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Proteggere i dati critici dello Studio
per garantire privacy ed efficienza
            produttiva


 Daniele Vecchi
 Milano 13 ottobre 2011
1 – La protezione dei dati personali
    dei clienti nello svolgimento
        dell’attività forense
Normativa di riferimento

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
  materia di protezione dei dati personali” (c.d. Codice
  Privacy)
• Autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei
  dati sensibili e giudiziari
• Codice di deontologia e buona condotta per i
  trattamenti di dati personali effettuati per svolgere
  investigazioni difensive (Provv. 6 novembre 2008);
• Parere Garante del 3 giugno 2004, Chiarimenti sui
  principali adempimenti in materia di protezione di dati
  personali nello svolgimento dell’attività forense
  (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=100
  7280)
• Altri provvedimenti e decisioni del Garante
Ma anche

• Art. 622 Codice Penale – Segreto
  professionale
• Art. 9 Codice di Deontologia Forense
Art. 9 codice deontologico: dovere
 di segretezza e riservatezza

È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che
per l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di
colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che
il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte
le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
Art. 9 codice deontologico: dovere
 di segretezza e riservatezza

IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso
assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
Fonti informative

• Parere Garante del 3 giugno 2004, Chiarimenti sui
  principali adempimenti in materia di protezione di
  dati personali nello svolgimento dell’attività
  forense (http://www.garanteprivacy.it/garan-
  te/doc.jsp?ID=1007280)
• Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano:
  privacy per gli studi legali, febbraio 2007
  (http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/PRI
  VACY%20PER%20GLI%20STUDI%20LEGALI.pdf)
• Consiglio Nazionale Forense, Vademecum dello
  studio legale, 18 giugno 2004
2 - La privacy in pillole
Privacy: cosa significa


Privacy = disciplina del trattamento dei dati
personali
Il termine “privacy” non corrisponde
necessariamente ad un obbligo di confidenzialità
o riservatezza.
Nel contesto della direttiva comunitaria, “privacy”
indica la disciplina per il trattamento dei dati.
L’oggetto del trattamento

Dati Personali: qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione.
I dati personali si contrappongono ai dati anonimi:
il dato che in origine o a seguito di un trattamento
non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile

Dati sensibili, Giudiziari e Quasi-sensibili
Trattamento: qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti:

    la raccolta,               l’estrazione,
    la registrazione,          il raffronto,
    l’organizzazione,          l’utilizzo,
    la conservazione,          l’interconnessione,
    l’elaborazione,            il blocco,
    la consultazione,          la comunicazione,
    la modificazione,          la diffusione,
    la selezione,              la cancellazione.
I soggetti del Trattamento:
                 struttura organizzativa

Interessato
                        Titolare


                                            Responsabile
                                              esterno
                      Responsabile




               Incaricati del trattamento
I principali adempimenti
• Notifica al Garante (solo nei casi previsti);
• Informativa all’interessato (sempre o quasi);
• Consenso (specifico e distinto in relazione al
  trattamento);
• Consenso scritto (unitamente all’autorizzazione
  del Garante) per il trattamento di dati sensibili)
• Contratti o discipline ad hoc per il trasferimento
  all’estero dei dati;
• Adozione/implementazione misure di sicurezza;
• Redazione/aggiornamento DPS;
• Creazione di una Struttura organizzativa (interna
  ed esterna);
• Implementazioni di processi per il riscontro alle
  istanze dell’interessato.
3 – Privacy e avvocati: la disciplina
             specifica
Trattamento di dati genetici e
biometrici dei clienti

Provvedimento del Garante del 31 marzo 2004 relativo ai
casi da sottrarre all’obbligo di notificazione

Sono sottratti all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi
previsti dall'art. 37, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196:

 i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio
della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai
dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di
cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o
difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a
quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Trattamento di dati sulla solvibilità
    e stato di insolvenza di imprese

Decisione del Garante del 2 marzo 2000: ricorso presentato da
una Società che lamentava l’asserita illecita comunicazione di
informazioni attinenti la propria situazione economica e finanziaria
effettuata da un avvocato a favore di una società statunitense.




