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A CURA DEL DOTT. ANDREA BUSO
IL SIGNIFICATO DI
FARE IMPRESA
1.  Sviluppare un’idea chiara di progetto;
2.  Definire la formula imprenditoriale da
applicare attraverso l’elaborazione di un
Business Plan ed un relativo Piano
economico;
3.  Individuare gli investitori e/o i possibili
finanziatori;
4.  Scegliere la forma sociale più appropriata
al progetto d’investimento;
5.  Verificare tutte le agevolazioni fiscali,
finanziarie,altro;
GIOIE E DOLORI
CASO: UN IMPRENDITORE DI
SUCCESSO
Elementi necessari:
1.  Passione;
2.  Impegno;
3.  Fare squadra;
4.  Pianificazione.
IL BUSINESS PLAN
Documento gestionale che raccoglie e formalizza in maniera
descrittiva e logicamente organizzata tutti gli aspetti connessi ad
un'iniziativa imprenditoriale. Si può affermare che esso è
fondamentale nel supporto della fase di avvio ma costituisce una
sorta di pilastro portante su cui poggiare il progressivo aumento
della complessità della gestione aziendale. Le altre funzioni del
business plan che sanciscono la sua insostituibile opera di anello di
congiunzione con il mondo esterno durante tutto il corso della vita
aziendale sono:
ž  Il supporto nella ricerca di finanziamenti sotto forma di capitale
di credito, di capitale di rischio o di contributi pubblici;
ž  La veicolazione di informazioni dettagliate sull'impresa al fine di
promuovere i rapporti con potenziali partner in joint venture e
con i più importanti clienti, fornitori e distributori.
IL BUSINESS PLAN
COMPONENTI
ž  La società
ž  I prodotti/servizi
ž  L’analisi del settore
ž  L’analisi di mercato
ž  La strategia di marketing
ž  La struttura del management
ž  Il piano di realizzazione
ž  Le fonti di finanziamento
ž  Le previsioni economiche e finanziarie
PIANO ECONOMICO E
FINANZIARIO
L'analisi di fattibilità del progetto di impresa si conclude con la valutazione degli aspetti finanziari e della
convenienza economica del business.
I piani economico-finanziari sono utili solo se costruiti con senso pratico e realistico.
Attraverso la loro redazione, l'imprenditore che sta per avviare una nuova impresa potrà:
•  fare simulazioni imparare a conoscere i numeri del proprio business
•  identificare i valori chiave da tenere sotto controllo
•  valutare le conseguenze di decisioni alternative e/o eventi esterni
•  elaborare eventuali piani di emergenza.
L'arco temporale coperto dal piano economico-finanziario deve essere commisurato al grado di incertezza
della nuova attività e del mercato nel quale l'impresa andrà ad inserirsi. In genere va comunque dai tre ai
cinque anni.
Piani inferiori ai tre anni non consentirebbero di considerare l'andamento economico-finanziario una volta
superata la fase di introduzione, mentre piani riferiti a periodi più lunghi risulterebbero essere eccessivamente
incerti.
Un piano economico-finanziario completo richiede l'elaborazione dei seguenti prospetti previsionali:
•  stato patrimoniale
•  conto economico
•  flussi finanziari
•  budget di cassa
IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE
SRL SEMPLIFICATE 1
La condizione fondamentale è avere meno di 35 anni compiuti. La s.r.l.s., come la s.r.l., è
adatta per attività di piccole e/o medie dimensioni “small to medium business” ed è stata
pensata specificamente per attività di “start up” e per favorire l’imprenditorialità giovanile.
Vantaggi:
ž  È poco dispendiosa nella fase costitutiva e come tale può favorire iniziative
economiche. Il costo previsto per la costituzione ammonta a:
Imposta di Registro Euro 168,00
Camera di Commercio Euro 200,00
Totale Euro 368,00
ž  L’atto costitutivo viene redatto da un Notaio, senza che siano dovuti onorari se si
ricorre al modello standard;
ž  Esiste anche in forma uni personale e la responsabilità per eventuali debiti della
società è limitata al capitale investito.;
ž  Il capitale sociale iniziale può consistere anche solo in 1 Euro (comunque non può
essere superiore a 9.999,99 Euro). Il capitale viene versato all’amministratore della
società che ne rilascia quietanza.
