Piano di Tutela delle Acque: analisi della
nuova D.G.R.V. n. 842/2012
- scadenze, soluzioni e casi pratici - Dr. Serena Federico – ARPAV DAP Treviso
13 luglio 2012 - Parco Scientifico VEGA - Via Delle Industrie 9,
30175 Venezia Aula formazione edificio Auriga
Il Politecnico di Milano e le iniziative per la sostenibilità: dal progetto C...
Controlli e autocontrolli dei gestori: le modalità operative
1. Piano di Tutela delle Acque: analisi della
nuova D.G.R.V. n. 842/2012
- scadenze, soluzioni e casi pratici -
Controlli e autocontrolli dei gestori: le modalità operative
e il regime della delega nella Regione Veneto
Dr. Serena Federico – ARPAV DAP Treviso
13 luglio 2012 - Parco Scientifico VEGA - Via Delle Industrie 9,
30175 Venezia Aula formazione edificio Auriga
2. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)
Il D.Lgs. N. 152/2006 (T.U.) individua, come
peraltro già in precedenza il D.Lgs. n.
152/1999, nel Piano di Tutela delle Acque lo
strumento del quale le Regioni debbono
dotarsi per il raggiungimento e il
mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione dei
corpi idrici regionali.
3. PTA: REGIONE VENETO
La Regione Veneto, ai sensi del D.Lgs. Lgs.
n°152/1999, ha proceduto a redigere ed
152/1999,
adottare il Piano di Tutela delle Acque con
D.G.R.V. n°4453/2004,
4453/2004, integrato
successivamente, a seguito delle osservazioni
pervenute da parte di diversi soggetti e delle
variazioni normative introdotte da D.Lgs. Lgs.
n°152/2006,
152/2006, con D.G.R.V. n°2267 del
24/07/2007 (prorogata successivamente con
24/07/
D.G.R.V. n°4261 del 30/12/2008).
30/12/2008)
Con D.G.R.V. n°2884 del 29/09/2009 la
29/09/
Regione ha approvato ulteriori norme di
salvaguardia, fino all’approvazione finale.
finale.
4. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Ottobre 2007: presentate ulteriori osservazioni
2007:
alla versione del Piano di luglio 2007.
2007.
Marzo 2008:
2008: presentata al Consiglio
l’istruttoria di tali ultime osservazioni e la
proposta di alcune lievi modifiche alle Norme
tecniche in funzione di tali osservazioni e in
funzione del decreto n. 4/2008.
2008.
Novembre 2009: approvazione da parte
2009:
del Consiglio Regionale con
provvedimento DCR n. 107 del 5/11/2009
11/
5. PTA: REGIONE VENETO
Il Piano di Tutela delle Acque è stato
definitivamente approvato dalla Regione
Veneto con:
Deliberazione del Consiglio Regionale n.
107 del 5 novembre 2009
DGRV n. 80 del 27 gennaio 2011 “linee
guida applicative del PTA”.
DGRV N. 578 del 10 maggio 2011
DGRV N. 842/2012 del 15 maggio 2012
7. Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001
04/04/2001
le attività di "ispezione ambientale"
comprendono, ove necessario:
a) il controllo e la promozione della
conformità degli impianti controllati alle
prescrizioni ambientali pertinenti stabilite
dalla normativa comunitaria quale recepita
nella normativa nazionale o applicata
nell'ordinamento giuridico nazionale (in
seguito denominati "prescrizioni del diritto
comunitario");
8. Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001
04/04/2001
b) il monitoraggio dell'impatto degli
impianti controllati sull'ambiente per
determinare la necessità di un'ispezione
complementare o di un controllo in
materia di applicazione (incluso il rilascio,
la modifica o la revoca delle
autorizzazioni, dei permessi o delle
licenze) al fine di garantire la conformità
alle prescrizioni del diritto comunitario;
9. Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001
04/04/2001
le attività necessarie :
visite in sito,
controllo del rispetto degli standard di qualità ambientale,
esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit
ambientale,
esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate
direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro
conto,
valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli
impianti controllati,
controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature
(compresa l'idoneità della manutenzione) e
dell'adeguatezza della gestione ambientale nel sito,
controllo dei pertinenti registri tenuti dai gestori degli
impianti controllati."
