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Disciplina delle
                        attività in materia
                        di comunicazione
                        pubblica integrata
                        BOZZA FINALE DEI FOCUS GROUP DI PUGLIA 2.0




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Sommario

               TITOLO I - Principi generali                                                   04

               CAPO I - Finalità e ambiti di intervento
               Art. 1 - Oggetto ed Enti interessanti
               Art. 2 - Contenuti e finalità
               Art. 3 - Definizioni e ambiti di intervento
               CAPO II - Definizione competenze specifiche delle Pubbliche Ammini-
               strazioni in comunicazione
               Art. 4 - Sistema di comunicazione pubblica integrata
               Art. 5 - Competenze della Regione
               Art. 6 - Competenze degli enti nel sistema di comunicazione pubblica in-
               tegrata
               CAPO III - Modernizzazione e razionalizzazione delle strutture pubbli-
               che di comunicazione
               Art. 7 - Strutture e compiti dei Settori Comunicazione Istituzionale
               Art. 8 - Disciplina degli URP
               Art. 9 - Raccordo fra strutture pubbliche di comunicazione e Istituti di co-
               ordinamento
               Art. 10 - Cerimoniale ed eventi della Presidenza
               Art. 11 - Unità di comunicazione per le situazioni di crisi

               TITOLO II - Sistema integrato di comunicazione pubblica                        11

               CAPO I: Modello di sistema integrato
               Art. 12 - Attività di indirizzo e funzionamento
               Art. 13 - Interdialogabilità dei sistemi di informazione e comunicazione
               Art. 14 - Rete degli URP e degli organismi deputati alla Comunicazione
               Pubblica
               CAPO II: Pianificazione delle attività e dei flussi di comunicazione e
               informazione
               Art. 15 - Piani di comunicazione
               Art. 16 - Piani di comunicazione di settore
               CAPO III: Omogeneizzazione dell’immagine regionale
               Art. 17 - Ambiti di applicazione
               Art. 18 - Regole e procedimenti
               Art. 19 - Sistema di branding e immagine coordinata
               Art. 20 - Partecipazione ad eventi e fiere




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CAPO VI: Strumenti
                        Art. 21 - Campagne di comunicazione
                        Art. 22 - Carta dei servizi
                        Art. 23 - Bilancio sociale
                        Art. 24 - Agenzia di stampa regionale
                        Art. 25 - Portali e siti web istituzionali
                        Art. 26 - Centro di contatto - Contact center
                        Art. 27 - Sportelli unici
                        Art. 28 - Infrastuttura regionale per la comunicazione di servizio
                        Art. 29 - Network e intranet di servizio alla rete degli URP

                        TITOLO III - Razionalizzazione della spesa in comunicazione                    18

                        CAPO I:
                        Art. 30 - Pianificazione della spesa
                        Art. 31 - Elaborazione dei capitolati di gara delle azioni di comunicazione
                        Art. 32 - Elaborazione piano mezzi azioni di comunicazione
                        Art. 33 - Elenco regionale di imprese abilitate ai servizi di comunicazione

                        TITOLO IV - Formazione delle figure professionali in comunica-
                        zione                                                                          21

                        CAPO I: Figure Professionali
                        Art. 34 - Requisiti per lo svolgimento delle attività e titoli professionali
                        Art. 35 - Attività di formazione
                        Art. 36 - Soggetti abilitati alla formazione
                        Art. 37 - Codici deontologici

                        TITOLO V - Valutazione della comunicazione                                     24

                        CAPO I: Modelli e strumenti di valutazione
                        Art. 38 - Sistema di valutazione
                        Art. 39 - Modelli e strumenti di valutazione della comunicazione pubblica

                        TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali                                  26

                        CAPO I: Norme attuative e finali
                        Art. 40 - Disposizioni transitorie
                        Art. 41 - Abrogazioni
                        Art. 42 - Disposizioni sulla applicazione della legge




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                    TITOLO 1




                    Principi Generali

               CAPO I - Finalità e ambiti di intervento
                  ARTICOLO 1
               Oggetto ed enti interessati
               1. La presente legge regola le attività in materia di comunicazione pubblica
                  integrata.
               2. La presente legge si applica alla Regione Puglia, nonché ad enti, aziende,
                  società, agenzie istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati,
                  controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Puglia nonché ai concessionari
                  di servizi pubblici regionali.
               3. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di
                  ciascuno la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi e
                  associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque
                  denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai
                  concessionari dei servizi pubblici locali.


                  ARTICOLO 2
               Contenuti e Finalità
               La presente legge, in conformità alle norme vigenti in materia di comunicazione
               pubblica, ai principi di cui agli artt. 13 e 14 dello Statuto Regionale, e alle finalità
               di cui all’art. 1 della legge regionale n.15/2008 del 20 giugno 2008 “Principi




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                        e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa regionale”,
                        al fine di garantire azioni amministrative fondate sui principi di accessibilità e
                        partecipazione, pluralismo democratico, dialogo tra istituzioni, razionalizzazione
                        delle risorse pubbliche, che promuovino una Pubblica Amministrazione
                        anticipatrice del mutamento e delle dinamiche sociali, garante del passaggio
                        dal diritto di accesso all’informazioni al dovere di cessione delle informazioni ai
                        cittadini, intende:
                        a. riorganizzare l’obbligatorietà della comunicazione nello svolgimento delle
                           attività di cui all’art. 1 comma 2 e 3 tale da essere a fondamento e strumento
                           dei processi di governo e amministrativi e a supporto strategico nelle singole
                           fasi di attuazione degli stessi;
                        b. promuovere la costruzione di un sistema di comunicazione pubblica integrata
                           nella regione Puglia, attraverso l’individuazione dei criteri per le attività di
                           informazione e comunicazione di cui all’art. 1 comma 2 e 3.


                           ARTICOLO 3
                        Definizioni e ambiti di intervento
                        La Pubblica Amministrazione, nel pieno rispetto dell norme vigenti in materia
                        di comunicazione pubblica, ha il dovere di strutturare, pianificare, organizzare
                        e valutare le attività di informazione e di comunicazione destinate ai cittadini,
                        ai portatori di interesse (stakeholders) e alle istituzioni. La comunicazione
                        pubblica, attraverso un’ingegneria organizzativa, orizzontale e reticolare, abilita
                        la circolazione di informazioni prodotte dalla Pubblica Amministrazione, con
                        contenuto di alto dettaglio informativo e di processo, producendo un’architettura
                        condivisa, paritaria e partecipata, in cui tutti gli attori, attraverso uno scambio
                        continuo, sviluppano un flusso di informazione dinamico, flessibile e multiforme,
                        utile per il territorio regionale.

                        L’informazione nella Pubblica Amministrazione è utile quando è integra,
                        accessibile, comprensibile e diretta ai target di riferimento che possono metterla
                        in circolo, arricchendone il contenuto, restituendo una risposta (feedback), o
                        semplicemente fruendone.

                        Le attività di informazione e di comunicazione pubblica sono, in particolare,
                        finalizzate a:
                        a. illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di
                           facilitarne l’applicazione;
                        b. illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
                        c. favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
                        d. promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
                           pubblico e sociale;




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               e. favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione
                  degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti
                  amministrativi;
               f. promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in
                  Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza
                  locale, regionale, nazionale ed internazionale con l’obiettivo di fare sistema in
                  termini dei marchi regionali;
               g. favorire lo sviluppo di pubbliche relazioni tra enti al fine di garantire, attraverso
                  l’interdialogabilità dei sistemi tecnologici, una migliore qualità dei servizi
                  pubblici. La comunicazione pubblica, diversamente dalla comunicazione
                  politica, ha il dovere di informare sui processi, fonti e risultati delle azioni
                  amministrative.




               CAPO II - Definizione competenze specifiche delle Pubbliche
               Amministrazioni e in comunicazione
                  ARTICOLO 4
               Sistema integrato di comunicazione pubblica regionale
               La costruzione del sistema di comunicazione pubblica integrata regionale poggia
               su un modello di informazione e comunicazione pubblica circolare, a tal fine si
               dispone l’adeguamento da parte dei singoli nodi amministrativi componenti
               la rete in questione, identificabili nei diversi livelli amministrativi regionali, ai
               determinati standard informativi e comunicativi di cui di seguito:
               a. standard condivisi per la redazione delle informazioni e delle comunicazioni;
               b. modalità comuni di gestione dei flussi informativi e comunicativi;
               c. dotazione comune delle strutture minime necessarie;
               d. dotazione comune degli strumenti minimi necessari;
               e. dotazione comune dei mezzi minimi necessari;
               f. criteri comuni di organizzazione della spesa in comunicazione;
               g. qualifiche richieste al personale preposto allo svolgimento di tali attività.
               L’adozione da parte dei diversi livelli amministrativi regionali degli standard
               sopra citati è garanzia di razionalizzazione e armonizzazione strutturale e
               funzionale dell’intero complesso amministrativo regionale nello svolgimento
               delle attività di informazione e comunicazione pubblica, fermo restando il
               rispetto delle competenze previste da disposizioni di livello superiore per
               ciascun livello amministrativo e la piena autonomia di individuare gli obiettivi di
               comunicazione.




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                           ARTICOLO 5
                        Competenze della Regione
                        È competenza della Regione elaborare il sistema di comunicazione pubblica
                        integrata e predisporre procedure e strumenti per il suo utilizzo da parte degli
                        altri enti pubblici sul territorio regionale. Attraverso le linee guida annuali di
                        funzionamento dello stesso, pubblicate nel piano di comunicazione dell’Ente
                        Regione, saranno articolati l’ingegneria e l’architettura delle informazioni e i
                        processi di comunicazione circolare che gli istituiti delle norme vigenti in materia
                        di comunicazione pubblica, che aderiscono al sistema di comunicazione pubblica
                        integrata dovranno seguire.


                           ARTICOLO 6
                        Competenze degli enti nel sistema di comunicazione pubblica integrata
                        Sono competenze degli enti di cui all’art. 1 comma 2:
                        a. l’attuazione delle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica in piena
                           autonomia;
                        b. l’abilitazione di processi di comunicazione circolare sul territorio per la
                           produzione di informazione e di comunicazione strategica per cittadini,
                           portatori di interesse (stakeholders) e altre istituzioni;
                        c. la realizzazione delle metodologie, dei procedimenti e degli strumenti del
                           sistema di comunicazione pubblica integrata.




