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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Gestori e PTA: adempimenti richiesti, scadenze e
problematiche
    Analisi della nuova D.G.R.V. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casi
                                       pratici
                                       Andrea Cuman
              Divisione Certificazione e Controllo Ambientale - eAmbiente S.r.l.



                  VEGA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
                             Venezia, Marghera
                               13 luglio 2012
INDICE




  ITER DI MODIFICA DEL PTA
  MODIFICHE RILEVANTI PER GESTORI E UTILIZZATORI
  DELLA RETE FOGNARIA
  NUOVE DEROGHE E PROROGHE
  SCADENZE PER GESTORI E PARTI INTERESSATE
ITER DI MODIFICA DEL PTA



         DCR n.107/2009 “PTA” in vigore dal 08/12/2009




       DGRV n.3856 del 15/12/2009 Individuazione degli agglomerati




      DGRV n.578 del 10/05/2011: Linee guida applicative delle norme
                     tecniche di attuazione del PTA
ITER DI MODIFICA DEL PTA


                                         PTA
                         Linee guida applicative delle NTA

                              Definizione degli agglomerati




                                                                    Raccolta di deduzioni
                                                                    Raccolta di deduzioni
                                                                       e osservazioni
DGRV n.145 del 15/02/2011 Proroga dei termini di cui all’articolo
                      32 c.2 delle NTA


  DGRV n.1580 del 04/10/2011: Modifiche all’art. 40 delle NTA



              DGRV n.842 in vigore dal 05/06/2012: Nuove NTA
MODIFICHE DEL PTA 2012

L’allegato D della DGR 578/2012 sostituisce le Norme tecniche di attuazione
del Piano di Tutela delle Acque del Veneto.
Le novità più rilevanti riguardano:
• Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale per edifici isolati
• Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE
• Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane
     (interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato)
• Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
• Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica
     fognatura
• Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di
     lavaggio
• Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee
MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012

  Alcune delle modifiche al PTA erano già state introdotte da alcuni
              provvedimenti usciti dopo l’8 dicembre 2009:
 DGRV 145 del 15/02/2011: proroga temporale per l’obbligo di eliminazione
        degli scarichi industriali in fognature servite da impianti con solo
   trattamento primario - es. vasche imhoff (modifica all’art. 22 c.4 del PTA).
  La deroga a tale divieto è stata prorogata di tre anni, cioè fino al 31/12/2014
         solo per gli impianti industriali che abbiano presentato un
       programma di adeguamento entro il 31/12/2011 (termine già
                                      scaduto)
MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012

   DGRV 1580 del 04/10/2011: deroga al divieto di realizzare pozzi ad uso
    domestico purché questo sia destinato esclusivamente all'innaffiamento di
    giardini ed orti, e purché sia realizzato mediante pozzi con profondità non
             superiore alla prima falda (modifica all’art. 40 c.9 del PTA).
  Nella prima versione del PTA il divieto di realizzare pozzi ad uso domestico
    ancorché per il solo innaffiamento di orti e giardini era previsto nel caso in
            cui fosse disponibile la fornitura di acqua potabile pubblica.
  Resta tuttora l'obbligo di allacciarsi all'acquedotto per la parte di
       utilizzo potabile (umano e animale) se risulta disponibile il
                                  servizio.
NOVITA’ PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI

Tra le novità che riguardano i GESTORI e gli UTILIZZATORI reali e
   potenziali delle reti fognarie e di acquedotto tratteremo:
• Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale di edifici isolati
• Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE
• Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane
   (interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato)
• Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
• Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica
   fognatura
• Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee
DEFINIZIONI

GESTORI:
• Conduttori di impianti di depurazione di
  reflui urbani (gestori del servizio idrico
  integrato)
• Conduttori di impianti di depurazione di
  reflui industriali (con scarico in fognatura o
  in corpo idrico/su suolo)
UTILIZZATORI DEL S.I.I.:
• Utenze domestiche o assimilate allacciate
  alla fognatura pubblica (provvista di
  impianto di depurazione finale)
• Utenze industriali allacciate alla fognatura
  pubblica (provvista di impianto di
  depurazione finale)
 Un “Gestore” può essere anche “Utilizzatore”
SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Art. 21 c.6
È stato aggiunto che i sistemi individuali di trattamento provenienti da edifici
isolati con meno di 50 AE già esistenti alla data di pubblicazione della
deliberazione di approvazione del Piano, possono continuare a esistere se è
presente l’autorizzazione di scarico su suolo rilasciata dal comune.
La modifica al comma 6 era stata avanzata dal Comune di Selvazzano e interessa
moltissimi comuni del Veneto.

