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Periodo dal 1 al 30 Settembre 2020
LE NOVITÀ(1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Settembre 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ......................................................................................................................... 4
Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo........................ 4
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 5
Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)..................................................... 5
Proroga autorizzazione scaduta e necessità di valutazione di incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) . 7
BENI PAESAGGISTICI ..................................................................................................................................... 9
Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)....................................... 9
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................... 9
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 11
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale).................. 11
ELETTROMAGNETISMO .............................................................................................................................. 12
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa Nazionale)...... 12
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 16
Semplificazioni per la promozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale)............................. 16
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di
energia..................................................................................................................................................... 19
Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria)................. 21
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 21
Promozione cogenerazione (Giurisprudenza Comunitaria) .................................................................... 22
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................................................. 23
Piano Operativo Ambiente (Normativa Nazionale)................................................................................. 23
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 23
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 24
Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale)...................... 24
MARE E DEMANIO PORTUALE.................................................................................................................... 25
Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale)....................... 25
Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale)................................................................................... 25
Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale)........................................... 25
MOBILITA INFRASTRUTTURE...................................................................................................................... 27
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 27
Promozione del biometano nel trasporto (Normativa Nazionale).......................................................... 27
Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale) ..................................... 28
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale) ................................... 28
3
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 29
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 29
PROTEZIONE CIVILE..................................................................................................................................... 30
Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (Normativa Nazionale) ..................... 30
Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale)................. 31
Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) 31
Comunicazione motivi ostativi dell’accoglimento della istanza (Normativa Nazionale.......................... 33
Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 33
Organizzazione dei Comuni per procedure autocertificazione (Normativa Nazionale).......................... 34
Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 34
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 35
Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)............................ 35
Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Normativa Nazionale).................................................... 38
Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici(Normativa Nazionale) ...................... 39
Nuovo Decreto Legislativo su rifiuti da pile e accumulatori (Normativa Nazionale) ............................. 40
Nuovo DLgs che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti (Normativa Nazionale)......................... 40
Modifiche al DLgs 36/2003 sulle discariche (Normativa Nazionale)....................................................... 44
Nozione di “sottoprodotti di origine animale” - Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine
animale e di altri materiali» (GIURISPRUDENZA COMUNITARIA............................................................. 44
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA............................................................................................................. 46
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 46
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 47
Opere urgenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).................................................. 48
Bando difesa da esondazioni (Normativa Nazionale).............................................................................. 48
URBANISTICA EDILIZIA................................................................................................................................ 49
Fondo per la demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)....................................................... 49
VIA VAS........................................................................................................................................................ 50
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 50
Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 56
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 56
Verifica di assoggettabilità a VAS per i piani di bacino distrettuali (Normativa Nazionale).................... 57
4
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo
Con Decreto Ministero Salute 123/2020 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per
il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al
consumo umano.
Il Regolamento disciplina le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle
navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n.31. In particolare individua e disciplina, inoltre, le autorità
competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti
tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
TESTO DECRETO 123/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-25&atto.codiceRedazionale=20G00142&elenco30giorni=false
5
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)
L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge
394/1991), in particolare :
Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9)
Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade
in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni,
oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei
candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti
delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta
giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente
parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2).
Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9)
L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo
periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991.
In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Funzioni Direttore Parco (articolo 9)
La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le
funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura
l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal
Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza
esterna.
Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9)
Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di
piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento
di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo
2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
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1,comma 503 (4), della legge 27 dicembre 2006, n.296, mediante stipula di apposite convenzioni
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Potere sostitutivo per mancata approvazione del Regolamento del Parco (articolo 11)
Viene introdotta, all’articolo 11 della legge 394/1991, la norma per cui In caso di inosservanza dei
termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad
acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.
Modalità approvazione regolamento del Parco (articolo 11)
Viene modificato il comma 6 articolo 11 della legge 394/1991 per cui il Regolamento viene
approvato dal Ministero dell’Ambiente ma su proposta dell'Ente parco», e si precisa che la
Regione territorialmente interessata deve dare l’intesa entro 90 giorni decorsi i quali l’Intesa è
acquisita.
Piano del Parco (articolo 12)
Si precisa all’articolo 12 della legge 394/1991 che il Piano del Parco è predisposto e adottato
dall’Ente Parco ed in particolare dal Consiglio Direttivo ed è depositato entro 40 giorni entro i quali
possono essere presentate osservazioni scritte da chiunque.
Entro 60 giorni dal parere dell’Ente Parco sulle osservazioni la Regione si pronuncia sulle stesse e
d’intesa con l’Ente Parco e con i Comuni interessati (qui solo per le aree di promozione economica
sociale) approva il Piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede
di valutazione ambientale strategica avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di
autorità procedente, e nel cui ambito é acquisito il parere, per i profili di competenza, del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Poteri sostitutivi sul Piano del Parco (articolo 12)
Il comma 4 articolo 12 viene modificato prevedendo che qualora il piano non sia definitivamente
approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso é approvato, in via
sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato
ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo.
Interventi nelle zone di promozione economica e sociale in area Parco
Nella legge 394/1991 viene introdotto l’articolo 13-bis In presenza di piano del parco e di
regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei
rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone classificate
dal Piano del Parco come zone di promozione economica e sociale, eccetto quelle ricomprese nei
4“503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministero delle infrastrutture, é autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri
soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.”
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AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)
L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge
394/1991), in particolare :
Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9)
Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade
in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni,
oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei
candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti
delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta
giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente
parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2).
Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9)
L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo
periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991.
In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Funzioni Direttore Parco (articolo 9)
La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le
funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura
l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal
Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza
esterna.
Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9)
Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di
piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento
di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo
2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
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della direttiva habitat (sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi
citata).
Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che
una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una
una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta
(come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova
autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo
6, paragrafo 3, della direttiva habitat.
Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione
pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza
considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi
effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità
competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la
realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna
valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e,
se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in
particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di
altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa
escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto
pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto
progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale
rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole
dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o
progetti.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47
A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=1219053
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BENI PAESAGGISTICI
Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 55-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020
prevede che al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli
impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico,
nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di
sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al
comma 1 può procedere anche in deroga agli obblighi di verifica dell’interesse culturale , di
dichiarazione dell’interesse culturale, di dichiarazione di notevole interesse pubblico comprese
quelle già adottate nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui
sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in
forme e dimensioni diverse da quella originaria.
L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, é rimessa al Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal
nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla
migliore fruibilità dell'impianto medesimo.
Il provvedimento di cui al periodo precedente é adottato entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola
volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della
sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale
termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di
interesse culturale eventualmente già adottate. Si introduce quindi una forma di silenzio assenso
non prevista ad oggi in materia di beni paesaggistici !
Nell'adozione del provvedimento di cui sopra, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto é recessiva
rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza,
della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e
della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva
anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica
dell'intervento.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
(Normativa Nazionale)
L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (7)
Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e
7
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
10
all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo
relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti,
nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un
preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la
posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso
la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi.
Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della
Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in
contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45
giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica
anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali).
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
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EFFETTO SERRA
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale)
L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020
modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio.
In particolare:
1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra
2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8),
quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli
8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano
un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono
sottoposti a valutazione ambientale.
3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di
progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere.
Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i
tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti
esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio,
riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da
stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162
9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione
che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno
di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la
salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei
beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2)
la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre
ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova
dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le
operazioni di esplorazione.»
10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel
procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni
del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle
competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e
sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la
gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti
negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di
CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
8
della direttiva habitat (sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi
citata).
Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che
una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una
una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta
(come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova
autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo
6, paragrafo 3, della direttiva habitat.
Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione
pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza
considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi
effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità
competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la
realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna
valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e,
se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in
particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di
altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa
escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto
pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto
progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale
rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole
dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati
ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o
progetti.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47
A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=1219053
13
In realtà se uno si limita al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto
Legge 76/2020 rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di
regolamentazione degli impianti in questione.
Intanto anche dalla lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro
regolamenti (sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne) continuano a
definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per localizzare gli impianti. Nella prima parte del
comma 6 riformata si parla di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento
a siti sensibili individuati in modo specifico…”.
Quindi leggendo in modo coordinato la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa
rientrare tra gli obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati dalle legge
regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001, riformato dal Decreto Legge
semplificazione, si ricava che resta il potere dei Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di
localizzazione delle antenne di telefonia.
Il nuovo comma 6 articolo legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce
ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne, quali: divieto di
introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per imporre limiti
di emissioni diversi da quelli statali.
Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Quindi anche queste modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i
paletti che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani Comunali Antenne.
Reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di
accesso a banda ultralarga
L’articolo 38 comma 1 della legge 120 /2020 modifica l’articolo 86 comma 3 DLgs 259/2003
(12)relativamente alle modalità di autorizzazione delle infrastrutture per realizzare reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica per servizi a banda ultralarga. In
particolare si afferma che alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di
fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Il tutto fatto salvo le autorizzazioni
ambientali di cui all’articolo 87 DLgs 259/2003 ed 88 detto DLgs (opere civili, scavi, occupazione
suolo pubblico).
Impianti temporanei di telefonia mobile
L’articolo 38 comma 1 introduce l’articolo 87-ter al DLgs 259/2003.
Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni
mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni,
spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e
comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati
previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto é attivabile
qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo
competente ad effettuare i controlli (Arpa), non sia stato comunicato dal medesimo un
provvedimento di diniego.
12
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0259.htm
14
L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette
giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La
disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
SCIA per scavi e manutenzioni reti
L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di
permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e
continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto
affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e
dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di
comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività
all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli,
contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259
del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il
conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle
installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del
2003.
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15)
Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e
all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo
relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti,
nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un
preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la
posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso
la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi
Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della
Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in
contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45
13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm
14
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-
15&atto.codiceRedazionale=20A02626
15
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
15
giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica
anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali).
Riduzione termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni
L’articolo 38 comma 5 legge 120/2020 modifica l’articolo 5 del DLgs 33/2016 (16) Al fine di
favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e
autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere
effettuata con la metodologia della microtrincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e
contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità
regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità
del bordo stradale o sul marciapiede.
L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda
ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al
posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le
condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
L'operatore é tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non
arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.
16
Vedi nota 12
16
ENERGIA
Semplificazioni per la promozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale)
Semplificazioni sulla VIA per impianti da fonti rinnovabili
L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 ,
modifica il DLgs 28/2011 (17) prevedendo che nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame
delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. La norma appare
discutibile non solo perché deroga alla ordinaria procedura di VIA per intere categorie di opere ma
soprattutto perché secondo il DLgs 28/2011 tra gli impianti da fonti rinnovabili sono compresi
oltre che i tradizionali eolico e solare anche la biomassa (leggi rifiuti) e biocarburanti (leggi
biometano e biodigestori che lo producono).
Semplificazioni alle procedure di modifica di impianti da fonti rinnovabili
L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 considerando
automaticamente assoggettate alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 (del DLgs
28/2011) le modifiche non sostanziali degli impianti da fonti rinnovabili. Nella versione precedente
si attendeva invece la emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale
devono esse individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica ai sensi di detto DLgs
28/2011. Inoltre a differenza della precedente versione del DLgs 28/2011 non si attende il
suddetto decreto ministeriale per affermare che non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse.