SRL SEMPLIFICATE 2
Svantaggi:
ž  Non è molto economica da gestire successivamente alla costituzione;
ž  Non consente la partecipazione di soggetti con più di 35 anni. Dopo la
costituzione, nel momento in cui uno o più soci raggiungono i 36 anni,
la società dovrà adottare la forma di s.r.l. con conseguente
adeguamento del capitale al minimo di Euro 10.000 e modifiche
statutarie necessarie;
ž  Non può dotarsi di un capitale superiore a 9.999,99 Euro;
ž  Sono possibili unicamente versamenti in denaro;
ž  Le regole di funzionamento e di amministrazione sono già fissate per
legge e non consentono deroghe da parte dei soci;
ž  Potrà avere difficoltà di accesso ai finanziamenti.
SRL SEMPLIFICATE 3
VENETO SVILUPPO
FONTE: VENETO SVILUPPO, DATI AGGIORNATI AL 30/05/2013
IMPRENDITORIA
FEMMINILE
Requisiti
1) Piccole / medie dimensioni
Le imprese debbono essere di piccola entità e cioè:
- Meno di cinquanta dipendenti;
- Fatturato annuo: non più di 5 milioni di euro;
- Stato patrimoniale: non più di 2 milioni di euro;
2) Componente femminile
Possono presentare un progetto per ottenere le agevolazioni previste:
- Le ditte individuali gestite da donne;
- Società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da
donne;
- Società di capitali le cui quote di partecipazione siano, per almeno 2/3,
in possesso di donne;
- Imprese, consorzi, associazioni, servizi di consulenza e assistenza le
cui quote siano possedute per almeno il 70% da donne;
I parametri relativi alla componente femminile dovranno essere mantenuti
per almeno 5 anni.
IMPRENDITORIA FEMMINILE
VENETO SVILUPPO
FONTE: VENETO SVILUPPO, DATI AGGIORNATI AL 30/05/2013
CONTRIBUENTI MINIMI
Requisiti di accesso al regime dei minimi previsti dal DL 98/2011
ž  limite di 30.000,00 euro di ricavi o compensi l’anno;
ž  limite all’acquisto di beni strumentali di 15.000,00 nel triennio;
ž  non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti
ž  non aver erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione
con apporto di solo lavoro;
ž  divieto di utilizzo di regimi speciali IVA;
ž  non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività
artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o
familiare;
ž  l’attività da esercitare non deve costituire prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
Il limite del proseguimento dell’attività non opera se il contribuente dimostra
di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla
propria volontà.
REGIME FISCALE
CONTRIBUENTI MINIMI
Riduzione dell’imposta sostitutiva
A decorrere dal 2012, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è tassato con
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e
comunale, pari al 5% (fino al 2011, invece, l’imposta sostitutiva era del 20%).
Esclusione dalle Ritenute d’acconto
Dal 2012, le somme corrisposte ai nuovi contribuenti minimi da parte dei sostituti
d’imposta non sono più assoggettate alle ritenute a titolo d’acconto. Fino al
31.12.2011, invece, tali somme subivano le ritenute d’acconto.
Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare
un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme
afferiscono è soggetto alla suddetta imposta sostitutiva del 5%.
Pertanto, dall’1.1.2012, nelle fatture emesse dal contribuente minimo:
ž  non deve più essere esposta la ritenuta d’acconto;
ž  deve essere indicato, con un’apposita dicitura, che la somma dovuta è
soggetta all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
ADEMPIMENTI
CONTRIBUENTI MINIMI
I contribuenti minimi devono provvedere ai tradizionali adempimenti fiscali cui erano
tenuti fino al 2011, ovvero:
ž  numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
ž  certificazione dei corrispettivi;
ž  integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni
di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, e
al versamento dell’imposta a debito;
ž  presentazione degli elenchi INTRASTAT;
ž  rettifica della detrazione IVA all’atto dell’accesso al regime agevolato, oppure in
caso di fuoriuscita dallo stesso. Tuttavia, in aggiunta a questi, il provvedimento
attuativo ha previsto ulteriori adempimenti ed esoneri. In particolare, i nuovi
contribuenti minimi sono anche:
ž  obbligati ad iscriversi nell’archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari;
ž  esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle
Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);
ž  esonerati dall’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”);
ž  esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano determinate
attività (ad esempio cessione di tabacchi, giornali, carburanti).
RETI D’IMPRESE 1
Agevolazioni fiscali per le reti di imprese previste dal D.L.78/2010
Attraverso il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa
e la propria competitività sul mercato. L’elemento essenziale del contratto di
rete è il programma comune di rete attraverso il quale gli aderenti al
contratto si obbligano a collaborare al fine del raggiungimento dello scopo
comune previsto dal programma stesso.
Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la
nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 del
decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009.
Successivamente il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è intervenuto
modificando la disciplina civilistica dell’istituto e introducendo
un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di
rete.
RETI D’IMPRESE 2
Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 ha istituito un regime
di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinanti alla
realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato
dagli organismi abilitati.