10. L’attività di controllo
per attività di controllo si intende
l'azione svolta a supporto di un
comando di diverso genere e natura
allo scopo di recuperare
l'informazione necessaria a
conoscere la sua effettiva
applicazione nel caso concreto.
11. L’attività di controllo
L’attività di controllo non è di
per se autoreferenziata ma
trova origine e mandato dalla
necessità di conoscere le
conseguenze che può produrre
nell’ambiente di un determinato
comportamento.
13. Effettuare una ispezione
Quindi quando si parla di ispezioni
ambientali viene intesa l’azione dell’
“osservare” e non anche quella del
“misurare”.
Misurare è un’azione diversa che
comporta la comparazione, la
quantificazione, di una grandezza
fisica, di un parametro, ossia il
confronto con un modello, lo
“standard”.
14. Misurare
Misurare è l'assegnazione di un intervallo di
valori ad una particolare proprietà fisica
(chiamata anche misurando).
In ambito metrologico, il termine precisione
tende ad essere sostituito da un insieme di
parametri metrologici che definiscono
meglio le varie caratteristiche della misura
(incertezza, ripetibilità, accuratezza, ecc...).
15. Il controllo
Per controllo si intende l'insieme delle
azioni volte a dimostrare la sussistenza di
requisiti che le leggi e i regolamenti
stabiliscono.
I controlli si eseguono con l'effettuazione
di confronti e corrispondenze tra la
condizione teorica e quella osservata
oppure con l'esperimento di prove e
misure nel tempo volti a rilevare uno o più
parametri significativi per una matrice,
processo, impianto, infrastruttura.
16. Monitoraggio di conformità
Si intende il riferimento alle misure
delle condizioni di processo, delle
emissioni di processo e delle
immissioni nell'ambiente nonché al
resoconto dei risultati di queste misure
per dimostrare la conformità rispetto a
limiti numerici specificati in leggi e
regolamenti, autorizzazioni, ordini o
ingiunzioni. (controllo tecnico)
17. Efficacia dei controlli
Una attività di controllo è efficace
quando questa, con un compatibile
margine di incertezza, è in grado di
valutare il maggior numero dei
fattori di rischio o di pericolo che
sono oggetto di regolamentazione ed
esprimere un giudizio in merito.
18. Requisiti di carattere strutturale
Nella verifica di carattere strutturale si
sottintende una tutela dell'ambiente attuata
attraverso l'installazione di dispositivi
comunque denominati, compresa la costruzione
stessa dell'impianto o infrastruttura se
progettata avendo presente anche questo fine.
Sono interventi di carattere "strutturale" perchè
destinati a durare nel tempo e rappresentati da
una entità fisica, tangibile, e, in certa misura,
autonoma. Si discute di requisiti strutturali
nelle fasi di progettazione, costruzione e
installazione dell'impianto.
19. Requisiti di carattere gestionale
E’ l’insieme di tutte quelle indicazioni che
l'esperienza o la conoscenza suggeriscono per
mitigare i fenomeni di inquinamento
ambientale attraverso la migliore conduzione
di un impianto, processo, infrastruttura e la
sua manutenzione nel tempo. Spesso è
tempo.
difficile/possibile per chi effettua i controlli
concretizzare una verifica poiché stiamo
parlando di comportamenti, di prassi, di
attenzioni, situazioni che non possono essere
misurati se non attraverso metodi indiretti che
tuttavia consegnano risultati afflitti da
interrogativi.
