OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
Il procedimento sommario per la tutela dei crediti giustizia
OUA CHIEDE AL MINISTERO DI GIUSTIZIA DI PRECISARE IL REDDITO DEL GRATUITO PATROCINO
1.
Organismo
Unitario
Avvocatura
ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA
PER LAPRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
in conformità a
1 MOZIONE CONGRESSUALE
2DELIBERATI OUA
3INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
CONDIVISIONE DI 14ORDINI FORENSI
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA: RICHIESTA DI PRECISAZIONE DEL REDDITO SOGLIA
PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
L'art. 24 della Costituzione prevede che sia garantito l'accesso alla giustizia ai meno abbienti
con appositi mezzi disposti con il T.U.S.G. DPR 115/2002 disciplinante il patrocinio a spese
dello Stato.
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2.
Organismo
Unitario
Avvocatura
L'art. 76 di quest'ultimo decreto prevede che la difesa pagata dallo Stato sia garantita a
tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito che spesso fatica ad essere
individuata correttamente.
Invero la norma citata prevede
“
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a
euro 11.528,41.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che
per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva…… (omississ)
”
Purtroppo l’attività dei soggetti (COA in particolare) che ammettono in via anticipata i
richiedenti non computa correttamente il tetto reddituale, ritenendo sovente di attenersi
all’importo numerico senza l’imputazione degli oneri deducibili, ovvero individuando redditi
superiori che inibiscono l’ammissione a soggetti in realtà aventi diritto.
Ciò accade nonostante la lettera della norma e la presenza di apposita risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate che definiscono tale reddito individuandolo come “imponibile”
http://www.slideshare.net/Shapur/definizioneredditopergratuitopatrociniorisoluzionen15
eroma21gennaio2008
e nonostante la sentenza della Corte di Cassazione della III sezione penale del 23 marzo28
aprile 2011 n. 16583:
http://www.avvocatogratis.com/2013/06/lacassazionespiegaqualeredditoutilizzareperla
mmissionealgratuitopatrocinio/
Invero, l’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento, infatti, al reddito
imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le
altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in
discussione.
La scrivente nel fornire tale parere, orientato ad un’interpretazione strettamente letterale
della norma, fa presente tra l’altro che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai
fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”.
1. Per queste ragioni, l'avvocatura, anche su impulso di associazioni di attivisti laici e forensi,
aveva rilevato il problema deliberando la questione avanti la massima assise del Congresso
Nazionale Forense: lo scorso 11 ottobre 2014 un'assemblea pressoché unanime ha chiesto
di intervenire per sanare, fra altre problematiche rilevate nella mozione n. 32, la carenza di
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precisazione del livello reddituale di soglia per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Qui sotto i link alla mozione n. 32
www.oua.it/Documenti/Mozione%20n¯32.pdf
http://www.avvocatogratis.com/2014/10/mozionen32ilcongressoforenseapproval
arichiestainterventiurgentipericittadini/
Dopo il Congresso, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si è fatto carico della sua
missione di dare esecuzione alle mozioni congressuali e ha chiesto in 2 distinte delibere alla
politica di precisare che l’importo di cui al tetto reddituale per ammissione è al netto dei
componenti negativi del reddito e degli oneri deducibili ammessi per legge, e delle
componenti negative del reddito.
2. Qui sotto i link ai deliberati OUA
http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=13455
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_PROF_15oua_s.pdf
http://www.slideshare.net/Shapur/istanzaouaaministerogiustiziaadeguamentograt
uitopatrociniointerventiurgenti
3. La richiesta di OUA ha così visto presentare ben 3 interrogazioni parlamentari (1 al
Senato e 2 alla Camera) bipartisan fra la fine di giugno ed il mese di luglio.
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38003&stile
=6&highLight=1
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39443&stile
=6&highLight=1
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39465&stile
=6&highLight=1
4. A queste si aggiungeva anche la conforme istanza dell’Unione Triveneta degli Ordini
Forensi (formata dai 14 Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Trieste, Trento,
Bolzano, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Pordenone, Udine,
Gorizia e Rovereto).
Qui sotto il link al deliberato dell’Unione Triveneta:
https://drive.google.com/file/d/0B7GnN9WMYcb8Mnc1Tk50MHM3bXE4dEwybDhfNX
plSnFGZ2E4/view?usp=sharing
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Organismo
Unitario
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Successivamente, il ministero è intervenuto accogliendo l’altra richiesta di OUA in merito
all’adeguamento ex lege della soglia reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, che è così passata da € 11.369,24 a € 11.528,41, consentendo ad almeno 210.000
(duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere al beneficio di Stato.
