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Piano di Tutela delle Acque: analisi della
        nuova D.G.R.V. n. 842/2012
    - scadenze, soluzioni e casi pratici -
Controlli e autocontrolli dei gestori: le modalità operative
     e il regime della delega nella Regione Veneto


           Dr. Serena Federico – ARPAV DAP Treviso

 13 luglio 2012 - Parco Scientifico VEGA - Via Delle Industrie 9,
          30175 Venezia Aula formazione edificio Auriga
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il D.Lgs. N. 152/2006 (T.U.) individua, come
peraltro già in precedenza il D.Lgs. n.
152/1999, nel Piano di Tutela delle Acque lo
strumento del quale le Regioni debbono
dotarsi    per    il    raggiungimento  e  il
mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione dei
corpi idrici regionali.
PTA: REGIONE VENETO
La Regione Veneto, ai sensi del D.Lgs.      Lgs.
n°152/1999, ha proceduto a redigere ed
  152/1999,
adottare il Piano di Tutela delle Acque con
D.G.R.V.         n°4453/2004,
                   4453/2004,          integrato
successivamente, a seguito delle osservazioni
pervenute da parte di diversi soggetti e delle
variazioni normative introdotte da D.Lgs.   Lgs.
n°152/2006,
  152/2006,     con     D.G.R.V.   n°2267    del
24/07/2007 (prorogata successivamente con
24/07/
D.G.R.V. n°4261 del 30/12/2008).
                      30/12/2008)
Con D.G.R.V. n°2884 del 29/09/2009 la
                                 29/09/
Regione ha approvato ulteriori norme di
salvaguardia, fino all’approvazione finale.
                                    finale.
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Ottobre 2007: presentate ulteriori osservazioni
         2007:
alla versione del Piano di luglio 2007.
                                  2007.

Marzo       2008:
            2008:    presentata  al   Consiglio
l’istruttoria di tali ultime osservazioni e la
proposta di alcune lievi modifiche alle Norme
tecniche in funzione di tali osservazioni e in
funzione del decreto n. 4/2008.
                           2008.

Novembre 2009: approvazione da parte
          2009:
del     Consiglio    Regionale     con
provvedimento DCR n. 107 del 5/11/2009
                               11/
PTA: REGIONE VENETO
Il Piano di Tutela delle Acque è stato
definitivamente approvato dalla Regione
Veneto con:

Deliberazione del Consiglio Regionale n.
107 del 5 novembre 2009

DGRV n. 80 del 27 gennaio 2011 “linee
guida applicative del PTA”.
DGRV N. 578 del 10 maggio 2011
DGRV N. 842/2012 del 15 maggio 2012
Argomenti trattati
Controllo
Autocontrollo
Delega al controllo
Art. 26 PTA
DGRV n. 578 del 10 maggio 2011
Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001
                           04/04/2001
   le attività di "ispezione ambientale"
   comprendono, ove necessario:
   a) il controllo e la promozione della
   conformità degli impianti controllati alle
   prescrizioni ambientali pertinenti stabilite
   dalla normativa comunitaria quale recepita
   nella normativa nazionale o applicata
   nell'ordinamento giuridico nazionale (in
   seguito denominati "prescrizioni del diritto
   comunitario");
Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001
                           04/04/2001
   b) il monitoraggio dell'impatto degli
   impianti controllati sull'ambiente per
   determinare la necessità di un'ispezione
   complementare o di un controllo in
   materia di applicazione (incluso il rilascio,
   la modifica o la revoca delle
   autorizzazioni, dei permessi o delle
   licenze) al fine di garantire la conformità
   alle prescrizioni del diritto comunitario;
Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001
                           04/04/2001
 le attività necessarie :
    visite in sito,
    controllo del rispetto degli standard di qualità ambientale,
    esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit
    ambientale,
    esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate
    direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro
    conto,
    valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli
    impianti controllati,
    controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature
    (compresa l'idoneità della manutenzione) e
    dell'adeguatezza della gestione ambientale nel sito,
    controllo dei pertinenti registri tenuti dai gestori degli
    impianti controllati."
L’attività di controllo
per attività di controllo si intende
l'azione svolta a supporto di un
comando di diverso genere e natura
allo scopo di recuperare
l'informazione necessaria a
conoscere la sua effettiva
applicazione nel caso concreto.
L’attività di controllo

L’attività di controllo non è di
per se autoreferenziata ma
trova origine e mandato dalla
necessità di conoscere le
conseguenze che può produrre
nell’ambiente di un determinato
comportamento.
La catena di regolazione della UE
Effettuare una ispezione

Quindi quando si parla di ispezioni
 ambientali viene intesa l’azione dell’
 “osservare” e non anche quella del
 “misurare”.
 Misurare è un’azione diversa che
 comporta la comparazione, la
 quantificazione, di una grandezza
 fisica, di un parametro, ossia il
 confronto con un modello, lo
 “standard”.
Misurare
Misurare è l'assegnazione di un intervallo di
valori ad una particolare proprietà fisica
(chiamata anche misurando).