       “i dati trattati in tema di solvibilità e di stato di
  insolvenza di un’impresa rientrano nella nozione di dati
    relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui
   utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche
                senza il consenso dell’interessato”
Peculiarità del trattamento
              effettuato dagli avvocati

         Informativa
           Art. 13                         È sempre necessaria quando i dati
 Può essere anche resa oralmente,          sono raccolti direttamente presso
 con formule sintetiche e colloquiali,     l’interessato, anche in caso di
 omettendo elementi noti al cliente,       raccolta di dati tramite ascolto,
 e precisando se verranno raccolti         registrazione o intercettazione di
 presso terzi dati che lo riguardano       conversazioni (Provv. 19 febbraio
                                           2002)


            Consenso
             Art. 23
Non è richiesto quando il trattamento      Non occorre perciò il consenso del
è necessario per eseguire obblighi         cliente quando il trattamento dei
derivanti da un contratto di cui è parte    dati c.d. “comuni” è necessario
l’interessato, o per adempiere, prima       per adempiere agli obblighi del
della conclusione del contratto, a sue      contratto di prestazione d’opera
specifiche richieste (art. 24 comma 1,
lett. b) del Codice)
Trattamento dei dati sensibili e
                giudiziari
I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati dall’Avvocato
senza previa autorizzazione del Garante nel caso si ricada in una
delle autorizzazioni generali emanate dal Garante ai sensi
dell’abrogata L. 675/96 e operanti erga omnes:



     Autorizzazione n. 4 del 2002 al trattamento dei dati sensibili
      da parte di liberi professionisti (31 gennaio 2002)
     Autorizzazione n. 7 del 2002 al trattamento dei dati a
      carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici
      economici e soggetti pubblici (31 gennaio 2002)



       L’efficacia di tali autorizzazioni è stata prorogata dal
                 Garante sino al 31 dicembre 2012
Trattamento dei dati sensibili del
        cliente da parte di liberi
              professionisti


Dati sensibili: dati personali idonei a rilevare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale,lo stato di salute e la vita
sessuale.
Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato
    ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri
    tra quelli che il libero professionista può eseguire in
    base al proprio ordinamento professionale, e in
    particolare:
   per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di
    previdenza ed assistenza sociale e fiscale
    nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un
    rapporto di lavoro dipendente o autonomo;
   per far valere o difendere un diritto anche da parte di
    un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede
    amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di
    conciliazione nei casi previsti dalla normativa
    comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti
    collettivi;
   ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle
    investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
    2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti
    tecnici;
   per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti
    amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi
    e dai regolamenti in materia.
Dati giudiziari del cliente



Dati giudiziari: dati personali idonei a rilevare
alcuni provvedimenti giudiziari, eventuali carichi
pendenti, la qualità di imputato o di indagato e la
soccombenza ad eventuali sanzioni amministrative
dipendenti da reato.
 I liberi professionisti sono autorizzati a trattare i dati a
  carattere giudiziario dei rispettivi clienti, nonché di terzi
  ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire
  specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti
  stessi;
 Il trattamento dei dati deve essere effettuato
  unicamente con logiche e mediante forme di
  organizzazione dei dati strettamente correlate agli
  obblighi, ai compiti e alle finalità della prestazione
  professionale richiesta;
 I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla
  legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti
  strettamente necessari alle finalità perseguite e nel
  rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.



      Il consenso non è richiesto, ma possono essere trattati
    i soli dati essenziali per le finalità che non possano essere
            adempiute mediante l’impiego di dati anonimi
Formazione del fascicolo del cliente da
      parte del professionista

   Parere del Garante del 3 giugno 2004 “Chiarimenti
   sui principali adempimenti in materia di protezione
   di dati personali nello svolgimento dell’attività
   forense”:

  la formazione del fascicolo può essere effettuata in
   via manuale e cartacea e/o mediante mezzi informatici;
  non occorre depennare il nome delle parti dalla
   copertina dei fascicoli cartacei, utilizzando al suo
   posto solo numeri identificativi;
  è invece necessario seguire opportune misure di
   sicurezza per rendere i fascicoli e la relativa
   documentazione accessibili agli incaricati del trattamento
   nei casi e per le finalità previsti annullando rischi di
   accessi abusivi.
4 – Difesa dei diritti e investigazioni
              difensive
Codice di deontologia e buona condotta per
i trattamenti di dati personali effettuati per
svolgere investigazioni difensive
(Provv. 6 novembre 2008)

Ambito di applicazione: avvocati e praticanti avvocati che
utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni
difensive collegate ad un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000,
n. 397) o comunque per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria.




