PdL_Lavori_Pubblica_Utilità_LPU_Pettinari.pdf

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Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE
Oggetto: Proposta di legge recante: “Disposizioni a sostegno dei progetti di lavori in favore
delle persone in stato di disoccupazione”.
Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
I Consiglieri
Domenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
CONSIGLIO REGIONALE DELL`ABRUZZO
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001550/2023 del 14/02/2023
Firmatario: Domenico Zaccardi Pettinari
Firmato digitalmente da:
Domenico Zaccardi Pettinari
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 14/02/2023 10:29
Seriale Certificato: 445806
Valido dal 03/03/2020 al 03/03/2023
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Progetto di legge: “Disposizioni a sostegno dei progetti di lavori in favore delle persone in
stato di disoccupazione”
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e dell’articolo 7 dello Statuto
regionale, promuove politiche finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo, a sostenere
economicamente le persone disoccupate e a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana.
Art. 2
(Progetti di lavoro)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione finanzia progetti di lavoro di pubblica utilità
(LPU) che concorrono al progresso sociale, economico, ambientale e strutturale del
territorio e che coinvolgono le persone in stato di disoccupazione ai sensi della normativa
vigente e comunque prive di qualsiasi fonte di reddito;
2. I progetti di cui al comma 1 afferiscono alle seguenti attività:
a) attività forestale e vivaistica;
b) rimboschimento;
c) sistemazione montana;
d) sistemazione di spazi verdi e giardini pubblici;
e)costruzione e manutenzione di opere di pubblica utilità volte allo sviluppo,
manutenzione, sicurezza e valorizzazione delle aree urbane;
f) sistemazione di spiagge libere;
g) attività di volontariato nei confronti di persone anziane, minori e disabili;
3. I progetti di LPU sono attivati con la pubblicazione di un avviso rivolto agli Enti locali di
cui al comma 4 che disciplina le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti di
lavoro, le tipologie dei soggetti disoccupati coinvolti, la durata, la misura dell’indennità
giornaliera corrisposta e le modalità dei finanziamenti concessi;
4. Le Provincie, i Comuni e le loro forme associative interessati presentano alla Giunta
Regionale un progetto di LPU che coinvolga nelle attività lavorative, in via temporanea e
straordinaria, persone disoccupate residenti nel territorio regionale. Al progetto è allegata
tutta la documentazione tecnica illustrativa necessaria ai sensi della normativa vigente;
5. I progetti di LPU hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dieci mesi;
6. La Giunta Regionale approva i progetti di LPU rispondenti ai requisiti dell’avviso
presentati dagli Enti di cui al comma 4, ammessi a finanziamento sulla base dei criteri
definiti dal regolamento attuativo di cui all’articolo 4 e nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi dell’articolo 5;
7. I progetti di LPU (Lavori di pubblica attività) possono essere finanziati interamente dalla
Regione Abruzzo ovvero con la contribuzione delle altre amministrazioni pubbliche di cui
al comma 4;
8. L’utilizzo dei soggetti disoccupati nei progetti di lavoro da parte delle Provincie, Comuni e
loro forme associative non costituisce rapporto di lavoro e per tutta la durata del progetto
gli stessi mantengono lo stato di disoccupazione. Ai soggetti impiegati nei progetti è
riconosciuta un’indennità giornaliera stabilita dalla Giunta regionale con il regolamento di
cui all’articolo 4, per tutta la durata dei lavori e anche in caso di giorni di
infortunio/malattia;
9. La gestione dei bandi finanziati per l’adesione ai progetti di lavoro di pubblica utilità è
demandata ai Centri per l’Impiego che provvedono alla loro pubblicazione, alla
predisposizione della modulistica occorrente e alla successiva istruttoria.
Art. 3
(Terzo Settore)
1. I progetti di LPU presentati dalle Provincie, dai Comuni e loro forme associative possono
riguardare anche servizi di utilità sociale per il territorio, con il coinvolgimento degli Enti
del Terzo Settore;
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Provincie, i Comuni e loro forme associative
predispongono appositi accordi con gli Enti del Terzo Settore coinvolti nel progetto, per
l’utilizzo nei servizi di utilità sociale dei soggetti disoccupati.
