Analisi della nuova D.G.R.V. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casi
pratici
Andrea Cuman
Divisione Certificazione e Controllo Ambientale - eAmbiente S.r.l.
VEGA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
Venezia, Marghera
13 luglio 2012
PIANO DITUTELA DELLE ACQUE Gestori e PTA: adempimenti richiesti, scadenze e problematiche
1.
2. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Gestori e PTA: adempimenti richiesti, scadenze e
problematiche
Analisi della nuova D.G.R.V. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casi
pratici
Andrea Cuman
Divisione Certificazione e Controllo Ambientale - eAmbiente S.r.l.
VEGA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
Venezia, Marghera
13 luglio 2012
3. INDICE
ITER DI MODIFICA DEL PTA
MODIFICHE RILEVANTI PER GESTORI E UTILIZZATORI
DELLA RETE FOGNARIA
NUOVE DEROGHE E PROROGHE
SCADENZE PER GESTORI E PARTI INTERESSATE
4. ITER DI MODIFICA DEL PTA
DCR n.107/2009 “PTA” in vigore dal 08/12/2009
DGRV n.3856 del 15/12/2009 Individuazione degli agglomerati
DGRV n.578 del 10/05/2011: Linee guida applicative delle norme
tecniche di attuazione del PTA
5. ITER DI MODIFICA DEL PTA
PTA
Linee guida applicative delle NTA
Definizione degli agglomerati
Raccolta di deduzioni
Raccolta di deduzioni
e osservazioni
DGRV n.145 del 15/02/2011 Proroga dei termini di cui all’articolo
32 c.2 delle NTA
DGRV n.1580 del 04/10/2011: Modifiche all’art. 40 delle NTA
DGRV n.842 in vigore dal 05/06/2012: Nuove NTA
6. MODIFICHE DEL PTA 2012
L’allegato D della DGR 578/2012 sostituisce le Norme tecniche di attuazione
del Piano di Tutela delle Acque del Veneto.
Le novità più rilevanti riguardano:
• Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale per edifici isolati
• Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE
• Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane
(interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato)
• Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
• Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica
fognatura
• Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di
lavaggio
• Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee
7. MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012
Alcune delle modifiche al PTA erano già state introdotte da alcuni
provvedimenti usciti dopo l’8 dicembre 2009:
DGRV 145 del 15/02/2011: proroga temporale per l’obbligo di eliminazione
degli scarichi industriali in fognature servite da impianti con solo
trattamento primario - es. vasche imhoff (modifica all’art. 22 c.4 del PTA).
La deroga a tale divieto è stata prorogata di tre anni, cioè fino al 31/12/2014
solo per gli impianti industriali che abbiano presentato un
programma di adeguamento entro il 31/12/2011 (termine già
scaduto)
8. MODIFICHE GIA’ PRESENTI PRIMA DEL 2012
DGRV 1580 del 04/10/2011: deroga al divieto di realizzare pozzi ad uso
domestico purché questo sia destinato esclusivamente all'innaffiamento di
giardini ed orti, e purché sia realizzato mediante pozzi con profondità non
superiore alla prima falda (modifica all’art. 40 c.9 del PTA).
Nella prima versione del PTA il divieto di realizzare pozzi ad uso domestico
ancorché per il solo innaffiamento di orti e giardini era previsto nel caso in
cui fosse disponibile la fornitura di acqua potabile pubblica.
Resta tuttora l'obbligo di allacciarsi all'acquedotto per la parte di
utilizzo potabile (umano e animale) se risulta disponibile il
servizio.
9. NOVITA’ PER SPECIFICHE CATEGORIE DI SOGGETTI
Tra le novità che riguardano i GESTORI e gli UTILIZZATORI reali e
potenziali delle reti fognarie e di acquedotto tratteremo:
• Art. 21 – Sistemi di trattamento individuale di edifici isolati
• Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento inferiori a 2000 AE
• Art. 32 – Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane
(interessa i GESTORI del Servizio Idrico Integrato)
• Art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
• Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica
fognatura
• Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle risorse sotterranee
10. DEFINIZIONI
GESTORI:
• Conduttori di impianti di depurazione di
reflui urbani (gestori del servizio idrico
integrato)
• Conduttori di impianti di depurazione di
reflui industriali (con scarico in fognatura o
in corpo idrico/su suolo)
UTILIZZATORI DEL S.I.I.:
• Utenze domestiche o assimilate allacciate
alla fognatura pubblica (provvista di
impianto di depurazione finale)
• Utenze industriali allacciate alla fognatura
pubblica (provvista di impianto di
depurazione finale)
Un “Gestore” può essere anche “Utilizzatore”
11. SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA
Art. 21 c.6
È stato aggiunto che i sistemi individuali di trattamento provenienti da edifici
isolati con meno di 50 AE già esistenti alla data di pubblicazione della
deliberazione di approvazione del Piano, possono continuare a esistere se è
presente l’autorizzazione di scarico su suolo rilasciata dal comune.
