di pregio ultrasettantennali
di Piazza Verdi, abbattimento che è attualmente in corso.
Tale abbattimento comporta un danno grave ed irreparabile al
patrimonio culturale del Comune, in quanto le piante, una volta
abbattute, non potranno più essere riposizionate in loco, ma
periranno inevitabilmente, con la conseguente perdita di una
preziosa porzione di storia e cultura locali e con il deturpamento
del patrimonio architettonico-paesaggistico di La Spezia.
Pertanto, la gravità ed irreversibilità di tale illegittimo abbattimento,
attualmente in corso, che è causa di irreparabili danni al patrimonio
culturale, storico, architettonico e paesaggistico della Città di La Spezia, in
19
ragione della eliminazione di monumenti naturali, vincolati non
soltanto quale patrimonio culturale ma, anche, quale componente
del paesaggio spezzino, attesa la natura “ontologicamente
irreparabile” del danno derivante dall'abbattimento di piante non può che
comportare l'adozione della misura cautelare richiesta.
Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso e nello stesso interesse
dell'Amministrazione a non dar corso ad un procedimento illegittimo, deve
ritenersi che sussistano i presupposti per l’accoglimento della presente
istanza cautelare, al fine di scongiurare il pregiudizio grave ed irreparabile al
paesaggio ed al pregio culturale ed architettonico del Comune di La Spezia.
* * *
P.Q.M
Si chiede l’annullamento e/o la riforma della gravata sentenza, previa
immediata sospensione dell'esecutività, e, per l'effetto, la reiezione del
ricorso di primo grado.
Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e
successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore della
presente controversia è indeterminabile.
Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Cancelleria, che il file di cui al
supporto elettronico è conforme al presente ricorso in appello.
Genova - Roma, 23 maggio 2014.
Avv. Prof. Daniele Granara
Avv. Prof. Federico Tedeschini
20
ISTANZA DI MISURA CAUTELARE URGENTE
Ill.mo Signor Presidente
Gli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Federico Tedeschini, in qualità di
procuratori e difensori della ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E
SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sen.
Guido Pollice, in epigrafe indicata, nel ricorso in appello proposto contro il
Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica,
considerato
- che, in ragione della immediata esecutività della gravata pronuncia il
Comune ha avviato l'abbattimento dei pini di pregio ultrasettantennali di
Piazza Verdi, abbattimento che è attualmente in corso;
- che nella specie sussistono pertanto i presupposti per l’adozione di una
misura cautelare urgente, atteso che l'abbattimento comporta un danno
grave ed irrimediabile al patrimonio paesistico e culturale, in
quanto le piante, una volta abbattute, non potranno più essere
riposizionate in loco, ma periranno inevitabilmente, con la
conseguente perdita di una preziosa porzione di storia e cultura
locali e con il deturpamento del patrimonio architettonico-
paesaggistico di La Spezia;
- che, pertanto, la gravità ed irreversibilità di tale illegittimo
abbattimento, attualmente in corso, che è causa di irreparabili danni al
patrimonio culturale, storico, architettonico e paesaggistico della Città di La
Spezia, in ragione della eliminazione di monumenti naturali, vincolati
non soltanto quale patrimonio culturale ma, anche, quale
componente del paesaggio spezzino, non consente la possibilità di
21
attendere la prossima Camera di Consiglio utile, attesa la natura
“ontologicamente irreparabile” del danno derivante dall'abbattimento di
piante;
- né, atteso il tempo trascorso, il periodo necessario alla trattazione della
sospensiva nella prima camera di consiglio utile può integrare un interesse
pubblico contrastante di maggior rilievo, anche in considerazione del valore
prioritario ed assoluto del paesaggio, che deve essere costantemente
monitorato affinché non subisca lesioni nel tempo (cfr. Corte cost., 21
dicembre 1985, n. 359, Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, Corte cost., 7
novembre 2007, n. 367 e, nello stesso senso, 29 ottobre 2009, n. 272).
chiedono
che la S.V., avvalendosi dei poteri di cui all’art. 56 c.p.a., Voglia disporre
l’immediata sospensione della pronuncia gravata e/o l’adozione di ogni
misura cautelare idonea a salvaguardare i pini ultrasettantennali di Piazza
Verdi, nel Comune di La Spezia, così tutelando il diritto alla tutela del
paesaggio e del patrimonio culturale liguri, fino alla trattazione della
sospensiva nella prima Camera di Consiglio utile.
Genova - Roma, 23 maggio 2014.
