SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
La libertà personale

      Art.13, 27
Art.13 cost
• La libertà personale è inviolabile.
• Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
  perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
  personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei
  soli casi e modi previsti dalla legge.
• In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
  dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
  provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
  quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
  nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
  privi di ogni effetto.
• È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
  sottoposte a restrizioni di libertà .
• La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art 13
          1° comma
La libertà personale è inviolabile.
Definizione
• La libertà personale è il diritto non subire
  costrizione, di non essere
  arrestati, fermati, perquisiti.
• E’ un diritto inviolabile: non può essere tolto a
  nessuno.
• Il potere di arresto che spetta allo Stato, non
  può quindi essere esercitato se non in
  determinate circostanze e con il rispetto di
  talune forme.
Art. 13
             2° comma
    Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei
  soli casi e modi previsti dalla legge.
Arresto, ispezioni,perquisizioni
• Lo Stato può procedere all’arresto, alle
  ispezioni o alle perquisizioni personali
   solo:
  – nei casi e nei modi previsti dalla legge (RISERVA DI
    LEGGE)
  – con un provvedimento motivato del giudice: il
    mandato (RISERVA GIURISDIZIONALE).
Art.13
                3° comma
          In casi eccezionali di necessità ed
      urgenza, indicati tassativamente dalla
    legge, l’autorità di pubblica sicurezza può
 adottare provvedimenti provvisori, che devono
     essere comunicati entro quarantotto ore
     all’autorità giudiziaria e, se questa non li
  convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Casi di necessità e urgenza
• In casi eccezionali di necessità e urgenza (es.
  flagranza di reato) indicati dalla legge le forze
  dell’ordine (polizia, carabinieri) possono adottare
  un provvedimento provvisorio: il fermo di polizia.
• Il provvedimento deve essere comunicato al
  giudice entro 48 ore.
• Se il giudice entro le successive 48 ore non lo
  convalida il provvedimento è revocato.
• Se l’arresto viene convalidato inizia la custodia
  cautelare (5° comma).
Art.13
           4° comma
È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a
         restrizioni di libertà .
Divieto di torture
• E’ vietata ogni forma di tortura nei confronti di
  chi è arrestato o incarcerato.
• Sono vietati quindi sia le violenze fisiche sia i
  trattamenti, anche psicologici, degradanti o
  disumani, anche se fossero rivolti ad ottenere
  un’eventuale confessione dell’imputato.
Art.13
          5° comma
La legge stabilisce i limiti massimi
  della carcerazione preventiva.
Carcerazione preventiva
• La legge stabilisce i limiti massimi della
  carcerazione preventiva= si tratta della
  custodia cautelare fatta prima del processo.
• Può essere disposta dal giudice solo in caso di:
  – Pericolo di fuga
  – Pericolosità dell’imputato
  – Pericolo di inquinamento delle prove
Scaduti i limiti massimi previsti dalla legge
l’imputato deve essere scarcerato.
Giusto processo
• La custodia cautelare deve essere ridotta al
  minimo perchè la pena deve essere inflitta al
  termine di un giusto processo.
• Durante il processo devono essere previste
  delle idonee garanzie di difesa della persona
  accusata del reato (art.24 cost).
• Prima della sentenza definitivala costituzione
  stabilisce la presunzione di non colpevolezza
  (art.27 2° comma)
Art.27
• ...
• L’imputato non è considerato colpevole sino
  alla condanna definitiva.
• Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
• Non è ammessa la pena di morte, se non nei
  casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art.27
       2° comma
L’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna
         definitiva.
Presunzione di innocenza
• L’imputato non può essere considerato
  colpevole fino alla sentenza definitiva (la
  presunzione di innocenza).
• Quindi nel corso del processo non è l‘imputato
  che deve dimostrare la sua innocenza, ma è il
  pubblico ministero (l’accusa) che dovrà
  provare in modo pieno i fatti costitutivi del
  reato.
Art.27
          3° comma
  Le pene non possono consistere in
              trattamenti
contrari al senso di umanità e devono
     tendere alla rieducazione del
              condannato.
Funzione della pena
• Dopo la condanna le pene applicate ai
  responsabili di un reato devono rispettare la
  dignità delle persone e devono tendere alla
  rieducazione del condannato.
• Rieducare significa favorire il suo recupero per
  un futuro reinserimento nella società.
• Anche l’ergastolo può essere ridotto, a
  determinate condizioni, dopo 26 anni di
  carcere.
Art.27
          4° comma
Non è ammessa la pena di morte, se
  non nei casi previsti dalle leggi
        militari di guerra.
Divieto della pena di morte
• La pena di morte è vietata.
• Nel 1994 sono state abrogate anche le ipotesi
  di pena di morte previste dal codice militare di
  guerra.
• http://www.youtube.com/watch?v=ur0FEm72
  i88&feature=related

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Parlamento parte-seconda-2
Parlamento parte-seconda-2Parlamento parte-seconda-2
Parlamento parte-seconda-2
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Mod.1 norme giuridiche
Mod.1 norme giuridicheMod.1 norme giuridiche
Mod.1 norme giuridiche
 
