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Organizzazione della
prevenzione aziendale

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Organigramma della sicurezza
MEDICO
COMPETENTE

DATORE DI
LAVORO

RSPP

DIRIGENTE

PREPOSTO

ADDETTI ALLE
EMERGENZE

Rev. 3 – febb. 2013

LAVORATORI

Organizzazione delle prevenzione aziendale

RLS

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Responsabilità
Responsabilità
operative

Responsabilità
“consultive”

DATORE DI
LAVORO
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
MEDICO COMPETENTE
DIRIGENTE
PREPOSTO

Nessuna
Responsabilità

LAVORATORE

RLS

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Il datore di lavoro
 Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque il soggetto che ha la
responsabilità
dell’organizzazione
ovvero
dell’unità produttiva, in quanto titolare del
potere decisionale e di spesa (art. 2, lett. b),
D.Lgs. 81/08)
 Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per DL si intende il dirigente al
quale spettano poteri di gestione e autonomi
poteri decisionali e di spesa.
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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I compiti non delegabili del DdL
 Valuta i rischi presenti nell’Azienda
 All’esito della valutazione dei rischi elabora il
Documento di Valutazione che deve essere
dotato di data certa e aggiornato ogni qualvolta
avvengano modifiche significative del ciclo
produttivo
(ammenda da € 2.000 a € 4.000 o ammenda da € 1.000 a €
2.000)

 Designa il Responsabile
Prevenzione e Protezione

del

Servizio

di

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400)
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Compiti del DdL e dei dirigenti
 Designa i lavoratori incaricati della gestione delle
emergenze
 Designa, nei casi previsti dalla legge, il medico
competente
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a €
6.000)

 Nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a €
5.200)

 Aggiorna le misure di prevenzione e protezione
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000)

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Compiti del DdL e dei dirigenti
 Fornisce i necessari DPI sentito il RSPP e il MC
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a €
6.000)

 Prende le misure adeguate affinché solo i
lavoratori che hanno ricevuto una specifica
formazione e addestramento accedano ad aree
a rischio specifico
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a €
5.200)

 Richiede ai lavoratori l’osservanza delle norme
per la sicurezza ed l’igiene
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a €
5.200)
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Compiti del DdL e dei dirigenti
 Invia i lavoratori alla visita medica e richiede al
MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
 Informa il medico delle cessazioni del rapporto
di lavoro
(sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
 Adotta le misure di controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza
 Adempie agli obblighi di formazione ed
informazione dei lavoratori
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Compiti del DdL e dei dirigenti
 Si astiene dal richiedere ai lavoratori di
riprendere l’attività in caso di pericolo grave ed
immediato
 Consente ai lavoratori di verificare, mediante il
RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e
protezione della salute
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
 Consegna tempestivamente al RLS copia del
Documento di Valutazione dei Rischi da
consultare in azienda anche su supporto
informatico
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a €
4.000)
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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti del DdL e dei dirigenti
 Nel caso di lavori all’interno dell’azienda
elabora il DUVRI (non per servizi intellettuali,
mere forniture, lavori inferiori ai 2 giorni senza
rischi particolari)
 Copia del DUVRI deve essere consegnata al
RLS da consultare in azienda anche su
supporto informatico
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)

 Nello svolgimento dell’attività in regime di
appalto fornisce ai lavoratori apposita tessera
di riconoscimento
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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti del DdL e dei dirigenti
 Nelle Unità Produttive con oltre 15 lavoratori
convoca la riunione periodica
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)

 Comunica all’INAIL i nominativi degli RLS solo
in caso di modifiche dall’ultima comunicazione
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300)

 Vigila affinché i lavoratori, per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano
adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500)

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti del DdL e dei dirigenti
 Denuncia all’INAIL gli infortuni con assenze
superiori ad un giorno (ai fini statistici) e tre
giorni (ai fini assicurativi)
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 1.800)
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500)

 Vigila sull’attività di preposti, lavoratori,
progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e
medico competente.