La modifica al comma 6 era stata avanzata dal Comune di Selvazzano e interessa
moltissimi comuni del Veneto.
Resta fermo che i tipi di trattamento individuale sono quelli previsti dalla DCI
del 04/02/1977, a seconda del tipo di terreno:
•Vasca imhoff con subirrigazione e drenaggio in corpo idrico superficiale
•Vasca imhoff con subirrigazione
•Vasca imhoff con vassoio o letto assorbente
12. SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA
Art. 22
Non è più richiesto che gli scarichi industriali abbiano un “prevalente carico
organico” per poter scaricare in fognatura servita da impianti con
S < AE < 2000.
La modifica al comma 9 era stata avanzata dalla Provincia di Belluno, in quanto il
requisito di carico organico non avrebbe più permesso a circa 40 aziende del territorio
bellunese di recapitare i propri scarichi in fognatura.
Resta fermo che gli allacciamenti industriali nei casi di tali reti fognarie sono
ammessi solo se non comportano un superamento dei limiti allo scarico dei
sistemi di trattamento.
Per i parametri scaricati che non possono essere abbattuti dall’impianto di
trattamento finale, gli scarichi industriali devono rispettare i limiti di Tab. 1 All. B
colonna “corpo idrico superficiale”
15. SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA
Art. 32
L’art. 22 c.4 attuale stabilisce che dal 01/01/2012 sono vietati gli scarichi
industriali in fognature sprovviste di trattamenti finali adeguati (impianti sotto
soglia S con presenza del solo trattamento primario di sedimentazione/tratt.
biologico).
L’art. 32 concede una deroga a questo divieto nel caso in cui:
a) le AATO abbiano provvisto entro il 31/12/2011 a predisporre un piano di
adeguamento di tali reti fognarie, da realizzare entro il 31/12/2014;
b) gli stabilimenti industriali abbiano provvisto a presentare un piano per il
trattamento autonomo dei propri reflui industriali, da realizzare entro il
31/12/2014 (tale condizione è necessaria anche se si verifica già la prima).
Di fatto, ad oggi l’impresa che non ha ancora provvisto a presentare il piano di interventi non
può più scaricare in fognature munite di solo trattamento primario e non ha più possibilità di
ulteriori deroghe e il Gestore deve revocare l’autorizzazione allo scarico.
16. REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI
Art. 34
Le nuove NTA hanno specificato ulteriormente
In rosso i limiti più restrittivi e in verde i limiti meno
le attività che generano scarichi con restrittivi rispetto al precedente
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle Parametro Limite
domestiche (senza bisogno di verifica analitica Portata 15 mc/giorno
Temperatura 30 °C
perché si prescinde da questa) e hanno pH 5,5 – 9,5
modificato i limiti per quelle assimilabili per Colore Non percepibile con diluizione
1:40
qualità del refluo: Materiali grossolani Assenti
Solidi sospesi 200 mg/L
Sono assimilabili alle domestiche: COD 500 mg/L
le acque reflue provenienti da specifiche BOD5 250 mg/L
attività economiche (l’elenco è stato esteso Rapporto COD/BOD5 2,2
Azoto nitroso, N 0,6 mg/L
rispetto al precedente), indipendentemente Azoto nitrico, N 30 mg/L
dalla qualità del refluo (non sono prescritte N ammoniacale 30 mg/L
P totale 10 mg/L
analisi); Tensioattivi 4 mg/L
le acque reflue diverse dalle precedenti che, Grassi animali e 40 mg/L
vegetali
prima di ogni trattamento depurativo, siano
caratterizzate da parametri contenuti entro i
limiti di cui alla tabella a lato.
17. REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI
Art. 34
Per gli inquinanti non specificati nella tabella, i reflui devono rispettare, prima
dell’immissione in fognatura, i limiti:
- di Tab. 1 All.B colonna “fognatura” se l’impianto finale di depurazione è in
grado di trattare refluiindustriali;
- di Tab. 1 All.B colonna “corpo idrico superficiale” o Tab. 2 All.C (“scarico su
suolo”) viceversa.
18. SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI
Art. 38
Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di
stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di
quelli di Tab.1 All.A colonna “fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn,
Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.):
sempre, se non sono presenti sfioratori di piena nella rete fognaria;
fino al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di piena (tale scadenza può
essere prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della
dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle
proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura);
Introdotto da nuovo PTA
La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno
studio di rischio.
INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa
se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è
attivo.