Art. 4
(Disposizioni attuative)
1. Il Dipartimento regionale in materia di Lavoro – Sociale provvede ad adottare per il tramite
del Servizio competente tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni dettate
dalla presente legge;
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della
Giunta Regionale sono stabilite le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti ai
progetti di lavoro, al fine della predisposizione dell’avviso pubblico di cui all’articolo 2,
comma 3.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro
500.000,00 per l’anno 2023 ed in euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-
2025, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato ''Progetti di
lavoro in favore delle persone in stato di disoccupazione”, istituito nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale 2023-2025, alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1;
2. La copertura della spesa di cui al comma 1 è assicurata per l’anno 2023 con le risorse
finanziarie nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale”, Titolo 1, e per gli anni 2024 e 2025 con la contestuale riduzione di pari
importo della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio di previsione regionale
2023-2025;
3. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la
legge di bilancio;
4. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse
regionali, statali e comunitarie allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della
presente legge;
5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli
stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale;
6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro
provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari
F.to Digitalmente
Progetto di legge: “Disposizioni a sostegno dei progetti di lavori in favore delle persone in
stato di disoccupazione”
Relazione
La pandemia provocata dal Virus Covid-19 nel 2020 e l’avvio del conflitto bellico in
Ucraina hanno prodotto un pesante aumento delle materie prime e dei servizi essenziali,
come l’energia elettrica e il gas, trascinando l’Italia in una grave crisi economica che a
messo letteralmente in ginocchio le famiglie, ancor più le famiglie che già versavano in
stato di crisi prima della pandemia.
Con l’inflazione nel 2022 all’8,1%, la più alta in Italia dal 1985, le famiglie non riescono più
ad arrivare a fine mese e numerosissime attività commerciali sono costrette a chiudere i
battenti, con un’impennata altissima dei livelli di disoccupazione.
La Regione Abruzzo sotto tale profilo non brilla affatto, visto che secondo i dati pubblicati
dall’ISTAT, al II trimestre 2022 il tasso di occupazione si attesta al 58%, inferiore rispetto a
quello nazionale del 60,5%. Mentre i disoccupati aumentano di 14 mila unità, facendo
registrare in Abruzzo un tasso di disoccupazione pari all’11,3% nel II trimestre 2022,
superiore a quello italiano dell’8,1%, il peggior dato a livello nazionale per incremento del
numero di disoccupati.
In tale contesto, il presente progetto di legge intende sostenere il reddito dei soggetti
disoccupati e facilitarne il reinserimento lavorativo.
In particolare la proposta di legge prevede la possibilità di inserire soggetti disoccupati, in
attività di pubblica utilità, temporanee e straordinarie, consistenti in attività forestale e
vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana, di sistemazione di spazi verdi, di
costruzione e manutenzione di opere di pubblica utilità, volte allo sviluppo, manutenzione
e valorizzazione delle aree urbane. Si prevede altresì la possibilità di impiegare i soggetti
disoccupati anche in attività sociali di importanza strategica per la collettività, attraverso gli
enti del Terzo Settore, rivolti soprattutto ad anziani, minori e disabili.
I lavori di pubblica utilità possono essere attivati dalle Provincie, dai Comuni e da loro
forme associative, prevedono l’utilizzo dei soggetti disoccupati per una durata che va da
un minimo di tre mesi ad un massimo di dieci mesi, con il riconoscimento di una indennità
giornaliera ed eventuale infortunio/malattia.
Si rende utile precisare che, essendo attività temporanee e straordinarie, l’utilizzo dei
soggetti disoccupati non costituisce rapporto di lavoro e che per tutta la durata del progetto
gli stessi mantengono lo stato di disoccupazione.
I cantieri sono finanziati interamente dalla Regione Abruzzo, attraverso la pubblicazione di
un avviso pubblico, o in quota parte con i soggetti pubblici che intendono attivare i
progetti, Provincie, Comuni e loro forme associative.
