Organizzazione della prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, addetti alla gestione delle emergenze. Per ciascuno dei soggetti della sicurezza sono indicati i loro ruoli e responsabilità.
4. Il datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque il soggetto che ha la
responsabilità
dell’organizzazione
ovvero
dell’unità produttiva, in quanto titolare del
potere decisionale e di spesa (art. 2, lett. b),
D.Lgs. 81/08)
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per DL si intende il dirigente al
quale spettano poteri di gestione e autonomi
poteri decisionali e di spesa.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 4 di 65
5. I compiti non delegabili del DdL
Valuta i rischi presenti nell’Azienda
All’esito della valutazione dei rischi elabora il
Documento di Valutazione che deve essere
dotato di data certa e aggiornato ogni qualvolta
avvengano modifiche significative del ciclo
produttivo
(ammenda da € 2.000 a € 4.000 o ammenda da € 1.000 a €
2.000)
Designa il Responsabile
Prevenzione e Protezione
del
Servizio
di
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 5 di 65
6. Compiti del DdL e dei dirigenti
Designa i lavoratori incaricati della gestione delle
emergenze
Designa, nei casi previsti dalla legge, il medico
competente
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a €
6.000)
Nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a €
5.200)
Aggiorna le misure di prevenzione e protezione
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 6 di 65
7. Compiti del DdL e dei dirigenti
Fornisce i necessari DPI sentito il RSPP e il MC
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a €
6.000)
Prende le misure adeguate affinché solo i
lavoratori che hanno ricevuto una specifica
formazione e addestramento accedano ad aree
a rischio specifico
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a €
5.200)
Richiede ai lavoratori l’osservanza delle norme
per la sicurezza ed l’igiene
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a €
5.200)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 7 di 65
8. Compiti del DdL e dei dirigenti
Invia i lavoratori alla visita medica e richiede al
MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Informa il medico delle cessazioni del rapporto
di lavoro
(sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
Adotta le misure di controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza
Adempie agli obblighi di formazione ed
informazione dei lavoratori
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 8 di 65
9. Compiti del DdL e dei dirigenti
Si astiene dal richiedere ai lavoratori di
riprendere l’attività in caso di pericolo grave ed
immediato
Consente ai lavoratori di verificare, mediante il
RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e
protezione della salute
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Consegna tempestivamente al RLS copia del
Documento di Valutazione dei Rischi da
consultare in azienda anche su supporto
informatico
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a €
4.000)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 9 di 65
10. Compiti del DdL e dei dirigenti
Nel caso di lavori all’interno dell’azienda
elabora il DUVRI (non per servizi intellettuali,
mere forniture, lavori inferiori ai 2 giorni senza
rischi particolari)
Copia del DUVRI deve essere consegnata al
RLS da consultare in azienda anche su
supporto informatico
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Nello svolgimento dell’attività in regime di
appalto fornisce ai lavoratori apposita tessera
di riconoscimento
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 10 di 65
11. Compiti del DdL e dei dirigenti
Nelle Unità Produttive con oltre 15 lavoratori
convoca la riunione periodica
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Comunica all’INAIL i nominativi degli RLS solo
in caso di modifiche dall’ultima comunicazione
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300)
Vigila affinché i lavoratori, per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano
adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 11 di 65
12. Compiti del DdL e dei dirigenti
Denuncia all’INAIL gli infortuni con assenze
superiori ad un giorno (ai fini statistici) e tre
giorni (ai fini assicurativi)
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 1.800)
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500)
Vigila sull’attività di preposti, lavoratori,
progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e
medico competente.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 12 di 65
13. Il Dirigente
Persona che, in ragione delle
professionali e di poteri gerarchici
adeguati alla natura dell’incarico
attua le direttive del datore
organizzando l’attività lavorativa e
di essa
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
competenze
e funzionali
conferitogli,
di lavoro
vigilando su
slide 13 di 65
14. La figura del Dirigente
Può essere visto come l’alter ego del datore di
lavoro
Autonomia (ma non indipendenza) decisionale
Ampio margine di discrezionalità
Esercizio delle sue funzioni svincolato da
istruzioni
Possibilità di influenzare l’azienda
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 14 di 65
15. La Delega di Funzioni
Deve risultare da un atto con data certa
Il delegato deve essere persona qualificata
Al delegato devono essere messi a disposizione
i poteri necessari
Deve attribuire al delegato potere di spesa
La delega deve essere accettata per iscritto
Non esonera il delegato dalla vigilanza
(attraverso modello organizzativo art. 30
OHSAS o SGSL)
Dal delegato può essere sub-delegata, ma il
sub delegato non può a sua volta delegare
ancora.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 15 di 65
16. Il Preposto
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e
garantisce
l’attuazione
delle
direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 16 di 65
17. Compiti del Preposto
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei lavoratori degli obblighi di legge e
delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei DPI, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)
Verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 17 di 65
18. Compiti del Preposto
Richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)
Informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 18 di 65
19. Compiti del Preposto
Astenersi,
salvo
eccezioni
debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in caso di pericolo
grave ed immediato
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)
Segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi
condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)
Frequentare appositi corsi di formazione
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 19 di 65
20. Principio di effettività
«Le posizioni di garanzia relative Datore di Lavoro,
Dirigente e Preposto gravano altresì su colui il
quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a
ciascuno dei soggetti ivi definiti.»
