1. Le novità informaticogiuridiche
del CAD
Modifiche ed integrazioni introdotte
dal decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 235
(in particolare: Capo II - Sezione I)
2. Art. 1 - Definizioni
b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico
attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche
temporali, della redazione;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente
contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui è tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico
avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico
con diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante
la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
3. q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure
connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del
firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario,
creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo,
collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che
sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro
per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme
di documenti informatici;
u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in
modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei
sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di
garantire la sicurezza dell'accesso;
4. art. 20 - documento informatico
1. Il documento informatico 1. Il documento informatico
da chiunque formato, la da chiunque formato, la
registrazione su supporto memorizzazione su
informatico e la supporto informatico e la
trasmissione con strumenti trasmissione con strumenti
telematici conformi alle telematici conformi alle
regole tecniche di cui regole tecniche di cui
all'articolo 71sono all'articolo 71 sono validi
validi e rilevanti agli effetti di e rilevanti agli effetti di legge,
legge, ai sensi delle ai sensi delle disposizioni del
disposizioni del presente presente codice.
codice .
5. 1-bis. L'idoneita' del 1-bis. L'idoneità del
documento informatico a documento informatico a
soddisfare il requisito della soddisfare il requisito della
forma scritta e' forma scritta e il suo
liberamente valutabile in valore probatorio sono
giudizio, tenuto conto delle liberamente valutabili in
sue caratteristiche oggettive giudizio, tenuto conto delle
di qualita', sue caratteristiche
sicurezza, integrita' ed oggettive di qualità,
immodificabilita', fermo sicurezza, integrità ed
restando quanto disposto dal immodificabilità, fermo
comma 2. restando quanto disposto
dall’articolo 21.
6. 2. Il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale,
formato nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, che 2. Abrogato.
garantiscano
l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del
documento, si presume
riconducibile al titolare del
dispositivo di firma ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, e
soddisfa comunque il requisito
della forma scritta, anche nei
casi previsti, sotto pena di
nullità, dall'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12 del
codice civile.
7. 3. Le regole tecniche per la
formazione, per la
trasmissione, la
3. Le regole tecniche per la conservazione, la copia, la
trasmissione, la duplicazione, la riproduzione
conservazione, la e la validazione temporale dei
duplicazione, la riproduzione documenti informatici,
e la validazione temporale nonché
quelle in materia di
dei documenti informatici
generazione, apposizione e
sono stabilite ai sensi verifica di qualsiasi tipo di
dell'articolo 71; la data e l'ora firma elettronica
di formazione del documento avanzata, sono stabilite ai
informatico sono opponibili ai sensi dell'articolo 71. La data
terzi se apposte in conformità e l'ora di formazione del
alle regole tecniche per la documento
formazione, sulla validazione informatico sono opponibili ai
temporale. terzi se apposte in conformità
alle regole tecniche sulla
validazione temporale.
8. 5. Restano ferme le
disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati
5. Restano ferme le personali.
disposizioni di legge in 5-bis. Gli obblighi di
materia di protezione dei dati conservazione e di
personali. esibizione di documenti
previsti dalla legislazione
vigente
si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti
informatici, se le
procedure utilizzate sono
conformi alle regole
tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71.
9. Art. 21 - Valore probatorio del
documento informatico sottoscritto
2. Il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica
2. Il documento informatico, avanzata, qualificata o digitale,
sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma
o con un altro tipo di firma 3, che garantiscano l'identificabilità
elettronica dell'autore, l'integrità e
qualificata, ha l'efficacia l'immodificabilità del documento, ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702
prevista dall'articolo 2702 del del codice civile. L'utilizzo del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che
dispositivo questi dia prova contraria.
di firma si presume 2-bis). Salvo quanto previsto dall’
articolo 25, le scritture private di cui
riconducibile al titolare, salvo all’articolo 1350, primo
che questi dia prova comma, numeri da 1 a 12, del codice
civile, se fatte con documento
contraria. informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullità, con firma
elettronica qualificata o con firma
digitale.
10. Art. 22. Art. 22.
Documenti Copie
informatici informatiche di
originali e copie. documenti
Formazione e analogici
conservazione
11. 1. I documenti informatici contenenti
1. Gli atti formati con copia di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e
strumenti informatici, i dati e i documenti amministrativi di ogni tipo
documenti informatici delle formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati dai
pubbliche amministrazioni depositari pubblici autorizzati e dai
costituiscono informazione pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli
primaria ed originale da cui è 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi
possibile effettuare, su diversi è apposta o associata, da parte di colui
che li spedisce o rilascia, una firma
tipi di supporto, riproduzioni e digitale o altra firma elettronica
copie per gli usi consentiti qualificata. La loro esibizione e
dalla legge. produzione sostituisce quella dell’
originale.