Governo
GovernoGoverno
Governo
 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e i suoi elementi costitutiviLo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
 
Mod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-primaMod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-prima
 
Efficacia delle-norme-giuridiche
Efficacia delle-norme-giuridicheEfficacia delle-norme-giuridiche
Efficacia delle-norme-giuridiche
 
Strumenti e sistemi di pagamento
Strumenti e sistemi di pagamentoStrumenti e sistemi di pagamento
Strumenti e sistemi di pagamento
 
Verso la democrazia
Verso la democraziaVerso la democrazia
Verso la democrazia
 
Il presidente della repubblica
Il presidente della repubblicaIl presidente della repubblica
Il presidente della repubblica
 
Artt.4 12
Artt.4  12Artt.4  12
Artt.4 12
 
Organi Stato italiano
Organi Stato italianoOrgani Stato italiano
Organi Stato italiano
 
Parlamento : iter legislativo ordinario e costituzionale
Parlamento : iter legislativo ordinario e costituzionaleParlamento : iter legislativo ordinario e costituzionale
Parlamento : iter legislativo ordinario e costituzionale
 
Persone fisiche
Persone fisichePersone fisiche
Persone fisiche
 
Soggetti Di Diritto
Soggetti Di DirittoSoggetti Di Diritto
Soggetti Di Diritto
 
Interattivo introduzione al-diritto-
Interattivo introduzione al-diritto-Interattivo introduzione al-diritto-
Interattivo introduzione al-diritto-
 
Le fonti del diritto
Le fonti del dirittoLe fonti del diritto
Le fonti del diritto
 
Il parlamento italiano
Il parlamento italianoIl parlamento italiano
Il parlamento italiano
 
Presentazione della costituzione
Presentazione della costituzionePresentazione della costituzione
Presentazione della costituzione
 

Similar a Art13 cost

2 gruppo i o articolo 13
2  gruppo i o articolo 132  gruppo i o articolo 13
2 gruppo i o articolo 13lavoriscuola
 
costituzione italiana e 2° guerra modiale.pptx
costituzione italiana e 2° guerra modiale.pptxcostituzione italiana e 2° guerra modiale.pptx
costituzione italiana e 2° guerra modiale.pptxLetiziaDiGiacomo
 
Rapporti Civili 3
Rapporti Civili 3Rapporti Civili 3
Rapporti Civili 3stranezza02
 
Educazione civica.pptx
Educazione civica.pptxEducazione civica.pptx
Educazione civica.pptxSimoneFranco18
 
Power point costituzione presentazione
Power point costituzione presentazionePower point costituzione presentazione
Power point costituzione presentazioneEmilia Peatini
 
Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...
Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...
Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...Simone Chiarelli
 
Beccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptx
Beccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptxBeccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptx
Beccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptxLuisanaGuillenAraujo
 
Beccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdf
Beccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdfBeccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdf
Beccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdfBohdanaTelyatnikova2
 

Similar a Art13 cost (12)

2 gruppo i o articolo 13
2  gruppo i o articolo 132  gruppo i o articolo 13
2 gruppo i o articolo 13
 
Diritti Civili
Diritti CiviliDiritti Civili
Diritti Civili
 
costituzione italiana e 2° guerra modiale.pptx
costituzione italiana e 2° guerra modiale.pptxcostituzione italiana e 2° guerra modiale.pptx
costituzione italiana e 2° guerra modiale.pptx
 
Rapporti Civili 3
Rapporti Civili 3Rapporti Civili 3
Rapporti Civili 3
 
Educazione civica.pptx
Educazione civica.pptxEducazione civica.pptx
Educazione civica.pptx
 
Power point costituzione presentazione
Power point costituzione presentazionePower point costituzione presentazione
Power point costituzione presentazione
 
Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...
Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...
Lezione n. 06 - Diritto penale e procedura penale: Principi di diritto penale...
 
FAQ carceri - Infografica Pd
FAQ carceri - Infografica PdFAQ carceri - Infografica Pd
FAQ carceri - Infografica Pd
 
D.L. 92 del 26/06/2014
D.L. 92 del 26/06/2014 D.L. 92 del 26/06/2014
D.L. 92 del 26/06/2014
 
Beccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptx
Beccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptxBeccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptx
Beccaria e la costituzione guillen telyatnikova.pptx
 
Beccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdf
Beccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdfBeccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdf
Beccaria e la Costituzione_GuillenTelyatnikova.pptx.pdf
 
D.L. 146 del 23/12/2013
D.L. 146 del 23/12/2013D.L. 146 del 23/12/2013
D.L. 146 del 23/12/2013
 

Más de donatella carli Moretti (20)

il deposito in albergo
il deposito in albergoil deposito in albergo
il deposito in albergo
 
contratto d'albergo
contratto d'albergocontratto d'albergo
contratto d'albergo
 
limiti autonomia contrattuale
limiti autonomia contrattualelimiti autonomia contrattuale
limiti autonomia contrattuale
 
contratto e terzi
contratto e terzicontratto e terzi
contratto e terzi
 
Professioni tur
Professioni turProfessioni tur
Professioni tur
 
Effetti del contratto
Effetti del contrattoEffetti del contratto
Effetti del contratto
 
Inadempimento mora
Inadempimento mora Inadempimento mora
Inadempimento mora
 
1. obbligazione
1. obbligazione1. obbligazione
1. obbligazione
 
Possesso
PossessoPossesso
Possesso
 
S.a.s pptx
S.a.s pptxS.a.s pptx
S.a.s pptx
 
S.n.c.
S.n.c.S.n.c.
S.n.c.
 