20. Standard
standard strutturale: è l'insieme delle
strutturale:
condizioni stabilite da norme o regole
tecniche o costituite con l'esperienza che
garantiscono, con ragionevole certezza, la
sussistenza dei requisiti. E' certo, concreto,
misurabile.
standard gestionale: è l'insieme delle
gestionale:
condizioni stabilite da norme o regole
tecniche o costituite con l'esperienza che
garantiscono, con ragionevole certezza, il
mantenimento dei requisiti. E' astratto,
spesso non misurabile.
21. Obbiettivi ed efficacia dei controlli
I controlli diventano efficaci quando vanno a
costituire parte integrante di un complesso di
azioni propositive e impositive che le
Istituzioni portano a compimento.
I controlli che consegnano informazioni, dati
e suggerimenti riscuotono successi quando
sono utilizzati per correggere e migliorare.
migliorare.
Un'analisi delle cause e un'elaborazione delle
conseguenze dà il quadro delle direzioni
possibili e stimola la discussione oltre che le
scelte.
22. Obbiettivi ed efficacia dei controlli
Le ispezioni costituiscono un deterrente
solo se sono sorrette da un mandato
autorevole;
autorevole; tuttavia questo mandato può
rappresentare un valore aggiunto solo se
l'autorevolezza viene conquistata sul
campo con il sapere, il saper fare e il
saper dialogare.
23. Le ispezioni ambientali possono essere
a) attività ordinarie, ovvero effettuate come
ordinarie,
parte di un programma di ispezioni;
b) attività straordinarie, ovvero effettuate a
straordinarie,
seguito di reclami, in occasione del rilascio,
del rinnovo o della modifica di
un'autorizzazione, di un permesso o di una
licenza o nell'ambito di indagini relative ad
incidenti gravi, inconvenienti e
inadempienze.
24. Il controllo integrato
L’approccio che l’Agenzia intende utilizzare
è quello di un controllo integrato, cioè un
integrato,
controllo che non miri a verificare solo un
aspetto (ad esempio analitico) ma sia in
grado di raccogliere tutti i dati e le
informazioni che possono essere
“diagnostici” per conoscere il funzionamento
dei depuratori e stabilire quindi le situazioni
che danno maggiori o minori garanzie di
funzionare a norma di legge
25. Modalità di controllo: i PCFP
Sono state fatte alcune distinzioni fondamentali
per distinguere il campo di applicazione dei diversi
controlli:
controlli:
- classe di potenzialità degli impianti (allegato
5 D.Lgs. 152/1999 e 152/2006);
Lgs. 152/ 152/2006)
- tipo di rifiuto trattato (in caso di trattamento
conto terzi; rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti
terzi;
speciali pericolosi);
pericolosi);
- impianto soggetto o meno a IPPC (D.Lgs. N.Lgs.
59/2005);
59/2005)
- fase operativa di collaudo e fase ordinaria;
ordinaria;
- attività di controllo senza delega (controllo
effettuato da ARPAV) ed attività di controllo con
delega (autocontrollo del gestore).
gestore).
26. Modalità di controllo
1. controllo documentale: verifica su documenti e
registri, senza effettuazione di misure;
misure;
2. controllo tecnico: verifica, tramite sopralluogo, dei
requisiti di carattere strutturale dello stabilimento e
delle pertinenti attrezzature in relazione al rispetto
degli standard di qualità ambientale;
ambientale;
3. controllo gestionale: verifica delle modalità di
gestione dell’impianto, comprensiva degli
autocontrolli;
autocontrolli;
4. controllo analitico: monitoraggio (diretto)
dell’impatto degli impianti sull’ambiente ai fini di
garantire la conformità alle prescrizioni ambientali
pertinenti.
pertinenti.