In ambito metrologico, il termine precisione
tende ad essere sostituito da un insieme di
parametri metrologici che definiscono
meglio le varie caratteristiche della misura
(incertezza, ripetibilità, accuratezza, ecc...).
Il controllo
Per controllo si intende l'insieme delle
azioni volte a dimostrare la sussistenza di
requisiti che le leggi e i regolamenti
stabiliscono.
I controlli si eseguono con l'effettuazione
di confronti e corrispondenze tra la
condizione teorica e quella osservata
oppure con l'esperimento di prove e
misure nel tempo volti a rilevare uno o più
parametri significativi per una matrice,
processo, impianto, infrastruttura.
Monitoraggio di conformità
 Si intende il riferimento alle misure
delle condizioni di processo, delle
emissioni di processo e delle
immissioni nell'ambiente nonché al
resoconto dei risultati di queste misure
per dimostrare la conformità rispetto a
limiti numerici specificati in leggi e
regolamenti, autorizzazioni, ordini o
ingiunzioni. (controllo tecnico)
Efficacia dei controlli
Una attività di controllo è efficace
quando questa, con un compatibile
margine di incertezza, è in grado di
valutare il maggior numero dei
fattori di rischio o di pericolo che
sono oggetto di regolamentazione ed
esprimere un giudizio in merito.
Requisiti di carattere strutturale
Nella verifica di carattere strutturale si
sottintende una tutela dell'ambiente attuata
attraverso l'installazione di dispositivi
comunque denominati, compresa la costruzione
stessa dell'impianto o infrastruttura se
progettata avendo presente anche questo fine.
Sono interventi di carattere "strutturale" perchè
destinati a durare nel tempo e rappresentati da
una entità fisica, tangibile, e, in certa misura,
autonoma. Si discute di requisiti strutturali
nelle fasi di progettazione, costruzione e
installazione dell'impianto.
Requisiti di carattere gestionale
E’ l’insieme di tutte quelle indicazioni che
l'esperienza o la conoscenza suggeriscono per
mitigare i fenomeni di inquinamento
ambientale attraverso la migliore conduzione
di un impianto, processo, infrastruttura e la
sua manutenzione nel tempo. Spesso è
                         tempo.
difficile/possibile per chi effettua i controlli
concretizzare una verifica poiché stiamo
parlando di comportamenti, di prassi, di
attenzioni, situazioni che non possono essere
misurati se non attraverso metodi indiretti che
tuttavia consegnano risultati afflitti da
interrogativi.
Standard
standard strutturale: è l'insieme delle
         strutturale:
condizioni stabilite da norme o regole
tecniche o costituite con l'esperienza che
garantiscono, con ragionevole certezza, la
sussistenza dei requisiti. E' certo, concreto,
misurabile.
standard gestionale: è l'insieme delle
         gestionale:
condizioni stabilite da norme o regole
tecniche o costituite con l'esperienza che
garantiscono, con ragionevole certezza, il
mantenimento dei requisiti. E' astratto,
spesso non misurabile.
Obbiettivi ed efficacia dei controlli
I controlli diventano efficaci quando vanno a
costituire parte integrante di un complesso di
azioni propositive e impositive che le
Istituzioni portano a compimento.
I controlli che consegnano informazioni, dati
e suggerimenti riscuotono successi quando
sono utilizzati per correggere e migliorare.
                                  migliorare.
Un'analisi delle cause e un'elaborazione delle
conseguenze dà il quadro delle direzioni
possibili e stimola la discussione oltre che le
scelte.
Obbiettivi ed efficacia dei controlli

Le ispezioni costituiscono un deterrente
solo se sono sorrette da un mandato
autorevole;
autorevole; tuttavia questo mandato può
rappresentare un valore aggiunto solo se
l'autorevolezza viene conquistata sul
campo con il sapere, il saper fare e il
saper dialogare.
Le ispezioni ambientali possono essere

  a) attività ordinarie, ovvero effettuate come
              ordinarie,
  parte di un programma di ispezioni;

  b) attività straordinarie, ovvero effettuate a
              straordinarie,
  seguito di reclami, in occasione del rilascio,
  del rinnovo o della modifica di
  un'autorizzazione, di un permesso o di una
  licenza o nell'ambito di indagini relative ad
  incidenti gravi, inconvenienti e
  inadempienze.
Il controllo integrato