    Ipotesi specifiche di esenzione dagli obblighi di
                informativa e consenso
Informativa: possibilità di omettere l’informativa per i
dati raccolti presso terzi, qualora essi siano trattati solo
per il periodo strettamente necessario per far valere un
diritto in sede giudiziaria

Consenso: non è richiesto né per i dati comuni, né per
i dati sensibili e giudiziari.




Ciò vale sia per i dati trattati nel corso di un
procedimento, anche in sede amministrativa, arbitrato o
conciliazione, sia nella fase propedeutica
all’instaurazione di un eventuale giudizio (anche al fine di
verificare se vi sia un diritto da tutelare), sia nella fase
successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale
della lite.
L’unico limite a questa disciplina è
      rappresentato dai c.d.
      “dati ultrasensibili”



      Per i dati idonei a rivelare lo stato di
             salute e la vita sessuale
    dell’interessato, il trattamento è lecito
      solo quando il diritto che si intende
         tutelare è di rango pari a quello
     dell’interessato, ovvero consiste in un
    diritto della personalità o altro diritto o
       libertà fondamentale e inviolabile
               (Provv. 9 luglio 2003)
5 – Le misure di sicurezza
Ulteriori adempimenti: misure di
  sicurezza sui dati
I dati dei clienti devono essere protetti da misure di sicurezza
idonee preventive per ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato ai dati dei clienti.
Alcune cautele, c.d. “misure minime”, sono obbligatorie e la loro
mancata implementazione ha risvolti sul piano penale (art. 33-36 e
Allegato B del Codice).
Genericamente le misure di sicurezza sono individuate a seconda
che il trattamento sia effettuato:


                  con strumenti elettronici
                              oppure
               con strumenti non elettronici
Trattamenti con strumenti elettronici

            Misure Minime di Sicurezza


             Autenticazione Informatica



   Utilizzazione di un sistema di autorizzazione


     Procedure di gestione delle credenziali
               di autenticazione


       Aggiornamento periodico dell’individuazione
   dell’ambito di trattamento consentito agli incaricati
     e addetti alla gestione e manutenzione sistemi
Protezione degli strumenti elettronici e dei dati
Rispetto a trattamenti illeciti, accessi non consentiti


          Procedure per la custodia di copie
      di back-up, il ripristino della disponibilità
                dei dati e dei sistemi


     Redazione e aggiornamento del documento
      Programmatico sulla sicurezza (DPSS),
        necessario solo se vengono trattati
             dati sensibili o giudiziari
          (apposito modello semplificato)
Trattamenti Con Strumenti Non Elettronici



    Aggiornamento periodico ambito di trattamento
                     consentito


   Procedure per l’idonea custodia di atti e documenti


   Procedure per la conservazione di determinati atti
           in archivi ad accesso selezionato

         Individuazione modalità di accesso per
             L’identificazione degli incaricati
5 – Privacy e avvocati: questioni
           particolari
Pubblicità dei provvedimenti
   disciplinari adottati nei confronti
             degli avvocati

                              “Di conseguenza, è
                              soggetto a deposito e quindi
                              fonte di ampia conoscibilità
                              il provvedimento del
      I provvedimenti         Consiglio dell’Ordine degli
 disciplinari adottati nei    avvocati che dispone la
  confronti degli iscritti    sanzione disciplinare della
  all’albo degli avvocati
   si configurano come
                              sospensione dalla
 atti pubblici soggetti ad    professione. Può essere
un regime di conoscibilità    perciò divulgato anche
  anche da parte di altri     attraverso riviste, notiziari e
  professionisti e di terzi   pubblicazioni, a prescindere
                              dall’opportunità o meno di
                              tale pubblicazione e
                              dall’obbligo di riportare
                              comunque dati esatti e
                              completi” (Decisione del
                              Garante del 29 marzo 2001)
Tutela della privacy ed oscuramento
dei dati identificativi delle sentenze