                        CAPO III - Modernizzazione e razionalizzazione delle strutture
                        pubbliche di comunicazione
                           ARTICOLO 7
                        Strutture e compiti del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione
                        Puglia
                        Sono strutture del Settore Comunicazione Istituzionale: progettazione (project
                        management), cerimoniale, comunicazione interna, comunicazione esterna,
                        marketing, eventi, sviluppo ICT strumenti di comunicazione; il BURP, che gestisce
                        il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e tutte le procedure legate alla firma
                        digitale e alla posta certificata.
                        Sono uffici della Comunicazione: l’URP, strutturata in centro di contatto (front/
                        end contact center), gestione contenuti portale web.Compiti del Settore
                        Comunicazione Istituzionale sono:
                        1. adempiere all’art. 1 della legge n. 150/2000;
                        2. coordinare e fornire supporto amministrativo agli istituti previsti dalle normative




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                   vigenti in materia di comunicazione pubblica attraverso la realizzazione del
                   sistema integrato di comunicazione pubblica;
               3. pianificare la formazione per gli operatori di comunicazione pubblica coinvolti
                  nel sistema;
               4. definire gli standard di valutazione della comunicazione pubblica in ambito
                  regionale. Il Settore Comunicazione Istituzionale partecipa all’interno dei
                  tavoli tecnici regionali, con un ruolo di consulenza e di supporto nei confronti
                  degli altri attori, per una gestione della comunicazione più coordinata e
                  funzionale.


                  ARTICOLO 8
               Disciplina degli URP

               1. La Regione Puglia dispone la seguente disciplina e razionalizzazione degli
                  Uffici per le Relazioni con il Pubblico, istituiti con le normative vigenti in materia
                  di comunicazione pubblica e aventi sede nel territorio regionale, funzionale
                  a una maggiore efficienza operativa e al perseguimento dell’obiettivo di
                  costruzione di un sistema integrato.
                   A tal fine si dispone che gli URP:
                   •	 devono sviluppare competenze orizzontali negli ambiti della comunicazione,
                      informazione di servizio, marketing, project management, pubbliche
                      relazioni, citizen relationship management e gestione dei reclami;
                   •	 devono avere dotazione tecnologia minima necessaria - hardware e software
                      - allo svolgimento della attività di informazione e di comunicazione utile a
                      supportare i cittadini e le politiche degli Enti in modo tempestivo, diretto,
                      mirato. Gli URP devono provvedere a un piano di razionalizzazione della
                      spesa in termini di software utilizzando software open source. La Regione
                      regolamenta i parametri sufficienti nelle linee guida annuali di cui all’art. X
                      della presente legge;
                   •	 devono assicurare annualmente percorsi formativi per i propri operatori,
                      secondo quanto disposto dal titolo V della presente legge;
                   •	 devono seguire gli standard di valutazione della comunicazione pubblica
                      fissati annualmente nelle linee guida.
                   Gli URP devono provvedere a un piano di razionalizzazione della spesa in
                   termini di software utilizzando software open source.
                   La Regione regolamenta i parametri sufficienti al funzionamento in linee guida
                   annuali:
                   •	 devono assicurare annualmente percorsi formativi per i propri operatori,
                      secondo quanto disposto dal titolo V della presente legge;




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                            •	 devono seguire gli standard di valutazione della comunicazione pubblica
                               fissati annualmente nelle linee guida.
                        2. Per quanto riguarda gli URP nelle ASL del territorio pugliese le attività da
                           svolgere sono previste dal Sistema Integrato di Comunicazione e di Informazione
                           nella Sanità per l’omogeneizzazione delle competenze orizzontali degli operatori
                           URP. Le attività di comunicazione in sanità saranno espletate da una Area
                           Informazione e Comunicazione Istituzionale comprendente: l’Ufficio Stampa;
                           gli URP, il cui responsabile ha funzioni di coordinamento dell’eventuale Area
                           di Unità di Crisis Management. Il responsabile dell’Area è componente del
                           Collegio di direzione aziendale.
                        3. All’articolo 15 comma 4 della legge regionale 28.12.1994, n.36 è aggiunta
                           la lettera m) “Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale
                           Sanitaria”;
                        4. Alla fine dell’articolo 15 della legge regionale 28.12.1994, n.36 è aggiunto
                           il seguente comma: “7. La Struttura di Comunicazione ed Informazione
                           Istituzionale Sanitaria si articola in due strutture semplici, in rapporto di
                           interazione e dialogo reciproco, con struttura interna e funzioni e competenze
                           in linea con quanto disposto dalla Legge 7 giugno 2000, n°150 e s.m.i.: l’Ufficio
                           Stampa e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)”


                           ARTICOLO 9
                        Raccordo fra strutture pubbliche di comunicazione e istituti di coordinamento
                        1. Le Direzioni Generali, i Settori della Regione Puglia operano in rapporto
                           sinergico tra loro, per il raggiungimento di standard alti di qualità del servizio
                           pubblico offerto e sono raccordati nell’istituto “Nucleo di coordinamento per
                           la comunicazione” per quanto riguarda i temi della comunicazione pubblica.
                        2. Il “Nucleo di coordinamento per la comunicazione” si avvale, a seconda
                           degli ordini del giorno, della presenza di Presidente, Assessori, Capo di
                           Gabinetto, Direttori Generali, Dirigenti di settore e di ufficio, delle strutture
                           di ‘Comunicazione e trasparenza’ a supporto delle Direzioni Generali, della
                           Rete dei referenti per la comunicazione nei settori, di tecnici delle Agenzie
                           Regionali o delle società regionali a capitale pubblico.
                        3. Le strutture “Comunicazione e trasparenza” a supporto delle Direzioni
                           Generali devono:
                           •	 eseguire le linee guida di indirizzo annuali realizzate dal Settore
                              Comunicazione Istituzionale;
                           •	 pianificare le attività di comunicazione e informazione delle Direzioni
                              generali e dei Settori di competenza; coordinare la rete dei referenti per
                              la comunicazione dei Settori di competenza; provvedere al funzionamento
                              del contact center e della sua organizzazione nodale nei settori per la




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                      circolarità delle informazioni. Le strutture ‘Comunicazione e trasparenza’
                      sono valutate sia dal Direttore generale che dal dirigente del Settore
                      Comunicazione Istituzionale.
               4. La “Rete dei referenti per la comunicazione” è il punto terminale della rete
                  nodale dell’URP ed ha il compito di realizzare le linee guida operative annuali
                  previste nel Piano di Comunicazione dell’Ente; ha il dovere di utilizzare le
                  procedure e gli strumenti previsti per la pianificazione e la realizzazione delle
                  attività e delle azioni di comunicazione.
               5. La rete degli operatori URP e degli istituti delle normative vigenti in materia
                  di comunicazione pubblica raggruppa tutti i soggetti presenti nella regione
                  che si occupano di comunicazione pubblica. La rete è organizzata attraverso
                  regolamento e avrà modalità operative in riunioni e attraverso il portale e il
                  sistema informativo di riferimento.


                  ARTICOLO 10
               Cerimoniale ed eventi della Presidenza
                Il Settore Comunicazione Istituzionale coordina e predispone le attività del
               Cerimoniale e degli eventi della Presidenza per una omogeneizzazione delle
               politiche di pubbliche relazioni con altri enti o istituzioni e con la cittadinanza. A
               tal fine le strutture del Cerimoniale e degli eventi della Presidenza sono posti
               sotto il Settore Comunicazione Istituzionale.


                  ARTICOLO 11
               Unità di comunicazione per le situazioni di crisi
               1. All’interno delle strutture che si occupano di comunicazione pubblica è
                  garantita una funzione con il compito di gestire le fasi di emergenza e di
                  crisi che si dovessero verificare sul territorio di competenza dell’Ente. In
                  tali casi si attiva l’Unità di comunicazione per le situazioni di crisi, costituita
                  dal responsabile dell’Ufficio di Gabinetto o della Direzione Generale, dal
                  responsabile dell’URP, dal responsabile dell’Ufficio Stampa e dal Dirigente del
                  Settore coinvolto. A capo di tale Unità è nominato un esperto di comunicazione
                  di crisi individuato con incarico fiduciario, per un periodo strettamente
                  necessario alla risoluzione della crisi. L’Unità ha il compito di predisporre e
                  gestire le attività di informazione e comunicazione per l’ente durante tutto il
                  periodo di emergenza e di crisi.
               2. Qualora la crisi coinvolge più enti, si dispone un nucleo di coordinamento
                  interistituzionale della Unità di Comunicazione per le situazioni di crisi, formato
                  da almeno un rappresentante degli enti coinvolti.




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                             TITOLO 2




                             Sistema integrato
                             di comunicazione
                             pubblica

                        CAPO I - Modello di sistema integrato
                           ARTICOLO 12
                        Attività di indirizzo e funzionamento
                        Il sistema di comunicazione pubblica integrata è una rete condivisa di
                        comunicazione, di informazione di pubblica utilità e di comunicazione circolare
                        che abilita a un virtuoso flusso di informazioni tra istituzioni, cittadini e portatori
                        di interesse (stakeholders).
                        Il sistema integrato di comunicazione pubblica è realizzato dai soggetti previsti
                        dalle normative vigenti in materia di comunicazione pubblica.Le linee guida
                        del sistema di comunicazione pubblica integrata sono definite dal Settore
                        Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, sentita la rete dei soggetti
                        istituiti dalle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica di cui all’art.1
                        comma 2 e 3.

                           ARTICOLO 13
                        Interdialogabilità dei sistemi di informazione e comunicazione
                        Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 e 3 hanno l’obbligo di veicolare attraverso i propri
                        siti web e i propri sistemi informativi lo scambio di flussi di dati e di informazioni
                        destinate a portatori di interesse (stakeholders), istituzioni e cittadini, per
                        favorire lo sviluppo e la crescita sociale, economica e culturale del territorio,
                        per migliorare la circolazione della comunicazione e la trasparenza, ridurre i




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               tempi e semplificare le procedure di consultazione. Per il raggiungimento di tali
               obiettivi le amministrazioni devono realizzare una piena cooperazione mediante
               la condivisione degli archivi telematici e delle informazioni prodotte dagli istituti
               previsti dalle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica.


                  ARTICOLO 14
               Rete degli URP e degli organismi deputati alla Comunicazione Pubblica
               È costituito il coordinamento della Rete degli Urp e degli organismi deputati alla
               Comunicazione Pubblica del territorio pugliese. Il coordinamento ha il compito
               di verificare il raccordo delle attività da realizzare in comune tra URP.