L’approccio che l’Agenzia intende utilizzare
è quello di un controllo integrato, cioè un
                           integrato,
controllo che non miri a verificare solo un
aspetto (ad esempio analitico) ma sia in
grado di raccogliere tutti i dati e le
informazioni      che     possono       essere
“diagnostici” per conoscere il funzionamento
dei depuratori e stabilire quindi le situazioni
che danno maggiori o minori garanzie di
funzionare a norma di legge
Modalità di controllo: i PCFP
Sono state fatte alcune distinzioni fondamentali
per distinguere il campo di applicazione dei diversi
controlli:
controlli:
- classe di potenzialità degli impianti (allegato
5 D.Lgs. 152/1999 e 152/2006);
     Lgs. 152/        152/2006)
- tipo di rifiuto trattato (in caso di trattamento
conto terzi; rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti
       terzi;
speciali pericolosi);
         pericolosi);
- impianto soggetto o meno a IPPC (D.Lgs. N.Lgs.
59/2005);
59/2005)
- fase operativa di collaudo e fase ordinaria;
                                      ordinaria;
- attività di controllo senza delega (controllo
effettuato da ARPAV) ed attività di controllo con
delega (autocontrollo del gestore).
                           gestore).
Modalità di controllo
1.   controllo documentale: verifica su documenti e
     registri, senza effettuazione di misure;
                                      misure;
2.   controllo tecnico: verifica, tramite sopralluogo, dei
     requisiti di carattere strutturale dello stabilimento e
     delle pertinenti attrezzature in relazione al rispetto
     degli standard di qualità ambientale;
                                ambientale;
3.   controllo gestionale: verifica delle modalità di
     gestione      dell’impianto,   comprensiva       degli
     autocontrolli;
     autocontrolli;
4.   controllo     analitico:   monitoraggio     (diretto)
     dell’impatto degli impianti sull’ambiente ai fini di
     garantire la conformità alle prescrizioni ambientali
     pertinenti.
     pertinenti.
Strumenti utilizzati nel controllo
1.   Compilazione della check-list di controllo;
2.   Compilazione di una scheda sintetica
     relativa alle conformità ed alle non
     conformità riscontrate con la motivazione
     della valutazione espressa;
3.   compilazione verbale di sopralluogo e di
     campionamento (se eseguito);
4.   Campionamento        allo     scarico     ed
     eventualmente di altre matrici (rifiuti,
     fanghi) e successiva verifica analitica;
Chi effettua ispezioni ambientali
pubbliche autorità a livello nazionale, regionale
o locale…. (definiti autorità ispettive)..

Gli organismi di cui alla lettera a) possono, ai
sensi della rispettiva legislazione nazionale,
delegare i compiti previsti dalla presente
raccomandazione,
raccomandazione, sotto la loro autorità e
supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di
personalità giuridica ai sensi del diritto
pubblico o privato, purché esso non abbia
alcun interesse privato nel risultato delle
ispezioni che effettua.
Chi è il gestore di un impianto
Il «gestore di un impianto controllato» è
qualsiasi privato cittadino o soggetto
dotato di personalità giuridica che gestisce
o controlla l'impianto controllato o, ove ciò
sia previsto dalla legislazione nazionale, al
quale è stato concesso per delega il potere
decisionale economico sul funzionamento
tecnico dell'impianto controllato.
Autocontrollo e delega al controllo
Autocontrollo: verifiche che il gestore
dell’impianto effettua per suo conto o deve
effettuare per legge al fine di rendere
controllare l’efficienza o rendere più
efficiente il processo;
Delega al controllo: attività svolta dal
gestore dell’impianto in
sostituzione/integrazione all’autorità di
controllo qualora l’impianto e lo stesso
operatore abbiano i requisiti specifici ed
individuati;
Impianti soggetti all’autocontrollo
Circolare regionale 35/1986
– Impianto: tutte le attrezzature e tecnologie
  semplici o complesse destinate ad impedire
  l’emissione nell’ambiente esterno di sostanze
  inquinanti ……
– ….Depurazione: ogni struttura tecnica che dia
  luogo, mediante applicazione di idonee
  tecnologie, ad una riduzione del carico
  inquinante del liquame ad essa convogliato dai
  collettori fognari….
4.1 Classificazione: 1° categoria e 2° categoria
  (anche attività che depurano acque di scarico,
  scarichi, reflui in conto proprio)
Circolare 35/1986
Quaderno di registrazione (allegato 4;
dati relativi ai controlli quotidiani –
andamento e funzionalità);
Registri di carico e scarico/formulari;
Quaderni di manutenzione (valido per
le apparecchiature in esercizio e di riserva
– vanno annotate tutte le manutenzioni
DCI 4.2.1977);
Relazioni annuali (febbraio);
Interruzione del funzionamento;
Deliberazioni della Giunta Regionale N.
       578 del 10 maggio 2011
       Bur n. 38 del 31/05/2011
Approvazione linee guida e convenzione per il
controllo degli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane e per la
delega ai Gestori del controllo sugli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, a norma dell'allegato 5 alla
parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 26 commi 6 e
10 del Piano di Tutela delle Acque.
Dove si parla di delega

