1. 1
Periodo dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Novembre - Dicembre 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2. 2
Sommario
ACQUE TUTELA GESTIONE....................................................................................................7
Tariffa servizio idrico (Normativa Nazionale) ........................................................................7
Sanzioni violazioni normativa concessione derivazione (Normativa Nazionale) .................7
Valutazione di Impatto sulle domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui (Normativa
Nazionale) ...................................................................................................................................8
Gestioni autonome del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)..............................8
Progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di
competenza regionale (Giurisprudenza Nazionale)................................................................9
AREE PROTETTE BIODIVESITÀ..........................................................................................11
Orientamenti per la tutela di specie animali secondo la Direttiva sulla biodiversità
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................11
Piano di gestione nazionale della nutria (Normativa Nazionale).........................................11
ARIA .............................................................................................................................................13
Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (Documentazione Comunitaria)
....................................................................................................................................................13
Piano di forestazione urbana ed extraurbana (Normativa Nazionale)...............................15
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................16
Semplificazioni procedurali e disciplina dell’AIA (Giurisprudenza Nazionale)................16
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................21
Stanziamenti svolgimento funzioni tecniche Ministero Cultura negli appalti pubblici
(Normativa Nazionale).............................................................................................................21
Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................21
Interventi edilizi straordinari e coerenza con piano paesaggistico (Giurisprudenza
Nazionale) .................................................................................................................................23
Interventi edilizi in contrasto con la pianificazione paesaggistica in area Parco
(Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................24
Principio di leale collaborazione Stato Regioni nella attuazione della pianificazione
paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale).............................................................................26
Prevalenza piani paesaggistici sui piani territoriali(Giurisprudenza Nazionale)..............28
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................30
Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti climatici
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................30
Condizioni per considerare una attività economica coerente con obiettivi neutralità
climatica (Normativa Comunitaria).......................................................................................31
Funzionamento del Comitato ETS (Normativa Nazionale) .................................................32
Attuazione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................32
Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................33
3. 3
Riesame dell'intesa settoriale sulla produzione di energia elettrica dal carbone
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................34
Scambio quote emissioni gas serra: 3 sentenze della Corte di Giustizia (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................34
Fondo transizione ecologica e Fondo riconversione occupazionali per chiusura centrali a
carbone (Normativa Nazionale)..............................................................................................35
ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................37
Nuovo Codice di Comunicazione Elettronica (Normativa Nazionale)................................37
ENERGIA.....................................................................................................................................48
Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale)...........................48
Contributi ai Comuni per progetti efficientamento energetico e mobilità sostenibile
(Normativa Nazionale).............................................................................................................48
Piani integrati rigenerazione urbana ed efficientamento energetico edifici (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................50
Relazione conti impresa celle a combustibile (Normativa Comunitaria) ...........................50
Piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Normativa Comunitaria)......50
Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Normativa Nazionale).............................................................................................................51
Attuazione Direttiva su promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................52
Mercato interno dell'energia elettrica e preparazione ai rischi nel settore dell'energia
elettrica (Normativa Nazionale)..............................................................................................59
Programma Isole Verdi (Normativa Nazionale) ...................................................................64
Bonus edilizi, modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................64
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................65
Fondo ripresa resilienza Italia (Normativa Nazionale) ........................................................65
Obblighi di informazione per le imprese su attività ecosostenibili (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................66
Investimenti in progetti relativi a piani urbani integrati (Normativa Nazionale) .............67
Piano sviluppo e coesione del Ministero del turismo (Normativa Nazionale) ....................67
Impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di
vita dei prodotti e delle organizzazioni (Normativa Comunitaria) .....................................68
INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE...........................................................69
Costituzione di scorte di mezzi per incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................69
Norme tecniche di prevenzione incendi (Normativa Nazionale) .........................................70
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................71
Promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell’ambiente (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................71
4. 4
Protezione dell'ambiente in tutte le politiche: Iniziativa dei cittadini (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................71
Iniziativa EVE per la creazione del diritto di decidere (Normativa Comunitaria) ...........72
Comunicazione ad ANAC dati su appalti pubblici (Normativa Nazionale).......................73
Riduzione soglie dimensionali previste per sottoporre le opere del Pnrr al dibattito
pubblico.....................................................................................................................................73
MARE ...........................................................................................................................................74
Norme tecniche scarichi acque reflue e gestione sentine nautica da diporto e moto
d’acqua (Normativa Comunitaria).........................................................................................74
Esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................74
Saggi biologici sui sedimenti marini costieri da movimentare (Normativa Nazionale).....75
Fondi rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti (Normativa Nazionale) .75
Nuova disciplina del Documento di programmazione strategica di sistema e Piano
regolatore portuale (Normativa Nazionale)...........................................................................76
Finanziamenti per perdite settore crocieristico da emergenza COVID (normativa
Nazionale) .................................................................................................................................80
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................81
Veicoli a motore per trasporto pubblico locale: divieti e finanziamenti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................81
Sicurezza monopattini elettrici (Normativa Nazionale) .......................................................82
Funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (Normativa Nazionale) ...........................................................83
Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................83
Contratto di programma 2017-2021 investimenti in infrastrutture ferroviarie (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................84
Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................85
Omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali su emissioni (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................85
Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Normativa Nazionale).............................................................................................................86
Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione
2021 (Normativa Nazionale)....................................................................................................87
Omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................88
Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Normativa Nazionale)...................88
Rifinanziamento del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni
(Normativa Nazionale).............................................................................................................88
NUCLEARE .................................................................................................................................90
Sorveglianza radiometrica proroghe (Normativa Nazionale)..............................................90
5. 5
OZONOSFERA............................................................................................................................91
Restrizioni sostanze che riducono lo strato di ozono (Normativa Comunitaria)...............91
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................92
Relazione conti annuali esercizio 2020 Agenzia per l’Ambiente (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................92
Incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR (Normativa Nazionale) ..................................................................92
RIFIUTI........................................................................................................................................93
Riutilizzo materiale escavo aree portuali (Normativa Nazionale).......................................93
Progetti PNRR nei siti di bonifica (Normativa Nazionale) ..................................................94
Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (Normativa Nazionale) ....................95
Elenco dei siti orfani da riqualificare (Normativa Nazionale).............................................96
Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (Normativa Nazionale).......96
Modulistica per la richiesta di approvazione dell’analisi di rischio (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................97
Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Normativa Nazionale) .......................................................................................97
Risposte del MITE ad interpelli ambientali (Normativa Nazionale) ..................................98
Prevenzione Incendi impianti rifiuti (Normativa Nazionale) ..............................................98
Relazioni su attuazione Direttiva fanghi di depurazione in agricoltura (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................99
Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................99
Contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale
dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico (Normativa Nazionale)
..................................................................................................................................................100
Credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso (Normativa Nazionale) .......................101
Qualità del rifiuto organico da recuperare (Normativa Nazionale)..................................102
Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................102
Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive
dei corsi d'acqua – Chiarimenti (Normativa Nazionale)....................................................105
Codici rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie (Normativa Nazionale) .................105
Efficacia e validità iscrizione Albo Gestori (Normativa Nazionale)..................................106
Proroga stato emergenza COVID e Albo Gestori (Normativa Nazionale).......................106
Iscrizione Albo Gestori carrozzerie mobili (Normativa Nazionale)..................................106
Imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea iscrizione Albo
Gestori (Normativa Nazionale).............................................................................................106
Principio di prossimità e autosufficienza nella spedizione di rifiuti urbani
(Giurisprudenza Comunitaria).............................................................................................107
Rinvio obbligo etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale).......................................108
6. 6
SOSTANZE PERICOLOSE.....................................................................................................109
Bonifica unità navali militari (Normativa Nazionale) ........................................................109
Integrazione sostanza pericolosa Regolamento Reach (Normativa Comunitaria ...........109
Integrazioni sostanze pericolose soggette ad autorizzazione (Normativa Comunitaria) 110
Sanzioni per violazione disciplina messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................110
Sanzioni sul mercurio (Normativa Nazionale) ....................................................................111
Rettifica della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di
rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici (Normativa Nazionale) ..............................111
Modifica Regolamento REACH su sostanze cangerogene e mutagene (Normativa
Comunitaria............................................................................................................................111
Procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi
(Normativa Comunitaria)......................................................................................................112
SUOLO........................................................................................................................................113
Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (Normativa Nazionale) .113
Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................113
Interventi del PNRR per fronteggiare rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................115
Criteri destinazione risorse per interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico (Normativa Nazionale)...................................................................................116
Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (Documentazione Comunitaria) ......................117
Piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................118
URBANISTICA..........................................................................................................................122
Recupero immobili abbandonati (Giurisprudenza Nazionale)..........................................122
VIA VAS .....................................................................................................................................123
Risposte del MITE ad interpelli ambientali (Normativa Nazionale) ................................123
Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................123
Comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva concernente la
valutazione dell’impatto ambientale (Documentazione Comunitaria) .............................124
7. 7
ACQUE TUTELA GESTIONE
Tariffa servizio idrico (Normativa Nazionale)
L’articolo 16 del Decreto Legge 152/2021 convertito nella legge 233/2021 integra l’articolo 154
del DLgs 152/2006 sulla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, stabilendo che (nuova
versione comma 3 articolo 154) nella definizione (con decreto ministeriale) dei criteri generali per
la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica,
occorre tenere conto tenendo anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio
«chi inquina paga».
