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Il Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Lombardia - Milano - ha
pronunciato la seguente sentenza sul
ricorso iscritto al R.G. N. 3126/97,
proposto (con atto di riassunzione in
esito a trasposizione da ricorso straor-
dinario, ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971
n. 1199) dalla “Assitalia-Le Assicura-
zioni d’Italia” s.p.a. in persona del lega-
le rappresentante, rappresentata e dife-
sa dagli avv.ti Fabio Ziccardi e Mario
Ettore Verino, ed elettivamente domi-
ciliata presso lo studio del primo in
Milano, C.so Venezia n. 8, contro il
Comune di Milano, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso da-
gli avv.ti Maria Rita Surano, Salvatore
Ammendola e Anna Maria Moramar-
co, e presso gli stessi elettivamente do-
miciliato in Milano, Via della Guastal-
la n. 8 negli Uffici dell’avvocatura co-
munale e nei confronti del Lloyd’s of
London-BrockbankSyndicate861,in
persona del rappresentante generale
per l’Italia, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Franco Galiano, Roberta M. Bat-
taini e Riccardo Villata, ed elettiva-
mente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo in Milano, via San Barna-
ba, n. 30, per l’annullamento del prov-
vedimento in data 17.12.1996, con cui
la Commissione giudicatrice ha aggiudicato ai suddetti
Lloyd’s of London Syndacates Brockbank 861 il contratto
per la copertura dei rischi derivanti dalle mostre d’arte (lot-
to 1), nonché di tutti gli atti a detto provvedimento co-
munque connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il ban-
do di gara in data 25.10.1996 e gli eventuali successivi
provvedimenti di approvazione degli atti della Commissio-
ne giudicatrice.
Visto il ricorso con i relativi allegati; visti gli atti tutti del-
la causa; visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ammi-
nistrazione intimata e dell’impresa contro interessata; rela-
tore alla pubblica udienza del 11.6.1998 il dr. Paolo Passo-
ni e uditi altresì i procuratori delle parti.
Ritenuto in fatto e considerato in di-
ritto quanto segue.
Fatto
Il Comune di Milano ha deliberato
in data 22.10.1996 l’affidamento, me-
diante asta pubblica in ambito U.E.,
del servizio di copertura assicurativa
dei rischi derivanti dalle mostre d’arte
(lotto I, di interesse nella presente vi-
cenda) e dal trasporto e giacenza di
opere d’arte presso restauratori (lotto
II), per il periodo 31.12.1996-
31.12.1997.
Nel bando era specificato che la gara
sarebbe stata esperita secondo le moda-
lità di cui all’articolo 73 lett. c) R.D.
827/1924 e che il servizio sarebbe sta-
to aggiudicato alla società offerente il
prezzo più basso, secondo i criteri di
cui all’articolo 23, 1° comma, lettera a)
D.lg.vo 157/95.
Con raccomandata del 25.11.1996, i
Lloyd’s di Londra, in persona del Rap-
presentante Generale per l’Italia, co-
municavano al Settore Economato del
Comune di Milano che intendevano
partecipare alla gara secondo la struttu-
ra associativa loro propria, il “syndaca-
te”, con conseguente presentazione di
un’autonoma offerta da parte di cia-
scun “syndacate”.
Nel corso delle operazioni di gara, iniziate il 17.12.1996,
il Presidente dava atto che il plico intestato ai Lloyd’s of
London conteneva duplici depositi cauzionali e duplice of-
ferta.
Sulla base dei ribassi percentuali delle società rimaste in
gara, veniva dichiarata aggiudicataria del primo lotto la so-
cietà Lloyd’s of London Brockbank Syndacate 861, offe-
rente il maggior ribasso pari al 46%, contro il 40% offerto
sia dall’Alitalia, sia dalla soc. Lloyd’s - Syndacate 33.
A seguito di alcune contestazioni della soc. Assitalia in or-
dine alla forma giuridica dei Lloyd’s, il collegio di gara pri-
ma sospendeva le operazioni e poi confermava l’aggiudica-
zione (recepita dal Comune), sulla base di intervenuti chia-
Il Tar della Lombardia si pronuncia sulle
modalità operative dei Lloyd’s
I Syndacates giudicati idonei a partecipare alle gare pubbliche
Nell’ambito della sen-
tenza vengono eviden-
ziate le caratteristiche
della struttura dei
Lloyd’s, basata sui Syn-
dacates. Se ne ricavano
elementi utili alla solu-
zione del problema le-
gato alla voce “Lloyd’s”,
allorché questa è con-
tenuta nelle dichiara-
zioni annuali che i bro-
kers devono presentare
all’Isvap: ogni Syndaca-
te deve essere infatti
considerato quale enti-
tà distinta dalle altre.
rimenti del rappresentan-
te generale dei Lloyd’s.
Dopo la conseguente
stipula del contratto di
assicurazione (sottoscritto
dalle parti con valenza dal
1.1.1997 al 31.12.1997),
la società Assitalia propo-
neva ricorso straordinario
al Presidente della Re-
pubblica, asserendo l’ille-
gittima ammissione del
Syndacate aggiudicatario,
nonché la violazione dei
principi di par condicio,
di segretezza ed autenti-
cità delle offerte.
