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Periodo dal 1° al 30 Novembre 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
NOVEMBRE 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 5
Finanziamenti PNRR su pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico (Normativa
Nazionale) ................................................................................................................................................. 5
Modifica perimetrazione Parco e partecipazione Enti Locali (Giurisprudenza Nazionale).................... 5
Valutazione di Incidenza a modifiche di impianti esistenti (Giurisprudenza Comunitaria)................... 6
ARIA............................................................................................................................................................... 9
Proposta di Direttiva sulla qualità dell’aria (Normativa Comunitaria)................................................... 9
Nuove Migliori tecnologie disponibili per le emissioni dalla industria di trasformazione dei metalli
ferrosi (Normativa Comunitaria)............................................................................................................ 12
Modelli di stima delle concentrazioni di PM10 in Italia (Documentazione Nazionale) ....................... 12
Parere CESE su Proposta di Direttiva sulle emissioni industriali (Documentazione Comunitaria)...... 12
Rapporto qualità aria in Europa (Documentazione Comunitaria) ........................................................ 14
Esposizione continuata all’inquinamento limita la funzionalità polmonare (Documentazione
Internazionale)........................................................................................................................................ 18
Inquinanti organici persistenti ed esaclorobenzene (Normativa Comunitaria) ................................... 18
BENI PAESAGGISTICI ................................................................................................................................... 19
Usi civici competenza esclusiva statale tra ordinamento civile e tutela ambientale (Giurisprudenza
Nazionale) ............................................................................................................................................... 19
Tagli colturali senza autorizzazione paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale)................................... 22
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 24
Relazione conti 2021 Agenzia Europea per il clima (Normativa Comunitaria)..................................... 24
L’impatto sul clima delle persone più ricche del mondo (Documentazione Internazionale) .............. 24
Risultati COP 27 (Documentazione Internazionale) .............................................................................. 26
Carbon Tax e nuovi carburanti per navi (Documentazione Internazionale)......................................... 26
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 28
Struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate
sull’energia e il clima (Normativa Comunitaria).................................................................................... 28
Parere Proposta di Direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (Documentazione
Comunitaria) ........................................................................................................................................... 29
Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 (Normativa Nazionale) ........... 30
Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (Normativa Nazionale).......................... 31
Produzione di energia da fonti di energie rinnovabili di edifici delle amministrazioni comunali
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 31
Relazione sui conti annuali Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria)................................................ 32
Carbone: ancora protagonista del mix energetico (Documentazione Nazionale)................................ 32
Nuove deroghe alle norme ambientali per i rigassificatori (Normativa Nazionale) ............................ 36
Misure per l'incremento della produzione di gas naturale (Normativa Nazionale.............................. 37
3
Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale Normativa Nazionale) ................................ 39
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale (Normativa Nazionale) .... 40
Obiettivi intermedi 2023 riempimento impianti stoccaggio gas (Normativa Comunitaria) ................ 43
Rapporto mensile Terna sul sistema elettrico nazionale (Documentazione Nazionale)...................... 43
Documentario sulla estrazione di minerali per la transizione ecologica (Documentazione Comunitari)
................................................................................................................................................................. 44
Prevenzione incendi e fotovoltaico (Normativa Nazionale) ................................................................. 45
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 46
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile in Italia: (Documentazione Nazionale) .................................. 46
Informazioni statistiche per l’agenda 2030 in Italia (Documentazione Nazionale).............................. 47
Piano Strategico Enel 2023-2025 (Documentazione Nazionale)........................................................... 47
Annuario dei Dati Ambientali 2021 (Documentazione Nazionale)....................................................... 48
Conti annuali 2021 Agenzia Europea per l’Ambiente (Normativa Comunitaria).................................. 49
Rapporto Utilitalia 2022 su “Utilities protagoniste della transizione ecologica: la sfida dell’economia
circolare” (Documentazione Nazionale) ................................................................................................ 50
Rapporto INAPP sul lavoro e sostenibilità ambientale in Italia (Documentazione Nazionale) ........... 50
Attuazione Programma “Io sono Ambiente” (Normativa Nazionale)................................................... 52
Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari (Documentazione Comunitaria)............... 53
Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari» (Documentazione Comunitaria) ............ 54
Accelerazione sviluppo e grande diseguaglianza (Documentazione Internazionale) .......................... 54
Durata del prodotto effetti sul lavoro (Documentazione Internazionale) ........................................... 56
Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (Normativa Nazionale)................................... 57
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 58
Legittimazione a impugnar di fronte a giudice nazionale delle associazioni di tutela ambientale
(Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 58
MARE E PORTUALITÀ.................................................................................................................................. 60
Piano di pronto intervento a difesa del mare e coste da inquinamenti da idrocarburi e sostanze
pericolose (Normativa Nazionale).......................................................................................................... 60
Ricerca sulle emissioni del trasporto marittimo (documentazione internazionale)............................ 61
Installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 62
Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Normativa Nazionale) ............. 62
MOBILITÀ SOSTENIBILE .............................................................................................................................. 65
Riapertura sportello rinnovabili e batterie (Normativa Nazionale)...................................................... 65
Sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale (Normativa Nazionale) ..................... 65
In Europa continua a crescere l’uso del mezzo privato (Documentazione Nazionale) ........................ 67
Omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni e
consumo di carburante ed elettricità (Normativa Comunitaria) .......................................................... 67
4
Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 68
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente
interesse nazionale (Normativa Nazionale)........................................................................................... 68
Non è un paese per bici (Documentazione Nazionale).......................................................................... 70
Elenco valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti
i veicoli pesanti nuovi immatricolati (Normativa Comunitaria)............................................................ 71
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 72
Modifica composizione CITE (Normativa Nazionale)............................................................................. 72
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 73
Parere su proposta Direttiva discariche (Documentazione Comunitaria)............................................ 73
Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (Normativa Nazionale)................................... 73
Finanziamenti PNRR per progetti trattamento riciclaggio vari tipologie di rifiuti (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 74
Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggi (Normativa Nazionale)................................................................................... 74
Programma Nazionale Rifiuti procedura di autorizzazione opere previste (Normativa Nazionale) ... 75
Riparto contributo per la funzione vigilanza rifiuti di Ispra (Normativa Nazionale)............................ 76
Registro unico telematico in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 76
Criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1,4 e 5 Albo Gestori - Adeguamento della capacità
finanziaria (Normativa Nazionale) ......................................................................................................... 77
Requisiti responsabile tecnico Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)......................................... 78
Precisazione sulla figura ed il ruolo del responsabile tecnico Albo Gestori Rifiuti (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 78
Materiali di scavo tra rifiuto non rifiuto o sottoprodotto (Giurisprudenza Comunitaria)................... 78
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA................................................................................................................ 79
“Viaggio attraverso la Carta Geologica” (Documentazione nazionale) ................................................ 79
Copertura costi Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 79
URBANISTICA .............................................................................................................................................. 80
Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 80
Bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere
abusive (Normativa Nazionale).............................................................................................................. 80
VIA VAS........................................................................................................................................................ 81
Riordino Commissione PNRR per VIA e VAS.......................................................................................... 81
5
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Finanziamenti PNRR su pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento
climatico (Normativa Nazionale)
Pubblicata, con Decreto 30 settembre 2022, la Direttiva ad Enti Parco ed enti gestori Aree Marine
Protette per la gestione dei finanziamenti relativi all’investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi
nazionali e delle aree marine protette - Sub-Investimento 3.2a Conservazione della natura -
monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico.
Trattasi di piano di monitoraggio destinato alle aree protette, che prevede una componente
costituita dalla fornitura di apparecchiature strumentali specifiche per ogni parco nazionale e
ogni area marina protetta, ed una componente di attività scientifiche e verifiche in campo.
TESTO DECRETO 30/9/2022 CON DIRETTIVA ALLEGATA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06474&elenco30giorni=false
Modifica perimetrazione Parco e partecipazione Enti Locali (Giurisprudenza
Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 235 pubblicata lo scorso 28 novembre ha dichiarato
incostituzionale una norma regionale che prevedendo la modifica della perimetrazione di un Parco
Regionale non aveva coinvolto gli enti locali nel procedimento di approvazione di detta modifica.
La Corte riconosce preliminarmente Deve essere quindi condivisa l'affermazione della difesa
regionale secondo cui la scelta dell'atto legislativo come strumento per la riperimetrazione del
parco costituiva un percorso obbligato, giacché, mancando il piano e non essendo in discussione la
sua adozione, non vi è dubbio che la riperimetrazione stessa non poteva che avvenire tramite
legge regionale.
Ciò che tuttavia non risulta rispettato, nel procedimento che ha condotto all'approvazione della
previsione regionale impugnata, è l'obbligo di partecipazione "qualificata" delle province, delle
comunità montane e dei comuni previsto dalla citata lettera a) del comma 1 dell'art. 22, secondo
cui «[t]ale partecipazione si realizza [...] attraverso conferenze per la redazione di un documento di
indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti
dell'istituzione dell'area protetta». Un coinvolgimento "rinforzato", dunque, che non si esaurisce
nella semplice «partecipazione degli enti locali interessati», prevista dalla lettera c) del comma 1
dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991 per la «gestione dell'area protetta», ma esige il rispetto di
tutte le specifiche condizioni e modalità di partecipazione analiticamente individuate alla detta
lettera a) del comma 1 dell'art. 22.
Più precisamente, non risulta che siano state effettuate le prescritte «conferenze per la redazione
di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione», né
che tale documento d'indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state operate l'«analisi
territoriale», l'«individuazione degli obiettivi da perseguire» e la «valutazione degli effetti
dell'istituzione dell'area protetta sul territorio», sulla cui base espressamente «si realizza» la
partecipazione, secondo quello che la legge quadro statale sulle aree protette qualifica
espressamente come principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette
regionali.
6
La difesa regionale ha dimostrato, attraverso la produzione delle delibere dei Consigli comunali,
dei verbali delle riunioni della Comunità del parco e di altri atti idonei a tale scopo, che, in effetti,
un coinvolgimento degli enti sui cui territori insiste l'area del parco vi è stato. Tuttavia, né da tale
documentazione, né da altro elemento addotto dalla difesa della resistente, risulta in alcun modo
che siano state rispettate le specifiche condizioni procedimentali fissate dall'art. 22, comma 1,
lettera a), a garanzia della prescritta "qualificata" partecipazione delle autonomie alla scelta di
riperimetrazione dell'area.
Si tratta di condizioni dirette, all'evidenza, a far sì che la partecipazione degli enti locali interessati
all'istruttoria sia effettivamente idonea a incidere sulla scelta da assumere all'esito del
procedimento di istituzione del parco (e di sua modifica). Ciò che a sua volta presuppone che la
stessa istruttoria si fondi su una corretta rappresentazione fattuale delle aree su cui si interviene,
operata tramite un'adeguata analisi territoriale, e che le finalità perseguite corrispondano a
obiettivi preventivamente individuati e tengano conto degli effetti previsti, così come pretende la
logica di ogni corretta scelta pubblica, prima ancora che l'art. 22, comma 1, lettera a), della legge
n. 394 del 1991.
Tutto questo è mancato nel procedimento di formazione della decisione regionale di
riperimetrazione provvisoria del parco naturale regionale da cui la dichiarazione di
incostituzionalità.
TESTO SENTENZA 235/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/644
Valutazione di Incidenza a modifiche di impianti esistenti (Giurisprudenza
Comunitaria)
L’AquaPri è proprietaria di un impianto di allevamento ittico situato nella baia di Småland, in
prossimità di un sito Natura 2000 che ospita diversi tipi di habitat naturali terrestri e acquatici
nonché varie specie di uccelli selvatici. L’attività di tale impianto consiste nell’allevamento di trote
dette «iridee», che comporta l’emissione o lo scarico nell’ambiente di azoto, fosforo, rame e
antibiotici.
Nel corso del 2006, l’AquaPri ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quantità di azoto
che poteva essere emessa dal suo impianto in una proporzione di 0,87 tonnellate, portandola da
15,6 tonnellate a 16,47 tonnellate. L’autorità competente ha concesso l’autorizzazione richiesta
dall’AquaPri
L’autorizzazione è stata impugnata di fronte ai giudizi nazionali che l’hanno annullata
perché l’autorizzazione concessa all’AquaPri con la decisione del 27 ottobre 2006 non era stata
preceduta da una valutazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva
92/43 (tutela biodiversità), in quanto tale valutazione aveva riguardato l’incidenza individuale del
progetto di cui trattasi, ma non la questione se tale progetto, considerato congiuntamente ai tre
impianti vicini, potesse avere incidenze significative sul sito Natura 2000 vicino al quale si trovano
tali diversi impianti, inoltre la quantità di azoto emessa da tale impianto, congiuntamente a quelle
emesse dai tre impianti vicini, potesse avere incidenze significative sul sito in questione.
Nel giudizio di ricordo contro la decisione del giudice nazionale sono state sollevate domande
pregiudiziali di interpretazione della norma comunitaria in rapporto al caso in esame.
7
LE DOMANDE PREGIUDIZIALI
1. Se l’articolo 6, paragrafo 3 (2), della direttiva [92/43] debba essere interpretato nel senso che
esso si applica in una situazione come quella del caso di specie in cui è richiesta un’autorizzazione
a continuare l’operatività di un allevamento ittico esistente, laddove l’attività e le emissioni di
azoto e di altri nutrienti di tale allevamento ittico sono rimaste invariate rispetto all’attività e alle
emissioni autorizzate nel 2006, ma in cui, in relazione all’autorizzazione precedente
dell’allevamento ittico, non è stata effettuata una valutazione dell’attività complessiva e degli
effetti cumulativi di tutti gli allevamenti ittici nella zona, dal momento che le autorità competenti
hanno valutato unicamente le emissioni aggiuntive totali di azoto e di altre sostanze provenienti
dall’allevamento ittico interessato.
2. Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante il fatto che il piano nazionale di
gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 tenga conto della presenza degli
allevamenti ittici nella zona, nella misura in cui tale piano prevede un quantitativo determinato di
azoto al fine di garantire che gli allevamenti ittici esistenti nella zona possano sfruttare le loro
attuali autorizzazioni di emissione e le emissioni effettive degli allevamenti ittici si mantengono nei
limiti stabiliti.
3. Qualora in una situazione come quella del caso di specie debba essere effettuata una
valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [92/43], se l’autorità competente sia
tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito di tale valutazione, i limiti delle emissioni di
azoto previsti nel piano di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 e ogni altra
informazione e valutazione pertinente che possa risultare dal piano di gestione del bacino
idrografico e dal piano Natura 2000 per la zona».
RISPOSTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ALLE DOMANDE PREGIUDIZIALI
Risposta a domanda 1: L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che:
la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di
progetto non deve, in linea di principio, essere soggetta all’obbligo di valutazione previsto a tale
disposizione. Tuttavia, nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale
autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato
singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta
autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista
dal diritto interno, quest’ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme ai
requisiti di detta disposizione.
Risposta a domande 2 e 3: L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 deve essere
interpretato nel senso che:
per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia
già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di tale
disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per
2
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una
opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo
8
effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo,
come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino
idrografico e di un piano Natura 2000 relativi, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul
quale tale attività può avere incidenze, qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e
qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e
definitive.
TESTO SENTENZA 10/11/2022:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=221267B4F9665A8252BF1C8D
F434EAC7?text=&docid=268165&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=291879
9
ARIA
Proposta di Direttiva sulla qualità dell’aria (Normativa Comunitaria)
Nel novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla
qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE - 3). Ha concluso che le direttive
sono state parzialmente efficaci nel migliorare la qualità dell'aria e nel conseguire norme di qualità
dell'aria, ma che finora non tutti i loro obiettivi sono stati raggiunti.
La Proposta di Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente fonderebbe le direttive in una sola e
mirerebbe a:
1. allineare maggiormente gli standard di qualità dell'aria dell'UE alle raccomandazioni dell'OMS
2021 (4)
migliorare ulteriormente il quadro legislativo (ad esempio in relazione alle sanzioni e
all'informazione del pubblico)
sostenere meglio le autorità locali nel raggiungimento di un'aria più pulita attraverso il
rafforzamento del monitoraggio, della modellizzazione e dei piani della qualità dell'aria.
In particolare anche pensando a vertenze locali in Italia come quella delle ricadute immissive dalle
navi che attraccano nei porti come ad esempio quello di Spezia e Genova la proposta di Direttiva
oltre che rispettare, anche se solo in parte, i nuovi limiti degli inquinanti nella qualità dell’aria
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la proposta di Direttiva introduce principi
importanti come quelli:
1. dell’aggiornamento dei punti di monitoraggio quando emergono superamenti dei limiti
dell’OMS a prescindere che corrispondano a quelli di legge,
2. più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine sugli inquinanti atmosferici
contemplati dalla direttiva
Vediamo una sintesi delle principali novità introdotte dalla proposta di Direttiva della
Commissione UE dello scorso 26 ottobre 2022.
1. Obiettivo emissioni senza danni alla salute e all’ambiente
Si afferma l’obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria entro il 2050 per garantire
che, entro il 2050, la qualità dell'aria sia migliorata in modo tale che l'inquinamento non sia più
considerato dannoso per la salute umana e l'ambiente.
2. Analisi periodica sulle prove scientifiche sul rapporto inquinamento salute
Previsione di un riesame periodico delle prove scientifiche per verificare se le norme di qualità
dell'aria in vigore siano ancora sufficienti a proteggere la salute umana e l'ambiente e se sia
opportuno regolamentare gli inquinanti atmosferici supplementari. La revisione informerà lo
sviluppo di piani per l'allineamento con le linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS entro il 2050
sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze
scientifiche.
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050-
20150918&qid=1669627371730&from=IT#tocId56
4
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
10
3. Aggiornamento punti di monitoraggio quando ci superano i limiti OMS
La qualità dell'aria ambiente debba essere monitorata utilizzando punti di campionamento fissi
ogniqualvolta i livelli di inquinamento atmosferico superino le raccomandazioni dell'OMS. In caso
di superamento dei valori limite o del valore obiettivo di ozono della presente direttiva, anche la
qualità dell'aria deve essere valutata mediante applicazioni di modellizzazione. La modellizzazione
aiuterà anche a individuare eventuali posizioni aggiuntive in cui vengono superati i valori limite o il
valore obiettivo dell'ozono.
