1. “ SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO “ (Parte generale )
2. SICUREZZA-PREVENZIONE Costituzione 2087 C.C. DPR 547/55 DPR 303/56 DPR 164/56 Ecc. DPR 175/88 DL 277/91 AMMINE/79 CVM/82 Ecc. DECRETO LEGISLATIVO n. 626/94 ANNI 1942-1955-1956 ANNI 1979-1988-1991 19 SETTEMBRE 1994 PUNTUALE E/O SPECIFICA DETTAGLIATA IN SINGOLI CASI PREVENZIONE E SICUREZZA “TOP” E “VIP”
3. PREVENZIONE TOP SICUREZZA VIP TOTALE ORGANIZZATA PREVENTIVA VALUTATA INFORMATA PERIODICA
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6. SE TROVO QUELLO CHE HA INVENTATO IL DLgs.626, NON TI DICO CHE COSA GLI FAREI !!!
7. Perché anche il DLgs.626/94? … perché lo richiede il sistema economico europeo, imperniato su di una pari competitività delle aziende che non pregiudichi in alcun modo la salute e la sicurezza sul lavoro … perché ogni anno , in Italia si verificano ancora 900.000 infortuni e 50.000 nuove malattie professionali ( costi aziendali/sociali: £ 53.000 miliardi ) Il DLgs. 626/94 … innova più la qualità che la quantità degli obblighi di sicurezza … agisce più sulle procedure piuttosto che sulle regole
8. Campo di applicazione (Art. 1) Tutti i settori di attività Privati Pubblici Tenuto conto della particolarità del servizio -forze armate di polizia -servizi di protezione civile Esclusioni -addetti ai servizi domestici Parziale applicazione -portieri ( con contratto privato ) -lavoro a domicilio
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13. DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, n. 195 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. GAZZETTA UFFICIALE n. 174 del 29.07.2003 CIRCOLARE M.L. n. 22522/rla/195 del 3.12.2003
14. DATORE DI LAVORO R.S.P.P. NOMINA Attualmente in carica Fino all’istituzione dei corsi Dopo l’istituz. dei corsi Dal 13 agosto 2003 In carica da almeno 6 mesi Laurea Specifica Corso Tecnico Corso Gestionale nominati da almeno 6 mesi o nomine successive al decreto Almeno diploma Laurea specifica Corso con contenuti art. 3 D.M. 16.01.1997 Corso Tecnico Corso Gestionale OK Aggiornamenti quinquennali Almeno Diploma Laurea Specifica Corso Tecnico Corso Gestionale
15. DATORE DI LAVORO A.S.P.P. NOMINA Attualmente in carica Fino all’istituzione dei corsi Dopo l’istituz. dei corsi Dal 13 agosto 2003 In carica da almeno 6 mesi Laurea Specifica Corso Tecnico nominati da almeno 6 mesi o nomine successive al decreto Almeno diploma Laurea specifica Corso con contenuti art. 3 D.M. 16.01.1997 Corso Tecnico OK Aggiornamenti quinquennali Almeno Diploma Laurea Specifica Corso Tecnico Entro il 31 agosto 2004
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18. I successivi obblighi dipendono dal gruppo in cui si colloca l’Azienda: I contenuti della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione, nonché dei corsi di formazione da effettuare, sono dettagliati all’interno dello stesso Decreto. I corsi di formazione devono essere tenuti da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il Servizio di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Sono comunque ritenuti validi i corsi ultimati entro l’ entrata in vigore del decreto (3.8.2004). Ogni azienda dovrà provvedere entro il 3.8.2004, qualora non lo avesse ancora fatto, a formare i propri addetti al pronto soccorso. I corsi andranno infine ripetuti con cadenza almeno triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico. Le aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati (diversi dalla sede), hanno l’obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione che permetta di contattare l’azienda per attivare il Sistema Sanitario Nazionale in caso d’emergenza. Rimane l’obbligo, per tutte le Aziende, di definire gli adempimenti derivanti dal nuovo Decreto in collaborazione con il Medico Competente. 12 ore 12 ore 16 ore Durata del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso Pacchetto di medicazione Cassetta di Primo Soccorso Cassetta di Primo Soccorso Presidi di Primo Soccorso GRUPPO C GRUPPO B GRUPPO A
19. TAB I - Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*). Tipo di conseguenza: inabilità permanente 7,95 5100 prima lavorazione legname 4,11 4400 impianti acqua e vapore 2,16 4300 gasdotti e oleodotti 2,07 4200 comunicazioni 2,20 4100 energia elettrica 5,43 3600 impianti 12,39 3500 fondazioni speciali 9,67 3400 linee e condotte urbane 7,55 3300 strade e ferrovie 9,12 3200 costruzioni idrauliche 8,60 3100 costruzioni edili 2,97 2300 pelli e cuoi 2,73 2200 carta e poligrafia 2,76 2100 chimica, plastica e gomma 3,57 1400 produzione di alimenti 6,41 1200 mattazione e macellaz. / pesca 10,84 1100 lavorazioni meccanico-agricole 5,74 6100 metallurgia 5,02 5300 materiali affini al legno 7,18 5200 falegnameria e restauro Inabili permanente Codici di Tariffa INAIL
20. 4,48 6200 metalmeccanica 1,11 0600 istruzione e ricerca 2,94 0500 cinema e spettacoli 5,57 0400 pulizie e nettezza urbana 1,28 0300 sanità e servizi sociali 2,54 0200 turismo e ristorazione 2,36 0100 attività commerciali 3,32 9300 magazzini 15,99 9200 facchinaggio 4,93 9100 trasporti 1,40 8200 confezioni 2,40 8100 lavorazioni tessili 4,65 7300 lavorazione del vetro 6,55 7200 lavorazione delle rocce 8,40 7100 geologia e mineraria 1,57 6500 strumenti e apparecchi 3,91 6400 mezzi di trasporto 3,32 6300 macchine triennio disp. (*) per mille addetti – media ultimo 0,72 0700 uffici e altre attività Inabilità permanente Codici di Tariffa INAIL
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27. SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 – 17) E’ EFFETTUATA DAL: COMPRENDE: MEDICO COMPETENTE interno, esterno, pubblico, privato ACCERT. PREVENT. ACCERT. PERIOD. VALUTAZIONE IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela Accertamenti sanitari preventivi e periodici Giudizi di idoneità alla mansione specifica Visite mediche richieste dal lavoratore Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp del SPP Informazione ai lavoratori e al Rappr. Sicurezza Dà/commenta risultati collettivi nella riun. period. Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc. Collabora all’attività di informazione e formazione
28. ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LAVORO DEFINIZIONI PERICOLO RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO, OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ENTITA’ DEL DANNO , QUALE CONSEGUENZA DEL RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO
29. CONCETTI GENERALI DEFINIZIONI PERICOLO FONTE DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE (da UNI EN 292-1) RISCHIO COMBINAZIONE DI PROBABILITà E GRAVITà DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE IN SITUAZIONI PERICOLOSE (da UNI EN 292-1)
30. FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE RISCHIO INFORTUNI RISCHIO FISICO RISCHIO CHIMICO RISCHIO legato a ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RISCHIO BIOLOGICO
32. RAPPORTO RISCHIO-DANNO CAUSA CHIMICO FISICO BIOLOGICO INFORTUNI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RISCHIO EFFETTO DANNO INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE MALATTIA ASPECIFICA
33. DANNO Lesione fisica o alterazione dello stato di salute INFORUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea
34. DANNO MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea Es: Asbestosi Saturnismo Ipoacusia Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in determinata quantità MALATTIA ASPECIFICA Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di lavoro Es: Stanchezza Insonnia
35. DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE (otecnopatia) : Non è il risultato di un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE MATURANO LENTAMENTE nell’organismo del lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa. I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto, con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche personali di ciascun lavoratore. AZIONI NOCIVE IN OCCASIONE DI LAVORO INABILITA’ O MORTE Elemento determinante Elemento circostanziale Elemento consequenziale MALATTIA PROFES-SIONALE Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto sbagliato tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.
36. Il DPR 1124 del 30/06/965 non dà una vera e propria definizione di infortunio ma, all’articolo 2, quando intende regolamentare l’oggetto da assicurare, cita “L’Assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o l’inabilità permanente o temporanea”. Da ciò si può ricavare la definizione di infortunio. CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO INABILITA’ O MORTE Elemento determinante Elemento circostanziale Elemento consequenziale INFOR-TUNIO DEFINIZIONE DI INFORTUNIO: Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENATA in occasione di lavori, la menomazione può essere grave o permanente.
37. Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell’uomo PRIMARIA SECONDARIA PREVENZIONE
38. PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro INTERVENTI ALLA SORGENTE INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE INTERVENTI SULL’UOMO ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO MODIFICA IMPIANTO MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO MANUTENZIONE PULIZIA CONTROLLO RITMI PRODUTTIVI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA VENTILAZIONE GENERALE MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID. ASPIRAZIONE LOCALIZZATA MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO SPAZIO LAY-OUT RIDUZIONE TEMPO ESPOSIZIONE INFORMAZIONE
39. PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA Per gli esposti a fattori di rischio professionali -Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità -Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute
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44. Tabella Scala delle probabilità (P) La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. Improbabile 1 La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa Poco probabile 2 la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. Probabile 3 Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. Altamente probabile 4 Definizioni / Criteri Livello Valore
45. Tabella Scala dell’ entità del danno (D) Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Lieve 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Medio 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Grave 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. Gravissimo 4 Definizioni / Criteri Livello Valore
46. Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D P D 4 3 2 1 1 2 3 4 R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 4 3 2 1 8 6 4 2 12 9 6 3 16 12 8 4
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48. VOCI n. “aggettivazioni” = 40 INFORMAZIONE FORMAZIONE ISTITUZIONI ADDESTRAMENTO 13 “adeguata” 8 “in particolare” 10 “preventiva, preliminare, previa” 3 “comprensibile” 3 “al più presto” 3 “necessaria insufficiente”
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51. 26-1-1995 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
52. D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994 ISPEZIONE PRESCRIZIONE con termine < 6m COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità di adempiere CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m VERIFICA (entro 60 gg scad) ADEMPIMENTO AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via amministrativa COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM SOSPENSIONE AZIONE PENALE RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE PROCESSO PENALE OBLAZIONE 162 BIS * INADEMPIMENTO COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE entro 90 gg COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad) * Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con modalità diverse ARCHIVIAZIONE