Dichiarazione di inizio lavori asseverata su modifiche impianti esistenti
L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 introducendo un
nuovo articolo 6-bis secondo il quale non sono sottoposti a valutazioni ambientali e
paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono
realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli interventi
su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata
dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito
dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano
una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una
17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm testo già coordinato con le modifiche apportate
dalla Legge 120/2020
11
EFFETTO SERRA
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale)
L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020
modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio.
In particolare:
1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra
2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8),
quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli
8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano
un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono
sottoposti a valutazione ambientale.
3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di
progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere.
Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i
tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti
esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio,
riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da
stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162
9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione
che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno
di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la
salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei
beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2)
la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre
ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova
dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le
operazioni di esplorazione.»
10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel
procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni
del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle
competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e
sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la
gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti
negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di
CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
18
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 (20), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso
l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e Dichiarazioni.
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
L’articolo 58 della legge 120 /2020 prevede che Sulla base di accordi internazionali all'uopo
stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e
trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e
2030,nel rispetto dei criteri fissati dalla nuova versione dell’articolo 35 del DLgs 28/2011come
modificato dalla nuova legge.
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
L’articolo 60 della legge 102/2020 prevede che le reti per gas ed energia elettrica attuative degli
obiettivi del PNIEC debbano continuare ad essere autorizzate secondo le procedure ordinarie
vigenti (21)anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle
rispettive reti in cui sono state inserite.
Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50 (22).
Infrastrutture reti energetiche nazionali e dibattito pubblico
L’articolo 60 della legge 120/2020 prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della rete
nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio
dei ministri anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che
ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento sul dibattito pubblico (23), possono essere
sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento (UE) 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (24).
Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per obiettivi fonti rinnovabili e
decarbonizzazione
Il comma 3 dell’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DLgs 93/2011 (25)stabilendo che Terna
S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di
decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito
il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di consultazione pubblica,
approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o
attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel
triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo
quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia
20Vedi nota 6
21Reti elettriche: articolo 1 sexies legge 290/2003 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03290l.htm
Gasdotti: DPR 327/2001 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
22Vedi commento sezione VIA di questa NewsAmbiente alla legge 120/2020
23http://www.pim.mi.it/normativa/DPCM_76_del_10_maggio_2018_GU_145_25-06-2018.pdf
24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347
25
https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/08/30/decreto-legislativo-01-06-2011-n-93
19
elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno
Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico
degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi
tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.
Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico
L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52-
quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la
verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei
contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies.
Rifacimento metanodotti esistenti
L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività
i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati
sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.
Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza
Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare
l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di
15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20
per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa
tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-
sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo
tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal
margine esterno della trincea di posa
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di
energia
L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1
disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono
interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al
26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79
27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale
della legge 290 del 2003
29
https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto
20
presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una
variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o
ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione é subordinata alla sola comunicazione
preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
prevista dell'intervento.»
Inoltre il comma 2-ter introdotto dall’articolo 62 della legge 120/2020 a detto articolo 1 della
legge 55/2002 afferma che: “Ferma restando, ove necessario, l’autorizzazione paesaggistica, gli
interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti((, ivi compresi gli
interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili
qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il
provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area di centrale che
non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un
aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attività. »
Procedura semplificate impianti di accumulo elettrochimico
L’articolo 62 della legge 120/2020 introduce il comma 2quater all’articolo 1 della legge 55/2002
prevedendo procedure semplificate per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico funzionali
alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria.
Riduzione canone per concessioni di coltivazioni idrocarburi e gassosi
L’articolo 62-ter della legge 120/2020 modifica la legge 12/2019 ed in particolare l’articolo11-ter
(Piano per la transizione energetica delle aree idonee - 30) prevedendo che al fine di garantire la
prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le
concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione
della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. Di fatto questa norma smentisce quanto
previsto dal precedente comma 9 articolo 11-ter che rideterminava in rialzo i canoni annui per le
concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
30L’articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018 convertito nella Legge 12/2019 ha previsto che entro 18 mesi dal 13/2/2019 con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é approvato il Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove é consentito
lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica delle stesse.
21
Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria)
Per sostenere il duplice obiettivo di colmare il divario esistente, come previsto dal regolamento
(UE) 2018/1999, e di contribuire al quadro favorevole, come previsto dalla direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di
esecuzione per stabilire le disposizioni necessarie per l’istituzione e il funzionamento di un
meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile. Il sostegno può assumere, tra
l'altro, la forma di un premio addizionale sui prezzi di mercato ed è assegnato a progetti in gara
che offrono il minor costo o premio.
Il meccanismo, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/1294 ha due funzioni:
1. fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di
colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione a norma dell’articolo 33,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 (31) la funzione «colmare il divario;
2. contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2 (32), del regolamento (UE)
2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione,
indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione
«abilitante»).
TESTO Regolamento (UE) 2020/1294:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1294&from=IT#d1e579-1-1
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo
Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (33), per le
infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli
atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 34 )Tutti i termini
processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
31https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999
32
a) i pagamenti degli Stati membri di cui all'articolo 32 possono essere integrati da ulteriori fonti, quali fondi
dell'Unione, contributi del settore privato o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri per contribuire al
conseguimento del traguardo unionale;
b) il meccanismo di finanziamento può, tra l'altro, fornire sostegno in forma di prestiti agevolati, sovvenzioni o una
combinazione di entrambi e può sostenere, tra l'altro, progetti comuni tra Stati membri in conformità all'articolo 9
della direttiva UE 2018/2001 e la partecipazione degli Stati membri ai progetti comuni con paesi terzi in conformità
all'articolo 11 di tale direttiva
33Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
34
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
14
L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette
giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La
disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
SCIA per scavi e manutenzioni reti
L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di
permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e
continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto
affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e
dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di
comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività
all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli,
contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259
del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il
conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle
installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del
2003.
Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali
L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15)
Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto
legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla
trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e
all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo
relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti,
nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un
preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la
posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso
la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli
spazi oggetto degli interventi
Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della
Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in
contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45
13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm
14
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-
15&atto.codiceRedazionale=20A02626
15
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
23
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI
Piano Operativo Ambiente (Normativa Nazionale)
La Delibera CIPE 28 luglio 2020 verifica gli stanziamenti del Piano Operativo Ambiente
(35)stabilendo che la dotazione FSC 2014-2020 del Piano operativo «Ambiente», di competenza
del MATTM, pari a complessivi 3.248,40 milioni di euro, viene ridotta di un importo complessivo
di 361,19 milioni di euro.
TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
(Normativa Nazionale)
I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone
economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle
disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con
riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al
fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato
pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come
obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto
all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e
la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità
ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
L’articolo 64 della Legge 120/2020 prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1,
comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) :
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con
sistemi intelligenti di gestione del traffico.
Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (36) nel limite di 2.500 milioni di euro per
l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
35https://www.minambiente.it/pagina/piano-operativo-lambiente stato Piano Operativo Ambiente
36
https://www.sacesimest.it/chi-siamo
24
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale)
Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente,
sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni
aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e
rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e
comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (37), e al relativo regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,n.76 (38), consentendo
alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità
tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.
Ricordo che secondo il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il
dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
37https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#022
38
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
25
MARE E DEMANIO PORTUALE
Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale)
L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della legge 84/1994 (39) prevedendo che le
modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in
termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione
dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento
esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E’
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-
funzionale.Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
Con questa nuova formulazione si introduce un silenzio assenso del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici che prima non c’era e soprattutto si taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che
l’approvazione non c’è più ma resta l’adozione in Comitato Portuale
TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false
Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale)
L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5-bis della legge 84/1994 stabilendo che per
le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se
non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili
finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti.
TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false
Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale)
Secondo i commi 62 e seguenti articolo 1 della legge 205/2017 la Zona logistica semplificata può
essere istituita nelle regioni di cui al comma 61 (40), nel numero massimo di una per ciascuna
regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche
stabilite dal regolamento (UE) n.1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La Zona
logistica semplificata é istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
39https://ancip.it/2018/06/22/legge-84-94/
40regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea : legge 123/2017 articoli 4 e
5https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
26
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima
di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
Le imprese che operano nelle ZLS possono utilizzare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 123/2017 le
procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le
amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione
dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti
dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e
modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del
Consiglio dei ministri.
L’articolo 48-quater della legge 120/2020 Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino
scali siti in regioni differenti, la regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica
semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative
all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.
Sempre secondo l’articolo 48-quater della legge 120/2020 nel caso di due ZLS nella stessa Regione
non si applicano le agevolazione di cui al comma 2 articolo 5 legge 123/2017 (41).
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
41« 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il creditod'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo
articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.«
17
variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza
massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e
il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li
ospitano non superiore al 15 per cento.
Nei casi suddetti occorre soltanto venga presentata una dichiarazione accompagnata da una
relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
Semplificazioni per impianti di accumulo
Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 al fine di semplificare le procedure autorizzative e di
usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo
elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere
connesse ai sensi dell'articolo 12 (18) del decreto legislativo 29dicembre 2003, n. 387 assoggettabili
quindi alla autorizzazione unica da esso disciplinata.
Incentivi al fotovoltaico per rimuovere amianto
Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 modifica il DLgs 28/2011 stabilendo tra i criteri per gli
incentivi ad impianti da fonti rinnovabili anche quello di assicurare prioritariamente la possibilità
di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie.
A tali fini: 1) non é necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con
quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in
altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; 2) gli impianti
fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo
restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici
aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.
Altro nuovo criterio introdotto è che: qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di
potenza, con il decreto di cui al comma 5 articolo 24 DLgs 28/2011 che definisce le modalità per
l'attuazione dei sistemi di incentivazione, la parte degli incentivi non assegnati può essere
destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.
Impianti solari in aree agricole che possono accedere agli incentivi del DLgs 28/2011
L’articolo 56 della legge 120/2020 prevede questa possibilità per gli impianti solari:
1.da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai
sensi dell'articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (19), e in ogni caso
l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni
2.da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino
18
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0387.htm
19
Autorizzazione unica o procedura abilitativa semplificata o comunicazione relativa alla attività edilizia libera
28
Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 (44) ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma
sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70
milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45
milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024.
Ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 (45) e n.2015/2043 del 28 maggio 2015 (46) per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (QUI) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021,
autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo suddetto e fino ad
esaurimento delle risorse, un buono mobilità pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a
favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di
biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso
individuale.
Il Decreto Ministero Ambiente 14 agosto 2020 definisce le modalità e i termini per l'ottenimento
e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità»
Il buono mobilità può essere utilizzato per: a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b)
l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art.
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 (47); c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli
mediante autovetture.
TESTO DECRETO 14/8/2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-05&atto.codiceRedazionale=20A04737&elenco30giorni=false
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 (48) prevedendo che con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da
una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico -
amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a
livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda
necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
44https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG
45per non aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri (50μ/m3 da non superare più di 35 volte in un
anno civile) e annuali (40 μ/m3) stabiliti nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria.
46mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria,
Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contesta anche la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la
conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile).
47https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
48
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19A03970/sg
29
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)
L’articolo 50-bis della legge 120/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo
Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (49), per le
infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decretolegislativo 3
aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli
atti che definiscono l'intesa Stato-regione.
Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 50 )Tutti i termini
processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
(Normativa Nazionale)
L’articolo 57 della legge 120/2020 prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici può avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso
pubblico.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto
dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, é da considerare un
servizio e non una fornitura di energia elettrica
I Comuni, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17
luglio 2020), l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico
accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di
pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli
obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile,
l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non
oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati
anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
49Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
50
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
19
elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno
Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico
degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi
tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.
Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico
L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52-
quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la
verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei
contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies.
Rifacimento metanodotti esistenti
L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività
i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati
sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.
Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza
Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare
l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di
15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20
per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa
tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-
sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo
tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal
margine esterno della trincea di posa
TESTO LEGGE 120/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di
energia
L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1
disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono
interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al
26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79
27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm
28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale
della legge 290 del 2003
29
https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto
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  • 1. 1 Periodo dal 1 al 30 Settembre 2020 LE NOVITÀ(1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Settembre 202O A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ......................................................................................................................... 4 Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo........................ 4 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 5 Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)..................................................... 5 Proroga autorizzazione scaduta e necessità di valutazione di incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) . 7 BENI PAESAGGISTICI ..................................................................................................................................... 9 Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)....................................... 9 Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................... 9 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 11 Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale).................. 11 ELETTROMAGNETISMO .............................................................................................................................. 12 Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Normativa Nazionale)...... 12 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 16 Semplificazioni per la promozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale)............................. 16 Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia..................................................................................................................................................... 19 Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria)................. 21 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 21 Promozione cogenerazione (Giurisprudenza Comunitaria) .................................................................... 22 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................................................. 23 Piano Operativo Ambiente (Normativa Nazionale)................................................................................. 23 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 23 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 24 Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale)...................... 24 MARE E DEMANIO PORTUALE.................................................................................................................... 25 Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale)....................... 25 Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale)................................................................................... 25 Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale)........................................... 25 MOBILITA INFRASTRUTTURE...................................................................................................................... 27 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 27 Promozione del biometano nel trasporto (Normativa Nazionale).......................................................... 27 Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale) ..................................... 28 Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale) ................................... 28
  • 3. 3 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 29 Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 29 PROTEZIONE CIVILE..................................................................................................................................... 30 Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (Normativa Nazionale) ..................... 30 Pubblicazione tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (Normativa Nazionale)................. 31 Inefficacia provvedimenti che non rispettano i termini di conclusione ex lege (Normativa Nazionale) 31 Comunicazione motivi ostativi dell’accoglimento della istanza (Normativa Nazionale.......................... 33 Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 33 Organizzazione dei Comuni per procedure autocertificazione (Normativa Nazionale).......................... 34 Conferenze dei servizi semplificata estesa a tutti i casi di procedimento con conferenza dei servizi (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 34 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 35 Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (Normativa Nazionale)............................ 35 Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Normativa Nazionale).................................................... 38 Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici(Normativa Nazionale) ...................... 39 Nuovo Decreto Legislativo su rifiuti da pile e accumulatori (Normativa Nazionale) ............................. 40 Nuovo DLgs che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti (Normativa Nazionale)......................... 40 Modifiche al DLgs 36/2003 sulle discariche (Normativa Nazionale)....................................................... 44 Nozione di “sottoprodotti di origine animale” - Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali» (GIURISPRUDENZA COMUNITARIA............................................................. 44 SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA............................................................................................................. 46 Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 46 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 47 Opere urgenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).................................................. 48 Bando difesa da esondazioni (Normativa Nazionale).............................................................................. 48 URBANISTICA EDILIZIA................................................................................................................................ 49 Fondo per la demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)....................................................... 49 VIA VAS........................................................................................................................................................ 50 Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 50 Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 56 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale)....... 56 Verifica di assoggettabilità a VAS per i piani di bacino distrettuali (Normativa Nazionale).................... 57
  • 4. 4 ACQUE TUTELA E GESTIONE Autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo Con Decreto Ministero Salute 123/2020 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano. Il Regolamento disciplina le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31. In particolare individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi. TESTO DECRETO 123/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-25&atto.codiceRedazionale=20G00142&elenco30giorni=false
  • 5. 5 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge 394/1991), in particolare : Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9) Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2). Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9) L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Funzioni Direttore Parco (articolo 9) La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9) Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg 3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
  • 6. 6 1,comma 503 (4), della legge 27 dicembre 2006, n.296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Potere sostitutivo per mancata approvazione del Regolamento del Parco (articolo 11) Viene introdotta, all’articolo 11 della legge 394/1991, la norma per cui In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. Modalità approvazione regolamento del Parco (articolo 11) Viene modificato il comma 6 articolo 11 della legge 394/1991 per cui il Regolamento viene approvato dal Ministero dell’Ambiente ma su proposta dell'Ente parco», e si precisa che la Regione territorialmente interessata deve dare l’intesa entro 90 giorni decorsi i quali l’Intesa è acquisita. Piano del Parco (articolo 12) Si precisa all’articolo 12 della legge 394/1991 che il Piano del Parco è predisposto e adottato dall’Ente Parco ed in particolare dal Consiglio Direttivo ed è depositato entro 40 giorni entro i quali possono essere presentate osservazioni scritte da chiunque. Entro 60 giorni dal parere dell’Ente Parco sulle osservazioni la Regione si pronuncia sulle stesse e d’intesa con l’Ente Parco e con i Comuni interessati (qui solo per le aree di promozione economica sociale) approva il Piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito é acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Poteri sostitutivi sul Piano del Parco (articolo 12) Il comma 4 articolo 12 viene modificato prevedendo che qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso é approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. Interventi nelle zone di promozione economica e sociale in area Parco Nella legge 394/1991 viene introdotto l’articolo 13-bis In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone classificate dal Piano del Parco come zone di promozione economica e sociale, eccetto quelle ricomprese nei 4“503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, é autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.”