Avv. Prof. Daniele Granara
Avv. Prof. Federico Tedeschini
22
Relate di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Cron. n.ro /2013
Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo
Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del
07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società –
VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra al
Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Giovanni Bormioli e Stefano Carabba, al domicilio eletto in
primo grado presso lo studio del primo in Genova, Piazza Dante n. 9/14, Cap
16121, ivi spedendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. n. in data
corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall’Ufficio postale di
Roma.
(Avv. Prof. Federico Tedeschini)
23
Cron. n.ro /2013
Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo
Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del
07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società –
VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, al
domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12, Cap. 00186, ivi spedendone copia conforme
all’originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.
in data corrispondente a quella del timbro postale,
spedita dall’Ufficio postale di Roma.
(Avv. Prof. Federico Tedeschini)
24
Cron. n.ro /2013
Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo
Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del
07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società –
VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra alla
Associazione Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera
Sommovigo, al domicilio eletto in primo grado presso il suo studio in
Genova, Via Malta n. 4A/14, Cap 16121, ivi spedendone copia conforme
all’originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.
in data corrispondente a quella del timbro postale,
spedita dall’Ufficio postale di Roma.
(Avv. Prof. Federico Tedeschini)
25
Cron. n.ro /2013
Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo
Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del
07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società –
VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra alla
Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Rino
Tortorelli, al domicilio eletto in primo grado presso lo studio dell'Avv.
Carmela De Lucia in Genova, Via XX Settembre 33/8, Cap 16121, ivi
spedendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale con
raccomandata a.r. n. in data corrispondente a
quella del timbro postale, spedita dall’Ufficio postale di Roma.
(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

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Istanza vas 24 5-014 sospensione sentenza tar liguria

  • 1. 1 ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE Ricorso in Appello Della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 29 marzo 1994, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 154, in persona del legale rappresentante pro tempore Sen. Guido Pollice, C.F. 97078560584 e P.IVA 06319301005, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R – P.E.C.: avvdanielegranara@puntopec.it – fax: 010.5709875) e Federico Tedeschini (Cod. Fisc.: TDS FRC 48A24 H501P - P.E.C.: segreteria@pec.tedeschinilex.it – fax: 06.8541638) ed elettivamente domiciliata nello studio in Roma, Largo Messico, n. 7, giusta mandato a margine del presente atto, contro Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Bormioli e Stefano Carabba, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, Piazza Dante n. 9/14, - ricorrente in primo grado - e nei confronti di Ministero per i Beni e le Attività Culturali - resistente in primo grado - e con l'intervento di Associazione Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera Sommovigo, con domicilio presso lo studio in Genova, Via Malta n. 4A/14
  • 2. 2 Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Tortorelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carmela De Lucia in Genova, Via XX Settembre 33/8 per l’annullamento e/o la riforma, previa immediata sospensione, della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 maggio 2014, n. 787, con la quale è stato accolto il ricorso, R.G.R. n. 1008/2013, proposto avverso il provvedimento di sospensione dei lavori di esecuzione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi, nonché, con ricorso per motivi aggiunti, dei provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale della piazza e del filare alberato di pini, nonché del decreto soprintendentizio 15.11.2013, n. 26, di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione 6.11.2012, n. 33062. * * * PREMESSE IN FATTO 1) Verdi Ambiente e Società - V.A.S. è associazione riconosciuta a carattere nazionale, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese. Tale Associazione ambientalista è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e rappresentata nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ex art. 12 della legge medesima. Ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto “promuove e favorisce le iniziative volte a garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento dell’ambiente e di alterazione degli ecosistemi" e "promuove e favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale". La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela degli
