SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
18/04/13                                                           N. 01111/2012 REG.RIC.




                                                                                      N. 01581/2012 REG.PROV.COLL.
                                                                                              N. 01111/2012 REG.RIC.




                                 R E P U B B L I C A                             I T A L I A N A

                                             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

                                                         Lecce - Sezione Prima

                     ha pronunciato la presente

                                                                SENTENZA

             sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2012, proposto da:
             Leonardantonio Cassano, Donato Marinosci, rappresentati e difesi
             dall'avv. Enrico Pellegrini, con domicilio eletto presso Enrico Pellegrini
             in Lecce, via Garibaldi, 43;
                                                                     contro
             Ufficio Elettorale Centrale; Comune di Martina Franca, rappresentato e
             difeso dall'avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso Angelo
             Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
                                                            nei confronti di
             Cataldo Leggieri, rappresentato e difeso dall'avv. Martino Margiotta, con
             domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
                                                         per l'annullamento
             della proclamazione, effettuata dall'ufficio elettorale centrale, degli eletti
             nel comune di Martina Franca nella parte in cui è stato proclamato eletto
             il 15° consigliere della coalizione di liste collegate al candidato alla carica

www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML              1/5
18/04/13                                                           N. 01111/2012 REG.RIC.


             di      sindaco risultato eletto, al posto del ricorrente Cassano
             Leonardantonio; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o
             consequenziale ed in particolare del verbale e dei relativi allegati delle
             operazioni dell'ufficio centrale elettorale del comune di Martina Franca.

             Visti il ricorso e i relativi allegati;
             Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca e
             di Cataldo Leggieri;
             Viste le memorie difensive;
             Visti tutti gli atti della causa;
             Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2012 il dott.
             Antonio Cavallari e uditi per le parti i difensori Durante Alberto, in
             sostituzione di Pellegrini Enrico, Cimaglia Olimpia, Margiotta Martino.;
             Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

                                                        FATTO e DIRITTO
             Cassano           Leonardoantonio e                        Marinosci            Donato contestano   la
             proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Martina Franca nella
             parte in cui assegna,a titolo di premio di maggioranza,il quindicesimo
             consigliere alle liste collegate al sindaco eletto e non alla minoranza,in
             base all’ordine dei quozienti elettorali.
             Conclude per l’accoglimento del ricorso.
             Con decreto è stata fissata in via d’urgenza l’udienza per la trattazione
             del gravame.
             I ricorrenti hanno espletato gli incombenti di legge tempestivamente.
             Si sono costituiti in giudizio il comune di Martina Franca e Leggieri
             Cataldo,il consigliere che è stato proclamato eletto al Consiglio
             comunale di Martina Franca come quindicesimo fra i consiglieri
             assegnati alla coalizione collegata al sindaco eletto;tutti contestano la

www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML             2/5
18/04/13                                                           N. 01111/2012 REG.RIC.


             fondatezza delle censure sollevate.
             All’udienza del 19 settembre 2012 la causa è stata ritenuta per la
             decisione.
             Il ricorso è infondato.
             L’art. 73,decimo comma,del d. lgs. n.267 del 2000 prevede “Qualora un
             candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla
             lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai
             sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma
             abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il
             60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di
             liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un
             candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno,
             alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già
             conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
             consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna
             altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già
             superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti
             seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi
             del comma 8.”
             L’effettuazione delle operazioni descritte dalla norma comporta che
             vengano individuati i quozienti elettorali dei candidati in numero pari ai
             consiglieri da eleggere e che tali quozienti vengano iscritti ( in una
             graduatoria sui generis ) in ordine decrescente.
             Se alle liste collegate al candidato sindaco eletto sono riconducibili solo i
             primi 14 quozienti,in base alla volontà espressa dall’elettorato alle liste in
             questione spettano 14 seggi,cioè il 58,33 dei seggi in un consiglio
             comunale composto da 24 consiglieri.
             In base alla norma,quando il gruppo di liste collegato al candidato

www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML   3/5
18/04/13                                                           N. 01111/2012 REG.RIC.