Punto 1.1., dell’Allegato 5, alla Parte
III, del D.lgs del 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i. e dell'art. 26 commi 6 e
10 del Piano di Tutela delle Acque
PTA
PTA Art. 26 – Modalità di controllo degli
        scarichi di acque reflue urbane
-Campioni medi ponderati nelle 24 ore;
- Obbligatorietà quaderno dove registrare gli
autocontrolli;
- Istallazione obbligatoria autocampionatore
- Per i parametri BOD, COD, SST è ammesso,
annualmente, un numero di superamenti in
funzione del numero di campioni effettuati:
    Campioni prelevati   Numero massimo di campioni non conformi

           4-7                             1

          8-16                             2

          17-28                            3
Art. 26 – Modalità di controllo
 - Numero minimo annuo di campioni da
 effettuare dall’autorità di controllo (BOD,
 COD, SST, N tot e P tot):
Potenzialità impianto                Numero campioni

    Da S a 1.999 AE     2 campioni il primo anno e successivamente 1
                        campione ogni 2 anni purché lo scarico sia
                        conforme; se uno dei campioni non è conforme,
                        nell’anno successivo deve essere prelevato 1
                        campione.
  Da 2.000 a 9.999 AE   12 campioni il primo anno e 4 negli anni
                        successivi, purché lo scarico sia conforme; se
                        uno dei campioni non è conforme, nell’anno
                        successivo devono essere prelevati 12 campioni

Da 10.000 a 49.999 AE                         12
    Oltre 49.999 AE                           24
Art. 26 – Modalità di controllo
- (comma 6)I controlli di cui al comma 5 (BOD, COD, SST, N
tot e P tot) possono essere delegati al gestore
dell’impianto qualora egli garantisca un sistema di
rilevamento e di trasmissione dati all’autorità di
controllo, ritenuto da essa idoneo. Le condizioni per le
quali è ammissibile che i controlli di conformità siano
delegati al gestore sono fissate dalla Giunta regionale
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
della deliberazione di approvazione del Piano.
- I gestori degli impianti devono assicurare un
numero sufficiente di autocontrolli (ovvero dei
parametri della Tab.3, - sia in ingresso che in uscita)
almeno pari a quello indicato al comma 5.
Art. 26 – Modalità di controllo
-Qualora l’impianto di depurazione riceva anche acque
reflue industriali, per i parametri diversi dal COD,
BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo
totale, l’autorità di controllo deve verificare il rispetto
dei limiti di emissione per gli inquinanti che gli
stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la
frequenza minima di controllo indicata nello schema
che segue.


 Potenzialità impianto       Numero controlli all’anno

    Da S a 9.999 AE                     1

 Da 10.000 a 49.999 AE                  3


    Oltre 49.999 AE                     6
DGRV 578/2011: Definizioni (art. 1)
 a) «controlli»: le verifiche ufficiali
     «controlli»:
 effettuate dal Dipartimento provinciale
 dell’ARPAV, in relazione alla tipologia dei
 parametri ed al disposto degli specifici
 provvedimenti di autorizzazione
 all’esercizio/scarico, che possono essere
 effettuate:
 1. ai fini della verifica di legge;
 2. ai fini della verifica della qualità degli
 autocontrolli effettuati dal gestore.
Definizioni (art. 1)
b) «controlli effettuati dal gestore»: i
   «controlli
campionamenti e le analisi per i parametri
di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla
parte terza del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152,
delegati al gestore ed effettuati in
conformità al sistema di rilevamento e di
trasmissione dati ritenuto idoneo
dall’autorità di controllo;