27. Strumenti utilizzati nel controllo
1. Compilazione della check-list di controllo;
2. Compilazione di una scheda sintetica
relativa alle conformità ed alle non
conformità riscontrate con la motivazione
della valutazione espressa;
3. compilazione verbale di sopralluogo e di
campionamento (se eseguito);
4. Campionamento allo scarico ed
eventualmente di altre matrici (rifiuti,
fanghi) e successiva verifica analitica;
28. Chi effettua ispezioni ambientali
pubbliche autorità a livello nazionale, regionale
o locale…. (definiti autorità ispettive)..
Gli organismi di cui alla lettera a) possono, ai
sensi della rispettiva legislazione nazionale,
delegare i compiti previsti dalla presente
raccomandazione,
raccomandazione, sotto la loro autorità e
supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di
personalità giuridica ai sensi del diritto
pubblico o privato, purché esso non abbia
alcun interesse privato nel risultato delle
ispezioni che effettua.
29. Chi è il gestore di un impianto
Il «gestore di un impianto controllato» è
qualsiasi privato cittadino o soggetto
dotato di personalità giuridica che gestisce
o controlla l'impianto controllato o, ove ciò
sia previsto dalla legislazione nazionale, al
quale è stato concesso per delega il potere
decisionale economico sul funzionamento
tecnico dell'impianto controllato.
30. Autocontrollo e delega al controllo
Autocontrollo: verifiche che il gestore
dell’impianto effettua per suo conto o deve
effettuare per legge al fine di rendere
controllare l’efficienza o rendere più
efficiente il processo;
Delega al controllo: attività svolta dal
gestore dell’impianto in
sostituzione/integrazione all’autorità di
controllo qualora l’impianto e lo stesso
operatore abbiano i requisiti specifici ed
individuati;
31. Impianti soggetti all’autocontrollo
Circolare regionale 35/1986
– Impianto: tutte le attrezzature e tecnologie
semplici o complesse destinate ad impedire
l’emissione nell’ambiente esterno di sostanze
inquinanti ……
– ….Depurazione: ogni struttura tecnica che dia
luogo, mediante applicazione di idonee
tecnologie, ad una riduzione del carico
inquinante del liquame ad essa convogliato dai
collettori fognari….
4.1 Classificazione: 1° categoria e 2° categoria
(anche attività che depurano acque di scarico,
scarichi, reflui in conto proprio)
32. Circolare 35/1986
Quaderno di registrazione (allegato 4;
dati relativi ai controlli quotidiani –
andamento e funzionalità);
Registri di carico e scarico/formulari;
Quaderni di manutenzione (valido per
le apparecchiature in esercizio e di riserva
– vanno annotate tutte le manutenzioni
DCI 4.2.1977);
Relazioni annuali (febbraio);
Interruzione del funzionamento;
33. Deliberazioni della Giunta Regionale N.
578 del 10 maggio 2011
Bur n. 38 del 31/05/2011
Approvazione linee guida e convenzione per il
controllo degli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane e per la
delega ai Gestori del controllo sugli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, a norma dell'allegato 5 alla
parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 26 commi 6 e
10 del Piano di Tutela delle Acque.
34. Dove si parla di delega
Punto 1.1., dell’Allegato 5, alla Parte
III, del D.lgs del 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i. e dell'art. 26 commi 6 e
10 del Piano di Tutela delle Acque
PTA
35. PTA Art. 26 – Modalità di controllo degli
scarichi di acque reflue urbane
-Campioni medi ponderati nelle 24 ore;
- Obbligatorietà quaderno dove registrare gli
autocontrolli;
- Istallazione obbligatoria autocampionatore
- Per i parametri BOD, COD, SST è ammesso,
annualmente, un numero di superamenti in
funzione del numero di campioni effettuati:
Campioni prelevati Numero massimo di campioni non conformi
4-7 1
8-16 2
17-28 3
36. Art. 26 – Modalità di controllo
- Numero minimo annuo di campioni da
effettuare dall’autorità di controllo (BOD,
COD, SST, N tot e P tot):
Potenzialità impianto Numero campioni
Da S a 1.999 AE 2 campioni il primo anno e successivamente 1
campione ogni 2 anni purché lo scarico sia
conforme; se uno dei campioni non è conforme,
nell’anno successivo deve essere prelevato 1
campione.
