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«L’applicazione dell’IVA
nei rapporti commerciali internazionali»
Dott. Michele Lavana
Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia
22 ottobre 2015
1
IVA: ASPETTI GENERALI
L’IVA è stata adottata per garantire la neutralità
dell’imposizione ed una maggiore armonizzazione
fiscale.
È un’imposta:
- plurifase (si applica a più fasi del- plurifase (si applica a più fasi del
processo produttivo)
- colpisce solo il valore aggiunto che è
l’oggetto economico del tributo (grazie al
sistema di detrazione: Iva a debito – Iva a
credito)
2
IVA: ASPETTI GENERALI
L’IVA è neutrale per i soggetti passivi (titolari di
posizione IVA) dal punto di vista giuridico
formale, non invece per i consumatori finali che
devono pagarla in via di rivalsa al venditore o
prestatore ma non possono recuperarla verso loprestatore ma non possono recuperarla verso lo
Stato. È, pertanto, un’imposta che colpisce i
consumi dove la capacità contributiva (art. 53
Cost.) è rappresentata proprio dalla capacità di
consumo.
Da un punto di vista economico, quindi, soltanto il
consumatore finale sostiene il costo economico
dell’imposta (soggetto inciso) 3
IVA: ASPETTI GENERALI
Distinzione tra
Adempimenti formali
Soggetti passivi
Adempimenti sostanziali
(Fatturazione e registrazione delle operazioni,(Fatturazione e registrazione delle operazioni,
liquidazione e versamento delle imposte,
dichiarazione annuale, ecc)
Consumatore finale
(Nessun adempimento)
4
PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA
Presupposto soggettivo
“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di
imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle
importazioni da chiunque effettuate” (art. 1)importazioni da chiunque effettuate” (art. 1)
Da tale definizione ricaviamo che i soggetti passivi
dell’imposta sono:
Imprenditori attività di cui all’art. 2195 c.c.
in modo abituale ancorché non esclusivo
anche attività agricola (art. 2135 c.c.)
Società commerciali
5
PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA
Esercenti arti e professioni
Esercizio abituale ancorché non esclusivo di
qualsiasi attività di lavoro autonomo (materiale e
intellettuale)
quindi:
persone fisiche
società semplici
associazioni professionali
attività
1. può essere materiale o intellettuale ma deve
essere svolta in modo autonomo
2. al di fuori dell’imprenditorialità
6
PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA
Campo di applicazione IVA (presupposto
oggettivo):
Imponibili
operazioni incluse Non imponibili
Esenti (limitano il diritto diEsenti (limitano il diritto di
detrazione)
operazioni escluse
- Non hanno alcun rilievo a livello sostanziale e
formale
- Non incidono su diritto di detrazione e sul
calcolo del volume d’affari 7
IVA: ASPETTI GENERALI
Operazioni incluse
1. Imponibili
- Cessione di beni
- Prestazione di servizi- Prestazione di servizi
- Acquisti intracomunitari
- Importazioni da paesi extra UE (da chiunque
effettuate)
8
IVA: ASPETTI GENERALI
Cessione di beni
A titolo definitivo Trasferimento del diritto di proprietà o di
altro diritto reale di godimento su beni
dietro corrispettivo (a titolo oneroso)
Vendita con riserva di proprietà
Assimilate Locazione con clausola di trasferimentoAssimilate Locazione con clausola di trasferimento
della proprietà;
Autoconsumo;
Cessioni gratuite dei beni oggetto
dell’attività
Cessioni nell’attività straordinaria (cessione
d’azienda, fusioni);
Escluse Cessioni di terreni non edificabili;
Cessioni di denaro;
Campioni di modico valore.
9
IVA: ASPETTI GENERALI
Prestazioni di servizi
Tutte quelle che implicano obblighi di fare,
permettere, non fare, dietro corrispettivo
Concessioni di beni in locazione, affitto, …Concessioni di beni in locazione, affitto, …
Assimilate Cessioni di diritti su beni immateriali
(concessioni, licenze per diritto d’autore)
Cessione di contratti
Cessioni di diritti d’autore da parte dell’autore
Escluse Prestiti obbligazionari
Cessione di contratto aventi ad oggetto beni la
cui cessione è esclusa da imposta
10
IVA: ASPETTI GENERALI
Non danno luogo ad un debito di imposta
Operazioni esenti (art. 10) Sono comunque previsti gli obblighi formali
(con indicazione dell’esenzione)
Non danno diritto alla detrazione dell’IVA a
monte
Trattasi:
- operazioni di tipo finanziario- operazioni di tipo finanziario
- relative a riscossione
- esercizio di giochi e scommesse
- prestazioni di mandato e mediazione
- operazioni in oro
- operazioni immobiliari
- operazioni socialmente rilevanti (sanitarie, educative,
culturali …)
Non danno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (quindi
è un costo) 11
IVA: ASPETTI GENERALI
Operazioni non imponibili
Non generano debito di imposta
Sono previsti obblighi formali
Consentono la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti
Principio di territorialità
ItaliaItalia
Due ambiti territoriali
UE
Intracomunitarie
Due tipi di operazioni
Extracomunitarie (solo per
queste si parla in senso
tecnico di import ed export)
12
IVA: ASPETTI GENERALI
In merito alla territorialità il DPR 633/1972 fornisce due
indicazioni :
1) individuazione del territorio dello Stato e del territorio
della Comunità (art. 7)
2) localizzazione delle operazioni: si considerano2) localizzazione delle operazioni: si considerano
effettuate nel territorio dello Stato
- cessioni: luogo in cui si trovano i beni (art. 7 bis)
- prestazioni (art. 7 Ter):
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 13
IVA: ASPETTI GENERALI
In generale l’IVA può essere applicata secondo due
diverse modalità:
1. nel Pese di origine
2. nel Paese di destinazione → criterio adottato
nella UE (tassazione delle importazioni e
detassazione delle esportazioni)
14
IVA: ASPETTI GENERALI
Importazioni di beni
L’IVA all’importazione:
• è un tributo doganale, amministrato dall’Ufficio
doganale e applicato secondo le leggi doganali
(nazionali e comunitarie);
doganale e applicato secondo le leggi doganali
(nazionali e comunitarie);
• duplica il tributo interno per uniformare il
trattamento fiscale dei beni;
• è imposta monofase: va applicata ad ogni
operazione di importazione;
15
IVA: ASPETTI GENERALI
Esportazioni di beni - Operazioni non
imponibili
Le esportazioni non scontano l’imposta ma danno
diritto alla detrazione. Si distinguono 3 tipi di
operazioni:
1) cessione all’esportazione (art. 8)
2) operazioni assimilate alle precedenti (art. 8 bis)2) operazioni assimilate alle precedenti (art. 8 bis)
3) servizi internazionali connessi agli scambi
internazionali (art. 9)
Per evitare eccessivi rimborsi, derivante dall’imposta
assolta sugli acquisti, l’art. 8, lett c), ammette
l’acquisto senza applicazione dell’IVA fino a
concorrenza delle operazioni non imponibili
(esportazioni e cessioni intracomunitarie) dell’anno
solare precedente (plafond) 16
IVA: ASPETTI GENERALI
Esportazioni: non imponibilità IVA anche dopo 90 giorni
Nei casi in cui i beni vengono trasportati a cura del soggetto destinatario non residente,il
regime di non imponibilità si applica sia quando il bene sia stato esportato entro i 90
giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per
eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il
decorso del termine di 90 giorni previsto dall’articolo 8, primo comma, lettera b), del
DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta
esportazione (Risoluzione del 10.11.2014 n. 98 l'Agenzia delle Entrate)
Inoltre è possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata a mezzo:Inoltre è possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata a mezzo:
- emissione di nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione
annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione
- richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992, entro il
termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.
E' evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque,
entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, dei
decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà
esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione
sanzionabile.
17
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
LA NUOVA TERRITORIALITÀ
DELL’IMPOSTA
18
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
La legge n. 88/2009 (comunitaria 2008) ha conferito delega al
governo per l’adozione dei decreti legislativi occorrenti per
dare attuazione ad una serie di direttive comunitarie tra
cui:
- la direttiva 2008/8/CE che ha modificato la territorialità
delle prestazioni di servizi, ampliato i casi di reverse charge
obbligatorio ed ha introdotto l’obbligo di presentazione
degli elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi
sottoposte al meccanismo dell’inversione contabilesottoposte al meccanismo dell’inversione contabile
- la direttiva 2008/117/CE che ha previsto la periodicità
mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni
intracomunitarie, la loro presentazione in via telematica ed
ha posto nuove regole riguardo al momento di effettuazione
delle prestazioni di servizi soggette al reverse charge.
Le novità introdotte dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE
sono state recepite con D. Lgs. n. 18 del 11/02/2010. 19
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
DIRETTIVA 2008/8/CE
Tale Direttiva distingue le prestazioni di servizi rese a committenti
soggetti passivi dalle prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi:
• per i servizi resi ai soggetti passivi il luogo di imposizione è
quello in cui è stabilito il committente (business to business).
• per i servizi resi a privati consumatori è confermata la regola,• per i servizi resi a privati consumatori è confermata la regola,
in passato prevista dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 633/72,
dell’imposizione nel luogo in cui è stabilito il prestatore
(business to consumer).
20
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
La Direttiva 2008/8/CE per talune tipologie di
servizi ha mantenuto in via derogatoria il criterio
del luogo di utilizzo o quello del luogo di
esecuzione della prestazione.
È rimasta invariata la deroga per le prestazioni
di servizi relative a beni immobili che sono
localizzate nel luogo in cui è situato l’immobile.localizzate nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il criterio della percorrenza (rilevanza della sola
tratta nazionale) viene mantenuto per i trasporti
di passeggeri (deroga oggettiva) e continua ad
applicarsi anche ai trasporti internazionali di
beni limitatamente alle prestazioni rese ai privati
(deroga soggettiva). 21
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
LE NORME SULLA TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA GIÀ DETTATE DALL’ART. 7 DEL D.P.R. 633/72
SONO STATE MODIFICATE E SPALMATE SU SETTE ARTICOLI (DAL 7 AL 7-SEPTIES)
Art. 7 Territorialità – Definizioni
Art. 7 – bis Territorialità – Cessioni di beni
Art. 7 – ter Territorialità – Prestazioni di servizi
Art. 7 – quater Territorialità – Disposizioni relative a
particolari prestazioni di servizi
Art. 7 - quinquies Territorialità –Disposizioni relative alleArt. 7 - quinquies Territorialità –Disposizioni relative alle
prestazioni di servizi culturali, artistici,
sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e
simili
Art. 7 – sexies Territorialità – Disposizioni speciali
relative a talune prestazioni di servizi
rese a committenti non soggetti passivi
Art. 7 - septies Territorialità –Disposizioni relative a
talune prestazioni di servizi rese a non
soggetti passivi stabiliti fuori della
Comunità. 22
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
Nella regola generale che considera le prestazioni di servizi
rilevanti nel luogo in cui è stabilito il committente (B-TO-
B), posta dall’art. 7-ter, rientrano, senza alcuna distinzione tra
intracomunitarie e non, le seguenti prestazioni:
• prestazioni immateriali
• lavorazioni su beni mobili
• trasporti di beni
• prestazioni accessorie ai trasporti di beni
• locazioni di beni mobili diverse dai mezzi di trasporto
• locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine• locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine
di mezzi di trasporto
La distinzione tra locazione, anche finanziaria, noleggio e simili
non a breve termine ed a breve termine di mezzi di trasporto
rappresenta una novità.
Ai sensi del nuovo art. 7 per “locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso
o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non
superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.
23
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
In attuazione della Direttiva 2008/8/CE sono state espunte dall’art. 40 del D.L. 331/93
tutte le prestazioni di servizi intracomunitarie c.d. armonizzate che, se rese a soggetti
passivi, sono transitate nella regola generale (B-TO-B) di cui al nuovo art. 7–ter.
Si tratta delle seguenti prestazioni:
a) lavorazioni intracomunitarie
b) trasporti intracomunitari e relative intermediazioni
c) operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative intermediazioni.
Le prestazioni di intermediazione intracomunitarie erano già state eliminate dall’art.
40 del DL 331/93 ad opera della Legge 88/2009. Dal 15 luglio 2009, infatti, tali
intermediazioni erano confluite nella lettera f-quinquies del 4° comma dell’art. 7 del
D.P.R. 633/72.
L’abrogazione di tutte le norme recanti una disciplina specifica per le prestazioni di
servizi intracomunitarie ha comportato la riqualificazione di tali operazioni che, se
rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE, si sono trasformate da
operazioni non imponibili in operazioni fuori campo IVA con inevitabili ricadute sulla
costituzione del plafond, sul volume di affari e sui rimborsi IVA 24
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Regola generale fino Territorialità nello Stato
al 31/12/2009 del prestatore (art. 7, comma 3)
Nuova regola dal 1/1/2010
Servizi resi a privati Servizi resi a soggetti passivi
(B-To-C) (B-To-B)
Territorialità nello Territorialità nello
Stato del prestatore Stato del committente
(art. 7 Ter)
25
LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010
La verifica della territorialità
Relativamente alle cessioni di beni, si deve verificare
dove sono esistenti i beni immobili e mobili.
Per le prestazioni di servizi, occorre individuare la
residenza del committente e che non vi siano le
deroghe specifiche di cui agli articoli da 7-quater a 7-
septies. In tal caso occorre analizzare la questionesepties. In tal caso occorre analizzare la questione
territoriale che si ha davanti, confrontandola prima
con l’art. 7-septies e per esclusione arrivare a ritroso
all’art. 7-quater. Se in questo percorso non si è riusciti
a collocare la prestazione che si sta analizzando,
all’interno delle deroghe ivi indicate, allora vuol dire
che si tratta di una prestazione generica di cui all’art.
7-ter e si dovranno quindi applicare le disposizioni
previste da quest’ultimo articolo. 26
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE: DIRETTIVA 2010/45/UE
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE
27
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE: DIRETTIVA 2010/45/UE
In merito al momento di effettuazione dell’operazione la Direttiva 2010/45/UE ha
introdotto alcune importanti novità
- inclusione della movimentazione intracomunitaria di beni per perizia tra le
operazioni che non costituiscono cessione/acquisto intracomunitario: possono essere
semplicemente gestite con un registro di carico/scarico;
- le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di
calendario, spedite o trasportate in uno Stato membro diverso da quello in cui la
spedizione o il trasporto dei beni inizia e cedute in esenzione IVA o trasferite in
esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività,
si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che
non si ponga fine alla cessione;
- previsione dell’obbligo di fatturazione a fine anno solare per le prestazioni- previsione dell’obbligo di fatturazione a fine anno solare per le prestazioni
continuative di servizi generici per le quali non sono previsti acconti/pagamenti in
corso d’opera, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi;
- fissazione di un termine preciso per l’emissione delle fatture relative alle cessioni
intracomunitarie e ai servizi generici: la fattura è emessa entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore
dell'imposta mentre per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati
membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.
- Acquisti intracomunitari di beni:
– unificazione del momento impositivo alla partenza dei beni
– fissazione di un termine preciso riguardo all’esigibilità dell’imposta:
28
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012)
L’articolo 39 del Dl n. 331/1993 afferma che:
1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano
effettuati all‘atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a
terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello
Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si
producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si
considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e
comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di
beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera
effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente
ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuitoovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito
dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni
di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la
fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38,
commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo
superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun
mese”. 29
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012)
Articolo 41 del Dl n. 331/1993:
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato
membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari
soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi
d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o
di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione
non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati
dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro,
non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono
non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e
8 del presente decreto;8 del presente decreto;
(…)
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
(…)
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4,
trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto,
anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del
soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da
quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
Il comma 3 dell’art. 41 fa riferimento al trasferimento di beni in altro Stato membro, oggetto di
perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, o per essere ivi
temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
30
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Molte criticità a livello nazionale sono sorte sulle cessioni
intracomunitarie di beni e quindi sul regime di non
imponibilità riconosciuto a tali operazioni e sulla prova
dell’uscita dei beni dal territorio nazionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art 41, 1° comma lett. a) del
D.L.331/93, sono non imponibili, le cessioni a titolo oneroso
di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato
membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per
loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi diloro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi di
imposta.
È oramai giurisprudenza consolidata, comunitaria e nazionale,
secondo la quale deve essere provata l’effettiva uscita dei beni
dal territorio dello Stato.
31
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Corte di Cassazione - Sentenza n. 3395 del 20.02.2015.
“Il cedente è tenuto a dimostrare (trattandosi di fatti
costitutivi dell'agevolazione, rispetto al normale regime
impositivo, che si intende far valere in giudizio) non solo di
aver assolto gli oneri formali (deposito modello INTRA,
elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, numero
di identificazione attribuito al cessionario), i quali sono
prescritti per lo più al fine di agevolare il successivo
di identificazione attribuito al cessionario), i quali sono
prescritti per lo più al fine di agevolare il successivo
controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, ma
anche la sussistenza dei presupposti sostanziali di cui
all'art. 41 cit. - secondo cui la cessione non imponibile si
realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel
territorio di un altro Stato membro - fornendo quindi la
prova della effettiva introduzione dei beni ceduti nel
territorio dell'altro Stato membro, in cui il cessionario è
soggetto di imposta”.
32
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione 28.11.2007, n. 345/E, conservazione di:
- fattura di vendita
- elenchi Intrastat
- lettera di vettura CMR firmata dal vettore e dal destinatario
- documentazione bancaria relativa al pagamento della merce
Risoluzione 25.03.2013, n. 19/E:
- è accettabile una lettera di vettura CMR in formato elettronico, purché- è accettabile una lettera di vettura CMR in formato elettronico, purché
contenente le stesse informazioni di quella cartacea;
in alternativa, è accettabile un insieme di documenti dai quali siano desumibili
le medesime informazioni di cui al CMR:
- DDT con presa in carico della merce da parte del vettore
- lettera del trasportatore che conferma di aver preso in carico la merce
- ordine o contratto di acquisto sottoscritto con il cliente
- documentazione bancaria attestante il pagamento
- attestazione del cliente che conferma l’avvenuta ricezione della merce
33
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012)
E’ stato sostituito l’articolo 39 del D.L. n. 331/1993:
“Effettuazione delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari”
Sino al 31 dicembre 2012: “effettuazione
dell’acquisto intracomunitario”.
