Con una circolare interpretativa del 20 novembre 2014 il Ministero dello Sviluppo economico (Divisione X – Manifestazioni a premio – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) - sollecitato da alcuni quesiti proposti da diverse associazioni di categoria - ha inteso fornire taluni chiarimenti sull’ambito di applicazione delle esclusioni previste dall’articolo 6, comma 1 del DPR n. 430 del 26 ottobre 2001 recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Manifestazioni a premio il ministero dello sviluppo economico chiarisce l’ambito delle esclusioni
1.
Manifestazioni
a
premio:
il
Ministero
dello
Sviluppo
economico
chiarisce
l’ambito
delle
esclusioni
21
gennaio
2015
By
Marco
Bellezza
Con
una
circolare
interpretativa
del
20
novembre
2014
il
Ministero
dello
Sviluppo
economico
(Divisione
X
–
Manifestazioni
a
premio
–
Direzione
generale
per
il
mercato,
la
concorrenza,
il
consumatore,
la
vigilanza
e
la
normativa
tecnica)
-‐
sollecitato
da
alcuni
quesiti
proposti
da
diverse
associazioni
di
categoria
-‐
ha
inteso
fornire
taluni
chiarimenti
sull’ambito
di
applicazione
delle
esclusioni
previste
dall’articolo
6,
comma
1
del
DPR
n.
430
del
26
ottobre
2001
recante
“Regolamento
concernente
la
revisione
organica
della
disciplina
dei
concorsi
e
delle
operazioni
a
premio,
nonché
delle
manifestazioni
di
sorte
locali,
ai
sensi
dell'articolo
19,
comma
4,
della
legge
27
dicembre
1997,
n.
449”.
La
norma
citata
prevede
che:
“1.
Non
si
considerano
concorsi
e
operazioni
a
premio:
a)
i
concorsi
indetti
per
la
produzione
di
opere
letterarie,
artistiche
o
scientifiche,
nonché
per
la
presentazione
di
progetti
o
studi
in
ambito
commerciale
o
industriale,
nei
quali
il
conferimento
del
premio
all'autore
dell'opera
prescelta
ha
carattere
di
corrispettivo
di
prestazione
d’opera
o
rappresenta
il
riconoscimento
del
merito
personale
o
un
titolo
d'incoraggiamento
nell'interesse
della
collettività;
b)
le
manifestazioni
nelle
quali
è
prevista
l'assegnazione
di
premi
da
parte
di
emittenti
radiotelevisive
a
spettatori
presenti
esclusivamente
nei
luoghi
ove
si
svolgono
le
manifestazioni
stesse,
sempreché
l’iniziativa
non
sia
svolta
per
promozionare
prodotti
o
servizi
di
altre
imprese;
per
le
emittenti
radiofoniche
si
considerano
presenti
alle
manifestazioni
anche
gli
ascoltatori
che
intervengono
alle
stesse
attraverso
collegamento
radiofonico,
ovvero
qualsivoglia
altro
collegamento
a
distanza;
c)
le
operazioni
a
premio
con
offerta
di
premi
o
regali
costituiti
da
sconti
sul
prezzo
dei
prodotti
e
dei
servizi
dello
stesso
genere
di
quelli
acquistati
o
da
sconti
su
un
prodotto
o
servizio
di
genere
diverso
rispetto
a
quello
acquistato,
a
condizione
che
gli
sconti
non
siano
offerti
al
fine
di
promozionare
quest'ultimo,
o
da
quantità
aggiuntive
di
prodotti
dello
stesso
genere;
(c-‐bis)
le
manifestazioni
nelle
quali,
a
fronte
di
una
determinata
spesa,
con
o
senza
soglia
d’ingresso,
i
premi
sono
costituiti
da
buoni
da
utilizzare
su
una
spesa
successiva
nel
medesimo
punto
vendita
che
ha
emesso
detti
buoni
o
in
un
altro
punto
vendita
facente
parte
della
stessa
insegna
o
ditta;
d)
le
manifestazioni
nelle
quali
i
premi
sono
costituiti
da
oggetti
di
minimo
valore,
sempreché
la
corresponsione
di
essi
non
dipenda
in
alcun
modo
dalla
natura
o
dall'entità
delle
vendite
alle
quali
le
offerte
stesse
sono
collegate;
e)
le
manifestazioni
nelle
quali
i
premi
sono
destinati
a
favore
di
enti
od
istituzioni
di
carattere
pubblico
o
che
abbiano
finalità
eminentemente
sociali
o
benefiche”.