  • 3. 3 interessi paesaggistici, ambientali, architettonici, storici e culturali dalle stesse difesi è stata riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5668; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 marzo 2003, n. 309; 19 marzo 2003, n. 354; 22 giugno 2004, nn. 1020, 1021 e 1022; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349, T.A.R. Veneto, 11 luglio 2008, n. 1993; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 giugno 2008, n. 1651; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 giugno 2009, n. 987; e, da ultimo, T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 1404). Inoltre, l’Associazione medesima, quale titolare dell’interesse alla tutela dell’ambiente e del paesaggio di La Spezia, in ragione del vincolo discendente dalla dichiarazione di interesse paesistico e culturale che tutela la piazza oggetto dell’intervento edificatorio de quo, ivi compresa la sua caratteristica filatura di pini, gode della speciale legittimazione prevista dall’art. 146, comma 12, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 2) Il ricorso di primo grado era volto ad impugnare proprio i provvedimenti emessi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria al fine di tutelare il predetto particolare interesse culturale che caratterizza il complesso architettonico de quo, onde evitarne il completo snaturamento, ad opera degli interventi di asserita riqualificazione assentiti per parte comunale. 3) Preme rilevare come la Piazza, mai sottoposta, sino al Decreto n. 26, in data 15 novembre 2013, a dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, fosse tutelata e, in forza dell'erroneo intervenuto annullamento per cui è appello, tuttora sia tutelata
  • 4. 4 ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 4, lett. g) e 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. 4) Sulla base del progetto sottopostole dal proponente comune, la Soprintendenza riteneva, in un primo momento, di concedere, con la nota 6 novembre 2012 n. 33062, autorizzazione alla realizzazione della prevista riqualificazione, non avvedendosi dell'errore di fatto e del travisamento nel quale stava incorrendo. Nel contempo, però, con la medesima nota n. 33062/2012 la Soprintendenza richiedeva al Comune l'attivazione dell'apposito procedimento di verifica dell'interesse culturale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, procedimento mai attivato dal Comune. Avvedendosi di tale mancata attivazione e, pertanto, del mancato adempimento di una fondamentale prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzatorio, la Soprintendenza, con le note 4448 del 17 giugno 2013, 33692 del 17 giugno 2013 e n. 20904 del 17 luglio successivo ribadiva tale necessità, provvedendo, con quest'ultima, a comunicare pertanto l'avvio d'ufficio della procedura di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 42/2004, necessaria ad operare una valutazione in concreto dell'interesse culturale insistente, in via astratta ed ope legis su Piazza Verdi, ai sensi degli artt. 10, comma 4, lett. g) e 12, comma 1 del medesimo "Codice del Paesaggio". Con le medesime specificava il divieto per il Comune di "procedere - nelle more del completamento dell'iter di verifica – ad opere riguardanti la demolizione o rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia definitivamente accertato". Con la successiva nota, in data 19 luglio 2013, la Soprintendenza
  • 5. 5 rappresentava, poi, come il precedente assenso, sia stato concesso vista "la relazione predisposta per il concorso di progettazione [che] descriveva gli alberi del filare centrale come collocati "circa dieci anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale", individuandoli quindi come componente non assoggettabile ai disposti di tutela di cui sopra, in assenza del requisito della "esecuzione risalente ad oltre settant'anni" previsto dal citato art. 12 comma 1, come modificato dall'art. 4 comma 16 del D.L. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011". Rappresentava, inoltre, che, l'errore nel quale era stata indotta dalla sopra richiamata relazione a firma della Dott. Ratti sia stato individuato in ragione della nota del 1° luglio 2013 con la quale "i rappresentanti del Comitato per piazza Verdi hanno trasmesso una memoria (recepita agli atti dell'ufficio con prot. n. 19400 del 04 luglio 2013), contenente copia degli atti di delibera adottati dal Podestà di La Spezia, negli anni 1937-39 per la piantumazione dell'alberata, di fatto introducendo nel procedimento in esame un elemento nuovo e certo, in precedenza non noto a questa Soprintendenza". L'Amministrazione rilevava poi, come, a fronte "del prevalente e concreto interesse pubblico alla tutela dei beni culturali, e nella fattispecie alla conservazione delle testimonianze dell'originario impianto della piazza; ... ad oggi nessun affidamento può essersi ingenerato in capo a codesto Comune, considerato che già con nota prot. n. 33062 del 06/11/2012 veniva precisata la necessità di procedere con la verifica dell'interesse culturale, e che con successiva nota prot. n. 4604 del 21/06/2013 si esprimeva nulla osta all'avvio delle opere limitatamente alla sede viaria e ai marciapiedi, con esclusione della parte centrale della piazza
  • 6. 6 interessata dalle alberature". Ciò rilevato, concludeva per l'avvio del procedimento di riesame e per l'eventuale annullamento in autotutela ex. Art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. 5) Delle predette evidenze documentali non si avvedeva, però, il T.A.R. Liguria, il quale pertanto accoglieva il ricorso, annullando i richiamati atti. * * * Trattasi di sentenza errata ed ingiusta, sicché la Onlus Associazione Verdi Ambinte e Società – V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa, è costretta a rivolgersi all'Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G., per ottenerne l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi in linea di DIRITTO I) In via preliminare 1) Sulla legittimazione e sull’interesse dell'esponente Associazione a proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 maggio 2014, n. 787. Si osserva, in proposito, che Verdi Ambiente e Società - V.A.S. è associazione riconosciuta a carattere nazionale, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese. Tale Associazione ambientalista è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e rappresentata nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ex art. 12 della legge medesima. La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela degli interessi paesaggistici, ambientali, architettonici, storici e culturali dalle