Resta fermo che i tipi di trattamento individuale sono quelli previsti dalla DCI
del 04/02/1977, a seconda del tipo di terreno:
•Vasca imhoff con subirrigazione e drenaggio in corpo idrico superficiale
•Vasca imhoff con subirrigazione
•Vasca imhoff con vassoio o letto assorbente
SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Art. 22
Non è più richiesto che gli scarichi industriali abbiano un “prevalente carico
organico” per poter scaricare in fognatura servita da impianti con
S < AE < 2000.
La modifica al comma 9 era stata avanzata dalla Provincia di Belluno, in quanto il
requisito di carico organico non avrebbe più permesso a circa 40 aziende del territorio
bellunese di recapitare i propri scarichi in fognatura.

Resta fermo che gli allacciamenti industriali nei casi di tali reti fognarie sono
ammessi solo se non comportano un superamento dei limiti allo scarico dei
sistemi di trattamento.

Per i parametri scaricati che non possono essere abbattuti dall’impianto di
trattamento finale, gli scarichi industriali devono rispettare i limiti di Tab. 1 All. B
colonna “corpo idrico superficiale”
LIMITI ALLO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI (1/2)
LIMITI ALLO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI (2/2)
SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Art. 32
L’art. 22 c.4 attuale stabilisce che dal 01/01/2012 sono vietati gli scarichi
industriali in fognature sprovviste di trattamenti finali adeguati (impianti sotto
soglia S con presenza del solo trattamento primario di sedimentazione/tratt.
biologico).
L’art. 32 concede una deroga a questo divieto nel caso in cui:
a) le AATO abbiano provvisto entro il 31/12/2011 a predisporre un piano di
     adeguamento di tali reti fognarie, da realizzare entro il 31/12/2014;
b) gli stabilimenti industriali abbiano provvisto a presentare un piano per il
     trattamento autonomo dei propri reflui industriali, da realizzare entro il
     31/12/2014 (tale condizione è necessaria anche se si verifica già la prima).
Di fatto, ad oggi l’impresa che non ha ancora provvisto a presentare il piano di interventi non
può più scaricare in fognature munite di solo trattamento primario e non ha più possibilità di
ulteriori deroghe e il Gestore deve revocare l’autorizzazione allo scarico.
REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI

Art. 34
Le nuove NTA hanno specificato ulteriormente
                                                   In rosso i limiti più restrittivi e in verde i limiti meno
le attività che generano scarichi con              restrittivi rispetto al precedente
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle   Parametro                             Limite
domestiche (senza bisogno di verifica analitica    Portata                            15 mc/giorno
                                                   Temperatura                            30 °C
perché si prescinde da questa) e hanno             pH                                   5,5 – 9,5
modificato i limiti per quelle assimilabili per    Colore                     Non percepibile con diluizione
                                                                                         1:40
qualità del refluo:                                Materiali grossolani                Assenti
                                                   Solidi sospesi                       200 mg/L
Sono assimilabili alle domestiche:                 COD                                  500 mg/L
   le acque reflue provenienti da specifiche       BOD5                                 250 mg/L
   attività economiche (l’elenco è stato esteso    Rapporto COD/BOD5                       2,2
                                                   Azoto nitroso, N                     0,6 mg/L
   rispetto al precedente), indipendentemente      Azoto nitrico, N                     30 mg/L
   dalla qualità del refluo (non sono prescritte   N ammoniacale                         30 mg/L
                                                   P totale                              10 mg/L
   analisi);                                       Tensioattivi                          4 mg/L
   le acque reflue diverse dalle precedenti che,   Grassi     animali     e              40 mg/L
                                                   vegetali
   prima di ogni trattamento depurativo, siano
   caratterizzate da parametri contenuti entro i
   limiti di cui alla tabella a lato.
REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI

Art. 34
Per gli inquinanti non specificati nella tabella, i reflui devono rispettare, prima
dell’immissione in fognatura, i limiti:
- di Tab. 1 All.B colonna “fognatura” se l’impianto finale di depurazione è in
  grado di trattare refluiindustriali;
- di Tab. 1 All.B colonna “corpo idrico superficiale” o Tab. 2 All.C (“scarico su
  suolo”) viceversa.
SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI

Art. 38
Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di
stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di
quelli di Tab.1 All.A colonna “fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn,
Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.):
      sempre, se non sono presenti sfioratori di piena nella rete fognaria;
      fino al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di piena (tale scadenza può
      essere prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della
      dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle
      proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura);
                                                                          Introdotto da nuovo PTA
La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno
studio di rischio.

INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa
se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è
attivo.
SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI

Art. 38
Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di
stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di
             Lo studio di rischio dovrà tenere conto di:
quelli di Tab.1 All.A situazione“fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn,
                     • colonna della fognatura;
Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.):punta;
                         • immissioni di
      sempre, se non sono presenti sfioratoritemporali nella rete fognaria;
        • caratteristiche qualitative, quantitative e di piena
      fino degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa; piena (tale scadenza può
            al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di
      essere prorogata soloazienda per i pretrattamenti;
        • spazio disponibile in per specifici casi e parametri e solo a fronte della
      dimostrata impossibilitàcircostante, dei corpi idrici
         • situazione ambientale delle aziende a provvedere al trattamento delle
      proprie acque reflue neldei corpi idrici limiti allo scarico in fognatura);
           superficiali recettori e rispetto dei sotterranei
                        potenzialmente interessati.
La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno
studio di rischio.

INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa
se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è
attivo.
TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 40
Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la
derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro
per:
  l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto);
  l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il
  servizio);
  per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica.

Inoltre, tutte le fontane a salienza naturale e getto continuo, dal 30/06/2012
devono essere chiuse.
TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 40
Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la
derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro
per:
  l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto);
  l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il
  servizio);       Regio Decreto 1975 del 1933
  per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica.
                   Art.93.
                    Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
Inoltre, tutte le fontanedella pubblica amministrazione,continuo, dal 30/06/2012
                    tutela a salienza naturale e getto a norma degli
devono essere chiuse. seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di
                    articoli
                    estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi
                    meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché
                    osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
                    Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di
                    giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed
                    alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER I GESTORI/UTILIZZATORI


1     31/07/2012   Presentazione di domanda di autorizzazione per le emissioni derivanti dalla           D.Lgs
                   linea di trattamento dei fanghi di depurazione interne agli impianti che            152/2006
                   eseguono il trattamento dei fanghi.                                                  art. 281

2     09/12/2012   Applicabilità dei limiti più restrittivi di area sensibile per tutti gli impianti     Art. 25
                   urbani di trattamento che servono agglomerati con più di 10.000 AE.
3     31/12/2014   A) Termine per la realizzazione dei programmi di adeguamento per attività           Art. 32 c.2
                   industriali che scaricano in reti fognarie provviste di solo impianto di             quater
                   trattamento primario.
4                  B) Termine per la realizzazione del piano di interventi (facoltativo)               Art. 32 c. 2
                   eventualmente predisposto dalle AATO finalizzato al trattamento dei reflui              ter
                   industrali.
5                  C) Termine per l’allacciamento di tutti gli scarichi privati compresi negli         Art. 20 c.1
                   agglomerati < 2.000 AE alla rete fognaria (salvo analisi costi-benefici
                   sfavorevole).
6     01/01/2015   Divieto di scaricare acque reflue industriali in reti di cui al punto 3) (per         Art. 32
                   imprese che hanno presentato un programma di adeguamento).

7     01/01/2016   Da tale data non saranno più ammesse deroghe ai limiti per gli scarichi               Art. 38
                   industriali che scaricano in reti fognarie provviste di sfiori (salvo rari casi
                   giustificati).
PROBLEMATICHE APERTE

   Creazione di agglomerati di notevoli dimensioni e discrasie rispetto allo
   sviluppo esistente della rete fognaria e ai programmi di investimento dei
   gestori approvati dalle AATO
   L’applicazione dei limiti di area sensibile a tutti gli impianti che servono
   agglomerati con più di 10.000 AE sarà difficilmente rispettata dai piccoli
   impianti sotto i 2000 AE o sotto soglia S che ricadono in tale obbligo
   Gli obblighi di collettamento previsti per gli agglomerati < 2.000 AE
   dovranno prevedere l’adeguamento da parte dei gestori dei piccoli impianti
   urbani affinché questi possano continuare a ricevere i reflui industriali
   Emissioni da linee di trattamento fanghi di depurazione:
       definizione di “trattamento”?
       non si possono autorizzare emissioni diffuse: convogliamento?
       adeguamenti impiantistici?
CARTA DEGLI AGGLOMERATI – DGRV 3856/2009