Art. 52, comma 1 Codice Privacy: “Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e
il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o
segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento”.
Tutela della privacy ed oscuramento
 dei dati identificativi delle sentenze


• Lettera Circolare del 17 gennaio 2006 del primo
  presidente della Corte Suprema di Cassazione: la
  possibilità di rendere in forma anonima i dati personali
  contenuti in una sentenza si ha soltanto al momento della
  sua riproduzione in qualsiasi forma su riviste giuridiche,
  supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
  elettronica.
• Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 29
  gennaio 2009, n. 4239: non può dirsi violato l’art. 52 del
  Codice della privacy qualora venga pubblicato il testo
  integrale di una sentenza o di un provvedimento
  giudiziario, omettendo la cancellazione dei dati e delle
  informazioni generali inerenti le parti processuali, qualora
  la sentenza sia in ogni caso già reperibile presso la banca
  dati dell’autorità giudiziaria procedente, in assenza
  dell’apposita istanza di parte prevista dall’art. 52 comma
  1 d.lgs. 196/03.
Le questioni tuttora aperte


• L’attività di assistenza stragiudiziale
• La tutela dei diritti “di pari rango”
• Il diritto di accesso ai dati

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Proteggere i dati critici dello Studio per garantire privacy ed efficienza produttiva

  • 1. Proteggere i dati critici dello Studio per garantire privacy ed efficienza produttiva Daniele Vecchi Milano 13 ottobre 2011
  • 2. 1 – La protezione dei dati personali dei clienti nello svolgimento dell’attività forense
  • 3. Normativa di riferimento • Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d. Codice Privacy) • Autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili e giudiziari • Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (Provv. 6 novembre 2008); • Parere Garante del 3 giugno 2004, Chiarimenti sui principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell’attività forense (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=100 7280) • Altri provvedimenti e decisioni del Garante
  • 4. Ma anche • Art. 622 Codice Penale – Segreto professionale • Art. 9 Codice di Deontologia Forense
  • 5. Art. 9 codice deontologico: dovere di segretezza e riservatezza È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale. II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
  • 6. Art. 9 codice deontologico: dovere di segretezza e riservatezza IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
  • 7. Fonti informative • Parere Garante del 3 giugno 2004, Chiarimenti sui principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell’attività forense (http://www.garanteprivacy.it/garan- te/doc.jsp?ID=1007280) • Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano: privacy per gli studi legali, febbraio 2007 (http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/PRI VACY%20PER%20GLI%20STUDI%20LEGALI.pdf) • Consiglio Nazionale Forense, Vademecum dello studio legale, 18 giugno 2004
  • 8. 2 - La privacy in pillole
  • 9. Privacy: cosa significa Privacy = disciplina del trattamento dei dati personali Il termine “privacy” non corrisponde necessariamente ad un obbligo di confidenzialità o riservatezza. Nel contesto della direttiva comunitaria, “privacy” indica la disciplina per il trattamento dei dati.
  • 10. L’oggetto del trattamento Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. I dati personali si contrappongono ai dati anonimi: il dato che in origine o a seguito di un trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile Dati sensibili, Giudiziari e Quasi-sensibili
  • 11. Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti:  la raccolta,  l’estrazione,  la registrazione,  il raffronto,  l’organizzazione,  l’utilizzo,  la conservazione,  l’interconnessione,  l’elaborazione,  il blocco,  la consultazione,  la comunicazione,  la modificazione,  la diffusione,  la selezione,  la cancellazione.
  • 12. I soggetti del Trattamento: struttura organizzativa Interessato Titolare Responsabile esterno Responsabile Incaricati del trattamento
  • 13. I principali adempimenti • Notifica al Garante (solo nei casi previsti); • Informativa all’interessato (sempre o quasi); • Consenso (specifico e distinto in relazione al trattamento); • Consenso scritto (unitamente all’autorizzazione del Garante) per il trattamento di dati sensibili) • Contratti o discipline ad hoc per il trasferimento all’estero dei dati; • Adozione/implementazione misure di sicurezza; • Redazione/aggiornamento DPS; • Creazione di una Struttura organizzativa (interna ed esterna); • Implementazioni di processi per il riscontro alle istanze dell’interessato.