Con l’articolo 1 sono definite le finalità del progetto di legge;
Con gli articoli 2 e 3 sono identificate le modalità di attuazione dei progetti di lavori in
favore delle persone disoccupate;
Con l’articolo 4 si prevede l’emanazione da parte della Giunta regionale delle modalità e
dei criteri per la concessione dei finanziamenti ai progetti di lavoro;
Con l’articolo 5 viene prevista la norma finanziaria;
Con l’articolo 6 si prevede l’entrata in vigore;
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari
F.to digitalmente
Allegato a)
RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA’ DI
COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”)
PARTE A
Proposta di legge: “Progetti di lavori in favore delle persone in stato di disoccupazione”
su iniziativa di: Consigliere regionale Domenico Pettinari
PARTE B
Tipologia della proposta di spesa
Segnare la categoria di appartenenza della legge:
a) spesa una tantum: stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell’ambito
dell’unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.
b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie: quantificano
l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed
indicano l’onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).
c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: quantificano
l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed
indicano l’onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d) (art. 38, co. 1,
D. Lgs.118/2011).
d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: rinviano le
quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).
e) leggi di spesa a carattere pluriennale: indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché
la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, co. 2, D.
Lgs. 118/2011).
No
Si
No
Si
Si No
Si N
o
Si N
o
PARTE C
Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :
E’ indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l’esame del progetto di legge.
Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d’investimento e per gli
esercizi del bilancio pluriennale.
C.1 Analisi qualitativa:
Con il presente progetto di legge si finanziano i progetti di lavori predisposti dalle Provincie, i Comuni e loro forme
associative che coinvolgono le persone in stato di disoccupazione.
C.2 Analisi quantitativa:
Per l’analisi della spesa derivante delle disposizioni dettate dal presente progetto di legge, si sono presi in
considerazione innanzitutto il numero delle persone potenzialmente disoccupate registrate dall’ISTAT nella Regione
Abruzzo. Si è valutato, in seguito, la dislocazione delle persone disoccupate su base comunale, considerando le
categorie di appartenenza, come l’età. Considerato, infine, che l’attuazione delle disposizioni previste dal presente
progetto di legge sarà graduale, a partire da alcune realtà specifiche per determinate esigenze territoriali in via
sperimentale e i progetti potranno essere cofinanziati dagli stessi enti territoriali, nonché mediante l’utilizzo di
risorse statali e comunitarie, si è quantificata una spesa per l’avvio delle attività previste dal presente progetto di
legge nell’anno 2023 in complessivi euro 500.000,00, aumentata ad euro 1.000.000,00 per le successive annualità
del biennio 2024-2025, per l’implementazione delle attività avviate nel territorio della Regione Abruzzo, allocate
nella Missione 15, Programma 03, su apposito capitolo, del Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Abruzzo.
La copertura della spesa è assicurata per l’anno 2023 con le risorse finanziarie nell’ambito della Missione 15
“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1, e per gli anni 2024 e 2025 con la contestuale
riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio di previsione regionale 2023-2025.
Per le conseguenze finanziarie: Tabella 1
Articolo Proposta
Titolo Missione Programma Bilancio pluriennale
2023 2024 2025
Spesa corrente
Articolo n. 1 15 03 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Articolo n. 0 0 0
Articolo n. 0 0 0
Totale effetti finanziari spesa corrente
500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Spesa in conto capitale
Articolo n.
0 0 0
Articolo n. 0 0 0
Articolo n. 0 0 0
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale 0 0 0
Totale effetti finanziari sul bilancio della
Regione 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
PARTE D
Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)
Sezione I
D.1 Presenza nella legge della “clausola di salvaguardia”.
D.2. Rinviata espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri non
obbligatori e di carattere continuativo.
D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli
esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.
D.4. Presenza nel disegno di legge della”clausola di neutralità finanziaria”.
D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.
I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).
Tabella 2
L.R
/Proposta
Articolo
Comma
DESCRIZIONE EFFETTI
SALDO NETTO DA FINANZIARE Importo
complessivo
(per
programma
pluriennale)
Titolo Missione/
Tipologia
Progr. 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ONERI
Oneri a carico della Regione (vedi tabella
1)
1 15 03
500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
Totale oneri a carico della Regione
(A)
500.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
Effetti finanziari negativi a carico delle
altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre
Regioni) (B) 0 0 0 0
TOTALE ONERI (C) 500.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
COPERTURE
Utilizzo fondi speciali destinati al
finanziamento (co. 3, art. 21, L.R. 3/2002) 0 0 0 0
Riduzione precedenti autorizzazioni
legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27,
L.R. 3/2002) 0 0 0 0
Riduzione disponibilità della spesa, di
natura non obbligatoria, formatesi nel
corso dell’esercizio (lett. c, co. 1, art. 27,
L.R. 3/2002)
1 20 03
0 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1,
art. 27, L.R. 3/2002) 0 0 0 0
Riduzioni precedenti autorizzazioni di
spesa per copertura minori entrate (co. 2,
art. 27, L.R. 03/2002) 0 0 0 0
Imputazione esatta della spesa ad una o
più Missioni, Programmi e Titoli del
bilancio vigente.