L’agevolazione opera ai soli fini IRPEF ed IRES (non riguarda pertanto l’IRAP) e può essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidere sul calcolo degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.
Gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune devono
essere vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Gli
investimenti previsti dal programma devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in
cui viene deliberato l’accantonamento degli utili dell’esercizio.
L’Agenzia della Entrate ha precisato che una volta completato il programma di rete, non può più
verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il
regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata
è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.

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Fare impresa

  • 1. A CURA DEL DOTT. ANDREA BUSO
  • 2. IL SIGNIFICATO DI FARE IMPRESA 1.  Sviluppare un’idea chiara di progetto; 2.  Definire la formula imprenditoriale da applicare attraverso l’elaborazione di un Business Plan ed un relativo Piano economico; 3.  Individuare gli investitori e/o i possibili finanziatori; 4.  Scegliere la forma sociale più appropriata al progetto d’investimento; 5.  Verificare tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie,altro;
  • 3. GIOIE E DOLORI CASO: UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO Elementi necessari: 1.  Passione; 2.  Impegno; 3.  Fare squadra; 4.  Pianificazione.
  • 4. IL BUSINESS PLAN Documento gestionale che raccoglie e formalizza in maniera descrittiva e logicamente organizzata tutti gli aspetti connessi ad un'iniziativa imprenditoriale. Si può affermare che esso è fondamentale nel supporto della fase di avvio ma costituisce una sorta di pilastro portante su cui poggiare il progressivo aumento della complessità della gestione aziendale. Le altre funzioni del business plan che sanciscono la sua insostituibile opera di anello di congiunzione con il mondo esterno durante tutto il corso della vita aziendale sono: ž  Il supporto nella ricerca di finanziamenti sotto forma di capitale di credito, di capitale di rischio o di contributi pubblici; ž  La veicolazione di informazioni dettagliate sull'impresa al fine di promuovere i rapporti con potenziali partner in joint venture e con i più importanti clienti, fornitori e distributori.
  • 5. IL BUSINESS PLAN COMPONENTI ž  La società ž  I prodotti/servizi ž  L’analisi del settore ž  L’analisi di mercato ž  La strategia di marketing ž  La struttura del management ž  Il piano di realizzazione ž  Le fonti di finanziamento ž  Le previsioni economiche e finanziarie
  • 6. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO L'analisi di fattibilità del progetto di impresa si conclude con la valutazione degli aspetti finanziari e della convenienza economica del business. I piani economico-finanziari sono utili solo se costruiti con senso pratico e realistico. Attraverso la loro redazione, l'imprenditore che sta per avviare una nuova impresa potrà: •  fare simulazioni imparare a conoscere i numeri del proprio business •  identificare i valori chiave da tenere sotto controllo •  valutare le conseguenze di decisioni alternative e/o eventi esterni •  elaborare eventuali piani di emergenza. L'arco temporale coperto dal piano economico-finanziario deve essere commisurato al grado di incertezza della nuova attività e del mercato nel quale l'impresa andrà ad inserirsi. In genere va comunque dai tre ai cinque anni. Piani inferiori ai tre anni non consentirebbero di considerare l'andamento economico-finanziario una volta superata la fase di introduzione, mentre piani riferiti a periodi più lunghi risulterebbero essere eccessivamente incerti. Un piano economico-finanziario completo richiede l'elaborazione dei seguenti prospetti previsionali: •  stato patrimoniale •  conto economico •  flussi finanziari •  budget di cassa
  • 8. SRL SEMPLIFICATE 1 La condizione fondamentale è avere meno di 35 anni compiuti. La s.r.l.s., come la s.r.l., è adatta per attività di piccole e/o medie dimensioni “small to medium business” ed è stata pensata specificamente per attività di “start up” e per favorire l’imprenditorialità giovanile. Vantaggi: ž  È poco dispendiosa nella fase costitutiva e come tale può favorire iniziative economiche. Il costo previsto per la costituzione ammonta a: Imposta di Registro Euro 168,00 Camera di Commercio Euro 200,00 Totale Euro 368,00 ž  L’atto costitutivo viene redatto da un Notaio, senza che siano dovuti onorari se si ricorre al modello standard; ž  Esiste anche in forma uni personale e la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale investito.; ž  Il capitale sociale iniziale può consistere anche solo in 1 Euro (comunque non può essere superiore a 9.999,99 Euro). Il capitale viene versato all’amministratore della società che ne rilascia quietanza.