  • 7. 5 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Modalità nomina Presidente Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) L’articolo 55 della legge 120/2020 modifica vari articoli della legge quadro sui Parchi (legge 394/1991), in particolare : Nomina Presidente Parco Nazionale (articolo 9) Con la nuova norma Il Presidente é nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina é reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (2). Iscrizione Albo Direttori Parchi (articolo 9) L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del comma 11 articolo 9 legge 394/1991. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Funzioni Direttore Parco (articolo 9) La gestione amministrativa dei parchi nazionali é affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Modalità realizzazione Piani Programma e Progetti nel Parco (articolo 9) Il nuovo comma 14-bis dell’articolo 9 della legge 394/1991 si aggiunge che per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 2https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg 3l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
  • 8. 8 della direttiva habitat (sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi citata). Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta (come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e, se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47 A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=1219053
  • 9. 9 BENI PAESAGGISTICI Impianti sportivi in deroga al Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale) L’articolo 55-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 prevede che al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli obblighi di verifica dell’interesse culturale , di dichiarazione dell’interesse culturale, di dichiarazione di notevole interesse pubblico comprese quelle già adottate nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, é rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente é adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate. Si introduce quindi una forma di silenzio assenso non prevista ad oggi in materia di beni paesaggistici ! Nell'adozione del provvedimento di cui sopra, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto é recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali (Normativa Nazionale) L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (7) Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e 7 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
  • 10. 10 all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali). TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false
  • 11. 11 EFFETTO SERRA Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale) L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. In particolare: 1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra 2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8), quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale. 3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere. Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162 9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.» 10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
  • 12. 8 della direttiva habitat (sentenza del 29 luglio 2019 C-411/17 punto 124 e giurisprudenza ivi citata). Partendo da questa premessa la Corte risolve le prime due questioni pregiudiziali affermando che una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato gli effetti e che comporta una una nuova autorizzazione, ha come conseguenza che una proroga della autorizzazione scaduta (come ha deciso la autorità irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche un «accordo», a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. Sulla base di questo primo assunto la Corte di Giustizia risolve anche la terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nazionale: occorre una nuova valutazione di incidenza considerato che la autorizzazione (intesa ai sensi della Direttiva VIA) ha cessato di avere i suoi effetti? La Corte di Giustizia risolve questa terza questione affermando che spetta all’autorità competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e, se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=28E2115FA62FCA53DA96CC47 A003E63B?text=&docid=230785&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=1219053
  • 13. 13 In realtà se uno si limita al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di regolamentazione degli impianti in questione. Intanto anche dalla lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro regolamenti (sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne) continuano a definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per localizzare gli impianti. Nella prima parte del comma 6 riformata si parla di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico…”. Quindi leggendo in modo coordinato la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa rientrare tra gli obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati dalle legge regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001, riformato dal Decreto Legge semplificazione, si ricava che resta il potere dei Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di localizzazione delle antenne di telefonia. Il nuovo comma 6 articolo legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne, quali: divieto di introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per imporre limiti di emissioni diversi da quelli statali. Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Quindi anche queste modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i paletti che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani Comunali Antenne. Reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga L’articolo 38 comma 1 della legge 120 /2020 modifica l’articolo 86 comma 3 DLgs 259/2003 (12)relativamente alle modalità di autorizzazione delle infrastrutture per realizzare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica per servizi a banda ultralarga. In particolare si afferma che alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Il tutto fatto salvo le autorizzazioni ambientali di cui all’articolo 87 DLgs 259/2003 ed 88 detto DLgs (opere civili, scavi, occupazione suolo pubblico). Impianti temporanei di telefonia mobile L’articolo 38 comma 1 introduce l’articolo 87-ter al DLgs 259/2003. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto é attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli (Arpa), non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. 12 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0259.htm
  • 14. 14 L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. SCIA per scavi e manutenzioni reti L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15) Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 13 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm 14 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05- 15&atto.codiceRedazionale=20A02626 15 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
  • 15. 15 giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci comunque la autorizzazione paesaggistica anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali). Riduzione termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni L’articolo 38 comma 5 legge 120/2020 modifica l’articolo 5 del DLgs 33/2016 (16) Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della microtrincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. L'operatore é tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori. 16 Vedi nota 12
  • 16. 16 ENERGIA Semplificazioni per la promozione delle energie rinnovabili (Normativa Nazionale) Semplificazioni sulla VIA per impianti da fonti rinnovabili L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 , modifica il DLgs 28/2011 (17) prevedendo che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. La norma appare discutibile non solo perché deroga alla ordinaria procedura di VIA per intere categorie di opere ma soprattutto perché secondo il DLgs 28/2011 tra gli impianti da fonti rinnovabili sono compresi oltre che i tradizionali eolico e solare anche la biomassa (leggi rifiuti) e biocarburanti (leggi biometano e biodigestori che lo producono). Semplificazioni alle procedure di modifica di impianti da fonti rinnovabili L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 considerando automaticamente assoggettate alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 (del DLgs 28/2011) le modifiche non sostanziali degli impianti da fonti rinnovabili. Nella versione precedente si attendeva invece la emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale devono esse individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica ai sensi di detto DLgs 28/2011. Inoltre a differenza della precedente versione del DLgs 28/2011 non si attende il suddetto decreto ministeriale per affermare che non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. Dichiarazione di inizio lavori asseverata su modifiche impianti esistenti L’articolo 56 della legge 11 settembre 2020 n°120 modifica il DLgs 28/2011 introducendo un nuovo articolo 6-bis secondo il quale non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento; b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una 17 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm testo già coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 120/2020