In relazione al propo-
sto ricorso straordinario,
il Comune di Milano
notificava istanza di tra-
sposizione in sede giuri-
sdizionale, ai sensi del-
l’articolo 10 D.P.R. n.
1199/1971, alla quale è
poi seguito, da parte del-
la ricorrente, l’atto di ri-
assunzione del giudizio
avanti a questo TAR.
I motivi di ricorso si basano sulla asserita inidoneità dei
Lloyd’s a partecipare alla gara, in relazione alla loro peculia-
re struttura, articolata in syndacates che - pur se autonomi
e fra loro in concorrenza - possono agire solo a mezzo del
loro rappresentate in Italia, l’unico che può sottoscrivere i
contratti assicurativi e formulare offerte.
Pertanto, in presenza (come nella specie) di più syndaca-
tes partecipanti, le varie offerte in concorrenza devono esse-
re sottoscritte dallo stesso rappresentante, circostanza que-
st’ultima che - sempre secondo il ricorrente - avrebbe de-
terminato (con riguardo alle nostre regole di evidenza pub-
blica) insanabili violazioni dei principi di autonomia e se-
gretezze delle offerte.
Dette violazioni risulterebbero poi aggravate dal fatto che
le due offerte dei Lloyd’s sarebbero state addirittura presen-
tate in una unica busta, in contrasto con la prescrizione del
bando, che imponeva separate buste per ogni offerta.
Inoltre, di là dai profili più strettamente procedimentali
od i rappresentanza, l’Assitalia sostiene che tutta l’organiz-
zazione dei Lloyd’s risponderebbe a paradigmi sostanzial-
mente estranei alle garanzie di una impresa di assicurazione,
poiché il “syndacate” sarebbe una struttura priva di respon-
sabilità giuridica, senza alcuna trasparenza sui suoi concreti
requisiti soggettivi.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano ed il
contro interessato Lloyd’s of London - Brockbank syndaca-
te 861, che hanno contrastato le avverse pretese, conclu-
dendo per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11.6.1998, la causa è stata ri-
servata a sentenza.
Diritto
La ricorrente Assitalia - seconda graduata in una gara al
massimo ribasso, per il servizio di copertura assicurativa dei
rischi derivanti dalle mostre d’arte - contesta l’aggiudicazio-
ne in capo alla contro interessata Lloyd’s - Brockbank
Syndacate 861, lamentandone la mancata esclusione.
Le ragioni dell’impugnativa sono sostanzialmente con-
nesse alla peculiare struttura giuridica dei Lloyd’s del tutto
diversa dalle ordinarie imprese assicurative, con conseguen-
s e t t e m b r e - o t t o b r e
13
“The loss book”, in una
illustrazione ottocentesca.
te sostenuta incompatibilità di tale struttura con il rispetto
delle regole di gara, imposte nella specie dalla stazione ap-
paltante,macomunquericavabilidallainteralegislazionedi
settore.
Proprio con il terzo motivo (che assume proprietà logica),
la ricorrente si diffonde sulle ragioni di asserita incompati-
bilità strutturale dei Lloyd’s con i principi dell’evidenza
pubblica contrattuale, mentre le prime due doglianze mira-
no alla ulteriore individuazione di contrasti procedurali con
le modalità di gara imposte dalla lex specialis.
Siassume,quantoalprimoprofilo,cheiLloyd’saltronon
sarebbero che l’associazione di persone fisiche riunite in
gruppi di sottoscrittori (Syndacates) che non rispondono in
solido, e che agiscono solo mediante brokers intermediari,
che a loro volta non risponderebbero dei rischi assunti.
L’evidenziato carattere extraimprenditoriale di mera cor-
porazione di singoli, comporterebbe che la documentazio-
ne presentata in sede di richiesta di partecipazione sia da
considerarecomelasommatoriadidocumentirelativiatut-
ti gli associati, in assenza tuttavia di qualsiasi responsabilità
solidale da parte dei non sottoscrittori, con conseguente ca-
rattere fittizio dei dati medesimi, almeno in termini di ga-
ranzia.
Ulteriori conseguenti anomalie sarebbero poi collegate al-
la mancanza di una sede operativa in Milano per la gestio-
ne della polizza e dei sinistri, i quali peraltro non sarebbero
trattati direttamente dai Lloyd’s neanche a Londra, bensì
solo a mezzo di “periti” di incerta qualificazione (con aggi-
ramento del divieto di partecipazione a gare disposto dalla
legge nazionale nei confronti dei soggetti diversi dalle im-
prese di assicurazione, che non offrono garanzie dirette e
conseguente commistione tra attività di assicurazione e bro-
keraggio).
Da quanto sopra ne sarebbe derivata una plurima viola-
zione del bando relativamente ai requisiti di partecipazione
ed anche (primo e secondo motivo di ricorso) relativamen-
te alle modalità procedimentali di gara imposte dal bando
stesso.
