2. Art.13 cost
• La libertà personale è inviolabile.
• Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.
• In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
• È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà .
• La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
3. Art 13
1° comma
La libertà personale è inviolabile.
4. Definizione
• La libertà personale è il diritto non subire
costrizione, di non essere
arrestati, fermati, perquisiti.
• E’ un diritto inviolabile: non può essere tolto a
nessuno.
• Il potere di arresto che spetta allo Stato, non
può quindi essere esercitato se non in
determinate circostanze e con il rispetto di
talune forme.
5. Art. 13
2° comma
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.
6. Arresto, ispezioni,perquisizioni
• Lo Stato può procedere all’arresto, alle
ispezioni o alle perquisizioni personali
solo:
– nei casi e nei modi previsti dalla legge (RISERVA DI
LEGGE)
– con un provvedimento motivato del giudice: il
mandato (RISERVA GIURISDIZIONALE).
7. Art.13
3° comma
In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
8. Casi di necessità e urgenza
• In casi eccezionali di necessità e urgenza (es.
flagranza di reato) indicati dalla legge le forze
dell’ordine (polizia, carabinieri) possono adottare
un provvedimento provvisorio: il fermo di polizia.
• Il provvedimento deve essere comunicato al
giudice entro 48 ore.
• Se il giudice entro le successive 48 ore non lo
convalida il provvedimento è revocato.
• Se l’arresto viene convalidato inizia la custodia
cautelare (5° comma).
9. Art.13
4° comma
È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà .
10. Divieto di torture
• E’ vietata ogni forma di tortura nei confronti di
chi è arrestato o incarcerato.
• Sono vietati quindi sia le violenze fisiche sia i
trattamenti, anche psicologici, degradanti o
disumani, anche se fossero rivolti ad ottenere
un’eventuale confessione dell’imputato.
11. Art.13
5° comma
La legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva.
12. Carcerazione preventiva
• La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva= si tratta della
custodia cautelare fatta prima del processo.
• Può essere disposta dal giudice solo in caso di:
– Pericolo di fuga
– Pericolosità dell’imputato
– Pericolo di inquinamento delle prove
Scaduti i limiti massimi previsti dalla legge
l’imputato deve essere scarcerato.
13. Giusto processo
• La custodia cautelare deve essere ridotta al
minimo perchè la pena deve essere inflitta al
termine di un giusto processo.
• Durante il processo devono essere previste
delle idonee garanzie di difesa della persona
accusata del reato (art.24 cost).
• Prima della sentenza definitivala costituzione
stabilisce la presunzione di non colpevolezza
(art.27 2° comma)
14. Art.27
• ...
• L’imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
• Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
• Non è ammessa la pena di morte, se non nei
casi previsti dalle leggi militari di guerra.
15. Art.27
2° comma
L’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna
definitiva.
16. Presunzione di innocenza
• L’imputato non può essere considerato
colpevole fino alla sentenza definitiva (la
presunzione di innocenza).
• Quindi nel corso del processo non è l‘imputato
che deve dimostrare la sua innocenza, ma è il
pubblico ministero (l’accusa) che dovrà
provare in modo pieno i fatti costitutivi del
reato.
17. Art.27
3° comma
Le pene non possono consistere in
trattamenti
contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del
condannato.
18. Funzione della pena
• Dopo la condanna le pene applicate ai
responsabili di un reato devono rispettare la
dignità delle persone e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
• Rieducare significa favorire il suo recupero per
un futuro reinserimento nella società.
• Anche l’ergastolo può essere ridotto, a
determinate condizioni, dopo 26 anni di
carcere.
19. Art.27
4° comma
Non è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
20. Divieto della pena di morte
• La pena di morte è vietata.
• Nel 1994 sono state abrogate anche le ipotesi
di pena di morte previste dal codice militare di
guerra.
• http://www.youtube.com/watch?v=ur0FEm72
i88&feature=related