Datore di Lavoro di fatto
Dirigente di fatto
Preposto di fatto
Per il principio di effettività, incarichi scritti e
deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano
all’organizzazione sostanziale presente in azienda.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 20 di 65
21. Il Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 21 di 65
22. Il Lavoratore
Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società,
anche di fatto, che presta la sua attività per
conto della società e dell’ente stesso;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 22 di 65
23. Compiti dei Lavoratori: autotutela
Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 23 di 65
24. Compiti dei Lavoratori: obbedienza
Contribuire agli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza
Osservare le disposizioni ai fini della protezione
collettiva e individuale
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze, i mezzi di trasporto e i
dispositivi di sicurezza
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Utilizzare propriamente i DPI
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 24 di 65
25. Compiti dei Lavoratori (verifica)
Segnalano situazioni di pericolo e si adoperano
per ridurre pericoli gravi e incombenti
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Non
rimuovono
o
modificano
senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 25 di 65
26. Compiti dei Lavoratori (verifica)
Non compiono di propria iniziativa operazioni
che non sono di loro competenza che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Partecipano ai programmi di formazione e
addestramento
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 26 di 65
27. Compiti dei Lavoratori (verifica)
Si sottopongono ai controlli sanitari
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
I lavoratori di aziende che svolgono attività in
regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi.
(Sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300)
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 27 di 65
28. RLS
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 28 di 65
29. Elezione del RLS
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto
il RLS
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito
delle RSU in azienda
Oppure, il RLS è eletto dai lavoratori della
azienda al loro interno
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 29 di 65
30. Numero di RLS previsti in azienda
1 nelle Aziende fino a 200 dipendenti
3 nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti
6 nelle Aziende con più di 1000 dipendenti
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 30 di 65
31. RLST
Il
rappresentante
territoriale
dei
lavoratori
per
la
sicurezza
Il RLST esercita le competenze del RLS con
riferimento a tutte le aziende del territorio o del
comparto di competenza nelle quali non sia
stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Le modalità di elezione o designazione del RLST
sono individuate dai CCNL, etc
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 31 di 65
32. RLST
Qualora non si proceda alle elezioni previste le
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate dai RLST, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori
e
dei
datori
di
lavoro
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 32 di 65
33. RLS: attribuzioni
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
È consultato in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unità produttiva;
È consultato sulla designazione del RSPP e
degli ASPP, alla attività di prevenzione incendi,
al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi
di lavoro e del medico competente
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 33 di 65
34. RLS: attribuzioni
È consultato in merito all’organizzazione della
formazione
Riceve le informazioni e la documentazione
aziendale sulla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione
e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 34 di 65
35. RLS: attribuzioni
Riceve una formazione adeguata
Promuove l’elaborazione, l’individuazione e
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori
Formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche
effettuate
dalle
autorità
competenti,dalle quali è, di norma, sentito
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 35 di 65
36. RLS
Partecipa alla riunione periodica
Fa proposte in merito alla attività di
prevenzione;
Avverte il responsabile dell’ azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
Può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 36 di 65
37. RLS
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi
necessari per l’esercizio delle funzioni
Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento
della sua funzione, riceve copia del DVR
Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 196/03
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 37 di 65
38. RLS
I RLS rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici
ricevono copia del DUVRI
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile
con la nomina di RSPP o ASPP
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 38 di 65
39. Il Medico Competente: definizione
Medico che collabora, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 39 di 65
40. L’attività del medico competente
L’attività di MC è svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del codice etico.