               CAPO II - Pianificazione delle attività e dei flussi di comunica-
               zione e informazione
                  ARTICOLO 15
               Piani di comunicazione
               Il piano di comunicazione deve essere predisposto dal responsabile della
               comunicazione istituzionale dell’ente tenendo conto, ove possibile, dei diversi
               piani di comunicazione di settore e deve contenere:
               •	 la definizione degli obiettivi e delle strategie di comunicazione integrata;
               •	 la descrizione delle singole azioni, con l’indicazione dei tempi di realizzazione
                   Ogni singola azione deve contenere le seguenti voci:
                   a. Capitolo di spesa
                   b. spesa in comunicazione prevista
                   c. attività di comunicazione
                   d. tipologia dell’iniziativa di comunicazione
                   e. mezzi previsti nello specifico
                   f. tempi previsti
                   g. modalità di realizzazione
                   h. destinatari
                   i. modalità di valutazione;
               •	 la scelta del piano mezzi, con l’indicazione dei tempi di realizzazione. La scelta
                  dei media deve avvenire tenendo conto i trend di utilizzo di tutti i media,
                  indicando significativamente un coefficiente di significazione per ogni singolo
                  medium;
               •	 la quantificazione della spesa in comunicazione e delle risorse stanziate o
                  disponibili e quali servizi sono realizzati internamente e quali sono esternalizzati;




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                        •	 la pianificazione delle attività di monitoraggio e di valutazione.Ogni Settore
                           che avvia un’azione di comunicazione è tenuto a comunicarla al Settore
                           Comunicazione Istituzionale.
                        I piani di comunicazione devono essere predisposti entro il 31 dicembre dell’anno
                        precedente all’entrata in vigore.
                        Gli enti di cui all’art. 1 comma c hanno l’obbligatorietà di dare comunicazione
                        preventiva e inviare il piano di comunicazione al Settore Comunicazione
                        Istituzionale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di
                        entrata in vigore dello stesso, se esso contiene progetti in comune tra gli enti, o
                        se sono previsti strumenti di interdialogabilità tra gli enti.


                           ARTICOLO 16
                        Piani di comunicazione di settore
                        Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 sono tenuti alla redazione di un piano di
                        comunicazione annuale, da comunicare formalmente al Settore Comunicazione
                        Istituzionale.

                        Il Piano di comunicazione di settore segue per la stesura le stesse regole di un
                        piano di comunicazione.



                        CAPO III - Omogeneizzazione dell’immagine regionale
                           ARTICOLO 17
                        Ambiti di applicazione
                        Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 e 3 hanno l’obbligo di omogeneizzazione
                        l’immagine dell’amministrazione per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
                        a. produrre l’omogeneità degli atti e delle azioni di comunicazione;
                        b. consentire la piena riconducibilità e riconoscibilità delle attività di
                           comunicazione dell’amministrazione regionale;
                        c. favorire una maggiore e più forte identificazione dei cittadini all’istituzione
                           regionale. Le regole di omogeneizzazione dell’immagine, sono disciplinate
                           in uno specifico regolamento, e sono da applicare a tutti gli ambiti di
                           informazione e comunicazione dell’amministrazione, sia interni che esterni, sia
                           in forma diretta che indiretta.


                           ARTICOLO 18
                        Regole e procedimenti
                        Regole e procedimenti per l’omogeneizzazione dell’immagine coordinata
                        dell’amministrazione regionale, sono contenute in un regolamento specifico.




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                  ARTICOLO 19
               Sistema di branding e immagine coordinata
               L’istituzione del sistema di gestione del marchio istituzionale e di immagine
               coordinata è praticata attraverso la redazione del Manuale di immagine
               coordinata, regolante in modo organico e vincolante l’uso degli strumenti di
               comunicazione regionale.
               La stesura del Manuale è coordinata dal Settore Comunicazione Istituzionale.


                  ARTICOLO 20
               Partecipazione ad eventi e fiere
               L’organizzazione della partecipazione ad eventi e fiere della Regione Puglia è
               competenza dell’Ufficio Eventi della Giunta Regionale posto sotto la Presidenza
               di Gabinetto mentre la titolarità di spesa rimane alle Direzioni Generali di
               competenza.
               Al fine di permettere una partecipazione di sistema regionale Regione, Province
               e Comuni devono ricercare in ogni occasione di eventi di interesse comune un
               coordinamento per la partecipazione suddividendo in proporzione i costi di
               partecipazione.



               CAPO IV - Strumenti
                  ARTICOLO 21
               Campagne di comunicazione
               La Pubblica Amministrazione nello svolgere attività di informazione e
               comunicazione aventi carattere pubblicitario, deve tenere conto del “Codice
               di autodisciplina pubblicitaria italiana” e non devono costituire occasione di
               propaganda di parte, personale, partitica e religiosa, né risultare funzionali ad
               interessi diversi da quelli della collettività. L’organizzazione delle campagne di
               comunicazione prevede le seguenti fasi:
               •	 piano di comunicazione e di marketing;
               •	 concept grafico;
               •	 piano mezzi;
               •	 fasi di complemento.
               Il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell’ente pubblico che lo ha
               realizzato, la denominazione del settore e dell’organo istituzionale committente,
               le indicazioni legate agli strumenti di valutazione della soddisfazione e del
               reclamo dei cittadini, la sigla del soggetto eventualmente incaricato della
               loro realizzazione, la data di pubblicazione. Ogni campagna di comunicazione




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                        realizzata deve essere conservata con un prototipo di ogni strumento utilizzato
                        in un archivio storico, a cura della del Settore Comunicazione Istituzionale, a
                        disposizione dei cittadini e degli altri enti locali regionali.


                           ARTICOLO 22
                        Carta dei servizi
                        Ogni ente pubblico erogatore di servizi nel territorio pugliese è tenuto a
                        realizzare la Carta dei Servizi. La Carta dei servizi è un documento cartaceo e
                        telematico che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai
                        propri utenti. In essa sono descritti gli standard di qualità dei servizi offerti, le
                        modalità di svolgimento delle prestazioni, il comportamento adottato nel caso
                        non vengano rispettati gli impegni assunti e le procedure di controllo che l’utente
                        ha a sua disposizione.
                        La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di
                        trasparenza, attraverso la esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del
                        personale sia dei cittadini.
                        È compito delle Aree di Comunicazione provvedere al raccordo e alla
                        pubblicazione delle carte dei servizi dell’ente.


                           ARTICOLO 23
                        Bilancio Sociale

                        L’URP ha il compito di supportare le attività di realizzazione dell’ dell’Ente
                        pubblico di appartenenza per la stesura e la pubblicazione del Bilancio Sociale.
                        Le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di rendere più trasparenti e
                        comprensibili ai cittadini i loro programmi, le loro attività e i risultati che attraverso
                        essi e attraverso le politiche pubbliche hanno conseguito.


                           ARTICOLO 24
                        Agenzia di stampa regionale
                        Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 e 3 devono obbligatoriamente indicizzare
                        tecnologicamente i comunicati stampa prodotti dagli Uffici Stampa istituiti con
                        le normative vigenti in materia di comunicazione pubblica.
                        Tali informazioni saranno raccolte da un’Agenzia di stampa regionale plurale
                        e aperta alla consultazione di tutti i cittadini in modalità gratuita, consultabile
                        sia online che utilizzando i più comuni software per la lettura di contenuti
                        indicizzati.
                        Il software per l’Agenzia di stampa regionale è predisposto dal Settore
                        Comunicazione Istituzionale della Regione.




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                  ARTICOLO 25
               Portali e siti web istituzionali
               1. Il Settore Comunicazione Istituzionale è la struttura di coordinamento
                  per l’automazione dei flussi di informazione e comunicazione di portale e
                  sottoportali istituzionali della Regione Puglia. Ogni sottoportale deve essere
                  dotato di un documento organizzativo in cui sono definiti:
                   •	 l’ingegneria dei flussi informativi;
                   •	 l’architettura dei contenuti;
                   •	 I servizi realizzati;
                   •	 le modalità tecnologiche di interdialogabilità con il portale principale;
                   •	 le procedure di omogeneizzazione grafica e testuale in ottemperanza alle
                      regole fissate dal manuale di identità visiva e di immagine coordinata.
               2. Modalità tecniche e regole di interdialogabilità tra sistemi informativi di
                  comunicazione pubblica sono contenuti nelle linee guida annuali per il
                  funzionamento del sistema integrato di comunicazione pubblica.


                  ARTICOLO 26
               Centro di contatto - Contact center
               La Regione Puglia promuove l’implementazione dell’URP in centro di contatto
               (contact center), nuovo modello di gestione della relazione tra Regione Puglia e
               cittadini, ispirato alla cultura orientata al cittadino, con l’obiettivo di:
               a. procedere all’eliminazione dell’attuale separazione tra reti voce e reti dati;
               b. produrre un modo di gestione del contatto e delle relazioni on-line e off-line
                  con l’utente attraverso un approccio multicanale, multimediale e di approccio
                  CRM;
               c. personalizzare l’accesso ai servizi con le modalità più appropriate, in base alle
                  caratteristiche e alle esigenze degli utenti.Il contact center opera attraverso
                  un sistema convergente di telefono, e-mail, voip, web e sms per la gestione
                  dei contatti e delle relazioni esterne; tali applicazioni soddisfano una gamma
                  completa di esigenze e mezzi comunicativi, consolidati su un’unica rete.


                  ARTICOLO 27
               Sportelli unici

               Sono istituiti gli Sportelli unici interistituzionali degli URP. Il loro funzionamento è
               regolato dal coordinamento della Rete degli URP di cui all’art. 14.

               Essi sono connessi con gli standard tecnologici più evoluti anche con gli Sportelli
               Unici alle Imprese esistenti sul territorio di competenza.




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                           ARTICOLO 28
                        Infrastruttura regionale per la comunicazione di servizio
                        L’infrastruttura regionale per la comunicazione di servizio è il complesso delle
                        strutture e degli strumenti diretti e indiretti di comunicazione all’interno della
                        realizzazione dei servizi pubblici.
                        A tal fine viene predisposta nelle pertinenze territoriali di cui all’art. 1 comma 2
                        una infrastruttura di affissionistica di proprietà della Regione. Inoltre, i soggetti
                        che erogano servizi pubblici regionali, nell’ambito degli spazi di informazione o
                        pubblicitari, devono destinare il 20% degli spazi alla Regione Puglia.
                        Le affissioni, negli spazi comunali da parte della Regione e delle Provincie di
                        appartenenza, per campagne di pubblica utilità sono gratuite.


                           ARTICOLO 29
                        Network e intranet di servizio alla rete degli URP
                        È istituita la rete degli URP, che si avvale di tutti gli URP della Regione, come nodi
                        fondamentali del processo di comunicazione.
                        Nel sistema reticolare della gestione e della trasmissione delle informazioni,
                        l’URP della Regione Puglia, con sede nel Settore Comunicazione Istituzionale,
                        ha funzione di coordinamento e di indirizzo delle informazioni prodotte
                        dall’amministrazione regionale; l’URP della Regione Puglia sviluppa con gli altri
                        uffici di relazione con il pubblico un rapporto di interdialogabilità, raccogliendo
                        dalle singoli unità le informazioni che possano essere utili sia al miglioramento
                        del funzionamento della rete stessa, sia alla comprensibilità delle informazioni
                        prodotte dai settori e dagli assessorati.
                        La comunicazione diventa così parte integrante dell’attività di governo e
                        dell’amministrazione. Il reperimento delle informazioni e il dialogo fra le unità
                        che formano la rete degli URP è facilitato dalla implementazione da un sistema
                        informativo, accessibile agli URP dislocati su tutto il territorio regionale.