Ciò sia perché le concorrenti offerte dei due Syndacates
dei Lloyd’s sono state sottoscritte dallo stesso rappresentan-
te (quale unico soggetto legittimato a sottoscrivere contatti
associativi, a formulare offerte e partecipare a gare pubbli-
che), sia perché sarebbero state addirittura inserite con la re-
lativa documentazione in una unica busta, in contrasto (co-
sì si assume) con i più elementari principi di autonomia,
autenticitàesegretezzadellepropostecontrattualiingaread
evidenza pubblica.
Il ricorso è tuttavia infondato.
Va in primis puntualizzato che, al contrario di quanto de-
dotto dalla soc. Assitalia, la particolare organizzazione dei
Lloyd’s London da una parte non impedisce una reciproca
autonomia di tipo concorrenziale fra Syndacates, e dall’al-
tra non si riverbera in una assenza od insufficienza di re-
sponsabilità, in capo ai singoli Syndacates eventualmente
aggiudicatari.
Quanto al primo punto, la sottoscrizione delle offerta da
parte della stessa persona costituisce un vincolo della legge
inglese che individua nel Rappresentante generale dei Lloy-
d’s l’unico soggetto abilitato ad assumere impegni verso i
terzi per conto dei singoli Sindacati sottoscrittori; quanto
sopra, peraltro, senza che al citato Organo rappresentativo
sia consentito in alcun modo di interferire con le scelte ge-
stionali dei Syndacates, quali quelle relative alle condizioni
offerte in una pubblica gara, e ciò proprio a garanzia del-
l’autonoma iniziativa e delle libera concorrenza fra differen-
ti sottoscrittori.
Relativamente poi ad asserire frammentazioni (e polveriz-
zazioni) di responsabilità in capo ai singoli sindacati, va al-
tresì precisato che l’attività di questi ultimi resta comunque
disciplinata da regolamenti interni a loro volta stabiliti da
un Organo comune (the Council of Lloyd’s), con la previ-
sione di un Fondo Centrale, che risponde in via sussidiaria
per eventuali insolvenze delle strutture associate.
Pertanto, il fatto che in sede di requisiti di gara in vari
“syndacates” partecipanti abbiano fatto riferimento alle do-
tazioni complessive dei Lloyd’s rappresenta una necessità
collegata alle peculiare organizzazione dei Lloyd’s medesi-
mi, che però non altera (come paventato da controparte) il
“volume” di garanzie che l’intera Strutture comunque effet-
tivamente assicura.
Tali peculiarità risultano del resto esplicitamente ricono-
sciute dalla legislazione sovranazionale e da quella naziona-
le di attuazione.
Con la prima direttiva CEE in materia di assicurazioni
(73/239/EEC), si stabiliva all’articolo 8 che “ogni Stato
membro esige che le imprese che si costituiscono sul terri-
torio e richiedono l’autorizzazione a) adottino una delle se-
guenti forme: per quanto riguarda il Regno Unito (…) l’as-
sociazione dei sottoscrittori denominata Lloyd’s (…)”.
All’articolo 10 si prevedeva poi esplicitamente che sotto-
scrittori fossero rappresentati all’estero da un unico manda-
tario in ogni paese, come anche prescritto dalla legge nazio-
nale di recepimento n. 295 del 10.6.1978 e consentito da
espressa autorizzazione del Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato del 2.7.1986.
Tali principi sono stati poi confermati anche dalla terza
direttiva in materia di assicu-
razioni non sulla vita
(92/49/CEE), mentre la nor-
ma nazionale di attuazione
(art. 137 II comma del dlg.vo
175/95) ha previsto l’automa-
tico diritto ad operare, a be-
neficio (come per il Lloyd’s)
di quelle sede secondarie ita-
liane di imprese comunitarie
estere, già autorizzate ad ope-
rare in Italia in forza della pre-
cedente normativa.
Circa poi le garanzie di sol-
vibilità dei Lloyd’s, è proprio
la citata direttiva 92/49/CEE
che demanda tali controlli al-
le competenti autorità britan-
niche, con riferimento a tutti
i membri globalmente consi-
derati (senza riguardo ai dati
relativi ai singoli raggruppa-
menti di sottoscrittori).
La stessa legge nazionale
10.6.1978 prevede all’art. 22
per i Lloyd’s l’obbligo di pre-
sentare bilanci e conti di profitti e perdite con dati globali
annui delle operazioni condotte dall’associazione nel suo
complesso.
A seguito della esposta ricostruzione normativa, emerge
che il sistema comunitario - doverosamente recepito da
quello italiano - contempla espressamente i Lloyd’s of Lon-
don, li riconosce come istituzione diversa dagli assicuratori
di tipo classico, ed impone ai sottoscrittori di essere rappre-
sentati all’estero da un unico Rappresentante Generale, di-
verso da ogni Paese, mentre la vigilanza nazionale inglese
sulla produzione di dati globali annui dell’associazione si at-
teggia a condizione necessaria e sufficiente per operare in re-
gime di libero stabilimento in qualunque stato dell’Unione.