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Il Dirigente
 Persona che, in ragione delle
professionali e di poteri gerarchici
adeguati alla natura dell’incarico
attua le direttive del datore
organizzando l’attività lavorativa e
di essa

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

competenze
e funzionali
conferitogli,
di lavoro
vigilando su

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La figura del Dirigente
 Può essere visto come l’alter ego del datore di
lavoro
 Autonomia (ma non indipendenza) decisionale
 Ampio margine di discrezionalità
 Esercizio delle sue funzioni svincolato da
istruzioni
 Possibilità di influenzare l’azienda

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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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La Delega di Funzioni
 Deve risultare da un atto con data certa
 Il delegato deve essere persona qualificata
 Al delegato devono essere messi a disposizione
i poteri necessari
 Deve attribuire al delegato potere di spesa
 La delega deve essere accettata per iscritto
 Non esonera il delegato dalla vigilanza
(attraverso modello organizzativo art. 30
OHSAS o SGSL)
 Dal delegato può essere sub-delegata, ma il
sub delegato non può a sua volta delegare
ancora.
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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Il Preposto
 Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e
garantisce
l’attuazione
delle
direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa

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Compiti del Preposto
 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei lavoratori degli obblighi di legge e
delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei DPI, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)

 Verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti del Preposto
 Richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)

 Informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti del Preposto
 Astenersi,
salvo
eccezioni
debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in caso di pericolo
grave ed immediato
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)

 Segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi
condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)

 Frequentare appositi corsi di formazione

(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Principio di effettività
«Le posizioni di garanzia relative Datore di Lavoro,
Dirigente e Preposto gravano altresì su colui il
quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a
ciascuno dei soggetti ivi definiti.»
Datore di Lavoro di fatto
Dirigente di fatto
Preposto di fatto
Per il principio di effettività, incarichi scritti e
deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano
all’organizzazione sostanziale presente in azienda.
Rev. 3 – febb. 2013

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Il Lavoratore
 Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari.

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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Il Lavoratore
Al lavoratore così definito è equiparato:
 il socio lavoratore di cooperativa o di società,
anche di fatto, che presta la sua attività per
conto della società e dell’ente stesso;
 il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento
 l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro
Rev. 3 – febb. 2013

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slide 22 di 65
Compiti dei Lavoratori: autotutela
 Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti dei Lavoratori: obbedienza
 Contribuire agli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza
 Osservare le disposizioni ai fini della protezione
collettiva e individuale
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)

 Utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze, i mezzi di trasporto e i
dispositivi di sicurezza
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)

 Utilizzare propriamente i DPI
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti dei Lavoratori (verifica)
 Segnalano situazioni di pericolo e si adoperano
per ridurre pericoli gravi e incombenti
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)

 Non
rimuovono
o
modificano
senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti dei Lavoratori (verifica)
 Non compiono di propria iniziativa operazioni
che non sono di loro competenza che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)

 Partecipano ai programmi di formazione e
addestramento
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Compiti dei Lavoratori (verifica)
 Si sottopongono ai controlli sanitari
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)

 I lavoratori di aziende che svolgono attività in
regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi.
(Sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300)

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RLS
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
 Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Elezione del RLS
 In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto
il RLS
 Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito
delle RSU in azienda
 Oppure, il RLS è eletto dai lavoratori della
azienda al loro interno

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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Numero di RLS previsti in azienda
 1 nelle Aziende fino a 200 dipendenti

 3 nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti

 6 nelle Aziende con più di 1000 dipendenti

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RLST
Il

rappresentante
territoriale

dei

lavoratori

per

la

sicurezza

 Il RLST esercita le competenze del RLS con
riferimento a tutte le aziende del territorio o del
comparto di competenza nelle quali non sia
stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
 Le modalità di elezione o designazione del RLST
sono individuate dai CCNL, etc
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RLST
 Qualora non si proceda alle elezioni previste le
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate dai RLST, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori
e
dei
datori
di
lavoro
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RLS: attribuzioni
 Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
 È consultato in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unità produttiva;
 È consultato sulla designazione del RSPP e
degli ASPP, alla attività di prevenzione incendi,
al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi
di lavoro e del medico competente
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RLS: attribuzioni
 È consultato in merito all’organizzazione della
formazione
 Riceve le informazioni e la documentazione
aziendale sulla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione
e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali
 Riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

slide 34 di 65
RLS: attribuzioni
 Riceve una formazione adeguata
 Promuove l’elaborazione, l’individuazione e
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori
 Formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche
effettuate
dalle
autorità
competenti,dalle quali è, di norma, sentito

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RLS
 Partecipa alla riunione periodica
 Fa proposte in merito alla attività di
prevenzione;
 Avverte il responsabile dell’ azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
 Può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RLS
 Il RLS deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi
necessari per l’esercizio delle funzioni
 Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento
della sua funzione, riceve copia del DVR
 Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 196/03

