IVA - fatture elettroniche - norme e procedure di registrazione detrazione dell'IVA 2019
1. BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA
SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
www.studiobucaioni.it
Circ. n.1/2019
Perugia, lì 7 gennaio 2019
Ai gentili
Clienti
Loro Sedi
Oggetto: IVA – fatture elettroniche – norme e procedure contabili di registrazione e detrazione dell’IVA
2019.
Gentile cliente,
in considerazione dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica per tutte le operazioni soggette ad IVA in Italia, con la presente desideriamo
riepilogare il quadro normativo e le procedure di ricezione e di registrazione delle fatture elettroniche, per
il corretto esercizio del diritto di detrazione dell’imposta assolta in sede di acquisto di beni e servizi
inerenti la propria attività d’impresa, arte o professione.
Quadro normativo
L’art.19, comma 1, secondo periodo, del DPR n.633/72, attualmente in vigore stabilisce che “Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui
l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
Il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA sugli acquisti è individuato
nel momento in cui in capo al cessionario o committente si verifica la duplice condizione:
2. BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA
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1) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e
2) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art.
21 del DPR n.633/721
.
La detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni
di beni è esercitato, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art.25, comma 1,
DPR n.633/722
, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si
sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, si determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta
sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei
registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e servizi acquistati, sulla base dei
documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell’art.19 del DPR n.633/723
.
* * *
Schema di riepilogo delle regole di detrazione dell’IVA in vigore dal 24.10.2018
LIQUIDAZIONE IVA FATTURA LIQUIDAZIONE 16.11.2018 E
16.11.2018 Esempio, Fattura datata 30.10.2018
ricevuta il 31.10.2018
SI’
(con riferimento al mese di ottobre 2018)
16.11.2018
Fattura con data del 30.10.2018
ricevuta il 15.11.2018
(E QUINDI ENTRO IL 16.11)
SI’
(con riferimento al mese di ottobre 2018)
16.11.2018
Fattura con data del 30.10.2018
ma ricevuta il 17.11.2018
(E QUINDI DOPO IL 16.11)
NO liquidazione 16.11.2018
* * *
SI’ in liquidazione il 16.12.2018
(con riferimento al mese di novembre
2018)
LIQUIDAZIONE IVA FATTURA LIQUIDAZIONE 16.1.2019
1
In proposito, si veda anche la nostra recente circolare n.7/2018 – IVA – fatturazione elettronica – norme e
procedure di emissione 2019.
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“Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi
acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione…omissis…dalla registrazione devono risultare la
data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore…”; E’
abrogato l’obbligo della numerazione progressiva della fatture di acquisto, ovvero l’attribuzione del numero di
protocollo in sede di registrazione delle fatture di acquisto, essendo tale adempimento ai fini fiscali
automaticamente assolto per le fatture elettroniche dal SdI.
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Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di
acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta
eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
3. BUCAIONI SIMONE
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DOCUMENTI ANNO
PRECEDENTE (2018)
Fattura datata 31.12.2018
ma ricevuta il 7.1.2019
(E QUINDI ENTRO IL 16.1.2019)
NO detrazione 2018
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SI’ DETRAZIONE ENTRO TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
IVA 2019 e quindi entro il 30.4.2020
LIQUIDAZIONE IVA FATTURA LIQUIDAZIONE 16.2.2019 E
16.2.2019 con data 7.1.2019
ricevuta il 31.1.2019
SI’
16.2.2019
con data 31.1.2019
ricevuta il 10.2.2019
(E QUINDI ENTRO IL 16.02)
SI’
(con riferimento al mese di gennaio 2019)
16.2.2019
con data 31.1.2019
ma ricevuta il 17.2.2019
(E QUINDI DOPO IL 16.02)
NO liquidazione 16.2.2019
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SI in liquidazione il 16.3.2019 con
riferimento a febbraio 2019
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Regole per la detrazione dell’IVA nel periodo transitorio di avvio della fatturazione elettronica
dall’1.1.2019 al 30.6.2019
L’IVA è detratta dal cessionario anche sulla base di una fattura ricevuta su carta dal cedente (senza
sanzioni) a condizione che abbia ricevuto la relativa fattura elettronica entro il termine della propria
liquidazione periodica. Al contrario, se il cessionario non riceve la relativa fattura elettronica tramite SdI
entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto
ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare.
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Schema di riepilogo delle regole speciali (moratoria delle sanzioni) di detrazione dell’IVA in vigore dal
1.1.2019 e fino al 30.6.2019
EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE
RICEZIONE FATTURA CARTACEA
E
DETRAZIONE IVARAZIONE IVA
RICEZIONE E-FATTURA
(FATTURA ELETTRONICA)
SANZIONI
GENNAIO 2019
Fattura del 31.01.2019
IVA DETRATTA IL 16.2.2019
15.2.2019
(e quindi PRIMA della data di
liquidazione del 16.02.2019)
NO
Fattura del 31.01.2019
IVA DETRATTA IL 16.2.2019
15.3.2019
(e quindi DOPO della data di
liquidazione del 16.02.2019)
SI’ , ma ridotta al
20% (4
)
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Rimane sempre attivabile la procedura dell’autofattura-denuncia ex art.6, comma 8, DPR n.633/72.
4. BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA
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* * *
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per
l’assistenza necessaria.
Simone Bucaioni