Da 2.000 a 9.999 AE 12 campioni il primo anno e 4 negli anni
successivi, purché lo scarico sia conforme; se
uno dei campioni non è conforme, nell’anno
successivo devono essere prelevati 12 campioni
Da 10.000 a 49.999 AE 12
Oltre 49.999 AE 24
37. Art. 26 – Modalità di controllo
- (comma 6)I controlli di cui al comma 5 (BOD, COD, SST, N
tot e P tot) possono essere delegati al gestore
dell’impianto qualora egli garantisca un sistema di
rilevamento e di trasmissione dati all’autorità di
controllo, ritenuto da essa idoneo. Le condizioni per le
quali è ammissibile che i controlli di conformità siano
delegati al gestore sono fissate dalla Giunta regionale
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
della deliberazione di approvazione del Piano.
- I gestori degli impianti devono assicurare un
numero sufficiente di autocontrolli (ovvero dei
parametri della Tab.3, - sia in ingresso che in uscita)
almeno pari a quello indicato al comma 5.
38. Art. 26 – Modalità di controllo
-Qualora l’impianto di depurazione riceva anche acque
reflue industriali, per i parametri diversi dal COD,
BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo
totale, l’autorità di controllo deve verificare il rispetto
dei limiti di emissione per gli inquinanti che gli
stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la
frequenza minima di controllo indicata nello schema
che segue.
Potenzialità impianto Numero controlli all’anno
Da S a 9.999 AE 1
Da 10.000 a 49.999 AE 3
Oltre 49.999 AE 6
39. DGRV 578/2011: Definizioni (art. 1)
a) «controlli»: le verifiche ufficiali
«controlli»:
effettuate dal Dipartimento provinciale
dell’ARPAV, in relazione alla tipologia dei
parametri ed al disposto degli specifici
provvedimenti di autorizzazione
all’esercizio/scarico, che possono essere
effettuate:
1. ai fini della verifica di legge;
2. ai fini della verifica della qualità degli
autocontrolli effettuati dal gestore.
40. Definizioni (art. 1)
b) «controlli effettuati dal gestore»: i
«controlli
campionamenti e le analisi per i parametri
di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla
parte terza del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152,
delegati al gestore ed effettuati in
conformità al sistema di rilevamento e di
trasmissione dati ritenuto idoneo
dall’autorità di controllo;
Controlli delegati
41. Definizioni (art. 1)
c) «autocontrolli»: i controlli effettuati dal
«autocontrolli»:
gestore sugli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane e sulle
acque in entrata agli stessi, in numero almeno
pari al numero minimo di campioni fissato
dall’allegato 5 alla parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i
parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato
5 stesso nonché per altri parametri quali quelli
indicati dalla Circolare n. 35/1986, con le
variazioni di cui al punto 7 delle presenti linee
guida, o da altro provvedimento integrativo o
sostitutivo successivo. (autocontrolli)
42. Obiettivi delle presenti linee guida
Attuare un sistema di controlli degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane efficace e
rispondente al dettato del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e all’art. 26 delle NTA del
Piano di Tutela delle Acque, coinvolgendo
attivamente i gestori;
definire le procedure e le modalità di:
1. esecuzione dei piani di controllo e di
autocontrollo mediante l’ottimale utilizzazione
delle risorse disponibili;
2. campionamento ed analisi, fissandone i
requisiti minimi di qualità;
3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali;
43. Obiettivi delle presenti linee guida
Arricchire il sistema di conoscenze sugli impianti
di depurazione delle acque reflue urbane al fine
di:
1. supportare l’attività di rilascio e di rinnovo
delle autorizzazioni all’esercizio/scarico;
2. programmare il piano annuale di
campionamento;
3. valutare gli interventi per l’adeguamento delle
apparecchiature necessarie all’esecuzione dei
campionamenti;
stabilire i requisiti minimi per l’eventuale
delega dei controlli di legge ai gestori, per le
tabelle 1 e 2 dell’allegato 5, parte terza, del
D.Lgs. n. 152/2006.