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                    TITOLO 3




                    Razionalizzazione
                    della spesa
                    in comunicazione

               CAPO I
                  ARTICOLO 30
               Pianificazione della spesa
               La pianificazione della spesa per le campagne di comunicazione deve tenere conto
               delle seguenti percentuali del valore economico complessivo dell’iniziativa:
               1. concept grafico dei materiali;
               2. realizzazione e distribuzione dei materiali;
               3. piano mezzi.

                  ARTICOLO 31
               Elaborazione dei capitolati di gara delle azioni di comunicazione
               L’elaborazione dei capitolati di gara per servizi e attività di comunicazione a
               carattere pubblicitario e/o di marketing devono seguire le regole fissate dagli
               accordi di programma in tema di capitolati di gara con le associazioni di categoria
               di riferimento.

                  ARTICOLO 32
               Elaborazione piano mezzi azioni di comunicazione
               a. La pianificazione dei mezzi deve avvenire in coerenza con gli obiettivi, i
                  destinatari, il linguaggio, gli strumenti della campagna di comunicazione. Una




brochure legge_165x235_4.indd 18                                                                     8-09-2008 17:49:36
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                            azione o una campagna di comunicazione può essere pianificata attraverso:
                            •	 media tradizionali di massa (tv, radio e stampa);
                            •	 sistemi di affissionistica;
                            •	 direct mailing;
                            •	 canali innovativi su sistema web e reti video outdoor.
                        b. I piani mezzi delle azioni di comunicazione che utilizzano i media tradizionali
                           di massa (Tv, radio e stampa) possono essere pianificati su scala provinciale,
                           regionale, nazionale ed estera. Nel caso di piani mezzi regionali ed esteri
                           saranno utilizzati così come previsto dalla legge n.150/00 e dalla direttiva PCM
                           del 27 settembre 2000 le strategie di diffusione con previsione delle modalità
                           e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della
                           comunicazione. Nel predisporre i piani mezzi su scala regionale e provinciale
                           invece è bisogna tenere conto dei seguenti criteri:
                            •	 TV: prima ripartizione budget tra
                               a. tv certificate con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri di ripartizione
                                  di A. sono 1.Ordine in graduatoria CORECOM dell’anno precedente
                                  2.Dati AUDITEL (ascolto medio giornaliero) 3.Copertura territoriale
                                  certificata 4.Convenienza economica passaggio spot tv.
                               b. tv non certificate con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri di
                                  ripartizione di B. sono 1.Ordine in graduatoria CORECOM dell’anno
                                  precedente 2.Copertura territoriale certificata, 3.Convenienza economica
                                  passaggio spot tv.
                            •	 RADIO: prima ripartizione budget tra
                               a. radio certificate dati con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri di
                                  ripartizione di A: sono 1.dati AUDIRADIO (ascolto medio giornaliero) 2.
                                  Copertura territoriale certificata 3.Convenienza economica passaggio
                                  spot radio.
                               b. radio non certificate con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri
                                  di ripartizione di B: sono 1.Copertura territoriale 2.Turnazione 3.
                                  Convenienza economica passaggio spot radio.
                            •	 STAMPA: prima ripartizione
                               a. Quotidiani a pagamento con vendite certificate. I criteri di ripartizione di
                                  A sono 1.Dati AUDIPRESS 2.dati Accertamenti Diffusione Stampa (ADS)
                                  3.Convenienza economica singola inserzione.
                               b. Quotidiani free press. I criteri di ripartizione di B sono 1.Accertamenti
                                  Diffusione Stampa (ADS) 2.Punti di distribuzione, 3.Convenienza
                                  economica singola inserzione.
                               c. Quotidiani a pagamento con vendite non certificate. I criteri di ripartizione




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                          di per C sono: 1.Territorio di distribuzione 2.Sistema di turnazione, 3.
                          Convenienza economica singola inserzione.

                  ARTICOLO 33
               Elenco regionale di imprese abilitate ai servizi di comunicazione
               È istituito sul sistema Empulia, ovvero la Centrale di Acquisto Territoriale
               della Regione Puglia, l’elenco regionale delle imprese abilitate ai servizi di
               comunicazione.
               Tale elenco è organizzato in classi merceologiche, categorie e sottocategorie
               per soddisfare una corretta ripartizione degli ambiti della comunicazione e del
               marketing al fine di favorire una corretta e specializzata fornitura di servizi.
               Tale elenco è a disposizione per Provincia e Enti locali; deve essere, invece,
               utilizzato obbligatoriamente dai Settori della Regione Puglia, dagli Enti
               strumentali, e dalle Aziende ed Istituti del Sistema Sanitario Regionale per
               individuare fornitori di servizi di comunicazione e marketing, abilitare aste on line
               e operare su marketplace.




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                             TITOLO 4




                             Formazione delle figure
                             professionali
                             in comunicazione

                        CAPO I - Figure professionali
                           ARTICOLO 34
                        Requisiti per lo svolgimento delle attività e titoli professionali
                        1. L’esercizio delle attività di comunicazione nell’ambito degli uffici per le relazioni
                           con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all’articolo 6 della legge 7
                           giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme vigenti che disciplinano l’accesso
                           alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi
                           commi 2 e 3.
                        2. Per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alla categoria D è
                           richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del
                           diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili,
                           ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o
                           di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati
                           in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università
                           ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione
                           conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se
                           di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della
                           pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso
                           strutture private aventi i requisiti previsti dall’allegato B del D.P.R. 21.9.2001
                           n. 422.
                        3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale




brochure legge_165x235_4.indd 21                                                                               8-09-2008 17:49:36
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                   appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla categoria C del contratto
                   collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regione-Autonomie Locali.
               4. Per l’assegnazione all’ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture
                  analoghe, la Regione riproporrà, relativamente al personale di cui al comma 3,
                  corsi di formazione teorico-pratici, in analogia a quanto effettuato nella prima
                  fase di costituzione dell’URP della Regione Puglia. organizzati, in relazione allo
                  specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi
                  di cui all’articolo 7 del D.P.R. 21.9.2001 n.422 e della Direttiva del Ministro
                  della Funzione Pubblica sulle attività di comunicazione delle pubbliche
                  amministrazioni del 7.2.2002.
               5. In sede di prima applicazione della presente legge il regolamento di attuazione
                  indicherà le procedure per il riconoscimento, ai dipendenti che hanno svolto
                  l’attività di comunicazione all’interno dell’URP della Regione, del percorso
                  formativo effettuato nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della legge 7
                  giugno 2000, n. 150 e la pubblicazione del D.P.R. 21.9.2001 n. 422.
               6. Alla fine del comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 28.12.1994, n.36
                  è aggiunto il seguente periodo: “I dirigenti della struttura di comunicazione
                  ed informazione istituzionale sanitaria e delle articolazioni organizzative
                  interne alla stessa sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario,
                  professionale, tecnico o amministrativo in possesso dei requisiti per lo
                  svolgimento delle attività di comunicazione previsti dalle norme vigenti”

                  ARTICOLO 35
               Attività di formazione
               1. 1. L’Ente di appartenenza dell’Urp predispone un Piano di Formazione
                  annuale e specialistico per l’aggiornamento delle competenze degli operatori
                  di comunicazione pubblica. Il Piano struttura le ore minime di formazione e di
                  aggiornamento rispetto alle competenze degli operatori coerentemente con
                  il lavoro da svolgere.
               2. 2. L’organizzazione e la sequenza dei contenuti del Piano di formazione
                  devono essere progettate secondo una articolazione modulare aggiornate
                  coerentemente con l’evoluzione delle competenze specialistiche e di
                  mercato.
               3. 3. Il Piano di Formazione è realizzato per il 75% su infrastrutture e tecnologiche
                  di formazione a distanza.

                  ARTICOLO 36
               Soggetti abilitati alla formazione
               Sono soggetti abilitati alla formazione le Università, le Associazioni di categoria
               pertinenti ai temi della comunicazione pubblica e i soggetti iscritte all’elenco




brochure legge_165x235_4.indd 22                                                                       8-09-2008 17:49:36
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                        regionale di imprese abilitate ai servizi di comunicazione di cui all’art. 33 della
                        presente legge.

                           ARTICOLO 37
                        Codici deontologici
                        Tutti gli operatori degli istituti previsti dalla legge n.150/2000 devono attenersi
                        al ‘Codice deontologico e di buona condotta dei Comunicatori Pubblici’
                        dell’Associazione Italiana di Comunicazione Pubblica e Istituzionale e integrato
                        dal Coordinamento degli Urp di cui all’art. 14 della presente legge.




brochure legge_165x235_4.indd 23                                                                          8-09-2008 17:49:36
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                    TITOLO 5




                    Valutazione
                    della comunicazione

               CAPO I - Modelli e strumenti di valutazione
                  ARTICOLO 38
               Sistema di valutazione
               Ogni azione di comunicazione deve essere valutata per definire correttamente
               l’efficacia e l’impatto comunicativo e mediatica. La valutazione deve analizzare:
               •	 il livello di comunicazione dei messaggi;
               •	 l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della campagna;
               •	 il livello di attenzione e memorizzazione (brand awareness);
               •	 l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della campagna;
               •	 il costo contatto per raggiungere un singolo utente;
               •	 il costo di penetrazione percentuale di individui.
               Il Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, in collaborazione con
               le Università, predispone il sistema di valutazione utilizzabile da tutti gli istituti
               sul territorio regionale previsti dalle norme vigenti in materia di comunicazione
               pubblica.

                  ARTICOLO 39
               (Modelli e strumenti di valutazione della comunicazione pubblica)
               Sono standardizzati modelli e strumenti di valutazione della comunicazione
               pubblica.




brochure legge_165x235_4.indd 24                                                                        8-09-2008 17:49:36
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                        Il loro funzionamento è regolato dal coordinamento della Rete degli URP di cui
                        all’art. 14 in collaborazione con le Università di Puglia.