  • 14. 3 – Privacy e avvocati: la disciplina specifica
  • 15. Trattamento di dati genetici e biometrici dei clienti Provvedimento del Garante del 31 marzo 2004 relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione Sono sottratti all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196:  i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
  • 16. Trattamento di dati sulla solvibilità e stato di insolvenza di imprese Decisione del Garante del 2 marzo 2000: ricorso presentato da una Società che lamentava l’asserita illecita comunicazione di informazioni attinenti la propria situazione economica e finanziaria effettuata da un avvocato a favore di una società statunitense. “i dati trattati in tema di solvibilità e di stato di insolvenza di un’impresa rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il consenso dell’interessato”
  • 17. Peculiarità del trattamento effettuato dagli avvocati Informativa Art. 13 È sempre necessaria quando i dati Può essere anche resa oralmente, sono raccolti direttamente presso con formule sintetiche e colloquiali, l’interessato, anche in caso di omettendo elementi noti al cliente, raccolta di dati tramite ascolto, e precisando se verranno raccolti registrazione o intercettazione di presso terzi dati che lo riguardano conversazioni (Provv. 19 febbraio 2002) Consenso Art. 23 Non è richiesto quando il trattamento Non occorre perciò il consenso del è necessario per eseguire obblighi cliente quando il trattamento dei derivanti da un contratto di cui è parte dati c.d. “comuni” è necessario l’interessato, o per adempiere, prima per adempiere agli obblighi del della conclusione del contratto, a sue contratto di prestazione d’opera specifiche richieste (art. 24 comma 1, lett. b) del Codice)
  • 18. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati dall’Avvocato senza previa autorizzazione del Garante nel caso si ricada in una delle autorizzazioni generali emanate dal Garante ai sensi dell’abrogata L. 675/96 e operanti erga omnes:  Autorizzazione n. 4 del 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti (31 gennaio 2002)  Autorizzazione n. 7 del 2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici (31 gennaio 2002) L’efficacia di tali autorizzazioni è stata prorogata dal Garante sino al 31 dicembre 2012
  • 19. Trattamento dei dati sensibili del cliente da parte di liberi professionisti Dati sensibili: dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,lo stato di salute e la vita sessuale.
  • 20. Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:  per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo;  per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi;  ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici;  per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.
  • 21. Dati giudiziari del cliente Dati giudiziari: dati personali idonei a rilevare alcuni provvedimenti giudiziari, eventuali carichi pendenti, la qualità di imputato o di indagato e la soccombenza ad eventuali sanzioni amministrative dipendenti da reato.
  • 22.  I liberi professionisti sono autorizzati a trattare i dati a carattere giudiziario dei rispettivi clienti, nonché di terzi ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti stessi;  Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della prestazione professionale richiesta;  I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari alle finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale. Il consenso non è richiesto, ma possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità che non possano essere adempiute mediante l’impiego di dati anonimi
  • 23. Formazione del fascicolo del cliente da parte del professionista Parere del Garante del 3 giugno 2004 “Chiarimenti sui principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell’attività forense”:  la formazione del fascicolo può essere effettuata in via manuale e cartacea e/o mediante mezzi informatici;  non occorre depennare il nome delle parti dalla copertina dei fascicoli cartacei, utilizzando al suo posto solo numeri identificativi;  è invece necessario seguire opportune misure di sicurezza per rendere i fascicoli e la relativa documentazione accessibili agli incaricati del trattamento nei casi e per le finalità previsti annullando rischi di accessi abusivi.
  • 24. 4 – Difesa dei diritti e investigazioni difensive
