1. GIOVANNI EMMI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulenza del Lavoro
LINGUAGLOSSA GIARRE
Via Francesco Milana, 13 Corso Messina, 7/A
Tel. 095643533 Fax 0957703960 Tel. e Fax 095930742
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Gentile cliente, la presente circolare ha come scopo quello di riassumere in maniera sintetica le
novità più significative in materia di imposta municipale che dal 2012 sostituisce l’ICI.
In generale
L’Imu dal 2012 sostituisce l’ICI e le imposte sui redditi relative agli immobili non locati. Le date
di pagamento sono 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno. Per il 2012 è previsto il pagamento in
tre rate (giugno-settembre-dicembre) per la prima casa.
Prima casa
Per il 2012, è previsto il pagamento della prima rata dell'imposta municipale senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le
detrazioni. L’aliquota è dello 0,4 per cento sulla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata
per 160. Le detrazioni sono pari a 200 euro più 50 euro per ogni figlio a carico di età fino a 26
anni. Il saldo finale sarà effettuato a dicembre calcolando anche le diverse aliquote applicate dai
Comuni. I Comuni possono abbassare o alzare di due punti (0,2% a 0,6%) l’aliquota a regime.
Ogni nucleo familiare può avere solo una prima casa per ogni comune (non sarà possibile avere
aliquota di vantaggio, detrazioni ed agevolazioni per due immobili anche se i coniugi risiedono in
due diverse abitazioni). Non è chiaro cosa accade se i coniugi risiedono in due diversi Comuni.
Le case date in comodato a parenti e/o altri soggetti saranno considerate seconde case.
Gli immobili di proprietà di anziani alloggiati in case di riposo e di soggetti residenti all’estero
saranno considerate seconde case salvo specifiche agevolazioni da parte di comuni. Gli immobili
di proprietà di soggetti appartenenti alle forze armate che risiedono in caserma sono considerate
seconde case. I Comuni possono stabilire che gli immobili di anziani residenti in case di riposo
usufruiscano della aliquota delle prime case, tuttavia lo Stato non rinuncia alla propria quota di
gettito. Nel caso di coniugi separati o divorziati, a pagare la nuova imposta sulla casa sarà chi ci
abita, a prescindere dal fatto che ne sia proprietario
Oltre all’abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta anche le pertinenze nel numero
di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Seconda casa
L’aliquota applicata per la tassazione delle seconde case è dello 0,76% sulla base imponibile pari
alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. I Comuni possono elevare tale
Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania n. 1250/A dal 19.02.1999
Registro Revisori Contabili n. 99167 D.M. 05.11.1999
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aliquota fino all’1,06%. Sulle case affittate si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%. Tuttavia i
Comuni hanno la facoltà di ridurre l'aliquota fino allo 0,4%, eventualmente differenziandola in
base al tipo di contratto
Terreni agricoli e fabbricati rurali
Per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola l'aliquota è dello 0,2% e si è deciso un mini
acconto del 30% e per alleggerire la pressione sul settore. Sono stati inoltre reintrodotti i
meccanismi di abbattimento dell'imponibile per i terreni posseduti da coltivatori diretti e da
imprenditori agricoli professionali. Inoltre sono esentati dall'Imu i fabbricati rurali strumentali siti
in Comuni montani o semi-montani. Le modifiche, infatti, prevedono l’esenzione per i fabbricati
rurali strumentali situati nei comuni di montagna con altitudine superiore ai 1.000 metri e il
ripristino al 25% dell’abbattimento della base imponibile a favore degli immobili degli
imprenditori agricoli professionali. Previsto poi l’aumento da 130 a 135 del moltiplicatore
applicato ai fini della determinazione della base imponibile Imu dei terreni posseduti da soggetti
diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola. Per quanto riguarda i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap
(Imprenditori agricoli professionali) iscritti nelle relative gestioni previdenziali, oltre alla conferma
del coefficiente moltiplicatore a livello ridotto a 110, viene ripristinata sia la franchigia, al di sotto
della quale non è dovuta l'imposta, sia alcune riduzioni.
Beni storici ed inagibili
Per gli immobili storici ed inagibili la base imponibile è ridotta della metà.
Negozi e Capannoni
Sono aumentati i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile a i fini IMU. I Comuni possono
ridurre l’aliquota sino allo 0,4%.
Terreni edificabili
I terreni edificabili sono tassati secondo il valore di mercato applicando l’aliquota dello 0,76%
Dichiarazione ICI
Entro il 30 settembre 2012 si dovrà compilare la prima dichiarazione IMU per le vicende che
interessano l’immobile (cessione, acquisto, variazioni e simili) intervenute dopo l’01.01.2012. A
regime la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento.
Resto a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento Dott. Giovanni Emmi
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