Modifiche apportate:
• viene unificato il momento di effettuazione delle• viene unificato il momento di effettuazione delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari (momento di
inizio trasporto/spedizione).
Tale mutamento rileva sotto due profili:
– momento in riferimento al quale occorre ricercare il
tasso di cambio applicabile alle operazioni in valuta;
– momento a partire dal quale decorre il termine per
ricevere la fattura del fornitore estero. 34
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012)
• viene stabilito che il pagamento/incasso
anticipato totale o parziale del prezzo (ad
esempio acconti) NON costituisce più
momento di effettuazione dell’operazione; di
conseguenza NON comporta più l’obbligo di
ricevere/emettere fattura; resta, invece, la
possibilità di emissione anticipata della fattura;possibilità di emissione anticipata della fattura;
• Viene previsto che le operazioni intracomunitarie
(acquisti e cessioni di beni), se effettuati in modo
continuativo nell’arco di un periodo superiore ad
un mese solare, si considerano effettuati al
termine di ciascun mese.
35
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012)
Nel caso di esistenza di clausola idonea a spostare
in avanti il momento del trasferimento della
proprietà della merce, occorre fare riferimento a
tale ultimo momento, con il limite dell’anno.
Si tratta, ad esempio, delle seguenti situazioni:
• Spedizione/Ricevimento di merce con clausola di
gradimento o in prova o in visione;gradimento o in prova o in visione;
• Spedizione/Ricevimento di merce in base a
contratto di consignment stock;
Resta inteso che le merci spedite/ricevute a tale
titolo devono essere annotate sull’apposito
registro di carico/scarico di cui all’articolo 50,
comma 5, del D.L. n. 331/1993. 36
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
SERVIZI GENERICI RESI
Articolo 6, terzo e quarto comma, del DPR n. 633/1972:
“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto
del pagamento del corrispettivo (….).
Se viene emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamentecorrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella
del pagamento”.
37
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
SERVIZI GENERICI RESI
Articolo 6, sesto comma, del DPR n. 633/1972 (aggiunto dalla Legge
Comunitaria 2010):
«………………………., le prestazioni di servizi di cui all'articolo
7‐‐‐‐ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a
un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da
quelle di cui agli articoli 7‐quater e 7‐quinquies, rese da un soggetto
passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è
ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla dataultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data
di maturazione dei corrispettivi.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è
pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi
si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data
del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo
nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano
pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate
al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni
medesime”.
38
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
SERVIZI GENERICI RESI
Luogo e momento di effettuazione dell’operazione
- Servizi resi da operatori italiani ad altri operatori economici
italiani:
• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente), ai
sensi dell’articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972;
• L’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso totale o parziale
del corrispettivo (in caso di incasso parziale, per la parte incassata), salvo
che anteriormente venga emessa fattura;
- Servizi generici resi a operatori economici esteri:
• L’operazione si considera effettuata all’estero (Paese del committente),
ai sensi dell’articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972;
• L’operazione si considera effettuata nei seguenti momenti:
• servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione;
• servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei
corrispettivi;
• In entrambe le situazioni, in caso di incasso anticipato in tutto o in
parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto
dell’incasso (per la parte incassata).
39
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Servizi generici acquistati - Luogo e momento di effettuazione
- Servizi generici acquistati da operatori economici italiani
• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
• L’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento totale o
parziale del corrispettivo (in caso di pagamento parziale, per la parte
pagata), salvo che anteriormente venga emessa fattura (nel qual caso vale
la data della fattura);
- Servizi generici acquistati presso operatori economici esteri:
• L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
• servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione;
• servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei
corrispettivi;
• In entrambe le situazioni, in caso di pagamento anticipato in tutto o in
parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto del
pagamento (per la parte pagata).
40
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
DELLE OPERAZIONI
41
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
L’articolo 21 del DPR n. 633/1972, prevede l’obbligo di emissione della fattura per
le seguenti operazioni:
• Operazioni imponibili (comma 1);
• Operazioni non imponibili, esenti o non soggette; infatti il comma 6 così
recita:
“La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con
l'annotazione "operazione non soggetta";l'annotazione "operazione non soggetta";
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con
l'annotazione "operazione non imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con
l'annotazione "operazione esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine – beni
usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine -
oggetti di antiquariato o da collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del
margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine -
agenzie di viaggio”.
42
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Operazioni extraterritoriali (art. 21, comma 6 Bis)
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
emettono la fattura anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate quando non sono soggette
all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e
indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione
della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse daa) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da
quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9),
effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è
debitore dell'imposta in un altro Stato membro
dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione
contabile";
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si
considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con
l'annotazione "operazione non soggetta".
43
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Riguardo alle operazioni di cui al comma 6‐bis, lettera a),
occorre quindi distinguere tra:
• Operazioni per le quali il cliente/committente estero,
soggetto passivo d’imposta, è debitore dell’imposta nel
Paese estero: obbligo di emissione fattura con indicazione
di “inversione contabile” (o “reverse charge”) ed eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o
nazionale; è, ad esempio, il caso delle prestazioni di servizi
‐
nazionale; è, ad esempio, il caso delle prestazioni di servizi
generici (articolo 7‐ter nei rapporti B2B);
• Operazioni per le quali il cliente/committente estero
non è debitore dell’imposta nel Paese estero:
l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese
estero ed assolvere ai relativi obblighi IVA; l’operazione in
questione non è fiscalmente rilevante in Italia; è, ad
esempio, il caso di servizi immobiliari svolti a favore di
consumatori finali in altro Paese Ue.
44
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Esempio
Impresa italiana, non stabilita in Francia, svolge
un lavoro su un immobile in Francia. La
prestazione si considera effettuata in Francia
• Se il lavoro viene svolto a favore di impresa francese
(o altro soggetto identificato ai fini Iva in Francia):
il committente è debitore dell’imposta;
‐
il committente è debitore dell’imposta;
L’impresa italiana emette fattura articolo 7‐quater, lettera
a), DPR n. 633/1972 (inversione contabile);
• Se il lavoro viene svolto a favore di un consumatore
finale (o di altro soggetto non identificato ai fini IVA
in Francia):
L’impresa italiana deve aprire una posizione IVA in
Francia e deve emettere fattura tramite tale posizione.
45
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6
bis, del DPR 633/72, devono essere annotate
sui registri IVA.
Esempio
Impresa italiana A acquista merce in Cina e la
vende “allo stato estero” ad altra impresa italiana
B.B.
A: emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6 bis,
lettera b), DPR 633/72, per operazione non
soggetta art. 7 bis
B: deve annotare tale fattura sul registro degli
acquisti.
46
NUMERAZIONE DELLE FATTURAZIONE
Riguardo al numero progressivo, l’articolo 21 nella sua
formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2012
affermava che: “La fattura è datata e numerata in
ordine progressivo per anno solare …”;
L’articolo 21 nella sua formulazione attuale prevede che
la fattura deve indicare un “numero progressivo
che la identifichi in modo univoco”.che la identifichi in modo univoco”.
In merito alla numerazione univoca, l‘Agenzia delle
Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 1 del 10
gennaio 2013 la quale concede ampia libertà di
comportamento agli operatori economici.
47
NUMERAZIONE DELLE FATTURAZIONE
Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è compatibile con
l’identificazione univoca prevista dall’art. 21 qualsiasi
tipologia di numerazione progressiva che garantisca
l’identificazione univoca della fattura, fermo restando
l’obbligo di indicare la data di emissione del
documento.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, può
essere adottata una numerazione progressiva che,essere adottata una numerazione progressiva che,
partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente
per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino
alla cessazione dell’attività stessa.
Qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad
adottare il sistema di numerazione progressiva per
anno solare, in quanto l’identificazione univoca della
fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla
contestuale presenza nel documento della data che, in base
alla lettera a) dell’articolo 21, costituisce un elemento
obbligatorio della fattura.
48
FATTURAZIONE DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA
L’articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/1972 afferma che:
La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione
determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in
duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a
quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,
nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del
medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio
delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio
delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto
terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di
un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi
dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo,
rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la
fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione. 49
AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE
A norma dell’art. 21, comma 6‐‐‐‐ter, del DPR n. 633/1972:
“Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in
virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”.
Trattasi, ad esempio:
• Autofatture emesse a fronte di acquisti di beni o di servizi, in campo IVA
italiana, effettuati da operatori nazionali presso operatori di Paesi extra
Ue;
• Autofattura articolo 46, comma 5, in caso di mancato arrivo della fattura• Autofattura articolo 46, comma 5, in caso di mancato arrivo della fattura
estera (fornitore di altro Paese Ue) entro il termine previsto;
• Autofattura per estrazione merce da deposito IVA da parte della stessa impresa
italiana che ha dichiarato la stessa per l’immissione in libera pratica o da parte di
altra impresa che è subentrata alla prima in veste di depositante;
• Autofattura emessa nel caso di mancato arrivo di fattura per acquisto interno di
beni o servizi (articolo 6 del D. Lgs. N. 471/1997)
50
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
SERVIZI GENERICI
E’ stato modificato l’articolo 17 del DPR n. 633/1972 – Soggetti passivi.
L’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972 afferma che:
“Gli obblighi relativi ….. alle prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
‐
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7‐ter, comma 2, lettere b) e c), sono
adempiuti dai …….. committenti. Tuttavia, nel caso di …..
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il
….. committente adempie gli obblighi di fatturazione e di
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47
del decreto‐‐‐‐legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.” .
51
AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE
Articolo 17 del DPR n. 633/1972 –
A partire dal 17 marzo 2012, riguardo alle prestazioni di servizi
generici resi da fornitori di altro Paese Ue nei confronti di
committenti italiani è stato previsto l’obbligo di numerazione,
integrazione e registrazione della fattura estera (ai sensi degli
articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993).
Tale obbligo, a partire dal 1 gennaio 2013, è stato esteso:
• alle altre prestazioni di servizi (servizi in deroga);• alle altre prestazioni di servizi (servizi in deroga);
• e alle cessioni di beni;
effettuate nel territorio dello Stato dai fornitori di altro Paese Ue.
52
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Fatturazione di acquisti intracomunitari (articolo 46 del D.L. n.
331/1993):
fattura relativa agli acquisti intracomunitari deve essere numerata e
integrata dal cessionario
Ai sensi del comme 5 dell’art. 46 il che cessionario che non ha ricevuto la
relativa fattura ( entro il secondo mese successivo quello di effettuazione
dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la
fattura, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un
corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativacorrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria.
Registrazione di acquisti intracomunitari (articolo 47 del D.L. n. 331/1993):
le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate distintamente, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, nel registro di cui
all’art. 23 del DPR 633/72
Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione
e con riferimento al mese precedente.
Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate
distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del del DPR 633/72
53
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Reverse charge e detrazione IVA
Il contribuente negligente resta debitore dell’imposta in presenza di
violazioni dell’obbligo di applicare l’IVA con il meccanismo
dell’inversione contabile (Reverse Charge) se queste vengano accertate
d’ufficio dopo il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione di cui
all’art. 19 del DPR 633/72 (Cassazione sentenza n. 14767/2015).
Il Reverse Charge sugli acquisti intracomunitari legittima comunque la
detrazione dell’IVA ma il contribuente che intende avvalersi deldetrazione dell’IVA ma il contribuente che intende avvalersi del
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto deve richiederlo entro i
termini previsti dalla legge, altrimenti deve pagare integralmente l’IVA.
La Cassazione inasprisce l’interpretazione della Corte di Giustizia UE
la quale, con le sentenze Ecotrade (8 maggio 2008) e Idexx (11
dicembre 2014), aveva stabilito l’inesistenza di debito d’imposta nelle
operazioni sottoposte al Reverse Charge in presenza dei presupposti
sostanziali del diritto alla detrazione IVA.
54
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Servizi generici resi - Fatturazione attiva
Occorre distinguere tra:
• Servizi resi ad operatori economici di altro Paese Ue:
– emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura:
“operazione articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972 ‐ INVERSIONE
CONTABILE”;
– assoggettamento della fattura a imposta di bollo di € 2,00 se l’operazione è di
importo superiore a 77,47 euro;
– obbligo di presentazione Intra servizi;
• Servizi resi ad operatori economici di Paese extra Ue:
– emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura:
“OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n.
633/1972”;
– assoggettamento della fattura a imposta di bollo di € 2,00 se l’operazione è di
importo superiore a 77,47 euro;
55
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Servizi generici acquistati - Fatturazione passiva
• Servizi resi da operatori economici di altro Paese Ue:
– Fatturazione e registrazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 DL 331/93
– Occorre presentare il modello Intra servizi;
• Servizi resi da operatori economici di Paese extra Ue:
– Occorre emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione, indicando sulla stessa la dicituraquello di effettuazione dell'operazione, indicando sulla stessa la dicitura
AUTOFATTURAZIONE, ed occorre annotarla entro il termine di emissione
e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.
56
AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE
Esempio
Impresa rumena esegue una prestazione di manutenzione di
un bene immobile situato in Italia nei confronti di impresa
italiana:
l’operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7‐quater,
lettera a); l’impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino
al 31 dicembre 2012 emetteva autofattura con IVA (articolo 17,
comma 2); a partire dal 1 gennaio 2013 l’impresa italiana
deve numerare e integrare con IVA la fattura emessa dalladeve numerare e integrare con IVA la fattura emessa dalla
società rumena.
Se, invece, la prestazione fosse resa da operatore ExtraUE, l’impresa
italiana deve emettere autofattura con l’indicazione
“AUTOFATTURAZIONE”.
57
AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE
Esempio
Società tedesca (identificata in Italia) cede merci a impresa
italiana prelevandole da deposito che la società tedesca ha
istituito presso operatore logistico italiano:
l’operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7‐bis, comma
1); l’impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino al 31
dicembre 2012 emetteva autofattura (articolo 17, comma 2); a
partire dal 1 gennaio 2013 l’impresa italiana deve numerare epartire dal 1 gennaio 2013 l’impresa italiana deve numerare e
integrare con IVA la fattura emessa dalla società tedesca
(posizione IVA tedesca).
Se in questo esempio consideriamo un fornitore Extra UE anziché
tedesco, l’impresa italiana deve emettere autofattura con
l’annotazione “AUTOFATTURAZIONE”
58
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E
GLI ADEMPIMENTI INTRASTAT
59
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Dal 1° gennaio 1993 sono state abolite le frontiere
doganali tra i Paesi UE, conseguentemente si è
reso necessario disciplinare le operazioni
intracomunitarie.
Gli acquisti e le vendite in ambito UE non sono più
importazioni ed esportazioni in senso tecnico maimportazioni ed esportazioni in senso tecnico ma
acquisti e cessioni intracomunitari.
Attualmente è previsto un regime “transitorio” che
prevede la tassazione nel Paese di destinazione.
La normativa italiana in materia di operazioni
intracomunitarie è dettata dal Decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29
ottobre 1993, n. 427. 60
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Con l’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi
UE e la creazione del “mercato unico comunitario”, a partire
dal 1° gennaio 1993, è comunque continuato ad essere
necessario da parte degli Stati dei Paesi membri:
• sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’imposta sul
valore aggiunto;
• raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi
membri.
Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei
singoli Paesi membri devono informare le rispettive Autorità
circa le operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di
beni) dai medesimi poste in essere.
A partire dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di segnalazione
sono stati estesi ai servizi generici resi e, in alcuni Paesi Ue,
ai servizi generici acquistati. 61
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Le norme in materia IVA intracomunitaria (D.L. n. 331/93) prevedono che le operazioni
intracomunitarie, per essere considerate tali debbano avere i seguenti requisiti:
1. requisito soggettivo: operazioni poste in essere tra soggetti passivi;
2. requisito oggettivo: deve trattarsi di cessioni e acquisti di beni (fino al 2009
venivano considerate anche le prestazioni collegate ai beni cioè le lavorazioni di beni,
i trasporti di beni, le provvigioni degli agenti per intermediazioni su beni). Devono
essere considerati solo i trasferimenti proprietà o i trasferimenti di diritti reali di
godimento sul bene;
3. requisito territoriale: l’operazione deve essere effettuata all’interno del
territorio dell’Unione Europea e rileva indipendentemente da chi effettua il trasportoterritorio dell’Unione Europea e rileva indipendentemente da chi effettua il trasporto
o la spedizione dei beni;
4. requisito economico: l’operazione deve essere effettuata a titolo oneroso:
pertanto le operazioni gratuite sono assoggettate ad imposta nel Paese di origine;
5. requisito dinamico: deve esserci l'effettiva movimentazione dei beni da uno
Stato UE all’altro Stato UE anche se transita per Paesi non UE.
Se l’operazione rispetta tutti i suddetti requisiti, è prevista la tassazione nello Stato di
destinazione dei beni (cessione non imponibile, applicazione dell’inversione contabile,
adempimenti Intrastat).
62
ELENCHI INTRASTAT
Gli elenchi Intrastat vengono predisposti sulla base delle fatture registrate (emesse e
ricevute), pertanto si ritiene che gli stessi non abbiano subito variazioni rispetto alle
nuove norme sulla fatturazione e registrazione delle operazioni.
Ai sensi dell’articolo 50, comma 6, DL n. 331/1993, i contribuenti presentano in via
telematica all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
agli articoli 7‐quater e 7‐quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui
all'articolo 7‐ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di
‐
‐
n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di
beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7‐ter,
ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli
elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo
non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato
membro in cui è stabilito il destinatario.
Il successivo comma 7 dell’art. 50 stabilisce che le operazioni intracomunitarie per
le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa
fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese
negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del
quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare
complessivo delle operazioni stesse. 63
ELENCHI INTRASTAT - DM 22 FEBBRAIO 2010
Soggetti obbligati:
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni
intracomunitarie e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi che
effettuano scambi di beni comunitari con soggetti passivi di altri Paesi
Ue.