  • 17. 11 EFFETTO SERRA Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (Normativa Nazionale) L’articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120 che ha convertito il Decreto Legge 76/2020 modifica il DLgs 162/2011 che ha attuato la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. In particolare: 1. l’obbligo di intesa con la Conferenza Stato Regioni vale solo per lo stoccaggio a terra 2. Sono comunque considerati, senza la selezione prevista dall’articolo 7 del DLgs 162/2011 (8), quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 (9), e 14, comma 1 (10), in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale. 3.I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuati le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere. Infine il comma 2 articolo 60-bis della legge 11 settembre 2020 n° 120afferma che le modalità e i tempi diesecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, larealizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra isoggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 8 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162 9«7. La licenza di esplorazione é soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino; e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale: 1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; 2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.» 10« 1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b)siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e)siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività. »
  • 18. 18 ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 (20), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e Dichiarazioni. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi L’articolo 58 della legge 120 /2020 prevede che Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030,nel rispetto dei criteri fissati dalla nuova versione dell’articolo 35 del DLgs 28/2011come modificato dalla nuova legge. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali L’articolo 60 della legge 102/2020 prevede che le reti per gas ed energia elettrica attuative degli obiettivi del PNIEC debbano continuare ad essere autorizzate secondo le procedure ordinarie vigenti (21)anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50 (22). Infrastrutture reti energetiche nazionali e dibattito pubblico L’articolo 60 della legge 120/2020 prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento sul dibattito pubblico (23), possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (24). Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per obiettivi fonti rinnovabili e decarbonizzazione Il comma 3 dell’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DLgs 93/2011 (25)stabilendo che Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di consultazione pubblica, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia 20Vedi nota 6 21Reti elettriche: articolo 1 sexies legge 290/2003 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03290l.htm Gasdotti: DPR 327/2001 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 22Vedi commento sezione VIA di questa NewsAmbiente alla legge 120/2020 23http://www.pim.mi.it/normativa/DPCM_76_del_10_maggio_2018_GU_145_25-06-2018.pdf 24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347 25 https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/08/30/decreto-legislativo-01-06-2011-n-93
  • 19. 19 elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52- quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies. Rifacimento metanodotti esistenti L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4- sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1 disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al 26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79 27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale della legge 290 del 2003 29 https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto
  • 20. 20 presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione é subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento.» Inoltre il comma 2-ter introdotto dall’articolo 62 della legge 120/2020 a detto articolo 1 della legge 55/2002 afferma che: “Ferma restando, ove necessario, l’autorizzazione paesaggistica, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti((, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. » Procedura semplificate impianti di accumulo elettrochimico L’articolo 62 della legge 120/2020 introduce il comma 2quater all’articolo 1 della legge 55/2002 prevedendo procedure semplificate per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria. Riduzione canone per concessioni di coltivazioni idrocarburi e gassosi L’articolo 62-ter della legge 120/2020 modifica la legge 12/2019 ed in particolare l’articolo11-ter (Piano per la transizione energetica delle aree idonee - 30) prevedendo che al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. Di fatto questa norma smentisce quanto previsto dal precedente comma 9 articolo 11-ter che rideterminava in rialzo i canoni annui per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 30L’articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018 convertito nella Legge 12/2019 ha previsto che entro 18 mesi dal 13/2/2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove é consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.
  • 21. 21 Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria) Per sostenere il duplice obiettivo di colmare il divario esistente, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999, e di contribuire al quadro favorevole, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le disposizioni necessarie per l’istituzione e il funzionamento di un meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile. Il sostegno può assumere, tra l'altro, la forma di un premio addizionale sui prezzi di mercato ed è assegnato a progetti in gara che offrono il minor costo o premio. Il meccanismo, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/1294 ha due funzioni: 1. fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 (31) la funzione «colmare il divario; 2. contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2 (32), del regolamento (UE) 2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione «abilitante»). TESTO Regolamento (UE) 2020/1294: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1294&from=IT#d1e579-1-1 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 50-bis della legge 102/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (33), per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione. Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 34 )Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 31https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999 32 a) i pagamenti degli Stati membri di cui all'articolo 32 possono essere integrati da ulteriori fonti, quali fondi dell'Unione, contributi del settore privato o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri per contribuire al conseguimento del traguardo unionale; b) il meccanismo di finanziamento può, tra l'altro, fornire sostegno in forma di prestiti agevolati, sovvenzioni o una combinazione di entrambi e può sostenere, tra l'altro, progetti comuni tra Stati membri in conformità all'articolo 9 della direttiva UE 2018/2001 e la partecipazione degli Stati membri ai progetti comuni con paesi terzi in conformità all'articolo 11 di tale direttiva 33Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 34 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
  • 22. 14 L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, é soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (13), nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. SCIA per scavi e manutenzioni reti L’articolo 38 comma 2 legge 120/2020 modifica l’articolo 82 del legge 27/2020 (14) al fine di permettere alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizio. In particolare si introduce il comma 2-bis all’articolo 82 suddetto affermando che, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche é consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (15) Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n. 42, l'avvio dei lavori é subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato ea quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, é altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio e in contrasti con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 13 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0036.htm 14 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05- 15&atto.codiceRedazionale=20A02626 15 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0033.htm
  • 23. 23 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI Piano Operativo Ambiente (Normativa Nazionale) La Delibera CIPE 28 luglio 2020 verifica gli stanziamenti del Piano Operativo Ambiente (35)stabilendo che la dotazione FSC 2014-2020 del Piano operativo «Ambiente», di competenza del MATTM, pari a complessivi 3.248,40 milioni di euro, viene ridotta di un importo complessivo di 361,19 milioni di euro. TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale) I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) prevede la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali. Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 . In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. L’articolo 64 della Legge 120/2020 prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.160, possono riguardare, conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal) : a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con sistemi intelligenti di gestione del traffico. Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (36) nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 35https://www.minambiente.it/pagina/piano-operativo-lambiente stato Piano Operativo Ambiente 36 https://www.sacesimest.it/chi-siamo