  • 9. SRL SEMPLIFICATE 2 Svantaggi: ž  Non è molto economica da gestire successivamente alla costituzione; ž  Non consente la partecipazione di soggetti con più di 35 anni. Dopo la costituzione, nel momento in cui uno o più soci raggiungono i 36 anni, la società dovrà adottare la forma di s.r.l. con conseguente adeguamento del capitale al minimo di Euro 10.000 e modifiche statutarie necessarie; ž  Non può dotarsi di un capitale superiore a 9.999,99 Euro; ž  Sono possibili unicamente versamenti in denaro; ž  Le regole di funzionamento e di amministrazione sono già fissate per legge e non consentono deroghe da parte dei soci; ž  Potrà avere difficoltà di accesso ai finanziamenti.
  • 10. SRL SEMPLIFICATE 3 VENETO SVILUPPO FONTE: VENETO SVILUPPO, DATI AGGIORNATI AL 30/05/2013
  • 11. IMPRENDITORIA FEMMINILE Requisiti 1) Piccole / medie dimensioni Le imprese debbono essere di piccola entità e cioè: - Meno di cinquanta dipendenti; - Fatturato annuo: non più di 5 milioni di euro; - Stato patrimoniale: non più di 2 milioni di euro; 2) Componente femminile Possono presentare un progetto per ottenere le agevolazioni previste: - Le ditte individuali gestite da donne; - Società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da donne; - Società di capitali le cui quote di partecipazione siano, per almeno 2/3, in possesso di donne; - Imprese, consorzi, associazioni, servizi di consulenza e assistenza le cui quote siano possedute per almeno il 70% da donne; I parametri relativi alla componente femminile dovranno essere mantenuti per almeno 5 anni.
  • 12. IMPRENDITORIA FEMMINILE VENETO SVILUPPO FONTE: VENETO SVILUPPO, DATI AGGIORNATI AL 30/05/2013
  • 13. CONTRIBUENTI MINIMI Requisiti di accesso al regime dei minimi previsti dal DL 98/2011 ž  limite di 30.000,00 euro di ricavi o compensi l’anno; ž  limite all’acquisto di beni strumentali di 15.000,00 nel triennio; ž  non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti ž  non aver erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; ž  divieto di utilizzo di regimi speciali IVA; ž  non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; ž  l’attività da esercitare non deve costituire prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; Il limite del proseguimento dell’attività non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
  • 14. REGIME FISCALE CONTRIBUENTI MINIMI Riduzione dell’imposta sostitutiva A decorrere dal 2012, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è tassato con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 5% (fino al 2011, invece, l’imposta sostitutiva era del 20%). Esclusione dalle Ritenute d’acconto Dal 2012, le somme corrisposte ai nuovi contribuenti minimi da parte dei sostituti d’imposta non sono più assoggettate alle ritenute a titolo d’acconto. Fino al 31.12.2011, invece, tali somme subivano le ritenute d’acconto. Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto alla suddetta imposta sostitutiva del 5%. Pertanto, dall’1.1.2012, nelle fatture emesse dal contribuente minimo: ž  non deve più essere esposta la ritenuta d’acconto; ž  deve essere indicato, con un’apposita dicitura, che la somma dovuta è soggetta all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
  • 15. ADEMPIMENTI CONTRIBUENTI MINIMI I contribuenti minimi devono provvedere ai tradizionali adempimenti fiscali cui erano tenuti fino al 2011, ovvero: ž  numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; ž  certificazione dei corrispettivi; ž  integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, e al versamento dell’imposta a debito; ž  presentazione degli elenchi INTRASTAT; ž  rettifica della detrazione IVA all’atto dell’accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso. Tuttavia, in aggiunta a questi, il provvedimento attuativo ha previsto ulteriori adempimenti ed esoneri. In particolare, i nuovi contribuenti minimi sono anche: ž  obbligati ad iscriversi nell’archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari; ž  esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”); ž  esonerati dall’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”); ž  esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, giornali, carburanti).
  • 16. RETI D’IMPRESE 1 Agevolazioni fiscali per le reti di imprese previste dal D.L.78/2010 Attraverso il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. L’elemento essenziale del contratto di rete è il programma comune di rete attraverso il quale gli aderenti al contratto si obbligano a collaborare al fine del raggiungimento dello scopo comune previsto dal programma stesso. Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009. Successivamente il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è intervenuto modificando la disciplina civilistica dell’istituto e introducendo un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
  • 17. RETI D’IMPRESE 2 Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 ha istituito un regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinanti alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati. L’agevolazione opera ai soli fini IRPEF ed IRES (non riguarda pertanto l’IRAP) e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento. Gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune devono essere vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Gli investimenti previsti dal programma devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui viene deliberato l’accantonamento degli utili dell’esercizio. L’Agenzia della Entrate ha precisato che una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.