Si considerano beni comunitari i beni originari degli Stati membri Ue e
quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella
Ue.
Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti,
associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d’imposta, che
effettuano acquisti intracomunitari soggetti all’imposta sul valore
aggiunto.aggiunto.
I soggetti passivi IVA sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi:
• delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione
nei confronti dei soggetti passivi IVA di altri Paesi Ue;
• o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione
presso tali soggetti.
Mediante tali elenchi vengono altresì segnalate (ai soli fini statistici) le
movimentazioni di beni per operazioni in conto lavorazione da
eseguire/eseguite sui beni stessi.
64
ELENCHI INTRASTAT
A partire dal 1 gennaio 2010, sono obbligati a
presentare i modelli Intrastat anche:
• gli operatori economici italiani che prestano
servizi generici (di cui all'articolo 7‐ter) nei
confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in
altro Paese Ue (servizi resi);
‐
altro Paese Ue (servizi resi);
• gli operatori economici italiani che ricevono
servizi generici (di cui all'articolo 7‐ter) prestati
da soggetti passivi d'imposta stabiliti in altro
Paese Ue (servizi ricevuti).
65
ELENCHI INTRASTAT
Banca dati VIES
Da gennaio 2015 L’operatore che manifesti
esplicitamente la volontà di essere inserito in
banca dati VIES (operatori autorizzati ad
effettuare operazioni intracomunitarie) verrà
immediatamente incluso (senza dover attendere i
30 giorni previsti dalla precedente normativa).30 giorni previsti dalla precedente normativa).
Tuttavia se l’operatore non effettua operazioni per
quattro trimestri consecutivi, si presume che non
intenda più effettuare operazioni
intracomunitarie: l’Agenzia delle Entrate
procederà con l’esclusione della partita iva previa
comunicazione scritta all’interessato.
66
ELENCHI INTRASTAT
Sono altresì tenuti a presentare i modelli Intra:
• i contribuenti minimi: modello Intra
acquisti/servizi ricevuti;
• gli enti non commerciali dotati di partita
IVA:
– Intra acquisti/servizi ricevuti: per gli acquisti di
beni e servizi relativi all'attività istituzionale e abeni e servizi relativi all'attività istituzionale e a
quella commerciale;
– Intra cessioni/servizi resi: nell'ambito
dell'attività commerciale;
• le stabili organizzazioni in Italia di soggetti
esteri;
• i soggetti esteri identificati ai fini IVA in
Italia (o a mezzo di rappresentante IVA o in via
diretta).
67
ELENCHI INTRASTAT
Ambito oggettivo
Operazioni attive:
• cessioni intracomunitarie di beni;
• prestazioni di servizi generici articolo 7‐ter
A partire dal 2010, devono essere inserite nei modelli le vendite di mezzi di
trasporto nuovi poste in essere da soggetti passivi d'imposta italiani nei
confronti di cittadini privati di altri Stati membri.
Operazioni passive:
• acquisti intracomunitari di beni;
‐
• acquisti intracomunitari di beni;
• prestazioni di servizi generici articolo 7‐ter
L'articolo 1, del decreto 22 febbraio 2010, afferma che:
In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai
commi 1 e 2 (soggetti passivi d’imposta e enti non commerciali) che effettuano
scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di
merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i
quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi
del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i
medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti
intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro
in cui è stabilito il committente". 68
ELENCHI INTRASTAT
Periodicità degli elenchi (decreto 22 febbraio 2010)
Periodicità trimestrale: i soggetti che hanno realizzato,
nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore
a 50.000 euro;
Periodicità mensile: i soggetti che hanno realizzato un
ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro.ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro.
I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco
riepilogativo con periodicità trimestrale possono
presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno
solare.
69
ELENCHI INTRASTAT
Cambio di periodicità (Circ. n. 36/E del 21 giugno 2010)
- Contribuente trimestrale che nel primo mese del
trimestre supera i 50.000 euro: entro il 25 del mese
successivo presenta un elenco trimestrale, contrassegnando
sul frontespizio la casella “primo mese del trimestre”;
relativamente ai mesi seguenti presenterà elenchi mensili;
Se la soglia viene superata nel secondo mese del
trimestre: entro il 25 del mese successivo presenta un
Se la soglia viene superata nel secondo mese del
trimestre: entro il 25 del mese successivo presenta un
elenco trimestrale, contrassegnando sul frontespizio la
casella “primo e secondo mese del trimestre”;
relativamente ai mesi seguenti presenterà elenchi mensili;
Se la soglia viene superata nel terzo mese del trimestre:
entro il 25 del mese successivo presenta un elenco
trimestrale, contrassegnando sul frontespizio la casella
“trimestre completo”; relativamente ai mesi seguenti
presenterà elenchi mensili;
70
ELENCHI INTRASTAT
La Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, afferma che:
"... il superamento della soglia per una singola categoria
comporta l'applicazione della periodicità mensile, anche per
l'altra categoria".
In pratica, per ogni modello è prevista una doppia soglia:
una per i beni e l'altra per i servizi, con la precisazione che
il superamento della soglia anche per una sola delle due
categorie di operazioni comporta l'obbligo di presentazione
dei modelli con cadenza mensile.
La cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che unLa cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che un
soggetto può essere tenuto a presentare il modello cessioni
(e servizi resi) con periodicità mensile e quello acquisti (e
servizi acquistati) con modalità trimestrale (e viceversa).
E’ ammesso optare per la periodicità di livello superiore;
l’opzione è valida almeno per l’intero anno solare in cui
viene esercitata.
Il soggetto mensile per opzione, non presenta comunque il
modello a sola valenza statistica (ad esempio: operazione di
perfezionamento). 71
ELENCHI INTRASTAT
Cambio di periodicità in corso di trimestre
Esempio 1: 1° Trimestre: 49.000 Euro cessioni beni
49.000 Euro Servizi resi
Si può mantenere la cadenza di presentazione trimestrale
2° Trimestre: 49.000 Euro cessioni beni
51.000 Euro servizi resi
La periodicità deve diventare mensile sia per le merci che per i servizi
dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento della
sogliasoglia
Esempio 2: Servizi resi nel 2° trimestre:
Aprile 20.000 Euro
Maggio 35.000 Euro
Giugno 15.000 Euro
Entro il 25 giugno si renderà necessario presentare il modello
riepilogativo del 2° trimestre indicando che si procederà al riepilogo di
soli 2 mesi per un totale di Euro 55.000 Entro il 25 luglio si
presenterà l‘Intra relativo al mese di giugno per 15.000 Euro
72
ELENCHI INTRASTAT
I modelli devono essere trasmessi entro il giorno 25
del mese solare successivo a quello di riferimento.
I modelli devono essere trasmessi solo se nel periodo
di riferimento (mese o trimestre) sono state registrate
operazioni intracomunitarie, mentre non devono
essere trasmessi se nessuna operazione è stata
rilevata nel periodo.
Se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo,Se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo,
la scadenza è automaticamente prorogata al primo
giorno lavorativo successivo (DL n. 70 del 13 maggio
2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011).
Gli importi da indicare nelle colonne in cui i medesimi
sono richiesti, sono arrotondati all’euro per difetto se
la frazione è inferiore a 0,5 euro e per eccesso, se è
uguale o superiore.
73
ELENCHI INTRASTAT
Cessioni/acquisti di beni
La regola generale è quella che i modelli devono essere presentati con
riferimento al mese di:
• emissione delle fattura di vendita (immediata): elenco cessioni;
• ricevimento delle fatture di acquisto: elenco acquisti.
Nel caso di emissione di fatture in forma differita, entro il 15 del mese
successivo a quello di consegna/spedizione, a fronte o meno di DDT
(come previsto dalla nuova normativa), poiché tali fatture, in base a
quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/1972,quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/1972,
devono essere registrate “… con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni”, esse devono essere incluse nell’elenco relativo al
mese di consegna/spedizione della merce.
L’articolo 50, comma 7, Dl n. 331/1993 prevede che in presenza di
fatturazione anticipata o di pagamento anticipato del
corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni sono indicate
nei modelli Intrastat con riferimento non alla data di
emissione della fattura ma a quella in cui è stata eseguita la
consegna o la spedizione dei beni.
74
ELENCHI INTRASTAT
Cessioni/acquisti di beni
Cessioni:
• se il mese di consegna o spedizione della merce coincide con il mese di emissione della
fattura (le fatture differite devono essere registrate con riferimento al mese di consegna o
di spedizione della merce):
- il modello Intra deve essere riferito a tale mese;
• se il mese di consegna o spedizione della merce è successivo al mese di emissione della
fattura:
- il modello Intra deve essere riferito al mese di consegna o spedizione della merce;
Acquisti:Acquisti:
• se il mese di ricevimento della merce coincide con il mese di ricevimento della fattura:
- il modello Intra deve essere riferito a tale mese;
• se il mese di ricevimento della merce è anteriore al mese di ricevimento della fattura:
- il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della fattura (o a quello
dell’emissione dell’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5), del Dl n. 331/1993;
• se il mese di ricevimento della merce è posteriore al mese di ricevimento della fattura:
- il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della merce;
Si ricorda che la fattura di cessione intracomunitaria di beni può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma deve essere
registrata con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 75
CESSIONI/ACQUISTI DI BENI
Esempi:
1) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura arrivata nel
mese di febbraio:
annotazione della fattura entro il 15 marzo ma con riferimento al mese di
febbraio; inserimento nel modello Intra riferito al mese di febbraio da
presentare entro il 25 di marzo.
2) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta nel
mese di aprile:
annotazione della fattura entro il 15 maggio ma con riferimento a mese di
aprile; inserimento nel modello Intra riferito al mese di aprile da presentare
entro il 25 di maggio.
3) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta
nei primi giorni del mese di maggio:
3) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta
nei primi giorni del mese di maggio:
entro il 15 maggio emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5,
del DL n. 331/1993; annotazione dell’autofattura con riferimento a mese di
aprile; inserimento nel modello Intra riferito al mese di aprile da presentare
entro il 25 di maggio.
4) Ricevuto ordine per vendita merce a cliente francese per 10.000 euro
Acconto di 2.000 euro, ricevuto nel mese di febbraio.
Non vi è l’obbligo di fatturare l’acconto.
Merce inviata nel mese di marzo, con emissione di fattura entro il giorno 15 del
mese di aprile, annotata con riferimento al mese di spedizione della merce.
Il modello Intra cessioni viene presentato entro il 25 di aprile con riferimento al
mese di marzo. 76
ELENCHI INTRASTAT
Operazioni a titolo gratuito
La cessione di beni o il ricevimento di beni senza corrispettivo
e cioè a titolo gratuito NON costituiscono operazioni
intracomunitarie e NON devono essere indicate nei
modelli Intrastat.
Nel caso in cui l’impresa cede dei beni a titolo gratuito ma con
addebito al cliente del costo del trasporto, la Circolare n. 43/E
del 6 agosto 2010 ha sostenuto la tesi che:del 6 agosto 2010 ha sostenuto la tesi che:
• la cessione dei beni resta un’operazione a titolo gratuito in
quanto priva del requisito dell’onerosità di cui all’art. 41 DL
331/93;
• il trasporto ha autonoma rilevanza e quindi assume la
natura di prestazione di servizi generica. Quest’ultima
prestazione, resa nei confronti di un committente ‐ soggetto
passivo d’imposta ‐ stabilito in altro Stato membro, rientra tra
le prestazioni generiche, disciplinate dall’art. 7‐ter del DPR n.
633 del 1972 e come tale va inserita negli elenchi
riepilogativi relativi ai servizi resi.
77
ELENCHI INTRASTAT
Beni esclusi dalla segnalazione
Rientrano tra i beni da non segnalare gli
imballaggi, i pallets e i bancali che vengono
movimentati all’interno del territorio comunitario
quando non costituiscono essi stessi oggetto diquando non costituiscono essi stessi oggetto di
commercializzazione (Risoluzione n. 170/E del 30
luglio 1997).
Relativamente a tali beni occorre, comunque,
procedere alle previste annotazioni sul registro di
carico /scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del
D.L. n. 331/1993.
78
ELENCHI INTRASTAT
Variazioni in aumento
Le variazioni in aumento sono obbligatorie (articolo
26, primo comma, DPR n. 633/1972).
Ogni volta che l’ammontare dell’imponibile di un’operazione o
quello della relativa imposta subisce un aumento, per
qualsivoglia motivo, bisogna emettere una nota di addebito:
• se si tratta di cessioni intracomunitarie, occorre:
– emettere fattura integrativa;
– presentare il modello Intra–1 Ter di rettifica (sia ai fini
fiscali che ai fini statistici);
• se si tratta di acquisti intracomunitari, occorre:
– intervenire sul registro acquisti:
• o per annotare la fattura integrativa emessa dal cedente
intracomunitario;
• o per annotare l’autofattura articolo 46, comma 5, del Dl n.
331/1993 predisposta dall’acquirente stesso;
– presentare il modello Intra–2 Ter di rettifica (sia ai fini
fiscali che ai fini statistici);
79
ELENCHI INTRASTAT
Variazioni in diminuzione
Le variazioni in diminuzione sono facoltative (articolo 26, secondo
comma, DPR n. 633/1972).
Tali variazioni non sono applicabili decorso un anno dall’effettuazione
dell’operazione, se dipendenti da sopravvenuto accordo fra le parti o da inesattezze
di fatturazione:
se si tratta di cessioni intracomunitarie di beni, occorre distinguere tra due
situazioni:
• se vi è restituzione parziale o totale dei beni, il contribuente può:
– intervenire sui registri IVA (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito
di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni
eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1‐Tereseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1‐Ter
sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
– non intervenire sui registri IVA: in tal caso sorge l’obbligo di presentare il
modello Intra 1‐Ter solo ai fini statistici;
• se non vi è restituzione parziale o totale dei beni, il contribuente può:
– non fare nulla né ai fini IVA, né ai fini Intrastat;
– intervenire sui registri IVA (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito
di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni
eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1‐Ter
sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
se si tratta di acquisti intracomunitari di beni:
- comportamento analogo a quello da tenere in relazione alle cessioni
intracomunitarie di beni. Il modello da presentare è il modello Intra – 2 Ter. 80
ELENCHI INTRASTAT
Casi particolari di variazioni
Nel caso di cessione intracomunitaria di beni a cliente di altro Paese Ue, ad esempio,
francese, se il cliente rifiuta in tutto o in parte la merce e questa viene venduta ad
altro cliente francese, l’impresa italiana deve:
• emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a
storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo
cliente;
• presentare il modello Intra‐1 ter, ai soli fini fiscali (in quanto la merce non esce
dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1‐bis;
• emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del
secondo cliente francese;
• presentare il modello Intra 1‐bis, ai soli fini sia fiscali, per segnalare la cessione
sul secondo cliente francese.
• presentare il modello Intra 1‐bis, ai soli fini sia fiscali, per segnalare la cessione
sul secondo cliente francese.
Nell’ipotesi in cui il cliente sia invece residente in altro Paese Ue, diverso da quello
del primo cliente, ad esempio Germania, l’impresa italiana deve:
• emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a
storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo
cliente;
• presentare il modello Intra‐1 ter, ai fini sia fiscali che statistici (in quanto la
merce esce dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1‐bis;
• emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del
cliente tedesco;
• presentare il modello Intra 1‐bis, ai fini sia fiscali che statistici, per segnalare la
cessione sul cliente tedesco. 81
ELENCHI INTRASTAT
Variazioni relative a più periodi
Le rettifiche conseguenti a variazioni della base imponibile di cessioni
ovvero di acquisti, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più
periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni solari possono
essere indicate nei modelli Intra-1 Ter e Intra-2 Ter globalmente per
ciascun acquirente o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento
soltanto all’ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state
comprese negli elenchi riepilogativi.
Esempio:Esempio:
Impresa italiana acquista ogni mesi merce da fornitore Ue.
Al termine dell’anno solare il fornitore estero concede uno sconto su tutte
le forniture eseguite.
L’impresa italiana può operare come segue:
• non fare nulla ai fini Iva (non intervenire cioè a rettificare il registro
acquisti) limitandosi a gestire lo sconto in contabilità generale e non
presenta alcun modello Intra acquisti.
• oppure gestire l’operazione ai fini IVA, rettificando in meno gli acquisti
intracomunitari; in questi casi dovrà rettificare gli ultimi modelli
presentati (sino a esaurimento importo della rettifica)
82
ELENCHI INTRASTAT
Cessioni/Acquisti di beni - Acconti
L’articolo 50, comma 7, del Dl n. 331/1993, afferma che:
“Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia
stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui
al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del
quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni
per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”.
quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni
per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”.
A partire dal 1 gennaio 2013, NON è più
obbligatorio emettere fattura in relazione agli
acconti ricevuti.
Se si decidesse comunque di emettere la fattura per
l’acconto (ricevuto o da ricevere), si ricorda che, come
esplicitamente affermato dalle Risoluzioni nn. 525446
del 18 aprile 1975 e n. 125/E del 7 settembre 1998, gli
acconti vengono assoggettati allo stesso trattamento
dell’operazione cui si riferiscono.
83
ELENCHI INTRASTAT
Cessioni/Acquisti di beni - Acconti
Esempio: impresa italiana riceve acconto a fronte di cessione
intracomunitaria di beni e opta per l’emissione della fattura
- la fattura deve indicare la dicitura: “Operazione non imponibile,
articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”.
- l’impresa italiana non esegue segnalazioni ai fini Intrastat.