Anche la doglianza circa la mancanza in capo alla contro
interessata di un perito liquidatore non resta allineata con la
peculiare struttura dei Lloyd’s, ove appunto è in radice
esclusa tale figura ed ove comunque sussiste parimenti un
alternativo (collaudato) sistema di liquidazione dei sinistri.
Relativamente poi alla presunta commissione con l’attività
di brokeraggio, va precisato che i sottoscrittori dei Lloyd’s ag-
giudicatari della gara stipulano con i “Lloyd’s brokers” (di-
stinti soggetti giuridici) un accordo di libera collaborazione
per attività di mediazione tra i clienti ed i Lloyd’s of Lon-
don: trattasi dunque di normali brokers assicurativi, con
l’unica peculiarità costituita dal fatto che anziché svolgere la
loro opera di mediazione nei confronti di compagnie diver-
se, nella specie promuovono la sottoscrizione di polizze con
i diversi “syndacates” di sottoscrittori dei Lloyd’s.
Ciò non postula pertanto alcuna commistione soggettiva,
trattandosi di soggetti con personalità giuridica distinta, ca-
ratterizzati da una rigorosa distinzione gestionale, imposta
proprio dalla normativa inglese (“Lloyd’s Act 1982).
Può pertanto agevolmente convenirsi con i patrocini del-
le parti resistenti, secondo cui, in conformità delle citate le-
gislazioni nazionali e sovranazionali il mercato nazionale
non più riservato alle assicurazioni italiane, ma è esteso a
quelle autorizzate in tutti i paesi membri, sì che i cittadini
o gli enti italiani possono concludere un contratto di assi-
curazione con una qualsiasi delle Compagnie operanti nel-
la Comunità in presenza di autorizzazione del Paese ove es-
se hanno la loro sede.
In un tale contesto spetta ai Paesi membri vigilare, affin-
ché non sia limitata la libertà di commercio e di circolare
delle polizze nella Comunità.
s e t t e m b r e - o t t o b r e
A fianco e nella pagina
seguente: il building
dei Lloyd’s.
15
Le considerazioni appena svolte sul necessario adatta-
mento che l’ordinamento nazionale deve attuare in presen-
za di partecipazioni a gare pubbliche di imprese dalla strut-
tura atipica (quali appunto i Lloyd’s), conducono a respin-
gere anche le doglianze di parte ricorrente, mirate a ravvisa-
re - nei concreti comportamenti di gara della contro inte-
ressata-presunteviolazioniproceduralidivariefasidellase-
lezione (in specie mancata autonomia e segretezza delle of-
ferte, mediante gravi irritualità nella loro presentazione).
Si è già visto infatti che la rappresentanza in capo ad un
unico soggetto delle offerte dei diversi “sindacati” parteci-
panti attiene ad una particolare formalità gestionale, che
non lede alcun principio di segretezza, nè può dare luogo a
sospetti di anomali collegamenti fra imprese, per condizio-
nare l’aggiudicazione finale.
Quanto sopra, a prescindere dal deliberato sistema di ag-
giudicazione al massimo ribasso (che impedisce material-
mente tali condizionamenti), atteso che l’intero sistema as-
sicurativo dei Lloyd’s resta ancorato ad un rigoroso princi-
pio di concorrenzialità tra i vari “sindacati”, ove l’azione di
rappresentanza unitaria per Nazione si limita (con divieto
istituzionale di qualsiasi altra ingerenza) alla sola assunzio-
ne formale degli impegni giuridici per conto delle strutture
operative.
Diversamente opinando (con la pretesa alla diretta offer-
ta del sindacato partecipante), si precluderebbe di fatto la
possibilità dei Lloyd’s di partecipare con più “syndacates”,
imponendo loro una sorta di selezione previa del “Syndaca-
te” ammesso a contrarre.
Conseguenzialmente prive di pregio sono le censure pro-
cedurali sulle modalità di presentazione delle offerte, in re-
lazione al fatto che sarebbero state racchiuse in una unica
busta, a sua volta contenente la documentazione da allegar-
si in un’unica copia.
Quanto al primo profilo, è comunque inesatta la stessa ri-
costruzione della vicenda operata dalla ricorrente, atteso
che le offerte dei due Syndacates concorrenti non si trova-
vano racchiuse in una medesima busta, bensì in due buste
distinte e sigillate, a loro volta inserite nel plico più grande
contenente la documentazione richiesta.
Né la prescrizione di gara imponeva (come invece soste-
nuto dalla soc. Assitalia) che l’offerta in busta chiusa sigilla-
ta contenesse a sua volta, a pena di esclusione, anche certi-
ficati e dichiarazioni, atteso che il bando consentiva espres-
samente una presentazione dell’offerta separata dal plico
della documentazione, sì che la premura della lex specialis a
che la documentazione fosse fornita “contestualmente” al-
l’offerta era evidentemente (e testualmente) riferita all’esi-
genza di una presentazione temporalmente simultanea, ma
non anche coincidente nel luogo di custodia.