12. 2. Nelle operazioni 2. Le copie per immagine
riguardanti le attività di su supporto informatico di
produzione, immissione, documenti originali formati
conservazione, in origine su supporto
riproduzione e trasmissione analogico hanno la stessa
di dati, documenti ed atti efficacia probatoria degli
amministrativi con sistemi originali da cui sono
informatici e telematici, ivi estratte, se la loro
compresa l'emanazione degli conformità è attestata da
atti con i medesimi sistemi, un notaio o da altro
devono essere indicati e resi pubblico ufficiale a ciò
facilmente individuabili sia i autorizzato,
dati relativi alle con dichiarazione allegata
amministrazioni interessate, al documento informatico e
sia il soggetto che ha asseverata secondo le
effettuato l'operazione. regole tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 71.
13. 3. Le copie su supporto 3. Le copie per immagine
informatico di documenti su supporto informatico di
formati in origine su altro tipo documenti originali formati
di supporto sostituiscono, ad in origine su
ogni effetto di legge, gli supporto analogico nel
originali da cui sono tratte, se rispetto delle regole
la loro conformità all'originale tecniche di cui all’articolo
è assicurata dal funzionario a 71 hanno la stessa
ciò delegato nell'ambito efficacia probatoria degli
dell'ordinamento originali da cui sono tratte
proprio dell'amministrazione se la loro conformità all’
di appartenenza, mediante originale non è
l'utilizzo della firma digitale e espressamente
nel rispetto delle regole disconosciuta.
tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
14. 4. Le regole tecniche in
materia di formazione e
conservazione di documenti 4. Le copie formate ai sensi
informatici delle dei commi 1, 2 e 3
pubbliche amministrazioni sostituiscono ad ogni
sono definite ai sensi effetto di legge gli originali
dell'articolo 71, di concerto formati in origine su
con il Ministro supporto analogico, e sono
per i beni e le attività culturali, idonee ad assolvere gli
nonchè d'intesa con la obblighi di
Conferenza unificata di cui conservazione previsti
all'articolo dalla legge, salvo quanto
8 del decreto legislativo 28 stabilito dal comma 5.
agosto 1997, n. 281, e sentito
il Garante per la protezione
dei
dati personali.
15. 5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
possono essere individuate
particolari tipologie di
documenti analogici originali
unici per le quali, in ragione di
esigenze di
natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico
oppure, in caso
di conservazione sostitutiva,
la loro conformità all'originale
deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato con
dichiarazione da questi
firmata digitalmente ed
allegata al documento
informatico.
16. 6. Fino alla data di
emanazione del decreto di
cui al comma 5r per tutti i
documenti analogici
originali unici permane l’
obbligo della
conservazione dell’
originale analogico oppure,
in caso di conservazione
sostitutiva, la loro
conformità all’originale
deve essere autenticata da
un notaio o
da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato con
dichiarazione da questi
firmata digitalmente ed
allegata al documento
informatico.
17. Art. 23. 23.
Copie di atti e Copie
documenti analogiche di
informatici documenti
informatici
18. 1. All'articolo 2712 del codice 1. Le copie su supporto
civile dopo le parole: analogico di documento
«riproduzioni fotografiche» è informatico, anche
inserita la seguente: «, sottoscritto con firma
informatiche». elettronica avanzata,
qualificata o digitale, hanno
(è diventato: 23-quater. la stessa efficacia
Riproduzioni informatiche. probatoria dell’originale da
1. All'articolo 2712 del codice cui sono tratte se la loro
civile dopo le parole: conformità all’originale in
«riproduzioni fotografiche» è tutte le sue componenti è
inserita la seguente: «, attestata da un
informatiche».”. )
pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
19. 2. I duplicati, le copie, gli estratti
del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi
2. Le copie e gli estratti su
tipi supporto analogico del
di supporto, sono validi a tutti gli documento informatico,
effetti di legge, se conformi alle conformi alle vigenti
vigenti regole tecniche. regole tecniche, hanno la
stessa efficacia probatoria
2-bis. Le copie su supporto dell’originale se la loto
cartaceo di documento conformità non è
informatico, anche sottoscritto espressamente
con firma elettronica qualificata
disconosciuta. Resta
o con firma digitale,
sostituiscono ad ogni effetto di fermo, ove previsto l’
legge l'originale da cui sono obbligo di conservazione
tratte se la loro conformita' dell’originale informatico.
all'originale in tutte le sue
componenti e' attestata da un
pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
20. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture
private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di
ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice
civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici
originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte
se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolaritipologie di documenti analogici originali unici per le quali,
in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3,
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
21. Art. 23-bis - Duplicati e copie
informatiche di documenti informatici
1. I duplicati informatici
hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di
legge, del
documento informatico da
cui sono tratti, se prodotti
in conformità alle regole
tecniche di cui
all’articolo 71.