             sindaco eletto non consegue il 60 per cento dei seggi del consiglio e
             nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia
             già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi (
             condizioni verificatesi nella specie ) ,al gruppo di liste collegato al
             candidato sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi,cioè il
             cosiddetto premio di maggioranza.
             Se il premio di maggioranza è un “ di più “ rispetto al risultato
             raggiunto con l’assegnazione dei seggi in base al numero dei quozienti
             elettorali ricompresi nella citata graduatoria sui generis e se il numero
             dei seggi di consigliere comunale così spettanti è di 14 ( cioè il 58,33 per
             cento del totale ),il numero di consiglieri comunali assegnati al gruppo
             di liste collegato al candidato sindaco eletto dopo l’attribuzione del
             premio di maggioranza non può che essere superiore a 14,cioè superiore
             al 58,33 per cento e,con l’aggiunta di in consigliere comunale ( dato che
             le frazioni di consigliere comunale nella realtà fenomenica non possono
             esistere ), pari a 15.
             Il 60 per cento dei seggi di consigliere comunale,cioè la dotazione di
             seggi - comprensiva del premio di maggioranza - assegnata dalla legge al
             gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto è quindi da
             intendere come un limite minimo invalicabile,che corrisponde alla
             locuzione “ almeno il 60 percento”.
             In tal modo il legislatore,nell’esercizio del potere di individuare il
             sistema elettorale ritenuto più adatto ad assicurare la corretta ed
             efficiente gestione della cosa pubblica,ha parzialmente sacrificato la
             corrispondenza dei risultati elettorali alla volontà degli elettori
             all’esigenza di assicurare la governabilità degli enti locali.
             A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso.
             Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML   4/5
18/04/13                                                           N. 01111/2012 REG.RIC.


                                                                     P.Q.M.
             Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
             Prima
             definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo
             respinge.
             Spese compensate.
             Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
             Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre
             2012 con l'intervento dei magistrati:
                     Antonio Cavallari, Presidente, Estensore
                     Patrizia Moro, Consigliere
                     Claudia Lattanzi, Referendario



                                           IL PRESIDENTE, ESTENSORE




                                            DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                                                              Il 20/09/2012
                                                          IL SEGRETARIO
                                                (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML   5/5

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Vigilanza terzi banca italia
Vigilanza terzi banca italiaVigilanza terzi banca italia
Vigilanza terzi banca italia
Fabio Bolo
 

La actualidad más candente (19)

06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti 06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
 
Dl liberalizzazioni 250112
Dl liberalizzazioni 250112Dl liberalizzazioni 250112
Dl liberalizzazioni 250112
 
Lezione n. 02 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (1): Polizia am...
Lezione n. 02 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (1): Polizia am...Lezione n. 02 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (1): Polizia am...
Lezione n. 02 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (1): Polizia am...
 
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
 
Il nuovo Regolamento di polizia urbana di Ferrara, le sanzioni
Il nuovo Regolamento di polizia urbana di Ferrara, le sanzioniIl nuovo Regolamento di polizia urbana di Ferrara, le sanzioni
Il nuovo Regolamento di polizia urbana di Ferrara, le sanzioni
 
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
 
Slides convegno delrio
Slides convegno delrioSlides convegno delrio
Slides convegno delrio
 
Ddl anticorruzione: emendamenti e subemendamenti commissioni congiunte
Ddl anticorruzione: emendamenti e subemendamenti commissioni congiunteDdl anticorruzione: emendamenti e subemendamenti commissioni congiunte
Ddl anticorruzione: emendamenti e subemendamenti commissioni congiunte
 
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
 
Cos'è il DDL anti-corruzione
Cos'è il DDL anti-corruzioneCos'è il DDL anti-corruzione
Cos'è il DDL anti-corruzione
 
Relazione di Minoranza - PIO LA TORRE (4 febbraio 1976) - Allegato 10
Relazione di Minoranza - PIO LA TORRE (4 febbraio 1976) - Allegato 10Relazione di Minoranza - PIO LA TORRE (4 febbraio 1976) - Allegato 10
Relazione di Minoranza - PIO LA TORRE (4 febbraio 1976) - Allegato 10
 
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...
 
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
 
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
 
Fact checking 1- Il Patto del Nazareno
Fact checking 1- Il  Patto del NazarenoFact checking 1- Il  Patto del Nazareno
Fact checking 1- Il Patto del Nazareno
 
FAQ per i neo-consiglieri comunali
FAQ per i neo-consiglieri comunaliFAQ per i neo-consiglieri comunali
FAQ per i neo-consiglieri comunali
 
Vigilanza terzi banca italia
Vigilanza terzi banca italiaVigilanza terzi banca italia
Vigilanza terzi banca italia
 
Isola di capo rizzuto sentenza tar ricorso contro lo scioglimento del consigl...
Isola di capo rizzuto sentenza tar ricorso contro lo scioglimento del consigl...Isola di capo rizzuto sentenza tar ricorso contro lo scioglimento del consigl...
Isola di capo rizzuto sentenza tar ricorso contro lo scioglimento del consigl...
 