Il Decreto che definisce i criteri per la determinazione del canone di concessione dell’acqua
pubblica dovrà altresì definire i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura,
e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui
collettivi e di autoapprovvigionamento.
Il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura - 2) è
la banca dati realizzata e gestita dal CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria – Centro di Politiche e Bioeconomia, ex INEA), e costituisce il riferimento per
il monitoraggio dei volumi irrigui a disposizione di tutte le amministrazioni ed enti competenti in
materia di acqua per l’agricoltura, in forza del DM MIPAAF 31/07/2015.
TESTO LEGGE 233/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false
Sanzioni violazioni normativa concessione derivazione (Normativa Nazionale)
Il comma 5 articolo 16 del Decreto Legge 152/2021 convertito nella legge 233/2021 ha
modificato l’articolo 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico su acque e
impianti elettrici). In particolare l’articolo 17 al comma 1 prevede il divieto di derivare o utilizzare
acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
In particolare le modifiche apportate riguardano il tetto delle sanzioni previste in caso di violazione
del divieto di cui sopra
Con la modifica apportata il nuovo comma 3 articolo 17 del Regio Decreto 11/12/1933 n°1775
afferma nel caso di violazione del suddetto divieto: “l'Amministrazione competente dispone la
cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria previsti dalle leggi vigenti, é tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.000 euro.”
TESTO LEGGE 233/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false
2 https://sigrian.crea.gov.it/
8. 8
Valutazione di Impatto sulle domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui
(Normativa Nazionale)
Il comma 6 articolo 16 del Decreto Legge 152/2021 convertito nella legge 233/2021 prevede che
allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le
domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo
titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto,
anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 (3), della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di
espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i
corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una
documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla
concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.
TESTO LEGGE 233/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false
Gestioni autonome del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)
Il comma 2bis dell’articolo 147 del DLgs 152/2006 prevede che sono fatte salve, tra le altre, le
gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente
pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati
come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini
della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo
d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti
requisiti.
L’articolo 22 della legge 233/2021 prevede che entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico
in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla
ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis sopra riportati, confluiscono nella
gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di
governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi
del citato comma 2-bis.
TESTO LEGGE 233/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120
9. 9
Progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di
competenza regionale (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 201 del 28 ottobre 2021:
1.ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale nella parte in cui prevede che l'ambito
applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in
alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un
volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai
manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15
metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi».
Quanto sopra in coerenza con il comma 3 articolo 61 del DLgs 152/2006 che recita: “3. Rientrano
nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°novembre 1959, n.1363, per gli sbarramenti che
non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri
cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale,
restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”
2. ha dichiarato la incostituzionalità della norma regionale ha consentito che le opere di cui al
precedente art. 10 - vale a dire le opere che «non siano state denunciate ovvero siano state
realizzate in difformità dai progetti approvati» - siano regolarizzate previa presentazione, da parte
del proprietario o del gestore, del progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo
della certificazione di idoneità statica. L'approvazione del progetto è riservata alla Giunta
regionale, che vi provvede all'esito del procedimento già descritto nello scrutinio delle precedenti
censure.
Il dubbio di legittimità costituzionale discende dal fatto che, disciplinando la norma impugnata
opere esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, la stessa si porrebbe in contrasto
con l'art. 167 cod. beni culturali, che dispone un generale divieto di sanatoria per gli interventi non
autorizzati su beni paesaggistici, salvi i limitati casi di cui al comma 4, estranei alla presente
fattispecie e che necessitano, comunque, del previo parere vincolante della soprintendenza.
La censura è fondata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con
assorbimento del restante profilo.
L'art. 146, comma 4, cod. beni culturali, afferma che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al titolo che legittima l'intervento edilizio, e non può essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, dell'intervento stesso,
all'infuori dei casi previsti dal successivo art. 167, commi 4 e 5.
Detti ultimi consistono negli interventi edilizi che non abbiano determinato la creazione o
l'aumento illegittimo di superfici utili o di volumi, negli interventi che abbiano comportato
l'impiego di materiali difformi da quelli indicati dall'autorizzazione paesaggistica, e, infine, negli
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 t.u. edilizia. Per tali
tipologie di intervento, in ogni caso, la normativa statale consente la sanatoria solo all'esito del
preventivo parere vincolante della soprintendenza.
La norma impugnata si discosta da tali prescrizioni.
Nel riferirsi, senza distinzione alcuna, a tutte le opere che «non siano state denunciate ovvero
siano state realizzate in difformità dai progetti approvati», essa delinea infatti un novero
amplissimo di ipotesi, sostanzialmente illimitato e comunque idoneo a ricomprendere anche tutti
gli sbarramenti idrici realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ovvero in difformità dalla
stessa.
10. 10
In tali ultime ipotesi, pertanto, la norma consente la possibilità di regolarizzare le opere non
autorizzate o difformi in data successiva alla loro realizzazione anche al di fuori dei casi tassativi
indicati dall'art. 167 cod. beni culturali, senza, peraltro, alcun richiamo alla necessità di acquisire il
preventivo parere vincolante della soprintendenza.
Un tale contrasto non appare sanabile in via interpretativa, tramite una lettura della disposizione
impugnata che ne postuli un'implicita conformità alla normativa statale in materia paesaggistica,
così come ritenuto in relazione alle precedenti censure scrutinate; ciò in considerazione del fatto
che la disciplina regionale è completa, per cui il silenzio serbato in relazione ad alcuni profili
qualificanti non può intendersi quale tacito richiamo ad essi.
Conseguentemente, richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui «l'autorizzazione
paesaggistica [...], deve essere annoverata tra gli "istituti di protezione ambientale uniformi, validi
in tutto il territorio nazionale"» (sentenze n. 238 del 2013 e n. 101 del 2010), l'art. 11 della legge
regionale impugnata va ritenuto costituzionalmente illegittimo, in quanto, derogando alla
normativa statale in materia di regolarizzazione delle opere sotto il profilo paesistico, invade la
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali», con assorbimento del restante profilo di censura.
TESTO SENTENZA 201/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/579
11. 11
AREE PROTETTE BIODIVESITÀ
Orientamenti per la tutela di specie animali secondo la Direttiva sulla biodiversità
(Documentazione Comunitaria)
La Comunicazione della Commissione (2021/C 496/01) ha definito un orientamento sulla rigorosa
tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat
Il documento si concentra sugli obblighi derivanti dagli articoli 12 (norme di tutela delle specie
Habitat) e 16 (condizioni per deroghe alle norme di tutela delle specie habitat) della direttiva
Habitat (4). Essi stabiliscono un regime di rigorosa tutela per le specie animali elencate
nell'allegato IV, lettera a), della direttiva, pur ammettendo deroghe a tali disposizioni in
determinate condizioni. Il documento si basa principalmente su sentenze pertinenti della CGUE e
su esempi di sistemi di tutela delle specie in vigore in vari Stati membri.
Il documento è destinato alle autorità nazionali, regionali e locali, agli organismi di conservazione e
ad altre organizzazioni responsabili dell'attuazione della direttiva Habitat o coinvolte in essa,
nonché ai portatori di interessi. Il suo scopo è di assisterli nell'elaborazione di modalità efficaci e
pragmatiche di applicazione delle disposizioni, garantendo nel contempo il pieno rispetto del
quadro giuridico. Gli Stati membri e i principali portatori di interessi sono stati consultati su varie
bozze del documento e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
TESTO COMUNICAZIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1209(02)&from=IT
Piano di gestione nazionale della nutria (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 27 ottobre 2021 sono adottate le misure di
gestione degli esemplari della specie nutria (Myocastor coypus) presenti nel territorio nazionale,
contenute nel Piano di cui all'allegato 1, parte integrante del decreto.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21A07158&elenco30giorni=false
TESTO ALLEGATO 1:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/
ATTIGENERALI/2021/piano_gestione_nutria_10-2021.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1641217852242
12. 12
Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il
regolamento (CE) n. 338/97 (5) del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 (6)
della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 (7) del
Consiglio.