Nel momento in cui verrà consegnato il bene, l’impresa italiana, in
base a quanto affermato dalle citate Risoluzioni , dovrà emetterebase a quanto affermato dalle citate Risoluzioni , dovrà emettere
fattura di vendita, indicando sulla stessa:
- il corrispettivo complessivo della cessione;
- l’acconto incassato (e fatturato), citando gli estremi, anche di
registrazione, della fattura a suo tempo emessa;
• il saldo residuo, indicando la dicitura: “operazione non imponibile,
articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”,
Con riferimento alla data di consegna dei beni verranno altresì
presentati i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, per il corrispettivo
complessivo del bene ceduto. 84
ELENCHI INTRASTAT
Servizi generici
Il prestatore nazionale emette fattura nei confronti del
committente comunitario o extracomunitario, anche se il
servizio è fuori campo iva (articolo 21, comma 6-bis, del DPR
633/72), entro il 15 del mese successivo a quello
d'effettuazione (ultimazione o pagamento) ai sensi dell'articolo
21, comma 4, lettera c) e d), riportando sul documento
l'annotazione:l'annotazione:
"inversione contabile" (cliente debitore d'imposta nella
Ue)
oppure
"operazione non soggetta" (prestazioni rilevanti fuori
dell'Unione europea).
85
ELENCHI INTRASTAT
Servizi generici
L’articolo 50, comma 6, del Dl n. 331/1993 afferma che:
“I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle
dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse
da quelle di cui agli articoli 7‐quater e 7‐quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n .
‐ ‐
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n .
633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro
Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi
ricevute.
(….)
Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui
al primo …. periodo non comprendono le operazioni per
le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in
cui è stabilito il destinatario”. 86
ELENCHI INTRASTAT
Intermediazioni relative a beni mobili
Esempio 1
Intermediario UE – Committente italiano
Intermediario francese emette fattura nei confronti di un operatore
italiano per aver procacciato un affare in Francia (oppure in
Italia).
IT - integra con IVA la fattura ricevuta da FR e dovrà compilare il
modello Intra-2 Quater.
Esempio 2
Intermediario Extra-UE – Committente italiano
IT – emette autofattura ex art. 17 – nessuna rilevanza ai fini
intrastat
87
ELENCHI INTRASTAT
Intermediazioni relative a beni mobili
Esempio 1
Intermediario UE – Committente italiano
Intermediario francese emette fattura nei confronti di un operatore
italiano per aver procacciato un affare in Francia (oppure in Italia).
IT - integra con IVA la fattura ricevuta da FR e dovrà compilare il
modello Intra-2 Quater.
Esempio 2
Intermediario Extra-UE – Committente italiano
IT – emette autofattura ex art. 17 – nessuna rilevanza ai fini intrastat
Esempio 3
Intermediario UE – Committente italiano: operazione intermediata
interamente fuori dalla UE
IT - integra la fattura passiva ricevuta dall’operatore UE come non
imponibile art.9 (senza dunque esporre l’imposta) e non dovrà
compilare il modello Intra-2 Quater
88
ELENCHI INTRASTAT
Trasporti
Esempio 1
Trasportatore UE – Committente italiano
Trasporto intracomunitario (luogo di partenza ed arrivo due differenti
paesi della UE)
Un vettore UE emette fattura nei confronti di un soggetto passivo
d’imposta stabilito in Italia per aver effettuato un trasporto
intracomunitario.
IT - integra con IVA la fattura passiva ricevuta dal vettore e dovràIT - integra con IVA la fattura passiva ricevuta dal vettore e dovrà
compilare il modello Intra-2 Quater.
Esempio 2
Trasportatore UE – Committente italiano
Trasporto internazionale/esportazione, transito, temporanea
importazione, importazione definitiva
IT – integra la fattura passiva ricevuta dal vettore come non imponibile,
ai sensi dell’articolo 9 DPR 633/72 e non dovrà pertanto compilare
alcun modello Intrastat
89
ELENCHI INTRASTAT
Cessione intracomunitaria congiunta (Circolare n. 43/E del 6 agosto
2010)
FR1 acquista merce presso IT1, il quale su incarico di FR1 consegna i
prodotti ad un altro operatore italiano IT2 per lavorazione.
IT2 una volta effettuata la lavorazione consegna i beni a FR1. FR1 riceve
fattura da IT1 per la cessione del bene e da IT2 per la lavorazione.
IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi
dell’art. 41, comma 1 lett. a D.L. 331/93, nei confronti di FR1 e compila
l’elenco Intra-1bis. Dovrà munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni
dal territorio dello Stato in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare
l’operazione con assoggettamento ad imposta.
dal territorio dello Stato in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare
l’operazione con assoggettamento ad imposta.
IT2 indica nell’apposito registro delle lavorazioni di cui all’art. 50 comma
5 del DL 331/93 i beni ricevuti da IT1 per conto di FR1. Emette fattura
per la lavorazione nei confronti del committente FR1 fuori campo IVA art.
7 ter e compila:
– il modello intra 1 quater per la prestazione di servizio, e
–Il modello intra 1 bis, se mensile, per la parte statistica.
IT2 deve cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la
prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell’altro stato membro.
90
OPERAZIONI TRIANGOLARI
LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
91
OPERAZIONI TRIANGOLARI
La triangolazione è pensata e strutturata per
evitare duplicazioni formali e potenziali doppie
imposizioni nonché per garantire la neutralità del
meccanismo impositivo transfrontaliero.
In particolare va osservato che nelle operazioni inIn particolare va osservato che nelle operazioni in
cui intervengono più di tre soggetti è sempre
necessaria la nomina di un rappresentante fiscale
nello Stato membro di partenza o in quello di
arrivo dei beni, per poter ricondurre ad
operazioni triangolari quelle a “catena”.
92
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Le triangolazioni sono operazioni nelle quali i beni sono
oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono
consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo
cessionario con un unico trasferimento fisico.
In ambito intracomunitario l’art. 58, comma 1, DL 331/93,
stabilisce che: “non sono imponibili le cessioni di beni
effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi
se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura
o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o
commissionari di questi”.commissionari di questi”.
In base alla residenza dei soggetti partecipanti si possono avere:
triangolazioni nazionali: con due operatori residenti e un
terzo soggetto residente in qualsiasi altro Paese UE;
triangolazioni comunitarie: con tre operatori residenti in
tre diversi Paesi UE;
triangolazioni extracomunitarie: con un operatore residente
in Paese extra UE. 93
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Cessioni triangolari: Si possono definire cessioni o operazioni
triangolari quelle nelle quali intervengono tre differenti
operatori tutti soggetti passivi di imposta:
1) primo cedente, ossia il fornitore materiale dei beni. Cede la
merce al promotore della triangolazione nei confronti del quale
emette fattura, ma su ordine del promotore consegna i beni
direttamente al destinatario finale cliente dello stesso;
2) promotore della triangolazione, colui che genera la
triangolazione e che interviene in qualità di secondo cedente e ditriangolazione e che interviene in qualità di secondo cedente e di
primo cessionario. Effettua due operazioni, una di vendita ed
una di acquisto: cede beni che non possiede e che acquista dal
primo cedente al quale conferisce l’incarico di inviare
direttamente la merce ad un suo cliente;
3) destinatario finale della merce, è colui che riceve
materialmente dal primo cedente i beni che acquista dal
promotore della triangolazione e dal quale riceve la fattura di
acquisto.
94
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Esempio:
IT1, primo cedente, vende a IT2, promotore della
triangolazione e su incarico dello stesso invia
direttamente in Francia i beni a FR.
- IT1 emette fattura non imponibile art. 58, comma 1, DL 331/93 ad
IT2, non compila l’Intrastat e deve dimostrare l’invio dei beni
all’estero;
- IT2 registra l’acquisto interno, emette fattura non imponibile art.- IT2 registra l’acquisto interno, emette fattura non imponibile art.
41, comma 1, D.L. 331/93 ad FR e compila l’Intrastat.
L’operatore francese effettua l’acquisto intracomunitario e compila
l’Intrastat.
95
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Esempio:
IT1 promotore della triangolazione, acquista da FR, primo
cedente e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.
- IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve fattura senza
imposta da FR, la integra a norma dell’art.46, assoggettandola ad
IVA e la registra a norma dell’art. 47;
- compila il listing degli acquisti nel periodo di riferimento in cui ha
registrato la fattura del fornitore;
- emette la fattura con IVA per la cessione interna nei confronti di
IT2;
- IT2 riceve la fattura con IVA per l’acquisto interno da IT1.
96
OPERAZIONI TRIANGOLARI
IT1 primo cedente vende a FR, promotore della
triangolazione e su incarico dello stesso invia
direttamente a IT2 i beni che non escono dall’Italia
IT1 effettua una vendita che è assoggettata ad imposta in Italia
emettendo fattura con IVA nei confronti di FRemettendo fattura con IVA nei confronti di FR
- non compila il listing delle cessioni;
IT2 riceve fattura da FR senza imposta;
- emette autofattura ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del DPR
633/72;
- non compila il listing degli acquisti.
97
OPERAZIONI TRIANGOLARI
FR1, primo cedente, vende a FR2, promotore della triangolazione, e
su incarico dello stesso invia direttamente i beni in Italia a IT
IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da
FR2, la integra a norma dell’art. 46, assoggettandola ad IVA, la registra
norma dell’art. 47;
- compila il listing degli acquisti .- compila il listing degli acquisti .
98
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Triangolazione comunitaria
Esempio 1: IT, italiano primo cedente, vende e DE tedesco
promotore della triangolazione , e su incarico dello stesso
invia direttamente dall’Italia i beni in Francia a FR,
destinatario finale.destinatario finale.
IT emette fattura a DE senza IVA con l’indicazione “non imponibile
art.41, D.L. 331/93- operazione triangolare-” e la annota nel
registro delle vendite;
- compila il modello Intra 1 bis indicando a colonna 2 la sigla DE e
nella colonna 3 il codice identificativo del cliente tedesco; nella
colonna 12 (se mensile) come paese di destinazione inserirà in
codice FR.
99
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Triangolazione comunitaria
Esempio 2: IT, promotore della triangolazione, acquista beni da DE,
primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla
Germania alla Francia i beni ceduti a FR destinatario finale.
IT riceve fattura da DE per acquisto intracomunitario, la integra senza
imposta richiamando l’art. 40, comma 2 del D.L.331/93 e la annota nei registri
degli acquisti e delle vendite;
- emette fattura nei confronti di FR non imponibile ai sensi dell’art.41,- emette fattura nei confronti di FR non imponibile ai sensi dell’art.41,
designando FR responsabile del pagamento dell’imposta quando i beni arrivano
in Francia;
- compila il modello Intra 2 bis indicando a colonna 2 la sigla DE, nella colonna
3 il codice identificativo del fornitore tedesco; nella colonna 6 (natura della
transazione) il codice alfabetico “A” anziché numerico “1”;
- non compila la parte statistica.
Compila il modello Intra 1 bis indicando il codice identificativo del cliente
francese;
- natura della transazione un codice alfabetico “A”;
- non compila la sezione statistica.
100
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Triangolazione comunitaria
Esempio 3: IT, destinatario finale, acquista da DE promotore
della triangolazione e riceve i beni inviati da FR
direttamente dalla Francia all’Italia su incarico
dell’operatore tedesco.dell’operatore tedesco.
- IT effettua un acquisto intracomunitario in quanto i beni
partono da uno Stato membro e sono introdotti in Italia;
- riceve fattura da DE che integra e annota nei registri vendite e
acquisti;
- compila il modelo Intra 2 bis indicando quale fornitore
l’operatore tedesco e, se mensile, indica come provenienza FR.
101
ELENCHI INTRASTAT
Triangolazione comunitaria con lavorazione
Committente IT – Prestatore UE
IT acquista di materie prime dal soggetto EL, incaricando quest’ultimo
di consegnare i beni al soggetto PT per la lavorazione, al termine della
quale, questi, invierà i beni al committente nazionale IT.
IT effettua un acquisto intracomunitario di materie prime (art. 38
D.L. n 331/93);
IT riceve una prestazione di servizio da PT - imponibile nel Paese del
committente, soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 7 ter, 1
comma lett. a), del DPR n 633/72.
L’operatore italiano dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.L. n 331/93, le fatture ricevute:
102
ELENCHI INTRASTAT
Triangolazione comunitaria con lavorazione
Committente e prestatore comunitari
IT vende materie prime al soggetto El, e da quest’ultimo riceve l’incarico
di consegnare i beni al soggetto PT, per la lavorazione, al termine della
quale, questi, invierà i beni al committente EL.
L’operatore italiano:
fattura una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensifattura una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi
dell’art. 41 1 comma lettera a) del D.L. n. 331/93.
compila l’elenco Intra-1 bis, sia agli effetti fiscali sia agli effetti
statistici (se a rilevazione mensile), con riferimento al periodo di
registrazione della fattura
103
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Lavorazioni comunitarie
La Corte di Giustizia Ue (sentenza del 6 marzo 2014, cause C-606/12 e C-607/12), ha
stabilito che chi spedisce un bene in un altro Stato UE per una lavorazione o perché formi
oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza, altrimenti deve aprire
una partita IVA nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione. L’obbligo vige non solo se al
termine della lavorazione il bene resta nel Paese in cui è stato inviato, ma anche se è spedito
da qui a un altro Stato comunitario o fuori dalla UE.
Il legislatore italiano ha recepito tale orientamento nell’art. 13 della Legge Comunitaria 2014
(n.115/2015 – in G.U. 178 del 3.8.2015), modificando gli articoli 38 e 41 del D.L. n.
331/1993, risultati disallineati dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, che all’art. 17 - par.
2, esige che i beni al termine della lavorazione siano trasportati o spediti nel Paese membro di
origine.
2, esige che i beni al termine della lavorazione siano trasportati o spediti nel Paese membro di
origine.
Pertanto, i trasferimenti di beni in ambito comunitario (dall’Italia Vs. Paesi UE e viceversa)
a titolo non traslativo della proprietà, tra l’altro, per eseguire lavorazioni, a partire dal 18
agosto 2015 non usufruiscono più del regime sospensivo dell’IVA, qualora i beni a fine
lavorazione non vengono rispediti nel Paese di origine.
Conseguentemente non sono più qualificabili come operazioni intracomunitarie le fattispecie
in cui i beni al termine delle lavorazioni siano successivamente trasportati/spediti in altro
Stato membro oppure al di fuori del territorio della Ue.
104
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Lavorazioni comunitarie
FINO AL 17/08/2015: ai sensi della precedente versione dell’art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93,
non costituiva operazione assimilata all’acquisto intra UE l’introduzione nel territorio dello
Stato di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali se, successivamente
all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato di
provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della UE ovvero al di fuori del territorio
della UE.
DAL 18/08/2015: Non sono acquisti intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da
altro Stato UE, poste in essere da un soggetto passivo IVA in detto Stato UE solo se il bene, a
termine lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE a partire dal quale era stato
inizialmente spedito o trasportato;inizialmente spedito o trasportato;
sono invece acquisti intra UE negli altri casi;
simmetricamente, non sono cessioni intra UE i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro
Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni siano
successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo IT, nel
territorio dello Stato.
sono invece cessioni intra UE negli altri casi , cioè quando il soggetto passivo IT invia
beni in lavorazione in altro Stato UE, senza che gli stessi facciano rientro in Italia
(vanno in altro Stato UE o Extra UE): in tal caso non potrà beneficiare del regime IVA
sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso, e quindi
identificarsi a fini IVA nell’altro Stato UE di destinazione, con applicazione del regime di
non imponibilità IVA. Tali operazioni concorreranno ai fini dell’assunzione della qualifica
di esportatore abituale e per la maturazione del plafond.
105
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Lavorazioni comunitarie
Per il trasferimento di beni in conto lavorazione (inviati e/o ricevuti) in
ambito UE, per i quali sarà rilevata l’omissione del prescritto requisito
della loro rispedizione a fine lavoro nel Paese di origine del committente, si
procederà a riclassificare l’operazione tra quelle assimilate alle operazioni
intracomunitarie (cessione e/o acquisto), soggette ad IVA nel Paese di
destinazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 3,
lett. b) e all’art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. n. 331/1993.
Ricorrendo tale fattispecie, comporta per l’operatore comunitario laRicorrendo tale fattispecie, comporta per l’operatore comunitario la
necessità di identificarsi nel Paese in cui è avvenuta la lavorazione dei
beni, sia direttamente o tramite rappresentate fiscale, per assolvere in
qualità di debitore l’imposta relativa alla nuova operazione venutasi a
generare per effetto dell’omesso trasferimento dei beni a fine lavori nel
Paese del committente.
Il committente potrebbe essere sanzionato per mancata identificazione e
omessa tenuta della contabilità ai fini IVA.
106
ELENCHI INTRASTAT
Triangolare con lavorazione
(Sentenza cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2014)
Una società italiana trasferisce alcuni beni ad un terzista spagnolo per una
lavorazione. Alla conclusione dei lavori in Spagna i beni vengono venduti
alla società francese (non tornano in Italia).
In questo caso la società italiana avrà i seguenti obblighi:
identificarsi ai fini IVA in Spagna attraverso la nomina di un
rappresentante fiscale o identificazione diretta
emettere una fattura al proprio rappresentate fiscale spagnolo in regime
di non imponibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D.L.di non imponibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D.L.
331/93 (trasferimento a se stessi)
provvedere al corrispondente acquisto intracomunitario in Spagna con il
rappresentante fiscale, secondo le normative dello stato spagnolo
la cessione del prodotto lavorato al cliente francese avviene con fattura
della società italiana, indicando la sua partita IVA spagnola.
Se il cliente si fosse trovato nel paese del terzista, il cedente italiano
avrebbe effettuato una operazione non soggetta, ex art. 21 comma 6-bis -
lett, a) del DPR 633/72 se l'obbligo d'imposta è traslato sul cessionario
(reverse charge).
107
IL PLAFOND IVA
108
IL PLAFOND IVA
Status di esportatore abituale
Gli operatori economici che fatturano molte
operazioni di vendita con l’estero rischiano di
trovarsi in una situazione di squilibrio
finanziario in quanto non addebito l’IVA ai propri
clienti UE ed Extra-UE, trattandosi di operazioni
non imponibili, mentre pagano l’imposta sui
propri acquisti. Per evitare a tali operatori dipropri acquisti. Per evitare a tali operatori di
trovarsi sempre in una posizione creditoria verso
l’amministrazione finanziaria, viene riconosciuto
loro di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell’IVA nei limiti del plafond disponibile, a
condizione che godano dello status di “esportatore
abituale”.