  • 7. 7 stesse difesi è stata riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5668; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 marzo 2003, n. 309; 19 marzo 2003, n. 354; 22 giugno 2004, nn. 1020, 1021 e 1022; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349, T.A.R. Veneto, 11 luglio 2008, n. 1993; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 giugno 2008, n. 1651; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 giugno 2009, n. 987 e, da ultimo, T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 1404). Inoltre, l’Associazione medesima, quale titolare dell’interesse alla tutela del paesaggio e del pregio culturale ed architettonico di Piazza Verdi, edificata a metà degli Anni '30 e, pertanto, soggetta alla tutela di cui agli artt. 10, comma 4, lett. g) e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, successivamente confermata dal gravato Decreto n. 26 del 15 novembre 2013, gode della speciale legittimazione prevista dall’art. 146, comma 12, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Ai sensi dell'art. 2 del Codice del Paesaggio, "il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici". Proprio a tutela del predetto patrimonio culturale, l'art. 146, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, attribuisce alle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale la particolare legittimazione ad impugnare le autorizzazioni paesaggistiche concesse in violazione del superiore interesse del paesaggio e dell'interesse culturale, stabilendo, peraltro, che "le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere
  • 8. 8 appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta ai sensi della predetta norma, “alla luce della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2007, la quale ha preso atto dell'ampliamento della legittimazione ad appellare le sentenze di primo grado in determinate materie, come la tutela del paesaggio per la quale l'art. 146, comma 12, del codice dei beni culturali, approvato con D.Lgs. n. 42 del 2004, come da ultimo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008, ha […] ammesso l'appello di colui che, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, può essere qualificato come controinteressato sostanziale in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, caratterizzata da un concreto interesse di segno opposto rispetto a quello fatto valere col ricorso di primo grado. Nella ricordata decisione si precisa che l'orientamento è riconducibile alla sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1995 che ha determinato l'estensione al processo amministrativo del rimedio dell'opposizione di terzo, rilevando l'opportunità che, per comprensibili esigenze di economia dei mezzi processuali, i soggetti legittimati alla proposizione dell'opposizione di terzo (titolari di posizioni giuridiche autonome e incompatibili con quella azionata dal ricorrente) possano far valere le proprie ragioni già in un momento anteriore, mediante la proposizione di gravame avverso la decisione ad essi sfavorevole resa in un giudizio in cui siano rimasti estranei, configurandosi in sostanza quali controinteressati sopravvenuti”.
  • 9. 9 In particolare, l’Adunanza Plenaria di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha specificato che “quando il giudizio amministrativo ha per oggetto una autorizzazione paesaggistica, la facoltà di proporre appello delle associazioni ambientaliste - pure nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado - risulta in effetti giustificata dal pericolo che, altrimenti, l'autorizzazione paesaggistica riconosciuta legittima dal giudice di primo grado possa diventare definitiva con conseguente concreta possibilità, per i proprietari degli immobili o delle aree interessate, di porre in essere immediatamente interventi anche irreversibili ed irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici” (Cons. Stato, Ad. Plen., 11 gennaio 2007, n. 1. Cfr. anche, sul punto, la recente ordinanza Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 790 con la quale è stata accolta l'istanza cautelare proposta dalla Onlus Verdi Ambiente e Società - V.A.S., in qualità di appellante non presente in primo grado). In proposito, si specifica che l'accoglimento del ricorso di prime cure comporta proprio la realizzazione di quegli interventi irreversibili ed irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici che prefigura la richiamata Adunanza Plenaria. Infatti, in seguito all'accoglimento della pronuncia ha già avuto inizio il taglio dei pini ultrasettantennali di Piazza Verdi, con irrimediabile pregiudizio per il valore sia storico-culturale sia paesaggistico-architettonico dell'area. Il presente ricorso è, pertanto, volto a rilevare il travisamento nel quale è incorso il Giudice di Primo Grado, non avvedendosi che il vincolo culturale
  • 10. 10 vigente su Piazza Verdi impediva e tuttora impedisce la realizzazione dell'intervento de quo. Pertanto, la Onlus V.A.S., propone appello avverso la sentenza in oggetto, per rilevare, in primo luogo, la legittimità del Decreto 8 novembre 2013, con il quale è stata confermata la natura di bene ricompreso nel "patrimonio culturale" sottoposto a tutela, di cui agli artt. 2 e 12, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, di Piazza Verdi e della sua alberatura centrale, ed, in secondo luogo, l'insistenza in ogni caso sull'area del vincolo di cui agli artt. 10, comma 4, lett. g) e 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, essendo sia la Piazza, sia i pini dell'alberatura centrale risalenti alla metà degli anni '30, con la conseguente erroneità della pronuncia impugnata. Donde la sussistenza della legittimazione della Onlus V.A.S. a proporre il presente gravame. * * * II) Nel merito. 2) Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per errata, omessa ed insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 20, 21, 22 e 28 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quater della Legge 07.08.1990, n. 241. Violazione del principio fondamentale della “tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico” di cui all’art. 9 Cost. La gravata sentenza ha accolto il ricorso proposto in primo grado sulla base di una erronea interpretazione dei rubricati articoli, con particolare riferimento all'iter autorizzatorio previsto dall'art. 21.
