1. LA DISCUSSIONE E
L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI
La funzione legislativa è esercitata da entrambe le camere solo in
alcune materie specifiche (leggi costituzionali, leggi di revisione
costituzionale, leggi di attuazione, referendum popolari, leggi
elettorali e le funzioni fondamentali dei comuni e delle città).
Tutte le altre leggi sono discusse e approvate solo dalla camera dei
deputati.
L’iter legislativo rimane invariato tranne per la sostanziale modifica
del bicameralismo perfetto, per cui tutta la procedura si esaurisce
all’interno della camera dei deputati
I disegni e le proposte di legge vengono presentati alla camera,
esaminati dalla commissione competente in materia e poi dall’intera
aula parlamentare che prima approva articolo per articolo e poi con
votazione finale.
2. Novità per la Camera dei
Deputati
Riforma Costituzionale e la nuova legge
elettorale:
fine della garanzia del
bicameralismo
fine dell’elezione diretta dei
senatori
3. Nuove regole per i membri della
Camera dei Deputati
Funzione legislativa: esercitata dalla Camera dei Deputati e solo
parzialmente dal Senato.
Art. 64 :prevede una novità assoluta: i parlamentari hanno l’obbligo di
partecipare sia ai lavori delle commissioni di cui fanno parte sia alle sedute
dell’assemblea. Questo comporta che, in caso di mancata partecipazione,
potrebbero essere adottate sanzioni nei loro confronti.
Art. 67: ora solo i membri della camera rappresentano la nazione
Art. 69: stabilisce che l’ indennità spetta ai soli membri della camera e
viene
stabilità dalla legge
4. Il governo e la funzione normativa
Al governo viene riconosciuto il potere di
chiedere alla camera dei deputati una
deliberazione
d’urgenza nel caso in cui si intenda porre
all’ordine del giorno delle delle sedute
parlamentari un argomento che l’organo
esecutivo ritiene fondamentale per
l’attuazione del programma.
La camera entro cinque giorni delibera
che il disegno di legge sia iscritto
all’ordine del giorno
Il testo proposto deve essere esaminato
dalla camera entro settanta giorni.
5. Le deliberazioni di specifica
competenza della Camera dei
Deputati
Alla camera dei deputati viene ora riconosciuta in via
generale la funzione legislativa.
Gli articoli 78,79,80 e 82 prevedono che siano riservate alla
camera specifiche deliberazioni.
6. Principali novità
Le competono
specifiche deliberazioni
in via esclusiva
Camera dei
deputati
Concessione e revoca della fiducia del
governo
Stato di guerra
Amnistia e indulto
Ratifica trattati internazionali
Istituzioni di commissioni d inchiesta
Autorizzazione a procedere per reati
ministeriali
Deve disporre
norme
di garanzia per le
minoranze
parlamentari
Esercita la funzione
legislativa
(a parte specifiche
materie)
I deputati hanno
l'obbligo
di partecipare alle
sedute
d'assemblea e lavori
di commissione
Deve deliberare con
urgenza
su provvedimento per cui
lo richieda il governo al fine
dell'attuazione del proprio
programma
7. IL POTERE DI INIZIATIVA
POLITICA
In base al nuovo art. 71 Cost. l’iniziativa legislativa viene esercitata:
- dal governo (disegno di legge)
- da uno o più deputati
- da cinque Consigli regionali
- dal Senato (se la proposta è votata dalla maggioranza assoluta dei
componenti)
- dal popolo (attraverso la raccolta firme di almeno
centocinquantamila cittadini)
Rispetto al passato, non è più prevista l’iniziativa del CNEL, ente
cancellato con l’abbrogazione dell’art. 99 Cost.