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RLS
 I RLS rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici
ricevono copia del DUVRI
 L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile
con la nomina di RSPP o ASPP

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

slide 38 di 65
Il Medico Competente: definizione
 Medico che collabora, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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L’attività del medico competente
 L’attività di MC è svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del codice etico.
Il MC svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore
b) libero professionista
c) dipendente del datore di lavoro

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Il medico competente: requisiti
 E’ specializzato in medicina del lavoro o in altre
specializzazioni equipollenti
 E’ autorizzato dalla Regione

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Limiti all’esercizio dell’attività
 Il dipendente di una struttura pubblica,
assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di
medico competente
 Il datore di lavoro assicura al medico
competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l’autonomia

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Collaborazione con altri medici
 Il MC può avvalersi, per accertamenti
diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri
 Nei casi di aziende con più unità produttive, nei
casi di gruppi d’imprese, nonché qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il
datore di lavoro può nominare più medici
competenti individuando tra essi un medico con
funzioni di coordinamento
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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I compiti del Medico Competente
 La sorveglianza sanitaria
medico competente:

è

effettuata

dal

a) nei casi previsti dalla normativa vigente,
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende
a) Visita medica preventiva
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica
c) visita medica su richiesta del lavoratore
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Divieti per le visite mediche
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Giudizi di idoneità
 Sulla base delle risultanze delle visite mediche
il MC può esprimere uno dei quattro giudizi di
idoneità alla mansione specifica:
a)

idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente,
con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Informazione del giudizio di idoneità
 Dei giudizi di idoneità, il medico competente
informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore
 Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validità
 Il medico competente informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore

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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Ricorso al giudizio del MC
 Avverso i giudizi del medico competente è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data
di comunicazione del giudizio medesimo,
all’organo
di
vigilanza
territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica
o la revoca del giudizio stesso

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Cosa succede in caso di inidoneità
 Per un’inidoneità alla mansione specifica il DL
adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra
mansione compatibile con il suo stato di salute
 Il lavoratore che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Conservazione delle cartelle cliniche
 La conservazione può avvenire in azienda o
presso il medico competente secondo quanto
specificato nella nomina
 Quando un lavoratore termina il rapporto di
lavoro riceve copia della sua cartella clinica, il
cui originale è conservato dal Datore di Lavoro
per 10 anni.

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Il Servizio di Prevenzione e Protezione
 Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni
o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione
e
protezione
dai
rischi
professionali per i lavoratori. Può essere:
a) Interno
b) Esterno
c) A sistema misto

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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
 Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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IL RSPP 3 TIPOLOGIE:
In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali:
a) Uno o più persone interne all’azienda cioè
dipendenti
b) Esterno
c) Datore di lavoro = RSPP Az. artigiane e
industriali fino a 30 addetti

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Addetto al SPP
 Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l).
Può essere:
a) Interno
b) Esterno

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Servizio di Prevenzione e Protezione
 Nelle aziende industriali DIRETTIVA SEVESO;
 Nelle centrali termoelettriche;
 Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e
33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
 Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni;
 Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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I compiti del RSPP
 Il RSPP provvede a:
a) Individuare i fattori di rischio
b) Valutare i rischi
c) Individuare le misure di sicurezza
 Il RSPP elabora:
a) Piano di Sicurezza
b) Procedure di Sicurezza

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Organizzazione delle prevenzione aziendale

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I compiti del RSPP (2)
 Il RSPP propone:
a) Il programma di formazione e informazione
b) L’informativa specifica a tutti i lavoratori su:
rischi potenziali misure di prevenzione
 Il RSPP partecipa:
a) Alla riunione periodica

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Servizio di Prevenzione e Protezione DL





Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
Aziende della pesca fino a 20 addetti
Altre aziende fino a 200 addetti

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Servizio di Prevenzione e Protezione DL
 Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di RSPP:
 deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro
 è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell’accordo di cui al precedente comma

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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La Riunione Periodica: chi partecipa
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di Prevenzione e Protezione, indice almeno una
volta l’anno una riunione.
Partecipano alla Riunione Periodica:
a)DL o un suo rappresentante
b)RSPPR
c)MC
d)RSL

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

slide 61 di 65
La Riunione Periodica: finalità
 Revisione del DVR
 Aggiornamento dei programmi formativi dei
lavoratori
 Comunicazione da parte del MC dei risultati
anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Gestione delle emergenze
Il datore di lavoro deve organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza e deve
designare preventivamente i lavoratori facenti
parte delle squadre incaricate di attuare le misure
di:
Prevenzione incendi
Evacuazione
Primo soccorso
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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Antincendio
Si devono costituire squadre di lavoratori
(fisicamente idonei) in numero sufficiente, che
devono essere adeguatamente formati (in
modo adeguato rispetto ai rischi presenti in
azienda) in materia di antincendio ed
evacuazione.

Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

slide 64 di 65
Primo Soccorso
Il datore di lavoro, sentito il medico competente,
prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per
il trasporto dei lavoratori infortunati.
 caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso;
 i requisiti del personale addetto e la sua
formazione;
Rev. 3 – febb. 2013

Organizzazione delle prevenzione aziendale

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  • 2. Organigramma della sicurezza MEDICO COMPETENTE DATORE DI LAVORO RSPP DIRIGENTE PREPOSTO ADDETTI ALLE EMERGENZE Rev. 3 – febb. 2013 LAVORATORI Organizzazione delle prevenzione aziendale RLS slide 2 di 65
  • 3. Responsabilità Responsabilità operative Responsabilità “consultive” DATORE DI LAVORO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE DIRIGENTE PREPOSTO Nessuna Responsabilità LAVORATORE RLS Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 3 di 65
  • 4. Il datore di lavoro  Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare del potere decisionale e di spesa (art. 2, lett. b), D.Lgs. 81/08)  Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per DL si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione e autonomi poteri decisionali e di spesa. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 4 di 65
  • 5. I compiti non delegabili del DdL  Valuta i rischi presenti nell’Azienda  All’esito della valutazione dei rischi elabora il Documento di Valutazione che deve essere dotato di data certa e aggiornato ogni qualvolta avvengano modifiche significative del ciclo produttivo (ammenda da € 2.000 a € 4.000 o ammenda da € 1.000 a € 2.000)  Designa il Responsabile Prevenzione e Protezione del Servizio di (arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 5 di 65
  • 6. Compiti del DdL e dei dirigenti  Designa i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze  Designa, nei casi previsti dalla legge, il medico competente (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000)  Nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200)  Aggiorna le misure di prevenzione e protezione (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 6 di 65
  • 7. Compiti del DdL e dei dirigenti  Fornisce i necessari DPI sentito il RSPP e il MC (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000)  Prende le misure adeguate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto una specifica formazione e addestramento accedano ad aree a rischio specifico (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200)  Richiede ai lavoratori l’osservanza delle norme per la sicurezza ed l’igiene (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 7 di 65
  • 8. Compiti del DdL e dei dirigenti  Invia i lavoratori alla visita medica e richiede al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ammenda da € 2.000 a € 4.000)  Informa il medico delle cessazioni del rapporto di lavoro (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)  Adotta le misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza  Adempie agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 8 di 65
  • 9. Compiti del DdL e dei dirigenti  Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave ed immediato  Consente ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute (ammenda da € 2.000 a € 4.000)  Consegna tempestivamente al RLS copia del Documento di Valutazione dei Rischi da consultare in azienda anche su supporto informatico (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a € 4.000) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 9 di 65
  • 10. Compiti del DdL e dei dirigenti  Nel caso di lavori all’interno dell’azienda elabora il DUVRI (non per servizi intellettuali, mere forniture, lavori inferiori ai 2 giorni senza rischi particolari)  Copia del DUVRI deve essere consegnata al RLS da consultare in azienda anche su supporto informatico (ammenda da € 2.000 a € 4.000)  Nello svolgimento dell’attività in regime di appalto fornisce ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 10 di 65
  • 11. Compiti del DdL e dei dirigenti  Nelle Unità Produttive con oltre 15 lavoratori convoca la riunione periodica (ammenda da € 2.000 a € 4.000)  Comunica all’INAIL i nominativi degli RLS solo in caso di modifiche dall’ultima comunicazione (sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300)  Vigila affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità (sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 11 di 65
  • 12. Compiti del DdL e dei dirigenti  Denuncia all’INAIL gli infortuni con assenze superiori ad un giorno (ai fini statistici) e tre giorni (ai fini assicurativi) (sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 1.800) (sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500)  Vigila sull’attività di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 12 di 65
  • 13. Il Dirigente  Persona che, in ragione delle professionali e di poteri gerarchici adeguati alla natura dell’incarico attua le direttive del datore organizzando l’attività lavorativa e di essa Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale competenze e funzionali conferitogli, di lavoro vigilando su slide 13 di 65
  • 14. La figura del Dirigente  Può essere visto come l’alter ego del datore di lavoro  Autonomia (ma non indipendenza) decisionale  Ampio margine di discrezionalità  Esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni  Possibilità di influenzare l’azienda Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 14 di 65
  • 15. La Delega di Funzioni  Deve risultare da un atto con data certa  Il delegato deve essere persona qualificata  Al delegato devono essere messi a disposizione i poteri necessari  Deve attribuire al delegato potere di spesa  La delega deve essere accettata per iscritto  Non esonera il delegato dalla vigilanza (attraverso modello organizzativo art. 30 OHSAS o SGSL)  Dal delegato può essere sub-delegata, ma il sub delegato non può a sua volta delegare ancora. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 15 di 65