5. La richiesta di precisazione del reddito di riferimento per la determinazione veniva
evidenziata anche nel corso del Focus sul Patrocinio a spese dello Stato svoltosi il 26
novembre 2015, durante la Conferenza Nazionale dell’Avvocatura di Torino, come risulta
dal documento di sintesi dei lavori (punto 4.).
Qui sotto il link al documento:
http://www.slideshare.net/Shapur/documentofinalefocusouasulpatrocinioaspese
stato
6. Quanto richiesto da tutte le componenti dell’Avvocatura e dalle rappresentanze
parlamentari appare anche conforme al “Documento Programmatico sulla difesa
d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato” sottoscritto dal Ministero di Giustizia, da
OUA, CNF, Cassa Forense, UCPI, AIGA, UNCM e AIAF (punto 9.) il precedente 14 maggio
2014:
http://www.slideshare.net/Shapur/documentoprogrammaticodifesadufficiopatrocini
oaspesedellostato
7. Peraltro la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 842 del 29 febbraio 2016 ha
precisato come nel reddito imponibile ai fini ISEE non si debbano tenere in conto i
trattamenti indennitari percepiti dai disabili perchè «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti…
indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di
reddito come se fosse un lavoro o un patrimonio ed i trattamenti erogati dalle pubbliche
amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità…
(dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l'art. 3 Cost. …».
In tal modo si così inserita un’ulteriore variabile ed una maggiore incertezza nella
determinazione del reddito da computare ai fini dell’ammissione al beneficio.
Qui sotto il link alla sentenza richiamata.
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Docu
mentViewer/index.html?ddocname=QDMAJC2BAC6FR6CKCCQQPWICM4&q
Ad oggi, appare quindi necessario un intervento per la detta precisazione del reddito
di riferimento e, trattandosi di importo imponibile ex lege, dell’ammissibilità della
decurtazione degli oneri deducibili.
Per intervenire sul punto dipanando ogni prassi non uniforme, sarebbe bastevole una
circolare ministeriale che affermasse erga omnes i contenuti della risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate e che consentirebbe di dare riscontro alle 3 interrogazioni.
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Per questa ragione si formula cortese istanza per un intervento del Ministero di
Giustizia in chiarimento del reddito da utilizzare per determinare con certezza
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per facilità di consultazione si riporta di seguito il testo integrale delle interrogazioni.
Commissione Patrocinio a Spese dello Stato
Organismo Unitario Avvocatura
Alberto Vigani
Andrea Borgheresi
Paola Ponte
Vincenzo Luly
Gennaro Lavitola
Nino Farinella
Giuseppe Pantaleo
1° interrogazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38003&stile=6&hig
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ATTO SENATO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04164
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 24/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUEMI ENRICO
Gruppo: PER LE AUTONOMIE (SVPUVPATTUPT) PSI – MAIE
Data firma: 24/06/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
● MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/06/2015
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Stato iter:
IN CORSO
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 404164
presentata da
ENRICO BUEMI
mercoledì 24 giugno 2015, seduta n.471
BUEMI Al Ministro della giustizia Premesso che:
l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono
di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario
per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli artt. 76 e
seguenti;
proprio l'art. 77 prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al
patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni "2 anni", per evitare
che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica era di
9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato a 10.628,16 euro, in adeguamento alla
crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio
2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;
2 anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28
euro adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto 1°
aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto
reddituale a 11.369,24 euro;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e
con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1°
luglio 2012 al 30 giugno 2014 e senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto
legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall'ultima variazione
effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1°
luglio 201230 giugno 2014, il limite di reddito fissato a oggi in 11.369,24 euro con
riferimento al superato 30 giugno 2012;
l'intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio
considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in
aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il
2,40 per cento;
considerato che:
il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti
richiedenti l'ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del
proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione
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7.
Organismo
Unitario
Avvocatura
delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio
reddito che impedisce l'accesso al beneficio;
l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà
di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a
persone che non se lo possono permettere;
l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto
censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione
Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento,
si chiede di sapere se, quando ed in quale forma il Ministro in indirizzo intenda accogliere la
richiesta (espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura e nella mozione deliberata
nell'ottobre 2014 al XXXII congresso nazionale forense) di porre in essere ogni necessaria
iniziativa affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto
reddituale per l'ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data
odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili
ammessi per legge.