Esempio:
Agglomerato di Thiene: carico generato di 168.759 AE   THIENE
    Sono incluse nell’agglomerato anche contrade
    montane distanti oltre 30 km
         L’agglomerato è servito da:
         •n.33 impianti di trattamento < soglia S
         •n. 2 impianti < 10.000 AE
         •n.1 impianto > 100.000 AE
Grazie per l’attenzione prestata




          www.eambiente.it
            Facebook.com/eAmbiente


           Andrea Cuman
       Work e-mail: a.cuman@eambiente.it

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PIANO DITUTELA DELLE ACQUE Gestori e PTA: adempimenti richiesti, scadenze e problematiche

  • 1.
  • 2. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Gestori e PTA: adempimenti richiesti, scadenze e problematiche Analisi della nuova D.G.R.V. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casi pratici Andrea Cuman Divisione Certificazione e Controllo Ambientale - eAmbiente S.r.l. VEGA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO Venezia, Marghera 13 luglio 2012
  • 3. INDICE ITER DI MODIFICA DEL PTA MODIFICHE RILEVANTI PER GESTORI E UTILIZZATORI DELLA RETE FOGNARIA NUOVE DEROGHE E PROROGHE SCADENZE PER GESTORI E PARTI INTERESSATE
  • 4. ITER DI MODIFICA DEL PTA DCR n.107/2009 “PTA” in vigore dal 08/12/2009 DGRV n.3856 del 15/12/2009 Individuazione degli agglomerati DGRV n.578 del 10/05/2011: Linee guida applicative delle norme tecniche di attuazione del PTA
  • 5. ITER DI MODIFICA DEL PTA PTA Linee guida applicative delle NTA Definizione degli agglomerati Raccolta di deduzioni Raccolta di deduzioni e osservazioni DGRV n.145 del 15/02/2011 Proroga dei termini di cui all’articolo 32 c.2 delle NTA DGRV n.1580 del 04/10/2011: Modifiche all’art. 40 delle NTA DGRV n.842 in vigore dal 05/06/2012: Nuove NTA
  • 6. MODIFICHE DEL PTA 2012 L’allegato D della DGR 578/2012 sostituisce le Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto. Le novità più rilevanti riguardano: • Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale per edifici isolati • Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE • Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane (interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato) • Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche • Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura • Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio • Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee
  • 7. MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012 Alcune delle modifiche al PTA erano già state introdotte da alcuni provvedimenti usciti dopo l’8 dicembre 2009: DGRV 145 del 15/02/2011: proroga temporale per l’obbligo di eliminazione degli scarichi industriali in fognature servite da impianti con solo trattamento primario - es. vasche imhoff (modifica all’art. 22 c.4 del PTA). La deroga a tale divieto è stata prorogata di tre anni, cioè fino al 31/12/2014 solo per gli impianti industriali che abbiano presentato un programma di adeguamento entro il 31/12/2011 (termine già scaduto)
  • 8. MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012 DGRV 1580 del 04/10/2011: deroga al divieto di realizzare pozzi ad uso domestico purché questo sia destinato esclusivamente all'innaffiamento di giardini ed orti, e purché sia realizzato mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda (modifica all’art. 40 c.9 del PTA). Nella prima versione del PTA il divieto di realizzare pozzi ad uso domestico ancorché per il solo innaffiamento di orti e giardini era previsto nel caso in cui fosse disponibile la fornitura di acqua potabile pubblica. Resta tuttora l'obbligo di allacciarsi all'acquedotto per la parte di utilizzo potabile (umano e animale) se risulta disponibile il servizio.
  • 9. NOVITA’ PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI Tra le novità che riguardano i GESTORI e gli UTILIZZATORI reali e potenziali delle reti fognarie e di acquedotto tratteremo: • Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale di edifici isolati • Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE • Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane (interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato) • Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche • Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura • Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee
  • 10. DEFINIZIONI GESTORI: • Conduttori di impianti di depurazione di reflui urbani (gestori del servizio idrico integrato) • Conduttori di impianti di depurazione di reflui industriali (con scarico in fognatura o in corpo idrico/su suolo) UTILIZZATORI DEL S.I.I.: • Utenze domestiche o assimilate allacciate alla fognatura pubblica (provvista di impianto di depurazione finale) • Utenze industriali allacciate alla fognatura pubblica (provvista di impianto di depurazione finale) Un “Gestore” può essere anche “Utilizzatore”