TESTO REGOLAMENTO 2021/2280:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2280&from=IT
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20200101&qid=1641219560520
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0865-20190227&qid=1641219646503
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20200101&qid=1641219713287
13. 13
ARIA
Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (Documentazione
Comunitaria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità
dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE (8) e direttiva 2008/50/CE (9) Direttiva 2016/2284 (10).
La Risoluzione analizza lo stato di attuazione delle direttive che disciplinano le emissioni inquinanti
nell’aria.
La Risoluzione in particolare:
1. rileva che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente si basano su norme di qualità dell'aria che
risalgono a 15-20 anni fa e che in alcuni casi sono molto meno rigorose delle attuali linee guida
dell'OMS, dei livelli di riferimento stimati basati sul rischio incrementale dell'insorgenza di casi di
tumore nel corso della vita, come pure dei livelli suggeriti dai dati scientifici più recenti
sull'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;
2. accoglie con favore l'impegno assunto nel quadro del Green Deal europeo di rivedere le norme
sulla qualità dell'aria e invita la Commissione ad allineare i valori di PM10, PM2,5, SO2 e O3 alle linee
guida dell'OMS (11), e i valori del benzene (C6H6) e del benzo(a)pirene (BaP) ai livelli di riferimento
dell'OMS, apportando modifiche legislative alle direttive sulla qualità dell'aria ambiente a seguito
di una valutazione d'impatto globale sugli aspetti sanitari, ambientali, sociali ed economici;
3. invita la Commissione a tenere altresì conto degli ultimi carichi critici per la protezione degli
ecosistemi stabiliti dalla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza;
4. esorta la Commissione a includere nuovi indicatori negli indici di qualità dell'aria, come la
densità della popolazione nei pressi delle stazioni di monitoraggio e dei punti di campionamento,
in modo da stabilire criteri di «esposizione generale della popolazione» e disposizioni per la
rappresentatività dei siti di monitoraggio, così come a condividere le migliori pratiche esistenti in
questo contesto, quali l'istituzione di zone prioritarie per il miglioramento della qualità dell'aria;
rimarca tuttavia che questi nuovi criteri dovrebbero integrare e non sostituire i valori limite, che si
sono rivelati finora gli standard più facili da applicare, e che le stesse norme di qualità dell'aria
devono essere applicate in tutta Europa;
5. evidenzia che la pandemia di COVID-19 è un esempio dei legami inestricabili tra la salute umana
e la salute degli ecosistemi; sottolinea la necessità di integrare nell'elaborazione delle nuove
politiche gli insegnamenti sull'inquinamento atmosferico tratti dalla pandemia di COVID-19;
6. prende atto del fatto che le misure di confinamento per controllare la diffusione della pandemia
hanno portato a una drastica riduzione temporanea del traffico e delle attività industriali, che di
conseguenza ha portato a un calo senza precedenti delle emissioni e dell'inquinamento
atmosferico su scala continentale, con concentrazioni di inquinanti ben al di sotto dei limiti legali
e delle raccomandazioni dell'OMS, dimostrando dunque in modo chiaro l'impatto delle attività
umane sull'ambiente;
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0107-20150918&qid=1640781469082
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918&qid=1640781534313
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=IT
11 Commento e testo nuove linee guida OMS a questo link (file SETTEMBRE 2021: voce Aria):
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
14. 14
7. sottolinea il crescente legame tra l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici, come
dimostrato dalle crescenti concentrazioni di ozono provocate dall'aumento delle temperature
e dalle ondate di calore più frequenti;
8. sottolinea che le emissioni di metano non sono disciplinate dalla legislazione dell'UE
sull'inquinamento atmosferico e non sono specificamente disciplinate dalla politica climatica
dell'UE; accoglie con favore la recentemente pubblicata strategia dell'UE per ridurre le emissioni di
metano e incoraggia la Commissione ad affrontare in modo efficace la necessità di per ridurre al
minimo le emissioni di metano, soprattutto quelle derivanti dall'agricoltura e dai rifiuti;
9. rileva con preoccupazione che, mentre le emissioni della maggior parte degli inquinanti
atmosferici continuano a diminuire in tutta l'Unione europea, le emissioni di ammoniaca (NH3),
soprattutto quelle derivanti dal settore agricolo, continuano ad aumentare, e costituiscono una
difficoltà per gli Stati membri dell'UE in quanto ostacolano l'osservanza dei limiti dell'UE rispetto
agli inquinanti atmosferici; sottolinea che, nelle aree urbane, le emissioni di ammoniaca
rappresentano circa il 50 % dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, in quanto
l'ammoniaca è un precursore fondamentale del particolato; invita gli Stati membri a sfruttare
i propri piani strategici nazionali nell'ambito della PAC come un'opportunità per combattere
l'inquinamento atmosferico proveniente dal settore agricolo; chiede alla Commissione e agli Stati
membri di valutare altresì le opzioni per mitigare queste emissioni nell'ambito della direttiva sulle
emissioni industriali;
10. sottolinea che l'inquinamento atmosferico causato dal trasporto marittimo è responsabile di
oltre 50 000 decessi all'anno nell'UE, ragion per cui deve essere ulteriormente ridotto (39); pone
l'accento sulla necessità che l'UE adotti misure adeguate ed efficaci per regolamentare il trasporto
marittimo; richiama l'attenzione sul fatto che le città portuali esposte a un ulteriore inquinamento
dovuto alla navigazione, alle gru, alle crociere e a vari veicoli di trasporto devono affrontare questi
aspetti per migliorare la qualità dell'aria; osserva con preoccupazione che l'impatto dannoso delle
navi sulla qualità dell'aria continua ad aumentare parallelamente alla crescita del settore; invita la
Commissione a rispettare urgentemente il proprio impegno di regolamentare l'accesso ai porti
delle navi più inquinanti e di obbligare le navi attraccate a utilizzare le infrastrutture di ricarica
e rifornimento disponibili, ad esempio l'elettricità erogata da reti elettriche terrestri, per diminuire
le emissioni inquinanti nell'aria, proteggendo così le zone costiere e le loro popolazioni; invita la
Commissione e gli Stati membri ad attuare uno «standard di emissioni zero per le navi
ormeggiate» in tutti i porti europei;
11. sottolinea che le zone di controllo delle emissioni sono strumenti essenziali per limitare
l'inquinamento atmosferico causato dalla navigazione e contribuiscono ad affrontare
i cambiamenti climatici, riducendo gli effetti negativi sulla salute umana e la biodiversità marina;
chiede pertanto l'estensione di tali zone a tutti i mari dell'UE; invita gli Stati membri a un rigido
controllo delle zone di controllo delle emissioni all'interno delle proprie acque territoriali;
TESTO RISOLUZIONE PARLAMENTO UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0107&from=IT
15. 15
Piano di forestazione urbana ed extraurbana (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 è stato
approvato il «Piano di forestazione urbana ed extraurbana» (milestone) relativo all'investimento
3.1 «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», parte della linea di intervento 3
«Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree
verdi, del suolo e delle aree marine», nella componente 4 «Tutela del territorio e della
risorsa idrica» della missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» (12) del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
Il Piano di forestazione urbana ed extraurbana rappresenta uno strumento che permette a tutti i
soggetti attuatori a livello nazionale (Città metropolitane) di seguire una metodologia comune
basata su solidi riferimenti scientifici al fine di individuare e mettere a dimora l’albero giusto al
posto giusto (albero coerente con le caratteristiche biogeografiche e ecologiche dei luoghi).
Il Piano di forestazione è finalizzato alla realizzazione di aree forestali certificate nella loro
caratterizzazione genetica ed ecologica dall’uso esclusivo di piante autoctone locali che non diano
luogo a disservizi (quali ad esempio allergie e varie forme di tossicità) e che garantiscano una
maggiore tutela della biodiversità e una migliore performance funzionale degli ecosistemi in
termini di resistenza e resilienza. Per questo insieme di ragioni è esclusa la possibilità di utilizzare
specie esotiche ricordando che, a livello mondiale, le specie esotiche rappresentano una delle
cause maggiori di perdita della biodiversità.