1 15
500.000,00 0 0 500.000,00
TOTALE COPERTURA ONERI A
CARICO DELLA REGIONE (D) 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI
ENTI (E)
0
0 0 0
EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI
REGIONE (D – A) 0 0 0 0
EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI
ALTRI ENTI (E - B) 0 0 0 0
No
Si
Si No
Si No
Si No
Si No
PARTE E
Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale)
E.1 Descrivere l’impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione .1
Nessun impatto.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari
F.to digitalmente
1
La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio
pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.

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  • 1. Al Signor Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo SEDE Oggetto: Proposta di legge recante: “Disposizioni a sostegno dei progetti di lavori in favore delle persone in stato di disoccupazione”. Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. I Consiglieri Domenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ CONSIGLIO REGIONALE DELL`ABRUZZO E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0001550/2023 del 14/02/2023 Firmatario: Domenico Zaccardi Pettinari Firmato digitalmente da: Domenico Zaccardi Pettinari Consigliere CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO Firmato il 14/02/2023 10:29 Seriale Certificato: 445806 Valido dal 03/03/2020 al 03/03/2023 TI Trust Technologies CA
  • 2. Progetto di legge: “Disposizioni a sostegno dei progetti di lavori in favore delle persone in stato di disoccupazione” Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e dell’articolo 7 dello Statuto regionale, promuove politiche finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo, a sostenere economicamente le persone disoccupate e a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Art. 2 (Progetti di lavoro) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione finanzia progetti di lavoro di pubblica utilità (LPU) che concorrono al progresso sociale, economico, ambientale e strutturale del territorio e che coinvolgono le persone in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente e comunque prive di qualsiasi fonte di reddito; 2. I progetti di cui al comma 1 afferiscono alle seguenti attività: a) attività forestale e vivaistica; b) rimboschimento; c) sistemazione montana; d) sistemazione di spazi verdi e giardini pubblici; e)costruzione e manutenzione di opere di pubblica utilità volte allo sviluppo, manutenzione, sicurezza e valorizzazione delle aree urbane; f) sistemazione di spiagge libere; g) attività di volontariato nei confronti di persone anziane, minori e disabili; 3. I progetti di LPU sono attivati con la pubblicazione di un avviso rivolto agli Enti locali di cui al comma 4 che disciplina le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti di lavoro, le tipologie dei soggetti disoccupati coinvolti, la durata, la misura dell’indennità giornaliera corrisposta e le modalità dei finanziamenti concessi; 4. Le Provincie, i Comuni e le loro forme associative interessati presentano alla Giunta Regionale un progetto di LPU che coinvolga nelle attività lavorative, in via temporanea e straordinaria, persone disoccupate residenti nel territorio regionale. Al progetto è allegata tutta la documentazione tecnica illustrativa necessaria ai sensi della normativa vigente; 5. I progetti di LPU hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dieci mesi; 6. La Giunta Regionale approva i progetti di LPU rispondenti ai requisiti dell’avviso presentati dagli Enti di cui al comma 4, ammessi a finanziamento sulla base dei criteri definiti dal regolamento attuativo di cui all’articolo 4 e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 5;
  • 3. 7. I progetti di LPU (Lavori di pubblica attività) possono essere finanziati interamente dalla Regione Abruzzo ovvero con la contribuzione delle altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 4; 8. L’utilizzo dei soggetti disoccupati nei progetti di lavoro da parte delle Provincie, Comuni e loro forme associative non costituisce rapporto di lavoro e per tutta la durata del progetto gli stessi mantengono lo stato di disoccupazione. Ai soggetti impiegati nei progetti è riconosciuta un’indennità giornaliera stabilita dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 4, per tutta la durata dei lavori e anche in caso di giorni di infortunio/malattia; 9. La gestione dei bandi finanziati per l’adesione ai progetti di lavoro di pubblica utilità è demandata ai Centri per l’Impiego che provvedono alla loro pubblicazione, alla predisposizione della modulistica occorrente e alla successiva istruttoria. Art. 