  • 11. SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA Art. 21 c.6 È stato aggiunto che i sistemi individuali di trattamento provenienti da edifici isolati con meno di 50 AE già esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, possono continuare a esistere se è presente l’autorizzazione di scarico su suolo rilasciata dal comune. La modifica al comma 6 era stata avanzata dal Comune di Selvazzano e interessa moltissimi comuni del Veneto. Resta fermo che i tipi di trattamento individuale sono quelli previsti dalla DCI del 04/02/1977, a seconda del tipo di terreno: •Vasca imhoff con subirrigazione e drenaggio in corpo idrico superficiale •Vasca imhoff con subirrigazione •Vasca imhoff con vassoio o letto assorbente
  • 12. SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA Art. 22 Non è più richiesto che gli scarichi industriali abbiano un “prevalente carico organico” per poter scaricare in fognatura servita da impianti con S < AE < 2000. La modifica al comma 9 era stata avanzata dalla Provincia di Belluno, in quanto il requisito di carico organico non avrebbe più permesso a circa 40 aziende del territorio bellunese di recapitare i propri scarichi in fognatura. Resta fermo che gli allacciamenti industriali nei casi di tali reti fognarie sono ammessi solo se non comportano un superamento dei limiti allo scarico dei sistemi di trattamento. Per i parametri scaricati che non possono essere abbattuti dall’impianto di trattamento finale, gli scarichi industriali devono rispettare i limiti di Tab. 1 All. B colonna “corpo idrico superficiale”
  • 13. LIMITI ALLO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI (1/2)
  • 14. LIMITI ALLO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI (2/2)
  • 15. SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA Art. 32 L’art. 22 c.4 attuale stabilisce che dal 01/01/2012 sono vietati gli scarichi industriali in fognature sprovviste di trattamenti finali adeguati (impianti sotto soglia S con presenza del solo trattamento primario di sedimentazione/tratt. biologico). L’art. 32 concede una deroga a questo divieto nel caso in cui: a) le AATO abbiano provvisto entro il 31/12/2011 a predisporre un piano di adeguamento di tali reti fognarie, da realizzare entro il 31/12/2014; b) gli stabilimenti industriali abbiano provvisto a presentare un piano per il trattamento autonomo dei propri reflui industriali, da realizzare entro il 31/12/2014 (tale condizione è necessaria anche se si verifica già la prima). Di fatto, ad oggi l’impresa che non ha ancora provvisto a presentare il piano di interventi non può più scaricare in fognature munite di solo trattamento primario e non ha più possibilità di ulteriori deroghe e il Gestore deve revocare l’autorizzazione allo scarico.
  • 16. REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI Art. 34 Le nuove NTA hanno specificato ulteriormente In rosso i limiti più restrittivi e in verde i limiti meno le attività che generano scarichi con restrittivi rispetto al precedente caratteristiche qualitative equivalenti a quelle Parametro Limite domestiche (senza bisogno di verifica analitica Portata 15 mc/giorno Temperatura 30 °C perché si prescinde da questa) e hanno pH 5,5 – 9,5 modificato i limiti per quelle assimilabili per Colore Non percepibile con diluizione 1:40 qualità del refluo: Materiali grossolani Assenti Solidi sospesi 200 mg/L Sono assimilabili alle domestiche: COD 500 mg/L le acque reflue provenienti da specifiche BOD5 250 mg/L attività economiche (l’elenco è stato esteso Rapporto COD/BOD5 2,2 Azoto nitroso, N 0,6 mg/L rispetto al precedente), indipendentemente Azoto nitrico, N 30 mg/L dalla qualità del refluo (non sono prescritte N ammoniacale 30 mg/L P totale 10 mg/L analisi); Tensioattivi 4 mg/L le acque reflue diverse dalle precedenti che, Grassi animali e 40 mg/L vegetali prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla tabella a lato.
  • 17. REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI Art. 34 Per gli inquinanti non specificati nella tabella, i reflui devono rispettare, prima dell’immissione in fognatura, i limiti: - di Tab. 1 All.B colonna “fognatura” se l’impianto finale di depurazione è in grado di trattare refluiindustriali; - di Tab. 1 All.B colonna “corpo idrico superficiale” o Tab. 2 All.C (“scarico su suolo”) viceversa.
  • 18. SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI Art. 38 Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di quelli di Tab.1 All.A colonna “fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn, Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.): sempre, se non sono presenti sfioratori di piena nella rete fognaria; fino al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di piena (tale scadenza può essere prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura); Introdotto da nuovo PTA La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno studio di rischio. INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è attivo.