44. Autocontrolli art. 7
Controlli effettuati dal gestore che debbono
riguardare i parametri delle Tabelle 1, 2
dell’all. 5 del D.lgs 152/06 smi ed i
parametri della Circolare regionale 35/1986
o da altro provvedimento o dalla provincia
…;
Il gestore deve utilizzare nei suoi
autocontrolli l’autocampionatore le cui
l’autocampionatore
caratteristiche sono indicate nell’Art. 4;
Possono essere previste modalità di
archiviazione dei dati particolari (SIRAV);
45. Autocontrolli art. 7
Parametri: la DGRV stabilisce variazioni
sia nei parametri da analizzare che nelle
frequenze (1° categoria ≥ 10.000 a.e.);
(1°
– Coliformi totali, Coliformi fecali e
streptococchi fecali sono sostituiti dal
parametro E. coli;
– Parametri da controllare
settimanalmente Azoto e fosforo totale;
– Parametri bisettimanali Solidi sospesi in
vasca di ossidazione;
46. Autocontrolli art. 7
Frequenze: per impianti con potenzialità ≥
10.000 a.e. (12 campioni anno e 24
campioni anno) viene superata da quella
del quaderno 52 campioni/anno;
Per impianti di potenzialità compresa tra
2.000 e 10.000 a.e. si applicano le
disposizioni indicate dalla circolare
regionale 35/86 riferite agli impianti di
potenzialità compresa tra 5.000 e 20.000
a.e. effettuando gli autocontrolli anche per
i parametri Azoto e Fosforo totale con
frequenza mensile;
47. Parametri
PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS 152/06 DGRV
578/2011
Potenzialità a.e. < 5.000 2.000 – 9.999 S – 1.999
T in, out Bisettimanale Bisettimanale
pH in , out Bisettimanale Bisettimanale
Aspetto in, out Bisettimanale Bisettimanale
Solidi sospesi, out Mensile Trimestrali Mensile
Solidi sedimentali in vasca di ossidazione Bisettimanale Bisettimanale
Portata in, out
Fanghi di supero/ m3
Fanghi disidratati/ m3
P tot Trimestrali
N tot Trimestrali
BOD in, out Mensile Trimestrali Mensile
COD in, out Quindicinale Trimestrali Quindicinale
TKN in Quindicinale Quindicinale
N-NH4 out Quindicinale Quindicinale
48. Parametri
PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS DGRV
152/06 578/2011
Potenzialità a.e. 5.000 – 20.000 2.000-9.999 2.000-9.999
T in, out Bisettimanale Bisettimanale
pH in , out Bisettimanale Bisettimanale
Aspetto in, out Bisettimanale Bisettimanale
Solidi sospesi, out Settimanale Trimestrali Settimanale
Solidi sedimentali in vasca di ossidazione Bisettimanale Bisettimanale
Portata
Fanghi di supero/ m3
Fanghi disidratati/ m3
P tot Trimestrali Mensile
N tot Trimestrali Mensile
BOD in, out Settimanale Trimestrali Settimanale
COD in, out Settimanale Trimestrali Settimanale
TKN in Settimanale Settimanale
N-NH4 out Settimanale Settimanale
49. PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS DGRV 578/2011
152/06
Potenzialità a.e. > 20.000 ≥ 10.000 10.000 – 50.000
a.e.