In tal senso il Piano fa sì che l’Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed
extraurbano” del PNRR non investa solo su ciò che conosciamo come “verde urbano” (viali,
giardini, parchi urbani) poiché oltre agli obiettivi classici del verde urbano se ne pone altri più
chiaramente legati alla mitigazione e all’adattamento alla crisi climatica e alla rimozione delle
sostanze inquinanti, al miglioramento della connettività ecologica e alla riduzione della
frammentazione degli ecosistemi. L’Investimento è rivolto alle 14 Città metropolitane, ai loro
1.268 comuni in cui vivono più di 21 milioni di persone in un territorio che occupa una superficie di
4,663 milioni di ettari, pari al 15,47% del territorio nazionale e che comprende, oltre agli
ecosistemi urbani, ecosistemi naturali ed agroecosistemi.
TESTO DECRETO 30/11/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_493_30_11_2021.pdf
TESTO PIANO FORESTAZIONE URBANA:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/PNRR_piano_forestazione.
pdf
12 https://www.mite.gov.it/pagina/missione-2-m2-rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica
16. 16
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Semplificazioni procedurali e disciplina dell’AIA (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 è intervenuta sul potere delle
Regioni di semplificare, con proprie leggi, le procedure decisionali a rilevanza ambientali, nel caso
specifico l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).
La sentenza non si limita ad affermare la illegittimità costituzionale della norma regionale
impugnata nel caso specifico ma afferma principi di ordine generale per cui:
1. semplificare non significa accelerare i tempi di decisione;
2. nelle procedure ambientali la semplificazione non può limitare le modalità di rilascio del
contributo di tutti gli enti partecipanti;
3. la semplificazione deve garantire prima di tutto l’efficienza e l’efficacia del procedimento prima
ancora che la riduzione dei tempi per la sua conclusione;
4. le procedure ambientali come nel caso dell’AIA restano complesse anche se la revisione
conferma almeno in partenza l’impianto esistente e possono portare comunque all’applicazione di
tecniche di mitigazione nuove;
5. le procedure ambientali devono essere il più possibili uniformi a livello nazionale visto che la
materia ambiente rientra nella legislazione esclusiva dello stato e le Regioni possono modificarla
solo migliorando la tutela dell’ambiente non riducendola con ulteriori semplificazioni procedurali
e/o organizzative.
Dopo quanto espresso da questa sentenza viene però da chiedersi ma questi principi valgono solo
per le leggi regionali o anche per quelle nazionali come le recenti leggi di semplificazione del
Governo Draghi (13) e prima del Governo Conte 2 (14).
Comunque analizziamo la sentenza di seguito...
CONTENUTO DELLA NORMA REGIONALE OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
La norma regionale impugnata fa riferimento alla ipotesi di riesame dell’AIA determinato dalla
pubblicazione di una Decisione della Commissione UE che aggiorna le c.d. BAT (acronimo inglese di
Migliori Tecnologie Disponibile) per la gestione ambientale dell’impianto assoggettato ad AIA. Si
ricorda che detta revisione può avvenire, su richiesta della autorità competente al rilascio dell’AIA,
anche quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono
una notevole riduzione delle emissioni.
La norma regionale contestata prevede che nelle suddette ipotesi la Conferenza dei Servizi (da
convocarsi per lo svolgimento della procedura di rilascio dell’AIA secondo il comma 4 articolo 29-
quater DLgs152/2006): “è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona,
13 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/08/il-modello-decisionale-della-legge.html
14 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/09/decreto-semplificazione-o-deroga-norme.html
17. 17
secondo la disciplina di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - QUI),
preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla
Giunta regionale”. Questa possibilità di semplificazione è esclusa quando la revisione dell’AIA
comporti una modifica sostanziale dell’impianto tale da rendere necessario anche l’avvio di una
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ordinaria.
COME FUNZIONA LA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA
L’articolo 14-bis della legge 241/1990 disciplina una modalità di conduzione della conferenza dei
servizi che prevede l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta delle riunioni
sempre su piattaforma web.
Si ricorda che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte:
a). entro 5 giorni dal deposito della domanda deve essere convocata
b). 15 giorni (termine perentorio) entro i quali le amministrazioni partecipanti possono chiedere
integrazioni, ma chi convoca può stabilire anche un termine inferiore
c). termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per chi ha competenze su tutela ambiente e salute
pubblica) per le amministrazioni che devono rilasciare propria determinazione all’interno della
conferenza
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Natura dell’AIA rispetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La sentenza intanto ribadisce la differenza tra AIA e VIA dove la prima definisce il modello di
gestione dell’impianto rispetto al sito mentre la seconda definisce la compatibilità dell’impianto in
quanto tale con il sito. Afferma la sentenza in proposito: “Mentre la valutazione d'impatto
ambientale (VIA) attiene a profili strutturali e localizzativi, l'autorizzazione in parola incide, così,
propriamente su aspetti di gestione dell'impianto, tentando di ridurre le conseguenze negative
dell'attività delle installazioni e impiegando a tale fine le migliori tecniche disponibili nel settore
industriale di riferimento (BAT). Queste ultime costituiscono, dunque, un fondamentale criterio di
riferimento per fissare le condizioni dell'autorizzazione; sono definite come «la più efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio», e rappresentano la base dei
valori limite di emissione e delle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 5, comma 1,
lettera l-ter, cod. ambiente).”
Finalità dell’AIA: autorizzazione dinamica quindi rivedibile nel tempo
L’AIA come è noto può essere rivista non solo per la evoluzione delle BAT ma anche perché dopo il
suo rilascio sono emersi nuovi elementi di rischio ambientale e sanitario prodotti dall’impianto in
esercizio (vedi in particolare il comma 7 articolo 29quater del DLgs 152/2006 sul ruolo del Sindaco
come Autorità Sanitaria nel richiedere la revisione dell’AIA).
Afferma sul punto la Corte Costituzionale: “Questa Corte ha da tempo riconosciuto l'AIA come «un
provvedimento per sua natura "dinamico", in quanto contiene un programma di riduzione delle
emissioni, che deve essere periodicamente riesaminato [...], al fine di recepire gli aggiornamenti
delle tecnologie cui sia pervenuta la ricerca scientifica e tecnologica nel settore». Al suo interno,
infatti, «devono trovare simultanea applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione, correzione
alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo
ambientale». Il procedimento che culmina nel rilascio dell'AIA - prosegue questa Corte -
18. 18
«rappresenta lo strumento attraverso il quale si perviene, nella previsione del legislatore,
all'individuazione del punto di equilibrio in ordine all'accettabilità e alla gestione dei rischi, che
derivano dall'attività oggetto dell'autorizzazione» (sentenza n. 85 del 2013). Ciò posto, è naturale
che, al fine di coniugare efficacemente la tutela ambientale e la sostenibilità dell'attività, sia
decisiva la verifica dell'efficacia delle prescrizioni e il periodico riscontro sull'utilizzo delle migliori
tecniche disponibili. 3.3.- Occorre notare come proprio l'esigenza dell'adeguamento costante delle
attività autorizzate al progresso scientifico e tecnologico si traduca, sul piano giuridico, nella
previsione del necessario riesame delle condizioni stabilite in sede di rilascio del provvedimento
«entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione» (art.
29-octies, comma 3, lettera a, cod. ambiente).”
AIA rientra nella materia ambiente di competenza della legislazione esclusiva dello Stato
La Corte richiama le sentenze precedenti con le quali si è affermato che l’AIA rientra nella materia
ambiente quindi nella legislazione esclusiva dello Stato ex articolo 117 comma 2 lettera s) della
Costituzione:
n. 178 del 2019 QUI,
n. 246 del 2018 QUI,
n. 141 del 2014 QUI,
n. 289 del 2019 QUI.
La differenza tra le due tipologie di conferenza dei servizi
Secondo la Corte Costituzionale: “dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), il sistema normativo prevede due tipologie di
conferenza: quella semplificata o asincrona, di cui all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, e
quella simultanea o sincrona, di cui all'art. 14-ter della stessa legge. La conferenza semplificata si
svolge con la trasmissione, in via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle istanze,
comunicazioni, atti di assenso ed altro, non richiedendo la presenza contestuale dei soggetti
coinvolti. Tale tipologia costituisce il modo di svolgersi ordinario della conferenza di servizi, sia di
quella istruttoria, sia di quella decisoria, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, ultimo
periodo, e dall'art. 14-bis, commi 6 e 7, della legge n. 241 del 1990, e salvo che la legge preveda,
per specifiche decisioni, direttamente la convocazione della conferenza in forma sincrona.