  • 19. SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI Art. 38 Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di Lo studio di rischio dovrà tenere conto di: quelli di Tab.1 All.A situazione“fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn, • colonna della fognatura; Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.):punta; • immissioni di sempre, se non sono presenti sfioratoritemporali nella rete fognaria; • caratteristiche qualitative, quantitative e di piena fino degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa; piena (tale scadenza può al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di essere prorogata soloazienda per i pretrattamenti; • spazio disponibile in per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilitàcircostante, dei corpi idrici • situazione ambientale delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue neldei corpi idrici limiti allo scarico in fognatura); superficiali recettori e rispetto dei sotterranei potenzialmente interessati. La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno studio di rischio. INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è attivo.
  • 20. TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Art. 40 Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro per: l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto); l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il servizio); per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica. Inoltre, tutte le fontane a salienza naturale e getto continuo, dal 30/06/2012 devono essere chiuse.
  • 21. TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE Art. 40 Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro per: l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto); l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il servizio); Regio Decreto 1975 del 1933 per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica. Art.93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a Inoltre, tutte le fontanedella pubblica amministrazione,continuo, dal 30/06/2012 tutela a salienza naturale e getto a norma degli devono essere chiuse. seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di articoli estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
  • 22. RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER I GESTORI/UTILIZZATORI 1 31/07/2012 Presentazione di domanda di autorizzazione per le emissioni derivanti dalla D.Lgs linea di trattamento dei fanghi di depurazione interne agli impianti che 152/2006 eseguono il trattamento dei fanghi. art. 281 2 09/12/2012 Applicabilità dei limiti più restrittivi di area sensibile per tutti gli impianti Art. 25 urbani di trattamento che servono agglomerati con più di 10.000 AE. 3 31/12/2014 A) Termine per la realizzazione dei programmi di adeguamento per attività Art. 32 c.2 industriali che scaricano in reti fognarie provviste di solo impianto di quater trattamento primario. 4 B) Termine per la realizzazione del piano di interventi (facoltativo) Art. 32 c. 2 eventualmente predisposto dalle AATO finalizzato al trattamento dei reflui ter industrali. 5 C) Termine per l’allacciamento di tutti gli scarichi privati compresi negli Art. 20 c.1 agglomerati < 2.000 AE alla rete fognaria (salvo analisi costi-benefici sfavorevole). 6 01/01/2015 Divieto di scaricare acque reflue industriali in reti di cui al punto 3) (per Art. 32 imprese che hanno presentato un programma di adeguamento). 7 01/01/2016 Da tale data non saranno più ammesse deroghe ai limiti per gli scarichi Art. 38 industriali che scaricano in reti fognarie provviste di sfiori (salvo rari casi giustificati).
  • 23. PROBLEMATICHE APERTE Creazione di agglomerati di notevoli dimensioni e discrasie rispetto allo sviluppo esistente della rete fognaria e ai programmi di investimento dei gestori approvati dalle AATO L’applicazione dei limiti di area sensibile a tutti gli impianti che servono agglomerati con più di 10.000 AE sarà difficilmente rispettata dai piccoli impianti sotto i 2000 AE o sotto soglia S che ricadono in tale obbligo Gli obblighi di collettamento previsti per gli agglomerati < 2.000 AE dovranno prevedere l’adeguamento da parte dei gestori dei piccoli impianti urbani affinché questi possano continuare a ricevere i reflui industriali Emissioni da linee di trattamento fanghi di depurazione: definizione di “trattamento”? non si possono autorizzare emissioni diffuse: convogliamento? adeguamenti impiantistici?
  • 24. CARTA DEGLI AGGLOMERATI – DGRV 3856/2009 Esempio: Agglomerato di Thiene: carico generato di 168.759 AE THIENE Sono incluse nell’agglomerato anche contrade montane distanti oltre 30 km L’agglomerato è servito da: •n.33 impianti di trattamento < soglia S •n. 2 impianti < 10.000 AE •n.1 impianto > 100.000 AE
  • 25. Grazie per l’attenzione prestata www.eambiente.it Facebook.com/eAmbiente Andrea Cuman Work e-mail: a.cuman@eambiente.it