4. Monitoraggio a lungo termine dell’inquinamento dell’aria
Introduzione del monitoraggio dei supersiti e ne regola il numero e l'ubicazione. Questi supersiti di
monitoraggio combinano più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine sugli
inquinanti atmosferici contemplati dalla direttiva
5. Introduce nuovi requisiti per le concentrazioni medie di esposizione.
6. Maggior allineamento con i limiti OMS sulla qualità dell’aria
La proposta di Direttiva allinea maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle
raccomandazioni dell'OMS del 2021, tenendo conto della fattibilità e dell'efficacia in termini di
costi analizzate nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
7. Nuovi valori limite degli inquinanti: confronto tra nuova direttiva, direttiva vigente e linee guida
OMS
La proposta di Direttiva introduce valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente
soggetti a valori obiettivo, ad eccezione dell'ozono (O3)
I valori limite e obiettivo rivisti entreranno in vigore nel 2030, bilanciando la necessità di un rapido
miglioramento con la necessità di garantire tempi sufficienti e di coordinamento con le principali
politiche correlate che daranno risultati nel 2030, come il pacchetto "Fit for 55" di politiche di
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Per Il confronto tra i valori limite vedi tabella di seguito:
VALORI LIMITE ATTUALE
DIRETTIVA
VALORI LIMITE PROPOSTA
NUOVA DIRETTIVA
LINEE GUIDA OMS LIMITI DI
TUTELA DELLA SALUTE
Pm2,5: 20 μg/m3 (media
annuale)
PM2,5: 10 μg/m3 (media
annuale)
PM 2,5: 5 μg/m3 (media
annuale)
PM 2,5: media giornaliera ---- PM 2,5: 25 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare più
di 18 volte per anno civile
PM 2,5 15 μg/m3 (media
giornaliera)
PM10: 40 μg/m3 (media
annuale)
PM10: 20 μg/m3 (media
annuale)
PM10: 15 μg/m3 (media
annuale)
PM10: 50 μg/m3 (media
giornaliera, da non superare più
di 35 volte per anno civile
PM10: 45 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare più
di 18 volte per anno civile
PM10: 45 μg/m3 (media
giornaliera)
NO2: 40 μg/m3 (media
annuale)
NO2: 20 μg/m3 (media
annuale)
NO2: 10 μg/m3 (media
annuale)
11
NO2: 200 μg/m3 (media oraria)
da non superare più di 18 volte
per anno civile
NO2: 200 μg/m3 (media oraria)
da superare più di una volta
per anno civile
NO2: Media giornaliera --- NO2: 50 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare più
di 18 volte per anno civile
NO2: 25 μg/m3 (media
giornaliera)
SO2: 125 μg/m3, (media
giornaliera) da non superare più
di 3 volte per anno civile
SO2: 50 μg/m3 (media
giornaliera) da non superare più
di 18 volte per anno civile
SO2: 40 μg/m3 (media
giornaliera)
SO2 350 μg/m3, (1 ora) da non
superare più di 24 volte per anno
civile
SO2: 350 μg/m3, (1 ora) da non
superare più di 1 volta per anno
civile
SO2: 20 μg/m3 (media annuale)
CO: 10 mg/m3 (Media massima
giornaliera calcolata su 8 ore) (*)
CO: 10 mg/m3 (Media massima
giornaliera di 8 ore) (**)
CO: 4 mg/m3 (media 24 ore) (***)
Benzene: Soglia di valutazione
superiore 70 % del valore limite
(3,5 μg/m3) - Soglia di valutazione
inferiore: 40 % del valore limite
(2 μg/m3)
Benzene: 3,4 μg/m3 (media
annuale)
NOTE A TABELLA
(*
)La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore,
calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel
quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del
giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra
le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(**
) La concentrazione media massima giornaliera su 8 ore sarà selezionata esaminando le medie correnti di 8 ore,
calcolate da dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media di 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno in cui termina,
ovvero il primo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle ore 17.00 del giorno precedente alle ore 1.00
dello stesso giorno; L'ultimo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle 16.00 alle 24.00 di quel giorno.
(***
)99° percentile (ovvero 3-4 giorni di superamento all'anno)
Come di vede dalla tabella:
1. i nuovi limiti egli inquinanti, se la Direttiva entrerà in vigore, saranno applicabili solo dal 2030 ed
2. non tutti i limiti proposti dall’OMS, per garantire in modo valido (allo stato delle conoscenze
scientifiche) la tutela della salute pubblica, sono stati accettati dalla Proposto di Direttiva della
Commissione UE.
8. Il ruolo del pubblico
La Proposta di Direttiva migliora la consapevolezza del pubblico in merito all'inquinamento
atmosferico obbligando gli Stati membri a stabilire un indice di qualità dell'aria che fornisca
aggiornamenti orari sulla qualità dell'aria per gli inquinanti atmosferici più nocivi. stabilisce che la
Commissione adotterà atti di esecuzione per la comunicazione delle informazioni sui dati e sulla
gestione della qualità dell'aria.
9. Risarcimento danni alla salute nel caso di mancato rispetto della nuova Direttiva
la Proposta di Direttiva mira a stabilire un diritto effettivo per le persone a essere risarcite qualora
si siano verificati danni alla loro salute in tutto o in parte a seguito di una violazione delle norme
12
prescritte sui valori limite, sui piani per la qualità dell'aria, sui piani d'azione a breve termine o in
relazione all'inquinamento transfrontaliero. Le persone interessate hanno il diritto di richiedere e
ottenere il risarcimento di tale danno. Ciò include la possibilità di azioni collettive.
TESTO PROPOSTA DI DIRETTIVA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0542&from=EN
Nuove Migliori tecnologie disponibili per le emissioni dalla industria di trasformazione
dei metalli ferrosi (Normativa Comunitaria)
Si tratta delle MTD previste dalle attività assoggettate alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (5), relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento)
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione dell’11 ottobre 2022 sono state
approvate le nuove MTD per le attività elencate nell’allegato alla Decisione.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:284:FULL&from=IT
Modelli di stima delle concentrazioni di PM10 in Italia (Documentazione Nazionale)
Rapporto Ispra che descrive un modello che consente di stimare le concentrazioni al suolo degli
inquinanti atmosferici ad alta risoluzione spaziale, in modo omogeneo e affidabile su un dominio
sovraregionale. Modello che può rappresentare un’interessante integrazione agli strumenti
modellistici già disponibili e utilizzati di routine nelle valutazioni di qualità dell’aria, nelle stime di
esposizione della popolazione e nelle stime di effetto sanitario che si possono realizzare a partire
da queste.
Il modello è stato applicato, separatamente per ogni mese, alle concentrazioni di PM10 misurate
nel periodo 2013 - 2020 dalle reti regionali di monitoraggio della qualità dell’aria italiane.
TESTO RAPPORTO:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/stima-della-concentrazione-di-
pm10-in-italia-con-modelli-statistici-spazio-temporali-esempi-applicativi
Parere CESE su Proposta di Direttiva sulle emissioni industriali (Documentazione
Comunitaria)
Parere del Comitato economico e sociale europeo 14 luglio 2022: sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 novembre 2010 (6) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento).
Particolarmente significativi questi passaggi del Parere:
1. La proposta riconosce, come principale carenza, che la maggior parte delle condizioni di
autorizzazione si allineano ai livelli di inquinamento più permissivi ammessi nel quadro dei
pertinenti livelli di emissione (prestazione ambientale) associati alle migliori tecniche disponibili
5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1669646539392
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1669649177745
13
(BAT-AE(P)L), ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3. L’articolo 15, paragrafo 3, riveduto propone
come nuovo metodo predefinito la procedura in base alla quale gli autori delle autorizzazioni
debbano fissare «i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le
emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell’installazione». Il CESE ritiene che tale
chiarimento vada accolto favorevolmente e sia in linea con la direttiva IED per prevenire
l’inquinamento alla fonte. All’atto di autorizzazione, l’esatto ambito di applicazione e i perimetri
della tecnologia devono essere presi in considerazione al fine di ricorrere al pertinente confronto
delle BAT.
2. La proposta consente al gestore di analizzare «se sia realisticamente possibile raggiungere il
limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e [illustrare] le migliori prestazioni raggiungibili
dall’installazione grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT»;
sono necessarie delucidazioni in merito a tale disposizione (cfr. le raccomandazioni).
3. Il riferimento al divieto di applicare deroghe che «rischino di compromettere» il rispetto della
norma di qualità ambientale traduce l’approccio prudente e preventivo in una più chiara
formulazione giuridica, e va pertanto sostenuto, così come va appoggiata la necessità di requisiti di
monitoraggio aggiuntivi per misurare l’impatto prodotto sull’ambiente ricettore.
4. Il metodo di valutazione del rapporto costi/benefici viene proposto nel nuovo allegato II,
contestualmente ai nuovi princìpi da osservare qualora vengano concesse deroghe. Tra i benefici
ambientali dovrebbero figurare i benefici in termini di protezione del clima e della salute, il
metodo basato sul costo dei danni dovrebbe impiegare solo i metodi più protettivi, ad esempio il
metodo basato sul valore della vita statistica dell’AEA adattato ai livelli dei prezzi definiti
dall’OCSE / dagli Stati Uniti, sulla base dei dati forniti dall’AEA (relazione 04/2020 del Centro
tematico europeo sull’inquinamento atmosferico, i trasporti, il rumore e l’inquinamento
industriale (European Topic Centre on Air pollution, transport, noise and industrial pollution,
ETC/ATNI - 7)
5. Misure più chiare (ad esempio funzionamento ridotto) con un obbligo basato sui risultati
dovrebbero essere specificate nel testo giuridico dell’articolo 18 sulle norme di qualità ambientale,
al fine di garantire che l’autorità competente sia tenuta ad adottare misure preventive (ad
esempio un «margine di sicurezza» per la conformità con le norme di qualità ambientale); sarebbe
auspicabile un collegamento diretto nell’articolo 21, paragrafo 5, ai programmi nazionali di
controllo dell’inquinamento dell’aria (NAPCP), ai piani nazionali per l’energia e il clima (NECP),
nonché alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell’aria (8), e
l’articolo 3, paragrafo 6, dovrebbe essere modificato di conseguenza.
6. La proposta risulta carente per quanto concerne l’intento di rendere la direttiva IED idonea per
la protezione del clima. Il CESE reputa che la protezione del clima sia importante. Il CESE sostiene
fermamente un approccio combinato e una coerenza politica che producano benefici collaterali.
7. La società civile ha proposto di inserire le seguenti disposizioni nel testo della direttiva IED: la
«neutralità climatica» dovrebbe essere aggiunta come criterio supplementare in relazione alle
BAT; l’articolo 9, paragrafo 1, dovrebbe essere soppresso; le misure per la decarbonizzazione sono
stabilite anche nel quadro dei piani di trasformazione, ad esempio 1100gCO2eq/kWh a decorrere
dal 1o gennaio 2035, e 0gCO2eq/kWh al più tardi entro il 2040. Elettrificazione obbligatoria e
obblighi di cambiare combustibile.
8. L’industria è portatrice di una visione diversa e adotterebbe invece un approccio differenziato
per singolo caso, in attesa dei possibili effetti prodotti dal rafforzamento della direttiva dell’UE
7
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-
pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017
8
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/what-are-the-who-air-quality-guidelines
14
sullo scambio delle quote di emissione. Il settore industriale è favorevole alla proposta della
Commissione europea di posticipare il riesame a metà del 2028. La principale argomentazione
risiede nel fatto che il sistema ETS dell’UE conferisce ai gestori una maggiore flessibilità per
decidere autonomamente circa le misure la cui attuazione è più efficiente sotto il profilo dei costi.
9. La proposta avanzata dalla Commissione europea inserisce nell’ambito di applicazione della
direttiva anche la fabbricazione di batterie agli ioni di litio e l’assemblaggio di celle e/o pacchi
batterie con una capacità di produzione superiore a 3,5 GWh all’anno. Il CESE sostiene la suddetta
inclusione per via delle risultanze emergenti in relazione all’elevato impatto potenziale che tali
attività possono produrre, in particolare riguardo al consumo dell’acqua e all’uso di metalli
pericolosi. A causa dell’elettrificazione dei trasporti e di altre applicazioni, si tratta di un settore in
forte crescita. Rimane tuttavia da chiarire il motivo per cui la proposta iniziale di una soglia di
capacità di 2,5 Gwh sia stata abbassata all’ultimo minuto.
Rapporto qualità aria in Europa (Documentazione Comunitaria)
Il Rapporto 2022 della Agenzia Europea per l’Ambiente analizza lo stato delle concentrazioni di
inquinanti nell'aria ambiente nel 2020 e nel 2021, presentate da inquinanti e correlate sia agli
standard di qualità dell'aria dell'UE che ai livelli delle linee guida dell'OMS del 2021. Presenta gli
impatti sulla salute dell'esposizione ai principali inquinanti atmosferici, sia in termini di mortalità
(per il 2020) che di morbilità (per il 2019) e valuta i progressi compiuti verso gli obiettivi sanitari
del piano d'azione dell'UE per l'inquinamento zero. Viene anche considerato l'impatto
dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. Ciò include una valutazione dei progressi verso
l'obiettivo del piano d'azione per l'inquinamento zero per ridurre la quota di ecosistemi
danneggiati dall'inquinamento atmosferico, nonché una revisione dell'impatto dell'ozono sulla
produzione agricola. Infine, presenta lo stato delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici
regolamentati nell'UE e valuta le tendenze delle emissioni nel periodo 2005-2020.
PUNTI FOCALI DEL RAPPORTO
1. L'inquinamento atmosferico è una delle principali preoccupazioni per la salute degli europei. Nel
2020 nell'Unione Europea, il 96% della popolazione urbana è stata esposta a livelli di particolato
fine superiori al livello delle linee guida sanitarie stabilite dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità.
2. Nel 2020, l'esposizione a concentrazioni di particolato fine superiori al livello delle linee guida
dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 ha provocato 238 000 decessi prematuri
nell'UE-27. L'inquinamento atmosferico causa anche morbilità, per cui le persone vivono con la
malattia, comportando sia sofferenza personale che significativi costi sanitari.
3. Il piano d'azione per l'inquinamento zero fissa l'obiettivo di ridurre il numero di morti
premature dovute all'esposizione al particolato fine del 55% entro il 2030, rispetto al 2005. Nel
2020 i decessi prematuri attribuiti all'esposizione al particolato fine sono diminuiti del 45% nell'UE-
27 rispetto al 2005.
4. Saranno necessari ulteriori sforzi per soddisfare la visione dell'inquinamento zero per il 2050 di
ridurre l'inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute.
5. Il piano d'azione per l'inquinamento zero fissa l'obiettivo per il 2030 di una riduzione del 25%
della quota di ecosistemi colpiti dall'inquinamento atmosferico rispetto al 2005. Nel 2020 i livelli
dannosi di deposito di azoto per gli ecosistemi sono stati superati nel 75% della superficie
ecosistemica totale nell'UE-27. Ciò rappresenta un calo del 12% dal 2005.
15
6. Nel 2020 le emissioni di tutti i principali inquinanti atmosferici nell'UE-27 hanno continuato a
diminuire, mantenendo la tendenza osservata dal 2005 e mostrando un disaccoppiamento
dall'aumento della produzione interna lorda nello stesso periodo.
SULLA QUALITÀ ARIA IN EUROPA
1. Nel 2020, le concentrazioni di biossido di azoto (NO2), è temporaneamente diminuito come
conseguenza diretta delle riduzioni del trasporto su strada durante i blocchi COVID-19. Riduzioni di
NO2concentrazioni medie annuali fino al 25% sono state osservate nelle principali città di Francia,
Italia e Spagna; durante il primo lockdown ad aprile 2020, NO2Le concentrazioni monitorate alle
stazioni di traffico sono diminuite fino al 70%
2. Nonostante queste riduzioni e i continui miglioramenti generali della qualità dell'aria,
l'inquinamento atmosferico è ancora una delle principali preoccupazioni per la salute degli
europei.
3. L'Europa centro-orientale e l'Italia hanno registrato le più alte concentrazioni di particolato e
benzo[a]pirene (cancerogeno), dovute principalmente alla combustione di combustibili solidi per il
riscaldamento domestico e al loro uso nell'industria.
4. I livelli di ozono erano più bassi rispetto agli anni precedenti, ma ancora elevati nell'Europa
centrale e in alcuni paesi mediterranei.
5. Nell'Unione europea, il 96% della popolazione urbana è stata esposta a livelli di particolato fine
superiori alle ultime linee guida basate sulla salute stabilite dall'Organizzazione mondiale della
sanità.
INQUINAMENTO ARIA E SALUTE PUBBLICA
1. Nel 2020 l'inquinamento atmosferico ha causato un numero significativo di decessi prematuri
nei 27 Stati membri dell'UE (UE-27). L'esposizione a concentrazioni di particolato fine superiori al
livello delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 ha provocato 238.000
morti premature; L'esposizione al biossido di azoto al di sopra del rispettivo livello guida ha
portato a 49.000 morti premature. L'esposizione acuta all'ozono ha causato 24.000 morti
premature.
2. Il piano d'azione per l'inquinamento zero mira a ridurre il numero di decessi prematuri dovuti
all'esposizione al particolato fine del 55% entro il 2030, rispetto al 2005. Nel 2020, il numero di
decessi prematuri attribuibili all'esposizione al particolato fine al di sopra del livello delle linee
guida dell'OMS è diminuito del 45% nell'UE-27 rispetto al 2005. Se questo tasso di declino sarà
mantenuto, l'UE raggiungerà il suddetto obiettivo del piano d'azione per l'inquinamento zero
prima del 2030.
3. Saranno necessari ulteriori sforzi per soddisfare la visione dell'inquinamento zero per il 2050 di
ridurre l'inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute.
4. Oltre alla morte prematura, l'inquinamento atmosferico causa anche morbilità. Le persone
vivono con malattie legate all'esposizione all'inquinamento atmosferico; Questo è un onere in
termini di sofferenza personale e costi significativi per il settore sanitario. Nel 2019, l'esposizione
al PM2.5ha portato a 175.702 anni vissuti con disabilità (YLD - 9) a causa di broncopneumopatia
cronica ostruttiva in 30 paesi europei. Allo stesso tempo, l'esposizione a NO2ha portato a 175.070
YLD a causa del diabete mellito (noto anche come diabete di tipo 2) in 31 paesi europei. Nello
9
La morbilità è lo stato di avere una malattia, misurata, ad esempio, dalla prevalenza di una malattia in una
popolazione. In questo briefing, la morbilità è espressa come anni vissuti con disabilità (YLD), ovvero anni di vita sana
persi a causa della disabilità.
16
stesso anno, 12.253 persone in 23 paesi europei sono state ricoverate in ospedale con infezioni
delle basse vie respiratorie derivanti dall'esposizione acuta all'ozono.
Mortalità
Nel 2020 nell'UE-27:
1.238.000 decessi prematuri sono attribuibili all'esposizione al PM2.5concentrazioni superiori al
livello delle linee guida dell'OMS di 5 μg/m3;
2. 49.000 decessi prematuri sono attribuibili all'esposizione a NO2concentrazioni superiori al livello
delle linee guida dell'OMS di 10 μg/m3;
3. 24.000 decessi prematuri sono attribuibili all'esposizione acuta a O3 concentrazioni superiori a
70 μg/m3.
N.B. Per PM2.5, il numero assoluto più elevato di morti premature nel 2020 è stato osservato in
Italia, Polonia, Germania, Romania e Spagna, in ordine decrescente.
Morbilità
Nel 2019, gli effetti di morbilità della bronco pneumopatia cronica ostruttiva negli adulti di età pari
o superiore a 25 anni derivanti dall'esposizione aPM2.5in 30 paesi europei è stato stimato a
175.702 YLD.
Figura 2. YLD da broncopneumopatia cronica ostruttiva per 100.000 abitanti attribuibili a PM2.5per
adulti dai 25 anni in su per 30 paesi europei
17
Nel 2019, gli effetti di morbilità del diabete mellito negli adulti di età pari o superiore a 35 anni
derivanti dall'esposizione aNO2in 31 paesi europei è stato stimato in 175.070 YLD.