109
IL PLAFOND IVA
Status di esportatore abituale
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 746/83, lo status di
“esportatore abituale” ricorre quando l’ammontare
delle operazioni che costituiscono plafond è superiore
al 10% del volume d’affari determinato a norma
dell’art. 20 del DPR n. 633/72, ma senza tenere conto
delle cessioni di beni in transito o depositati nei
luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioniluoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni
di cui all’art. 21, co. 6-bis, del DPR n. 633/72.
L’esclusione di tali ultime operazioni è stata
necessaria in quanto con l’introdotta rilevanza delle
operazioni fuori campo IVA (ex artt. da 7 a 7-septies,
DPR n. 633/72) nella determinazione del volume
d’affari, si rischiava una penalizzazione per i
contribuenti.
110
IL PLAFOND IVA
Possono essere acquistati senza pagamento
dell’IVA (spendita del plafond) tutti i beni
e servizi ad eccezione di fabbricati e di
aree fabbricabili, e purché l’IVA sia,
almeno in parte, detraibile; inoltre, non
possono essere acquistati senzapossono essere acquistati senza
pagamento dell’IVA beni e servizi per i
quali sussista una limitazione integrale
alla detrazione ex art. 19-bis 1, DPR
633/72, ovvero quelli non inerenti.
111
IL PLAFOND IVA
L’esportatore abituale può utilizzare due differenti
modalità di gestione del plafond: il plafond fisso
(detto anche solare) o quello mobile (detto anche
mensile).
La scelta dell’uno piuttosto che dell’altro metodo è nella
libera disponibilità di ciascun contribuente. Il primo
può essere applicato già a partire dal secondo anno
solare successivo all’inizio dell’attività, l’altro solo
decorsi almeno dodici mesi dall’inizio della stessa.decorsi almeno dodici mesi dall’inizio della stessa.
La scelta del metodo da utilizzare antecedentemente al
2015 andava fatta preventivamente anche se di fatto
manifestata in sede di dichiarazione IVA annuale; dal
2015 la scelta va manifestata già in sede di invio
telematico della prima dichiarazione di intento.
Una volta prescelto ed utilizzato un metodo, è possibile
modificare il criterio di calcolo solo al 1° gennaio
dell’anno successivo e non in corso d’anno
112
IL PLAFOND IVA
Gestione del plafond fisso:
la verifica dello status di esportatore abituale e del plafond
disponibile vanno effettuate una sola volta all’anno.
Gestione del plafond mobile
Le predette verifiche devono infatti poste in essere mensilmente.
All’inizio di ciascun mese il contribuente deve:
verificare la sussistenza dello status di esportatore abituale (se il
rapporto tra le operazioni che concorrono alla formazione delrapporto tra le operazioni che concorrono alla formazione del
plafond registrate nei 12 mesi precedenti e il volume d’affari del
medesimo periodo è maggiore del 10%);
determinare il plafond disponibile, dato dalla differenza tra
l’ammontare delle operazioni che generano plafond registrate nei
12 mesi precedenti e il c.d. “progressivo utilizzo” (dato
dall’ammontare degli acquisti effettuati utilizzando il plafond
decurtato del volume delle operazioni che generano plafond
registrate nel tredicesimo mese precedente). In pratica si
prendono in considerazione sempre gli ultimi 12 mesi.
è necessario avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi;
113
IL PLAFOND IVA
Se nell’anno solare precedente si è utilizzato il plafond
fisso e si vuole passare al plafond mobile non
sorge alcun problema, nel senso che il plafond
disponibile all’inizio dell’anno è pari alle esportazioni
e operazioni assimilate registrate nell’anno solare
precedente.
Se invece si passa dal plafond mobile a quello fisso,
il plafond disponibile all’inizio dell’anno è pari al
plafond che sarebbe risultato disponibile per ilplafond che sarebbe risultato disponibile per il
mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo
mobile. La Risoluzione n. 77 del 6 marzo 2002
specifica infatti che il contribuente in questo caso
“deve ancora e per l’ultima volta seguire il
procedimento per il calcolo del plafond mobile
partendo dall’ammontare della posta attiva e passiva
del mese di dicembre dell’anno precedente, sottraendo
da entrambe le operazioni non imponibili del
tredicesimo mese”.
114
IL PLAFOND IVA
Nella gestione del plafond bisogna porre particolare
attenzione sia al momento di costituzione che di
utilizzo dello stesso. Mentre per la formazione del plafond
si devono tenere in considerazione le operazioni registrate
nel periodo, per l’utilizzo dello stesso si deve fare
riferimento al momento di effettuazione delle
operazioni di acquisto o importazione (non al momento
della registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette
di importazione)
Per quanto attiene il momento di effettuazione delle
operazioni passive (che rileva ai fini dell’utilizzo del
plafond):
Per gli acquisti di beni e servizi “interni” il momento di
effettuazione si determina ai sensi dell’art. 6 del DPR n.
633/72;
Per le importazioni di beni il momento di effettuazione
coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale
d’importazione.
115
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M. Lavana - L’applicazione dell’IVA nei rapporti commerciali internazionali

  • 1. «L’applicazione dell’IVA nei rapporti commerciali internazionali» Dott. Michele Lavana Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia 22 ottobre 2015 1
  • 2. IVA: ASPETTI GENERALI L’IVA è stata adottata per garantire la neutralità dell’imposizione ed una maggiore armonizzazione fiscale. È un’imposta: - plurifase (si applica a più fasi del- plurifase (si applica a più fasi del processo produttivo) - colpisce solo il valore aggiunto che è l’oggetto economico del tributo (grazie al sistema di detrazione: Iva a debito – Iva a credito) 2
  • 3. IVA: ASPETTI GENERALI L’IVA è neutrale per i soggetti passivi (titolari di posizione IVA) dal punto di vista giuridico formale, non invece per i consumatori finali che devono pagarla in via di rivalsa al venditore o prestatore ma non possono recuperarla verso loprestatore ma non possono recuperarla verso lo Stato. È, pertanto, un’imposta che colpisce i consumi dove la capacità contributiva (art. 53 Cost.) è rappresentata proprio dalla capacità di consumo. Da un punto di vista economico, quindi, soltanto il consumatore finale sostiene il costo economico dell’imposta (soggetto inciso) 3
  • 4. IVA: ASPETTI GENERALI Distinzione tra Adempimenti formali Soggetti passivi Adempimenti sostanziali (Fatturazione e registrazione delle operazioni,(Fatturazione e registrazione delle operazioni, liquidazione e versamento delle imposte, dichiarazione annuale, ecc) Consumatore finale (Nessun adempimento) 4
  • 5. PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA Presupposto soggettivo “L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” (art. 1)importazioni da chiunque effettuate” (art. 1) Da tale definizione ricaviamo che i soggetti passivi dell’imposta sono: Imprenditori attività di cui all’art. 2195 c.c. in modo abituale ancorché non esclusivo anche attività agricola (art. 2135 c.c.) Società commerciali 5
  • 6. PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA Esercenti arti e professioni Esercizio abituale ancorché non esclusivo di qualsiasi attività di lavoro autonomo (materiale e intellettuale) quindi: persone fisiche società semplici associazioni professionali attività 1. può essere materiale o intellettuale ma deve essere svolta in modo autonomo 2. al di fuori dell’imprenditorialità 6
  • 7. PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA Campo di applicazione IVA (presupposto oggettivo): Imponibili operazioni incluse Non imponibili Esenti (limitano il diritto diEsenti (limitano il diritto di detrazione) operazioni escluse - Non hanno alcun rilievo a livello sostanziale e formale - Non incidono su diritto di detrazione e sul calcolo del volume d’affari 7
  • 8. IVA: ASPETTI GENERALI Operazioni incluse 1. Imponibili - Cessione di beni - Prestazione di servizi- Prestazione di servizi - Acquisti intracomunitari - Importazioni da paesi extra UE (da chiunque effettuate) 8
  • 9. IVA: ASPETTI GENERALI Cessione di beni A titolo definitivo Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni dietro corrispettivo (a titolo oneroso) Vendita con riserva di proprietà Assimilate Locazione con clausola di trasferimentoAssimilate Locazione con clausola di trasferimento della proprietà; Autoconsumo; Cessioni gratuite dei beni oggetto dell’attività Cessioni nell’attività straordinaria (cessione d’azienda, fusioni); Escluse Cessioni di terreni non edificabili; Cessioni di denaro; Campioni di modico valore. 9
  • 10. IVA: ASPETTI GENERALI Prestazioni di servizi Tutte quelle che implicano obblighi di fare, permettere, non fare, dietro corrispettivo Concessioni di beni in locazione, affitto, …Concessioni di beni in locazione, affitto, … Assimilate Cessioni di diritti su beni immateriali (concessioni, licenze per diritto d’autore) Cessione di contratti Cessioni di diritti d’autore da parte dell’autore Escluse Prestiti obbligazionari Cessione di contratto aventi ad oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta 10
  • 11. IVA: ASPETTI GENERALI Non danno luogo ad un debito di imposta Operazioni esenti (art. 10) Sono comunque previsti gli obblighi formali (con indicazione dell’esenzione) Non danno diritto alla detrazione dell’IVA a monte Trattasi: - operazioni di tipo finanziario- operazioni di tipo finanziario - relative a riscossione - esercizio di giochi e scommesse - prestazioni di mandato e mediazione - operazioni in oro - operazioni immobiliari - operazioni socialmente rilevanti (sanitarie, educative, culturali …) Non danno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (quindi è un costo) 11
  • 12. IVA: ASPETTI GENERALI Operazioni non imponibili Non generano debito di imposta Sono previsti obblighi formali Consentono la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti Principio di territorialità ItaliaItalia Due ambiti territoriali UE Intracomunitarie Due tipi di operazioni Extracomunitarie (solo per queste si parla in senso tecnico di import ed export) 12
  • 13. IVA: ASPETTI GENERALI In merito alla territorialità il DPR 633/1972 fornisce due indicazioni : 1) individuazione del territorio dello Stato e del territorio della Comunità (art. 7) 2) localizzazione delle operazioni: si considerano2) localizzazione delle operazioni: si considerano effettuate nel territorio dello Stato - cessioni: luogo in cui si trovano i beni (art. 7 bis) - prestazioni (art. 7 Ter): a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 13
  • 14. IVA: ASPETTI GENERALI In generale l’IVA può essere applicata secondo due diverse modalità: 1. nel Pese di origine 2. nel Paese di destinazione → criterio adottato nella UE (tassazione delle importazioni e detassazione delle esportazioni) 14
  • 15. IVA: ASPETTI GENERALI Importazioni di beni L’IVA all’importazione: • è un tributo doganale, amministrato dall’Ufficio doganale e applicato secondo le leggi doganali (nazionali e comunitarie); doganale e applicato secondo le leggi doganali (nazionali e comunitarie); • duplica il tributo interno per uniformare il trattamento fiscale dei beni; • è imposta monofase: va applicata ad ogni operazione di importazione; 15
  • 16. IVA: ASPETTI GENERALI Esportazioni di beni - Operazioni non imponibili Le esportazioni non scontano l’imposta ma danno diritto alla detrazione. Si distinguono 3 tipi di operazioni: 1) cessione all’esportazione (art. 8) 2) operazioni assimilate alle precedenti (art. 8 bis)2) operazioni assimilate alle precedenti (art. 8 bis) 3) servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (art. 9) Per evitare eccessivi rimborsi, derivante dall’imposta assolta sugli acquisti, l’art. 8, lett c), ammette l’acquisto senza applicazione dell’IVA fino a concorrenza delle operazioni non imponibili (esportazioni e cessioni intracomunitarie) dell’anno solare precedente (plafond) 16
  • 17. IVA: ASPETTI GENERALI Esportazioni: non imponibilità IVA anche dopo 90 giorni Nei casi in cui i beni vengono trasportati a cura del soggetto destinatario non residente,il regime di non imponibilità si applica sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione (Risoluzione del 10.11.2014 n. 98 l'Agenzia delle Entrate) Inoltre è possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata a mezzo:Inoltre è possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata a mezzo: - emissione di nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione - richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. E' evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile. 17
  • 18. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA 18
  • 19. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 La legge n. 88/2009 (comunitaria 2008) ha conferito delega al governo per l’adozione dei decreti legislativi occorrenti per dare attuazione ad una serie di direttive comunitarie tra cui: - la direttiva 2008/8/CE che ha modificato la territorialità delle prestazioni di servizi, ampliato i casi di reverse charge obbligatorio ed ha introdotto l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell’inversione contabilesottoposte al meccanismo dell’inversione contabile - la direttiva 2008/117/CE che ha previsto la periodicità mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, la loro presentazione in via telematica ed ha posto nuove regole riguardo al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi soggette al reverse charge. Le novità introdotte dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE sono state recepite con D. Lgs. n. 18 del 11/02/2010. 19
  • 20. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 DIRETTIVA 2008/8/CE Tale Direttiva distingue le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi dalle prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi: • per i servizi resi ai soggetti passivi il luogo di imposizione è quello in cui è stabilito il committente (business to business). • per i servizi resi a privati consumatori è confermata la regola,• per i servizi resi a privati consumatori è confermata la regola, in passato prevista dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 633/72, dell’imposizione nel luogo in cui è stabilito il prestatore (business to consumer). 20
  • 21. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 La Direttiva 2008/8/CE per talune tipologie di servizi ha mantenuto in via derogatoria il criterio del luogo di utilizzo o quello del luogo di esecuzione della prestazione. È rimasta invariata la deroga per le prestazioni di servizi relative a beni immobili che sono localizzate nel luogo in cui è situato l’immobile.localizzate nel luogo in cui è situato l’immobile. Il criterio della percorrenza (rilevanza della sola tratta nazionale) viene mantenuto per i trasporti di passeggeri (deroga oggettiva) e continua ad applicarsi anche ai trasporti internazionali di beni limitatamente alle prestazioni rese ai privati (deroga soggettiva). 21
  • 22. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 LE NORME SULLA TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA GIÀ DETTATE DALL’ART. 7 DEL D.P.R. 633/72 SONO STATE MODIFICATE E SPALMATE SU SETTE ARTICOLI (DAL 7 AL 7-SEPTIES) Art. 7 Territorialità – Definizioni Art. 7 – bis Territorialità – Cessioni di beni Art. 7 – ter Territorialità – Prestazioni di servizi Art. 7 – quater Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi Art. 7 - quinquies Territorialità –Disposizioni relative alleArt. 7 - quinquies Territorialità –Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Art. 7 – sexies Territorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi Art. 7 - septies Territorialità –Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità. 22
  • 23. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 Nella regola generale che considera le prestazioni di servizi rilevanti nel luogo in cui è stabilito il committente (B-TO- B), posta dall’art. 7-ter, rientrano, senza alcuna distinzione tra intracomunitarie e non, le seguenti prestazioni: • prestazioni immateriali • lavorazioni su beni mobili • trasporti di beni • prestazioni accessorie ai trasporti di beni • locazioni di beni mobili diverse dai mezzi di trasporto • locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine• locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di mezzi di trasporto La distinzione tra locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine ed a breve termine di mezzi di trasporto rappresenta una novità. Ai sensi del nuovo art. 7 per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. 23
  • 24. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 In attuazione della Direttiva 2008/8/CE sono state espunte dall’art. 40 del D.L. 331/93 tutte le prestazioni di servizi intracomunitarie c.d. armonizzate che, se rese a soggetti passivi, sono transitate nella regola generale (B-TO-B) di cui al nuovo art. 7–ter. Si tratta delle seguenti prestazioni: a) lavorazioni intracomunitarie b) trasporti intracomunitari e relative intermediazioni c) operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative intermediazioni. Le prestazioni di intermediazione intracomunitarie erano già state eliminate dall’art. 40 del DL 331/93 ad opera della Legge 88/2009. Dal 15 luglio 2009, infatti, tali intermediazioni erano confluite nella lettera f-quinquies del 4° comma dell’art. 7 del D.P.R. 633/72. L’abrogazione di tutte le norme recanti una disciplina specifica per le prestazioni di servizi intracomunitarie ha comportato la riqualificazione di tali operazioni che, se rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE, si sono trasformate da operazioni non imponibili in operazioni fuori campo IVA con inevitabili ricadute sulla costituzione del plafond, sul volume di affari e sui rimborsi IVA 24
  • 25. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 PRESTAZIONI DI SERVIZI Regola generale fino Territorialità nello Stato al 31/12/2009 del prestatore (art. 7, comma 3) Nuova regola dal 1/1/2010 Servizi resi a privati Servizi resi a soggetti passivi (B-To-C) (B-To-B) Territorialità nello Territorialità nello Stato del prestatore Stato del committente (art. 7 Ter) 25
  • 26. LE NOVITÀ NORMATIVE DAL 01.01.2010 La verifica della territorialità Relativamente alle cessioni di beni, si deve verificare dove sono esistenti i beni immobili e mobili. Per le prestazioni di servizi, occorre individuare la residenza del committente e che non vi siano le deroghe specifiche di cui agli articoli da 7-quater a 7- septies. In tal caso occorre analizzare la questionesepties. In tal caso occorre analizzare la questione territoriale che si ha davanti, confrontandola prima con l’art. 7-septies e per esclusione arrivare a ritroso all’art. 7-quater. Se in questo percorso non si è riusciti a collocare la prestazione che si sta analizzando, all’interno delle deroghe ivi indicate, allora vuol dire che si tratta di una prestazione generica di cui all’art. 7-ter e si dovranno quindi applicare le disposizioni previste da quest’ultimo articolo. 26
  • 27. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE: DIRETTIVA 2010/45/UE IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE 27
  • 28. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE: DIRETTIVA 2010/45/UE In merito al momento di effettuazione dell’operazione la Direttiva 2010/45/UE ha introdotto alcune importanti novità - inclusione della movimentazione intracomunitaria di beni per perizia tra le operazioni che non costituiscono cessione/acquisto intracomunitario: possono essere semplicemente gestite con un registro di carico/scarico; - le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spedite o trasportate in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e cedute in esenzione IVA o trasferite in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione; - previsione dell’obbligo di fatturazione a fine anno solare per le prestazioni- previsione dell’obbligo di fatturazione a fine anno solare per le prestazioni continuative di servizi generici per le quali non sono previsti acconti/pagamenti in corso d’opera, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi; - fissazione di un termine preciso per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie e ai servizi generici: la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta mentre per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture. - Acquisti intracomunitari di beni: – unificazione del momento impositivo alla partenza dei beni – fissazione di un termine preciso riguardo all’esigibilità dell’imposta: 28
  • 29. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012) L’articolo 39 del Dl n. 331/1993 afferma che: 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all‘atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuitoovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese”. 29
  • 30. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012) Articolo 41 del Dl n. 331/1993: 1. Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;8 del presente decreto; (…) 2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): (…) b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti. Il comma 3 dell’art. 41 fa riferimento al trasferimento di beni in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. 30