  • 11. 11 Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'art. 28 D.Lgs. n. 42/2004 prevede che "il Soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione", il successivo comma 2 prevede, inoltre, che "al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13". Tale potere di intervento cautelare, anche su beni non ancora sottoposti a vincolo culturale, costituisce applicazione del generale principio di precauzione, ed è volta proprio ad evitare la compromissione del patrimonio culturale nazionale. Sulla base di tale presupposto normativo, pertanto, in presenza di un intervento "iniziat[o] contro il disposto degli articoli 20, 21" e condotto "in difformità dell'autorizzazione" la Soprintendenza ha disposto, con le note gravate in primo grado, in data 17 giugno 2013, la sospensione, "nelle more del completamento dell'iter di verifica", dell'esecuzione di opere "riguardanti la demolizione o la rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia definitivamente accertato". Preme rammentare, infatti, che: - il Comune non ha mai iniziato l'iter di verifica di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, nonostante le ripetute richieste della Soprintendenza; - la Soprintendenza nell'autorizzazione concessa nel 2012, ai sensi
  • 12. 12 dell'art. 21 del Codice del Paesaggio richiedeva proprio l'avvio del predetto iter di verifica dell'interesse culturale della Piazza; - ne deriva che l'avvio dei lavori, non avendo ottemperato alla prescrizione ministeriale si configura come intervento "iniziat[o] contro il disposto degli articoli 20, 21" e condotto "in difformità dell'autorizzazione". Da tali premesse non può che discendere la legittimità dei provvedimenti soprintendentizi di sospensione dei lavori volti alla distruzione e rimozione degli ultrasettantennali pini di Piazza Verdi, con la conseguente erroneità della gravata pronuncia sul punto. B) Né può rilevare la considerazione, invece erroneamente evidenziata dal Giudice di Primo Grado, che il progetto sottoposto alla Soprintendenza nel 2012 prevedesse l'abbattimento dei pini. Infatti, come già evidenziato nelle premesse in fatto, l'Amministrazione di tutela del vincolo è stata fuorviata dal Comune, attraverso la presentazione di una relazione dalla quale risultava che i pini erano stati piantumati addirittura dieci anni dopo la fine della Seconda Guerra e che, pertanto, essi non soltanto non costituivano, come invece costituiscono (sic!), parte integrante del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi degli Anni '30 ma, in aggiunta, non detenevano, come invece detengono (sic!), il requisito temporale dei settanta anni previsto dall'art. 12, c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004. Contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal Primo Giudice, detta relazione costituiva parte integrante del progetto di riqualificazione presentato alla Soprintendenza, ai fini dell'autorizzazione. Proprio tale travisamento, indotto dalla relazione comunale, ha indotto la Soprintendenza a concedere l'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice del
  • 13. 13 Paesaggio, autorizzazione che, pertanto, una volta scoperto l'errore, la Soprintendenza ha correttamente annullato, in ragione del vincolo culturale insistente sull'intera Piazza e sull'annessa alberatura centrale. C) Quanto poi all'applicazione dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990, lo stesso costituisce disposizione generale, rispetto alla previsione speciale di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004. Esso è, pertanto, applicabile a tutti i casi che non rientrino nella fattispecie di cui alla disposizione speciale. Ferma, pertanto, e ribadita l'applicabilità nel caso in esame del predetto art. 28, si puntualizza come l'art. 21-quater della Legge n. 241/1990 prevede che "l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge". Non v'è chi non veda come, nel caso di specie, sussistano le predette gravi ragioni, proprio in ragione della imprescindibile ed improcrastinabile esigenza di evitare il taglio dei pini ultrasettantennali di Piazza Verdi nelle more della definizione dell'iter di valutazione del loro interesse culturale (interesse peraltro poi dichiarato pienamente sussistente!). Nelle more della definizione dell'iter di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, infatti, detti alberi erano tutelati ex lege dalle previsioni di cui agli artt. 10, comma 4 lett. g) e 12, comma 1 del Codice del Paesaggio e, pertanto, la Soprintendenza aveva il preciso dovere, oltre che il potere, di sospendere ogni intervento volto alla demolizione o rimozione di detti beni