Proprietà e diritti reali
Proprietà e diritti realiProprietà e diritti reali
Proprietà e diritti reali
 
1. obbligazione
1. obbligazione1. obbligazione
1. obbligazione
 
Società semplice
Società sempliceSocietà semplice
Società semplice
 
Società in generale
Società in generaleSocietà in generale
Società in generale
 
La moneta
La monetaLa moneta
La moneta
 
Risoluzione
RisoluzioneRisoluzione
Risoluzione
 
Rescissione
RescissioneRescissione
Rescissione
 
Mod. 4 dir. di voto
Mod. 4 dir. di votoMod. 4 dir. di voto
Mod. 4 dir. di voto
 
Nullita annullamento
Nullita annullamentoNullita annullamento
Nullita annullamento
 

Art13 cost

  • 2. Art.13 cost • La libertà personale è inviolabile. • Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. • In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. • È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà . • La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
  • 3. Art 13 1° comma La libertà personale è inviolabile.
  • 4. Definizione • La libertà personale è il diritto non subire costrizione, di non essere arrestati, fermati, perquisiti. • E’ un diritto inviolabile: non può essere tolto a nessuno. • Il potere di arresto che spetta allo Stato, non può quindi essere esercitato se non in determinate circostanze e con il rispetto di talune forme.
  • 5. Art. 13 2° comma Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
  • 6. Arresto, ispezioni,perquisizioni • Lo Stato può procedere all’arresto, alle ispezioni o alle perquisizioni personali solo: – nei casi e nei modi previsti dalla legge (RISERVA DI LEGGE) – con un provvedimento motivato del giudice: il mandato (RISERVA GIURISDIZIONALE).
  • 7. Art.13 3° comma In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
  • 8. Casi di necessità e urgenza • In casi eccezionali di necessità e urgenza (es. flagranza di reato) indicati dalla legge le forze dell’ordine (polizia, carabinieri) possono adottare un provvedimento provvisorio: il fermo di polizia. • Il provvedimento deve essere comunicato al giudice entro 48 ore. • Se il giudice entro le successive 48 ore non lo convalida il provvedimento è revocato. • Se l’arresto viene convalidato inizia la custodia cautelare (5° comma).
  • 9. Art.13 4° comma È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà .
  • 10. Divieto di torture • E’ vietata ogni forma di tortura nei confronti di chi è arrestato o incarcerato. • Sono vietati quindi sia le violenze fisiche sia i trattamenti, anche psicologici, degradanti o disumani, anche se fossero rivolti ad ottenere un’eventuale confessione dell’imputato.
  • 11. Art.13 5° comma La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
  • 12. Carcerazione preventiva • La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva= si tratta della custodia cautelare fatta prima del processo. • Può essere disposta dal giudice solo in caso di: – Pericolo di fuga – Pericolosità dell’imputato – Pericolo di inquinamento delle prove Scaduti i limiti massimi previsti dalla legge l’imputato deve essere scarcerato.
  • 13. Giusto processo • La custodia cautelare deve essere ridotta al minimo perchè la pena deve essere inflitta al termine di un giusto processo. • Durante il processo devono essere previste delle idonee garanzie di difesa della persona accusata del reato (art.24 cost). • Prima della sentenza definitivala costituzione stabilisce la presunzione di non colpevolezza (art.27 2° comma)
  • 14. Art.27 • ... • L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. • Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. • Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
  • 15. Art.27 2° comma L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
  • 16. Presunzione di innocenza • L’imputato non può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva (la presunzione di innocenza). • Quindi nel corso del processo non è l‘imputato che deve dimostrare la sua innocenza, ma è il pubblico ministero (l’accusa) che dovrà provare in modo pieno i fatti costitutivi del reato.
  • 17. Art.27 3° comma Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  • 18. Funzione della pena • Dopo la condanna le pene applicate ai responsabili di un reato devono rispettare la dignità delle persone e devono tendere alla rieducazione del condannato. • Rieducare significa favorire il suo recupero per un futuro reinserimento nella società. • Anche l’ergastolo può essere ridotto, a determinate condizioni, dopo 26 anni di carcere.
  • 19. Art.27 4° comma Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
  • 20. Divieto della pena di morte • La pena di morte è vietata. • Nel 1994 sono state abrogate anche le ipotesi di pena di morte previste dal codice militare di guerra. • http://www.youtube.com/watch?v=ur0FEm72 i88&feature=related