  • 31. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Molte criticità a livello nazionale sono sorte sulle cessioni intracomunitarie di beni e quindi sul regime di non imponibilità riconosciuto a tali operazioni e sulla prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale. Si ricorda che, ai sensi dell’art 41, 1° comma lett. a) del D.L.331/93, sono non imponibili, le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi diloro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi di imposta. È oramai giurisprudenza consolidata, comunitaria e nazionale, secondo la quale deve essere provata l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato. 31
  • 32. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Corte di Cassazione - Sentenza n. 3395 del 20.02.2015. “Il cedente è tenuto a dimostrare (trattandosi di fatti costitutivi dell'agevolazione, rispetto al normale regime impositivo, che si intende far valere in giudizio) non solo di aver assolto gli oneri formali (deposito modello INTRA, elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, numero di identificazione attribuito al cessionario), i quali sono prescritti per lo più al fine di agevolare il successivo di identificazione attribuito al cessionario), i quali sono prescritti per lo più al fine di agevolare il successivo controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, ma anche la sussistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 41 cit. - secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro - fornendo quindi la prova della effettiva introduzione dei beni ceduti nel territorio dell'altro Stato membro, in cui il cessionario è soggetto di imposta”. 32
  • 33. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione 28.11.2007, n. 345/E, conservazione di: - fattura di vendita - elenchi Intrastat - lettera di vettura CMR firmata dal vettore e dal destinatario - documentazione bancaria relativa al pagamento della merce Risoluzione 25.03.2013, n. 19/E: - è accettabile una lettera di vettura CMR in formato elettronico, purché- è accettabile una lettera di vettura CMR in formato elettronico, purché contenente le stesse informazioni di quella cartacea; in alternativa, è accettabile un insieme di documenti dai quali siano desumibili le medesime informazioni di cui al CMR: - DDT con presa in carico della merce da parte del vettore - lettera del trasportatore che conferma di aver preso in carico la merce - ordine o contratto di acquisto sottoscritto con il cliente - documentazione bancaria attestante il pagamento - attestazione del cliente che conferma l’avvenuta ricezione della merce 33
  • 34. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012) E’ stato sostituito l’articolo 39 del D.L. n. 331/1993: “Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari” Sino al 31 dicembre 2012: “effettuazione dell’acquisto intracomunitario”. Modifiche apportate: • viene unificato il momento di effettuazione delle• viene unificato il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (momento di inizio trasporto/spedizione). Tale mutamento rileva sotto due profili: – momento in riferimento al quale occorre ricercare il tasso di cambio applicabile alle operazioni in valuta; – momento a partire dal quale decorre il termine per ricevere la fattura del fornitore estero. 34
  • 35. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012) • viene stabilito che il pagamento/incasso anticipato totale o parziale del prezzo (ad esempio acconti) NON costituisce più momento di effettuazione dell’operazione; di conseguenza NON comporta più l’obbligo di ricevere/emettere fattura; resta, invece, la possibilità di emissione anticipata della fattura;possibilità di emissione anticipata della fattura; • Viene previsto che le operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni), se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese. 35
  • 36. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (L. 228/2012) Nel caso di esistenza di clausola idonea a spostare in avanti il momento del trasferimento della proprietà della merce, occorre fare riferimento a tale ultimo momento, con il limite dell’anno. Si tratta, ad esempio, delle seguenti situazioni: • Spedizione/Ricevimento di merce con clausola di gradimento o in prova o in visione;gradimento o in prova o in visione; • Spedizione/Ricevimento di merce in base a contratto di consignment stock; Resta inteso che le merci spedite/ricevute a tale titolo devono essere annotate sull’apposito registro di carico/scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993. 36
  • 37. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SERVIZI GENERICI RESI Articolo 6, terzo e quarto comma, del DPR n. 633/1972: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (….). Se viene emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamentecorrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”. 37
  • 38. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SERVIZI GENERICI RESI Articolo 6, sesto comma, del DPR n. 633/1972 (aggiunto dalla Legge Comunitaria 2010): «………………………., le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7‐‐‐‐ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7‐quater e 7‐quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla dataultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime”. 38
  • 39. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SERVIZI GENERICI RESI Luogo e momento di effettuazione dell’operazione - Servizi resi da operatori italiani ad altri operatori economici italiani: • L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente), ai sensi dell’articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972; • L’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso totale o parziale del corrispettivo (in caso di incasso parziale, per la parte incassata), salvo che anteriormente venga emessa fattura; - Servizi generici resi a operatori economici esteri: • L’operazione si considera effettuata all’estero (Paese del committente), ai sensi dell’articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972; • L’operazione si considera effettuata nei seguenti momenti: • servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione; • servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi; • In entrambe le situazioni, in caso di incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto dell’incasso (per la parte incassata). 39
  • 40. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Servizi generici acquistati - Luogo e momento di effettuazione - Servizi generici acquistati da operatori economici italiani • L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente); • L’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo (in caso di pagamento parziale, per la parte pagata), salvo che anteriormente venga emessa fattura (nel qual caso vale la data della fattura); - Servizi generici acquistati presso operatori economici esteri: • L’operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente); • servizi singoli: all’atto dell’ultimazione della prestazione; • servizi continuativi o periodici: all’atto della maturazione dei corrispettivi; • In entrambe le situazioni, in caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento (per la parte pagata). 40
  • 41. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI 41
  • 42. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE L’articolo 21 del DPR n. 633/1972, prevede l’obbligo di emissione della fattura per le seguenti operazioni: • Operazioni imponibili (comma 1); • Operazioni non imponibili, esenti o non soggette; infatti il comma 6 così recita: “La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";l'annotazione "operazione non soggetta"; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio”. 42
  • 43. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Operazioni extraterritoriali (art. 21, comma 6 Bis) I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse daa) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". 43
  • 44. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Riguardo alle operazioni di cui al comma 6‐bis, lettera a), occorre quindi distinguere tra: • Operazioni per le quali il cliente/committente estero, soggetto passivo d’imposta, è debitore dell’imposta nel Paese estero: obbligo di emissione fattura con indicazione di “inversione contabile” (o “reverse charge”) ed eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale; è, ad esempio, il caso delle prestazioni di servizi ‐ nazionale; è, ad esempio, il caso delle prestazioni di servizi generici (articolo 7‐ter nei rapporti B2B); • Operazioni per le quali il cliente/committente estero non è debitore dell’imposta nel Paese estero: l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese estero ed assolvere ai relativi obblighi IVA; l’operazione in questione non è fiscalmente rilevante in Italia; è, ad esempio, il caso di servizi immobiliari svolti a favore di consumatori finali in altro Paese Ue. 44
  • 45. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Esempio Impresa italiana, non stabilita in Francia, svolge un lavoro su un immobile in Francia. La prestazione si considera effettuata in Francia • Se il lavoro viene svolto a favore di impresa francese (o altro soggetto identificato ai fini Iva in Francia): il committente è debitore dell’imposta; ‐ il committente è debitore dell’imposta; L’impresa italiana emette fattura articolo 7‐quater, lettera a), DPR n. 633/1972 (inversione contabile); • Se il lavoro viene svolto a favore di un consumatore finale (o di altro soggetto non identificato ai fini IVA in Francia): L’impresa italiana deve aprire una posizione IVA in Francia e deve emettere fattura tramite tale posizione. 45
  • 46. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, del DPR 633/72, devono essere annotate sui registri IVA. Esempio Impresa italiana A acquista merce in Cina e la vende “allo stato estero” ad altra impresa italiana B.B. A: emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6 bis, lettera b), DPR 633/72, per operazione non soggetta art. 7 bis B: deve annotare tale fattura sul registro degli acquisti. 46
  • 47. NUMERAZIONE DELLE FATTURAZIONE Riguardo al numero progressivo, l’articolo 21 nella sua formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2012 affermava che: “La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …”; L’articolo 21 nella sua formulazione attuale prevede che la fattura deve indicare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.che la identifichi in modo univoco”. In merito alla numerazione univoca, l‘Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 la quale concede ampia libertà di comportamento agli operatori economici. 47
  • 48. NUMERAZIONE DELLE FATTURAZIONE Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dall’art. 21 qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, fermo restando l’obbligo di indicare la data di emissione del documento. Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che,essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) dell’articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. 48
  • 49. FATTURAZIONE DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA L’articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/1972 afferma che: La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 49
  • 50. AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE A norma dell’art. 21, comma 6‐‐‐‐ter, del DPR n. 633/1972: “Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”. Trattasi, ad esempio: • Autofatture emesse a fronte di acquisti di beni o di servizi, in campo IVA italiana, effettuati da operatori nazionali presso operatori di Paesi extra Ue; • Autofattura articolo 46, comma 5, in caso di mancato arrivo della fattura• Autofattura articolo 46, comma 5, in caso di mancato arrivo della fattura estera (fornitore di altro Paese Ue) entro il termine previsto; • Autofattura per estrazione merce da deposito IVA da parte della stessa impresa italiana che ha dichiarato la stessa per l’immissione in libera pratica o da parte di altra impresa che è subentrata alla prima in veste di depositante; • Autofattura emessa nel caso di mancato arrivo di fattura per acquisto interno di beni o servizi (articolo 6 del D. Lgs. N. 471/1997) 50
  • 51. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE SERVIZI GENERICI E’ stato modificato l’articolo 17 del DPR n. 633/1972 – Soggetti passivi. L’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972 afferma che: “Gli obblighi relativi ….. alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i ‐ soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7‐ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai …….. committenti. Tuttavia, nel caso di ….. prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il ….. committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto‐‐‐‐legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.” . 51
  • 52. AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE Articolo 17 del DPR n. 633/1972 – A partire dal 17 marzo 2012, riguardo alle prestazioni di servizi generici resi da fornitori di altro Paese Ue nei confronti di committenti italiani è stato previsto l’obbligo di numerazione, integrazione e registrazione della fattura estera (ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993). Tale obbligo, a partire dal 1 gennaio 2013, è stato esteso: • alle altre prestazioni di servizi (servizi in deroga);• alle altre prestazioni di servizi (servizi in deroga); • e alle cessioni di beni; effettuate nel territorio dello Stato dai fornitori di altro Paese Ue. 52
  • 53. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Fatturazione di acquisti intracomunitari (articolo 46 del D.L. n. 331/1993): fattura relativa agli acquisti intracomunitari deve essere numerata e integrata dal cessionario Ai sensi del comme 5 dell’art. 46 il che cessionario che non ha ricevuto la relativa fattura ( entro il secondo mese successivo quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativacorrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Registrazione di acquisti intracomunitari (articolo 47 del D.L. n. 331/1993): le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del del DPR 633/72 53
  • 54. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Reverse charge e detrazione IVA Il contribuente negligente resta debitore dell’imposta in presenza di violazioni dell’obbligo di applicare l’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge) se queste vengano accertate d’ufficio dopo il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19 del DPR 633/72 (Cassazione sentenza n. 14767/2015). Il Reverse Charge sugli acquisti intracomunitari legittima comunque la detrazione dell’IVA ma il contribuente che intende avvalersi deldetrazione dell’IVA ma il contribuente che intende avvalersi del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto deve richiederlo entro i termini previsti dalla legge, altrimenti deve pagare integralmente l’IVA. La Cassazione inasprisce l’interpretazione della Corte di Giustizia UE la quale, con le sentenze Ecotrade (8 maggio 2008) e Idexx (11 dicembre 2014), aveva stabilito l’inesistenza di debito d’imposta nelle operazioni sottoposte al Reverse Charge in presenza dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA. 54
  • 55. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Servizi generici resi - Fatturazione attiva Occorre distinguere tra: • Servizi resi ad operatori economici di altro Paese Ue: – emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “operazione articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972 ‐ INVERSIONE CONTABILE”; – assoggettamento della fattura a imposta di bollo di € 2,00 se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro; – obbligo di presentazione Intra servizi; • Servizi resi ad operatori economici di Paese extra Ue: – emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972”; – assoggettamento della fattura a imposta di bollo di € 2,00 se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro; 55
  • 56. FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Servizi generici acquistati - Fatturazione passiva • Servizi resi da operatori economici di altro Paese Ue: – Fatturazione e registrazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 DL 331/93 – Occorre presentare il modello Intra servizi; • Servizi resi da operatori economici di Paese extra Ue: – Occorre emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando sulla stessa la dicituraquello di effettuazione dell'operazione, indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE, ed occorre annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. 56
  • 57. AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE Esempio Impresa rumena esegue una prestazione di manutenzione di un bene immobile situato in Italia nei confronti di impresa italiana: l’operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7‐quater, lettera a); l’impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2012 emetteva autofattura con IVA (articolo 17, comma 2); a partire dal 1 gennaio 2013 l’impresa italiana deve numerare e integrare con IVA la fattura emessa dalladeve numerare e integrare con IVA la fattura emessa dalla società rumena. Se, invece, la prestazione fosse resa da operatore ExtraUE, l’impresa italiana deve emettere autofattura con l’indicazione “AUTOFATTURAZIONE”. 57
  • 58. AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE Esempio Società tedesca (identificata in Italia) cede merci a impresa italiana prelevandole da deposito che la società tedesca ha istituito presso operatore logistico italiano: l’operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7‐bis, comma 1); l’impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2012 emetteva autofattura (articolo 17, comma 2); a partire dal 1 gennaio 2013 l’impresa italiana deve numerare epartire dal 1 gennaio 2013 l’impresa italiana deve numerare e integrare con IVA la fattura emessa dalla società tedesca (posizione IVA tedesca). Se in questo esempio consideriamo un fornitore Extra UE anziché tedesco, l’impresa italiana deve emettere autofattura con l’annotazione “AUTOFATTURAZIONE” 58
  • 59. LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E GLI ADEMPIMENTI INTRASTAT 59
  • 60. LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Dal 1° gennaio 1993 sono state abolite le frontiere doganali tra i Paesi UE, conseguentemente si è reso necessario disciplinare le operazioni intracomunitarie. Gli acquisti e le vendite in ambito UE non sono più importazioni ed esportazioni in senso tecnico maimportazioni ed esportazioni in senso tecnico ma acquisti e cessioni intracomunitari. Attualmente è previsto un regime “transitorio” che prevede la tassazione nel Paese di destinazione. La normativa italiana in materia di operazioni intracomunitarie è dettata dal Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. 60
  • 61. LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Con l’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE e la creazione del “mercato unico comunitario”, a partire dal 1° gennaio 1993, è comunque continuato ad essere necessario da parte degli Stati dei Paesi membri: • sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’imposta sul valore aggiunto; • raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri. Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni) dai medesimi poste in essere. A partire dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di segnalazione sono stati estesi ai servizi generici resi e, in alcuni Paesi Ue, ai servizi generici acquistati. 61
  • 62. LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Le norme in materia IVA intracomunitaria (D.L. n. 331/93) prevedono che le operazioni intracomunitarie, per essere considerate tali debbano avere i seguenti requisiti: 1. requisito soggettivo: operazioni poste in essere tra soggetti passivi; 2. requisito oggettivo: deve trattarsi di cessioni e acquisti di beni (fino al 2009 venivano considerate anche le prestazioni collegate ai beni cioè le lavorazioni di beni, i trasporti di beni, le provvigioni degli agenti per intermediazioni su beni). Devono essere considerati solo i trasferimenti proprietà o i trasferimenti di diritti reali di godimento sul bene; 3. requisito territoriale: l’operazione deve essere effettuata all’interno del territorio dell’Unione Europea e rileva indipendentemente da chi effettua il trasportoterritorio dell’Unione Europea e rileva indipendentemente da chi effettua il trasporto o la spedizione dei beni; 4. requisito economico: l’operazione deve essere effettuata a titolo oneroso: pertanto le operazioni gratuite sono assoggettate ad imposta nel Paese di origine; 5. requisito dinamico: deve esserci l'effettiva movimentazione dei beni da uno Stato UE all’altro Stato UE anche se transita per Paesi non UE. Se l’operazione rispetta tutti i suddetti requisiti, è prevista la tassazione nello Stato di destinazione dei beni (cessione non imponibile, applicazione dell’inversione contabile, adempimenti Intrastat). 62