8. La vecchia procedura
Governo
Membri del
parlamento
50000 elettori
5 consigli regionali
CNEL
iniziativa
Il progetto di legge è presentato alla
camera o al senato
Camera dei deputati o
Senato
Discussione
approvazione
Procedimento
ordinario
commissione
Assemblea delle
camera
Procedimento
abbreviato
commissione
Testo di legge
9. Passa all'altra camera per
l'approvazione del testo di
legge
Testo approvato dalla
prima Camera Testo definitivo
Passa all'altra camera per
l'approvazione delle
modifiche apportate
Testo approvato dalla
seconda camera con
modifiche
promulgazione
pubblicazione
Presidente della
Repubblica
Gazzetta ufficiale
10. La partecipazione di
Senato all’iter legislativo
Ogni proposta di legge, che riguarda determinate materie,
una volta approvata dalla Camera viene trasmessa al
Senato che può esaminarla entro dieci giorni su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti. Nei trenta giorni
successivi il Senato può presentare proposte di modifica del
testo, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva
entro i trenta giorni successivi. Se il Senato non avanza
nessuna richiesta, si procede alla promulgazione della
legge.
11. Il Senato ha poteri di esame su alcune leggi di indirizzo
politico, come la legge di bilancio. Se infatti il nuovo
art.81, co. 4, Cost. Stabilisce che:”la Camera dei
Deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo”, il nuovo
art.79, co.5. Cost. sancisce la possibilità per il Senato di
deliberare proposte di modifica entro quindici giorni dalla
data della trasmissione.
E' possibile l'intervento del Senato nella conversione dei
decreti legge governativi: le proposte di modifica
possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di
trasmissione del disegno di legge di conversione.
12. Gli emendamenti proposti dal Senato sono sempre
superabili da una successiva deliberazione della
Camera:
• Se le modifiche proposte dal senato riguardano le leggi
che danno attuazione all’art. 117, co.4, Cost.(spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato), la Camera può non conformarsi alle
modificazioni proposte pronunciandosi solo nella
votazione finale, a sua volta a maggioranza assoluta dei
propri componenti;
• Per gli emendamenti proposti per tutte le altre leggi, è
sufficiente che la Camera riapprovi la legge a
maggioranza semplice.
13. Le nuove regole per i referendum
La normativa referendaria rimane sostanzialmente la
stessa; viene introdotta una novità in relazione al quorum
per conseguire l'abrogazione della legge: esso è pari alla
maggioranza degli aventi diritto, ma, nel caso in cui a
richiedere il referendum siano più di ottocentomila
elettori, il referendum è approvato se si raggiunge la
maggioranza dei votanti all'ultima elezione della Camera
dei deputati, ossia da un quorum significativamente più
basso.
14. La nuova procedura legislativa
(funzione legislativa esercitata da Camera e Senato)
Iniziativa
Governo
Ciascun deputato
Senato
150.000 elettori
5 Consigli regionali
La proposta di legge
è presentata alla
Camera oppure
al Senato
Camera/Senato
Esame della commissione
competente
(che opera in via referente)
Trasmissione all’altra
Camera
per approvazione
modifiche
Trasmissione
all’altra Camera
Esame e
votazione in aula
Testo approvato dalla
prima/seconda
con o senza modifiche
Promulgazione
e pubblicazione
Discussione e approvazione
15. La nuova procedura legislativa
(funzione legislativa esercitata solamente dalla Camera dei Deputati)
Iniziativa
Governo
Ciascun deputato
Senato
150.000 elettori
5 Consigli regionali
La proposta di legge
è presentata alla
Camera
Discussione e approvazione
Esame della
commissione
competente in
via referente
Esame e approvazione
della commissione
competente in via deliberante
nei casi previsti dai
regolamenti
Esame e votazione
in aula se il Governo,
o un decimo dei deputati,
o un quinto dei membri della
Commissione, richiedono la
Discussione e la votazione
da parte
dell'intera assemblea
Trasmissione al
Senato
Il Senato propone
modifiche
La Camera dei deputati
si pronuncia in via definitiva
sulle modifiche proposte
Il Senato non esamina il
testo, oppure non propone
modifiche
Promulgazione
e
pubblicazione