  • 14. 14 culturali, sia in ragione dell'art. 28, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 42/2004, sia in ragione del più generale potere di sospensione per gravi ragioni di cui alla Legge sul Procedimento Amministrativo. 3) Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per errata, omessa ed insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 20, 21, 22 e 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione del principio fondamentale della “tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico” di cui all’art. 9 Cost. Erra, inoltre, la gravata pronuncia nel ritenere che il progetto di risistemazione di Piazza Verdi, risalente agli Anni '30 "non contemplasse affatto il filare di pini". Infatti, il Decreto in data 8 novembre 2013 sottopone a vincolo paesaggistico non soltanto l'intero impianto di Piazza Verdi, bensì anche "il filare alberato di pini, che ne scandisce lo spazio centrale" proprio in quanto ricompreso tra gli "elementi riconducibili all'originario impianto degli anni Trenta del XX secolo". Infatti, tale alberatura è, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di Primo Grado, parte integrante del complesso architettonico di Piazza Verdi, così come rielaborato nel corso degli Anni '30 del XX Secolo. Tale circostanza si desume con chiarezza dalla relazione storica allegata al predetto Decreto, nella quale si rileva come "nel luglio del 1938 "Il Popolo di La Spezia" descriveva, in un articolo dedicato alle opere pubbliche della Spezia "il definitivo completamento con una spesa di oltre 750.000 lire del largo Verdi e delle strade che ad esso
  • 15. 15 fanno capo, necessario per dare – dopo la demolizione del Politeama Duca di Genova e delle case adiacenti – organica razionale sistemazione alla bellissima ed importantissima zona della nostra città che ne costituisce il ganglio politico, ed è tradizionale luogo di adunata delle più significative manifestazioni di popolo". Parimenti, la richiamata relazione rileva che "le pavimentazioni, con ampi marciapiedi laterali e marciapiede centrale, furono eseguite in base ad un "progetto elaborato dall'Ingegnere comunale Ernesto Coppelli" del 1934 e completate, ..., nel 1937; sempre nel 1937, su progetto dell'Ispettore ai Giardini della Città, si approvò il progetto per l'alberatura della piazza ... L'alberatura fu realizzata ed ultimata tra il 1937 ed il luglio 1939, quando ne fu deliberato il pagamento". Risulta, pertanto, evidente, come i pini oggetto dell'alberatura centrale siano stati progettati e piantumati nell'ambito del più generale progetto di risistemazione urbanistica di Piazza Verdi, progetto la cui edificazione è terminata nel luglio del 1938, a fronte della progettazione e piantumazione degli alberi iniziata già nel 1937, ovvero l'anno precedente. Ne discendono il grave travisamento e la contraddittorietà che affliggono la gravata pronuncia, la quale non si è avveduta di tale evidenza, così erroneamente accogliendo il ricorso di prime cure. B) Né può l'interprete prefigurare un ipotetica valenza di "verifica (negativa) dell'interesse culturale ... implicita nell'autorizzazione 6.11.2012", in quanto tale verifica è sottoposta ad apposita procedura da parte del Codice del Paesaggio, procedura che il Comune non ha mai attivato e, pertanto,
  • 16. 16 all'epoca dell'autorizzazione concessa nel 2012 non poteva dirsi sussistere nessuna valutazione sul carattere culturale di Piazza Verdi, né esplicita né tantomeno implicita. Tale considerazione è corroborata dalla richiesta di attivazione della procedura di valutazione dell'interesse contenuta, come già rilevato, nella predetta autorizzazione n. 33062/2012, la quale conferma l'inesistenza allo stato degli atti di qualsivoglia valutazione sul punto da parte dell'Amministrazione procedente. Aggiungasi, peraltro, come risulti erronea la conclusione del Primo Giudice, ai sensi della quale "l'attivazione di tale verifica non costituiva affatto per il comune un obbligo", e ciò proprio in ragione della natura prescrizionale di tale valutazione, richiesta dalla Soprintendenza in sede di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 42/2004. Richiesta successivamente ribadita e reiterata nei provvedimenti di sospensione delle opere demolitorie inviati al Comune nel corso del 2013. 4) Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per errata, omessa ed insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 20, 21, 22 e 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione del principio fondamentale della “tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico” di cui all’art. 9 Cost. Fuorviato risulta, poi, l'assunto che ritiene che "i provvedimenti degli organi decentrati del Ministero, di sospensione dei lavori di rimozione dell'alberatura centrale, hanno fatto seguito – con stretta cadenza temporale – alle dichiarazioni via tweet del Ministro".