22. 2. Le copie e gli estratti
informatici del documento
informatico, se prodotti in
conformità alle
vigenti regole tecniche di cui all’
articolo 71, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’
originale
da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale, in tutti
le sue componenti, è attestata
da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato o se la conformità
non è espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove
previsto, l’obbligo di
conservazione dell’originale
informatico.
23. Art. 23-ter - Documenti amministrativi
informatici
1. Gli atti formati dalle
pubbliche amministrazioni
con strumenti informatici,
nonché i dati e i
documenti informatici
detenuti dalle
stesse, costituiscono
informazione primaria ed
originale da
cui è possibile effettuare,
su diversi o identici tipi di
supporto, duplicazioni e
copie per gli usi consentiti
dalla legge.
24. 2. I documenti costituenti
atti amministrativi con
rilevanza interna al
procedimento
amministrativo sottoscritti
con firma elettronica
avanzata hanno l’efficacia
prevista dall’art.
2702 del codice civile.
25. 3. Le copie su supporto informatico di
documenti formati dalla pubblica
amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa
detenuti, hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di legge,
degli originali da cui sono tratte, se la
loro conformità all'originale
è assicurata dal funzionario a ciò
delegato nell'àmbito dell'ordinamento
proprio dell'amministrazione di
appartenenza, mediante l'utilizzo della
firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata e nel
rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l’
obbligo di conservazione dell’originale
del documento è soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto
informatico.
26. 4. Le regole tecniche in materia
di formazione e conservazione
di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni
sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato
per la pubblica
amministrazione e l’
innovazione, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività
culturali, nonché d'intesa con
la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e sentiti DigitPA e il
Garante per la protezione dei
dati personali.
27. 5. Al fine di assicurare la
provenienza e la conformità all’
originale, sulle copie analogiche
di
documenti informatici, è
apposto a stampa, sulla base
dei criteri definiti con linee
guida emanate
da DigitPA, un contrassegno
generato elettronicamente,
formato nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell’
articolo 71 e tale da consentire
la verifica automatica della
conformità del documento
analogico a quello informatico.
28. 6. Per quanto non previsto
dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22
, 23 e 23-bis.
29. Art. 25 - Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai 1. Si ha per riconosciuta, ai
sensi dell'articolo 2703 del sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale codice civile, la firma
o altro elettronica o
tipo di firma elettronica qualsiasi altro tipo di firma
qualificata autenticata dal avanzata autenticata dal
notaio o da altro pubblico notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò ufficiale a ciò
autorizzato. autorizzato.
30. 2. L'autenticazione della 2. L'autenticazione della firma
firma digitale o di altro tipo di elettronica, anche mediante l’
firma elettronica qualificata acquisizione digitale della
consiste nell'attestazione, da sottoscrizione autografa, o di
parte del pubblico ufficiale, qualsiasi altro tipo di firma
che la firma è stata apposta elettronica avanzata consiste
in sua presenza dal titolare, nell'attestazione, da parte del
previo accertamento della pubblico ufficiale, che la firma
sua identità personale, della è stata apposta in sua
validità del certificato presenza dal titolare, previo
elettronico utilizzato e del accertamento della sua
fatto che il documento identità personale, della
sottoscritto non è in contrasto validità dell’
con l'ordinamento giuridico. eventuale certificato elettroni
co utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto non è
in contrasto
con l'ordinamento giuridico.
31. 3. L'apposizione della firma 3. L'apposizione della firma
digitale o di altro tipo di firma digitale da parte del
elettronica qualificata da pubblico ufficiale ha
parte del l'efficacia di cui
pubblico ufficiale ha l'efficacia all'articolo 24, comma 2.
di cui all'articolo 24, comma
2.
32. 4. Se al documento 4. Se al documento
informatico autenticato deve informatico autenticato
essere allegato altro deve essere allegato altro
documento formato in documento formato in
originale su altro tipo di originale su altro tipo di
supporto, il pubblico ufficiale supporto, il pubblico
può allegare copia ufficiale può allegare copia
informatica informatica
autenticata dell'originale, autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni secondo le disposizioni
dell'articolo 23, comma 5. dell'articolo 23, comma 5.