Quest'ultima si caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni, dell'assenso o del
dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene contestualmente, in un'apposita riunione, ove
possibile anche in via telematica. La conferenza simultanea richiede, dunque, un confronto più
approfondito e l'esame incrociato dei contenuti dei provvedimenti.”
Come è disciplinata la conferenza dei servizi nella procedura di AIA
La Corte nella sentenza in esame ricorda che occorre ricordare che nella disciplina nazionale della
procedura di AIA è prevista la convocazione della conferenza dei servizi. Il comma 5 articolo 29
quater del DLgs 152/2006 prevede che questa conferenza sia quella disciplinata dagli articoli 14 e
19. 19
14-ter della legge 241/1990. Quindi si fa riferimento alla disciplina ordinaria della conferenza dei
servizi in modalità sincrona e in forma simultanea nel senso che la riunione deve essere fatta in
presenza dei partecipanti (a prescindere che siano in presenza o a distanza) e non con un mero
invio di documenti in modo quindi non simultaneo.
La Corte, quindi, afferma: “Il legislatore statale ha, dunque, stabilito, in ragione della complessità
di tali procedure, che la conferenza di servizi per il rilascio - e il riesame con valore di rinnovo (art.
29-octies, comma 10, cod. ambiente) - dell'AIA si debba svolgere in forma simultanea e in modalità
sincrona. Non a caso, ha effettuato la stessa scelta in relazione alla procedura di VIA (vedi comma
4 articolo 14 legge 241/1990 ndr). Del resto, tale scelta appare giustificata dalla circostanza che a
queste procedure di verifica ambientale partecipano amministrazioni portatrici di interessi
sensibili (anzitutto, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute umana).”
È chiaro quindi per la Corte Costituzionale il contrasto della norma regionale con la sopra citata
normativa nazionale.
Le ragioni semplificatorie avanzate dalla Regione per difendere la norma impugnata, dimostrano
una riduzione della tutela ambientale in materia di disciplina della procedura di AIA
La Regione ha cercato di dimostrare che la norma impugnata ha la finalità di semplificare
procedimenti meno complessi in quanto riguarda casi in cui la revisione AIA non comporta
modifiche tali da richiedere l’avvio di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA
ordinaria.
Secondo la Corte le Regioni possono disciplinare procedure autorizzatorie ambientali solo se
introducono una maggiore tutela ambientale a quanto previsto dalla legislazione statale.
La Corte in particolare afferma criteri chiarissimi, nella sentenza in esame, per dimostrare che le
modifiche procedurali della norma regionale sono incostituzionali:
1. Intanto principio generale è secondo la sentenza: “È bene precisare che, quando si tratta delle
procedure di tutela ambientale, il valore della semplificazione s'invera nella definizione di modelli
organizzativi fondati sull'efficiente collaborazione e sul coordinamento delle competenze, non certo
sulla mera velocizzazione delle tempistiche.” Aggiunge la Corte: “La protezione dell'ambiente non
è, d'altronde, contrapposta alla semplificazione, ma è anzi perseguita proprio attraverso «una
migliore qualità ed efficienza dei procedimenti”.
2. Gli studi e le decisioni che precedono l'adozione dell'AIA sono tutt'altro che poco complessi.
Meritevoli di approfondita valutazione sono, allo stesso modo, gli aggiornamenti tecnici che le
amministrazioni competenti sono chiamate a effettuare in sede di riesame, nel tentativo di
conformare le prescrizioni dell'autorizzazione all'avanzamento tecnologico. Così, il perseguimento
degli obiettivi di celerità e speditezza del procedimento, che si traduca nell'assenza del confronto
contestuale tra i partecipanti alla conferenza, non apporta elementi di miglioramento dei livelli di
tutela del valore ambientale.
3. Non rileva, quale fattore dirimente, la circostanza che, secondo la disposizione impugnata, per il
riesame dell'AIA, si convochi una conferenza di servizi semplificata solo ove non occorra ampliare
l'impianto o effettuarne modifiche sostanziali che implichino l'attivazione della verifica di
assoggettabilità a VIA o della procedura di VIA: il fatto che l'installazione permanga
strutturalmente invariata non rende, evidentemente, meno accurato l'esame che riguarda la
possibilità di applicare nuove tecniche disponibili che riducano le emissioni inquinanti.
4. la conferenza semplificata asincrona non simultanea deve essere considerata l’eccezione valida
quando non sono necessarie istruttorie complesse, cosa che difficilmente può accadere per
impianti soggetti ad AIA (vedi sopra punto 3). Invece la norma regionale impugnata fa diventare
eccezione la conferenza sincrona e simultanea.
20. 20
5. su procedura di AIA, VIA, VAS la ratio delle recenti riforme del DLgs 152/2006 (testo unico
ambientale) è quella per cui si è voluto: “ricercare un tendenziale allineamento dei diversi schemi e
modelli procedimentali (sentenza n. 93 del 2019 15 e n. 53 del 2021 16), affinché essi risultassero
uniformi sul territorio nazionale, e si potesse assicurare i medesimi adeguati livelli di tutela del
bene ambientale”.
TESTO SENTENZA 233/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/663
15 https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-18-aprile-2019-n-93/
16 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/05/corte-costituzionale-il-paur-non.html
21. 21
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Stanziamenti svolgimento funzioni tecniche Ministero Cultura negli appalti pubblici
(Normativa Nazionale)
L’articolo 113 (comma 2) Codice Contratti Pubblici (17) prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei
lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di
conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo suddetto è ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni
secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori.
Con Decreto Ministero Cultura 1 Settembre 2021, n. 158 è stato approvato il regolamento che
definisce le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti
al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche destinata all'erogazione degli incentivi al
personale del Ministero della cultura che svolge le funzioni individuate da sopra citato articolo
113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
TESTO DECRETO 158/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-11-11&atto.codiceRedazionale=21G00169&elenco30giorni=false
Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti (Normativa
Nazionale)
Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali ex DLgs 34/2018 (18) definisce, all’articolo 3,
bosco vetusto superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno
sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza
spontanee.
L’articolo 7 del DLgs 34/2018 prevede che con Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero Transizione Ecologica e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per
l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione
e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti
17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
18 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
22. 22
Con Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentati e Forestali del 18 novembre 2021 sono
approvate le linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le
indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei
boschi vetusti.
Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle rispettive esigenze e caratteristiche
ecologiche e socio – economiche , possono integrare le linee guida con ulteriori disposizioni,
purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste presidio fondamentale
della qualità della vita.
Le Regioni aggiornano secondo i criteri minimi contenuti nelle linee guida le eventuali norme in
materia già approvate e verificano la perimetrazione dei boschi vetusti eventualmente già
riconosciuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto (dal 22 dicembre
2021).
Le linee guida allegato al Decreto ricordano in premessa come I «boschi vetusti», caratterizzati
dalla presenza di tappe mature coerenti con la dinamica ecologica tipica della formazione
forestale in oggetto (serie di vegetazione) costituiscono rilevanti serbatoi di biodiversità e nello
stesso tempo aree core nelle strategie di conservazione della natura, luoghi elettivi per studi
scientifici volti anche a delineare le naturali dinamiche evolutive del bosco ed elementi identitari di
valore culturale e paesaggistico.
Un bosco vetusto, per essere riconosciuto tale, deve coprire un'area non inferiore ai 10 ettari. Per
casi particolari, espressamente motivati da specifiche caratteristiche, la superficie minima può
scendere fino a 2 ettari, purché comunque l'area costituisca un unico sistema ecologico -
stazionale, funzionale e strutturale e presenti le caratteristiche di cui ai punti 2 (Identificazione) e 4
(Caratteristiche) delle linee guida.
Le procedure per il riconoscimento dello status di «Bosco Vetusto» e la relativa segnalazione ai
fini dell'inserimento nella «Rete nazionale dei Boschi Vetusti» sono di competenza delle regioni,
che le avviano:
a) d'iniziativa, utilizzando gli elementi conoscitivi a disposizione tra cui quelli reperibili negli
strumenti di pianificazione di cui all'art. 6, commi 3 e 6 del Testo Unico Foreste e Filiere Forestali;
b) a seguito di specifiche proposte provenienti da enti parco, comuni, altri enti pubblici e privati,
associazioni, singoli cittadini.