  • 24. 24 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Deroga al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali (Normativa Nazionale) Il comma 6 articolo 8 della legge 120/2020 afferma che in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (37), e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,n.76 (38), consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50. Ricordo che secondo il succitato comma 2 articolo22 con l’approvazione del DPCM 76/2018 il dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 37https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#022 38 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg
  • 25. 25 MARE E DEMANIO PORTUALE Semplificazione modifiche Piani Regolatori di Sistema Portuale (Normativa Nazionale) L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della legge 84/1994 (39) prevedendo che le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E’ successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico- funzionale.Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente. Con questa nuova formulazione si introduce un silenzio assenso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che prima non c’era e soprattutto si taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che l’approvazione non c’è più ma resta l’adozione in Comitato Portuale TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false Dragaggi in area portuale (Normativa Nazionale) L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5-bis della legge 84/1994 stabilendo che per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. TESTO DELIBERA CIPE 28/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-01&atto.codiceRedazionale=20A04661&elenco30giorni=false Zone logistiche semplificate in una stessa Regione (Normativa Nazionale) Secondo i commi 62 e seguenti articolo 1 della legge 205/2017 la Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 61 (40), nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La Zona logistica semplificata é istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro 39https://ancip.it/2018/06/22/legge-84-94/ 40regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea : legge 123/2017 articoli 4 e 5https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
  • 26. 26 delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Le imprese che operano nelle ZLS possono utilizzare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 123/2017 le procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri. L’articolo 48-quater della legge 120/2020 Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Sempre secondo l’articolo 48-quater della legge 120/2020 nel caso di due ZLS nella stessa Regione non si applicano le agevolazione di cui al comma 2 articolo 5 legge 123/2017 (41). TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 41« 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il creditod'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.«
  • 27. 17 variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento; c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento. Nei casi suddetti occorre soltanto venga presentata una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Semplificazioni per impianti di accumulo Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 (18) del decreto legislativo 29dicembre 2003, n. 387 assoggettabili quindi alla autorizzazione unica da esso disciplinata. Incentivi al fotovoltaico per rimuovere amianto Sempre l’articolo 56 della legge 120/2020 modifica il DLgs 28/2011 stabilendo tra i criteri per gli incentivi ad impianti da fonti rinnovabili anche quello di assicurare prioritariamente la possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini: 1) non é necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; 2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto. Altro nuovo criterio introdotto è che: qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5 articolo 24 DLgs 28/2011 che definisce le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda. Impianti solari in aree agricole che possono accedere agli incentivi del DLgs 28/2011 L’articolo 56 della legge 120/2020 prevede questa possibilità per gli impianti solari: 1.da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (19), e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni 2.da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino 18 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0387.htm 19 Autorizzazione unica o procedura abilitativa semplificata o comunicazione relativa alla attività edilizia libera
  • 28. 28 Programma sperimentalebuonomobilità - anno 2020. (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 (44) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024. Ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 (45) e n.2015/2043 del 28 maggio 2015 (46) per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (QUI) che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo suddetto e fino ad esaurimento delle risorse, un buono mobilità pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il Decreto Ministero Ambiente 14 agosto 2020 definisce le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità» Il buono mobilità può essere utilizzato per: a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b) l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (47); c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. TESTO DECRETO 14/8/2020 : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-05&atto.codiceRedazionale=20A04737&elenco30giorni=false Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 9 della legge 120/2020 modifica la legge 55/2019 (48) prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 44https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG 45per non aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri (50μ/m3 da non superare più di 35 volte in un anno civile) e annuali (40 μ/m3) stabiliti nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria. 46mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contesta anche la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile). 47https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg 48 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19A03970/sg
  • 29. 29 Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali (Normativa Nazionale) L’articolo 50-bis della legge 120/2020 introduce il rito accelerato previsto dal Codice del Processo Amministrativo anche per i ricorsi contro l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (49), per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento unico statale e provvedimento unico regionale), nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione. Come è noto nel rito abbreviato (articolo 119 Codice Processo Amministrativo 50 )Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, compreso l’appello cautelare. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale) L’articolo 57 della legge 120/2020 prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire: a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, é da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica I Comuni, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 luglio 2020), l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti. TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false 49Procedure di espropriazione https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 50 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#119
  • 30. 19 elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo1999, n.79 (26). Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Infrastrutture energetiche lineari e verifica interesse archeologico L’articolo 60 della legge 120/2020 modifica il DPR 327/2001 (27) in particolare l’articolo 52- quinquies. Secondo la modifica Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici con le modalità indicate nella nuova versione del 52-quinquies. Rifacimento metanodotti esistenti L’articolo 60 della legge 120/2020 afferma che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza Il comma 5 articolo 60 della legge 120/2020 modifica la legge 290/2003 (28) in particolare l’articolo 1-sexies. La modifica prevede che fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4- sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa TESTO LEGGE 120/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub blicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&elenco30giorni=false Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia L’articolo 62 della legge 120/2020 modifica l’articolo 1 della legge 55/2002 (29). Detto articolo 1 disciplina le modalità di autorizzazione accelerata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. L’articolo 62 introduce un comma 2-bis a detto articolo 1 che recita: “Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al 26https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;79 27https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm 28https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0099.htm vedi comma 24 articolo 1 legge 99/2009 che modifica l’articolo 1sexies iniziale della legge 290 del 2003 29 https://www.camera.it/parlam/leggi/02055l.htm#decreto