Figura 3. YLD da diabete mellito per 100.000 abitanti attribuibili a NO2per adulti dai 35 anni in su
per 31 paesi europei
TESTO RAPPORTO:
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022
18
Esposizione continuata all’inquinamento limita la funzionalità polmonare
(Documentazione Internazionale)
Pubblicato su Nature Medicine (10) uno studio degli effetti dell’accumulo, con l’avanzare dell’età,
di particolato inalato sulla compromissione della funzione immunitaria e della struttura nei
linfonodi polmonari umani.
I risultati dello studio rivelano che gli effetti cumulativi dell'esposizione ambientale e dell'età
possono compromettere la sorveglianza immunitaria del polmone attraverso effetti diretti sulla
funzione delle cellule immunitarie e sull'architettura linfoide.
TESTO STUDIO:
https://www.nature.com/articles/s41591-022-02073-x
Inquinanti organici persistenti ed esaclorobenzene (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento Delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 modifica
dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo agli inquinanti organici persistenti.
In particolare, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati
la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto
regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello
stesso regolamento.
L’esaclorobenzene figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite come
contaminante non intenzionale in tracce (UTC).
La Commissione ha rilevato la presenza di esaclorobenzene come impurità in alcune sostanze,
miscele e articoli, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner,
applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche.
Al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione per quanto riguarda l’uso di
sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in
tracce, è opportuno fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene.
Per questo viene modificato l’allegato I del Regolamento 2019/1021.
TESTO REGOLAMENTO UE 2022/2291:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2291&from=IT
10
https://www.nature.com/nm/
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315&qid=1669717009969
19
BENI PAESAGGISTICI
Usi civici competenza esclusiva statale tra ordinamento civile e tutela ambientale
(Giurisprudenza Nazionale)
Sentenza Corte Costituzionale n° 236 pubblicata lo scorso 28 novembre che ha dichiarato la
incostituzionalità di una norma regionale perché:
1. proroga una disciplina invasiva della materia di competenza esclusiva del legislatore statale
«ordinamento civile», differenziando, per il solo territorio della Regione Calabria, il modo di
procedere alla liquidazione degli usi civici, all'affrancazione del fondo enfiteutico e alla
legittimazione delle occupazioni sine titulo.
2. proroga la possibilità di liquidare gli usi civici, e prevede la possibilità di affrancare i fondi e di
legittimare le occupazioni sine titulo, attraverso un procedimento semplificato che esclude
l'approvazione o il nulla osta della regione, invadendo la competenza esclusiva del legislatore
statale in materia ambientale, e eludendo i controlli predisposti a tutela del paesaggio e
dell'ambiente.
Vediamo specificamente le motivazioni della sentenza su entrambi i due settori sopra sintetizzati.
USI CIVICI E NORMATIVA DELL’ORDINAMENTO CIVILE
La Corte per arrivare a questa decisione ricostruisce l’evoluzione della normativa statale in materia
di usi civici sottolineando come quella più recente dimostra la competenza esclusiva statale,
segnata dal perimetro dell'ordinamento civile.
Una normativa, quella statale più recente sugli usi civici, tutta ispirata all'obiettivo assiologico della
conservazione di realtà e di territori, che vedono intrecciarsi l'ambiente e il paesaggio con le
tradizioni antropologiche e culturali associate ai luoghi.
Un simile connubio si rinviene in due ordini di interventi.
Il primo è quello che ha imposto l'apposizione di un vincolo paesaggistico alle «aree assegnate alle
università agrarie e [al]le zone gravate da usi civici» (art. 1, primo comma, lettera h, del d.l. n. 312
del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, che ha integrato l'art. 82,
quinto comma, lettera h, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
recante «Protezione delle bellezze naturali», disposizione poi trasfusa nell'art. 142, comma 1,
lettera h, cod. beni culturali).
Il secondo si identifica con la disciplina recata dalla legge n. 168 del 2017, fortemente innovativa
rispetto ai capisaldi civilistici dell'istituto, a partire dal riconoscimento di una nuova istituzione
espressamente attuativa degli artt. 2, 9, 42, secondo comma, e 43 Cost., i domini collettivi,
qualificati come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» e riferiti a una
«collettività [di] membri» (art. 1, comma 1), che traggono normalmente utilità dal fondo (art. 2,
comma 3, lettera a).
A tale paradigma si raccorda una nuova categoria di beni collettivi che, ai sensi dell'art. 3, comma
1, ricomprende non soltanto le terre attribuite, originariamente o all'esito di liquidazioni, a
comuni, frazioni o associazioni agrarie, nonché quelle derivanti da «scioglimento delle
promiscuità» e da altri meccanismi previsti dalla legge n. 1766 del 1927; «da operazioni e
provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione», ma anche
le terre collettive delle comunioni familiari montane; i corpi idrici sui quali i residenti esercitano gli
usi civici e, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), le terre gravate da usi civici non ancora
liquidati su proprietà di soggetti pubblici o privati. A tutto questo insieme di beni viene riferito il
20
regime giuridico «dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua
destinazione agro-silvo-pastorale» (art. 3, comma 3).
La natura del bene si dimostra, dunque, funzionale a un interesse di godimento collettivo che
spetta ai componenti della comunità, i quali sono al contempo vincolati, nella conservazione della
destinazione delle terre, al rispetto di una «comproprietà inter-generazionale» (art. 1, comma 1,
lettera c).
Quanto alla forma giuridica che la legge statale associa all'interesse, si tratta o di una proprietà
collettiva (art. 1, comma 1, lettera c, e comma 2) o di «diritti di uso civico» in re aliena (art. 1,
comma 2), senza attribuzione di quote, la cui titolarità è riferita a «enti esponenziali [...] di diritto
privato» (art. 1, comma 2), secondo una logica radicalmente distinta da quella del dominio
individuale, ma che si colloca ugualmente nel solco della dimensione privatistica.
L'approccio fortemente conservativo della nuova disciplina rende non agevole il coordinamento
ermeneutico con la precedente legge n. 1766 del 1927, che non è stata abrogata con il nuovo
intervento.
Per un verso, vengono attribuiti anche alle terre gravate da usi civici non ancora liquidati (art. 3,
comma 1, lettera d, della legge n. 168 del 2017) i caratteri della inalienabilità, della indivisibilità,
della inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Per un altro verso, l'art. 3,
comma 6, della medesima legge fa espresso riferimento al «caso di liquidazione degli usi civici».
Il punto di saldatura fra perpetua destinazione dei beni e liquidazione degli usi civici viene
individuato dallo stesso art. 3, comma 6, nel mantenimento del vincolo paesaggistico anche
all'esito del meccanismo liquidatorio.
Un così delicato e complesso raccordo normativo, che impone il massimo rigore nella verifica dei
presupposti sostanziali che consentono di accedere alla liquidazione degli usi, alla affrancazione
del fondo e alla legittimazione delle occupazioni sine titulo, non consente alcuna ingerenza da
parte del legislatore regionale.
Per converso, l'impugnato art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2021 non solo invade una
materia di esclusiva competenza del legislatore statale, ma oltretutto, nel prorogare la vigenza di
una disciplina improntata alla massima semplificazione delle citate procedure, si colloca agli
antipodi delle esigenze cui fa fronte la disciplina statale.
Dove la legislazione statale prevede la competenza regionale e, nel caso delle legittimazioni di cui
all'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, il decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la
regione interessata (supra, punto 5.1.1), l'art. 27 prorogato dal citato art. 1 esclude tout court
l'approvazione e lo stesso visto regionale, così facendo residuare la mera competenza comunale ai
sensi dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 18 del 2007.
Infine, e soprattutto, il legislatore regionale dispone un meccanismo di silenzio assenso il quale
espone al rischio che non vengano effettuati i delicati e rigorosi accertamenti richiesti rispetto ai
procedimenti di liquidazione degli usi civici, di affrancazione dei fondi, nonché rispetto alla
eccezionale previsione della legittimazione di occupazioni sine titulo.
Un tale meccanismo non solo non è contemplato dal legislatore statale, ma al contrario - come si
dirà (infra, punto 6) - in presenza del vincolo paesaggistico è espressamente escluso.
In sostanza, la disciplina regionale impugnata configura un procedimento semplificato che, nel
distaccarsi dal modello delineato dal legislatore statale e dalle finalità conservative dei beni gravati
da usi civici, si risolve in un diverso modo di incidere sul regime giuridico di tali beni, il che non
compete in alcun modo alle regioni.
Deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg.
Calabria n. 41 del 2021, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto
disposizione che proroga una disciplina invasiva della materia di competenza esclusiva del
legislatore statale «ordinamento civile», differenziando, per il solo territorio della Regione
21
Calabria, il modo di procedere alla liquidazione degli usi civici, all'affrancazione del fondo
enfiteutico e alla legittimazione delle occupazioni sine titulo.
Viene, in tal modo, intaccato il fondamento stesso della «attribuzione alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato» della competenza in materia di ordinamento civile, che si rinviene
«nell'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità
della disciplina dettata per i rapporti tra privati» (da ultimo sentenza n. 228 del 2021; nello stesso
senso, sentenza n. 75 del 2021).
USI CIVICI E NORMATIVA DI TUTELA AMBIENTALE
Il Decreto Legge n. 312 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985, all'art. 1, comma 1, e, con
il medesimo contenuto, il successivo codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142, comma 1,
lettera h) hanno sottoposto a vincolo paesaggistico tutti i beni destinati a usi civici, senza operare
alcuna distinzione fra destinazione boschiva e pascoliva o destinazione agricola. È il segno, insieme
a una generalizzata esigenza di protezione del paesaggio, di un nuovo rapporto fra ambiente e
agricoltura, di un possibile utilizzo eco-sostenibile della terra che vede coniugarsi la fruizione
collettiva con le istanze di conservazione «degli usi civici, in quanto e nella misura in cui
concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una
integrazione tra uomo e ambiente naturale" (art. 1, comma 3, della legge quadro sulle aree
protette, 6 dicembre 1991, n. 394)» (sentenza n. 46 del 1995).
L'impostazione trova una chiara conferma nella legge n. 168 del 2017 che, all'art. 2, comma 1,
motiva la tutela e la valorizzazione dei beni collettivi di godimento, anche a beneficio delle «future
generazioni» (sentenza n. 228 del 2021), con la loro attitudine a configurarsi quali: «a) elementi
fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; b) strumenti primari per assicurare la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; c) componenti stabili del
sistema ambientale; d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio
culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; f)
font[i] di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli
aventi diritto».
Ebbene, la disciplina regionale contestata, nel prorogare la possibilità di liquidare gli usi civici, di
affrancare i fondi e di legittimare le occupazioni sine titulo, attraverso un procedimento
semplificato che esclude l'approvazione o il nulla osta della regione, non solo invade la
competenza esclusiva del legislatore statale in materia ambientale, ma deroga alle stesse
previsioni statali quanto ai soggetti competenti a provvedere (supra, punto 5.2.), eludendo i
controlli predisposti a tutela del paesaggio e dell'ambiente.
Inoltre, e soprattutto, la disposizione regionale impugnata proroga un meccanismo di silenzio
assenso nell'approvazione dei citati provvedimenti che, riguardando beni gravati dal vincolo
paesaggistico, si pone in aperta collisione con la legislazione statale. L'art. 20, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, esclude l'applicazione del
silenzio assenso cosiddetto "verticale", ove vengano in rilievo il patrimonio culturale e
paesaggistico o l'ambiente (da ultimo si veda la sentenza n. 160 del 2021).
Una tale semplificazione di procedimenti che necessitano, per il loro contenuto e il loro incidere su
beni di rilievo paesaggistico, ambientale e culturale, di controlli effettivi, non surrogabili con il
mero trascorrere del tempo, determina la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.
TESTO SENTENZA 236/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/645#:~:text=La%20difformit%C3%A0%20della%20dis
posizione%20regionale,su%20tutto%20il%20territorio%20nazionale.
22
Tagli colturali senza autorizzazione paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 239 pubblicata lo scorso 29 novembre 2022 ha dichiarato la
incostituzionalità della norma regionale che prevede: “i tagli colturali, comprese le opere connesse
di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o
concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge,
costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta,
ai sensi dell'articolo 149 del DLgs. n. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato
decreto legislativo”.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
La Corte ha già statuito che «la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva
spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio,
neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale»
(sentenza n. 139 del 2013, confermata dalla sentenza n. 144 del 2021). In altra materia, ma
sempre con riferimento a una previsione regionale che interveniva su un oggetto già disciplinato
dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, questa Corte ha affermato che
«[l]'argomento della difesa della Regione, secondo cui la norma regionale impugnata si
limiterebbe ad esplicitare la disciplina previdenziale corrente, senza produrre effetti innovativi
sull'ordinamento, quand'anche fondato, [...] non varrebbe comunque a consentire l'esercizio da
parte della Regione della funzione legislativa in materia, assegnata a titolo esclusivo al legislatore
statale» (sentenza n. 82 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2018 e n. 233 del 2015).
Questi precedenti vanno qui confermati. Non vi è dubbio che la disciplina del provvedimento
autorizzatorio, così come l'individuazione delle ipotesi di deroga, attiene al cuore della materia
della tutela del paesaggio, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. (ex multis, sentenze n. 108, n. 106 e n. 21 del 2022, n. 141 e n. 138 del 2021). Per
questa ragione, l'interpretazione di una disposizione come l'art. 149 cod. beni culturali, che indica
puntualmente, offrendone una definizione, le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica,
resta sottratta a qualsiasi possibilità di intervento ad opera della legge regionale: l'interpretazione
non può che spettare agli organi chiamati ad applicare lo stesso art. 149 (pubblica
amministrazione e giudici comuni) e, se del caso, al legislatore statale che intenda provvedervi in
sede di interpretazione autentica.
Il necessario rispetto della competenza esclusiva dello Stato nella materia de qua corrisponde, del
resto, all'esigenza sostanziale di non mettere a rischio quell'uniformità che l'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. mira a garantire: uniformità che sarebbe pregiudicata qualora le regioni
potessero vincolare con legge, nei loro territori, l'interpretazione dell'art. 149 cod. beni culturali. È
in questa logica che la giurisprudenza costituzionale esclude la stessa possibilità della mera
riproduzione di una disposizione legislativa statale, in materia di competenza esclusiva dello Stato,
in quanto anche «la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di
illegittimità della disposizione regionale» (sentenza n. 178 del 2018, riguardante proprio la materia
dell'autorizzazione paesaggistica).
4.3.- Precisato che, per le ragioni appena esposte, la norma impugnata si pone in contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), anche a prescindere dalla sua conformità o meno all'art. 149
cod. beni culturali, questa Corte deve osservare che la tesi della Regione Toscana (secondo la
quale la norma impugnata rappresenterebbe «una semplice e corretta riproposizione» della
disciplina statale) non risulta condivisibile.
L'intervento di taglio colturale è regolato, come visto, dall'art. 149, comma 1, lettera c), cod. beni
culturali, che limita l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica al caso in cui il taglio sia autorizzato
«in base alla normativa in materia» e sia eseguito in un bosco vincolato ex lege. La giurisprudenza
23
amministrativa conferma che l'assoggettamento del taglio colturale alla specifica disciplina di cui al
citato art. 149, comma 1, lettera c), esclude che tale particolare tipo di intervento possa ricadere
anche fra quelli genericamente inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esonerati
dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dello stesso art. 149, comma 1 (Consiglio
di Stato, sezione prima, parere n. 1233 del 2020; sezione terza, sentenza 13 febbraio 2020, n.
1124; sezione sesta, sentenza 20 luglio 2018, n. 4416; sezione sesta, sentenza 10 febbraio 2015, n.
717; Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, sentenza 22
aprile 2014, n. 160). Soluzione, questa, che risulta coerente con il citato d.P.R. n. 31 del 2017, dal
momento che il punto A.19 dell'Allegato A riconduce all'art. 149, comma 1, lettera b), solo attività
minori relative ai boschi, mentre le «pratiche selvicolturali» in generale (comprendenti anche il
taglio colturale) sono ricondotte dal punto A.20 all'art. 149, comma 1, lettera c). Similmente, come
già visto, l'art. 7, comma 13, t.u. foreste dispone che «[l]e pratiche selvicolturali, i trattamenti e i
tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni
del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo
149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Su questa base, il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 1233 del 2020, ha affermato che l'esonero
di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), si applica solo se il taglio colturale dev'essere eseguito in un
bosco vincolato ex lege (nel medesimo senso, TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia,
ordinanza 24 marzo 2017, n. 163; Ufficio legislativo del MIBACT, parere 8 settembre 2016, n.
25553). Anche le più recenti norme statali invocate nel ricorso come parametro interposto (e
citate nel Ritenuto in fatto), cioè l'art. 7, comma 12, t.u. foreste e l'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77
del 2021, come convertito, smentiscono la tesi secondo la quale l'esonero del taglio colturale
dall'autorizzazione paesaggistica potrebbe operare anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136
cod. beni culturali.
Ne consegue che il comma 4-bis dell'art. 47-bis della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 (aggiunto
dalla disposizione impugnata), secondo il quale l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione
paesaggistica si applica anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali (eccetto
«quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi»),
non presenta un valore meramente esplicativo del significato dell'art. 149 cod. beni culturali.
In conclusione, anche sotto questo ulteriore profilo, la disposizione impugnata viola l'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali.
TESTO SENTENZA 239/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/651#:~:text=La%20norma%20impugnata%20sarebbe
%2C%20dunque,%2C%20comma%2012%2C%20t.u.%20foreste.
24
EFFETTO SERRA
Relazione conti 2021 Agenzia Europea per il clima (Normativa Comunitaria)
L'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) ha iniziato il suo
mandato il 1° aprile 2021 con una dotazione complessiva di 58,3 miliardi di EUR nell'ambito del
nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.
CINEA è il successore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti.
All'Agenzia è affidata l'attuazione di sette programmi dell'UE (vedi grafico sotto) che
contribuiscono al Green deal europeo.
CINEA è responsabile dei seguenti compiti:
1. Selezione per il finanziamento delle migliori proposte secondo i principi di trasparenza,
obiettività e parità trattamento;
2. Attento monitoraggio del portafoglio progetti, inclusa la mitigazione dei potenziali rischi;
3. Divulgazione dei risultati del progetto, storie di successo e opportunità di finanziamento;
4. Individuazione di potenziali sinergie tra settori e programmi;
5. Feedback alla politica attraverso la fornitura di informazioni tempestive e complete alla
Commissione servizi a sostegno delle loro attività di definizione delle politiche.
Lo status di agenzia esecutiva del CINEA comporta due caratteristiche fondamentali. Autonomia
perché ha una sua personalità giuridica e può adottare atti giuridici, nonché un proprio bilancio
amministrativo per le spese di funzionamento.
Dipendenza perché può svolgere solo compiti delegati dalla Commissione e tutte le operazioni
finanziarie devono rispettare il regolamento finanziario (FR) e le modalità di applicazione.
I conti annuali dell'Agenzia sono controllati dalla Corte dei conti europea (CCE). Il compito della
Corte è quello di condurre una verifica esterna e indipendente dei conti annuali del CINEA.
Produce un report sulle attività finanziate dal bilancio generale, specificando eventuali
osservazioni sui conti annuali e sulle relative operazioni. L'ECA emette un parere basato sull'audit
e presentato sotto forma di una dichiarazione di affidabilità sull'affidabilità dei conti e la legittimità
e regolarità delle operazioni sottostanti.