3 (Terzo Settore) 1. I progetti di LPU presentati dalle Provincie, dai Comuni e loro forme associative possono riguardare anche servizi di utilità sociale per il territorio, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore; 2. Per le finalità di cui al comma 1, le Provincie, i Comuni e loro forme associative predispongono appositi accordi con gli Enti del Terzo Settore coinvolti nel progetto, per l’utilizzo nei servizi di utilità sociale dei soggetti disoccupati. Art. 4 (Disposizioni attuative) 1. Il Dipartimento regionale in materia di Lavoro – Sociale provvede ad adottare per il tramite del Servizio competente tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni dettate dalla presente legge; 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti ai progetti di lavoro, al fine della predisposizione dell’avviso pubblico di cui all’articolo 2, comma 3. Art. 5 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 500.000,00 per l’anno 2023 ed in euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024- 2025, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato ''Progetti di lavoro in favore delle persone in stato di disoccupazione”, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1; 2. La copertura della spesa di cui al comma 1 è assicurata per l’anno 2023 con le risorse finanziarie nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1, e per gli anni 2024 e 2025 con la contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio di previsione regionale 2023-2025;
  • 4. 3. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio; 4. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali e comunitarie allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge; 5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale; 6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). Il Consigliere Regionale Domenico Pettinari F.to Digitalmente
  • 5. Progetto di legge: “Disposizioni a sostegno dei progetti di lavori in favore delle persone in stato di disoccupazione” Relazione La pandemia provocata dal Virus Covid-19 nel 2020 e l’avvio del conflitto bellico in Ucraina hanno prodotto un pesante aumento delle materie prime e dei servizi essenziali, come l’energia elettrica e il gas, trascinando l’Italia in una grave crisi economica che a messo letteralmente in ginocchio le famiglie, ancor più le famiglie che già versavano in stato di crisi prima della pandemia. Con l’inflazione nel 2022 all’8,1%, la più alta in Italia dal 1985, le famiglie non riescono più ad arrivare a fine mese e numerosissime attività commerciali sono costrette a chiudere i battenti, con un’impennata altissima dei livelli di disoccupazione. La Regione Abruzzo sotto tale profilo non brilla affatto, visto che secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, al II trimestre 2022 il tasso di occupazione si attesta al 58%, inferiore rispetto a quello nazionale del 60,5%. Mentre i disoccupati aumentano di 14 mila unità, facendo registrare in Abruzzo un tasso di disoccupazione pari all’11,3% nel II trimestre 2022, superiore a quello italiano dell’8,1%, il peggior dato a livello nazionale per incremento del numero di disoccupati. In tale contesto, il presente progetto di legge intende sostenere il reddito dei soggetti disoccupati e facilitarne il reinserimento lavorativo. In particolare la proposta di legge prevede la possibilità di inserire soggetti disoccupati, in attività di pubblica utilità, temporanee e straordinarie, consistenti in attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana, di sistemazione di spazi verdi, di costruzione e manutenzione di opere di pubblica utilità, volte allo sviluppo, manutenzione e valorizzazione delle aree urbane. Si prevede altresì la possibilità di impiegare i soggetti disoccupati anche in attività sociali di importanza strategica per la collettività, attraverso gli enti del Terzo Settore, rivolti soprattutto ad anziani, minori e disabili. I lavori di pubblica utilità possono essere attivati dalle Provincie, dai Comuni e da loro forme associative, prevedono l’utilizzo dei soggetti disoccupati per una durata che va da un minimo di tre mesi ad un massimo di dieci mesi, con il riconoscimento di una indennità giornaliera ed eventuale infortunio/malattia. Si rende utile precisare che, essendo attività temporanee e straordinarie, l’utilizzo dei soggetti disoccupati non costituisce rapporto di lavoro e che per tutta la durata del progetto gli stessi mantengono lo stato di disoccupazione. I cantieri sono finanziati interamente dalla Regione Abruzzo, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, o in quota parte con i soggetti pubblici che intendono attivare i progetti, Provincie, Comuni e loro forme associative.