  • 17. 17 E ciò per un triplice ordine di ragioni: a) in primo luogo, tale affermazione contraddice la precedente conclusione giurisdizionale che ritiene "nel caso di specie l'invito a non rimuovere l'alberatura centrale viene giustificato esclusivamente con la mancata attivazione della procedura di verifica dell'interesse culturale", con ciò individuando un presupposto tutt'affatto differente rispetto al richiamato tweet; b) in secondo luogo, in quanto non vi è prova alcuna in giudizio che il tweet fosse nella conoscenza del Direttore Regionale e del Soprintendente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti di sospensione. La mera considerazione che l'esternazione ufficiosa del Ministro preceda di due soli giorni l'approvazione dei provvedimenti di sospensione è, semmai, indice, dell'avvenuta conoscenza, da parte del Ministro, dell'istruttoria in corso in merito alla tutela dei pini di Piazza Verdi e della sua personale condivisione dell'approccio cautelativo, allo stato degli atti ininfluente ed inconferente, non avendo Egli alcun potere in merito. c) infine, in quanto il fondamento dei provvedimenti di sospensione adottati è stata, come già ampiamente argomentato, la necessità di applicare il principio di precauzione, tutelando al massimo grado il patrimonio culturale spezzino, impedendo l'irreversibile snaturamento di Piazza Verdi, dovuto all'irreparabile taglio dei pini ultrasettantennali che ne compongono l'alberatura centrale. Tale imprescindibile necessità è sorta proprio in ragione della inerzia dell'Amministrazione Comunale, la quale non si è mai premurata di avviare, come invece richiesto sin dall'autorizzazione n. 33062 del
  • 18. 18 2012, la procedura di valutazione dell'interesse culturale. Tale grave mancanza ha spinto la Soprintendenza ad attivarsi al fine di evitare che l'inerzia comunale comportasse eventuali danni al patrimonio culturale spezzino, abbattendo beni che, pur non sottoposti al crisma della positiva dichiarazione di interesse, per fatto del Comune, cionondimeno sono e restano, come comprovato dagli atti di causa, oggettivamente parte del patrimonio culturale. Ciò ad ulteriore conferma della legittimità dei provvedimenti gravati in prime cure e della grave erroneità della gravata pronuncia. * * * ISTANZA DI SOSPENSIONE La fondatezza del ricorso riposa nei motivi dedotti. La gravità ed irreparabilità del pregiudizio derivante dalla immediata esecutività della gravata sentenza, deriva dal conseguente avvio, da parte del Comune, delle opere di abbattimento dei pini di pregio ultrasettantennali di Piazza Verdi, abbattimento che è attualmente in corso. Tale abbattimento comporta un danno grave ed irreparabile al patrimonio culturale del Comune, in quanto le piante, una volta abbattute, non potranno più essere riposizionate in loco, ma periranno inevitabilmente, con la conseguente perdita di una preziosa porzione di storia e cultura locali e con il deturpamento del patrimonio architettonico-paesaggistico di La Spezia. Pertanto, la gravità ed irreversibilità di tale illegittimo abbattimento, attualmente in corso, che è causa di irreparabili danni al patrimonio culturale, storico, architettonico e paesaggistico della Città di La Spezia, in
  • 19. 19 ragione della eliminazione di monumenti naturali, vincolati non soltanto quale patrimonio culturale ma, anche, quale componente del paesaggio spezzino, attesa la natura “ontologicamente irreparabile” del danno derivante dall'abbattimento di piante non può che comportare l'adozione della misura cautelare richiesta. Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso e nello stesso interesse dell'Amministrazione a non dar corso ad un procedimento illegittimo, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l’accoglimento della presente istanza cautelare, al fine di scongiurare il pregiudizio grave ed irreparabile al paesaggio ed al pregio culturale ed architettonico del Comune di La Spezia. * * * P.Q.M Si chiede l’annullamento e/o la riforma della gravata sentenza, previa immediata sospensione dell'esecutività, e, per l'effetto, la reiezione del ricorso di primo grado. Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile. Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Cancelleria, che il file di cui al supporto elettronico è conforme al presente ricorso in appello. Genova - Roma, 23 maggio 2014. Avv. Prof. Daniele Granara Avv. Prof. Federico Tedeschini