TESTO RELAZIONE 2021:
https://cinea.ec.europa.eu/about-us/key-documents/annual-accounts_en
L’impatto sul clima delle persone più ricche del mondo (Documentazione
Internazionale)
Rapporto “Carbon billionaires – The investment emissions of the world’s richest people”
pubblicato da Oxfam (12).
Secondo il rapporto a differenza della gente comune, dal 50% al 70% delle emissioni del
le persone più ricche del mondo derivano dai loro investimenti.
Il Rapporto calcola che l’impronta di carbonio annuo degli investimenti di appena 125 dei
miliardari più ricchi del mondo in è equivalente alle emissioni di carbonio della Francia, una
nazione di 67 un milione di persone. Ciò rappresenta una media di 3,1 milioni di tonnellate per
miliardario, che è oltre un milione di volte superiore a 2,76 tonnellate medie del 90% della
umanità.
12
https://www.oxfamitalia.org/
25
Le Emissioni dagli stili di vita dei miliardari, compresi i loro jet e yacht privati, sono migliaia di volte
quelli della persona media, il che è di per sé inaccettabile e insostenibile ma, se includiamo le
emissioni dei loro investimenti, allora le loro emissioni di carbonio sono oltre un milione di volte
superiori.
La nostra analisi ha anche rilevato che i miliardari hanno una media del 14% dei loro
investimenti in industrie inquinanti, come combustibili fossili e materiali simili cemento. Questo è
il doppio della media per gli investimenti in Standard and Poor Gruppo di 500 società. Solo un
miliardario nel campione, del rapporto, aveva investimenti in una società di energia rinnovabile.
Gli investimenti miliardari contribuiscono a plasmare il futuro della nostra economia, per
esempio sostenendo infrastrutture ad alto tenore di carbonio, bloccando ad un livello elevato le
emissioni decenni a venire.
Il rapporto ha scoperto che se i miliardari nel campione spostassero i propri investimenti in un
fondo a più forte valenza ambientale e sociale standard, potrebbe ridurre l'intensità delle loro
emissioni fino a quattro volte.
I governi dovrebbero affrontare questo problema con i dati, la regolamentazione e la tassazione.
Inoltre, devono riferire sistematicamente sulle emissioni specifiche dei diversi gruppi della società,
invece di fare affidamento su medie che oscurano le diseguaglianze nella emissione dei gas serra
pregiudicando l'efficacia delle politiche.
I governi dovrebbero obbligare le multinazionali e i loro ricchi investitori a tagliare
sistematicamente le loro emissioni di carbonio emissioni molto più drasticamente se vogliamo
evitare il collasso climatico.
I governi devono tassare di più i ricchi per ridurre radicalmente le disuguaglianze e le
concentrazioni della ricchezza, per ridurre le emissioni insostenibilmente elevate da parte dei
ricchi e per ridurre il loro potere e la loro influenza nella economia sui combustibili fossili. Ciò
potrebbe anche raccogliere trilioni di dollari per le nazioni colpite più duramente
disastro climatico. Le entrate potrebbero anche aiutare a promuovere un ambiente verde ed equo
per la transizione a livello globale. Inoltre, dovrebbe essere prevista una tassazione aggiuntiva
riscossa sulla ricchezza generata dalle industrie inquinanti e dai combustibili fossili
scoraggiare gli investimenti in questi settori e promuovere una transizione più rapida.
TESTO RAPPORTO:
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2022/11/bn-carbon-billlionaires-071122-
en_EMBARGOED-1.pdf
26
Risultati COP 27 (Documentazione Internazionale)
1. Creazione di un fondo per il Loss&Damage, ovvero per risarcire perdite e danni prodotti dai
cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo
2. Mantenuto obiettivo primario dell’Accordo di Parigi di mantenere l’innalzamento delle
temperature a fine secolo non oltre 1,5°C
3. Mancano misure per ridurne la causa principale: la combustione di fonti energetiche fossili.
4. si fa riferimento alla promozione energie rinnovabili e “a basse emissioni” il che significa
mantenere l’uso massiccio del gas
5. manca ogni riferimento al raggiungimento del picco emissivo entro il 2025
6. l’accordo per la riduzione delle emissioni prodotte dal metano, ovvero il Global Methane
Pledge passato da 105 a 150 Paesi aderenti nell’ambito della Cop27.
COMMENTI:
https://www.ohga.it/cop27-il-testo-finale-dellaccordo-tra-la-delusione-dellunione-europea-e-
lapprovazione-del-fondo-loss-and-damage/
https://greenreport.it/news/clima/cop27-le-associazioni-ambientaliste-italiane-nessun-passo-avanti-
sulluscita-dai-combustibili-fossili/
Carbon Tax e nuovi carburanti per navi (Documentazione Internazionale)
Drewry è un centro di consulenza indipendente che svolge servizi di ricerca e consulenza
marittima e navale, impiegando oltre 100 professionisti in una rete internazionale di uffici a
Londra, Delhi, Singapore e Shanghai.
Si riporta la traduzione di una sintesi dello studio svolto da detto centro consulenza sui costi della
ambientalizzazione dei combustibili per le navi.
Poiché gli armatori cercano di rispettare norme ambientali più severe, vengono presi in
considerazione diversi carburanti verdi "candidati", che avranno implicazioni e costi diversi per le
compagnie di navigazione e per i caricatori. Gli esperti di Drewry hanno consultato vettori
marittimi e rappresentanti di spedizionieri e associazioni industriali. Ciò ha permesso a Drewry di
progettare un nuovo strumento Carbon Tax and New Fuel Forecasts, che fornisce previsioni basate
sulle normative "più probabili", utilizzando 3 scenari di future tasse sul carbonio e utilizzando 3
nuovi tipi di carburante verde "più probabili" (gas naturale liquefatto, metanolo verde e
ammoniaca verde).
Drewry annuncia oggi il primo costo a livello di settore sia delle tasse europee sul carbonio sia per
la transizione di tutte le spedizioni europee di container verso un tipo di carburante più ecologico.
Il costo per il 2024 varia tra $ 3,5 miliardi e $ 14,5 miliardi a seconda della misura in cui l'industria
passa al GNL e ad altre navi più ecologiche invece di attenersi all'olio combustibile convenzionale.
Si veda la tabella seguente:
27
Note: Based on forecast EU allowance price of 200 euro/tonne and on 100% implementation of taxes on intra-EU
shipping and 50% implementation on shipping to/from the EU
* Assuming that ships buy LNG fuel at the average cost of regions at both ends of the route (Europe, Asia and the US)
Il GNL è il principale tipo di carburante "intermedio" nel viaggio verso la decarbonizzazione del
trasporto di container. La tecnologia e le infrastrutture di approvvigionamento di carburante non
sono attualmente pronte né per il metanolo verde né per l'ammoniaca verde. Anche se i futuri
prezzi del GNL dipenderanno fortemente dal futuro mercato dell'energia finale.
La Commissione e il Parlamento dell'Unione Europea hanno preso in considerazione l'introduzione
di nuove tasse sul carbonio già dal prossimo anno, ma ora si prevede che le nuove tasse non
entreranno in vigore fino al 2024.
A luglio, Maersk ha annunciato l'intenzione di introdurre supplementi di 170 euro/40 piedi (13) per
container per i suoi servizi dall'Asia al Nord Europa e di 185 euro/40 piedi per i servizi dal Nord
Europa agli Stati Uniti, trasferendo così i costi normativi aggiuntivi. La scorsa settimana, MSC ha
annunciato l'intenzione di introdurre supplementi di circa 138 euro/container da 40 piedi per i
suoi servizi dall'Asia al Nord Europa. Altri importanti vettori, tuttavia, devono ancora annunciare le
loro intenzioni a seguito delle modifiche normative.
“Mentre l'attenzione si sposta dalle tariffe di trasporto gonfiate, stiamo vedendo molti caricatori
che desiderano implementare politiche e misure di sostenibilità all'interno dei loro processi di
approvvigionamento. La mancanza di coerenza e visibilità per quanto riguarda la spedizione
carbon neutral e i costi associati è qualcosa su cui tutte le parti interessate; caricatori, vettori
marittimi, spedizionieri, organismi di regolamentazione e consulenti, devono trovare un terreno
comune. Drewry è impegnata in questa discussione e nell'aiutare i nostri clienti a implementare
pratiche di trasporto marittimo sostenibili ", ha affermato Chantal McRoberts, responsabile della
consulenza Drewry Supply Chain Advisors.
LINK ALLA SINTESI ORIGINALE:
https://www.drewry.co.uk/news/drewry-urges-shippers-to-start-planning-for-decarbonisation-
in-shipping-warns-of-up-to-14-billion-in-extra-costs
13
La lunghezza dei container è espressa in “piedi”, secondo i codici riportati nella norma ISO 668:2020
https://www.iso.org/standard/76912.html
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ENERGIA
Struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle
relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima (Normativa
Comunitaria)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 ha previsto
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 (14) del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle
relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima.
Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018
istituisce un meccanismo di governance per:
a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione
dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a
effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio
compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di
clima;
b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al
fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;
c) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la
completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato
della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;
d) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza
per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la
promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.
Il nuovo Regolamento 2022/2299 rileva come lo Stato membro è tenuto a comunicare i progressi
compiuti per quanto riguarda gli elementi obbligatori inclusi nel piano nazionale integrato per
l’energia e il clima, tenuto conto delle eventuali esenzioni o deroghe concesse in applicazione
dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. È anche tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda eventuali
obiettivi, traguardi e contributi nazionali inclusi nel piano nazionale per l’energia e il clima, così
come eventuali politiche e misure nazionali. Lo Stato membro dovrebbe anche comunicare in
merito ai progressi compiuti per finanziare le suddette politiche e misure e, ove possibile,
quantificarne l’impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici.
Poiché al momento della presentazione delle prime relazioni, da effettuarsi entro il 15 marzo
2023, e successivamente ogni due anni, i dati raccolti potrebbero essere lacunosi, alcune
informazioni dovrebbero essere comunicate solo se disponibili in quel momento. Lo Stato membro
dovrebbe poter fornire informazioni facoltative a integrazione degli elementi obbligatori.
Il Regolamento 2022/2299 distingue
1. Comunicazioni obbligatorie se applicabili: a) informazioni sugli obiettivi, sui traguardi e sui
contributi nazionali o sulle politiche e sulle misure nazionali, solo laddove lo Stato membro li abbia
fissati o le abbia adottate; b) informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1999-20210729&qid=1669724175446
29
raccomandazione a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, solo
laddove la Commissione l’abbia formulata.
2. Comunicazioni obbligatorie se disponibili: elemento di informazione che lo Stato membro è
tenuto a presentare solo se a sua disposizione al momento della presentazione della relazione
intermedia biennale.
Gli allegati al nuovo Regolamento 2022/2299 definiscono le modalità delle suddette
comunicazioni.
TESTO REGOLAMENTO 2022/2299:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2299&from=IT#d1e32-15-1
Parere Proposta di Direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
(Documentazione Comunitaria)
Si tratta del Parere del Comitato Europeo delle Regioni che nelle sue raccomandazioni in relazione alla
proposta di nuova Direttiva sulla efficienza energetica nella edilizi afferma tra l’altro:
1. La necessità di integrare nella definizione di edificio a emissioni zero e quasi zero l'approccio
basato sul concetto del ciclo di vita, al fine di promuovere la realizzazione di un parco immobiliare
efficiente dal punto di vista energetico entro il 2050: questo dovrebbe rispettare la neutralità
tecnologica e una visione globale dei sistemi energetici, al fine di tenere conto delle diverse
condizioni a livello locale, regionale e nazionale. Tale definizione dovrebbe comprendere anche
l'energia proveniente dalle reti elettriche e del gas, purché sia prodotta da fonti energetiche
rinnovabili e includere l'energia di recupero. Essa dovrebbe essere coerente con i percorsi verso la
decarbonizzazione previsti dalle direttive sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili nel
sistema energetico in generale e non dovrebbe essere subottimizzata unicamente a un problema a
livello di edificio;
2. la necessità di uso di norme minime di prestazione energetica, se non adeguatamente
ambiziose, potrebbe determinare un effetto di dipendenza, riducendo il livello di ambizione
dell'ondata di ristrutturazioni e rendendola sostanzialmente inadatta al conseguimento degli
obiettivi per il 2030 e il 2050, che sono invece fondamentali per la transizione climatica, ma anche
per promuovere la sicurezza energetica. Le norme minime di prestazione energetica dovrebbero
inoltre includere requisiti in materia di gas a effetto serra durante il ciclo di vita per la costruzione
e la fornitura di energia rinnovabile. Sottolinea che le norme minime di prestazione energetica
saranno efficaci solo se riusciranno a mantenere elevato il livello di ambizione e se saranno
accompagnate da misure che contribuiscono a superare le barriere che hanno ostacolato gli sforzi
di ristrutturazione compiuti finora, nonché dall'assistenza finanziaria e tecnica necessaria per
contribuire all'attuazione di tali norme;
3. la necessità di norme mirate agli edifici con le prestazioni peggiori e agli edifici con un elevato
potenziale di risparmio energetico; sottolinea la necessità di disporre di manodopera e di
imprenditori qualificati; è consapevole degli effetti sul valore degli edifici e sui mercati immobiliari,
effetti che non dovrebbero comportare un aumento dei costi per i locatari; chiede pertanto che gli
Stati membri abbiano la possibilità giuridica di chiedere una proroga dei termini stabiliti, ove ciò
sia giustificato da condizioni eccezionali;
4. a prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante ha luogo una volta
ogni 25 anni negli edifici residenziali e una volta ogni 15 anni negli edifici non residenziali; ritiene
pertanto che un approccio basato sulla ristrutturazione per fasi potrebbe pregiudicare l'ambizione
dell'ondata di ristrutturazioni e tradursi in strategie antieconomiche per la ristrutturazione degli
30
edifici, che dovrebbe essere affrontata in maniera sistematica e integrata piuttosto che ricorrendo
a una somma di interventi separati. In tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a
fornire orientamenti sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici storici, avvalendosi
anche del lavoro dell'iniziativa del Bauhaus europeo. La ristrutturazione di tali edifici dovrebbe
essere sostenuta da appositi regimi di finanziamento e dovrebbe essere concessa un'adeguata
flessibilità del relativo calendario;
5. gli appalti pubblici dovrebbero svolgere un ruolo significativo nell'integrazione di un approccio
ambizioso alla ristrutturazione degli edifici. Sottolinea, a tal fine, che tutte le ristrutturazioni
commissionate dalle autorità pubbliche dovrebbero essere sostenute dagli orientamenti forniti
dagli Stati membri e dall'UE e seguire, per quanto possibile, i criteri definiti dagli appalti pubblici
verdi e circolari;
6. l'efficienza energetica del parco immobiliare non può essere conseguita concentrandosi
unicamente su singoli edifici e che la pianificazione urbana e territoriale deve sostenere gli
interventi individuali attraverso un approccio sistematico, a livello di distretto, all'efficienza
energetica delle città;
7. la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia costituisce un'opportunità per integrare
l'uso degli sportelli unici come strumento principale per l'attuazione della direttiva;
8. le regioni rurali e, in generale, le regioni con un gran numero di case unifamiliari e plurifamiliari
abbiano requisiti differenti e richiedano soluzioni differenti rispetto alle strutture urbane; tale
aspetto deve essere considerato anche nella direttiva;
9. gli edifici storici presentano un valore culturale e simbolico significativo per le città dell'UE;
ritiene che il loro valore architettonico debba essere preservato e che occorra trovare soluzioni
per garantire che tali edifici svolgano anche il ruolo esemplare di edifici pubblici. In tale contesto,
invita la Commissione e gli Stati membri a fornire orientamenti sul miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici storici e a istituire, a questo scopo, appositi meccanismi di finanziamento.
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AR0417&from=IT
Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 (Normativa
Nazionale)
Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica che sul sito istituzionale www.mite.gov.it è
pubblicato l'avviso pubblico riguardante l'avvio della consultazione pubblica del Rapporto
ambientale (che include lo studio d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni e gli elementi di cui all'allegato G
dello stesso decreto) del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021.
LINK ALLA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO E DELLA PROCEDURA DI VAS:
https://va.mite.gov.it/it-
IT/Oggetti/Documentazione/8420/12430?Testo=&RaggruppamentoID=1022#form-
cercaDocumentazione
COMMENTO:
https://www.elettricitafutura.it/News-/Comunicati-Stampa/La-filiera-elettrica-italiana--
uneccellenza-globale_4788.html
31
Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Transizione Ecologico del 25 agosto 2022 n° 164 E' istituito presso il
Ministero della transizione ecologica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica
ai clienti finali (di seguito «Elenco venditori»).
Il Regolamento approvato con il suddetto Decreto:
a) fissa le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per
l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori;
b) disciplina il procedimento per l'esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori.
TESTO DECRETO 164/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-11-02&atto.codiceRedazionale=22G00171&elenco30giorni=false
Produzione di energia da fonti di energie rinnovabili di edifici delle amministrazioni
comunali (Normativa Nazionale)
È stato adottato dal direttore generale incentivi energia l'avviso pubblico rivolto alle
amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale per il finanziamento di interventi di
efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici
di proprietà e nella disponibilità dei soggetti istanti attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di
beni e servizi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). L'avviso é del
tipo «a sportello» pertanto i contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, complessivamente pari ad euro 320 milioni, di cui almeno 160 milioni riservati alle
regioni del Mezzogiorno.
Le agevolazioni di cui all'avviso pubblico sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto
pari al 100% dei costi ammissibili. L'ammontare delle agevolazioni concedibili per ciascuna istanza
non può essere inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non può eccedere la
soglia di rilevanza comunitaria euro 215.000,00 IVA esclusa. Il numero massimo delle di istanze di
contributo che ciascun soggetto istante può presentare é fissato in cinque.
Le procedure di acquisizione dei prodotti saranno attivabili sul MePA a decorrere dall'8 novembre
2022. Le istanze di concessione di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via
telematica utilizzando la piattaforma informatica «CSE 2022» che sarà attiva dal giorno 23
novembre 2022 al seguente indirizzo: presentazione-domanda.cse2022.it Lo sportello sarà aperto
dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, a decorrere dal 30
novembre 2022, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28
febbraio 2023.
Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso é consultabile
sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica:
TESTO INTEGRALE AVVISO:
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-
energetica
32
Relazione sui conti annuali Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria)
Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2021 IMPRESA COMUNE IDROGENO PULITO (15)
TESTO RELAZIONE:
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/budget-and-annual-
accounts-0_en
Carbone: ancora protagonista del mix energetico (Documentazione Nazionale)
NewsLetter del Gestore del Mercati Energetici che contiene uno speciale sull’utilizzo del carbone a
livello mondiale.
Secondo i dati a consuntivo rilasciati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia a luglio 20221, nel
2021 la domanda globale di carbone è aumentata del 5,8% su valori prossimi ai 7.950 milioni di
tonnellate (Mt). Un aumento di oltre un punto percentuale rispetto a quanto stimato dalla stessa
Agenzia di Parigi lo scorso marzo.