2. ***
I
chiarimenti
offerti
dal
Ministero
hanno
riguardato,
in
particolare,
le
esclusioni
previste
alle
lettere
a)
e
c-‐bis)
della
disposizione
citata.
In
termini
generali
il
Ministero
ricorda
come,
ai
sensi
della
legislazione
vigente,
le
disposizioni
che
prevedono
limiti
alla
libertà
di
impresa
debbano
essere
interpretate
secondo
i
canoni
della
proporzionalità
e
della
necessità,
tenendo
in
considerazione
gli
interessi
pubblici
presidiati
dalle
stesse
disposizioni.
Interessi
che,
con
riferimento
ai
concorsi
e
alle
manifestazioni
a
premio,
vanno
individuati
da
un
lato,
nella
tutela
dei
consumatori
e
dall’altro,
nell’interesse
dell’erario
“[…]
ad
evitare
che,
attraverso
un
uso
improprio
delle
manifestazioni
a
premio,
si
verifichino
fenomeni
elusivi
della
riserva
statale
relativa
al
lotto
e
alle
lotterie”.
Così
chiarito
lo
spirito
che
ha
mosso
il
Ministero
ad
emanare
la
circolare
in
commento,
con
riferimento
alla
prima
esclusione
considerata
si
sottolinea
come
la
stessa
sia
stata
in
passato
oggetto
di
interpretazioni,
fornite
dallo
stesso
Ministero,
idonee
in
quanto
tali
a
restringerne
l’ambito
di
possibile
applicazione,
scoraggiando,
per
tal
via,
imprese
anche
straniere
che
intendessero
avviare
simili
iniziative
nel
nostro
Paese
(in
proposito
il
Ministero
fa
un
espresso
riferimento
a
“[…]
imprese
multinazionali
operanti
nel
settore
dell’informatica
che
[…]
promettono
di
premiare
i
migliori
progetti
o
studi
presentati
in
tale
ambito
informatico”).
Sul
tema
il
Ministero
sgombra
il
campo
da
possibili
equivoci
e
chiarisce
come
tali
interpretazioni
che,
ad
esempio,
prevedevano
che
il
promotore
dell’iniziativa
dovesse
fare
necessariamente
uso
del
progetto
o
dello
studio
commissionato,
non
debbano
considerarsi
più
attuali.
Venendo
alla
norma
in
parola
il
Ministero
ne
delimita
l’ambito
di
applicazione
oggettivo
che
deve
intendersi
limitato
a
“[…]
opere
di
carattere
letterario,
artistico
o
scientifico,
oppure
progetti
o
studi
in
ambito
commerciale
o
industriale”.
Inoltre,
l’iniziativa
per
rientrare
nell’ambito
dell’esclusione
non
deve
prevedere
alcun
preventivo
acquisto
ma
deve
essere
finalizzata
a
scopi
più
generali
nell’ambito
dei
quali
i
premi
in
palio
costituiscano:
1)
corrispettivo
di
prestazione
d’opera;
2)
riconoscimento
del
merito
personale
o;
3)
titolo
di
incoraggiamento
nell’interesse
della
collettività.
Con
riferimento
al
primo
caso
il
Ministero
chiarisce
come
lo
stesso
deve
ritenersi
integrato
nel
caso
in
cui
il
premio
costituisca
il
corrispettivo
rispetto
all’opera,
al
progetto
o
allo
studio
che
il
promotore
prometta
di
acquistare
o
si
riservi,
in
ogni
caso,
di
utilizzare.
Nel
caso
in
cui
il
premio
non
possa
costituire
un
congruo
corrispettivo
si
rientra
nella
seconda
fattispecie,
nell’ambito
della
quale
devono
ascriversi,
secondo
l’interpretazione
tradizionalmente
offerta
dal
Ministero,
i
concorsi
letterari,
artistici
o
scientifici.
Qualora
l’iniziativa
non
presenti
le
caratteristiche
dettate
nei
due
casi
che
precedono
residua
la
possibilità
che
il
premio
previsto
possa
essere
considerato
quale
“titolo
di
incoraggiamento
nell’interesse
della
collettività”.
In
tale
ultima
ipotesi,
chiarisce
il
Ministero,
il
premio
deve
essere
connesso
ad
una
finalità
riconducibile
all’interesse
della
collettività
e
non
prevalentemente
all’interesse
commerciale
e
promozionale
degli
organizzatori
dell’iniziativa.
***
Così
forniti
i
chiarimenti
sulla
prima
esclusione
considerata,
passiamo
alla
seconda
esclusione
introdotta
dall’articolo
22-‐bis
del
DL
24
giugno
2014
n.
91,
convertito
con
modificazioni
dalla
L.