TESTO DECRETO 18/11/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-22&atto.codiceRedazionale=21A07468&elenco30giorni=false
23. 23
Interventi edilizi straordinari e coerenza con piano paesaggistico (Giurisprudenza
Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n°219 del 23 novembre 2021 ha dichiarato la
incostituzionalità di normativa regionale che prevedeva interventi edilizi straordinari in contrasto
con la pianificazione paesaggistica e l’Intesa tra Regione e MIBAC in materia paesaggistica.
Il piano paesaggistico regionale - le cui prescrizioni sono «cogenti per gli strumenti urbanistici dei
comuni, delle città metropolitane e delle province» e «immediatamente prevalenti sulle
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici» (art. 145, comma 3, del
d.lgs. n. 42 del 2004) - è infatti «strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione
non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello
sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione
delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio» (sentenza n. 172 del 2018, richiamata dalla sentenza n. 86 del
2019). Per tale motivo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che è necessario
salvaguardare «la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità
e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali (sentenza n. 182 del 2006)»
(sentenza n. 74 del 2021).
Per il medesimo motivo, inoltre, la legge regionale deve disciplinare - secondo l'art. 145, comma 4,
del d.lgs. n. 42 del 2004 - «le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione e le
connesse misure di governo del territorio in linea con le determinazioni del nuovo piano
paesaggistico (sentenza n. 64 del 2015) o, nell'attesa dell'adozione, secondo le modalità
concertate e preliminari alla sua stessa adozione» (sentenza n. 86 del 2019), anche allorquando la
Regione si sia a ciò volontariamente vincolata mediante apposito accordo.
Nella specie, la Regione Calabria ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'allora Ministero per i
beni e le attività culturali in data 23 dicembre 2009, sulla cui base ha avviato un rapporto di
collaborazione in vista della elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, in linea con
l'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Da tale collaborazione è scaturita l'adozione
del Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica (QTRP), approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione 1° agosto 2016, in attuazione degli artt. 17 e 25 della legge della
Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge
urbanistica della Calabria). In questo documento, frutto di elaborazione congiunta, si definisce il
quadro condiviso «di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio
regionale» (art. 1, comma 2), di tutti gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare,
anche nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale, si specificano i compiti del
Comitato tecnico di copianificazione, istituito in attuazione del citato Protocollo, si impone una
valutazione congiunta di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con il quadro stesso da
parte della Regione e dei competenti organi del MIBACT (art. 30, comma 7).
È, pertanto, evidente che l'introduzione delle disposizioni regionali impugnate, che, come si è
detto, consentono interventi edilizi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici, ulteriori
rispetto a quelli già previsti dalla citata legge reg. Calabria n. 21 del 2010 e ne prorogano di un
anno la realizzabilità, in riferimento anche a immobili edificati più recentemente, senza seguire le
modalità procedurali collaborative concordate e senza attendere l'approvazione congiunta del
piano paesaggistico regionale, vìola l'impegno assunto dalla Regione in ordine alla condivisione del
«governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio» (art. 1,
comma 1, del QTRP) e, quindi, il principio di leale collaborazione cui si informano le norme del
Codice dei beni culturali e del paesaggio e determina una lesione della sfera di competenza statale
in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
24. 24
Ciò comporta un'ulteriore conseguenza, confortata da quanto questa Corte ha recentemente
affermato con riguardo al potere di pianificazione urbanistica, in armonia con il giudice
amministrativo, e cioè che esso «"non è funzionale solo all'interesse all'ordinato sviluppo edilizio
del territorio [...], ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti
interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti"
(Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 maggio 2018, n. 2780)» (sentenza n. 202 del 2021).
Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo
indefinito, per effetto delle reiterate proroghe (il termine originariamente previsto per la
presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, individuato nel 31 dicembre
2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018,
successivamente al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al 31 dicembre 2022), le citate
previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e,
primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 Cost. Tale
lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora
proceduto all'approvazione del piano paesaggistico regionale.
TESTO SENTENZA 219/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/635
Interventi edilizi in contrasto con la pianificazione paesaggistica in area Parco
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 251 del 23 dicembre 2021 ha dichiarato incostituzionali le
seguenti norme regionali:
1. consente - in virtù di provvedimento di deroga emesso dall'ente gestore del parco - la
realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse se sussistono rilevanti
motivi di interesse pubblico, mentre le NTA del PPTR prevedono - in virtù di un provvedimento
della Regione - esclusivamente la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità solo se
compatibili con gli specifici obbiettivi di qualità dettati dalle medesime NTA e in difetto di
alternative localizzative e/o progettuali.
È proprio detto profilo di competenza ad integrare un evidente contrasto tra disposizione
impugnata e norma paesaggistica, poiché il provvedimento di deroga adottato dall'ente parco
assurge non a titolo aggiuntivo, bensì sostitutivo di quello regionale, salvi naturalmente gli ulteriori
titoli edilizi e paesaggistici del caso.
A fronte delle evidenziate difformità di disciplina, deve dunque ritenersi che la clausola di salvezza
contenuta nella disposizione impugnata con riguardo al piano paesaggistico e al codice dei beni
culturali e del paesaggio costituisca una mera clausola di stile, priva di reale portata precettiva e in
nessun modo in grado di elidere il sostanziale svuotamento della disciplina d'uso di cui al PPTR.
In conclusione, introducendo un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la disposizione
impugnata si pone in contrasto con il parametro interposto invocato (art. 145, comma 3, cod. beni
culturali), con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.
2. che riproduce i profili di incostituzionalità della norma regionale di cui al punto 1 con l'unica
differenza di ammettere deroghe ai divieti di nuove costruzioni solo per la realizzazione di opere
pubbliche e di pubblica utilità e non per quelle genericamente di interesse pubblico. Secondo la
sentenza Nonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica
utilità analogamente a quanto previsto dall'art. 95 NTA, permangono le differenze già evidenziate
25. 25
tra disposizione impugnata e normativa paesaggistica con riguardo sia all'organo decisorio (l'ente
gestore del parco in luogo della Regione), sia alle condizioni previste per l'adozione del
provvedimento di deroga, assai più stringenti nel caso del PPTR (compatibilità con gli obbiettivi di
qualità previsti dalle NTA e difetto di alternative localizzative e/o progettuali).
3. che consente la realizzazione di interventi di nuova costruzione e, nell'intero territorio del
parco, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-
documentale, senza alcun vincolo di volumetria e senza il rispetto delle ulteriori condizioni
elencate dalla scheda PAE 008 del Piano paesaggistico regionale. Di conseguenza, in ragione delle
manifeste difformità testé evidenziate tra disciplina d'uso dettata dal PPTR e disposizione oggetto
di censura, la clausola di salvezza in quest'ultima contenuta con riguardo a «eventuali vincoli
maggiormente restrittivi» assurge ancora una volta a mera clausola di stile, priva di reale portata
precettiva e in alcun modo in grado di elidere il sostanziale svuotamento del contenuto della
norma di tutela paesaggistica statale. In conclusione, la disposizione impugnata si pone in
contrasto con il principio di sovraordinazione della pianificazione paesaggistica, introducendo un
trattamento peggiorativo del bene paesaggistico parco «Costa Ripagnola», con conseguente
invasione della sfera di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.
4. che ammette con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 limitatamente ai fabbricati
di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la realizzazione di interventi di
trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della
loro superficie utile, nonché la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-
sanitario. Secondo la sentenza la censura è fondata, in quanto la disposizione impugnata non
prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE
008 per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone
2 e 3 la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario
(eccezione prevista dalla scheda PAE 008).
5. che ammette, fino all'approvazione del piano per il parco «Mar Piccolo» e salvi eventuali vincoli
maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi, che secondo il ricorrente
sarebbero in contrasto con la disciplina d'uso della fascia costiera contenuta nel PPTR di cui alla
scheda PAE 140, identica per contenuto alla scheda PAE 008 già esaminata con riguardo al parco
«Costa Ripagnola», con conseguente violazione del parametro interposto di cui all'art. 145,
comma 3, cod. beni culturali. Secondo la sentenza la questione di costituzionalità è fondata in
quanto la disposizione impugnata ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza
escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario,
eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e
delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata.
TESTO SENTENZA 251/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/709
26. 26
Principio di leale collaborazione Stato Regioni nella attuazione della pianificazione
paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale)
Le questioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 257 del 23 dicembre 2021 si
intersecano anche con l'evoluzione della normativa statale in tema di pianificazione paesaggistica.
In seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 63 del 2008, l'art. 143, comma 2, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio rafforza la facoltà di stipulare intese per la definizione delle modalità
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. In virtù del novellato art. 156, comma 3, del d.lgs.
n. 42 del 2004 le intese possono riguardare anche lo svolgimento congiunto della verifica e
dell'adeguamento dei piani paesaggistici.
Le intese previste, tanto per l'elaborazione, quanto per la verifica e per l'adeguamento dei piani
paesaggistici, possono essere modulate in termini flessibili dalle parti, ma devono rispettare le
condizioni insuperabili stabilite dall'art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prescrive l'elaborazione
congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni per i beni paesaggistici di cui all'art. 143,
comma 1, lettere b), c) e d).
La pianificazione condivisa si impone per gli immobili e per le aree dichiarati di notevole interesse
pubblico in quanto bellezze naturali (art. 143, comma 1, lettera b), per le aree tutelate per legge ai
sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 come i territori costieri, i fiumi, i torrenti, le montagne, i
parchi (art. 143, comma 1, lettera c), e, infine, per gli ulteriori immobili e per le aree
specificamente individuati in base all'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (art. 143,
comma 1, lettera d, che richiama l'art. 134, comma 1, lettera c).
L'art. 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004, nell'originaria versione, includeva tra i
beni paesaggistici gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani previsti dagli artt.
143 e 156.
Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), già applicabile quando è stato
approvato il piano paesaggistico della Regione autonoma Sardegna, ha richiesto, in senso
restrittivo, che gli immobili e le aree sottoposti a tutela fossero anche tipizzati e individuati.
Il d.lgs. n. 63 del 2008 ha introdotto il più pregnante requisito della specifica individuazione dei
beni in conformità all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: i beni paesaggistici,
oltre a essere specificamente individuati, devono soddisfare le condizioni stabilite dall'art. 136 e
devono presentare, pertanto, i caratteri tipici delle "bellezze naturali".
La parte resistente ha addotto questa sopravvenienza normativa a giustificazione della scelta di
circoscrivere l'obbligo della pianificazione congiunta ai soli beni sottoposti a vincolo in conformità
alla nuova disciplina statale. A tale scelta si raccordano le previsioni di dettaglio dei commi 2 e 3,
riguardanti i beni paesaggistici, come la fascia costiera, che a tale obbligo - nella prospettazione
della parte resistente - non sarebbero assoggettati.
La finalità che accomuna le previsioni impugnate e giustifica la trattazione unitaria delle relative
questioni di legittimità costituzionale è l'adeguamento del piano paesaggistico delle aree costiere
alle novità apportate dal d.lgs. n. 63 del 2008, che ha tracciato i confini dell'obbligo di elaborazione
congiunta del piano e ha definito in senso restrittivo i beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma
1, lettera c), sottoposti a tale obbligo.
Tale finalità di adeguamento traspare sia dall'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata,
che fa decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 63 del 2008 l'efficacia delle nuove previsioni, sia
dall'esame dei lavori preparatori, i quali confermano l'intenzione di rivedere in senso più duttile le
prescrizioni del piano paesaggistico, eliminando gli asseriti intralci alla realizzazione di uno
sviluppo sostenibile dell'isola.
27. 27
In tale orizzonte, si inquadra anche l'interpretazione autentica del divieto di realizzazione di strade
extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, che precisa l'ambito applicativo del divieto
posto dall'art. 20, comma 1, lettera b), numero 1), delle norme tecniche di attuazione del piano.
L'incidenza delle previsioni impugnate sul processo ancora in fieri di adeguamento del piano
paesaggistico segna la peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte. Tale incidenza
rappresenta il fulcro delle censure del ricorrente, che menziona a più riprese le previsioni dell'art.
156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, richiamate anche negli atti sottoscritti dalla
stessa Regione autonoma Sardegna nel corso delle intese intavolate con lo Stato.
Il piano paesaggistico deve essere aggiornato e rivisto nel contesto della procedura di
adeguamento, secondo le scansioni delineate dagli artt. 143 e 156 cod. beni culturali, che fa salve
le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e contempla anche la
facoltà di stipulare intese tra Regioni e Ministero.
Tale procedura, nel prescrivere una revisione organica, persegue l'obiettivo di preservare la
complessiva efficacia della pianificazione paesaggistica, strumento esso stesso «funzionale alla
salvaguardia più ampia ed efficace dell'ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi di risalto
costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall'art. 9 Cost.» (sentenza n. 124 del 2021,
punto 5.5.3. del Considerato in diritto).
Alle previsioni dettate a tale riguardo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto
coessenziali all'esigenza di garantire l'impronta unitaria e la prevalenza della pianificazione
paesaggistica, si deve conformare la Regione autonoma Sardegna nell'esercizio della potestà
legislativa attribuita dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Il ruolo basilare della procedura di adeguamento è confermato dalla stessa normativa che la
Regione autonoma Sardegna ha dettato in merito all'aggiornamento del piano (art. 11 della legge
della Regione Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4, recante «Disposizioni straordinarie per il sostegno
dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e
programmi di valenza strategica per lo sviluppo»), allo scopo di rafforzarne il ruolo di «principale
strumento della pianificazione territoriale regionale», nella prospettiva di «un'adeguata tutela e
valorizzazione del paesaggio» (art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 25 novembre
2004, n. 8, recante «Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e
la tutela del territorio regionale»).
La disciplina impugnata si discosta dai principi richiamati con riguardo a punti salienti, che
investono la transizione al nuovo sistema di tutela, incentrato sulla specifica individuazione dei
beni paesaggistici, secondo i requisiti tipizzati dall'art. 136 cod. beni culturali; transizione che
proprio un'ordinata procedura di adeguamento avrebbe dovuto governare, mediante
l'approfondita valutazione dei beni paesaggistici già individuati in base alla normativa originaria e
la verifica della rispondenza di tali beni ai caratteri oggi prescritti dal legis latore statale, secondo
un'evoluzione che precisa e chiarisce, senza sconfessarlo in radice, l'assetto previgente.
La normativa denunciata, in tutte le previsioni in cui si articola, attua un adeguamento del piano
delle aree costiere con modalità che deviano dal percorso tracciato dagli artt. 143 e 156 del d.lgs.
n. 42 del 2004, in un quadro di regole poi specificato nelle sue concrete linee operative dalle intese
intercorse tra le parti, in armonia con il principio di leale collaborazione.
Tali intese prendono le mosse dal protocollo del 19 febbraio 2007, provvisto di una chiara portata
vincolante alla luce dell'univoco richiamo all'impegno delle parti, ma non si esauriscono in tale atto
formale. Esse si dipanano attraverso una serrata interlocuzione, che si è svolta anche in tempi
recenti, come la difesa statale non ha mancato di rilevare nel porre in risalto la peculiarità delle
odierne questioni.
All'adeguamento condiviso del piano hanno dato impulso, tra l'altro, i disciplinari attuativi del 1°
marzo 2013 e del 18 aprile 2018, approvati anche dalla Giunta, particolareggiati nel descrivere le
28. 28
modalità congiunte delle operazioni di verifica e di adeguamento, in coerenza con il quadro
delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'adeguamento unilaterale del piano paesaggistico al mutato contesto normativo, in quanto
dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e puntualizzato dalle parti in
armonia con le previsioni del Codice di settore, contravviene dunque al principio di leale
collaborazione, il cui rilievo è confermato dal legislatore statale come norma di grande riforma
economico-sociale che vincola l'autonomia speciale.
TESTO SENTENZA 257/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/711
Prevalenza piani paesaggistici sui piani territoriali(Giurisprudenza Nazionale)
La sentenza della Corte Costituzionale n°261 del 28 dicembre 2021 ribadisce la costante
giurisprudenza costituzionale che assegna «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in
base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (sentenza n. 172
del 2018), con la conseguenza che la tutela paesaggistica da questi apprestata costituisce un limite
inderogabile alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di
loro competenza (sentenza n. 86 del 2019).
In tale ottica, l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, dedicato al «[c]oordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione», nel precisare, al comma 3, che le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti su quelle contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, esprime il cosiddetto principio di
prevalenza delle prime sulle seconde, che «deve essere declinato nel senso che al legislatore
regionale è impedito [...] adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela
paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto»
(sentenza n. 141 del 2021; nello stesso senso, sentenza n. 74 del 2021).