19. SCARICHI IN FOGNATURA – DEROGHE AI LIMITI
Art. 38
Le nuove NTA stabiliscono che è facoltà del gestore della rete fognaria di
stabilire, per gli allacci industriali in rete fognaria, dei limiti MENO restrittivi di
Lo studio di rischio dovrà tenere conto di:
quelli di Tab.1 All.A situazione“fognatura” (tranne che per gli inquinanti come Zn,
• colonna della fognatura;
Cr, Cd, oli minerali, pesticidi, ecc.):punta;
• immissioni di
sempre, se non sono presenti sfioratoritemporali nella rete fognaria;
• caratteristiche qualitative, quantitative e di piena
fino degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa; piena (tale scadenza può
al 31/12/2015 se sono presenti sfioratori di
essere prorogata soloazienda per i pretrattamenti;
• spazio disponibile in per specifici casi e parametri e solo a fronte della
dimostrata impossibilitàcircostante, dei corpi idrici
• situazione ambientale delle aziende a provvedere al trattamento delle
proprie acque reflue neldei corpi idrici limiti allo scarico in fognatura);
superficiali recettori e rispetto dei sotterranei
potenzialmente interessati.
La deroga va dimostrata da parte del titolare dello scarico sulla base di uno
studio di rischio.
INTERESSANTE: Nel caso di presenza di sfioratori lungo la rete, la deroga è sempre ammessa
se il titolare dello scarico dimostra di poter trattenere i reflui per tutto il tempo in cui lo sfioro è
attivo.
20. TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Art. 40
Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la
derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro
per:
l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto);
l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il
servizio);
per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica.
Inoltre, tutte le fontane a salienza naturale e getto continuo, dal 30/06/2012
devono essere chiuse.
21. TUTELA QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Art. 40
Le nuove NTA ammettono l’assenso al rilascio della concessione per la
derivazione di acque sotterranee per uso domestico-privato non a fine di lucro
per:
l’irrigazione di giardini e orti (anche in zone servite dall’acquedotto);
l’irrigazione di struttura sportiva (se il consorzio non può garantire il
servizio); Regio Decreto 1975 del 1933
per pozzi che non si spingono al di sotto della prima falda freatica.
Art.93.
Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
Inoltre, tutte le fontanedella pubblica amministrazione,continuo, dal 30/06/2012
tutela a salienza naturale e getto a norma degli
devono essere chiuse. seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di
articoli
estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi
meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché
osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di
giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed
alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
22. RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER I GESTORI/UTILIZZATORI
1 31/07/2012 Presentazione di domanda di autorizzazione per le emissioni derivanti dalla D.Lgs
linea di trattamento dei fanghi di depurazione interne agli impianti che 152/2006
eseguono il trattamento dei fanghi. art. 281
2 09/12/2012 Applicabilità dei limiti più restrittivi di area sensibile per tutti gli impianti Art. 25
urbani di trattamento che servono agglomerati con più di 10.000 AE.
3 31/12/2014 A) Termine per la realizzazione dei programmi di adeguamento per attività Art. 32 c.2
industriali che scaricano in reti fognarie provviste di solo impianto di quater
trattamento primario.
4 B) Termine per la realizzazione del piano di interventi (facoltativo) Art. 32 c. 2
eventualmente predisposto dalle AATO finalizzato al trattamento dei reflui ter
industrali.
5 C) Termine per l’allacciamento di tutti gli scarichi privati compresi negli Art. 20 c.1
agglomerati < 2.000 AE alla rete fognaria (salvo analisi costi-benefici
sfavorevole).
6 01/01/2015 Divieto di scaricare acque reflue industriali in reti di cui al punto 3) (per Art. 32
imprese che hanno presentato un programma di adeguamento).
7 01/01/2016 Da tale data non saranno più ammesse deroghe ai limiti per gli scarichi Art. 38
industriali che scaricano in reti fognarie provviste di sfiori (salvo rari casi
giustificati).
23. PROBLEMATICHE APERTE
Creazione di agglomerati di notevoli dimensioni e discrasie rispetto allo
sviluppo esistente della rete fognaria e ai programmi di investimento dei
gestori approvati dalle AATO
L’applicazione dei limiti di area sensibile a tutti gli impianti che servono
agglomerati con più di 10.000 AE sarà difficilmente rispettata dai piccoli
impianti sotto i 2000 AE o sotto soglia S che ricadono in tale obbligo
Gli obblighi di collettamento previsti per gli agglomerati < 2.000 AE
dovranno prevedere l’adeguamento da parte dei gestori dei piccoli impianti
urbani affinché questi possano continuare a ricevere i reflui industriali
Emissioni da linee di trattamento fanghi di depurazione:
definizione di “trattamento”?
non si possono autorizzare emissioni diffuse: convogliamento?
adeguamenti impiantistici?
24. CARTA DEGLI AGGLOMERATI – DGRV 3856/2009
Esempio:
Agglomerato di Thiene: carico generato di 168.759 AE THIENE
Sono incluse nell’agglomerato anche contrade
montane distanti oltre 30 km
L’agglomerato è servito da:
•n.33 impianti di trattamento < soglia S
•n. 2 impianti < 10.000 AE
•n.1 impianto > 100.000 AE
25. Grazie per l’attenzione prestata
www.eambiente.it
Facebook.com/eAmbiente
Andrea Cuman
Work e-mail: a.cuman@eambiente.it