2. 2
Art 17.1 lett a
Il dl ha l’obbligo di effettuare la
valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del
documento previsto dall’art 28.
Tale obbligo non è delegabile
3. 3
Art 16
Delega di funzioni
Il dl può delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro a
condizione che esprima una delega
secondo i limiti e le condizioni previste
dall’art 16 commi 1.2.3.3bis.
Il dl non può delegare la valutazione del
rischio e la nomina dell’ RSPP
4. 4
La Valutazione dei Rischi
art 28
Deve riguardare tutti i rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari
( stress lavoro correlato, lavoratrici
madri, differenze di genere,di età, di
provenienza da altri paesi, specifica
tipologia contrattuale )
5. 5
Oggetto della valutazione
art 28
• la scelta delle attrezzature di lavoro
• la scelta delle sostanze e dei
preparati chimici impiegati
• la sistemazione dei luoghi di lavoro
6. 6
I luoghi di lavoro
Titolo II
• Capo I Disposizioni generali art 62-67
• Capo II sanzioni art 68
Allegato IV
7. 7
Definizione di luogo di lavoro
art 62
Luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati
all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva,
nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile
al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
Sono esclusi:
• Mezzi di trasporto
• Cantieri temporanei e mobili
• Industrie estrattive
• Pescherecci
• Campi, boschi altri terreni di aziende agricole e forestali
8. 8
Requisiti di salute e di sicurezza
art 63
• Devono essere conformi ai requisiti
dell’allegato IV
• Devono essere strutturati tenendo conto
dei lavoratori disabili ( vie di circolazione,
ascensori, scale , servizi igienici, posti di
lavoro ) Per gli edifici utilizzati prima del 1
gennaio 1993 devono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e
l’utilizzazione dei servizi sanitari e igienici.
9. 9
Allegato IV
• Ambienti di lavoro
• Presenza nei luoghi di lavoro di agenti
nocivi
• Vasche, canalizzazioni, tubazioni,
serbatoi, recipienti, silos.
• Misure contro l’incendio e l’esplosione
• Disposizioni relative alle aziende agricole
10. 10
Ambienti di lavoro
• Stabilità e solidità
• Altezza, cubatura e superfici
• Pavimenti, muri,soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi
mobili, banchina e rampe di scarico
• Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
• Vie ed uscite di emergenza
• Porte e portoni
• Scale
• Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterno
• Temperatura dei locali
• Umidità
• Illuminazione naturale e artificiale
• Locali di riposo e refezione
• Spogliatoi e armadi per il vestiario
• Servizi igienico assistenziali
• Docce
• Gabinetti e lavabi
• Dormitori
11. 11
Presenza nei luoghi di lavoro di
agenti nocivi
• Difesa dagli agenti nocivi
• Difesa contro le polveri
14. 14
Disposizioni relative alle aziende
agricole
• Abitazioni e dormitori
• Dormitori temporanei
• Acqua
• Acquai e latrine
• Stalle e concimaie
• Mezzi di pronto soccorso e di profilassi
15. 15
Obblighi del datore di lavoro
art 64
• Conformità dei luoghi ai requisiti art 63
• Vie di circolazione interne e all’aperto che conducano a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza
siano sgombre per consentirne l’utilizzo
• Regolare manutenzione tecnica dei luoghi, degli impianti
e dei dispositivi
• Regolare pulizia dei luoghi, degli impianti e dei
dispositivi
• Regolare manutenzione e controllo del funzionamento
degli impianti e dei dispositivi di sicurezza
16. 16
Locali sotterranei o semisotterranei
art 65
• E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei
• Quando ricorrano particolari esigenze tecniche possono
essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei. Il dl provvede ad assicurare idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
• L’organo di vigilanza può consentire l’uso di locali chiusi
sotterranei o semi sotterranei anche per lavorazioni per
le quali non ricorrono le esigenze tecniche quando dette
lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi e
vengano rispettate le norme del dl 81/08 e le condizioni
del comma 2
17. 17
Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
art 66
• E’ vietato l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini,gallerie, in ambienti e recipienti, condutture,
caldaie ed ovunque sia possibile il rilascio di gas deleteri
senza che sia stata accertata PREVENTIVAMENTE
l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei
lavoratori o senza PREVIO RISANAMENTO
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
• Il lavoratore deve essere legato con cintura di sicurezza,
vigilato per tuta la durata del lavoro e fornito di
apparecchi di protezione specifici per il rischio.
• Il luogo di lavoro deve avere dimensioni tali da poter
consentire l’agevole recupero del lavoratore privo di
sensi.
18. 18
Notifiche all’organo di vigilanza
art 67
La costruzione e la realizzazione di locali da adibire a lavorazioni
industriali nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli
esistenti devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per
territorio ( presenza di più di tre lavoratori )
La notifica deve indicare.