Circa poi la presentazione di un’unica copia di siffatta do-
cumentazione per entrambe le offerte, si rinvia alle prece-
denti considerazioni sulla struttura atipica dei “syndacates”
partecipanti, nonché sulla unicità e globalità dei dati d’im-
presa riferiti alla associazione dei sottoscrittori complessiva-
mente considerata.
Ne deriva, da una parte una piena conformità e fungibi-
lità della medesima documentazione per entrambi i sinda-
cati partecipanti, e dall’altra una conseguente inesistenza
(per ovvie ragioni di praticità e di non aggravamento) del-
l’obbligo di presentare disgiuntamente le due identiche do-
cumentazioni, in assenza di ogni lesione di segretezza e di
par condicio.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

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Il tar della lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei lloyd's

  • 1. Il Tribunale Amministrativo Regio- nale per la Lombardia - Milano - ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso iscritto al R.G. N. 3126/97, proposto (con atto di riassunzione in esito a trasposizione da ricorso straor- dinario, ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) dalla “Assitalia-Le Assicura- zioni d’Italia” s.p.a. in persona del lega- le rappresentante, rappresentata e dife- sa dagli avv.ti Fabio Ziccardi e Mario Ettore Verino, ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio del primo in Milano, C.so Venezia n. 8, contro il Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso da- gli avv.ti Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Anna Maria Moramar- co, e presso gli stessi elettivamente do- miciliato in Milano, Via della Guastal- la n. 8 negli Uffici dell’avvocatura co- munale e nei confronti del Lloyd’s of London-BrockbankSyndicate861,in persona del rappresentante generale per l’Italia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Galiano, Roberta M. Bat- taini e Riccardo Villata, ed elettiva- mente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via San Barna- ba, n. 30, per l’annullamento del prov- vedimento in data 17.12.1996, con cui la Commissione giudicatrice ha aggiudicato ai suddetti Lloyd’s of London Syndacates Brockbank 861 il contratto per la copertura dei rischi derivanti dalle mostre d’arte (lot- to 1), nonché di tutti gli atti a detto provvedimento co- munque connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il ban- do di gara in data 25.10.1996 e gli eventuali successivi provvedimenti di approvazione degli atti della Commissio- ne giudicatrice. Visto il ricorso con i relativi allegati; visti gli atti tutti del- la causa; visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ammi- nistrazione intimata e dell’impresa contro interessata; rela- tore alla pubblica udienza del 11.6.1998 il dr. Paolo Passo- ni e uditi altresì i procuratori delle parti. Ritenuto in fatto e considerato in di- ritto quanto segue. Fatto Il Comune di Milano ha deliberato in data 22.10.1996 l’affidamento, me- diante asta pubblica in ambito U.E., del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle mostre d’arte (lotto I, di interesse nella presente vi- cenda) e dal trasporto e giacenza di opere d’arte presso restauratori (lotto II), per il periodo 31.12.1996- 31.12.1997. Nel bando era specificato che la gara sarebbe stata esperita secondo le moda- lità di cui all’articolo 73 lett. c) R.D. 827/1924 e che il servizio sarebbe sta- to aggiudicato alla società offerente il prezzo più basso, secondo i criteri di cui all’articolo 23, 1° comma, lettera a) D.lg.vo 157/95. Con raccomandata del 25.11.1996, i Lloyd’s di Londra, in persona del Rap- presentante Generale per l’Italia, co- municavano al Settore Economato del Comune di Milano che intendevano partecipare alla gara secondo la struttu- ra associativa loro propria, il “syndaca- te”, con conseguente presentazione di un’autonoma offerta da parte di cia- scun “syndacate”. Nel corso delle operazioni di gara, iniziate il 17.12.1996, il Presidente dava atto che il plico intestato ai Lloyd’s of London conteneva duplici depositi cauzionali e duplice of- ferta. Sulla base dei ribassi percentuali delle società rimaste in gara, veniva dichiarata aggiudicataria del primo lotto la so- cietà Lloyd’s of London Brockbank Syndacate 861, offe- rente il maggior ribasso pari al 46%, contro il 40% offerto sia dall’Alitalia, sia dalla soc. Lloyd’s - Syndacate 33. A seguito di alcune contestazioni della soc. Assitalia in or- dine alla forma giuridica dei Lloyd’s, il collegio di gara pri- ma sospendeva le operazioni e poi confermava l’aggiudica- zione (recepita dal Comune), sulla base di intervenuti chia- Il Tar della Lombardia si pronuncia sulle modalità operative dei Lloyd’s I Syndacates giudicati idonei a partecipare alle gare pubbliche Nell’ambito della sen- tenza vengono eviden- ziate le caratteristiche della struttura dei Lloyd’s, basata sui Syn- dacates. Se ne ricavano elementi utili alla solu- zione del problema le- gato alla voce “Lloyd’s”, allorché questa è con- tenuta nelle dichiara- zioni annuali che i bro- kers devono presentare all’Isvap: ogni Syndaca- te deve essere infatti considerato quale enti- tà distinta dalle altre.