                        I risultati della valutazione devono essere pubblicati sugli strumenti informativi
                        tecnologici preposti dall’Ente.




brochure legge_165x235_4.indd 25                                                                         8-09-2008 17:49:36
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                    TITOLO 6




                    Disposizioni
                    transitorie e finali

               CAPO I - Modificazioni della Legge Regionale 28.12.1994 N. 36
                  ARTICOLO 40
               Integrazioni dell’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36
               Alla fine del comma 4 dell’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36 è aggiunto
               il seguente punto:
               “ - Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale Sanitaria”.
               Alla fine del comma 6 dell’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36 è aggiunto
               il seguente periodo:
               “ I dirigenti della Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale
               Sanitaria e delle articolazioni organizzative interne alla stessa sono scelti tra i
               dipendenti appartenenti al ruolo sanitario, professionale, tecnico o amministrativo
               in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione
               previsti dalle norme vigenti”.
               All’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36 dopo il comma 6 è aggiunto il
               seguente comma:
               “ 7 . La Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale Sanitaria si
               articola in due strutture semplici, in rapporto di interazione e di dialogo reciproco,
               con struttura interna e funzioni e competenze in linea con quanto disposto dalla
               Legge 7 giugno 2000 n. 150 e s.m.i.: l’Ufficio Stampa e l’Ufficio relazioni con il
               Pubblico (URP)”.




brochure legge_165x235_4.indd 26                                                                        8-09-2008 17:49:36
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                        CAPO II - Norme attuative e finali
                           ARTICOLO 41
                        Verifica e valutazione
                        Il nucleo di valutazione dei dirigenti istituito presso la Regione Puglia, assume
                        il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione dei dirigenti
                        regionali.

                           ARTICOLO 42
                        Norma finanziaria
                        Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede in
                        sede di adozione del regolamento di cui all’art. 41..

                           ARTICOLO 43
                        Norma finale
                        Con apposito regolamento da emanarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata
                        in vigore della presente legge, son definite le disposizioni attuative delle norme
                        in essa contenute.




brochure legge_165x235_4.indd 27                                                                         8-09-2008 17:49:36
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30 >>




                                   APPUNTI




brochure legge_165x235_4.indd 30             8-09-2008 17:49:36
>> 31



                                   APPUNTI




brochure legge_165x235_4.indd 31                 8-09-2008 17:49:36
PROGETTO GRAFICO, IMPAGINAZIONE
               Farm - Comunicazione e progetti culturali
               STAMPA
               TorGraf - Galatina (Lecce)
               Questa pubblicazione è stampata in quadricromia su carta certificata FSC.

               Finito di stampare nel mese di settembre 2008




brochure legge_165x235_4.indd 32                                                           8-09-2008 17:49:36

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Disciplina comunicazione pubblica intengrata