(404164)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo
2° interrogazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39443&stile=6&hig
hLight=1
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06092
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 465 del 20/07/2015
Firmatari
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Organismo
Unitario
Avvocatura
RUBINATO Simonetta
testo di
Lunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465
RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI,
COVA, ROMANINI e MORETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso
che:
l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono
di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario
per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e
seguenti;
proprio l'articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti
aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2
anni», per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone
effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di
9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla
crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16
euro ma con riferimento al 30 giugno 2008;
tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28
euro, adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o
aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto
reddituale a 11.369,24 euro;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o
luglio 2010 al 30 giugno 2012 e
con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o
luglio 2012 al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto
legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale,
appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o
luglio 201230 giugno 2014, il
limite di reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012;
l'intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato,
dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per
cento;
il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti
richiedenti l'ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte
dell'amministrazione sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri
deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e
conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce
l'accesso al beneficio;
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12.
Organismo
Unitario
Avvocatura
l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà
di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a
persone che oggi non se lo possono permettere;
l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto
censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione
Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da
parte del XXXII Congresso nazionale forense, con l'approvazione della mozione n. 32 in
data 11 ottobre 2014, che dello stesso organismo unitario dell'Avvocatura, dapprima nel
febbraio 2015, quindi da parte dell'Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso
–:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all'emanazione del
decreto ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data
odierna, precisando altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi
per legge. (506092)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo
3° interrogazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39465&stile=6&hig
hLight=1
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06095
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 466 del 21/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
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15.
Organismo
Unitario
Avvocatura
SEGONI
SAMUELE
MISTOALTERNATIVA LIBERA
21/07/2015
Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
● MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2015
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 506095
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e
SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, prevede che, «a coloro che non dispongono di
mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per
assicurare un accesso effettivo alla giustizia»;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di
giustizia – decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 agli articoli 76 e
seguenti;
l'articolo 77 di tale decreto presidenziale prevede che il limite reddituale per poter accedere
al patrocinio a spese dello Stato e senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni
due anni per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone
effettivamente bisognose;
il limite reddituale superiore previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002 era fissato in euro 9.296,22 d'imponibile ed è stato successivamente
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Organismo
Unitario
Avvocatura
aggiornato ad euro 10.628,16, in adeguamento all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009, ma in riferimento al 30 giugno 2008;
successivamente da due anni, vi è stata una variazione in aumento che ha portato il limite
reddituale ad euro 10.776,28 adeguandolo all'aggiornamento ISTAT alla data del 30 giugno
2010;
la più recente variazione in aumento è, quindi, pervenuta dal Ministero di giustizia con
decreto del 1o
aprile 2014, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014, n. 169,
innalzando il limite reddituale ad euro 11.369,24;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o
luglio 2010 al 30 giugno 2012 e
con riferimento solo all'inflazione nominale, ma senza includere il biennio già scaduto, dal 1o
luglio 2012 al giugno 2014 per di più senza tener conto della maggior perdita di acquisto
legata alla crisi che hanno sofferto le famiglie italiane;
essendo ormai decorsi ulteriori 36 mesi, dall'ultima variazione effettiva del limite reddituale,
appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o
luglio 2012 – 30 giugno 2014,
il predetto limite di reddito fissato ad oggi in euro 11.369,24 con riferimento al giugno 2012;
l'intervento risulterebbe, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio
considerato, dai dati accertati dall'istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in
aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il
2,40 per cento;
il medesimo limite reddituale è reso, sovente, più difficile da raggiungere, poiché i soggetti
richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato incontrano differenti interpretazioni
sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo, a
volte, escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un
aumento nominale del proprio reddito che impedisce loro l'accesso al beneficio;
l'adeguamento del limite reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà
di accedere alla effettiva tutela dei diritti avanti alla giurisdizione della Repubblica a persone
che, in questo momento, non se lo potrebbero permettere;
l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto
indicato dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato, includendo, in aumento, oltre alla variazione
Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento –:
se sia a conoscenza della situazione testé descritta;
se, quando e in quale forma il Ministro interrogato intenda accogliere la richiesta – già
espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura ed anche nella mozione deliberata nello
scorso ottobre dal XXXII Congresso nazionale forense – di porre in essere ogni necessaria
iniziativa affinché venga rapidamente emanato il decreto ministeriale che modifica il limite
reddituale superiore per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adeguandolo al limite
di legge per come effettivamente maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale
importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (506095)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
patrocinio
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