  • 6. Con l’articolo 1 sono definite le finalità del progetto di legge; Con gli articoli 2 e 3 sono identificate le modalità di attuazione dei progetti di lavori in favore delle persone disoccupate; Con l’articolo 4 si prevede l’emanazione da parte della Giunta regionale delle modalità e dei criteri per la concessione dei finanziamenti ai progetti di lavoro; Con l’articolo 5 viene prevista la norma finanziaria; Con l’articolo 6 si prevede l’entrata in vigore; Il Consigliere Regionale Domenico Pettinari F.to digitalmente
  • 7. Allegato a) RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA’ DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”) PARTE A Proposta di legge: “Progetti di lavori in favore delle persone in stato di disoccupazione” su iniziativa di: Consigliere regionale Domenico Pettinari PARTE B Tipologia della proposta di spesa Segnare la categoria di appartenenza della legge: a) spesa una tantum: stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell’ambito dell’unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente. b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie: quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l’onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011). c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l’onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d) (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011). d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: rinviano le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011). e) leggi di spesa a carattere pluriennale: indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, co. 2, D. Lgs. 118/2011). No Si No Si Si No Si N o Si N o
  • 8. PARTE C Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) : E’ indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l’esame del progetto di legge. Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d’investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale. C.1 Analisi qualitativa: Con il presente progetto di legge si finanziano i progetti di lavori predisposti dalle Provincie, i Comuni e loro forme associative che coinvolgono le persone in stato di disoccupazione. C.2 Analisi quantitativa: Per l’analisi della spesa derivante delle disposizioni dettate dal presente progetto di legge, si sono presi in considerazione innanzitutto il numero delle persone potenzialmente disoccupate registrate dall’ISTAT nella Regione Abruzzo. Si è valutato, in seguito, la dislocazione delle persone disoccupate su base comunale, considerando le categorie di appartenenza, come l’età. Considerato, infine, che l’attuazione delle disposizioni previste dal presente progetto di legge sarà graduale, a partire da alcune realtà specifiche per determinate esigenze territoriali in via sperimentale e i progetti potranno essere cofinanziati dagli stessi enti territoriali, nonché mediante l’utilizzo di risorse statali e comunitarie, si è quantificata una spesa per l’avvio delle attività previste dal presente progetto di legge nell’anno 2023 in complessivi euro 500.000,00, aumentata ad euro 1.000.000,00 per le successive annualità del biennio 2024-2025, per l’implementazione delle attività avviate nel territorio della Regione Abruzzo, allocate nella Missione 15, Programma 03, su apposito capitolo, del Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Abruzzo. La copertura della spesa è assicurata per l’anno 2023 con le risorse finanziarie nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1, e per gli anni 2024 e 2025 con la contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio di previsione regionale 2023-2025. Per le conseguenze finanziarie: Tabella 1 Articolo Proposta Titolo Missione Programma Bilancio pluriennale 2023 2024 2025 Spesa corrente Articolo n. 1 15 03 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Articolo n. 0 0 0 Articolo n. 0 0 0 Totale effetti finanziari spesa corrente 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Spesa in conto capitale Articolo n. 0 0 0 Articolo n. 0 0 0 Articolo n. 0 0 0 Totale effetti finanziari spesa c/ capitale 0 0 0 Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PARTE D Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002) Sezione I
  • 9. D.1 Presenza nella legge della “clausola di salvaguardia”. D.2. Rinviata espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri non obbligatori e di carattere continuativo. D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa. D.4. Presenza nel disegno di legge della”clausola di neutralità finanziaria”. D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2). Tabella 2 L.R /Proposta Articolo Comma DESCRIZIONE EFFETTI SALDO NETTO DA FINANZIARE Importo complessivo (per programma pluriennale) Titolo Missione/ Tipologia Progr. 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ONERI Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1) 1 15 03 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 Totale oneri a carico della Regione (A) 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B) 0 0 0 0 TOTALE ONERI (C) 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 COPERTURE Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (co. 3, art. 21, L.R. 3/2002) 0 0 0 0 Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002) 0 0 0 0 Riduzione disponibilità della spesa, di natura non obbligatoria, formatesi nel corso dell’esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002) 1 20 03 0 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002) 0 0 0 0 Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (co. 2, art. 27, L.R. 03/2002) 0 0 0 0 Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente. 1 15 500.000,00 0 0 500.000,00 TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D) 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E) 0 0 0 0 EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D – A) 0 0 0 0 EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B) 0 0 0 0 No Si Si No Si No Si No Si No
  • 10. PARTE E Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale) E.1 Descrivere l’impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione .1 Nessun impatto. Il Consigliere Regionale Domenico Pettinari F.to digitalmente 1 La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.