  • 1. copertina_legge_TR.indd 1-2 8-09-2008 17:39:31
  • 2. Disciplina delle attività in materia di comunicazione pubblica integrata BOZZA FINALE DEI FOCUS GROUP DI PUGLIA 2.0 brochure legge_165x235_4.indd 1 8-09-2008 17:49:35
  • 3. Sommario TITOLO I - Principi generali 04 CAPO I - Finalità e ambiti di intervento Art. 1 - Oggetto ed Enti interessanti Art. 2 - Contenuti e finalità Art. 3 - Definizioni e ambiti di intervento CAPO II - Definizione competenze specifiche delle Pubbliche Ammini- strazioni in comunicazione Art. 4 - Sistema di comunicazione pubblica integrata Art. 5 - Competenze della Regione Art. 6 - Competenze degli enti nel sistema di comunicazione pubblica in- tegrata CAPO III - Modernizzazione e razionalizzazione delle strutture pubbli- che di comunicazione Art. 7 - Strutture e compiti dei Settori Comunicazione Istituzionale Art. 8 - Disciplina degli URP Art. 9 - Raccordo fra strutture pubbliche di comunicazione e Istituti di co- ordinamento Art. 10 - Cerimoniale ed eventi della Presidenza Art. 11 - Unità di comunicazione per le situazioni di crisi TITOLO II - Sistema integrato di comunicazione pubblica 11 CAPO I: Modello di sistema integrato Art. 12 - Attività di indirizzo e funzionamento Art. 13 - Interdialogabilità dei sistemi di informazione e comunicazione Art. 14 - Rete degli URP e degli organismi deputati alla Comunicazione Pubblica CAPO II: Pianificazione delle attività e dei flussi di comunicazione e informazione Art. 15 - Piani di comunicazione Art. 16 - Piani di comunicazione di settore CAPO III: Omogeneizzazione dell’immagine regionale Art. 17 - Ambiti di applicazione Art. 18 - Regole e procedimenti Art. 19 - Sistema di branding e immagine coordinata Art. 20 - Partecipazione ad eventi e fiere brochure legge_165x235_4.indd 2 8-09-2008 17:49:35
  • 4. CAPO VI: Strumenti Art. 21 - Campagne di comunicazione Art. 22 - Carta dei servizi Art. 23 - Bilancio sociale Art. 24 - Agenzia di stampa regionale Art. 25 - Portali e siti web istituzionali Art. 26 - Centro di contatto - Contact center Art. 27 - Sportelli unici Art. 28 - Infrastuttura regionale per la comunicazione di servizio Art. 29 - Network e intranet di servizio alla rete degli URP TITOLO III - Razionalizzazione della spesa in comunicazione 18 CAPO I: Art. 30 - Pianificazione della spesa Art. 31 - Elaborazione dei capitolati di gara delle azioni di comunicazione Art. 32 - Elaborazione piano mezzi azioni di comunicazione Art. 33 - Elenco regionale di imprese abilitate ai servizi di comunicazione TITOLO IV - Formazione delle figure professionali in comunica- zione 21 CAPO I: Figure Professionali Art. 34 - Requisiti per lo svolgimento delle attività e titoli professionali Art. 35 - Attività di formazione Art. 36 - Soggetti abilitati alla formazione Art. 37 - Codici deontologici TITOLO V - Valutazione della comunicazione 24 CAPO I: Modelli e strumenti di valutazione Art. 38 - Sistema di valutazione Art. 39 - Modelli e strumenti di valutazione della comunicazione pubblica TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali 26 CAPO I: Norme attuative e finali Art. 40 - Disposizioni transitorie Art. 41 - Abrogazioni Art. 42 - Disposizioni sulla applicazione della legge brochure legge_165x235_4.indd 3 8-09-2008 17:49:35
  • 5. 04 >> TITOLO 1 Principi Generali CAPO I - Finalità e ambiti di intervento ARTICOLO 1 Oggetto ed enti interessati 1. La presente legge regola le attività in materia di comunicazione pubblica integrata. 2. La presente legge si applica alla Regione Puglia, nonché ad enti, aziende, società, agenzie istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Puglia nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali. 3. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali. ARTICOLO 2 Contenuti e Finalità La presente legge, in conformità alle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica, ai principi di cui agli artt. 13 e 14 dello Statuto Regionale, e alle finalità di cui all’art. 1 della legge regionale n.15/2008 del 20 giugno 2008 “Principi brochure legge_165x235_4.indd 4 8-09-2008 17:49:35
  • 6. >> 05 e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa regionale”, al fine di garantire azioni amministrative fondate sui principi di accessibilità e partecipazione, pluralismo democratico, dialogo tra istituzioni, razionalizzazione delle risorse pubbliche, che promuovino una Pubblica Amministrazione anticipatrice del mutamento e delle dinamiche sociali, garante del passaggio dal diritto di accesso all’informazioni al dovere di cessione delle informazioni ai cittadini, intende: a. riorganizzare l’obbligatorietà della comunicazione nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 comma 2 e 3 tale da essere a fondamento e strumento dei processi di governo e amministrativi e a supporto strategico nelle singole fasi di attuazione degli stessi; b. promuovere la costruzione di un sistema di comunicazione pubblica integrata nella regione Puglia, attraverso l’individuazione dei criteri per le attività di informazione e comunicazione di cui all’art. 1 comma 2 e 3. ARTICOLO 3 Definizioni e ambiti di intervento La Pubblica Amministrazione, nel pieno rispetto dell norme vigenti in materia di comunicazione pubblica, ha il dovere di strutturare, pianificare, organizzare e valutare le attività di informazione e di comunicazione destinate ai cittadini, ai portatori di interesse (stakeholders) e alle istituzioni. La comunicazione pubblica, attraverso un’ingegneria organizzativa, orizzontale e reticolare, abilita la circolazione di informazioni prodotte dalla Pubblica Amministrazione, con contenuto di alto dettaglio informativo e di processo, producendo un’architettura condivisa, paritaria e partecipata, in cui tutti gli attori, attraverso uno scambio continuo, sviluppano un flusso di informazione dinamico, flessibile e multiforme, utile per il territorio regionale. L’informazione nella Pubblica Amministrazione è utile quando è integra, accessibile, comprensibile e diretta ai target di riferimento che possono metterla in circolo, arricchendone il contenuto, restituendo una risposta (feedback), o semplicemente fruendone. Le attività di informazione e di comunicazione pubblica sono, in particolare, finalizzate a: a. illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b. illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c. favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d. promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; brochure legge_165x235_4.indd 5 8-09-2008 17:49:35
  • 7. 06 >> e. favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f. promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale con l’obiettivo di fare sistema in termini dei marchi regionali; g. favorire lo sviluppo di pubbliche relazioni tra enti al fine di garantire, attraverso l’interdialogabilità dei sistemi tecnologici, una migliore qualità dei servizi pubblici. La comunicazione pubblica, diversamente dalla comunicazione politica, ha il dovere di informare sui processi, fonti e risultati delle azioni amministrative. CAPO II - Definizione competenze specifiche delle Pubbliche Amministrazioni e in comunicazione ARTICOLO 4 Sistema integrato di comunicazione pubblica regionale La costruzione del sistema di comunicazione pubblica integrata regionale poggia su un modello di informazione e comunicazione pubblica circolare, a tal fine si dispone l’adeguamento da parte dei singoli nodi amministrativi componenti la rete in questione, identificabili nei diversi livelli amministrativi regionali, ai determinati standard informativi e comunicativi di cui di seguito: a. standard condivisi per la redazione delle informazioni e delle comunicazioni; b. modalità comuni di gestione dei flussi informativi e comunicativi; c. dotazione comune delle strutture minime necessarie; d. dotazione comune degli strumenti minimi necessari; e. dotazione comune dei mezzi minimi necessari; f. criteri comuni di organizzazione della spesa in comunicazione; g. qualifiche richieste al personale preposto allo svolgimento di tali attività. L’adozione da parte dei diversi livelli amministrativi regionali degli standard sopra citati è garanzia di razionalizzazione e armonizzazione strutturale e funzionale dell’intero complesso amministrativo regionale nello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione pubblica, fermo restando il rispetto delle competenze previste da disposizioni di livello superiore per ciascun livello amministrativo e la piena autonomia di individuare gli obiettivi di comunicazione. brochure legge_165x235_4.indd 6 8-09-2008 17:49:35
  • 8. >> 07 ARTICOLO 5 Competenze della Regione È competenza della Regione elaborare il sistema di comunicazione pubblica integrata e predisporre procedure e strumenti per il suo utilizzo da parte degli altri enti pubblici sul territorio regionale. Attraverso le linee guida annuali di funzionamento dello stesso, pubblicate nel piano di comunicazione dell’Ente Regione, saranno articolati l’ingegneria e l’architettura delle informazioni e i processi di comunicazione circolare che gli istituiti delle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica, che aderiscono al sistema di comunicazione pubblica integrata dovranno seguire. ARTICOLO 6 Competenze degli enti nel sistema di comunicazione pubblica integrata Sono competenze degli enti di cui all’art. 1 comma 2: a. l’attuazione delle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica in piena autonomia; b. l’abilitazione di processi di comunicazione circolare sul territorio per la produzione di informazione e di comunicazione strategica per cittadini, portatori di interesse (stakeholders) e altre istituzioni; c. la realizzazione delle metodologie, dei procedimenti e degli strumenti del sistema di comunicazione pubblica integrata. CAPO III - Modernizzazione e razionalizzazione delle strutture pubbliche di comunicazione ARTICOLO 7 Strutture e compiti del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia Sono strutture del Settore Comunicazione Istituzionale: progettazione (project management), cerimoniale, comunicazione interna, comunicazione esterna, marketing, eventi, sviluppo ICT strumenti di comunicazione; il BURP, che gestisce il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e tutte le procedure legate alla firma digitale e alla posta certificata. Sono uffici della Comunicazione: l’URP, strutturata in centro di contatto (front/ end contact center), gestione contenuti portale web.Compiti del Settore Comunicazione Istituzionale sono: 1. adempiere all’art. 1 della legge n. 150/2000; 2. coordinare e fornire supporto amministrativo agli istituti previsti dalle normative brochure legge_165x235_4.indd 7 8-09-2008 17:49:35
  • 9. 08 >> vigenti in materia di comunicazione pubblica attraverso la realizzazione del sistema integrato di comunicazione pubblica; 3. pianificare la formazione per gli operatori di comunicazione pubblica coinvolti nel sistema; 4. definire gli standard di valutazione della comunicazione pubblica in ambito regionale. Il Settore Comunicazione Istituzionale partecipa all’interno dei tavoli tecnici regionali, con un ruolo di consulenza e di supporto nei confronti degli altri attori, per una gestione della comunicazione più coordinata e funzionale. ARTICOLO 8 Disciplina degli URP 1. La Regione Puglia dispone la seguente disciplina e razionalizzazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, istituiti con le normative vigenti in materia di comunicazione pubblica e aventi sede nel territorio regionale, funzionale a una maggiore efficienza operativa e al perseguimento dell’obiettivo di costruzione di un sistema integrato. A tal fine si dispone che gli URP: • devono sviluppare competenze orizzontali negli ambiti della comunicazione, informazione di servizio, marketing, project management, pubbliche relazioni, citizen relationship management e gestione dei reclami; • devono avere dotazione tecnologia minima necessaria - hardware e software - allo svolgimento della attività di informazione e di comunicazione utile a supportare i cittadini e le politiche degli Enti in modo tempestivo, diretto, mirato. Gli URP devono provvedere a un piano di razionalizzazione della spesa in termini di software utilizzando software open source. La Regione regolamenta i parametri sufficienti nelle linee guida annuali di cui all’art. X della presente legge; • devono assicurare annualmente percorsi formativi per i propri operatori, secondo quanto disposto dal titolo V della presente legge; • devono seguire gli standard di valutazione della comunicazione pubblica fissati annualmente nelle linee guida. Gli URP devono provvedere a un piano di razionalizzazione della spesa in termini di software utilizzando software open source. La Regione regolamenta i parametri sufficienti al funzionamento in linee guida annuali: • devono assicurare annualmente percorsi formativi per i propri operatori, secondo quanto disposto dal titolo V della presente legge; brochure legge_165x235_4.indd 8 8-09-2008 17:49:35
  • 10. >> 09 • devono seguire gli standard di valutazione della comunicazione pubblica fissati annualmente nelle linee guida. 2. Per quanto riguarda gli URP nelle ASL del territorio pugliese le attività da svolgere sono previste dal Sistema Integrato di Comunicazione e di Informazione nella Sanità per l’omogeneizzazione delle competenze orizzontali degli operatori URP. Le attività di comunicazione in sanità saranno espletate da una Area Informazione e Comunicazione Istituzionale comprendente: l’Ufficio Stampa; gli URP, il cui responsabile ha funzioni di coordinamento dell’eventuale Area di Unità di Crisis Management. Il responsabile dell’Area è componente del Collegio di direzione aziendale. 3. All’articolo 15 comma 4 della legge regionale 28.12.1994, n.36 è aggiunta la lettera m) “Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale Sanitaria”; 4. Alla fine dell’articolo 15 della legge regionale 28.12.1994, n.36 è aggiunto il seguente comma: “7. La Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale Sanitaria si articola in due strutture semplici, in rapporto di interazione e dialogo reciproco, con struttura interna e funzioni e competenze in linea con quanto disposto dalla Legge 7 giugno 2000, n°150 e s.m.i.: l’Ufficio Stampa e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)” ARTICOLO 9 Raccordo fra strutture pubbliche di comunicazione e istituti di coordinamento 1. Le Direzioni Generali, i Settori della Regione Puglia operano in rapporto sinergico tra loro, per il raggiungimento di standard alti di qualità del servizio pubblico offerto e sono raccordati nell’istituto “Nucleo di coordinamento per la comunicazione” per quanto riguarda i temi della comunicazione pubblica. 2. Il “Nucleo di coordinamento per la comunicazione” si avvale, a seconda degli ordini del giorno, della presenza di Presidente, Assessori, Capo di Gabinetto, Direttori Generali, Dirigenti di settore e di ufficio, delle strutture di ‘Comunicazione e trasparenza’ a supporto delle Direzioni Generali, della Rete dei referenti per la comunicazione nei settori, di tecnici delle Agenzie Regionali o delle società regionali a capitale pubblico. 3. Le strutture “Comunicazione e trasparenza” a supporto delle Direzioni Generali devono: • eseguire le linee guida di indirizzo annuali realizzate dal Settore Comunicazione Istituzionale; • pianificare le attività di comunicazione e informazione delle Direzioni generali e dei Settori di competenza; coordinare la rete dei referenti per la comunicazione dei Settori di competenza; provvedere al funzionamento del contact center e della sua organizzazione nodale nei settori per la brochure legge_165x235_4.indd 9 8-09-2008 17:49:35