  • 25. Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (Provv. 6 novembre 2008) Ambito di applicazione: avvocati e praticanti avvocati che utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate ad un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Ipotesi specifiche di esenzione dagli obblighi di informativa e consenso
  • 26. Informativa: possibilità di omettere l’informativa per i dati raccolti presso terzi, qualora essi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere un diritto in sede giudiziaria Consenso: non è richiesto né per i dati comuni, né per i dati sensibili e giudiziari. Ciò vale sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, arbitrato o conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio (anche al fine di verificare se vi sia un diritto da tutelare), sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite.
  • 27. L’unico limite a questa disciplina è rappresentato dai c.d. “dati ultrasensibili” Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato, il trattamento è lecito solo quando il diritto che si intende tutelare è di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (Provv. 9 luglio 2003)
  • 28. 5 – Le misure di sicurezza
  • 29. Ulteriori adempimenti: misure di sicurezza sui dati I dati dei clienti devono essere protetti da misure di sicurezza idonee preventive per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato ai dati dei clienti. Alcune cautele, c.d. “misure minime”, sono obbligatorie e la loro mancata implementazione ha risvolti sul piano penale (art. 33-36 e Allegato B del Codice). Genericamente le misure di sicurezza sono individuate a seconda che il trattamento sia effettuato: con strumenti elettronici oppure con strumenti non elettronici
  • 30. Trattamenti con strumenti elettronici Misure Minime di Sicurezza Autenticazione Informatica Utilizzazione di un sistema di autorizzazione Procedure di gestione delle credenziali di autenticazione Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito di trattamento consentito agli incaricati e addetti alla gestione e manutenzione sistemi
  • 31. Protezione degli strumenti elettronici e dei dati Rispetto a trattamenti illeciti, accessi non consentiti Procedure per la custodia di copie di back-up, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi Redazione e aggiornamento del documento Programmatico sulla sicurezza (DPSS), necessario solo se vengono trattati dati sensibili o giudiziari (apposito modello semplificato)
  • 32. Trattamenti Con Strumenti Non Elettronici Aggiornamento periodico ambito di trattamento consentito Procedure per l’idonea custodia di atti e documenti Procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato Individuazione modalità di accesso per L’identificazione degli incaricati
  • 33. 5 – Privacy e avvocati: questioni particolari
  • 34. Pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli avvocati “Di conseguenza, è soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del I provvedimenti Consiglio dell’Ordine degli disciplinari adottati nei avvocati che dispone la confronti degli iscritti sanzione disciplinare della all’albo degli avvocati si configurano come sospensione dalla atti pubblici soggetti ad professione. Può essere un regime di conoscibilità perciò divulgato anche anche da parte di altri attraverso riviste, notiziari e professionisti e di terzi pubblicazioni, a prescindere dall’opportunità o meno di tale pubblicazione e dall’obbligo di riportare comunque dati esatti e completi” (Decisione del Garante del 29 marzo 2001)
  • 35. Tutela della privacy ed oscuramento dei dati identificativi delle sentenze Art. 52, comma 1 Codice Privacy: “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”.
  • 36. Tutela della privacy ed oscuramento dei dati identificativi delle sentenze • Lettera Circolare del 17 gennaio 2006 del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione: la possibilità di rendere in forma anonima i dati personali contenuti in una sentenza si ha soltanto al momento della sua riproduzione in qualsiasi forma su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica. • Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 29 gennaio 2009, n. 4239: non può dirsi violato l’art. 52 del Codice della privacy qualora venga pubblicato il testo integrale di una sentenza o di un provvedimento giudiziario, omettendo la cancellazione dei dati e delle informazioni generali inerenti le parti processuali, qualora la sentenza sia in ogni caso già reperibile presso la banca dati dell’autorità giudiziaria procedente, in assenza dell’apposita istanza di parte prevista dall’art. 52 comma 1 d.lgs. 196/03.
  • 37. Le questioni tuttora aperte • L’attività di assistenza stragiudiziale • La tutela dei diritti “di pari rango” • Il diritto di accesso ai dati