  • 2. rimenti del rappresentan- te generale dei Lloyd’s. Dopo la conseguente stipula del contratto di assicurazione (sottoscritto dalle parti con valenza dal 1.1.1997 al 31.12.1997), la società Assitalia propo- neva ricorso straordinario al Presidente della Re- pubblica, asserendo l’ille- gittima ammissione del Syndacate aggiudicatario, nonché la violazione dei principi di par condicio, di segretezza ed autenti- cità delle offerte. In relazione al propo- sto ricorso straordinario, il Comune di Milano notificava istanza di tra- sposizione in sede giuri- sdizionale, ai sensi del- l’articolo 10 D.P.R. n. 1199/1971, alla quale è poi seguito, da parte del- la ricorrente, l’atto di ri- assunzione del giudizio avanti a questo TAR. I motivi di ricorso si basano sulla asserita inidoneità dei Lloyd’s a partecipare alla gara, in relazione alla loro peculia- re struttura, articolata in syndacates che - pur se autonomi e fra loro in concorrenza - possono agire solo a mezzo del loro rappresentate in Italia, l’unico che può sottoscrivere i contratti assicurativi e formulare offerte. Pertanto, in presenza (come nella specie) di più syndaca- tes partecipanti, le varie offerte in concorrenza devono esse- re sottoscritte dallo stesso rappresentante, circostanza que- st’ultima che - sempre secondo il ricorrente - avrebbe de- terminato (con riguardo alle nostre regole di evidenza pub- blica) insanabili violazioni dei principi di autonomia e se- gretezze delle offerte. Dette violazioni risulterebbero poi aggravate dal fatto che le due offerte dei Lloyd’s sarebbero state addirittura presen- tate in una unica busta, in contrasto con la prescrizione del bando, che imponeva separate buste per ogni offerta. Inoltre, di là dai profili più strettamente procedimentali od i rappresentanza, l’Assitalia sostiene che tutta l’organiz- zazione dei Lloyd’s risponderebbe a paradigmi sostanzial- mente estranei alle garanzie di una impresa di assicurazione, poiché il “syndacate” sarebbe una struttura priva di respon- sabilità giuridica, senza alcuna trasparenza sui suoi concreti requisiti soggettivi. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano ed il contro interessato Lloyd’s of London - Brockbank syndaca- te 861, che hanno contrastato le avverse pretese, conclu- dendo per la reiezione del gravame. Alla pubblica udienza dell’11.6.1998, la causa è stata ri- servata a sentenza. Diritto La ricorrente Assitalia - seconda graduata in una gara al massimo ribasso, per il servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle mostre d’arte - contesta l’aggiudicazio- ne in capo alla contro interessata Lloyd’s - Brockbank Syndacate 861, lamentandone la mancata esclusione. Le ragioni dell’impugnativa sono sostanzialmente con- nesse alla peculiare struttura giuridica dei Lloyd’s del tutto diversa dalle ordinarie imprese assicurative, con conseguen- s e t t e m b r e - o t t o b r e 13 “The loss book”, in una illustrazione ottocentesca.
  • 3. te sostenuta incompatibilità di tale struttura con il rispetto delle regole di gara, imposte nella specie dalla stazione ap- paltante,macomunquericavabilidallainteralegislazionedi settore. Proprio con il terzo motivo (che assume proprietà logica), la ricorrente si diffonde sulle ragioni di asserita incompati- bilità strutturale dei Lloyd’s con i principi dell’evidenza pubblica contrattuale, mentre le prime due doglianze mira- no alla ulteriore individuazione di contrasti procedurali con le modalità di gara imposte dalla lex specialis. Siassume,quantoalprimoprofilo,cheiLloyd’saltronon sarebbero che l’associazione di persone fisiche riunite in gruppi di sottoscrittori (Syndacates) che non rispondono in solido, e che agiscono solo mediante brokers intermediari, che a loro volta non risponderebbero dei rischi assunti. L’evidenziato carattere extraimprenditoriale di mera cor- porazione di singoli, comporterebbe che la documentazio- ne presentata in sede di richiesta di partecipazione sia da considerarecomelasommatoriadidocumentirelativiatut- ti gli associati, in assenza tuttavia di qualsiasi responsabilità solidale da parte dei non sottoscrittori, con conseguente ca- rattere fittizio dei dati medesimi, almeno in termini di ga- ranzia. Ulteriori conseguenti anomalie sarebbero poi collegate al- la mancanza di una sede operativa in Milano per la gestio- ne della polizza e dei sinistri, i quali peraltro non sarebbero trattati direttamente dai Lloyd’s neanche a Londra, bensì solo a mezzo di “periti” di incerta qualificazione (con aggi- ramento del divieto di partecipazione a gare disposto dalla legge nazionale nei confronti dei soggetti diversi dalle im- prese di assicurazione, che non offrono garanzie dirette e conseguente commistione tra attività di assicurazione e bro- keraggio). Da quanto sopra ne sarebbe derivata una plurima viola- zione del bando relativamente ai requisiti di partecipazione ed anche (primo e secondo motivo di ricorso) relativamen- te alle modalità procedimentali di gara imposte dal bando stesso. Ciò sia perché le concorrenti offerte dei due Syndacates