T min max Giornaliera Giornaliera
T in, out Giornaliera/Settimanale Giornaliera/Settimanale
pH in , out Giornaliera/Settimanale Giornaliera/Settimanale
Colore in, out Settimanale Settimanale
Odore in, out Settimanale Settimanale
Conducibilità in, out Giornaliera Giornaliera
Redox in, out Giornaliera Giornaliera
Solidi sospesi, out Bisettimanale Mensili Bisettimanale
Solidi sospesi in vasca ox Bisettimanale
Materiali grossolani in, out Settimanale Settimanale
Materiali sedimentabili in, out Settimanale Settimanale
Materiali in sospensione in, out Settimanale Settimanale
Portata istantanea Settimanale Settimanale
Portata media Settimanale Settimanale
Portata totale
Portata di punta
Portata di by pass
Portata media liquami depurati,
out
50. PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS DGRV 578/2011
152/06
Potenzialità a.e. > 20.000 ≥ 10.000 10.000 – 50.000
a.e.
3
Fanghi di supero/ m ?/Settimanale ?/Settimanale
3
Fanghi disidratati/m ?/Settimanale ?/Settimanale
P tot Mensili Settimanali
N tot Mensili Settimanali
BOD in, out ?/Settimanale Mensili Settimanale
COD in, out Bisettimanale/Settimanale Mensili Settimanale
TKN in/in, out Bisettimanale/Settimanale Settimanale
N-NH4 out/in, out Bisettimanale/Settimanale Settimanale
N-NO2 in, out Settimanale Settimanale
N-NO3 in, out Settimanale Settimanale
P-PO4 in, out Settimanale Settimanale
Sost. Oleose estraibili, out Settimanale Settimanale
Cloro residuo, out Settimanale Settimanale
Coliformi totali, out Settimanale
Coliformi fecali, out Settimanale
Streptococchi fecali, out Settimanale
E. coli Settimanale
51. L’attività di controllo da parte
dell’autorità competente
ARPAV in accordo con le Provincie
effettua i controlli analitici allo
scarico secondo PTA e Dlgs 152/06
oltre a controlli di tipo integrato
(PCFP).
Obbiettivo: verifica rispetto valori
limite emissione, nel caso di delega
accertare la qualità dei controlli.
52. L’attività di controllo da parte
dell’autorità competente
ARPAV in caso di delega verifica.
La congruità del programma annuale di
controllo;
L’idoneità dei sistemi di campionamento
e dei laboratori;
L’effettiva trasmissione dei dati.
53. L’attività di controllo da parte
dell’autorità competente
La verifica della qualità dei dati del
gestore deve avvenire anche
attraverso il confronto con i controlli
effettuati da ARPAV (rimane
l’autonomia decisionale di ARPAV
nella scelta delle modalità di
campionamento in casi eccezionali)
54. Requisiti per il campionamento e le analisi
L’autocampionatore va posto all’uscita (o
L’autocampionatore
all’ingresso per il calcolo della percentuale di
abbattimento) dell’impianto (> 10.000 ae.) ae.)