  • 11. 10 >> circolarità delle informazioni. Le strutture ‘Comunicazione e trasparenza’ sono valutate sia dal Direttore generale che dal dirigente del Settore Comunicazione Istituzionale. 4. La “Rete dei referenti per la comunicazione” è il punto terminale della rete nodale dell’URP ed ha il compito di realizzare le linee guida operative annuali previste nel Piano di Comunicazione dell’Ente; ha il dovere di utilizzare le procedure e gli strumenti previsti per la pianificazione e la realizzazione delle attività e delle azioni di comunicazione. 5. La rete degli operatori URP e degli istituti delle normative vigenti in materia di comunicazione pubblica raggruppa tutti i soggetti presenti nella regione che si occupano di comunicazione pubblica. La rete è organizzata attraverso regolamento e avrà modalità operative in riunioni e attraverso il portale e il sistema informativo di riferimento. ARTICOLO 10 Cerimoniale ed eventi della Presidenza Il Settore Comunicazione Istituzionale coordina e predispone le attività del Cerimoniale e degli eventi della Presidenza per una omogeneizzazione delle politiche di pubbliche relazioni con altri enti o istituzioni e con la cittadinanza. A tal fine le strutture del Cerimoniale e degli eventi della Presidenza sono posti sotto il Settore Comunicazione Istituzionale. ARTICOLO 11 Unità di comunicazione per le situazioni di crisi 1. All’interno delle strutture che si occupano di comunicazione pubblica è garantita una funzione con il compito di gestire le fasi di emergenza e di crisi che si dovessero verificare sul territorio di competenza dell’Ente. In tali casi si attiva l’Unità di comunicazione per le situazioni di crisi, costituita dal responsabile dell’Ufficio di Gabinetto o della Direzione Generale, dal responsabile dell’URP, dal responsabile dell’Ufficio Stampa e dal Dirigente del Settore coinvolto. A capo di tale Unità è nominato un esperto di comunicazione di crisi individuato con incarico fiduciario, per un periodo strettamente necessario alla risoluzione della crisi. L’Unità ha il compito di predisporre e gestire le attività di informazione e comunicazione per l’ente durante tutto il periodo di emergenza e di crisi. 2. Qualora la crisi coinvolge più enti, si dispone un nucleo di coordinamento interistituzionale della Unità di Comunicazione per le situazioni di crisi, formato da almeno un rappresentante degli enti coinvolti. brochure legge_165x235_4.indd 10 8-09-2008 17:49:35
  • 12. >> 11 TITOLO 2 Sistema integrato di comunicazione pubblica CAPO I - Modello di sistema integrato ARTICOLO 12 Attività di indirizzo e funzionamento Il sistema di comunicazione pubblica integrata è una rete condivisa di comunicazione, di informazione di pubblica utilità e di comunicazione circolare che abilita a un virtuoso flusso di informazioni tra istituzioni, cittadini e portatori di interesse (stakeholders). Il sistema integrato di comunicazione pubblica è realizzato dai soggetti previsti dalle normative vigenti in materia di comunicazione pubblica.Le linee guida del sistema di comunicazione pubblica integrata sono definite dal Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, sentita la rete dei soggetti istituiti dalle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica di cui all’art.1 comma 2 e 3. ARTICOLO 13 Interdialogabilità dei sistemi di informazione e comunicazione Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 e 3 hanno l’obbligo di veicolare attraverso i propri siti web e i propri sistemi informativi lo scambio di flussi di dati e di informazioni destinate a portatori di interesse (stakeholders), istituzioni e cittadini, per favorire lo sviluppo e la crescita sociale, economica e culturale del territorio, per migliorare la circolazione della comunicazione e la trasparenza, ridurre i brochure legge_165x235_4.indd 11 8-09-2008 17:49:35
  • 13. 12 >> tempi e semplificare le procedure di consultazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi le amministrazioni devono realizzare una piena cooperazione mediante la condivisione degli archivi telematici e delle informazioni prodotte dagli istituti previsti dalle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica. ARTICOLO 14 Rete degli URP e degli organismi deputati alla Comunicazione Pubblica È costituito il coordinamento della Rete degli Urp e degli organismi deputati alla Comunicazione Pubblica del territorio pugliese. Il coordinamento ha il compito di verificare il raccordo delle attività da realizzare in comune tra URP. CAPO II - Pianificazione delle attività e dei flussi di comunica- zione e informazione ARTICOLO 15 Piani di comunicazione Il piano di comunicazione deve essere predisposto dal responsabile della comunicazione istituzionale dell’ente tenendo conto, ove possibile, dei diversi piani di comunicazione di settore e deve contenere: • la definizione degli obiettivi e delle strategie di comunicazione integrata; • la descrizione delle singole azioni, con l’indicazione dei tempi di realizzazione Ogni singola azione deve contenere le seguenti voci: a. Capitolo di spesa b. spesa in comunicazione prevista c. attività di comunicazione d. tipologia dell’iniziativa di comunicazione e. mezzi previsti nello specifico f. tempi previsti g. modalità di realizzazione h. destinatari i. modalità di valutazione; • la scelta del piano mezzi, con l’indicazione dei tempi di realizzazione. La scelta dei media deve avvenire tenendo conto i trend di utilizzo di tutti i media, indicando significativamente un coefficiente di significazione per ogni singolo medium; • la quantificazione della spesa in comunicazione e delle risorse stanziate o disponibili e quali servizi sono realizzati internamente e quali sono esternalizzati; brochure legge_165x235_4.indd 12 8-09-2008 17:49:35
  • 14. >> 13 • la pianificazione delle attività di monitoraggio e di valutazione.Ogni Settore che avvia un’azione di comunicazione è tenuto a comunicarla al Settore Comunicazione Istituzionale. I piani di comunicazione devono essere predisposti entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’entrata in vigore. Gli enti di cui all’art. 1 comma c hanno l’obbligatorietà di dare comunicazione preventiva e inviare il piano di comunicazione al Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di entrata in vigore dello stesso, se esso contiene progetti in comune tra gli enti, o se sono previsti strumenti di interdialogabilità tra gli enti. ARTICOLO 16 Piani di comunicazione di settore Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 sono tenuti alla redazione di un piano di comunicazione annuale, da comunicare formalmente al Settore Comunicazione Istituzionale. Il Piano di comunicazione di settore segue per la stesura le stesse regole di un piano di comunicazione. CAPO III - Omogeneizzazione dell’immagine regionale ARTICOLO 17 Ambiti di applicazione Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 e 3 hanno l’obbligo di omogeneizzazione l’immagine dell’amministrazione per il perseguimento dei seguenti obiettivi: a. produrre l’omogeneità degli atti e delle azioni di comunicazione; b. consentire la piena riconducibilità e riconoscibilità delle attività di comunicazione dell’amministrazione regionale; c. favorire una maggiore e più forte identificazione dei cittadini all’istituzione regionale. Le regole di omogeneizzazione dell’immagine, sono disciplinate in uno specifico regolamento, e sono da applicare a tutti gli ambiti di informazione e comunicazione dell’amministrazione, sia interni che esterni, sia in forma diretta che indiretta. ARTICOLO 18 Regole e procedimenti Regole e procedimenti per l’omogeneizzazione dell’immagine coordinata dell’amministrazione regionale, sono contenute in un regolamento specifico. brochure legge_165x235_4.indd 13 8-09-2008 17:49:35
  • 15. 14 >> ARTICOLO 19 Sistema di branding e immagine coordinata L’istituzione del sistema di gestione del marchio istituzionale e di immagine coordinata è praticata attraverso la redazione del Manuale di immagine coordinata, regolante in modo organico e vincolante l’uso degli strumenti di comunicazione regionale. La stesura del Manuale è coordinata dal Settore Comunicazione Istituzionale. ARTICOLO 20 Partecipazione ad eventi e fiere L’organizzazione della partecipazione ad eventi e fiere della Regione Puglia è competenza dell’Ufficio Eventi della Giunta Regionale posto sotto la Presidenza di Gabinetto mentre la titolarità di spesa rimane alle Direzioni Generali di competenza. Al fine di permettere una partecipazione di sistema regionale Regione, Province e Comuni devono ricercare in ogni occasione di eventi di interesse comune un coordinamento per la partecipazione suddividendo in proporzione i costi di partecipazione. CAPO IV - Strumenti ARTICOLO 21 Campagne di comunicazione La Pubblica Amministrazione nello svolgere attività di informazione e comunicazione aventi carattere pubblicitario, deve tenere conto del “Codice di autodisciplina pubblicitaria italiana” e non devono costituire occasione di propaganda di parte, personale, partitica e religiosa, né risultare funzionali ad interessi diversi da quelli della collettività. L’organizzazione delle campagne di comunicazione prevede le seguenti fasi: • piano di comunicazione e di marketing; • concept grafico; • piano mezzi; • fasi di complemento. Il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell’ente pubblico che lo ha realizzato, la denominazione del settore e dell’organo istituzionale committente, le indicazioni legate agli strumenti di valutazione della soddisfazione e del reclamo dei cittadini, la sigla del soggetto eventualmente incaricato della loro realizzazione, la data di pubblicazione. Ogni campagna di comunicazione brochure legge_165x235_4.indd 14 8-09-2008 17:49:35
  • 16. >> 15 realizzata deve essere conservata con un prototipo di ogni strumento utilizzato in un archivio storico, a cura della del Settore Comunicazione Istituzionale, a disposizione dei cittadini e degli altri enti locali regionali. ARTICOLO 22 Carta dei servizi Ogni ente pubblico erogatore di servizi nel territorio pugliese è tenuto a realizzare la Carta dei Servizi. La Carta dei servizi è un documento cartaceo e telematico che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. In essa sono descritti gli standard di qualità dei servizi offerti, le modalità di svolgimento delle prestazioni, il comportamento adottato nel caso non vengano rispettati gli impegni assunti e le procedure di controllo che l’utente ha a sua disposizione. La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso la esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale sia dei cittadini. È compito delle Aree di Comunicazione provvedere al raccordo e alla pubblicazione delle carte dei servizi dell’ente. ARTICOLO 23 Bilancio Sociale L’URP ha il compito di supportare le attività di realizzazione dell’ dell’Ente pubblico di appartenenza per la stesura e la pubblicazione del Bilancio Sociale. Le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di rendere più trasparenti e comprensibili ai cittadini i loro programmi, le loro attività e i risultati che attraverso essi e attraverso le politiche pubbliche hanno conseguito. ARTICOLO 24 Agenzia di stampa regionale Gli enti di cui all’art. 1 comma 2 e 3 devono obbligatoriamente indicizzare tecnologicamente i comunicati stampa prodotti dagli Uffici Stampa istituiti con le normative vigenti in materia di comunicazione pubblica. Tali informazioni saranno raccolte da un’Agenzia di stampa regionale plurale e aperta alla consultazione di tutti i cittadini in modalità gratuita, consultabile sia online che utilizzando i più comuni software per la lettura di contenuti indicizzati. Il software per l’Agenzia di stampa regionale è predisposto dal Settore Comunicazione Istituzionale della Regione. brochure legge_165x235_4.indd 15 8-09-2008 17:49:35
  • 17. 16 >> ARTICOLO 25 Portali e siti web istituzionali 1. Il Settore Comunicazione Istituzionale è la struttura di coordinamento per l’automazione dei flussi di informazione e comunicazione di portale e sottoportali istituzionali della Regione Puglia. Ogni sottoportale deve essere dotato di un documento organizzativo in cui sono definiti: • l’ingegneria dei flussi informativi; • l’architettura dei contenuti; • I servizi realizzati; • le modalità tecnologiche di interdialogabilità con il portale principale; • le procedure di omogeneizzazione grafica e testuale in ottemperanza alle regole fissate dal manuale di identità visiva e di immagine coordinata. 2. Modalità tecniche e regole di interdialogabilità tra sistemi informativi di comunicazione pubblica sono contenuti nelle linee guida annuali per il funzionamento del sistema integrato di comunicazione pubblica. ARTICOLO 26 Centro di contatto - Contact center La Regione Puglia promuove l’implementazione dell’URP in centro di contatto (contact center), nuovo modello di gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini, ispirato alla cultura orientata al cittadino, con l’obiettivo di: a. procedere all’eliminazione dell’attuale separazione tra reti voce e reti dati; b. produrre un modo di gestione del contatto e delle relazioni on-line e off-line con l’utente attraverso un approccio multicanale, multimediale e di approccio CRM; c. personalizzare l’accesso ai servizi con le modalità più appropriate, in base alle caratteristiche e alle esigenze degli utenti.Il contact center opera attraverso un sistema convergente di telefono, e-mail, voip, web e sms per la gestione dei contatti e delle relazioni esterne; tali applicazioni soddisfano una gamma completa di esigenze e mezzi comunicativi, consolidati su un’unica rete. ARTICOLO 27 Sportelli unici Sono istituiti gli Sportelli unici interistituzionali degli URP. Il loro funzionamento è regolato dal coordinamento della Rete degli URP di cui all’art. 14. Essi sono connessi con gli standard tecnologici più evoluti anche con gli Sportelli Unici alle Imprese esistenti sul territorio di competenza. brochure legge_165x235_4.indd 16 8-09-2008 17:49:35