dei Lloyd’s sono state sottoscritte dallo stesso rappresentan- te (quale unico soggetto legittimato a sottoscrivere contatti associativi, a formulare offerte e partecipare a gare pubbli- che), sia perché sarebbero state addirittura inserite con la re- lativa documentazione in una unica busta, in contrasto (co- sì si assume) con i più elementari principi di autonomia, autenticitàesegretezzadellepropostecontrattualiingaread evidenza pubblica. Il ricorso è tuttavia infondato. Va in primis puntualizzato che, al contrario di quanto de- dotto dalla soc. Assitalia, la particolare organizzazione dei Lloyd’s London da una parte non impedisce una reciproca autonomia di tipo concorrenziale fra Syndacates, e dall’al- tra non si riverbera in una assenza od insufficienza di re- sponsabilità, in capo ai singoli Syndacates eventualmente aggiudicatari. Quanto al primo punto, la sottoscrizione delle offerta da parte della stessa persona costituisce un vincolo della legge inglese che individua nel Rappresentante generale dei Lloy- d’s l’unico soggetto abilitato ad assumere impegni verso i terzi per conto dei singoli Sindacati sottoscrittori; quanto sopra, peraltro, senza che al citato Organo rappresentativo sia consentito in alcun modo di interferire con le scelte ge- stionali dei Syndacates, quali quelle relative alle condizioni offerte in una pubblica gara, e ciò proprio a garanzia del- l’autonoma iniziativa e delle libera concorrenza fra differen- ti sottoscrittori. Relativamente poi ad asserire frammentazioni (e polveriz- zazioni) di responsabilità in capo ai singoli sindacati, va al- tresì precisato che l’attività di questi ultimi resta comunque disciplinata da regolamenti interni a loro volta stabiliti da un Organo comune (the Council of Lloyd’s), con la previ- sione di un Fondo Centrale, che risponde in via sussidiaria per eventuali insolvenze delle strutture associate. Pertanto, il fatto che in sede di requisiti di gara in vari “syndacates” partecipanti abbiano fatto riferimento alle do- tazioni complessive dei Lloyd’s rappresenta una necessità collegata alle peculiare organizzazione dei Lloyd’s medesi- mi, che però non altera (come paventato da controparte) il “volume” di garanzie che l’intera Strutture comunque effet- tivamente assicura. Tali peculiarità risultano del resto esplicitamente ricono- sciute dalla legislazione sovranazionale e da quella naziona- le di attuazione. Con la prima direttiva CEE in materia di assicurazioni (73/239/EEC), si stabiliva all’articolo 8 che “ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono sul terri- torio e richiedono l’autorizzazione a) adottino una delle se- guenti forme: per quanto riguarda il Regno Unito (…) l’as- sociazione dei sottoscrittori denominata Lloyd’s (…)”. All’articolo 10 si prevedeva poi esplicitamente che sotto- scrittori fossero rappresentati all’estero da un unico manda- tario in ogni paese, come anche prescritto dalla legge nazio- nale di recepimento n. 295 del 10.6.1978 e consentito da espressa autorizzazione del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 2.7.1986. Tali principi sono stati poi confermati anche dalla terza
  • 4. direttiva in materia di assicu- razioni non sulla vita (92/49/CEE), mentre la nor- ma nazionale di attuazione (art. 137 II comma del dlg.vo 175/95) ha previsto l’automa- tico diritto ad operare, a be- neficio (come per il Lloyd’s) di quelle sede secondarie ita- liane di imprese comunitarie estere, già autorizzate ad ope- rare in Italia in forza della pre- cedente normativa. Circa poi le garanzie di sol- vibilità dei Lloyd’s, è proprio la citata direttiva 92/49/CEE che demanda tali controlli al- le competenti autorità britan- niche, con riferimento a tutti i membri globalmente consi- derati (senza riguardo ai dati relativi ai singoli raggruppa- menti di sottoscrittori). La stessa legge nazionale 10.6.1978 prevede all’art. 22 per i Lloyd’s l’obbligo di pre- sentare bilanci e conti di profitti e perdite con dati globali annui delle operazioni condotte dall’associazione nel suo complesso. A seguito della esposta ricostruzione normativa, emerge che il sistema comunitario - doverosamente recepito da quello italiano - contempla espressamente i Lloyd’s of Lon- don, li riconosce come istituzione diversa dagli assicuratori di tipo classico, ed impone ai sottoscrittori di essere rappre- sentati all’estero da un unico Rappresentante Generale, di- verso da ogni Paese, mentre la vigilanza nazionale inglese sulla produzione di dati globali annui dell’associazione si at- teggia a condizione necessaria e sufficiente per operare in re- gime di libero stabilimento in qualunque stato dell’Unione. Anche la doglianza circa la mancanza in capo alla contro interessata di un perito liquidatore non resta allineata con la peculiare struttura dei Lloyd’s, ove appunto è in radice esclusa tale figura ed ove comunque sussiste parimenti un alternativo (collaudato) sistema di liquidazione dei sinistri. Relativamente poi alla presunta commissione con l’attività di brokeraggio, va precisato che i sottoscrittori