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
La gestione del procedimento amministrativo - 18 dicembre 2018
 

Similar a Sentenza tar cassano

Lettera liquidazione sinistri comune
Lettera liquidazione sinistri comuneLettera liquidazione sinistri comune
Lettera liquidazione sinistri comune
redazione gioianet
 
Sentenza sul ricorso Borgarello vs Chiamparino
Sentenza sul ricorso Borgarello vs ChiamparinoSentenza sul ricorso Borgarello vs Chiamparino
Sentenza sul ricorso Borgarello vs Chiamparino
Quotidiano Piemontese
 
Nuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionale
Nuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionaleNuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionale
Nuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionale
diodatoit
 
Regolamento osservatorio
Regolamento osservatorioRegolamento osservatorio
Regolamento osservatorio
Francesco Mauro
 
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Pino Ciampolillo
 
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Pino Ciampolillo
 
Ord. tar le n.00099 2013
Ord. tar le n.00099 2013Ord. tar le n.00099 2013
Ord. tar le n.00099 2013
francoarpa
 
Delibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale Spezia
Delibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale SpeziaDelibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale Spezia
Delibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale Spezia
Marco Grondacci
 

Similar a Sentenza tar cassano (20)

Regolamento attuazione dei diritti di partecipazione popolare
Regolamento attuazione dei diritti di  partecipazione popolareRegolamento attuazione dei diritti di  partecipazione popolare
Regolamento attuazione dei diritti di partecipazione popolare
 
Lettera liquidazione sinistri comune
Lettera liquidazione sinistri comuneLettera liquidazione sinistri comune
Lettera liquidazione sinistri comune
 
Sentenza sul ricorso Borgarello vs Chiamparino
Sentenza sul ricorso Borgarello vs ChiamparinoSentenza sul ricorso Borgarello vs Chiamparino
Sentenza sul ricorso Borgarello vs Chiamparino
 
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2ASentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
 
Emendamento 2014 - Osservatorio Lavoro Irregolare
Emendamento 2014 - Osservatorio Lavoro IrregolareEmendamento 2014 - Osservatorio Lavoro Irregolare
Emendamento 2014 - Osservatorio Lavoro Irregolare
 
Nuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionale
Nuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionaleNuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionale
Nuovo avviso difensore civico atti del consiglio regionale
 
Regolamento osservatorio
Regolamento osservatorioRegolamento osservatorio
Regolamento osservatorio
 
Cassano corte 2
Cassano corte 2Cassano corte 2
Cassano corte 2
 
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
 
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
 
SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
 
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
 
SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
SCIOGLIMENTO C.C. BORDIGHERA Cons Stato 3 Sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
 
Ord. tar le n.00099 2013
Ord. tar le n.00099 2013Ord. tar le n.00099 2013
Ord. tar le n.00099 2013
 
Lettera al prefetto
Lettera al prefettoLettera al prefetto
Lettera al prefetto
 
Open Data Day 2014 Milano, l'Anagrafe pubblica di eletti e nominati su milano...
Open Data Day 2014 Milano, l'Anagrafe pubblica di eletti e nominati su milano...Open Data Day 2014 Milano, l'Anagrafe pubblica di eletti e nominati su milano...
Open Data Day 2014 Milano, l'Anagrafe pubblica di eletti e nominati su milano...
 
Open Data Day 2014 Milano Bicocca - Anagrafe pubblica di eletti e nominati
Open Data Day 2014 Milano Bicocca - Anagrafe pubblica di eletti e nominatiOpen Data Day 2014 Milano Bicocca - Anagrafe pubblica di eletti e nominati
Open Data Day 2014 Milano Bicocca - Anagrafe pubblica di eletti e nominati
 
Nota su applicazione tasi
Nota su applicazione tasiNota su applicazione tasi
Nota su applicazione tasi
 
Sentenza rigetto TAR Lazio su ricorso scioglimento Comune di Sedriano
Sentenza rigetto TAR Lazio su ricorso scioglimento Comune di SedrianoSentenza rigetto TAR Lazio su ricorso scioglimento Comune di Sedriano
Sentenza rigetto TAR Lazio su ricorso scioglimento Comune di Sedriano
 
Delibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale Spezia
Delibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale SpeziaDelibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale Spezia
Delibera 34 2013 modifica regolamento acustico comunale Spezia
 

Más de Valleditria News

Más de Valleditria News (20)

Coronavirus: chiusura scuole Regione Puglia
Coronavirus: chiusura scuole Regione Puglia Coronavirus: chiusura scuole Regione Puglia
Coronavirus: chiusura scuole Regione Puglia
 
Dpcm 24 ottobre 2020
Dpcm 24 ottobre 2020Dpcm 24 ottobre 2020
Dpcm 24 ottobre 2020
 
Ordinanza N. 00988 2020 reg.ric
Ordinanza N. 00988 2020 reg.ric Ordinanza N. 00988 2020 reg.ric
Ordinanza N. 00988 2020 reg.ric
 
Consumo di suolo in valle d'itria valle d'itria
Consumo di suolo in valle d'itria   valle d'itriaConsumo di suolo in valle d'itria   valle d'itria
Consumo di suolo in valle d'itria valle d'itria
 
Consumo suolo 2019
Consumo suolo 2019Consumo suolo 2019
Consumo suolo 2019
 
Dati sul gioco d'azzardo in valle d'itria 2019
Dati sul gioco d'azzardo in valle d'itria 2019Dati sul gioco d'azzardo in valle d'itria 2019
Dati sul gioco d'azzardo in valle d'itria 2019
 
Coronavirus: "Decreto cura italia"
Coronavirus: "Decreto cura italia"Coronavirus: "Decreto cura italia"
Coronavirus: "Decreto cura italia"
 
Presentazione coronavirus comunicazione_16marzo (1)
Presentazione coronavirus comunicazione_16marzo (1)Presentazione coronavirus comunicazione_16marzo (1)
Presentazione coronavirus comunicazione_16marzo (1)
 
Ordinanza pane amore e fantasia
Ordinanza pane amore e fantasiaOrdinanza pane amore e fantasia
Ordinanza pane amore e fantasia
 
Ordinanza cellar
Ordinanza cellarOrdinanza cellar
Ordinanza cellar
 
Dati martina-franca-ok aggiornato
Dati martina-franca-ok aggiornatoDati martina-franca-ok aggiornato
Dati martina-franca-ok aggiornato
 
Calendario manifestazioni 2019 convertito
Calendario manifestazioni 2019 convertitoCalendario manifestazioni 2019 convertito
Calendario manifestazioni 2019 convertito
 
Questionario traffico PUMS
Questionario traffico PUMSQuestionario traffico PUMS
Questionario traffico PUMS
 
Rigenerazione urbana Martina Franca. Presentazione delle proposte 2018
Rigenerazione urbana Martina Franca. Presentazione delle proposte 2018Rigenerazione urbana Martina Franca. Presentazione delle proposte 2018
Rigenerazione urbana Martina Franca. Presentazione delle proposte 2018
 
Capitolato d'appalto raccolta rifiuti Martina Franca
Capitolato d'appalto raccolta rifiuti Martina FrancaCapitolato d'appalto raccolta rifiuti Martina Franca
Capitolato d'appalto raccolta rifiuti Martina Franca
 
Bando shortlist
Bando shortlistBando shortlist
Bando shortlist
 
Valle d'Itria. Protocollo centri storici firmato
Valle d'Itria. Protocollo centri storici firmatoValle d'Itria. Protocollo centri storici firmato
Valle d'Itria. Protocollo centri storici firmato
 
Sondaggio scuola San Paolo - Martina Franca
Sondaggio scuola San Paolo - Martina FrancaSondaggio scuola San Paolo - Martina Franca
Sondaggio scuola San Paolo - Martina Franca
 
Indagine centro storico
Indagine centro storicoIndagine centro storico
Indagine centro storico
 
Proroga tradeco 2014
Proroga tradeco 2014Proroga tradeco 2014
Proroga tradeco 2014
 