  • 16. Il Preposto  Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 16 di 65
  • 17. Compiti del Preposto  sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; (arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)  Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 17 di 65
  • 18. Compiti del Preposto  Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)  Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 18 di 65
  • 19. Compiti del Preposto  Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in caso di pericolo grave ed immediato (arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)  Segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200)  Frequentare appositi corsi di formazione (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 19 di 65
  • 20. Principio di effettività «Le posizioni di garanzia relative Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.» Datore di Lavoro di fatto Dirigente di fatto Preposto di fatto Per il principio di effettività, incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano all’organizzazione sostanziale presente in azienda. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 20 di 65
  • 21. Il Lavoratore  Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 21 di 65
  • 22. Il Lavoratore Al lavoratore così definito è equiparato:  il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso;  il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento  l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 22 di 65
  • 23. Compiti dei Lavoratori: autotutela  Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 23 di 65
  • 24. Compiti dei Lavoratori: obbedienza  Contribuire agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza  Osservare le disposizioni ai fini della protezione collettiva e individuale (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)  Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)  Utilizzare propriamente i DPI (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 24 di 65
  • 25. Compiti dei Lavoratori (verifica)  Segnalano situazioni di pericolo e si adoperano per ridurre pericoli gravi e incombenti (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)  Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 25 di 65
  • 26. Compiti dei Lavoratori (verifica)  Non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)  Partecipano ai programmi di formazione e addestramento (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 26 di 65
  • 27. Compiti dei Lavoratori (verifica)  Si sottopongono ai controlli sanitari (arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)  I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi. (Sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300) Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 27 di 65
  • 28. RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 28 di 65
  • 29. Elezione del RLS  In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto il RLS  Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSU in azienda  Oppure, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 29 di 65
  • 30. Numero di RLS previsti in azienda  1 nelle Aziende fino a 200 dipendenti  3 nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti  6 nelle Aziende con più di 1000 dipendenti Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 30 di 65
  • 31. RLST Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza  Il RLST esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dai CCNL, etc Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 31 di 65
  • 32. RLST  Qualora non si proceda alle elezioni previste le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai RLST, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 32 di 65
  • 33. RLS: attribuzioni  Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;  È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;  È consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 33 di 65
  • 34. RLS: attribuzioni  È consultato in merito all’organizzazione della formazione  Riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali  Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 34 di 65
  • 35. RLS: attribuzioni  Riceve una formazione adeguata  Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori  Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 35 di 65
  • 36. RLS  Partecipa alla riunione periodica  Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;  Avverte il responsabile dell’ azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;  Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 36 di 65
  • 37. RLS  Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni  Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR  Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 37 di 65
  • 38. RLS  I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici ricevono copia del DUVRI  L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 38 di 65
  • 39. Il Medico Competente: definizione  Medico che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 39 di 65
  • 40. L’attività del medico competente  L’attività di MC è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico. Il MC svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore b) libero professionista c) dipendente del datore di lavoro Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 40 di 65
  • 41. Il medico competente: requisiti  E’ specializzato in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti  E’ autorizzato dalla Regione Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 41 di 65
  • 42. Limiti all’esercizio dell’attività  Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente  Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 42 di 65
  • 43. Collaborazione con altri medici  Il MC può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri  Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 43 di 65
  • 44. I compiti del Medico Competente  La sorveglianza sanitaria medico competente: è effettuata dal a) nei casi previsti dalla normativa vigente, b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 44 di 65