  • 18. >> 17 ARTICOLO 28 Infrastruttura regionale per la comunicazione di servizio L’infrastruttura regionale per la comunicazione di servizio è il complesso delle strutture e degli strumenti diretti e indiretti di comunicazione all’interno della realizzazione dei servizi pubblici. A tal fine viene predisposta nelle pertinenze territoriali di cui all’art. 1 comma 2 una infrastruttura di affissionistica di proprietà della Regione. Inoltre, i soggetti che erogano servizi pubblici regionali, nell’ambito degli spazi di informazione o pubblicitari, devono destinare il 20% degli spazi alla Regione Puglia. Le affissioni, negli spazi comunali da parte della Regione e delle Provincie di appartenenza, per campagne di pubblica utilità sono gratuite. ARTICOLO 29 Network e intranet di servizio alla rete degli URP È istituita la rete degli URP, che si avvale di tutti gli URP della Regione, come nodi fondamentali del processo di comunicazione. Nel sistema reticolare della gestione e della trasmissione delle informazioni, l’URP della Regione Puglia, con sede nel Settore Comunicazione Istituzionale, ha funzione di coordinamento e di indirizzo delle informazioni prodotte dall’amministrazione regionale; l’URP della Regione Puglia sviluppa con gli altri uffici di relazione con il pubblico un rapporto di interdialogabilità, raccogliendo dalle singoli unità le informazioni che possano essere utili sia al miglioramento del funzionamento della rete stessa, sia alla comprensibilità delle informazioni prodotte dai settori e dagli assessorati. La comunicazione diventa così parte integrante dell’attività di governo e dell’amministrazione. Il reperimento delle informazioni e il dialogo fra le unità che formano la rete degli URP è facilitato dalla implementazione da un sistema informativo, accessibile agli URP dislocati su tutto il territorio regionale. brochure legge_165x235_4.indd 17 8-09-2008 17:49:36
  • 19. 18 >> TITOLO 3 Razionalizzazione della spesa in comunicazione CAPO I ARTICOLO 30 Pianificazione della spesa La pianificazione della spesa per le campagne di comunicazione deve tenere conto delle seguenti percentuali del valore economico complessivo dell’iniziativa: 1. concept grafico dei materiali; 2. realizzazione e distribuzione dei materiali; 3. piano mezzi. ARTICOLO 31 Elaborazione dei capitolati di gara delle azioni di comunicazione L’elaborazione dei capitolati di gara per servizi e attività di comunicazione a carattere pubblicitario e/o di marketing devono seguire le regole fissate dagli accordi di programma in tema di capitolati di gara con le associazioni di categoria di riferimento. ARTICOLO 32 Elaborazione piano mezzi azioni di comunicazione a. La pianificazione dei mezzi deve avvenire in coerenza con gli obiettivi, i destinatari, il linguaggio, gli strumenti della campagna di comunicazione. Una brochure legge_165x235_4.indd 18 8-09-2008 17:49:36
  • 20. >> 19 azione o una campagna di comunicazione può essere pianificata attraverso: • media tradizionali di massa (tv, radio e stampa); • sistemi di affissionistica; • direct mailing; • canali innovativi su sistema web e reti video outdoor. b. I piani mezzi delle azioni di comunicazione che utilizzano i media tradizionali di massa (Tv, radio e stampa) possono essere pianificati su scala provinciale, regionale, nazionale ed estera. Nel caso di piani mezzi regionali ed esteri saranno utilizzati così come previsto dalla legge n.150/00 e dalla direttiva PCM del 27 settembre 2000 le strategie di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. Nel predisporre i piani mezzi su scala regionale e provinciale invece è bisogna tenere conto dei seguenti criteri: • TV: prima ripartizione budget tra a. tv certificate con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri di ripartizione di A. sono 1.Ordine in graduatoria CORECOM dell’anno precedente 2.Dati AUDITEL (ascolto medio giornaliero) 3.Copertura territoriale certificata 4.Convenienza economica passaggio spot tv. b. tv non certificate con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri di ripartizione di B. sono 1.Ordine in graduatoria CORECOM dell’anno precedente 2.Copertura territoriale certificata, 3.Convenienza economica passaggio spot tv. • RADIO: prima ripartizione budget tra a. radio certificate dati con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri di ripartizione di A: sono 1.dati AUDIRADIO (ascolto medio giornaliero) 2. Copertura territoriale certificata 3.Convenienza economica passaggio spot radio. b. radio non certificate con sistemi di misurazione dell’ascolto. I criteri di ripartizione di B: sono 1.Copertura territoriale 2.Turnazione 3. Convenienza economica passaggio spot radio. • STAMPA: prima ripartizione a. Quotidiani a pagamento con vendite certificate. I criteri di ripartizione di A sono 1.Dati AUDIPRESS 2.dati Accertamenti Diffusione Stampa (ADS) 3.Convenienza economica singola inserzione. b. Quotidiani free press. I criteri di ripartizione di B sono 1.Accertamenti Diffusione Stampa (ADS) 2.Punti di distribuzione, 3.Convenienza economica singola inserzione. c. Quotidiani a pagamento con vendite non certificate. I criteri di ripartizione brochure legge_165x235_4.indd 19 8-09-2008 17:49:36
  • 21. 20 >> di per C sono: 1.Territorio di distribuzione 2.Sistema di turnazione, 3. Convenienza economica singola inserzione. ARTICOLO 33 Elenco regionale di imprese abilitate ai servizi di comunicazione È istituito sul sistema Empulia, ovvero la Centrale di Acquisto Territoriale della Regione Puglia, l’elenco regionale delle imprese abilitate ai servizi di comunicazione. Tale elenco è organizzato in classi merceologiche, categorie e sottocategorie per soddisfare una corretta ripartizione degli ambiti della comunicazione e del marketing al fine di favorire una corretta e specializzata fornitura di servizi. Tale elenco è a disposizione per Provincia e Enti locali; deve essere, invece, utilizzato obbligatoriamente dai Settori della Regione Puglia, dagli Enti strumentali, e dalle Aziende ed Istituti del Sistema Sanitario Regionale per individuare fornitori di servizi di comunicazione e marketing, abilitare aste on line e operare su marketplace. brochure legge_165x235_4.indd 20 8-09-2008 17:49:36
  • 22. >> 21 TITOLO 4 Formazione delle figure professionali in comunicazione CAPO I - Figure professionali ARTICOLO 34 Requisiti per lo svolgimento delle attività e titoli professionali 1. L’esercizio delle attività di comunicazione nell’ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all’articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme vigenti che disciplinano l’accesso alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alla categoria D è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti previsti dall’allegato B del D.P.R. 21.9.2001 n. 422. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale brochure legge_165x235_4.indd 21 8-09-2008 17:49:36
  • 23. 22 >> appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regione-Autonomie Locali. 4. Per l’assegnazione all’ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, la Regione riproporrà, relativamente al personale di cui al comma 3, corsi di formazione teorico-pratici, in analogia a quanto effettuato nella prima fase di costituzione dell’URP della Regione Puglia. organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui all’articolo 7 del D.P.R. 21.9.2001 n.422 e della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni del 7.2.2002. 5. In sede di prima applicazione della presente legge il regolamento di attuazione indicherà le procedure per il riconoscimento, ai dipendenti che hanno svolto l’attività di comunicazione all’interno dell’URP della Regione, del percorso formativo effettuato nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della legge 7 giugno 2000, n. 150 e la pubblicazione del D.P.R. 21.9.2001 n. 422. 6. Alla fine del comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 28.12.1994, n.36 è aggiunto il seguente periodo: “I dirigenti della struttura di comunicazione ed informazione istituzionale sanitaria e delle articolazioni organizzative interne alla stessa sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario, professionale, tecnico o amministrativo in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione previsti dalle norme vigenti” ARTICOLO 35 Attività di formazione 1. 1. L’Ente di appartenenza dell’Urp predispone un Piano di Formazione annuale e specialistico per l’aggiornamento delle competenze degli operatori di comunicazione pubblica. Il Piano struttura le ore minime di formazione e di aggiornamento rispetto alle competenze degli operatori coerentemente con il lavoro da svolgere. 2. 2. L’organizzazione e la sequenza dei contenuti del Piano di formazione devono essere progettate secondo una articolazione modulare aggiornate coerentemente con l’evoluzione delle competenze specialistiche e di mercato. 3. 3. Il Piano di Formazione è realizzato per il 75% su infrastrutture e tecnologiche di formazione a distanza. ARTICOLO 36 Soggetti abilitati alla formazione Sono soggetti abilitati alla formazione le Università, le Associazioni di categoria pertinenti ai temi della comunicazione pubblica e i soggetti iscritte all’elenco brochure legge_165x235_4.indd 22 8-09-2008 17:49:36
  • 24. >> 23 regionale di imprese abilitate ai servizi di comunicazione di cui all’art. 33 della presente legge. ARTICOLO 37 Codici deontologici Tutti gli operatori degli istituti previsti dalla legge n.150/2000 devono attenersi al ‘Codice deontologico e di buona condotta dei Comunicatori Pubblici’ dell’Associazione Italiana di Comunicazione Pubblica e Istituzionale e integrato dal Coordinamento degli Urp di cui all’art. 14 della presente legge. brochure legge_165x235_4.indd 23 8-09-2008 17:49:36
  • 25. 24 >> TITOLO 5 Valutazione della comunicazione CAPO I - Modelli e strumenti di valutazione ARTICOLO 38 Sistema di valutazione Ogni azione di comunicazione deve essere valutata per definire correttamente l’efficacia e l’impatto comunicativo e mediatica. La valutazione deve analizzare: • il livello di comunicazione dei messaggi; • l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della campagna; • il livello di attenzione e memorizzazione (brand awareness); • l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della campagna; • il costo contatto per raggiungere un singolo utente; • il costo di penetrazione percentuale di individui. Il Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, in collaborazione con le Università, predispone il sistema di valutazione utilizzabile da tutti gli istituti sul territorio regionale previsti dalle norme vigenti in materia di comunicazione pubblica. ARTICOLO 39 (Modelli e strumenti di valutazione della comunicazione pubblica) Sono standardizzati modelli e strumenti di valutazione della comunicazione pubblica. brochure legge_165x235_4.indd 24 8-09-2008 17:49:36
  • 26. >> 25 Il loro funzionamento è regolato dal coordinamento della Rete degli URP di cui all’art. 14 in collaborazione con le Università di Puglia. I risultati della valutazione devono essere pubblicati sugli strumenti informativi tecnologici preposti dall’Ente. brochure legge_165x235_4.indd 25 8-09-2008 17:49:36
  • 27. 26 >> TITOLO 6 Disposizioni transitorie e finali CAPO I - Modificazioni della Legge Regionale 28.12.1994 N. 36 ARTICOLO 40 Integrazioni dell’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36 Alla fine del comma 4 dell’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36 è aggiunto il seguente punto: “ - Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale Sanitaria”. Alla fine del comma 6 dell’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36 è aggiunto il seguente periodo: “ I dirigenti della Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale Sanitaria e delle articolazioni organizzative interne alla stessa sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario, professionale, tecnico o amministrativo in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione previsti dalle norme vigenti”. All’art. 15 della legge regionale 28.12.1994 n. 36 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: “ 7 . La Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale Sanitaria si articola in due strutture semplici, in rapporto di interazione e di dialogo reciproco, con struttura interna e funzioni e competenze in linea con quanto disposto dalla Legge 7 giugno 2000 n. 150 e s.m.i.: l’Ufficio Stampa e l’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP)”. brochure legge_165x235_4.indd 26 8-09-2008 17:49:36
  • 28. >> 27 CAPO II - Norme attuative e finali ARTICOLO 41 Verifica e valutazione Il nucleo di valutazione dei dirigenti istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione dei dirigenti regionali. ARTICOLO 42 Norma finanziaria Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede in sede di adozione del regolamento di cui all’art. 41.. ARTICOLO 43 Norma finale Con apposito regolamento da emanarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, son definite le disposizioni attuative delle norme in essa contenute. brochure legge_165x235_4.indd 27 8-09-2008 17:49:36
  • 29. 28 >> brochure legge_165x235_4.indd 28 8-09-2008 17:49:36
  • 30. >> 29 brochure legge_165x235_4.indd 29 8-09-2008 17:49:36
  • 31. 30 >> APPUNTI brochure legge_165x235_4.indd 30 8-09-2008 17:49:36
  • 32. >> 31 APPUNTI brochure legge_165x235_4.indd 31 8-09-2008 17:49:36
  • 33. PROGETTO GRAFICO, IMPAGINAZIONE Farm - Comunicazione e progetti culturali STAMPA TorGraf - Galatina (Lecce) Questa pubblicazione è stampata in quadricromia su carta certificata FSC. Finito di stampare nel mese di settembre 2008 brochure legge_165x235_4.indd 32 8-09-2008 17:49:36