11
agosto
2014,
n.
116.
Anzitutto
il
Ministero
chiarisce
che
l’esclusione
in
parola
che
riguarda
l’ipotesi
in
cui
“[…]
a
fronte
di
una
determinata
spesa,
con
o
senza
soglia
d’ingresso,
i
premi
sono
costituiti
da
buoni
da
utilizzare
su
una
spesa
successiva
nel
medesimo
punto
vendita
che
ha
emesso
detti
buoni
o
in
un
altro
punto
vendita
3. facente
parte
della
stessa
insegna
o
ditta”
deve
ritenersi
applicabile
solo
con
riferimento
alle
operazioni
a
premio.
Secondo
il
Ministero,
infatti,
tale
interpretazione
restrittiva
dell’operatività
dell’esclusione
si
ricava
da
un’analisi
letterale
della
previsione,
che
non
svolge
alcun
riferimento
a
condizioni
quali
la
sorte
o
la
capacità
dei
partecipanti
per
l’ottenimento
del
buono,
oltre
che
dalla
considerazione
delle
esigenze
di
tutela
dei
consumatori
e
di
tutela
degli
interessi
erariali
considerate
dalla
previsione
normativa.
Così
chiarito
l’ambito
di
operatività
dell’esclusione,
il
Ministero
passa
in
rassegna
la
disposizione
chiarendo
che:
• con
l’espressione
“buoni”
debbono
intendersi
sia
i
“buoni
acquisto”
(titoli
di
legittimazione
la
cui
consegna
o
il
cui
utilizzo
dà
diritto
a
ricevere
gratuitamente
uno
o
più
prodotti
o
servizi
fino
al
conseguimento
dell’importo
nominale
del
buono)
sia
i
“buoni
sconto”
(titoli
di
legittimazione
la
cui
consegna
o
il
cui
utilizzo
dà
diritto
a
sconti
sul
prezzo
di
prodotti
o
servizi);
• con
l’espressione
“punto
vendita
che
ha
emesso
detti
buoni”
deve
intendersi
il
punto
vendita
presso
cui
si
è
effettuata
la
spesa
che
ha
dato
diritto
ai
buoni,
che
può
consistere
anche
in
un
sito
web
di
commercio
elettronico;
• con
l’espressione
“con
o
senza
soglia
di
ingresso”
ci
si
riferisce
tanto
all’ipotesi
in
cui
la
corresponsione
del
buono
è
subordinata
al
raggiungimento
di
una
certa
soglia
di
acquisto,
quanto
all’ipotesi
nella
quale
tale
soglia
non
venga
prevista;
• con
l’espressione
“da
utilizzare
su
una
spesa
successiva
nel
medesimo
punto
vendita
che
ha
emesso
detti
buoni
o
in
un
altro
punto
vendita
facente
parte
della
stessa
insegna
o
ditta”
ci
si
riferisce
tanto
al
punto
vendita
dove
si
è
effettuata
la
spesa,
quanto
agli
altri
punti
vendita
dei
soggetti
promotori
dell’iniziativa
contraddistinti
dalla
stessa
“insegna
o
ditta”
di
questi
ultimi.
***
L’iniziativa
assunta
dal
Ministero
con
l’emanazione
della
circolare
in
commento
è
senza
dubbio
meritoria
in
quanto
idonea
a
sgombrare
il
campo
da
possibili
equivoci
che
nel
tempo
la
disposizione
in
parola,
anche
in
conseguenza
di
talune
prassi
interpretative
assunte
dallo
stesso
Ministero,
ha
ingenerato.
Offrendo
un
maggior
livello
di
certezza
del
diritto
in
questo
settore,
dominato
dalla
prassi,
certamente
si
invogliano
gli
operatori
ad
assumere
iniziative
promozionali
anche
nel
nostro
Paese
senza
dover
temere
l’applicazione
delle
pesanti
sanzioni
previste
dalla
disciplina
vigente.
Si
tratta,
come
detto,
di
un
passo
avanti
ma
molta
strada
deve
essere
compiuta
per
rendere
il
nostro
quadro
regolamentare
in
materia
appealing
per
gli
operatori
stranieri.
Forse
è
arrivato
il
momento
di
rivedere
alcune
previsioni,
come
quella
che
richiede
per
le
manifestazioni
a
premio
condotte
online
di
replicare
i
server
ove
vengono
immagazzinate
le
informazioni
relative
alla
manifestazione
su
server
localizzati
nel
territorio
italiano,
che
appaiono
oltre
che
eccessivamente
onerose
per
le
aziende
promotrici,
anche
anacronistiche
nell’era
del
cloud
computing.