A trainare i consumi di carbone nell’anno passato hanno concorso:
1. la ripresa economica (+6% la crescita del PIL mondiale);
2. il succedersi di un inverno gelido seguito da un’estate molto calda che ha sostenuto la domanda
elettrica (+6% sul 2021);
3. l’aumento continuo e straordinario dei prezzi del gas, che ha reso così maggiormente
conveniente la generazione a carbone, in aumento del 7% anno su anno.
In Italia la produzione di energia netta a carbone, torna in risalita: quasi un 1 GWh e +7% sul 2020.
Erano nove anni che non si registrava una performance di crescita.
Una dinamica rialzista amplificatasi ancora di più nel 2022 a causa dello scoppio della guerra e
della riduzione dei volumi di gas provenienti dalla Russia.
LE STIME PER IL 2022
Le stime relative al primo semestre 2022 indicano consumi di carbone, a livello mondiale, in linea
con il pari periodo 2021 (per l’AIE -0,5%). A giustificare una domanda così sostenuta sono
soprattutto i prezzi del gas che frantumano record su record, risentendo delle tensioni
geopolitiche (e di riduzione dei flussi gas) susseguenti al conflitto russo-ucraino, e che hanno
incentivato ulteriormente lo switching verso il carbone, soprattutto nella generazione elettrica.
Una performance quella del carbone che assume ancora più rilevanza, se si considera il contesto di
rallentamento economico che ha interessato un largo numero di paesi e che ha pesato
negativamente sui consumi energetici globali.
Merita però rilevare come, da un punto di vista regionale, la crescita non sia stata generalizzata:
ad aree con consumi di carbone sostenuti si contrappongono paesi in cui si registra una riduzione
dei volumi richiesti. Tra i primi, spicca sicuramente l’India che, dopo il +12% raggiunto nel 2021,
nel primo semestre 2022 vede il suo ricorso al carbone crescere di un nuovo +9% rispetto al pari
periodo dell’anno precedente. Un’espansione dell’elettrificazione del paese, unitamente al
proseguimento della crescita economica e a un’ondata eccessiva di caldo, ha spinto l’uso del
carbone nella generazione elettrica che, in questo comparto, segna un +10%.
Anche per il 2023: +0,3% l’incremento a livello globale stimato dall’Agenzia di Parigi che si declina
in +2,7% per l’India e + 1% per Cina (in riduzione invece le altre aree: Usa -4%, EU -0,8% e resto del
15
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-
profiles/clean-hydrogen-joint-undertaking_it
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  • 1. 1 Periodo dal 1° al 30 Novembre 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI NOVEMBRE 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .................................................................................................................... 5 Finanziamenti PNRR su pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................. 5 Modifica perimetrazione Parco e partecipazione Enti Locali (Giurisprudenza Nazionale).................... 5 Valutazione di Incidenza a modifiche di impianti esistenti (Giurisprudenza Comunitaria)................... 6 ARIA............................................................................................................................................................... 9 Proposta di Direttiva sulla qualità dell’aria (Normativa Comunitaria)................................................... 9 Nuove Migliori tecnologie disponibili per le emissioni dalla industria di trasformazione dei metalli ferrosi (Normativa Comunitaria)............................................................................................................ 12 Modelli di stima delle concentrazioni di PM10 in Italia (Documentazione Nazionale) ....................... 12 Parere CESE su Proposta di Direttiva sulle emissioni industriali (Documentazione Comunitaria)...... 12 Rapporto qualità aria in Europa (Documentazione Comunitaria) ........................................................ 14 Esposizione continuata all’inquinamento limita la funzionalità polmonare (Documentazione Internazionale)........................................................................................................................................ 18 Inquinanti organici persistenti ed esaclorobenzene (Normativa Comunitaria) ................................... 18 BENI PAESAGGISTICI ................................................................................................................................... 19 Usi civici competenza esclusiva statale tra ordinamento civile e tutela ambientale (Giurisprudenza Nazionale) ............................................................................................................................................... 19 Tagli colturali senza autorizzazione paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale)................................... 22 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 24 Relazione conti 2021 Agenzia Europea per il clima (Normativa Comunitaria)..................................... 24 L’impatto sul clima delle persone più ricche del mondo (Documentazione Internazionale) .............. 24 Risultati COP 27 (Documentazione Internazionale) .............................................................................. 26 Carbon Tax e nuovi carburanti per navi (Documentazione Internazionale)......................................... 26 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 28 Struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima (Normativa Comunitaria).................................................................................... 28 Parere Proposta di Direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (Documentazione Comunitaria) ........................................................................................................................................... 29 Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 (Normativa Nazionale) ........... 30 Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (Normativa Nazionale).......................... 31 Produzione di energia da fonti di energie rinnovabili di edifici delle amministrazioni comunali (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 31 Relazione sui conti annuali Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria)................................................ 32 Carbone: ancora protagonista del mix energetico (Documentazione Nazionale)................................ 32 Nuove deroghe alle norme ambientali per i rigassificatori (Normativa Nazionale) ............................ 36 Misure per l'incremento della produzione di gas naturale (Normativa Nazionale.............................. 37
  • 3. 3 Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale Normativa Nazionale) ................................ 39 Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale (Normativa Nazionale) .... 40 Obiettivi intermedi 2023 riempimento impianti stoccaggio gas (Normativa Comunitaria) ................ 43 Rapporto mensile Terna sul sistema elettrico nazionale (Documentazione Nazionale)...................... 43 Documentario sulla estrazione di minerali per la transizione ecologica (Documentazione Comunitari) ................................................................................................................................................................. 44 Prevenzione incendi e fotovoltaico (Normativa Nazionale) ................................................................. 45 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 46 Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile in Italia: (Documentazione Nazionale) .................................. 46 Informazioni statistiche per l’agenda 2030 in Italia (Documentazione Nazionale).............................. 47 Piano Strategico Enel 2023-2025 (Documentazione Nazionale)........................................................... 47 Annuario dei Dati Ambientali 2021 (Documentazione Nazionale)....................................................... 48 Conti annuali 2021 Agenzia Europea per l’Ambiente (Normativa Comunitaria).................................. 49 Rapporto Utilitalia 2022 su “Utilities protagoniste della transizione ecologica: la sfida dell’economia circolare” (Documentazione Nazionale) ................................................................................................ 50 Rapporto INAPP sul lavoro e sostenibilità ambientale in Italia (Documentazione Nazionale) ........... 50 Attuazione Programma “Io sono Ambiente” (Normativa Nazionale)................................................... 52 Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari (Documentazione Comunitaria)............... 53 Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari» (Documentazione Comunitaria) ............ 54 Accelerazione sviluppo e grande diseguaglianza (Documentazione Internazionale) .......................... 54 Durata del prodotto effetti sul lavoro (Documentazione Internazionale) ........................................... 56 Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (Normativa Nazionale)................................... 57 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE............................................................................................................. 58 Legittimazione a impugnar di fronte a giudice nazionale delle associazioni di tutela ambientale (Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................................................ 58 MARE E PORTUALITÀ.................................................................................................................................. 60 Piano di pronto intervento a difesa del mare e coste da inquinamenti da idrocarburi e sostanze pericolose (Normativa Nazionale).......................................................................................................... 60 Ricerca sulle emissioni del trasporto marittimo (documentazione internazionale)............................ 61 Installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 62 Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Normativa Nazionale) ............. 62 MOBILITÀ SOSTENIBILE .............................................................................................................................. 65 Riapertura sportello rinnovabili e batterie (Normativa Nazionale)...................................................... 65 Sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale (Normativa Nazionale) ..................... 65 In Europa continua a crescere l’uso del mezzo privato (Documentazione Nazionale) ........................ 67 Omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni e consumo di carburante ed elettricità (Normativa Comunitaria) .......................................................... 67
  • 4. 4 Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 68 Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale (Normativa Nazionale)........................................................................................... 68 Non è un paese per bici (Documentazione Nazionale).......................................................................... 70 Elenco valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati (Normativa Comunitaria)............................................................ 71 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE................................................................................................................... 72 Modifica composizione CITE (Normativa Nazionale)............................................................................. 72 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 73 Parere su proposta Direttiva discariche (Documentazione Comunitaria)............................................ 73 Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (Normativa Nazionale)................................... 73 Finanziamenti PNRR per progetti trattamento riciclaggio vari tipologie di rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 74 Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (Normativa Nazionale)................................................................................... 74 Programma Nazionale Rifiuti procedura di autorizzazione opere previste (Normativa Nazionale) ... 75 Riparto contributo per la funzione vigilanza rifiuti di Ispra (Normativa Nazionale)............................ 76 Registro unico telematico in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 76 Criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1,4 e 5 Albo Gestori - Adeguamento della capacità finanziaria (Normativa Nazionale) ......................................................................................................... 77 Requisiti responsabile tecnico Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)......................................... 78 Precisazione sulla figura ed il ruolo del responsabile tecnico Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 78 Materiali di scavo tra rifiuto non rifiuto o sottoprodotto (Giurisprudenza Comunitaria)................... 78 SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA................................................................................................................ 79 “Viaggio attraverso la Carta Geologica” (Documentazione nazionale) ................................................ 79 Copertura costi Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (Normativa Nazionale) ............................................................................................................................................... 79 URBANISTICA .............................................................................................................................................. 80 Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive (Normativa Nazionale)............................................................................................................................ 80 Bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive (Normativa Nazionale).............................................................................................................. 80 VIA VAS........................................................................................................................................................ 81 Riordino Commissione PNRR per VIA e VAS.......................................................................................... 81
  • 5. 5 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Finanziamenti PNRR su pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico (Normativa Nazionale) Pubblicata, con Decreto 30 settembre 2022, la Direttiva ad Enti Parco ed enti gestori Aree Marine Protette per la gestione dei finanziamenti relativi all’investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette - Sub-Investimento 3.2a Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico. Trattasi di piano di monitoraggio destinato alle aree protette, che prevede una componente costituita dalla fornitura di apparecchiature strumentali specifiche per ogni parco nazionale e ogni area marina protetta, ed una componente di attività scientifiche e verifiche in campo. TESTO DECRETO 30/9/2022 CON DIRETTIVA ALLEGATA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06474&elenco30giorni=false Modifica perimetrazione Parco e partecipazione Enti Locali (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 235 pubblicata lo scorso 28 novembre ha dichiarato incostituzionale una norma regionale che prevedendo la modifica della perimetrazione di un Parco Regionale non aveva coinvolto gli enti locali nel procedimento di approvazione di detta modifica. La Corte riconosce preliminarmente Deve essere quindi condivisa l'affermazione della difesa regionale secondo cui la scelta dell'atto legislativo come strumento per la riperimetrazione del parco costituiva un percorso obbligato, giacché, mancando il piano e non essendo in discussione la sua adozione, non vi è dubbio che la riperimetrazione stessa non poteva che avvenire tramite legge regionale. Ciò che tuttavia non risulta rispettato, nel procedimento che ha condotto all'approvazione della previsione regionale impugnata, è l'obbligo di partecipazione "qualificata" delle province, delle comunità montane e dei comuni previsto dalla citata lettera a) del comma 1 dell'art. 22, secondo cui «[t]ale partecipazione si realizza [...] attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta». Un coinvolgimento "rinforzato", dunque, che non si esaurisce nella semplice «partecipazione degli enti locali interessati», prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991 per la «gestione dell'area protetta», ma esige il rispetto di tutte le specifiche condizioni e modalità di partecipazione analiticamente individuate alla detta lettera a) del comma 1 dell'art. 22. Più precisamente, non risulta che siano state effettuate le prescritte «conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione», né che tale documento d'indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state operate l'«analisi territoriale», l'«individuazione degli obiettivi da perseguire» e la «valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio», sulla cui base espressamente «si realizza» la partecipazione, secondo quello che la legge quadro statale sulle aree protette qualifica espressamente come principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali.
  • 6. 6 La difesa regionale ha dimostrato, attraverso la produzione delle delibere dei Consigli comunali, dei verbali delle riunioni della Comunità del parco e di altri atti idonei a tale scopo, che, in effetti, un coinvolgimento degli enti sui cui territori insiste l'area del parco vi è stato. Tuttavia, né da tale documentazione, né da altro elemento addotto dalla difesa della resistente, risulta in alcun modo che siano state rispettate le specifiche condizioni procedimentali fissate dall'art. 22, comma 1, lettera a), a garanzia della prescritta "qualificata" partecipazione delle autonomie alla scelta di riperimetrazione dell'area. Si tratta di condizioni dirette, all'evidenza, a far sì che la partecipazione degli enti locali interessati all'istruttoria sia effettivamente idonea a incidere sulla scelta da assumere all'esito del procedimento di istituzione del parco (e di sua modifica). Ciò che a sua volta presuppone che la stessa istruttoria si fondi su una corretta rappresentazione fattuale delle aree su cui si interviene, operata tramite un'adeguata analisi territoriale, e che le finalità perseguite corrispondano a obiettivi preventivamente individuati e tengano conto degli effetti previsti, così come pretende la logica di ogni corretta scelta pubblica, prima ancora che l'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394 del 1991. Tutto questo è mancato nel procedimento di formazione della decisione regionale di riperimetrazione provvisoria del parco naturale regionale da cui la dichiarazione di incostituzionalità. TESTO SENTENZA 235/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/644 Valutazione di Incidenza a modifiche di impianti esistenti (Giurisprudenza Comunitaria) L’AquaPri è proprietaria di un impianto di allevamento ittico situato nella baia di Småland, in prossimità di un sito Natura 2000 che ospita diversi tipi di habitat naturali terrestri e acquatici nonché varie specie di uccelli selvatici. L’attività di tale impianto consiste nell’allevamento di trote dette «iridee», che comporta l’emissione o lo scarico nell’ambiente di azoto, fosforo, rame e antibiotici. Nel corso del 2006, l’AquaPri ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quantità di azoto che poteva essere emessa dal suo impianto in una proporzione di 0,87 tonnellate, portandola da 15,6 tonnellate a 16,47 tonnellate. L’autorità competente ha concesso l’autorizzazione richiesta dall’AquaPri L’autorizzazione è stata impugnata di fronte ai giudizi nazionali che l’hanno annullata perché l’autorizzazione concessa all’AquaPri con la decisione del 27 ottobre 2006 non era stata preceduta da una valutazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 (tutela biodiversità), in quanto tale valutazione aveva riguardato l’incidenza individuale del progetto di cui trattasi, ma non la questione se tale progetto, considerato congiuntamente ai tre impianti vicini, potesse avere incidenze significative sul sito Natura 2000 vicino al quale si trovano tali diversi impianti, inoltre la quantità di azoto emessa da tale impianto, congiuntamente a quelle emesse dai tre impianti vicini, potesse avere incidenze significative sul sito in questione. Nel giudizio di ricordo contro la decisione del giudice nazionale sono state sollevate domande pregiudiziali di interpretazione della norma comunitaria in rapporto al caso in esame.