Sentenza tar cassano

  • 1. 18/04/13 N. 01111/2012 REG.RIC. N. 01581/2012 REG.PROV.COLL. N. 01111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2012, proposto da: Leonardantonio Cassano, Donato Marinosci, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Pellegrini, con domicilio eletto presso Enrico Pellegrini in Lecce, via Garibaldi, 43; contro Ufficio Elettorale Centrale; Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; nei confronti di Cataldo Leggieri, rappresentato e difeso dall'avv. Martino Margiotta, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; per l'annullamento della proclamazione, effettuata dall'ufficio elettorale centrale, degli eletti nel comune di Martina Franca nella parte in cui è stato proclamato eletto il 15° consigliere della coalizione di liste collegate al candidato alla carica www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML 1/5
  • 2. 18/04/13 N. 01111/2012 REG.RIC. di sindaco risultato eletto, al posto del ricorrente Cassano Leonardantonio; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare del verbale e dei relativi allegati delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale del comune di Martina Franca. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca e di Cataldo Leggieri; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2012 il dott. Antonio Cavallari e uditi per le parti i difensori Durante Alberto, in sostituzione di Pellegrini Enrico, Cimaglia Olimpia, Margiotta Martino.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Cassano Leonardoantonio e Marinosci Donato contestano la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Martina Franca nella parte in cui assegna,a titolo di premio di maggioranza,il quindicesimo consigliere alle liste collegate al sindaco eletto e non alla minoranza,in base all’ordine dei quozienti elettorali. Conclude per l’accoglimento del ricorso. Con decreto è stata fissata in via d’urgenza l’udienza per la trattazione del gravame. I ricorrenti hanno espletato gli incombenti di legge tempestivamente. Si sono costituiti in giudizio il comune di Martina Franca e Leggieri Cataldo,il consigliere che è stato proclamato eletto al Consiglio comunale di Martina Franca come quindicesimo fra i consiglieri assegnati alla coalizione collegata al sindaco eletto;tutti contestano la www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML 2/5
  • 3. 18/04/13 N. 01111/2012 REG.RIC. fondatezza delle censure sollevate. All’udienza del 19 settembre 2012 la causa è stata ritenuta per la decisione. Il ricorso è infondato. L’art. 73,decimo comma,del d. lgs. n.267 del 2000 prevede “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.” L’effettuazione delle operazioni descritte dalla norma comporta che vengano individuati i quozienti elettorali dei candidati in numero pari ai consiglieri da eleggere e che tali quozienti vengano iscritti ( in una graduatoria sui generis ) in ordine decrescente. Se alle liste collegate al candidato sindaco eletto sono riconducibili solo i primi 14 quozienti,in base alla volontà espressa dall’elettorato alle liste in questione spettano 14 seggi,cioè il 58,33 dei seggi in un consiglio comunale composto da 24 consiglieri. In base alla norma,quando il gruppo di liste collegato al candidato www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML 3/5
  • 4. 18/04/13 N. 01111/2012 REG.RIC. sindaco eletto non consegue il 60 per cento dei seggi del consiglio e nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi ( condizioni verificatesi nella specie ) ,al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi,cioè il cosiddetto premio di maggioranza. Se il premio di maggioranza è un “ di più “ rispetto al risultato raggiunto con l’assegnazione dei seggi in base al numero dei quozienti elettorali ricompresi nella citata graduatoria sui generis e se il numero dei seggi di consigliere comunale così spettanti è di 14 ( cioè il 58,33 per cento del totale ),il numero di consiglieri comunali assegnati al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto dopo l’attribuzione del premio di maggioranza non può che essere superiore a 14,cioè superiore al 58,33 per cento e,con l’aggiunta di in consigliere comunale ( dato che le frazioni di consigliere comunale nella realtà fenomenica non possono esistere ), pari a 15. Il 60 per cento dei seggi di consigliere comunale,cioè la dotazione di seggi - comprensiva del premio di maggioranza - assegnata dalla legge al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto è quindi da intendere come un limite minimo invalicabile,che corrisponde alla locuzione “ almeno il 60 percento”. In tal modo il legislatore,nell’esercizio del potere di individuare il sistema elettorale ritenuto più adatto ad assicurare la corretta ed efficiente gestione della cosa pubblica,ha parzialmente sacrificato la corrispondenza dei risultati elettorali alla volontà degli elettori all’esigenza di assicurare la governabilità degli enti locali. A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese. www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML 4/5
  • 5. 18/04/13 N. 01111/2012 REG.RIC. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Antonio Cavallari, Presidente, Estensore Patrizia Moro, Consigliere Claudia Lattanzi, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/09/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201111/Provvedimenti/201201581_01.XML 5/5