• La descrizione dell’oggetto della lavorazione e delle modalità di
esecuzione della stessa
• La descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti
Entro 30 gg dalla data di notifica l’organo di vigilanza può chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
19. 19
Scheda informativa per notifica di ambienti di
lavoro art 67 DLgvo 81/08
• Informazioni generali sull’impresa
• Descrizione e caratteristiche dei locali e dei servizi
• Descrizione del ciclo produttivo
• Descrizione impianti,macchine ed attrezzature
• Emissioni in atmosfera
• Prevenzione incendi
• Emergenze ambientali e prevenzione incidenti rilevanti
• Attività compresa nell’elenco delle industrie insalubri
• Approvvigionamento idrico
• Smaltimento o recupero rifiuti
• Rischi per la salute dei lavoratori
20. 20
Sanzioni per il dl ed il dirigente
• Art 64.1
• Art 65.1.2
• Art 66
• Art 67.1.2
• La violazione di più precetti riconducibili
all’allegato IV è considerata un’unica
violazione, l’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso in sede di
contestazione i diversi precetti violati.
21. 21
Elenco Documenti
• Iscrizione Camera di Commercio
• Certificato di agibilità d’uso
• Notifica art 67 DLgvo 81/08
• Autorizzazione sanitaria ( nei casi in cui è prevista da
leggi speciali p.es. alimenti ,farmaci )
• Certificazioni di conformità degli impianti
• Certificazioni degli scarichi in atmosfera, tecnologici e di
impatto acustico
• Classificazione attività insalubri
• Certificazione VVF
22. 22
Certificato di agibilità
DPR 380 del 6 giugno 2001
• Il certificato di agibilità attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza , igiene , salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente
• Viene rilasciato dall’ufficio comunale competente
su richiesta del soggetto titolare del permesso a
costruire o dal soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attività
• L’omissione della richiesta prevede una
sanzione amministrativa pecuniaria
23. 23
Alla richiesta di certificazione di agibilità
vanno allegati i seguenti documenti:
• Richiesta di accatastamento dell’edificio
• Dichiarazione, da parte del richiedente, di
conformità dell’opera rispetto al progetto
approvato, di avvenuta prosciugatura dei muri e
di salubrità degli ambienti
• Dichiarazione dell’impresa installatrice che
attesta la conformità degli impianti installati o
certificato di collaudo degli stessi ove previsto
24. 24
Entro 30 gg dalla ricezione della domanda, l’ufficio
comunale competente, previa eventuale ispezione,
rilascia il certificato di agibilità dopo aver verificato:
• Certificato di collaudo statico
• Certificato dell’ufficio tecnico regionale
attestante la conformità delle opere eseguite
nelle zone sismiche
• La documentazione presentata dal richiedente
• La dichiarazione di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche
25. 25
Dichiarazione di conformità
degli impianti
DM 37 del 22 gennaio 2008
Novità di rilievo rispetto alla L. 46/90
• Estende il campo di applicazione a qualsiasi
destinazione d’uso degli edifici e alle aree di
pertinenza
• Classifica diversamente gli impianti
• Rende più selettivi i requisiti di qualificazione
professionale
• Richiede di depositare la dichiarazione di
conformità presso lo sportello unico comunale
• Maggiora le sanzioni in caso di inosservanza
26. 26
Barriere architettoniche
• Legge 9 gennaio 1989 n° 13 : disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
• La finalità è garantire l’accessibilità, la visitabilità e
l’adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata
• E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli elaborati
alla disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
27. 27
Barriere architettoniche
• Decreto Ministeriale-Ministero Lavori
Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989:
prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli
edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata
ed agevolata ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche
28. 28
Barriere architettoniche
• Accessibilità : possibilità anche per persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale , di raggiungere l’edificio e
le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente
e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia
• Visitabilità : possibilità anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione (
soggiorno, pranzo, servizio ed incontro nei quali il cittadino entra in rapporto
con la funzione ivi svolta ) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità
immobiliare.
• Adattabilità : possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito
a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale
29. 29
Barriere architettoniche
• Sono tre livelli di qualità:
• L’accessibilità esprime il livello più alto in quanto
consente la totale fruizione dei luoghi nell’immediato
• La visitabilità è un livello di accessibilità limitato ad una
parte più o meno estesa dell’edificio che consente
comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche
alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale
• L’adattabilità è un livello ridotto di qualità
potenzialmente suscettibile di trasformazione in livello di
accessibilità; è pertanto un’accessibilità differita
30. 30
Barriere architettoniche
Alcuni esempi:
• Scuole, sanità, cultura, assistenza , sport
devono essere accessibili
• Luoghi di culto devono essere visitabili ed
adattabili
• Locali aperti al pubblico ( collocamento
obbligatorio ) devono essere accessibili