  • 7. 7 LE DOMANDE PREGIUDIZIALI 1. Se l’articolo 6, paragrafo 3 (2), della direttiva [92/43] debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione come quella del caso di specie in cui è richiesta un’autorizzazione a continuare l’operatività di un allevamento ittico esistente, laddove l’attività e le emissioni di azoto e di altri nutrienti di tale allevamento ittico sono rimaste invariate rispetto all’attività e alle emissioni autorizzate nel 2006, ma in cui, in relazione all’autorizzazione precedente dell’allevamento ittico, non è stata effettuata una valutazione dell’attività complessiva e degli effetti cumulativi di tutti gli allevamenti ittici nella zona, dal momento che le autorità competenti hanno valutato unicamente le emissioni aggiuntive totali di azoto e di altre sostanze provenienti dall’allevamento ittico interessato. 2. Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante il fatto che il piano nazionale di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 tenga conto della presenza degli allevamenti ittici nella zona, nella misura in cui tale piano prevede un quantitativo determinato di azoto al fine di garantire che gli allevamenti ittici esistenti nella zona possano sfruttare le loro attuali autorizzazioni di emissione e le emissioni effettive degli allevamenti ittici si mantengono nei limiti stabiliti. 3. Qualora in una situazione come quella del caso di specie debba essere effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [92/43], se l’autorità competente sia tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito di tale valutazione, i limiti delle emissioni di azoto previsti nel piano di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 e ogni altra informazione e valutazione pertinente che possa risultare dal piano di gestione del bacino idrografico e dal piano Natura 2000 per la zona». RISPOSTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ALLE DOMANDE PREGIUDIZIALI Risposta a domanda 1: L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che: la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto non deve, in linea di principio, essere soggetta all’obbligo di valutazione previsto a tale disposizione. Tuttavia, nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno, quest’ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme ai requisiti di detta disposizione. Risposta a domande 2 e 3: L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che: per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di tale disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per 2 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo
  • 8. 8 effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo, come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino idrografico e di un piano Natura 2000 relativi, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul quale tale attività può avere incidenze, qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive. TESTO SENTENZA 10/11/2022: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=221267B4F9665A8252BF1C8D F434EAC7?text=&docid=268165&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=291879
  • 9. 9 ARIA Proposta di Direttiva sulla qualità dell’aria (Normativa Comunitaria) Nel novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE - 3). Ha concluso che le direttive sono state parzialmente efficaci nel migliorare la qualità dell'aria e nel conseguire norme di qualità dell'aria, ma che finora non tutti i loro obiettivi sono stati raggiunti. La Proposta di Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente fonderebbe le direttive in una sola e mirerebbe a: 1. allineare maggiormente gli standard di qualità dell'aria dell'UE alle raccomandazioni dell'OMS 2021 (4) migliorare ulteriormente il quadro legislativo (ad esempio in relazione alle sanzioni e all'informazione del pubblico) sostenere meglio le autorità locali nel raggiungimento di un'aria più pulita attraverso il rafforzamento del monitoraggio, della modellizzazione e dei piani della qualità dell'aria. In particolare anche pensando a vertenze locali in Italia come quella delle ricadute immissive dalle navi che attraccano nei porti come ad esempio quello di Spezia e Genova la proposta di Direttiva oltre che rispettare, anche se solo in parte, i nuovi limiti degli inquinanti nella qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la proposta di Direttiva introduce principi importanti come quelli: 1. dell’aggiornamento dei punti di monitoraggio quando emergono superamenti dei limiti dell’OMS a prescindere che corrispondano a quelli di legge, 2. più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine sugli inquinanti atmosferici contemplati dalla direttiva Vediamo una sintesi delle principali novità introdotte dalla proposta di Direttiva della Commissione UE dello scorso 26 ottobre 2022. 1. Obiettivo emissioni senza danni alla salute e all’ambiente Si afferma l’obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria entro il 2050 per garantire che, entro il 2050, la qualità dell'aria sia migliorata in modo tale che l'inquinamento non sia più considerato dannoso per la salute umana e l'ambiente. 2. Analisi periodica sulle prove scientifiche sul rapporto inquinamento salute Previsione di un riesame periodico delle prove scientifiche per verificare se le norme di qualità dell'aria in vigore siano ancora sufficienti a proteggere la salute umana e l'ambiente e se sia opportuno regolamentare gli inquinanti atmosferici supplementari. La revisione informerà lo sviluppo di piani per l'allineamento con le linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS entro il 2050 sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050- 20150918&qid=1669627371730&from=IT#tocId56 4 https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
  • 10. 10 3. Aggiornamento punti di monitoraggio quando ci superano i limiti OMS La qualità dell'aria ambiente debba essere monitorata utilizzando punti di campionamento fissi ogniqualvolta i livelli di inquinamento atmosferico superino le raccomandazioni dell'OMS. In caso di superamento dei valori limite o del valore obiettivo di ozono della presente direttiva, anche la qualità dell'aria deve essere valutata mediante applicazioni di modellizzazione. La modellizzazione aiuterà anche a individuare eventuali posizioni aggiuntive in cui vengono superati i valori limite o il valore obiettivo dell'ozono. 4. Monitoraggio a lungo termine dell’inquinamento dell’aria Introduzione del monitoraggio dei supersiti e ne regola il numero e l'ubicazione. Questi supersiti di monitoraggio combinano più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine sugli inquinanti atmosferici contemplati dalla direttiva 5. Introduce nuovi requisiti per le concentrazioni medie di esposizione. 6. Maggior allineamento con i limiti OMS sulla qualità dell’aria La proposta di Direttiva allinea maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle raccomandazioni dell'OMS del 2021, tenendo conto della fattibilità e dell'efficacia in termini di costi analizzate nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. 7. Nuovi valori limite degli inquinanti: confronto tra nuova direttiva, direttiva vigente e linee guida OMS La proposta di Direttiva introduce valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo, ad eccezione dell'ozono (O3) I valori limite e obiettivo rivisti entreranno in vigore nel 2030, bilanciando la necessità di un rapido miglioramento con la necessità di garantire tempi sufficienti e di coordinamento con le principali politiche correlate che daranno risultati nel 2030, come il pacchetto "Fit for 55" di politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per Il confronto tra i valori limite vedi tabella di seguito: VALORI LIMITE ATTUALE DIRETTIVA VALORI LIMITE PROPOSTA NUOVA DIRETTIVA LINEE GUIDA OMS LIMITI DI TUTELA DELLA SALUTE Pm2,5: 20 μg/m3 (media annuale) PM2,5: 10 μg/m3 (media annuale) PM 2,5: 5 μg/m3 (media annuale) PM 2,5: media giornaliera ---- PM 2,5: 25 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile PM 2,5 15 μg/m3 (media giornaliera) PM10: 40 μg/m3 (media annuale) PM10: 20 μg/m3 (media annuale) PM10: 15 μg/m3 (media annuale) PM10: 50 μg/m3 (media giornaliera, da non superare più di 35 volte per anno civile PM10: 45 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile PM10: 45 μg/m3 (media giornaliera) NO2: 40 μg/m3 (media annuale) NO2: 20 μg/m3 (media annuale) NO2: 10 μg/m3 (media annuale)
  • 11. 11 NO2: 200 μg/m3 (media oraria) da non superare più di 18 volte per anno civile NO2: 200 μg/m3 (media oraria) da superare più di una volta per anno civile NO2: Media giornaliera --- NO2: 50 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile NO2: 25 μg/m3 (media giornaliera) SO2: 125 μg/m3, (media giornaliera) da non superare più di 3 volte per anno civile SO2: 50 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile SO2: 40 μg/m3 (media giornaliera) SO2 350 μg/m3, (1 ora) da non superare più di 24 volte per anno civile SO2: 350 μg/m3, (1 ora) da non superare più di 1 volta per anno civile SO2: 20 μg/m3 (media annuale) CO: 10 mg/m3 (Media massima giornaliera calcolata su 8 ore) (*) CO: 10 mg/m3 (Media massima giornaliera di 8 ore) (**) CO: 4 mg/m3 (media 24 ore) (***) Benzene: Soglia di valutazione superiore 70 % del valore limite (3,5 μg/m3) - Soglia di valutazione inferiore: 40 % del valore limite (2 μg/m3) Benzene: 3,4 μg/m3 (media annuale) NOTE A TABELLA (* )La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. (** ) La concentrazione media massima giornaliera su 8 ore sarà selezionata esaminando le medie correnti di 8 ore, calcolate da dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media di 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno in cui termina, ovvero il primo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle ore 17.00 del giorno precedente alle ore 1.00 dello stesso giorno; L'ultimo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle 16.00 alle 24.00 di quel giorno. (*** )99° percentile (ovvero 3-4 giorni di superamento all'anno) Come di vede dalla tabella: 1. i nuovi limiti egli inquinanti, se la Direttiva entrerà in vigore, saranno applicabili solo dal 2030 ed 2. non tutti i limiti proposti dall’OMS, per garantire in modo valido (allo stato delle conoscenze scientifiche) la tutela della salute pubblica, sono stati accettati dalla Proposto di Direttiva della Commissione UE. 8. Il ruolo del pubblico La Proposta di Direttiva migliora la consapevolezza del pubblico in merito all'inquinamento atmosferico obbligando gli Stati membri a stabilire un indice di qualità dell'aria che fornisca aggiornamenti orari sulla qualità dell'aria per gli inquinanti atmosferici più nocivi. stabilisce che la Commissione adotterà atti di esecuzione per la comunicazione delle informazioni sui dati e sulla gestione della qualità dell'aria. 9. Risarcimento danni alla salute nel caso di mancato rispetto della nuova Direttiva la Proposta di Direttiva mira a stabilire un diritto effettivo per le persone a essere risarcite qualora si siano verificati danni alla loro salute in tutto o in parte a seguito di una violazione delle norme
  • 12. 12 prescritte sui valori limite, sui piani per la qualità dell'aria, sui piani d'azione a breve termine o in relazione all'inquinamento transfrontaliero. Le persone interessate hanno il diritto di richiedere e ottenere il risarcimento di tale danno. Ciò include la possibilità di azioni collettive. TESTO PROPOSTA DI DIRETTIVA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0542&from=EN Nuove Migliori tecnologie disponibili per le emissioni dalla industria di trasformazione dei metalli ferrosi (Normativa Comunitaria) Si tratta delle MTD previste dalle attività assoggettate alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (5), relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) Con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione dell’11 ottobre 2022 sono state approvate le nuove MTD per le attività elencate nell’allegato alla Decisione. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:284:FULL&from=IT Modelli di stima delle concentrazioni di PM10 in Italia (Documentazione Nazionale) Rapporto Ispra che descrive un modello che consente di stimare le concentrazioni al suolo degli inquinanti atmosferici ad alta risoluzione spaziale, in modo omogeneo e affidabile su un dominio sovraregionale. Modello che può rappresentare un’interessante integrazione agli strumenti modellistici già disponibili e utilizzati di routine nelle valutazioni di qualità dell’aria, nelle stime di esposizione della popolazione e nelle stime di effetto sanitario che si possono realizzare a partire da queste. Il modello è stato applicato, separatamente per ogni mese, alle concentrazioni di PM10 misurate nel periodo 2013 - 2020 dalle reti regionali di monitoraggio della qualità dell’aria italiane. TESTO RAPPORTO: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/stima-della-concentrazione-di- pm10-in-italia-con-modelli-statistici-spazio-temporali-esempi-applicativi Parere CESE su Proposta di Direttiva sulle emissioni industriali (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato economico e sociale europeo 14 luglio 2022: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (6) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Particolarmente significativi questi passaggi del Parere: 1. La proposta riconosce, come principale carenza, che la maggior parte delle condizioni di autorizzazione si allineano ai livelli di inquinamento più permissivi ammessi nel quadro dei pertinenti livelli di emissione (prestazione ambientale) associati alle migliori tecniche disponibili 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1669646539392 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1669649177745
  • 13. 13 (BAT-AE(P)L), ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3. L’articolo 15, paragrafo 3, riveduto propone come nuovo metodo predefinito la procedura in base alla quale gli autori delle autorizzazioni debbano fissare «i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell’installazione». Il CESE ritiene che tale chiarimento vada accolto favorevolmente e sia in linea con la direttiva IED per prevenire l’inquinamento alla fonte. All’atto di autorizzazione, l’esatto ambito di applicazione e i perimetri della tecnologia devono essere presi in considerazione al fine di ricorrere al pertinente confronto delle BAT. 2. La proposta consente al gestore di analizzare «se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e [illustrare] le migliori prestazioni raggiungibili dall’installazione grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT»; sono necessarie delucidazioni in merito a tale disposizione (cfr. le raccomandazioni). 3. Il riferimento al divieto di applicare deroghe che «rischino di compromettere» il rispetto della norma di qualità ambientale traduce l’approccio prudente e preventivo in una più chiara formulazione giuridica, e va pertanto sostenuto, così come va appoggiata la necessità di requisiti di monitoraggio aggiuntivi per misurare l’impatto prodotto sull’ambiente ricettore. 4. Il metodo di valutazione del rapporto costi/benefici viene proposto nel nuovo allegato II, contestualmente ai nuovi princìpi da osservare qualora vengano concesse deroghe. Tra i benefici ambientali dovrebbero figurare i benefici in termini di protezione del clima e della salute, il metodo basato sul costo dei danni dovrebbe impiegare solo i metodi più protettivi, ad esempio il metodo basato sul valore della vita statistica dell’AEA adattato ai livelli dei prezzi definiti dall’OCSE / dagli Stati Uniti, sulla base dei dati forniti dall’AEA (relazione 04/2020 del Centro tematico europeo sull’inquinamento atmosferico, i trasporti, il rumore e l’inquinamento industriale (European Topic Centre on Air pollution, transport, noise and industrial pollution, ETC/ATNI - 7) 5. Misure più chiare (ad esempio funzionamento ridotto) con un obbligo basato sui risultati dovrebbero essere specificate nel testo giuridico dell’articolo 18 sulle norme di qualità ambientale, al fine di garantire che l’autorità competente sia tenuta ad adottare misure preventive (ad esempio un «margine di sicurezza» per la conformità con le norme di qualità ambientale); sarebbe auspicabile un collegamento diretto nell’articolo 21, paragrafo 5, ai programmi nazionali di controllo dell’inquinamento dell’aria (NAPCP), ai piani nazionali per l’energia e il clima (NECP), nonché alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell’aria (8), e l’articolo 3, paragrafo 6, dovrebbe essere modificato di conseguenza. 6. La proposta risulta carente per quanto concerne l’intento di rendere la direttiva IED idonea per la protezione del clima. Il CESE reputa che la protezione del clima sia importante. Il CESE sostiene fermamente un approccio combinato e una coerenza politica che producano benefici collaterali. 7. La società civile ha proposto di inserire le seguenti disposizioni nel testo della direttiva IED: la «neutralità climatica» dovrebbe essere aggiunta come criterio supplementare in relazione alle BAT; l’articolo 9, paragrafo 1, dovrebbe essere soppresso; le misure per la decarbonizzazione sono stabilite anche nel quadro dei piani di trasformazione, ad esempio 1100gCO2eq/kWh a decorrere dal 1o gennaio 2035, e 0gCO2eq/kWh al più tardi entro il 2040. Elettrificazione obbligatoria e obblighi di cambiare combustibile. 8. L’industria è portatrice di una visione diversa e adotterebbe invece un approccio differenziato per singolo caso, in attesa dei possibili effetti prodotti dal rafforzamento della direttiva dell’UE 7 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air- pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017 8 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/what-are-the-who-air-quality-guidelines
  • 14. 14 sullo scambio delle quote di emissione. Il settore industriale è favorevole alla proposta della Commissione europea di posticipare il riesame a metà del 2028. La principale argomentazione risiede nel fatto che il sistema ETS dell’UE conferisce ai gestori una maggiore flessibilità per decidere autonomamente circa le misure la cui attuazione è più efficiente sotto il profilo dei costi. 9. La proposta avanzata dalla Commissione europea inserisce nell’ambito di applicazione della direttiva anche la fabbricazione di batterie agli ioni di litio e l’assemblaggio di celle e/o pacchi batterie con una capacità di produzione superiore a 3,5 GWh all’anno. Il CESE sostiene la suddetta inclusione per via delle risultanze emergenti in relazione all’elevato impatto potenziale che tali attività possono produrre, in particolare riguardo al consumo dell’acqua e all’uso di metalli pericolosi. A causa dell’elettrificazione dei trasporti e di altre applicazioni, si tratta di un settore in forte crescita. Rimane tuttavia da chiarire il motivo per cui la proposta iniziale di una soglia di capacità di 2,5 Gwh sia stata abbassata all’ultimo minuto. Rapporto qualità aria in Europa (Documentazione Comunitaria) Il Rapporto 2022 della Agenzia Europea per l’Ambiente analizza lo stato delle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente nel 2020 e nel 2021, presentate da inquinanti e correlate sia agli standard di qualità dell'aria dell'UE che ai livelli delle linee guida dell'OMS del 2021. Presenta gli impatti sulla salute dell'esposizione ai principali inquinanti atmosferici, sia in termini di mortalità (per il 2020) che di morbilità (per il 2019) e valuta i progressi compiuti verso gli obiettivi sanitari del piano d'azione dell'UE per l'inquinamento zero. Viene anche considerato l'impatto dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. Ciò include una valutazione dei progressi verso l'obiettivo del piano d'azione per l'inquinamento zero per ridurre la quota di ecosistemi danneggiati dall'inquinamento atmosferico, nonché una revisione dell'impatto dell'ozono sulla produzione agricola. Infine, presenta lo stato delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici regolamentati nell'UE e valuta le tendenze delle emissioni nel periodo 2005-2020. PUNTI FOCALI DEL RAPPORTO 1. L'inquinamento atmosferico è una delle principali preoccupazioni per la salute degli europei. Nel 2020 nell'Unione Europea, il 96% della popolazione urbana è stata esposta a livelli di particolato fine superiori al livello delle linee guida sanitarie stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 2. Nel 2020, l'esposizione a concentrazioni di particolato fine superiori al livello delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 ha provocato 238 000 decessi prematuri nell'UE-27. L'inquinamento atmosferico causa anche morbilità, per cui le persone vivono con la malattia, comportando sia sofferenza personale che significativi costi sanitari. 3. Il piano d'azione per l'inquinamento zero fissa l'obiettivo di ridurre il numero di morti premature dovute all'esposizione al particolato fine del 55% entro il 2030, rispetto al 2005. Nel 2020 i decessi prematuri attribuiti all'esposizione al particolato fine sono diminuiti del 45% nell'UE- 27 rispetto al 2005. 4. Saranno necessari ulteriori sforzi per soddisfare la visione dell'inquinamento zero per il 2050 di ridurre l'inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute. 5. Il piano d'azione per l'inquinamento zero fissa l'obiettivo per il 2030 di una riduzione del 25% della quota di ecosistemi colpiti dall'inquinamento atmosferico rispetto al 2005. Nel 2020 i livelli dannosi di deposito di azoto per gli ecosistemi sono stati superati nel 75% della superficie ecosistemica totale nell'UE-27. Ciò rappresenta un calo del 12% dal 2005.
  • 15. 15 6. Nel 2020 le emissioni di tutti i principali inquinanti atmosferici nell'UE-27 hanno continuato a diminuire, mantenendo la tendenza osservata dal 2005 e mostrando un disaccoppiamento dall'aumento della produzione interna lorda nello stesso periodo. SULLA QUALITÀ ARIA IN EUROPA 1. Nel 2020, le concentrazioni di biossido di azoto (NO2), è temporaneamente diminuito come conseguenza diretta delle riduzioni del trasporto su strada durante i blocchi COVID-19. Riduzioni di NO2concentrazioni medie annuali fino al 25% sono state osservate nelle principali città di Francia, Italia e Spagna; durante il primo lockdown ad aprile 2020, NO2Le concentrazioni monitorate alle stazioni di traffico sono diminuite fino al 70% 2. Nonostante queste riduzioni e i continui miglioramenti generali della qualità dell'aria, l'inquinamento atmosferico è ancora una delle principali preoccupazioni per la salute degli europei. 3. L'Europa centro-orientale e l'Italia hanno registrato le più alte concentrazioni di particolato e benzo[a]pirene (cancerogeno), dovute principalmente alla combustione di combustibili solidi per il riscaldamento domestico e al loro uso nell'industria. 4. I livelli di ozono erano più bassi rispetto agli anni precedenti, ma ancora elevati nell'Europa centrale e in alcuni paesi mediterranei. 5. Nell'Unione europea, il 96% della popolazione urbana è stata esposta a livelli di particolato fine superiori alle ultime linee guida basate sulla salute stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanità. INQUINAMENTO ARIA E SALUTE PUBBLICA 1. Nel 2020 l'inquinamento atmosferico ha causato un numero significativo di decessi prematuri nei 27 Stati membri dell'UE (UE-27). L'esposizione a concentrazioni di particolato fine superiori al livello delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 ha provocato 238.000 morti premature; L'esposizione al biossido di azoto al di sopra del rispettivo livello guida ha portato a 49.000 morti premature. L'esposizione acuta all'ozono ha causato 24.000 morti premature. 2. Il piano d'azione per l'inquinamento zero mira a ridurre il numero di decessi prematuri dovuti all'esposizione al particolato fine del 55% entro il 2030, rispetto al 2005. Nel 2020, il numero di decessi prematuri attribuibili all'esposizione al particolato fine al di sopra del livello delle linee guida dell'OMS è diminuito del 45% nell'UE-27 rispetto al 2005. Se questo tasso di declino sarà mantenuto, l'UE raggiungerà il suddetto obiettivo del piano d'azione per l'inquinamento zero prima del 2030. 3. Saranno necessari ulteriori sforzi per soddisfare la visione dell'inquinamento zero per il 2050 di ridurre l'inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute. 4. Oltre alla morte prematura, l'inquinamento atmosferico causa anche morbilità. Le persone vivono con malattie legate all'esposizione all'inquinamento atmosferico; Questo è un onere in termini di sofferenza personale e costi significativi per il settore sanitario. Nel 2019, l'esposizione al PM2.5ha portato a 175.702 anni vissuti con disabilità (YLD - 9) a causa di broncopneumopatia cronica ostruttiva in 30 paesi europei. Allo stesso tempo, l'esposizione a NO2ha portato a 175.070 YLD a causa del diabete mellito (noto anche come diabete di tipo 2) in 31 paesi europei. Nello 9 La morbilità è lo stato di avere una malattia, misurata, ad esempio, dalla prevalenza di una malattia in una popolazione. In questo briefing, la morbilità è espressa come anni vissuti con disabilità (YLD), ovvero anni di vita sana persi a causa della disabilità.