Vengono così definiti - come sottolinea la sentenza n. 11 del 2016, menzionata nelle ordinanze di
rimessione - i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e quelle di carattere urbanistico
ed edilizio, sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali,
secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.
E tale modello, prosegue la richiamata pronunzia, non è alterato «[dal]l'eventuale scelta della
regione di perseguire gli obiettivi di tutela [...] attraverso lo strumento dei piani urbanistico-
territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici»; tale scelta, in particolare, «non
giustifica alcuna deroga al principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del
territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente».
Le disposizioni censurate, nel consentire di derogare al PUT nella parte in cui esso non prevede
limiti di inedificabilità assoluta, contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del piano
paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ponendosi, così,
in contrasto con il parametro interposto evocato dal rimettente.
Il legislatore campano ha infatti assegnato la definizione del relativo regime all'ordine della
disciplina urbanistica, finendo in tal modo per degradare «la tutela paesaggistica da valore unitario
prevalente a mera "esigenza urbanistica"» (sentenza n. 11 del 2016) e, perciò, per compromettere
quell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha invece
assunto a valore imprescindibile, «ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli
interventi delle amministrazioni locali» (sentenza n. 74 del 2021).
29. 29
Né rileva il fatto che le previsioni censurate si collochino nell'ottica di una complessiva
rivitalizzazione dell'attività edilizia nel territorio, caratteristica della legislazione sul cosiddetto
Piano casa.
Questa Corte, infatti, ha già affermato che la normativa sul Piano casa, pur nella riconosciuta
finalità di agevolazione dell'attività edilizia, non può far venir meno la natura cogente e
inderogabile delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, adottate dal legislatore
statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», trattandosi di competenza che «si impone al legislatore
regionale che eserciti la propria competenza nella materia "edilizia ed urbanistica"» (sentenza n.
86 del 2019).
Il piano paesaggistico, infatti, è «strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione
non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello
sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione
delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio» (sentenza n. 172 del 2018).
Le norme censurate sono, pertanto, costituzionalmente illegittime nella parte in cui consentono
che gli interventi edilizi disciplinati dalla legge reg. Campania n. 19 del 2009 possano essere
realizzati in deroga alle prescrizioni della legge reg. Campania n. 35 del 1987, di approvazione del
«Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana», quando esse non prevedono limiti
di inedificabilità assoluta.
SENTENZA 261/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/715
30. 30
EFFETTO SERRA
Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti
climatici (Documentazione Comunitaria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie
ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici.
La Risoluzione in particolare:
1. invita tutte le autorità locali e regionali ad adottare strategie climatiche locali e regionali che
traducano gli obiettivi stabiliti a livello dell'UE in obiettivi concreti a livello locale, secondo un
approccio olistico basato sul territorio o orientato alle singole zone, che garantirebbe una visione
a lungo termine per la transizione climatica e un migliore uso delle risorse finanziarie a titolo dalla
politica di coesione; sottolinea che le strategie ambientali regionali dovrebbero coprire e includere
i piani di gestione dei rifiuti;
2. evidenzia il ruolo essenziale della politica di coesione (19), in sinergia con altre politiche, nella
lotta contro i cambiamenti climatici come pure nel conseguimento della neutralità climatica entro
il 2050 e del traguardo intermedio entro il 2030 e il 2040, e sottolinea il ruolo delle autorità locali
e regionali nella realizzazione di una riforma di vasta portata delle politiche di investimento;
3. chiede l'adozione di strategie ambientali regionali olistiche onde garantire lo sviluppo
sostenibile e mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici sostenendo la transizione
energetica verso le fonti rinnovabili, la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
4. ritiene che la politica di coesione dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile (OSS), dell'accordo di Parigi sul clima, della Convenzione sulla biodiversità e del Green
Deal europeo al fine di contrastare i cambiamenti climatici, in particolare attraverso una
metodologia efficace, trasparente, globale, orientata ai risultati e basata sulle prestazioni per il
monitoraggio della spesa per il clima, che tenga conto degli effetti negativi dei cambiamenti
climatici per tutte le persone e le regioni dell'UE; chiede che tale metodologia sia utilizzata in tutti
i programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e del piano europeo di ripresa,
segnatamente per le infrastrutture di base nei settori economici fondamentali, quali la produzione
e la distribuzione di energia, i trasporti, la gestione dell'acqua e dei rifiuti o gli edifici pubblici;
ritiene che potrebbero essere necessari ulteriori provvedimenti nel caso in cui i progressi verso il
conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione siano insufficienti;
5. pone l'accento sul ruolo essenziale delle autorità locali e regionali ai fini della realizzazione di
una transizione equa verso un'economia climaticamente neutra per tutti, con al centro la coesione
sociale, economica e territoriale;
6. sottolinea che le iniziative delle comunità e dei cittadini possono offrire un valido sostegno alla
transizione ecologica, così come alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli
stessi, e che i gruppi di azione locale e il programma LEADER possono divenire i principali
strumenti per conseguire tale obiettivo; incoraggia pertanto gli Stati membri e le autorità regionali
a coordinare questi programmi con le strategie ambientali regionali;
7. sostiene l'accordo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, al fine di
prevenire i sussidi dannosi, sostenere la graduale eliminazione dei sussidi diretti e indiretti ai
combustibili fossili al più tardi entro il 2025, garantire priorità generali in materia di finanziamenti
e programmi che riflettano l'emergenza climatica e contribuiscano all'integrazione delle misure
climatiche e al conseguimento di un obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di
19 https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/la-nuova-politica-di-coesione-2021-2027/
31. 31
bilancio dell'UE al sostegno agli obiettivi climatici, il che significa che almeno 547 miliardi di EUR di
nuove risorse finanziarie dell'UE saranno resi disponibili per la transizione verde;
8. accoglie con favore l’accordo raggiunto nel trilogo circa il Fondo per una transizione giusta, in
particolare i fondi aggiuntivi di Next Generation EU, e i due pilastri supplementari del meccanismo
per una transizione giusta, segnatamente un regime specifico nell'ambito di InvestEU e uno
strumento di prestito per il settore pubblico, che contribuiranno ad attenuare gli effetti socio-
economici della transizione verso la neutralità climatica nelle regioni più vulnerabili dell'Unione;
sottolinea che il Fondo per una transizione giusta sarà uno strumento nuovo per sostenere
i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica ed evitare
l'esacerbarsi delle disparità regionali; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'importo aggiuntivo
proposto dalla Commissione sia stato ridotto di oltre due terzi, passando da 30 miliardi
a 10 miliardi di EUR, nel quadro dell'accordo del Consiglio su Next Generation EU; sottolinea che
tali tagli vanno a scapito del conseguimento degli obiettivi fondamentali del Fondo e creano
un'ulteriore pressione sui bilanci nazionali; invita gli Stati membri a programmare i fondi quanto
prima e gli Stati membri interessati a prestare una particolare attenzione alle regioni
ultraperiferiche nell'assegnazione dei fondi, a causa del forte impatto dei cambiamenti climatici su
queste ultime e della loro esposizione alle catastrofi naturali, quali i cicloni, le eruzioni vulcaniche,
la siccità, ma anche l'innalzamento del livello delle acque e le inondazioni;
9. evidenzia la proposta presentata dalla Commissione nel quadro della strategia dell'UE per la
biodiversità per il 2030, in base alla quale le città con almeno 20 000 abitanti dovrebbero
elaborare piani di inverdimento urbano per creare foreste, parchi e giardini urbani accessibili
e ricchi di biodiversità, aziende agricole urbane, tetti e muri verdi, nonché strade alberate;
ribadisce l'impatto positivo di una misura tale sul microclima urbano e sulla salute, in particolare
dei gruppi vulnerabili; incoraggia tale misura e chiede la mobilitazione di strumenti politici,
normativi e finanziari per attuarla.
TESTO RISOLUZIONE PARLAMENTO UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0097&from=IT
Condizioni per considerare una attività economica coerente con obiettivi neutralità
climatica (Normativa Comunitaria)
Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il
regolamento (UE) 2020/852 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro
(21).
Il Nuovo Regolamento all’allegato I definisce i criteri di vaglio tecnico che consentono di
determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in
modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo
a nessun altro obiettivo ambientale.
Il nuovo Regolamento all’allegato II definisce i criteri di vaglio tecnico per determinare a quali
condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT#d1e1342-13-1
21 Per una analisi di questo principio vedi a questo link
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/09/infrastrutture-energetiche-stradali.html