  • 63. ELENCHI INTRASTAT Gli elenchi Intrastat vengono predisposti sulla base delle fatture registrate (emesse e ricevute), pertanto si ritiene che gli stessi non abbiano subito variazioni rispetto alle nuove norme sulla fatturazione e registrazione delle operazioni. Ai sensi dell’articolo 50, comma 6, DL n. 331/1993, i contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7‐quater e 7‐quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7‐ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di ‐ ‐ n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7‐ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Il successivo comma 7 dell’art. 50 stabilisce che le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 63
  • 64. ELENCHI INTRASTAT - DM 22 FEBBRAIO 2010 Soggetti obbligati: Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi che effettuano scambi di beni comunitari con soggetti passivi di altri Paesi Ue. Si considerano beni comunitari i beni originari degli Stati membri Ue e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Ue. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d’imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all’imposta sul valore aggiunto.aggiunto. I soggetti passivi IVA sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi: • delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti passivi IVA di altri Paesi Ue; • o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Mediante tali elenchi vengono altresì segnalate (ai soli fini statistici) le movimentazioni di beni per operazioni in conto lavorazione da eseguire/eseguite sui beni stessi. 64
  • 65. ELENCHI INTRASTAT A partire dal 1 gennaio 2010, sono obbligati a presentare i modelli Intrastat anche: • gli operatori economici italiani che prestano servizi generici (di cui all'articolo 7‐ter) nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in altro Paese Ue (servizi resi); ‐ altro Paese Ue (servizi resi); • gli operatori economici italiani che ricevono servizi generici (di cui all'articolo 7‐ter) prestati da soggetti passivi d'imposta stabiliti in altro Paese Ue (servizi ricevuti). 65
  • 66. ELENCHI INTRASTAT Banca dati VIES Da gennaio 2015 L’operatore che manifesti esplicitamente la volontà di essere inserito in banca dati VIES (operatori autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie) verrà immediatamente incluso (senza dover attendere i 30 giorni previsti dalla precedente normativa).30 giorni previsti dalla precedente normativa). Tuttavia se l’operatore non effettua operazioni per quattro trimestri consecutivi, si presume che non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie: l’Agenzia delle Entrate procederà con l’esclusione della partita iva previa comunicazione scritta all’interessato. 66
  • 67. ELENCHI INTRASTAT Sono altresì tenuti a presentare i modelli Intra: • i contribuenti minimi: modello Intra acquisti/servizi ricevuti; • gli enti non commerciali dotati di partita IVA: – Intra acquisti/servizi ricevuti: per gli acquisti di beni e servizi relativi all'attività istituzionale e abeni e servizi relativi all'attività istituzionale e a quella commerciale; – Intra cessioni/servizi resi: nell'ambito dell'attività commerciale; • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri; • i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia (o a mezzo di rappresentante IVA o in via diretta). 67
  • 68. ELENCHI INTRASTAT Ambito oggettivo Operazioni attive: • cessioni intracomunitarie di beni; • prestazioni di servizi generici articolo 7‐ter A partire dal 2010, devono essere inserite nei modelli le vendite di mezzi di trasporto nuovi poste in essere da soggetti passivi d'imposta italiani nei confronti di cittadini privati di altri Stati membri. Operazioni passive: • acquisti intracomunitari di beni; ‐ • acquisti intracomunitari di beni; • prestazioni di servizi generici articolo 7‐ter L'articolo 1, del decreto 22 febbraio 2010, afferma che: In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 (soggetti passivi d’imposta e enti non commerciali) che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente". 68
  • 69. ELENCHI INTRASTAT Periodicità degli elenchi (decreto 22 febbraio 2010) Periodicità trimestrale: i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; Periodicità mensile: i soggetti che hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro.ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare. 69
  • 70. ELENCHI INTRASTAT Cambio di periodicità (Circ. n. 36/E del 21 giugno 2010) - Contribuente trimestrale che nel primo mese del trimestre supera i 50.000 euro: entro il 25 del mese successivo presenta un elenco trimestrale, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà elenchi mensili; Se la soglia viene superata nel secondo mese del trimestre: entro il 25 del mese successivo presenta un Se la soglia viene superata nel secondo mese del trimestre: entro il 25 del mese successivo presenta un elenco trimestrale, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà elenchi mensili; Se la soglia viene superata nel terzo mese del trimestre: entro il 25 del mese successivo presenta un elenco trimestrale, contrassegnando sul frontespizio la casella “trimestre completo”; relativamente ai mesi seguenti presenterà elenchi mensili; 70
  • 71. ELENCHI INTRASTAT La Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, afferma che: "... il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile, anche per l'altra categoria". In pratica, per ogni modello è prevista una doppia soglia: una per i beni e l'altra per i servizi, con la precisazione che il superamento della soglia anche per una sola delle due categorie di operazioni comporta l'obbligo di presentazione dei modelli con cadenza mensile. La cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che unLa cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che un soggetto può essere tenuto a presentare il modello cessioni (e servizi resi) con periodicità mensile e quello acquisti (e servizi acquistati) con modalità trimestrale (e viceversa). E’ ammesso optare per la periodicità di livello superiore; l’opzione è valida almeno per l’intero anno solare in cui viene esercitata. Il soggetto mensile per opzione, non presenta comunque il modello a sola valenza statistica (ad esempio: operazione di perfezionamento). 71
  • 72. ELENCHI INTRASTAT Cambio di periodicità in corso di trimestre Esempio 1: 1° Trimestre: 49.000 Euro cessioni beni 49.000 Euro Servizi resi Si può mantenere la cadenza di presentazione trimestrale 2° Trimestre: 49.000 Euro cessioni beni 51.000 Euro servizi resi La periodicità deve diventare mensile sia per le merci che per i servizi dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento della sogliasoglia Esempio 2: Servizi resi nel 2° trimestre: Aprile 20.000 Euro Maggio 35.000 Euro Giugno 15.000 Euro Entro il 25 giugno si renderà necessario presentare il modello riepilogativo del 2° trimestre indicando che si procederà al riepilogo di soli 2 mesi per un totale di Euro 55.000 Entro il 25 luglio si presenterà l‘Intra relativo al mese di giugno per 15.000 Euro 72
  • 73. ELENCHI INTRASTAT I modelli devono essere trasmessi entro il giorno 25 del mese solare successivo a quello di riferimento. I modelli devono essere trasmessi solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) sono state registrate operazioni intracomunitarie, mentre non devono essere trasmessi se nessuna operazione è stata rilevata nel periodo. Se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo,Se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo (DL n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011). Gli importi da indicare nelle colonne in cui i medesimi sono richiesti, sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 euro e per eccesso, se è uguale o superiore. 73
  • 74. ELENCHI INTRASTAT Cessioni/acquisti di beni La regola generale è quella che i modelli devono essere presentati con riferimento al mese di: • emissione delle fattura di vendita (immediata): elenco cessioni; • ricevimento delle fatture di acquisto: elenco acquisti. Nel caso di emissione di fatture in forma differita, entro il 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione, a fronte o meno di DDT (come previsto dalla nuova normativa), poiché tali fatture, in base a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/1972,quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/1972, devono essere registrate “… con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni”, esse devono essere incluse nell’elenco relativo al mese di consegna/spedizione della merce. L’articolo 50, comma 7, Dl n. 331/1993 prevede che in presenza di fatturazione anticipata o di pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni sono indicate nei modelli Intrastat con riferimento non alla data di emissione della fattura ma a quella in cui è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni. 74
  • 75. ELENCHI INTRASTAT Cessioni/acquisti di beni Cessioni: • se il mese di consegna o spedizione della merce coincide con il mese di emissione della fattura (le fatture differite devono essere registrate con riferimento al mese di consegna o di spedizione della merce): - il modello Intra deve essere riferito a tale mese; • se il mese di consegna o spedizione della merce è successivo al mese di emissione della fattura: - il modello Intra deve essere riferito al mese di consegna o spedizione della merce; Acquisti:Acquisti: • se il mese di ricevimento della merce coincide con il mese di ricevimento della fattura: - il modello Intra deve essere riferito a tale mese; • se il mese di ricevimento della merce è anteriore al mese di ricevimento della fattura: - il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della fattura (o a quello dell’emissione dell’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5), del Dl n. 331/1993; • se il mese di ricevimento della merce è posteriore al mese di ricevimento della fattura: - il modello Intra deve essere riferito al mese di ricevimento della merce; Si ricorda che la fattura di cessione intracomunitaria di beni può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma deve essere registrata con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 75
  • 76. CESSIONI/ACQUISTI DI BENI Esempi: 1) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura arrivata nel mese di febbraio: annotazione della fattura entro il 15 marzo ma con riferimento al mese di febbraio; inserimento nel modello Intra riferito al mese di febbraio da presentare entro il 25 di marzo. 2) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta nel mese di aprile: annotazione della fattura entro il 15 maggio ma con riferimento a mese di aprile; inserimento nel modello Intra riferito al mese di aprile da presentare entro il 25 di maggio. 3) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta nei primi giorni del mese di maggio: 3) Merce pervenuta in azienda nel mese di febbraio; fattura pervenuta nei primi giorni del mese di maggio: entro il 15 maggio emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del DL n. 331/1993; annotazione dell’autofattura con riferimento a mese di aprile; inserimento nel modello Intra riferito al mese di aprile da presentare entro il 25 di maggio. 4) Ricevuto ordine per vendita merce a cliente francese per 10.000 euro Acconto di 2.000 euro, ricevuto nel mese di febbraio. Non vi è l’obbligo di fatturare l’acconto. Merce inviata nel mese di marzo, con emissione di fattura entro il giorno 15 del mese di aprile, annotata con riferimento al mese di spedizione della merce. Il modello Intra cessioni viene presentato entro il 25 di aprile con riferimento al mese di marzo. 76
  • 77. ELENCHI INTRASTAT Operazioni a titolo gratuito La cessione di beni o il ricevimento di beni senza corrispettivo e cioè a titolo gratuito NON costituiscono operazioni intracomunitarie e NON devono essere indicate nei modelli Intrastat. Nel caso in cui l’impresa cede dei beni a titolo gratuito ma con addebito al cliente del costo del trasporto, la Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 ha sostenuto la tesi che:del 6 agosto 2010 ha sostenuto la tesi che: • la cessione dei beni resta un’operazione a titolo gratuito in quanto priva del requisito dell’onerosità di cui all’art. 41 DL 331/93; • il trasporto ha autonoma rilevanza e quindi assume la natura di prestazione di servizi generica. Quest’ultima prestazione, resa nei confronti di un committente ‐ soggetto passivo d’imposta ‐ stabilito in altro Stato membro, rientra tra le prestazioni generiche, disciplinate dall’art. 7‐ter del DPR n. 633 del 1972 e come tale va inserita negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi. 77
  • 78. ELENCHI INTRASTAT Beni esclusi dalla segnalazione Rientrano tra i beni da non segnalare gli imballaggi, i pallets e i bancali che vengono movimentati all’interno del territorio comunitario quando non costituiscono essi stessi oggetto diquando non costituiscono essi stessi oggetto di commercializzazione (Risoluzione n. 170/E del 30 luglio 1997). Relativamente a tali beni occorre, comunque, procedere alle previste annotazioni sul registro di carico /scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993. 78
  • 79. ELENCHI INTRASTAT Variazioni in aumento Le variazioni in aumento sono obbligatorie (articolo 26, primo comma, DPR n. 633/1972). Ogni volta che l’ammontare dell’imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta subisce un aumento, per qualsivoglia motivo, bisogna emettere una nota di addebito: • se si tratta di cessioni intracomunitarie, occorre: – emettere fattura integrativa; – presentare il modello Intra–1 Ter di rettifica (sia ai fini fiscali che ai fini statistici); • se si tratta di acquisti intracomunitari, occorre: – intervenire sul registro acquisti: • o per annotare la fattura integrativa emessa dal cedente intracomunitario; • o per annotare l’autofattura articolo 46, comma 5, del Dl n. 331/1993 predisposta dall’acquirente stesso; – presentare il modello Intra–2 Ter di rettifica (sia ai fini fiscali che ai fini statistici); 79
  • 80. ELENCHI INTRASTAT Variazioni in diminuzione Le variazioni in diminuzione sono facoltative (articolo 26, secondo comma, DPR n. 633/1972). Tali variazioni non sono applicabili decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, se dipendenti da sopravvenuto accordo fra le parti o da inesattezze di fatturazione: se si tratta di cessioni intracomunitarie di beni, occorre distinguere tra due situazioni: • se vi è restituzione parziale o totale dei beni, il contribuente può: – intervenire sui registri IVA (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1‐Tereseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1‐Ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici; – non intervenire sui registri IVA: in tal caso sorge l’obbligo di presentare il modello Intra 1‐Ter solo ai fini statistici; • se non vi è restituzione parziale o totale dei beni, il contribuente può: – non fare nulla né ai fini IVA, né ai fini Intrastat; – intervenire sui registri IVA (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1‐Ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici; se si tratta di acquisti intracomunitari di beni: - comportamento analogo a quello da tenere in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni. Il modello da presentare è il modello Intra – 2 Ter. 80
  • 81. ELENCHI INTRASTAT Casi particolari di variazioni Nel caso di cessione intracomunitaria di beni a cliente di altro Paese Ue, ad esempio, francese, se il cliente rifiuta in tutto o in parte la merce e questa viene venduta ad altro cliente francese, l’impresa italiana deve: • emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente; • presentare il modello Intra‐1 ter, ai soli fini fiscali (in quanto la merce non esce dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1‐bis; • emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del secondo cliente francese; • presentare il modello Intra 1‐bis, ai soli fini sia fiscali, per segnalare la cessione sul secondo cliente francese. • presentare il modello Intra 1‐bis, ai soli fini sia fiscali, per segnalare la cessione sul secondo cliente francese. Nell’ipotesi in cui il cliente sia invece residente in altro Paese Ue, diverso da quello del primo cliente, ad esempio Germania, l’impresa italiana deve: • emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente; • presentare il modello Intra‐1 ter, ai fini sia fiscali che statistici (in quanto la merce esce dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1‐bis; • emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del cliente tedesco; • presentare il modello Intra 1‐bis, ai fini sia fiscali che statistici, per segnalare la cessione sul cliente tedesco. 81
  • 82. ELENCHI INTRASTAT Variazioni relative a più periodi Le rettifiche conseguenti a variazioni della base imponibile di cessioni ovvero di acquisti, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni solari possono essere indicate nei modelli Intra-1 Ter e Intra-2 Ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all’ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese negli elenchi riepilogativi. Esempio:Esempio: Impresa italiana acquista ogni mesi merce da fornitore Ue. Al termine dell’anno solare il fornitore estero concede uno sconto su tutte le forniture eseguite. L’impresa italiana può operare come segue: • non fare nulla ai fini Iva (non intervenire cioè a rettificare il registro acquisti) limitandosi a gestire lo sconto in contabilità generale e non presenta alcun modello Intra acquisti. • oppure gestire l’operazione ai fini IVA, rettificando in meno gli acquisti intracomunitari; in questi casi dovrà rettificare gli ultimi modelli presentati (sino a esaurimento importo della rettifica) 82
  • 83. ELENCHI INTRASTAT Cessioni/Acquisti di beni - Acconti L’articolo 50, comma 7, del Dl n. 331/1993, afferma che: “Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”. quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”. A partire dal 1 gennaio 2013, NON è più obbligatorio emettere fattura in relazione agli acconti ricevuti. Se si decidesse comunque di emettere la fattura per l’acconto (ricevuto o da ricevere), si ricorda che, come esplicitamente affermato dalle Risoluzioni nn. 525446 del 18 aprile 1975 e n. 125/E del 7 settembre 1998, gli acconti vengono assoggettati allo stesso trattamento dell’operazione cui si riferiscono. 83
  • 84. ELENCHI INTRASTAT Cessioni/Acquisti di beni - Acconti Esempio: impresa italiana riceve acconto a fronte di cessione intracomunitaria di beni e opta per l’emissione della fattura - la fattura deve indicare la dicitura: “Operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”. - l’impresa italiana non esegue segnalazioni ai fini Intrastat. Nel momento in cui verrà consegnato il bene, l’impresa italiana, in base a quanto affermato dalle citate Risoluzioni , dovrà emetterebase a quanto affermato dalle citate Risoluzioni , dovrà emettere fattura di vendita, indicando sulla stessa: - il corrispettivo complessivo della cessione; - l’acconto incassato (e fatturato), citando gli estremi, anche di registrazione, della fattura a suo tempo emessa; • il saldo residuo, indicando la dicitura: “operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”, Con riferimento alla data di consegna dei beni verranno altresì presentati i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, per il corrispettivo complessivo del bene ceduto. 84
  • 85. ELENCHI INTRASTAT Servizi generici Il prestatore nazionale emette fattura nei confronti del committente comunitario o extracomunitario, anche se il servizio è fuori campo iva (articolo 21, comma 6-bis, del DPR 633/72), entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione (ultimazione o pagamento) ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera c) e d), riportando sul documento l'annotazione:l'annotazione: "inversione contabile" (cliente debitore d'imposta nella Ue) oppure "operazione non soggetta" (prestazioni rilevanti fuori dell'Unione europea). 85
  • 86. ELENCHI INTRASTAT Servizi generici L’articolo 50, comma 6, del Dl n. 331/1993 afferma che: “I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7‐quater e 7‐quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n . ‐ ‐ decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. (….) Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo …. periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario”. 86
  • 87. ELENCHI INTRASTAT Intermediazioni relative a beni mobili Esempio 1 Intermediario UE – Committente italiano Intermediario francese emette fattura nei confronti di un operatore italiano per aver procacciato un affare in Francia (oppure in Italia). IT - integra con IVA la fattura ricevuta da FR e dovrà compilare il modello Intra-2 Quater. Esempio 2 Intermediario Extra-UE – Committente italiano IT – emette autofattura ex art. 17 – nessuna rilevanza ai fini intrastat 87
  • 88. ELENCHI INTRASTAT Intermediazioni relative a beni mobili Esempio 1 Intermediario UE – Committente italiano Intermediario francese emette fattura nei confronti di un operatore italiano per aver procacciato un affare in Francia (oppure in Italia). IT - integra con IVA la fattura ricevuta da FR e dovrà compilare il modello Intra-2 Quater. Esempio 2 Intermediario Extra-UE – Committente italiano IT – emette autofattura ex art. 17 – nessuna rilevanza ai fini intrastat Esempio 3 Intermediario UE – Committente italiano: operazione intermediata interamente fuori dalla UE IT - integra la fattura passiva ricevuta dall’operatore UE come non imponibile art.9 (senza dunque esporre l’imposta) e non dovrà compilare il modello Intra-2 Quater 88