  • 16. 16 stesso anno, 12.253 persone in 23 paesi europei sono state ricoverate in ospedale con infezioni delle basse vie respiratorie derivanti dall'esposizione acuta all'ozono. Mortalità Nel 2020 nell'UE-27: 1.238.000 decessi prematuri sono attribuibili all'esposizione al PM2.5concentrazioni superiori al livello delle linee guida dell'OMS di 5 μg/m3; 2. 49.000 decessi prematuri sono attribuibili all'esposizione a NO2concentrazioni superiori al livello delle linee guida dell'OMS di 10 μg/m3; 3. 24.000 decessi prematuri sono attribuibili all'esposizione acuta a O3 concentrazioni superiori a 70 μg/m3. N.B. Per PM2.5, il numero assoluto più elevato di morti premature nel 2020 è stato osservato in Italia, Polonia, Germania, Romania e Spagna, in ordine decrescente. Morbilità Nel 2019, gli effetti di morbilità della bronco pneumopatia cronica ostruttiva negli adulti di età pari o superiore a 25 anni derivanti dall'esposizione aPM2.5in 30 paesi europei è stato stimato a 175.702 YLD. Figura 2. YLD da broncopneumopatia cronica ostruttiva per 100.000 abitanti attribuibili a PM2.5per adulti dai 25 anni in su per 30 paesi europei
  • 17. 17 Nel 2019, gli effetti di morbilità del diabete mellito negli adulti di età pari o superiore a 35 anni derivanti dall'esposizione aNO2in 31 paesi europei è stato stimato in 175.070 YLD. Figura 3. YLD da diabete mellito per 100.000 abitanti attribuibili a NO2per adulti dai 35 anni in su per 31 paesi europei TESTO RAPPORTO: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022
  • 18. 18 Esposizione continuata all’inquinamento limita la funzionalità polmonare (Documentazione Internazionale) Pubblicato su Nature Medicine (10) uno studio degli effetti dell’accumulo, con l’avanzare dell’età, di particolato inalato sulla compromissione della funzione immunitaria e della struttura nei linfonodi polmonari umani. I risultati dello studio rivelano che gli effetti cumulativi dell'esposizione ambientale e dell'età possono compromettere la sorveglianza immunitaria del polmone attraverso effetti diretti sulla funzione delle cellule immunitarie e sull'architettura linfoide. TESTO STUDIO: https://www.nature.com/articles/s41591-022-02073-x Inquinanti organici persistenti ed esaclorobenzene (Normativa Comunitaria) Il Regolamento Delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti. In particolare, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento. L’esaclorobenzene figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC). La Commissione ha rilevato la presenza di esaclorobenzene come impurità in alcune sostanze, miscele e articoli, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche. Al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione per quanto riguarda l’uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, è opportuno fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene. Per questo viene modificato l’allegato I del Regolamento 2019/1021. TESTO REGOLAMENTO UE 2022/2291: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2291&from=IT 10 https://www.nature.com/nm/ 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315&qid=1669717009969
  • 19. 19 BENI PAESAGGISTICI Usi civici competenza esclusiva statale tra ordinamento civile e tutela ambientale (Giurisprudenza Nazionale) Sentenza Corte Costituzionale n° 236 pubblicata lo scorso 28 novembre che ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale perché: 1. proroga una disciplina invasiva della materia di competenza esclusiva del legislatore statale «ordinamento civile», differenziando, per il solo territorio della Regione Calabria, il modo di procedere alla liquidazione degli usi civici, all'affrancazione del fondo enfiteutico e alla legittimazione delle occupazioni sine titulo. 2. proroga la possibilità di liquidare gli usi civici, e prevede la possibilità di affrancare i fondi e di legittimare le occupazioni sine titulo, attraverso un procedimento semplificato che esclude l'approvazione o il nulla osta della regione, invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale in materia ambientale, e eludendo i controlli predisposti a tutela del paesaggio e dell'ambiente. Vediamo specificamente le motivazioni della sentenza su entrambi i due settori sopra sintetizzati. USI CIVICI E NORMATIVA DELL’ORDINAMENTO CIVILE La Corte per arrivare a questa decisione ricostruisce l’evoluzione della normativa statale in materia di usi civici sottolineando come quella più recente dimostra la competenza esclusiva statale, segnata dal perimetro dell'ordinamento civile. Una normativa, quella statale più recente sugli usi civici, tutta ispirata all'obiettivo assiologico della conservazione di realtà e di territori, che vedono intrecciarsi l'ambiente e il paesaggio con le tradizioni antropologiche e culturali associate ai luoghi. Un simile connubio si rinviene in due ordini di interventi. Il primo è quello che ha imposto l'apposizione di un vincolo paesaggistico alle «aree assegnate alle università agrarie e [al]le zone gravate da usi civici» (art. 1, primo comma, lettera h, del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, che ha integrato l'art. 82, quinto comma, lettera h, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Protezione delle bellezze naturali», disposizione poi trasfusa nell'art. 142, comma 1, lettera h, cod. beni culturali). Il secondo si identifica con la disciplina recata dalla legge n. 168 del 2017, fortemente innovativa rispetto ai capisaldi civilistici dell'istituto, a partire dal riconoscimento di una nuova istituzione espressamente attuativa degli artt. 2, 9, 42, secondo comma, e 43 Cost., i domini collettivi, qualificati come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» e riferiti a una «collettività [di] membri» (art. 1, comma 1), che traggono normalmente utilità dal fondo (art. 2, comma 3, lettera a). A tale paradigma si raccorda una nuova categoria di beni collettivi che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ricomprende non soltanto le terre attribuite, originariamente o all'esito di liquidazioni, a comuni, frazioni o associazioni agrarie, nonché quelle derivanti da «scioglimento delle promiscuità» e da altri meccanismi previsti dalla legge n. 1766 del 1927; «da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione», ma anche le terre collettive delle comunioni familiari montane; i corpi idrici sui quali i residenti esercitano gli usi civici e, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), le terre gravate da usi civici non ancora liquidati su proprietà di soggetti pubblici o privati. A tutto questo insieme di beni viene riferito il
  • 20. 20 regime giuridico «dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale» (art. 3, comma 3). La natura del bene si dimostra, dunque, funzionale a un interesse di godimento collettivo che spetta ai componenti della comunità, i quali sono al contempo vincolati, nella conservazione della destinazione delle terre, al rispetto di una «comproprietà inter-generazionale» (art. 1, comma 1, lettera c). Quanto alla forma giuridica che la legge statale associa all'interesse, si tratta o di una proprietà collettiva (art. 1, comma 1, lettera c, e comma 2) o di «diritti di uso civico» in re aliena (art. 1, comma 2), senza attribuzione di quote, la cui titolarità è riferita a «enti esponenziali [...] di diritto privato» (art. 1, comma 2), secondo una logica radicalmente distinta da quella del dominio individuale, ma che si colloca ugualmente nel solco della dimensione privatistica. L'approccio fortemente conservativo della nuova disciplina rende non agevole il coordinamento ermeneutico con la precedente legge n. 1766 del 1927, che non è stata abrogata con il nuovo intervento. Per un verso, vengono attribuiti anche alle terre gravate da usi civici non ancora liquidati (art. 3, comma 1, lettera d, della legge n. 168 del 2017) i caratteri della inalienabilità, della indivisibilità, della inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Per un altro verso, l'art. 3, comma 6, della medesima legge fa espresso riferimento al «caso di liquidazione degli usi civici». Il punto di saldatura fra perpetua destinazione dei beni e liquidazione degli usi civici viene individuato dallo stesso art. 3, comma 6, nel mantenimento del vincolo paesaggistico anche all'esito del meccanismo liquidatorio. Un così delicato e complesso raccordo normativo, che impone il massimo rigore nella verifica dei presupposti sostanziali che consentono di accedere alla liquidazione degli usi, alla affrancazione del fondo e alla legittimazione delle occupazioni sine titulo, non consente alcuna ingerenza da parte del legislatore regionale. Per converso, l'impugnato art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2021 non solo invade una materia di esclusiva competenza del legislatore statale, ma oltretutto, nel prorogare la vigenza di una disciplina improntata alla massima semplificazione delle citate procedure, si colloca agli antipodi delle esigenze cui fa fronte la disciplina statale. Dove la legislazione statale prevede la competenza regionale e, nel caso delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, il decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la regione interessata (supra, punto 5.1.1), l'art. 27 prorogato dal citato art. 1 esclude tout court l'approvazione e lo stesso visto regionale, così facendo residuare la mera competenza comunale ai sensi dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 18 del 2007. Infine, e soprattutto, il legislatore regionale dispone un meccanismo di silenzio assenso il quale espone al rischio che non vengano effettuati i delicati e rigorosi accertamenti richiesti rispetto ai procedimenti di liquidazione degli usi civici, di affrancazione dei fondi, nonché rispetto alla eccezionale previsione della legittimazione di occupazioni sine titulo. Un tale meccanismo non solo non è contemplato dal legislatore statale, ma al contrario - come si dirà (infra, punto 6) - in presenza del vincolo paesaggistico è espressamente escluso. In sostanza, la disciplina regionale impugnata configura un procedimento semplificato che, nel distaccarsi dal modello delineato dal legislatore statale e dalle finalità conservative dei beni gravati da usi civici, si risolve in un diverso modo di incidere sul regime giuridico di tali beni, il che non compete in alcun modo alle regioni. Deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2021, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto disposizione che proroga una disciplina invasiva della materia di competenza esclusiva del legislatore statale «ordinamento civile», differenziando, per il solo territorio della Regione
  • 21. 21 Calabria, il modo di procedere alla liquidazione degli usi civici, all'affrancazione del fondo enfiteutico e alla legittimazione delle occupazioni sine titulo. Viene, in tal modo, intaccato il fondamento stesso della «attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato» della competenza in materia di ordinamento civile, che si rinviene «nell'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati» (da ultimo sentenza n. 228 del 2021; nello stesso senso, sentenza n. 75 del 2021). USI CIVICI E NORMATIVA DI TUTELA AMBIENTALE Il Decreto Legge n. 312 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985, all'art. 1, comma 1, e, con il medesimo contenuto, il successivo codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142, comma 1, lettera h) hanno sottoposto a vincolo paesaggistico tutti i beni destinati a usi civici, senza operare alcuna distinzione fra destinazione boschiva e pascoliva o destinazione agricola. È il segno, insieme a una generalizzata esigenza di protezione del paesaggio, di un nuovo rapporto fra ambiente e agricoltura, di un possibile utilizzo eco-sostenibile della terra che vede coniugarsi la fruizione collettiva con le istanze di conservazione «degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (art. 1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394)» (sentenza n. 46 del 1995). L'impostazione trova una chiara conferma nella legge n. 168 del 2017 che, all'art. 2, comma 1, motiva la tutela e la valorizzazione dei beni collettivi di godimento, anche a beneficio delle «future generazioni» (sentenza n. 228 del 2021), con la loro attitudine a configurarsi quali: «a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; c) componenti stabili del sistema ambientale; d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; f) font[i] di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto». Ebbene, la disciplina regionale contestata, nel prorogare la possibilità di liquidare gli usi civici, di affrancare i fondi e di legittimare le occupazioni sine titulo, attraverso un procedimento semplificato che esclude l'approvazione o il nulla osta della regione, non solo invade la competenza esclusiva del legislatore statale in materia ambientale, ma deroga alle stesse previsioni statali quanto ai soggetti competenti a provvedere (supra, punto 5.2.), eludendo i controlli predisposti a tutela del paesaggio e dell'ambiente. Inoltre, e soprattutto, la disposizione regionale impugnata proroga un meccanismo di silenzio assenso nell'approvazione dei citati provvedimenti che, riguardando beni gravati dal vincolo paesaggistico, si pone in aperta collisione con la legislazione statale. L'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, esclude l'applicazione del silenzio assenso cosiddetto "verticale", ove vengano in rilievo il patrimonio culturale e paesaggistico o l'ambiente (da ultimo si veda la sentenza n. 160 del 2021). Una tale semplificazione di procedimenti che necessitano, per il loro contenuto e il loro incidere su beni di rilievo paesaggistico, ambientale e culturale, di controlli effettivi, non surrogabili con il mero trascorrere del tempo, determina la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. TESTO SENTENZA 236/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/645#:~:text=La%20difformit%C3%A0%20della%20dis posizione%20regionale,su%20tutto%20il%20territorio%20nazionale.
  • 22. 22 Tagli colturali senza autorizzazione paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza 239 pubblicata lo scorso 29 novembre 2022 ha dichiarato la incostituzionalità della norma regionale che prevede: “i tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del DLgs. n. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo”. MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA La Corte ha già statuito che «la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale» (sentenza n. 139 del 2013, confermata dalla sentenza n. 144 del 2021). In altra materia, ma sempre con riferimento a una previsione regionale che interveniva su un oggetto già disciplinato dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, questa Corte ha affermato che «[l]'argomento della difesa della Regione, secondo cui la norma regionale impugnata si limiterebbe ad esplicitare la disciplina previdenziale corrente, senza produrre effetti innovativi sull'ordinamento, quand'anche fondato, [...] non varrebbe comunque a consentire l'esercizio da parte della Regione della funzione legislativa in materia, assegnata a titolo esclusivo al legislatore statale» (sentenza n. 82 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2018 e n. 233 del 2015). Questi precedenti vanno qui confermati. Non vi è dubbio che la disciplina del provvedimento autorizzatorio, così come l'individuazione delle ipotesi di deroga, attiene al cuore della materia della tutela del paesaggio, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis, sentenze n. 108, n. 106 e n. 21 del 2022, n. 141 e n. 138 del 2021). Per questa ragione, l'interpretazione di una disposizione come l'art. 149 cod. beni culturali, che indica puntualmente, offrendone una definizione, le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, resta sottratta a qualsiasi possibilità di intervento ad opera della legge regionale: l'interpretazione non può che spettare agli organi chiamati ad applicare lo stesso art. 149 (pubblica amministrazione e giudici comuni) e, se del caso, al legislatore statale che intenda provvedervi in sede di interpretazione autentica. Il necessario rispetto della competenza esclusiva dello Stato nella materia de qua corrisponde, del resto, all'esigenza sostanziale di non mettere a rischio quell'uniformità che l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. mira a garantire: uniformità che sarebbe pregiudicata qualora le regioni potessero vincolare con legge, nei loro territori, l'interpretazione dell'art. 149 cod. beni culturali. È in questa logica che la giurisprudenza costituzionale esclude la stessa possibilità della mera riproduzione di una disposizione legislativa statale, in materia di competenza esclusiva dello Stato, in quanto anche «la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale» (sentenza n. 178 del 2018, riguardante proprio la materia dell'autorizzazione paesaggistica). 4.3.- Precisato che, per le ragioni appena esposte, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), anche a prescindere dalla sua conformità o meno all'art. 149 cod. beni culturali, questa Corte deve osservare che la tesi della Regione Toscana (secondo la quale la norma impugnata rappresenterebbe «una semplice e corretta riproposizione» della disciplina statale) non risulta condivisibile. L'intervento di taglio colturale è regolato, come visto, dall'art. 149, comma 1, lettera c), cod. beni culturali, che limita l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica al caso in cui il taglio sia autorizzato «in base alla normativa in materia» e sia eseguito in un bosco vincolato ex lege. La giurisprudenza
  • 23. 23 amministrativa conferma che l'assoggettamento del taglio colturale alla specifica disciplina di cui al citato art. 149, comma 1, lettera c), esclude che tale particolare tipo di intervento possa ricadere anche fra quelli genericamente inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dello stesso art. 149, comma 1 (Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 1233 del 2020; sezione terza, sentenza 13 febbraio 2020, n. 1124; sezione sesta, sentenza 20 luglio 2018, n. 4416; sezione sesta, sentenza 10 febbraio 2015, n. 717; Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, sentenza 22 aprile 2014, n. 160). Soluzione, questa, che risulta coerente con il citato d.P.R. n. 31 del 2017, dal momento che il punto A.19 dell'Allegato A riconduce all'art. 149, comma 1, lettera b), solo attività minori relative ai boschi, mentre le «pratiche selvicolturali» in generale (comprendenti anche il taglio colturale) sono ricondotte dal punto A.20 all'art. 149, comma 1, lettera c). Similmente, come già visto, l'art. 7, comma 13, t.u. foreste dispone che «[l]e pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». Su questa base, il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 1233 del 2020, ha affermato che l'esonero di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), si applica solo se il taglio colturale dev'essere eseguito in un bosco vincolato ex lege (nel medesimo senso, TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ordinanza 24 marzo 2017, n. 163; Ufficio legislativo del MIBACT, parere 8 settembre 2016, n. 25553). Anche le più recenti norme statali invocate nel ricorso come parametro interposto (e citate nel Ritenuto in fatto), cioè l'art. 7, comma 12, t.u. foreste e l'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, smentiscono la tesi secondo la quale l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica potrebbe operare anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali. Ne consegue che il comma 4-bis dell'art. 47-bis della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 (aggiunto dalla disposizione impugnata), secondo il quale l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica si applica anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali (eccetto «quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi»), non presenta un valore meramente esplicativo del significato dell'art. 149 cod. beni culturali. In conclusione, anche sotto questo ulteriore profilo, la disposizione impugnata viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali. TESTO SENTENZA 239/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/651#:~:text=La%20norma%20impugnata%20sarebbe %2C%20dunque,%2C%20comma%2012%2C%20t.u.%20foreste.