dei Lloyd’s ag- giudicatari della gara stipulano con i “Lloyd’s brokers” (di- stinti soggetti giuridici) un accordo di libera collaborazione per attività di mediazione tra i clienti ed i Lloyd’s of Lon- don: trattasi dunque di normali brokers assicurativi, con l’unica peculiarità costituita dal fatto che anziché svolgere la loro opera di mediazione nei confronti di compagnie diver- se, nella specie promuovono la sottoscrizione di polizze con i diversi “syndacates” di sottoscrittori dei Lloyd’s. Ciò non postula pertanto alcuna commistione soggettiva, trattandosi di soggetti con personalità giuridica distinta, ca- ratterizzati da una rigorosa distinzione gestionale, imposta proprio dalla normativa inglese (“Lloyd’s Act 1982). Può pertanto agevolmente convenirsi con i patrocini del- le parti resistenti, secondo cui, in conformità delle citate le- gislazioni nazionali e sovranazionali il mercato nazionale non più riservato alle assicurazioni italiane, ma è esteso a quelle autorizzate in tutti i paesi membri, sì che i cittadini o gli enti italiani possono concludere un contratto di assi- curazione con una qualsiasi delle Compagnie operanti nel- la Comunità in presenza di autorizzazione del Paese ove es- se hanno la loro sede. In un tale contesto spetta ai Paesi membri vigilare, affin- ché non sia limitata la libertà di commercio e di circolare delle polizze nella Comunità. s e t t e m b r e - o t t o b r e A fianco e nella pagina seguente: il building dei Lloyd’s. 15
  • 5. Le considerazioni appena svolte sul necessario adatta- mento che l’ordinamento nazionale deve attuare in presen- za di partecipazioni a gare pubbliche di imprese dalla strut- tura atipica (quali appunto i Lloyd’s), conducono a respin- gere anche le doglianze di parte ricorrente, mirate a ravvisa- re - nei concreti comportamenti di gara della contro inte- ressata-presunteviolazioniproceduralidivariefasidellase- lezione (in specie mancata autonomia e segretezza delle of- ferte, mediante gravi irritualità nella loro presentazione). Si è già visto infatti che la rappresentanza in capo ad un unico soggetto delle offerte dei diversi “sindacati” parteci- panti attiene ad una particolare formalità gestionale, che non lede alcun principio di segretezza, nè può dare luogo a sospetti di anomali collegamenti fra imprese, per condizio- nare l’aggiudicazione finale. Quanto sopra, a prescindere dal deliberato sistema di ag- giudicazione al massimo ribasso (che impedisce material- mente tali condizionamenti), atteso che l’intero sistema as- sicurativo dei Lloyd’s resta ancorato ad un rigoroso princi- pio di concorrenzialità tra i vari “sindacati”, ove l’azione di rappresentanza unitaria per Nazione si limita (con divieto istituzionale di qualsiasi altra ingerenza) alla sola assunzio- ne formale degli impegni giuridici per conto delle strutture operative. Diversamente opinando (con la pretesa alla diretta offer- ta del sindacato partecipante), si precluderebbe di fatto la possibilità dei Lloyd’s di partecipare con più “syndacates”, imponendo loro una sorta di selezione previa del “Syndaca- te” ammesso a contrarre. Conseguenzialmente prive di pregio sono le censure pro- cedurali sulle modalità di presentazione delle offerte, in re- lazione al fatto che sarebbero state racchiuse in una unica busta, a sua volta contenente la documentazione da allegar- si in un’unica copia. Quanto al primo profilo, è comunque inesatta la stessa ri- costruzione della vicenda operata dalla ricorrente, atteso che le offerte dei due Syndacates concorrenti non si trova- vano racchiuse in una medesima busta, bensì in due buste distinte e sigillate, a loro volta inserite nel plico più grande contenente la documentazione richiesta. Né la prescrizione di gara imponeva (come invece soste- nuto dalla soc. Assitalia) che l’offerta in busta chiusa sigilla- ta contenesse a sua volta, a pena di esclusione, anche certi- ficati e dichiarazioni, atteso che il bando consentiva espres- samente una presentazione dell’offerta separata dal plico della documentazione, sì che la premura della lex specialis a che la documentazione fosse fornita “contestualmente” al- l’offerta era evidentemente (e testualmente) riferita all’esi- genza di una presentazione temporalmente simultanea, ma non anche coincidente nel luogo di custodia. Circa poi la presentazione di un’unica copia di siffatta do- cumentazione per entrambe le offerte, si rinvia alle prece- denti considerazioni sulla struttura atipica dei “syndacates” partecipanti, nonché sulla unicità e globalità dei dati d’im- presa riferiti alla associazione dei sottoscrittori complessiva- mente considerata. Ne deriva, da una parte una piena conformità e fungibi- lità della medesima documentazione per entrambi i sinda- cati partecipanti, e dall’altra una conseguente inesistenza (per ovvie ragioni di praticità e di non aggravamento) del- l’obbligo di presentare disgiuntamente le due identiche do- cumentazioni, in assenza di ogni lesione di segretezza e di par condicio. In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.