deve essere autopulente, autosvuotante e
refrigerato; automatico, sigillabile, dotato di un
segnalatore di malfunzionamento, misuratore di
portata, consentire la sigillatura del condotto di
prelievo (sistemi che possono essere installati
anche in impianti di potenzialità inferiore);
Convenzioni con gestore per le nuove
installazioni, per la sigillatura, l’estrazione del
campione, la disponibilità
dell’autocampionatore;
dell’autocampionatore;
55. Requisiti per il campionamento e le analisi
Sono indispensabili la manutenzione e la
taratura dell’autocampionatore (da annotare
nel registro di manutenzione dell’impianto);
Laboratori interni o esterni accreditati secondo
norme UNI e circuito di intercalibrazione;
56. Comunicazione e trasmissione dei dati
Nel caso di delega programma dei controlli
delegati distribuiti in modo regolare durante
l’anno al di fuori delle attività di manutenzione
ordinaria;
Trasmissione dati ed inserimento in SIRAV
(entro un mese dalla conclusione delle analisi
solo nel caso di un superamento entro sette
giorni);
Comunicazione tempestiva delle manutenzioni
straordinarie, guasti e malfunzionamenti e
annotazione nel registro,
Attestazione della taratura e realizzazione di un
piano di taratura concordato;
57. Requisiti minimi per la delega
Applicabile agli impianti di potenzialità > 10.000
a.e. salvo eccezioni;
Riguarda solo i parametri delle Tab. 1 e 2 dell’All. 5
alla parte III del D.lgs 152/06 smi con le frequenze
indicate nella Tab. 3 del medesimo decreto;
Subordinata ad una valutazione tecnica
dell’impianto da parte dell’autorità competente con
supporto di ARPAV (affidabilità, funzionalità tecnica
e gestionale, sistema di campionamento
disponibilità di un laboratorio, sistema di
trasmissione dei dati);
La scelta degli impianti deve avvenire secondo le
seguenti modalità operative:
58. Requisiti minimi per la delega
La scelta degli impianti deve avvenire secondo le
seguenti modalità operative:
– Individuazione da parte di ARPAV nel territorio degli impianti
sulla base dell’esito dei controlli e dati pregressi;
– Controllo integrato secondo PCFP e verifica di funzionalità;
– Richiesta dati tecnico-dimensionali ed altre informazioni;
– Analisi serie storiche delle analisi allo scarico e dei dati di
autocontrollo;
– Parametri considerati (BOD5, COD, SS, Azoto Tot, Fosforo
Tot., altri parametri scelti in base agli scarichi industriali);
– Idoneità laboratorio di analisi e l’affidabilità delle procedure
di campionamento;
– Trasmissione alla Provincia degli esiti delle valutazioni su
indicate e scelta delle Province degli impianti;
– Convenzione (modalità e frequenze di campionamento,
sistemi di trasmissione dei dati, installazione e
funzionamento autocampionatore, modalità di comunicazione
alla Provincia e all’Arpav del programma dei campionamenti
delegati, decorrenza e durata della delega, modalità di
rinnovo della delega)
59. Requisiti minimi per la delega
In caso si differenze significative tra i dati
del gestore e quelli di ARPAV la Provincia
provvede a verificare congiuntamente ad
ARPAV e Gestore la natura di questa
differenza.
La procedura di delega si applica anche
agli impianti soggetti ad AIA.
60. Attività produttive: autocontrollo
Art. 11 (PTA) stabilisce la necessità di effettuare
un’autocontrollo delle proprie acque reflue nel caso
in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose (Tab.
1/A, 1/B, all. 1, D.lgs 152/06)….. Inoltre l’autorità di
controllo sulla base dei dati di autocontrollo
(trasmessi ad ARPAV) può prescrivere l’installazione
di idonea strumentazione di monitoraggio.
Da non dimenticare quanto indicato nel punto
4 della Circolare Regionale 35/1986, sia per gli
impianti di prima che di seconda categoria;
61. Attività produttive: autocontrollo
Inoltre Il comma 6 dell’Art. 11 del PTA,
(modificato dalla DGRV 842/2012) stabilisce
che il gestore dell’impianto di depurazione
deve verificare una verifica di conformità
ogni volta che vi sia una variazione
significativa del processo produttivo ed
inoltre deve installare all’ingresso e all’uscita
di un impianto di pretrattamento, misuratori
di portata ed campionatori in automatico,
l’impianto deve inoltre possedere un idoneo
sistema di stoccaggio dei rifiuti da trattare.
62. Conclusioni
Raccomandazione stabilisce nuovi ruoli
nelle ispezioni ambientali;
Differenti modalità di controllo:
competenza;
Talvolta i controlli non sono efficaci;
Importanza degli autocontrolli
(processo, impatto sulle matrici
ambientali, ecc.);
Delega al controllo: non applicata….
Perché??