  • 20. 20 ISTANZA DI MISURA CAUTELARE URGENTE Ill.mo Signor Presidente Gli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Federico Tedeschini, in qualità di procuratori e difensori della ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sen. Guido Pollice, in epigrafe indicata, nel ricorso in appello proposto contro il Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, considerato - che, in ragione della immediata esecutività della gravata pronuncia il Comune ha avviato l'abbattimento dei pini di pregio ultrasettantennali di Piazza Verdi, abbattimento che è attualmente in corso; - che nella specie sussistono pertanto i presupposti per l’adozione di una misura cautelare urgente, atteso che l'abbattimento comporta un danno grave ed irrimediabile al patrimonio paesistico e culturale, in quanto le piante, una volta abbattute, non potranno più essere riposizionate in loco, ma periranno inevitabilmente, con la conseguente perdita di una preziosa porzione di storia e cultura locali e con il deturpamento del patrimonio architettonico- paesaggistico di La Spezia; - che, pertanto, la gravità ed irreversibilità di tale illegittimo abbattimento, attualmente in corso, che è causa di irreparabili danni al patrimonio culturale, storico, architettonico e paesaggistico della Città di La Spezia, in ragione della eliminazione di monumenti naturali, vincolati non soltanto quale patrimonio culturale ma, anche, quale componente del paesaggio spezzino, non consente la possibilità di
  • 21. 21 attendere la prossima Camera di Consiglio utile, attesa la natura “ontologicamente irreparabile” del danno derivante dall'abbattimento di piante; - né, atteso il tempo trascorso, il periodo necessario alla trattazione della sospensiva nella prima camera di consiglio utile può integrare un interesse pubblico contrastante di maggior rilievo, anche in considerazione del valore prioritario ed assoluto del paesaggio, che deve essere costantemente monitorato affinché non subisca lesioni nel tempo (cfr. Corte cost., 21 dicembre 1985, n. 359, Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367 e, nello stesso senso, 29 ottobre 2009, n. 272). chiedono che la S.V., avvalendosi dei poteri di cui all’art. 56 c.p.a., Voglia disporre l’immediata sospensione della pronuncia gravata e/o l’adozione di ogni misura cautelare idonea a salvaguardare i pini ultrasettantennali di Piazza Verdi, nel Comune di La Spezia, così tutelando il diritto alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale liguri, fino alla trattazione della sospensiva nella prima Camera di Consiglio utile. Genova - Roma, 23 maggio 2014. Avv. Prof. Daniele Granara Avv. Prof. Federico Tedeschini
  • 22. 22 Relate di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Cron. n.ro /2013 Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Bormioli e Stefano Carabba, al domicilio eletto in primo grado presso lo studio del primo in Genova, Piazza Dante n. 9/14, Cap 16121, ivi spedendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall’Ufficio postale di Roma. (Avv. Prof. Federico Tedeschini)
  • 23. 23 Cron. n.ro /2013 Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, al domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Cap. 00186, ivi spedendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall’Ufficio postale di Roma. (Avv. Prof. Federico Tedeschini)
  • 24. 24 Cron. n.ro /2013 Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra alla Associazione Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera Sommovigo, al domicilio eletto in primo grado presso il suo studio in Genova, Via Malta n. 4A/14, Cap 16121, ivi spedendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall’Ufficio postale di Roma. (Avv. Prof. Federico Tedeschini)
  • 25. 25 Cron. n.ro /2013 Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n. 7, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto dell’Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – VAS, in persona del Presidente in carica, ho notificato l’atto di cui sopra alla Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Tortorelli, al domicilio eletto in primo grado presso lo studio dell'Avv. Carmela De Lucia in Genova, Via XX Settembre 33/8, Cap 16121, ivi spedendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall’Ufficio postale di Roma. (Avv. Prof. Federico Tedeschini)