  • 24. 24 EFFETTO SERRA Relazione conti 2021 Agenzia Europea per il clima (Normativa Comunitaria) L'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) ha iniziato il suo mandato il 1° aprile 2021 con una dotazione complessiva di 58,3 miliardi di EUR nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. CINEA è il successore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti. All'Agenzia è affidata l'attuazione di sette programmi dell'UE (vedi grafico sotto) che contribuiscono al Green deal europeo. CINEA è responsabile dei seguenti compiti: 1. Selezione per il finanziamento delle migliori proposte secondo i principi di trasparenza, obiettività e parità trattamento; 2. Attento monitoraggio del portafoglio progetti, inclusa la mitigazione dei potenziali rischi; 3. Divulgazione dei risultati del progetto, storie di successo e opportunità di finanziamento; 4. Individuazione di potenziali sinergie tra settori e programmi; 5. Feedback alla politica attraverso la fornitura di informazioni tempestive e complete alla Commissione servizi a sostegno delle loro attività di definizione delle politiche. Lo status di agenzia esecutiva del CINEA comporta due caratteristiche fondamentali. Autonomia perché ha una sua personalità giuridica e può adottare atti giuridici, nonché un proprio bilancio amministrativo per le spese di funzionamento. Dipendenza perché può svolgere solo compiti delegati dalla Commissione e tutte le operazioni finanziarie devono rispettare il regolamento finanziario (FR) e le modalità di applicazione. I conti annuali dell'Agenzia sono controllati dalla Corte dei conti europea (CCE). Il compito della Corte è quello di condurre una verifica esterna e indipendente dei conti annuali del CINEA. Produce un report sulle attività finanziate dal bilancio generale, specificando eventuali osservazioni sui conti annuali e sulle relative operazioni. L'ECA emette un parere basato sull'audit e presentato sotto forma di una dichiarazione di affidabilità sull'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. TESTO RELAZIONE 2021: https://cinea.ec.europa.eu/about-us/key-documents/annual-accounts_en L’impatto sul clima delle persone più ricche del mondo (Documentazione Internazionale) Rapporto “Carbon billionaires – The investment emissions of the world’s richest people” pubblicato da Oxfam (12). Secondo il rapporto a differenza della gente comune, dal 50% al 70% delle emissioni del le persone più ricche del mondo derivano dai loro investimenti. Il Rapporto calcola che l’impronta di carbonio annuo degli investimenti di appena 125 dei miliardari più ricchi del mondo in è equivalente alle emissioni di carbonio della Francia, una nazione di 67 un milione di persone. Ciò rappresenta una media di 3,1 milioni di tonnellate per miliardario, che è oltre un milione di volte superiore a 2,76 tonnellate medie del 90% della umanità. 12 https://www.oxfamitalia.org/
  • 25. 25 Le Emissioni dagli stili di vita dei miliardari, compresi i loro jet e yacht privati, sono migliaia di volte quelli della persona media, il che è di per sé inaccettabile e insostenibile ma, se includiamo le emissioni dei loro investimenti, allora le loro emissioni di carbonio sono oltre un milione di volte superiori. La nostra analisi ha anche rilevato che i miliardari hanno una media del 14% dei loro investimenti in industrie inquinanti, come combustibili fossili e materiali simili cemento. Questo è il doppio della media per gli investimenti in Standard and Poor Gruppo di 500 società. Solo un miliardario nel campione, del rapporto, aveva investimenti in una società di energia rinnovabile. Gli investimenti miliardari contribuiscono a plasmare il futuro della nostra economia, per esempio sostenendo infrastrutture ad alto tenore di carbonio, bloccando ad un livello elevato le emissioni decenni a venire. Il rapporto ha scoperto che se i miliardari nel campione spostassero i propri investimenti in un fondo a più forte valenza ambientale e sociale standard, potrebbe ridurre l'intensità delle loro emissioni fino a quattro volte. I governi dovrebbero affrontare questo problema con i dati, la regolamentazione e la tassazione. Inoltre, devono riferire sistematicamente sulle emissioni specifiche dei diversi gruppi della società, invece di fare affidamento su medie che oscurano le diseguaglianze nella emissione dei gas serra pregiudicando l'efficacia delle politiche. I governi dovrebbero obbligare le multinazionali e i loro ricchi investitori a tagliare sistematicamente le loro emissioni di carbonio emissioni molto più drasticamente se vogliamo evitare il collasso climatico. I governi devono tassare di più i ricchi per ridurre radicalmente le disuguaglianze e le concentrazioni della ricchezza, per ridurre le emissioni insostenibilmente elevate da parte dei ricchi e per ridurre il loro potere e la loro influenza nella economia sui combustibili fossili. Ciò potrebbe anche raccogliere trilioni di dollari per le nazioni colpite più duramente disastro climatico. Le entrate potrebbero anche aiutare a promuovere un ambiente verde ed equo per la transizione a livello globale. Inoltre, dovrebbe essere prevista una tassazione aggiuntiva riscossa sulla ricchezza generata dalle industrie inquinanti e dai combustibili fossili scoraggiare gli investimenti in questi settori e promuovere una transizione più rapida. TESTO RAPPORTO: https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2022/11/bn-carbon-billlionaires-071122- en_EMBARGOED-1.pdf
  • 26. 26 Risultati COP 27 (Documentazione Internazionale) 1. Creazione di un fondo per il Loss&Damage, ovvero per risarcire perdite e danni prodotti dai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo 2. Mantenuto obiettivo primario dell’Accordo di Parigi di mantenere l’innalzamento delle temperature a fine secolo non oltre 1,5°C 3. Mancano misure per ridurne la causa principale: la combustione di fonti energetiche fossili. 4. si fa riferimento alla promozione energie rinnovabili e “a basse emissioni” il che significa mantenere l’uso massiccio del gas 5. manca ogni riferimento al raggiungimento del picco emissivo entro il 2025 6. l’accordo per la riduzione delle emissioni prodotte dal metano, ovvero il Global Methane Pledge passato da 105 a 150 Paesi aderenti nell’ambito della Cop27. COMMENTI: https://www.ohga.it/cop27-il-testo-finale-dellaccordo-tra-la-delusione-dellunione-europea-e- lapprovazione-del-fondo-loss-and-damage/ https://greenreport.it/news/clima/cop27-le-associazioni-ambientaliste-italiane-nessun-passo-avanti- sulluscita-dai-combustibili-fossili/ Carbon Tax e nuovi carburanti per navi (Documentazione Internazionale) Drewry è un centro di consulenza indipendente che svolge servizi di ricerca e consulenza marittima e navale, impiegando oltre 100 professionisti in una rete internazionale di uffici a Londra, Delhi, Singapore e Shanghai. Si riporta la traduzione di una sintesi dello studio svolto da detto centro consulenza sui costi della ambientalizzazione dei combustibili per le navi. Poiché gli armatori cercano di rispettare norme ambientali più severe, vengono presi in considerazione diversi carburanti verdi "candidati", che avranno implicazioni e costi diversi per le compagnie di navigazione e per i caricatori. Gli esperti di Drewry hanno consultato vettori marittimi e rappresentanti di spedizionieri e associazioni industriali. Ciò ha permesso a Drewry di progettare un nuovo strumento Carbon Tax and New Fuel Forecasts, che fornisce previsioni basate sulle normative "più probabili", utilizzando 3 scenari di future tasse sul carbonio e utilizzando 3 nuovi tipi di carburante verde "più probabili" (gas naturale liquefatto, metanolo verde e ammoniaca verde). Drewry annuncia oggi il primo costo a livello di settore sia delle tasse europee sul carbonio sia per la transizione di tutte le spedizioni europee di container verso un tipo di carburante più ecologico. Il costo per il 2024 varia tra $ 3,5 miliardi e $ 14,5 miliardi a seconda della misura in cui l'industria passa al GNL e ad altre navi più ecologiche invece di attenersi all'olio combustibile convenzionale. Si veda la tabella seguente:
  • 27. 27 Note: Based on forecast EU allowance price of 200 euro/tonne and on 100% implementation of taxes on intra-EU shipping and 50% implementation on shipping to/from the EU * Assuming that ships buy LNG fuel at the average cost of regions at both ends of the route (Europe, Asia and the US) Il GNL è il principale tipo di carburante "intermedio" nel viaggio verso la decarbonizzazione del trasporto di container. La tecnologia e le infrastrutture di approvvigionamento di carburante non sono attualmente pronte né per il metanolo verde né per l'ammoniaca verde. Anche se i futuri prezzi del GNL dipenderanno fortemente dal futuro mercato dell'energia finale. La Commissione e il Parlamento dell'Unione Europea hanno preso in considerazione l'introduzione di nuove tasse sul carbonio già dal prossimo anno, ma ora si prevede che le nuove tasse non entreranno in vigore fino al 2024. A luglio, Maersk ha annunciato l'intenzione di introdurre supplementi di 170 euro/40 piedi (13) per container per i suoi servizi dall'Asia al Nord Europa e di 185 euro/40 piedi per i servizi dal Nord Europa agli Stati Uniti, trasferendo così i costi normativi aggiuntivi. La scorsa settimana, MSC ha annunciato l'intenzione di introdurre supplementi di circa 138 euro/container da 40 piedi per i suoi servizi dall'Asia al Nord Europa. Altri importanti vettori, tuttavia, devono ancora annunciare le loro intenzioni a seguito delle modifiche normative. “Mentre l'attenzione si sposta dalle tariffe di trasporto gonfiate, stiamo vedendo molti caricatori che desiderano implementare politiche e misure di sostenibilità all'interno dei loro processi di approvvigionamento. La mancanza di coerenza e visibilità per quanto riguarda la spedizione carbon neutral e i costi associati è qualcosa su cui tutte le parti interessate; caricatori, vettori marittimi, spedizionieri, organismi di regolamentazione e consulenti, devono trovare un terreno comune. Drewry è impegnata in questa discussione e nell'aiutare i nostri clienti a implementare pratiche di trasporto marittimo sostenibili ", ha affermato Chantal McRoberts, responsabile della consulenza Drewry Supply Chain Advisors. LINK ALLA SINTESI ORIGINALE: https://www.drewry.co.uk/news/drewry-urges-shippers-to-start-planning-for-decarbonisation- in-shipping-warns-of-up-to-14-billion-in-extra-costs 13 La lunghezza dei container è espressa in “piedi”, secondo i codici riportati nella norma ISO 668:2020 https://www.iso.org/standard/76912.html
  • 28. 28 ENERGIA Struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima (Normativa Comunitaria) Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 ha previsto modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima. Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 istituisce un meccanismo di governance per: a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima; b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia; c) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi; d) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale. Il nuovo Regolamento 2022/2299 rileva come lo Stato membro è tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi obbligatori inclusi nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, tenuto conto delle eventuali esenzioni o deroghe concesse in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. È anche tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda eventuali obiettivi, traguardi e contributi nazionali inclusi nel piano nazionale per l’energia e il clima, così come eventuali politiche e misure nazionali. Lo Stato membro dovrebbe anche comunicare in merito ai progressi compiuti per finanziare le suddette politiche e misure e, ove possibile, quantificarne l’impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici. Poiché al momento della presentazione delle prime relazioni, da effettuarsi entro il 15 marzo 2023, e successivamente ogni due anni, i dati raccolti potrebbero essere lacunosi, alcune informazioni dovrebbero essere comunicate solo se disponibili in quel momento. Lo Stato membro dovrebbe poter fornire informazioni facoltative a integrazione degli elementi obbligatori. Il Regolamento 2022/2299 distingue 1. Comunicazioni obbligatorie se applicabili: a) informazioni sugli obiettivi, sui traguardi e sui contributi nazionali o sulle politiche e sulle misure nazionali, solo laddove lo Stato membro li abbia fissati o le abbia adottate; b) informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1999-20210729&qid=1669724175446
  • 29. 29 raccomandazione a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, solo laddove la Commissione l’abbia formulata. 2. Comunicazioni obbligatorie se disponibili: elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a presentare solo se a sua disposizione al momento della presentazione della relazione intermedia biennale. Gli allegati al nuovo Regolamento 2022/2299 definiscono le modalità delle suddette comunicazioni. TESTO REGOLAMENTO 2022/2299: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2299&from=IT#d1e32-15-1 Parere Proposta di Direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (Documentazione Comunitaria) Si tratta del Parere del Comitato Europeo delle Regioni che nelle sue raccomandazioni in relazione alla proposta di nuova Direttiva sulla efficienza energetica nella edilizi afferma tra l’altro: 1. La necessità di integrare nella definizione di edificio a emissioni zero e quasi zero l'approccio basato sul concetto del ciclo di vita, al fine di promuovere la realizzazione di un parco immobiliare efficiente dal punto di vista energetico entro il 2050: questo dovrebbe rispettare la neutralità tecnologica e una visione globale dei sistemi energetici, al fine di tenere conto delle diverse condizioni a livello locale, regionale e nazionale. Tale definizione dovrebbe comprendere anche l'energia proveniente dalle reti elettriche e del gas, purché sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e includere l'energia di recupero. Essa dovrebbe essere coerente con i percorsi verso la decarbonizzazione previsti dalle direttive sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili nel sistema energetico in generale e non dovrebbe essere subottimizzata unicamente a un problema a livello di edificio; 2. la necessità di uso di norme minime di prestazione energetica, se non adeguatamente ambiziose, potrebbe determinare un effetto di dipendenza, riducendo il livello di ambizione dell'ondata di ristrutturazioni e rendendola sostanzialmente inadatta al conseguimento degli obiettivi per il 2030 e il 2050, che sono invece fondamentali per la transizione climatica, ma anche per promuovere la sicurezza energetica. Le norme minime di prestazione energetica dovrebbero inoltre includere requisiti in materia di gas a effetto serra durante il ciclo di vita per la costruzione e la fornitura di energia rinnovabile. Sottolinea che le norme minime di prestazione energetica saranno efficaci solo se riusciranno a mantenere elevato il livello di ambizione e se saranno accompagnate da misure che contribuiscono a superare le barriere che hanno ostacolato gli sforzi di ristrutturazione compiuti finora, nonché dall'assistenza finanziaria e tecnica necessaria per contribuire all'attuazione di tali norme; 3. la necessità di norme mirate agli edifici con le prestazioni peggiori e agli edifici con un elevato potenziale di risparmio energetico; sottolinea la necessità di disporre di manodopera e di imprenditori qualificati; è consapevole degli effetti sul valore degli edifici e sui mercati immobiliari, effetti che non dovrebbero comportare un aumento dei costi per i locatari; chiede pertanto che gli Stati membri abbiano la possibilità giuridica di chiedere una proroga dei termini stabiliti, ove ciò sia giustificato da condizioni eccezionali; 4. a prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante ha luogo una volta ogni 25 anni negli edifici residenziali e una volta ogni 15 anni negli edifici non residenziali; ritiene pertanto che un approccio basato sulla ristrutturazione per fasi potrebbe pregiudicare l'ambizione dell'ondata di ristrutturazioni e tradursi in strategie antieconomiche per la ristrutturazione degli
  • 30. 30 edifici, che dovrebbe essere affrontata in maniera sistematica e integrata piuttosto che ricorrendo a una somma di interventi separati. In tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a fornire orientamenti sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici storici, avvalendosi anche del lavoro dell'iniziativa del Bauhaus europeo. La ristrutturazione di tali edifici dovrebbe essere sostenuta da appositi regimi di finanziamento e dovrebbe essere concessa un'adeguata flessibilità del relativo calendario; 5. gli appalti pubblici dovrebbero svolgere un ruolo significativo nell'integrazione di un approccio ambizioso alla ristrutturazione degli edifici. Sottolinea, a tal fine, che tutte le ristrutturazioni commissionate dalle autorità pubbliche dovrebbero essere sostenute dagli orientamenti forniti dagli Stati membri e dall'UE e seguire, per quanto possibile, i criteri definiti dagli appalti pubblici verdi e circolari; 6. l'efficienza energetica del parco immobiliare non può essere conseguita concentrandosi unicamente su singoli edifici e che la pianificazione urbana e territoriale deve sostenere gli interventi individuali attraverso un approccio sistematico, a livello di distretto, all'efficienza energetica delle città; 7. la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia costituisce un'opportunità per integrare l'uso degli sportelli unici come strumento principale per l'attuazione della direttiva; 8. le regioni rurali e, in generale, le regioni con un gran numero di case unifamiliari e plurifamiliari abbiano requisiti differenti e richiedano soluzioni differenti rispetto alle strutture urbane; tale aspetto deve essere considerato anche nella direttiva; 9. gli edifici storici presentano un valore culturale e simbolico significativo per le città dell'UE; ritiene che il loro valore architettonico debba essere preservato e che occorra trovare soluzioni per garantire che tali edifici svolgano anche il ruolo esemplare di edifici pubblici. In tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a fornire orientamenti sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici storici e a istituire, a questo scopo, appositi meccanismi di finanziamento. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AR0417&from=IT Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 (Normativa Nazionale) Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica che sul sito istituzionale www.mite.gov.it è pubblicato l'avviso pubblico riguardante l'avvio della consultazione pubblica del Rapporto ambientale (che include lo studio d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni e gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto) del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021. LINK ALLA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO E DELLA PROCEDURA DI VAS: https://va.mite.gov.it/it- IT/Oggetti/Documentazione/8420/12430?Testo=&RaggruppamentoID=1022#form- cercaDocumentazione COMMENTO: https://www.elettricitafutura.it/News-/Comunicati-Stampa/La-filiera-elettrica-italiana-- uneccellenza-globale_4788.html
  • 31. 31 Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Transizione Ecologico del 25 agosto 2022 n° 164 E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito «Elenco venditori»). Il Regolamento approvato con il suddetto Decreto: a) fissa le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori; b) disciplina il procedimento per l'esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori. TESTO DECRETO 164/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-11-02&atto.codiceRedazionale=22G00171&elenco30giorni=false Produzione di energia da fonti di energie rinnovabili di edifici delle amministrazioni comunali (Normativa Nazionale) È stato adottato dal direttore generale incentivi energia l'avviso pubblico rivolto alle amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale per il finanziamento di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici di proprietà e nella disponibilità dei soggetti istanti attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). L'avviso é del tipo «a sportello» pertanto i contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, complessivamente pari ad euro 320 milioni, di cui almeno 160 milioni riservati alle regioni del Mezzogiorno. Le agevolazioni di cui all'avviso pubblico sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili. L'ammontare delle agevolazioni concedibili per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria euro 215.000,00 IVA esclusa. Il numero massimo delle di istanze di contributo che ciascun soggetto istante può presentare é fissato in cinque. Le procedure di acquisizione dei prodotti saranno attivabili sul MePA a decorrere dall'8 novembre 2022. Le istanze di concessione di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma informatica «CSE 2022» che sarà attiva dal giorno 23 novembre 2022 al seguente indirizzo: presentazione-domanda.cse2022.it Lo sportello sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, a decorrere dal 30 novembre 2022, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2023. Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso é consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica: TESTO INTEGRALE AVVISO: https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza- energetica
  • 32. 32 Relazione sui conti annuali Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria) Relazione sui conti annuali relativi all’esercizio 2021 IMPRESA COMUNE IDROGENO PULITO (15) TESTO RELAZIONE: https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/budget-and-annual- accounts-0_en Carbone: ancora protagonista del mix energetico (Documentazione Nazionale) NewsLetter del Gestore del Mercati Energetici che contiene uno speciale sull’utilizzo del carbone a livello mondiale. Secondo i dati a consuntivo rilasciati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia a luglio 20221, nel 2021 la domanda globale di carbone è aumentata del 5,8% su valori prossimi ai 7.950 milioni di tonnellate (Mt). Un aumento di oltre un punto percentuale rispetto a quanto stimato dalla stessa Agenzia di Parigi lo scorso marzo. A trainare i consumi di carbone nell’anno passato hanno concorso: 1. la ripresa economica (+6% la crescita del PIL mondiale); 2. il succedersi di un inverno gelido seguito da un’estate molto calda che ha sostenuto la domanda elettrica (+6% sul 2021); 3. l’aumento continuo e straordinario dei prezzi del gas, che ha reso così maggiormente conveniente la generazione a carbone, in aumento del 7% anno su anno. In Italia la produzione di energia netta a carbone, torna in risalita: quasi un 1 GWh e +7% sul 2020. Erano nove anni che non si registrava una performance di crescita. Una dinamica rialzista amplificatasi ancora di più nel 2022 a causa dello scoppio della guerra e della riduzione dei volumi di gas provenienti dalla Russia. LE STIME PER IL 2022 Le stime relative al primo semestre 2022 indicano consumi di carbone, a livello mondiale, in linea con il pari periodo 2021 (per l’AIE -0,5%). A giustificare una domanda così sostenuta sono soprattutto i prezzi del gas che frantumano record su record, risentendo delle tensioni geopolitiche (e di riduzione dei flussi gas) susseguenti al conflitto russo-ucraino, e che hanno incentivato ulteriormente lo switching verso il carbone, soprattutto nella generazione elettrica. Una performance quella del carbone che assume ancora più rilevanza, se si considera il contesto di rallentamento economico che ha interessato un largo numero di paesi e che ha pesato negativamente sui consumi energetici globali. Merita però rilevare come, da un punto di vista regionale, la crescita non sia stata generalizzata: ad aree con consumi di carbone sostenuti si contrappongono paesi in cui si registra una riduzione dei volumi richiesti. Tra i primi, spicca sicuramente l’India che, dopo il +12% raggiunto nel 2021, nel primo semestre 2022 vede il suo ricorso al carbone crescere di un nuovo +9% rispetto al pari periodo dell’anno precedente. Un’espansione dell’elettrificazione del paese, unitamente al proseguimento della crescita economica e a un’ondata eccessiva di caldo, ha spinto l’uso del carbone nella generazione elettrica che, in questo comparto, segna un +10%. Anche per il 2023: +0,3% l’incremento a livello globale stimato dall’Agenzia di Parigi che si declina in +2,7% per l’India e + 1% per Cina (in riduzione invece le altre aree: Usa -4%, EU -0,8% e resto del 15 https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies- profiles/clean-hydrogen-joint-undertaking_it