  • 89. ELENCHI INTRASTAT Trasporti Esempio 1 Trasportatore UE – Committente italiano Trasporto intracomunitario (luogo di partenza ed arrivo due differenti paesi della UE) Un vettore UE emette fattura nei confronti di un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia per aver effettuato un trasporto intracomunitario. IT - integra con IVA la fattura passiva ricevuta dal vettore e dovràIT - integra con IVA la fattura passiva ricevuta dal vettore e dovrà compilare il modello Intra-2 Quater. Esempio 2 Trasportatore UE – Committente italiano Trasporto internazionale/esportazione, transito, temporanea importazione, importazione definitiva IT – integra la fattura passiva ricevuta dal vettore come non imponibile, ai sensi dell’articolo 9 DPR 633/72 e non dovrà pertanto compilare alcun modello Intrastat 89
  • 90. ELENCHI INTRASTAT Cessione intracomunitaria congiunta (Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010) FR1 acquista merce presso IT1, il quale su incarico di FR1 consegna i prodotti ad un altro operatore italiano IT2 per lavorazione. IT2 una volta effettuata la lavorazione consegna i beni a FR1. FR1 riceve fattura da IT1 per la cessione del bene e da IT2 per la lavorazione. IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. a D.L. 331/93, nei confronti di FR1 e compila l’elenco Intra-1bis. Dovrà munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta. dal territorio dello Stato in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta. IT2 indica nell’apposito registro delle lavorazioni di cui all’art. 50 comma 5 del DL 331/93 i beni ricevuti da IT1 per conto di FR1. Emette fattura per la lavorazione nei confronti del committente FR1 fuori campo IVA art. 7 ter e compila: – il modello intra 1 quater per la prestazione di servizio, e –Il modello intra 1 bis, se mensile, per la parte statistica. IT2 deve cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell’altro stato membro. 90
  • 92. OPERAZIONI TRIANGOLARI La triangolazione è pensata e strutturata per evitare duplicazioni formali e potenziali doppie imposizioni nonché per garantire la neutralità del meccanismo impositivo transfrontaliero. In particolare va osservato che nelle operazioni inIn particolare va osservato che nelle operazioni in cui intervengono più di tre soggetti è sempre necessaria la nomina di un rappresentante fiscale nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni, per poter ricondurre ad operazioni triangolari quelle a “catena”. 92
  • 93. OPERAZIONI TRIANGOLARI Le triangolazioni sono operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario con un unico trasferimento fisico. In ambito intracomunitario l’art. 58, comma 1, DL 331/93, stabilisce che: “non sono imponibili le cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”.commissionari di questi”. In base alla residenza dei soggetti partecipanti si possono avere: triangolazioni nazionali: con due operatori residenti e un terzo soggetto residente in qualsiasi altro Paese UE; triangolazioni comunitarie: con tre operatori residenti in tre diversi Paesi UE; triangolazioni extracomunitarie: con un operatore residente in Paese extra UE. 93
  • 94. OPERAZIONI TRIANGOLARI Cessioni triangolari: Si possono definire cessioni o operazioni triangolari quelle nelle quali intervengono tre differenti operatori tutti soggetti passivi di imposta: 1) primo cedente, ossia il fornitore materiale dei beni. Cede la merce al promotore della triangolazione nei confronti del quale emette fattura, ma su ordine del promotore consegna i beni direttamente al destinatario finale cliente dello stesso; 2) promotore della triangolazione, colui che genera la triangolazione e che interviene in qualità di secondo cedente e ditriangolazione e che interviene in qualità di secondo cedente e di primo cessionario. Effettua due operazioni, una di vendita ed una di acquisto: cede beni che non possiede e che acquista dal primo cedente al quale conferisce l’incarico di inviare direttamente la merce ad un suo cliente; 3) destinatario finale della merce, è colui che riceve materialmente dal primo cedente i beni che acquista dal promotore della triangolazione e dal quale riceve la fattura di acquisto. 94
  • 95. OPERAZIONI TRIANGOLARI Esempio: IT1, primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia direttamente in Francia i beni a FR. - IT1 emette fattura non imponibile art. 58, comma 1, DL 331/93 ad IT2, non compila l’Intrastat e deve dimostrare l’invio dei beni all’estero; - IT2 registra l’acquisto interno, emette fattura non imponibile art.- IT2 registra l’acquisto interno, emette fattura non imponibile art. 41, comma 1, D.L. 331/93 ad FR e compila l’Intrastat. L’operatore francese effettua l’acquisto intracomunitario e compila l’Intrastat. 95
  • 96. OPERAZIONI TRIANGOLARI Esempio: IT1 promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia. - IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve fattura senza imposta da FR, la integra a norma dell’art.46, assoggettandola ad IVA e la registra a norma dell’art. 47; - compila il listing degli acquisti nel periodo di riferimento in cui ha registrato la fattura del fornitore; - emette la fattura con IVA per la cessione interna nei confronti di IT2; - IT2 riceve la fattura con IVA per l’acquisto interno da IT1. 96
  • 97. OPERAZIONI TRIANGOLARI IT1 primo cedente vende a FR, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia direttamente a IT2 i beni che non escono dall’Italia IT1 effettua una vendita che è assoggettata ad imposta in Italia emettendo fattura con IVA nei confronti di FRemettendo fattura con IVA nei confronti di FR - non compila il listing delle cessioni; IT2 riceve fattura da FR senza imposta; - emette autofattura ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del DPR 633/72; - non compila il listing degli acquisti. 97
  • 98. OPERAZIONI TRIANGOLARI FR1, primo cedente, vende a FR2, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente i beni in Italia a IT IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da FR2, la integra a norma dell’art. 46, assoggettandola ad IVA, la registra norma dell’art. 47; - compila il listing degli acquisti .- compila il listing degli acquisti . 98
  • 99. OPERAZIONI TRIANGOLARI Triangolazione comunitaria Esempio 1: IT, italiano primo cedente, vende e DE tedesco promotore della triangolazione , e su incarico dello stesso invia direttamente dall’Italia i beni in Francia a FR, destinatario finale.destinatario finale. IT emette fattura a DE senza IVA con l’indicazione “non imponibile art.41, D.L. 331/93- operazione triangolare-” e la annota nel registro delle vendite; - compila il modello Intra 1 bis indicando a colonna 2 la sigla DE e nella colonna 3 il codice identificativo del cliente tedesco; nella colonna 12 (se mensile) come paese di destinazione inserirà in codice FR. 99
  • 100. OPERAZIONI TRIANGOLARI Triangolazione comunitaria Esempio 2: IT, promotore della triangolazione, acquista beni da DE, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Germania alla Francia i beni ceduti a FR destinatario finale. IT riceve fattura da DE per acquisto intracomunitario, la integra senza imposta richiamando l’art. 40, comma 2 del D.L.331/93 e la annota nei registri degli acquisti e delle vendite; - emette fattura nei confronti di FR non imponibile ai sensi dell’art.41,- emette fattura nei confronti di FR non imponibile ai sensi dell’art.41, designando FR responsabile del pagamento dell’imposta quando i beni arrivano in Francia; - compila il modello Intra 2 bis indicando a colonna 2 la sigla DE, nella colonna 3 il codice identificativo del fornitore tedesco; nella colonna 6 (natura della transazione) il codice alfabetico “A” anziché numerico “1”; - non compila la parte statistica. Compila il modello Intra 1 bis indicando il codice identificativo del cliente francese; - natura della transazione un codice alfabetico “A”; - non compila la sezione statistica. 100
  • 101. OPERAZIONI TRIANGOLARI Triangolazione comunitaria Esempio 3: IT, destinatario finale, acquista da DE promotore della triangolazione e riceve i beni inviati da FR direttamente dalla Francia all’Italia su incarico dell’operatore tedesco.dell’operatore tedesco. - IT effettua un acquisto intracomunitario in quanto i beni partono da uno Stato membro e sono introdotti in Italia; - riceve fattura da DE che integra e annota nei registri vendite e acquisti; - compila il modelo Intra 2 bis indicando quale fornitore l’operatore tedesco e, se mensile, indica come provenienza FR. 101
  • 102. ELENCHI INTRASTAT Triangolazione comunitaria con lavorazione Committente IT – Prestatore UE IT acquista di materie prime dal soggetto EL, incaricando quest’ultimo di consegnare i beni al soggetto PT per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i beni al committente nazionale IT. IT effettua un acquisto intracomunitario di materie prime (art. 38 D.L. n 331/93); IT riceve una prestazione di servizio da PT - imponibile nel Paese del committente, soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 7 ter, 1 comma lett. a), del DPR n 633/72. L’operatore italiano dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n 331/93, le fatture ricevute: 102
  • 103. ELENCHI INTRASTAT Triangolazione comunitaria con lavorazione Committente e prestatore comunitari IT vende materie prime al soggetto El, e da quest’ultimo riceve l’incarico di consegnare i beni al soggetto PT, per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i beni al committente EL. L’operatore italiano: fattura una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensifattura una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’art. 41 1 comma lettera a) del D.L. n. 331/93. compila l’elenco Intra-1 bis, sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a rilevazione mensile), con riferimento al periodo di registrazione della fattura 103
  • 104. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Lavorazioni comunitarie La Corte di Giustizia Ue (sentenza del 6 marzo 2014, cause C-606/12 e C-607/12), ha stabilito che chi spedisce un bene in un altro Stato UE per una lavorazione o perché formi oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza, altrimenti deve aprire una partita IVA nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione. L’obbligo vige non solo se al termine della lavorazione il bene resta nel Paese in cui è stato inviato, ma anche se è spedito da qui a un altro Stato comunitario o fuori dalla UE. Il legislatore italiano ha recepito tale orientamento nell’art. 13 della Legge Comunitaria 2014 (n.115/2015 – in G.U. 178 del 3.8.2015), modificando gli articoli 38 e 41 del D.L. n. 331/1993, risultati disallineati dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, che all’art. 17 - par. 2, esige che i beni al termine della lavorazione siano trasportati o spediti nel Paese membro di origine. 2, esige che i beni al termine della lavorazione siano trasportati o spediti nel Paese membro di origine. Pertanto, i trasferimenti di beni in ambito comunitario (dall’Italia Vs. Paesi UE e viceversa) a titolo non traslativo della proprietà, tra l’altro, per eseguire lavorazioni, a partire dal 18 agosto 2015 non usufruiscono più del regime sospensivo dell’IVA, qualora i beni a fine lavorazione non vengono rispediti nel Paese di origine. Conseguentemente non sono più qualificabili come operazioni intracomunitarie le fattispecie in cui i beni al termine delle lavorazioni siano successivamente trasportati/spediti in altro Stato membro oppure al di fuori del territorio della Ue. 104
  • 105. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Lavorazioni comunitarie FINO AL 17/08/2015: ai sensi della precedente versione dell’art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intra UE l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della UE ovvero al di fuori del territorio della UE. DAL 18/08/2015: Non sono acquisti intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da un soggetto passivo IVA in detto Stato UE solo se il bene, a termine lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;inizialmente spedito o trasportato; sono invece acquisti intra UE negli altri casi; simmetricamente, non sono cessioni intra UE i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo IT, nel territorio dello Stato. sono invece cessioni intra UE negli altri casi , cioè quando il soggetto passivo IT invia beni in lavorazione in altro Stato UE, senza che gli stessi facciano rientro in Italia (vanno in altro Stato UE o Extra UE): in tal caso non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso, e quindi identificarsi a fini IVA nell’altro Stato UE di destinazione, con applicazione del regime di non imponibilità IVA. Tali operazioni concorreranno ai fini dell’assunzione della qualifica di esportatore abituale e per la maturazione del plafond. 105
  • 106. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Lavorazioni comunitarie Per il trasferimento di beni in conto lavorazione (inviati e/o ricevuti) in ambito UE, per i quali sarà rilevata l’omissione del prescritto requisito della loro rispedizione a fine lavoro nel Paese di origine del committente, si procederà a riclassificare l’operazione tra quelle assimilate alle operazioni intracomunitarie (cessione e/o acquisto), soggette ad IVA nel Paese di destinazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 3, lett. b) e all’art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. n. 331/1993. Ricorrendo tale fattispecie, comporta per l’operatore comunitario laRicorrendo tale fattispecie, comporta per l’operatore comunitario la necessità di identificarsi nel Paese in cui è avvenuta la lavorazione dei beni, sia direttamente o tramite rappresentate fiscale, per assolvere in qualità di debitore l’imposta relativa alla nuova operazione venutasi a generare per effetto dell’omesso trasferimento dei beni a fine lavori nel Paese del committente. Il committente potrebbe essere sanzionato per mancata identificazione e omessa tenuta della contabilità ai fini IVA. 106
  • 107. ELENCHI INTRASTAT Triangolare con lavorazione (Sentenza cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2014) Una società italiana trasferisce alcuni beni ad un terzista spagnolo per una lavorazione. Alla conclusione dei lavori in Spagna i beni vengono venduti alla società francese (non tornano in Italia). In questo caso la società italiana avrà i seguenti obblighi: identificarsi ai fini IVA in Spagna attraverso la nomina di un rappresentante fiscale o identificazione diretta emettere una fattura al proprio rappresentate fiscale spagnolo in regime di non imponibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D.L.di non imponibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D.L. 331/93 (trasferimento a se stessi) provvedere al corrispondente acquisto intracomunitario in Spagna con il rappresentante fiscale, secondo le normative dello stato spagnolo la cessione del prodotto lavorato al cliente francese avviene con fattura della società italiana, indicando la sua partita IVA spagnola. Se il cliente si fosse trovato nel paese del terzista, il cedente italiano avrebbe effettuato una operazione non soggetta, ex art. 21 comma 6-bis - lett, a) del DPR 633/72 se l'obbligo d'imposta è traslato sul cessionario (reverse charge). 107
  • 109. IL PLAFOND IVA Status di esportatore abituale Gli operatori economici che fatturano molte operazioni di vendita con l’estero rischiano di trovarsi in una situazione di squilibrio finanziario in quanto non addebito l’IVA ai propri clienti UE ed Extra-UE, trattandosi di operazioni non imponibili, mentre pagano l’imposta sui propri acquisti. Per evitare a tali operatori dipropri acquisti. Per evitare a tali operatori di trovarsi sempre in una posizione creditoria verso l’amministrazione finanziaria, viene riconosciuto loro di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti del plafond disponibile, a condizione che godano dello status di “esportatore abituale”. 109
  • 110. IL PLAFOND IVA Status di esportatore abituale Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 746/83, lo status di “esportatore abituale” ricorre quando l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è superiore al 10% del volume d’affari determinato a norma dell’art. 20 del DPR n. 633/72, ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioniluoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’art. 21, co. 6-bis, del DPR n. 633/72. L’esclusione di tali ultime operazioni è stata necessaria in quanto con l’introdotta rilevanza delle operazioni fuori campo IVA (ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72) nella determinazione del volume d’affari, si rischiava una penalizzazione per i contribuenti. 110
  • 111. IL PLAFOND IVA Possono essere acquistati senza pagamento dell’IVA (spendita del plafond) tutti i beni e servizi ad eccezione di fabbricati e di aree fabbricabili, e purché l’IVA sia, almeno in parte, detraibile; inoltre, non possono essere acquistati senzapossono essere acquistati senza pagamento dell’IVA beni e servizi per i quali sussista una limitazione integrale alla detrazione ex art. 19-bis 1, DPR 633/72, ovvero quelli non inerenti. 111
  • 112. IL PLAFOND IVA L’esportatore abituale può utilizzare due differenti modalità di gestione del plafond: il plafond fisso (detto anche solare) o quello mobile (detto anche mensile). La scelta dell’uno piuttosto che dell’altro metodo è nella libera disponibilità di ciascun contribuente. Il primo può essere applicato già a partire dal secondo anno solare successivo all’inizio dell’attività, l’altro solo decorsi almeno dodici mesi dall’inizio della stessa.decorsi almeno dodici mesi dall’inizio della stessa. La scelta del metodo da utilizzare antecedentemente al 2015 andava fatta preventivamente anche se di fatto manifestata in sede di dichiarazione IVA annuale; dal 2015 la scelta va manifestata già in sede di invio telematico della prima dichiarazione di intento. Una volta prescelto ed utilizzato un metodo, è possibile modificare il criterio di calcolo solo al 1° gennaio dell’anno successivo e non in corso d’anno 112
  • 113. IL PLAFOND IVA Gestione del plafond fisso: la verifica dello status di esportatore abituale e del plafond disponibile vanno effettuate una sola volta all’anno. Gestione del plafond mobile Le predette verifiche devono infatti poste in essere mensilmente. All’inizio di ciascun mese il contribuente deve: verificare la sussistenza dello status di esportatore abituale (se il rapporto tra le operazioni che concorrono alla formazione delrapporto tra le operazioni che concorrono alla formazione del plafond registrate nei 12 mesi precedenti e il volume d’affari del medesimo periodo è maggiore del 10%); determinare il plafond disponibile, dato dalla differenza tra l’ammontare delle operazioni che generano plafond registrate nei 12 mesi precedenti e il c.d. “progressivo utilizzo” (dato dall’ammontare degli acquisti effettuati utilizzando il plafond decurtato del volume delle operazioni che generano plafond registrate nel tredicesimo mese precedente). In pratica si prendono in considerazione sempre gli ultimi 12 mesi. è necessario avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi; 113
  • 114. IL PLAFOND IVA Se nell’anno solare precedente si è utilizzato il plafond fisso e si vuole passare al plafond mobile non sorge alcun problema, nel senso che il plafond disponibile all’inizio dell’anno è pari alle esportazioni e operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente. Se invece si passa dal plafond mobile a quello fisso, il plafond disponibile all’inizio dell’anno è pari al plafond che sarebbe risultato disponibile per ilplafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile. La Risoluzione n. 77 del 6 marzo 2002 specifica infatti che il contribuente in questo caso “deve ancora e per l’ultima volta seguire il procedimento per il calcolo del plafond mobile partendo dall’ammontare della posta attiva e passiva del mese di dicembre dell’anno precedente, sottraendo da entrambe le operazioni non imponibili del tredicesimo mese”. 114
  • 115. IL PLAFOND IVA Nella gestione del plafond bisogna porre particolare attenzione sia al momento di costituzione che di utilizzo dello stesso. Mentre per la formazione del plafond si devono tenere in considerazione le operazioni registrate nel periodo, per l’utilizzo dello stesso si deve fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni di acquisto o importazione (non al momento della registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette di importazione) Per quanto attiene il momento di effettuazione delle operazioni passive (che rileva ai fini dell’utilizzo del plafond): Per gli acquisti di beni e servizi “interni” il momento di effettuazione si determina ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72; Per le importazioni di beni il momento di effettuazione coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale d’importazione. 115