Il MC svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore
b) libero professionista
c) dipendente del datore di lavoro
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 40 di 65
41. Il medico competente: requisiti
E’ specializzato in medicina del lavoro o in altre
specializzazioni equipollenti
E’ autorizzato dalla Regione
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 41 di 65
42. Limiti all’esercizio dell’attività
Il dipendente di una struttura pubblica,
assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di
medico competente
Il datore di lavoro assicura al medico
competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l’autonomia
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 42 di 65
43. Collaborazione con altri medici
Il MC può avvalersi, per accertamenti
diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei
casi di gruppi d’imprese, nonché qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il
datore di lavoro può nominare più medici
competenti individuando tra essi un medico con
funzioni di coordinamento
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 43 di 65
44. I compiti del Medico Competente
La sorveglianza sanitaria
medico competente:
è
effettuata
dal
a) nei casi previsti dalla normativa vigente,
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 44 di 65
45. La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende
a) Visita medica preventiva
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica
c) visita medica su richiesta del lavoratore
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 45 di 65
46. Divieti per le visite mediche
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 46 di 65
47. Giudizi di idoneità
Sulla base delle risultanze delle visite mediche
il MC può esprimere uno dei quattro giudizi di
idoneità alla mansione specifica:
a)
idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente,
con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 47 di 65
48. Informazione del giudizio di idoneità
Dei giudizi di idoneità, il medico competente
informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore
Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validità
Il medico competente informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 48 di 65
49. Ricorso al giudizio del MC
Avverso i giudizi del medico competente è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data
di comunicazione del giudizio medesimo,
all’organo
di
vigilanza
territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica
o la revoca del giudizio stesso
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 49 di 65
50. Cosa succede in caso di inidoneità
Per un’inidoneità alla mansione specifica il DL
adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra
mansione compatibile con il suo stato di salute
Il lavoratore che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 50 di 65
51. Conservazione delle cartelle cliniche
La conservazione può avvenire in azienda o
presso il medico competente secondo quanto
specificato nella nomina
Quando un lavoratore termina il rapporto di
lavoro riceve copia della sua cartella clinica, il
cui originale è conservato dal Datore di Lavoro
per 10 anni.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 51 di 65
52. Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni
o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione
e
protezione
dai
rischi
professionali per i lavoratori. Può essere:
a) Interno
b) Esterno
c) A sistema misto
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 52 di 65
53. RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 53 di 65
54. IL RSPP 3 TIPOLOGIE:
In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali:
a) Uno o più persone interne all’azienda cioè
dipendenti
b) Esterno
c) Datore di lavoro = RSPP Az. artigiane e
industriali fino a 30 addetti
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 54 di 65
55. Addetto al SPP
Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l).
Può essere:
a) Interno
b) Esterno
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 55 di 65
56. Servizio di Prevenzione e Protezione
Nelle aziende industriali DIRETTIVA SEVESO;
Nelle centrali termoelettriche;
Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e
33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni;
Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 56 di 65
57. I compiti del RSPP
Il RSPP provvede a:
a) Individuare i fattori di rischio
b) Valutare i rischi
c) Individuare le misure di sicurezza
Il RSPP elabora:
a) Piano di Sicurezza
b) Procedure di Sicurezza
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 57 di 65
58. I compiti del RSPP (2)
Il RSPP propone:
a) Il programma di formazione e informazione
b) L’informativa specifica a tutti i lavoratori su:
rischi potenziali misure di prevenzione
Il RSPP partecipa:
a) Alla riunione periodica
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 58 di 65
59. Servizio di Prevenzione e Protezione DL
Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
Aziende della pesca fino a 20 addetti
Altre aziende fino a 200 addetti
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 59 di 65
60. Servizio di Prevenzione e Protezione DL
Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di RSPP:
deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro
è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell’accordo di cui al precedente comma
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 60 di 65
61. La Riunione Periodica: chi partecipa
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di Prevenzione e Protezione, indice almeno una
volta l’anno una riunione.
Partecipano alla Riunione Periodica:
a)DL o un suo rappresentante
b)RSPPR
c)MC
d)RSL
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 61 di 65
62. La Riunione Periodica: finalità
Revisione del DVR
Aggiornamento dei programmi formativi dei
lavoratori
Comunicazione da parte del MC dei risultati
anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 62 di 65
63. Gestione delle emergenze
Il datore di lavoro deve organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza e deve
designare preventivamente i lavoratori facenti
parte delle squadre incaricate di attuare le misure
di:
Prevenzione incendi
Evacuazione
Primo soccorso
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 63 di 65
64. Antincendio
Si devono costituire squadre di lavoratori
(fisicamente idonei) in numero sufficiente, che
devono essere adeguatamente formati (in
modo adeguato rispetto ai rischi presenti in
azienda) in materia di antincendio ed
evacuazione.
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 64 di 65
65. Primo Soccorso
Il datore di lavoro, sentito il medico competente,
prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per
il trasporto dei lavoratori infortunati.
caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso;
i requisiti del personale addetto e la sua
formazione;
Rev. 3 – febb. 2013
Organizzazione delle prevenzione aziendale
slide 65 di 65
Notas del editor
La grande novità apportata dal D.Lgs. 626/94 è l’organizzazione aziendale della sicurezza: vi è la presenza attiva nell’organigramma aziendale di nuove figure che affiancano il Datore di lavoro con precise responsabilità e diritti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il Medico competente (nei casi in cui i lavoratori siano esposti a rischi che impongono il controllo sanitario preventivo periodico), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), gli incaricati per la prevenzione e la lotta antincendio, per la gestione dell’emergenza e del pronto soccorso
Non esiste un ruolo aziendale che si possa considerare al di fuori delle quattro funzioni illustrate (Datore di lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratori) e quindi esente da responsabilità in materia di sicurezza ed igiene.