  • 45. La sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria comprende a) Visita medica preventiva b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica c) visita medica su richiesta del lavoratore d) visita medica in occasione del cambio della mansione e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 45 di 65
  • 46. Divieti per le visite mediche a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 46 di 65
  • 47. Giudizi di idoneità  Sulla base delle risultanze delle visite mediche il MC può esprimere uno dei quattro giudizi di idoneità alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 47 di 65
  • 48. Informazione del giudizio di idoneità  Dei giudizi di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore  Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità  Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 48 di 65
  • 49. Ricorso al giudizio del MC  Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 49 di 65
  • 50. Cosa succede in caso di inidoneità  Per un’inidoneità alla mansione specifica il DL adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute  Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 50 di 65
  • 51. Conservazione delle cartelle cliniche  La conservazione può avvenire in azienda o presso il medico competente secondo quanto specificato nella nomina  Quando un lavoratore termina il rapporto di lavoro riceve copia della sua cartella clinica, il cui originale è conservato dal Datore di Lavoro per 10 anni. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 51 di 65
  • 52. Il Servizio di Prevenzione e Protezione  Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Può essere: a) Interno b) Esterno c) A sistema misto Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 52 di 65
  • 53. RSPP Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 53 di 65
  • 54. IL RSPP 3 TIPOLOGIE: In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali: a) Uno o più persone interne all’azienda cioè dipendenti b) Esterno c) Datore di lavoro = RSPP Az. artigiane e industriali fino a 30 addetti Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 54 di 65
  • 55. Addetto al SPP  Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l). Può essere: a) Interno b) Esterno Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 55 di 65
  • 56. Servizio di Prevenzione e Protezione  Nelle aziende industriali DIRETTIVA SEVESO;  Nelle centrali termoelettriche;  Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;  Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;  Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;  Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;  Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 56 di 65
  • 57. I compiti del RSPP  Il RSPP provvede a: a) Individuare i fattori di rischio b) Valutare i rischi c) Individuare le misure di sicurezza  Il RSPP elabora: a) Piano di Sicurezza b) Procedure di Sicurezza Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 57 di 65
  • 58. I compiti del RSPP (2)  Il RSPP propone: a) Il programma di formazione e informazione b) L’informativa specifica a tutti i lavoratori su: rischi potenziali misure di prevenzione  Il RSPP partecipa: a) Alla riunione periodica Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 58 di 65
  • 59. Servizio di Prevenzione e Protezione DL     Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti Aziende della pesca fino a 20 addetti Altre aziende fino a 200 addetti Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 59 di 65
  • 60. Servizio di Prevenzione e Protezione DL  Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP:  deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro  è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 60 di 65
  • 61. La Riunione Periodica: chi partecipa Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta l’anno una riunione. Partecipano alla Riunione Periodica: a)DL o un suo rappresentante b)RSPPR c)MC d)RSL Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 61 di 65
  • 62. La Riunione Periodica: finalità  Revisione del DVR  Aggiornamento dei programmi formativi dei lavoratori  Comunicazione da parte del MC dei risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 62 di 65
  • 63. Gestione delle emergenze Il datore di lavoro deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e deve designare preventivamente i lavoratori facenti parte delle squadre incaricate di attuare le misure di: Prevenzione incendi Evacuazione Primo soccorso Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 63 di 65
  • 64. Antincendio Si devono costituire squadre di lavoratori (fisicamente idonei) in numero sufficiente, che devono essere adeguatamente formati (in modo adeguato rispetto ai rischi presenti in azienda) in materia di antincendio ed evacuazione. Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 64 di 65
  • 65. Primo Soccorso Il datore di lavoro, sentito il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.  caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso;  i requisiti del personale addetto e la sua formazione; Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 65 di 65

Notas del editor

  1. La grande novità apportata dal D.Lgs. 626/94 è l’organizzazione aziendale della sicurezza: vi è la presenza attiva nell’organigramma aziendale di nuove figure che affiancano il Datore di lavoro con precise responsabilità e diritti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il Medico competente (nei casi in cui i lavoratori siano esposti a rischi che impongono il controllo sanitario preventivo periodico), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), gli incaricati per la prevenzione e la lotta antincendio, per la gestione dell’emergenza e del pronto soccorso Non esiste un ruolo aziendale che si possa considerare al di fuori delle quattro funzioni illustrate (Datore di lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratori) e quindi esente da responsabilità in materia di sicurezza ed igiene.