Controlli delegati
Definizioni (art. 1)
c) «autocontrolli»: i controlli effettuati dal
   «autocontrolli»:
gestore sugli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane e sulle
acque in entrata agli stessi, in numero almeno
pari al numero minimo di campioni fissato
dall’allegato 5 alla parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i
parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato
5 stesso nonché per altri parametri quali quelli
indicati dalla Circolare n. 35/1986, con le
variazioni di cui al punto 7 delle presenti linee
guida, o da altro provvedimento integrativo o
sostitutivo successivo. (autocontrolli)
Obiettivi delle presenti linee guida
Attuare un sistema di controlli degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane efficace e
rispondente al dettato del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e all’art. 26 delle NTA del
Piano di Tutela delle Acque, coinvolgendo
attivamente i gestori;
definire le procedure e le modalità di:
1. esecuzione dei piani di controllo e di
autocontrollo mediante l’ottimale utilizzazione
delle risorse disponibili;
2. campionamento ed analisi, fissandone i
requisiti minimi di qualità;
3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali;
Obiettivi delle presenti linee guida
Arricchire il sistema di conoscenze sugli impianti
di depurazione delle acque reflue urbane al fine
di:
1. supportare l’attività di rilascio e di rinnovo
delle autorizzazioni all’esercizio/scarico;
2. programmare il piano annuale di
campionamento;
3. valutare gli interventi per l’adeguamento delle
apparecchiature necessarie all’esecuzione dei
campionamenti;
    stabilire i requisiti minimi per l’eventuale
delega dei controlli di legge ai gestori, per le
tabelle 1 e 2 dell’allegato 5, parte terza, del
D.Lgs. n. 152/2006.
Autocontrolli art. 7
Controlli effettuati dal gestore che debbono
riguardare i parametri delle Tabelle 1, 2
dell’all. 5 del D.lgs 152/06 smi ed i
parametri della Circolare regionale 35/1986
o da altro provvedimento o dalla provincia
…;
Il gestore deve utilizzare nei suoi
autocontrolli l’autocampionatore le cui
                l’autocampionatore
caratteristiche sono indicate nell’Art. 4;
Possono essere previste modalità di
archiviazione dei dati particolari (SIRAV);
Autocontrolli art. 7

Parametri: la DGRV stabilisce variazioni
sia nei parametri da analizzare che nelle
frequenze (1° categoria ≥ 10.000 a.e.);
           (1°
 – Coliformi totali, Coliformi fecali e
   streptococchi fecali sono sostituiti dal
   parametro E. coli;
 – Parametri da controllare
   settimanalmente Azoto e fosforo totale;
 – Parametri bisettimanali Solidi sospesi in
   vasca di ossidazione;
Autocontrolli art. 7

Frequenze: per impianti con potenzialità ≥
10.000 a.e. (12 campioni anno e 24
campioni anno) viene superata da quella
del quaderno 52 campioni/anno;
Per impianti di potenzialità compresa tra
2.000 e 10.000 a.e. si applicano le
disposizioni indicate dalla circolare
regionale 35/86 riferite agli impianti di
potenzialità compresa tra 5.000 e 20.000
a.e. effettuando gli autocontrolli anche per
i parametri Azoto e Fosforo totale con
frequenza mensile;
Parametri
                    PARAMETRO                CIRCOLARE 35/86   DLGS 152/06          DGRV
                                                                                  578/2011
Potenzialità a.e.                            < 5.000           2.000 – 9.999   S – 1.999

T in, out                                    Bisettimanale                     Bisettimanale

pH in , out                                  Bisettimanale                     Bisettimanale

Aspetto in, out                              Bisettimanale                     Bisettimanale

Solidi sospesi, out                          Mensile           Trimestrali     Mensile

Solidi sedimentali in vasca di ossidazione   Bisettimanale                     Bisettimanale

Portata in, out

Fanghi di supero/ m3

Fanghi disidratati/ m3

P tot                                                          Trimestrali

N tot                                                          Trimestrali

BOD in, out                                  Mensile           Trimestrali     Mensile

COD in, out                                  Quindicinale      Trimestrali     Quindicinale

TKN in                                       Quindicinale                      Quindicinale

N-NH4 out                                    Quindicinale                      Quindicinale
Parametri
                    PARAMETRO                CIRCOLARE 35/86       DLGS           DGRV
                                                                  152/06        578/2011
Potenzialità a.e.                            5.000 – 20.000    2.000-9.999   2.000-9.999

T in, out                                    Bisettimanale                   Bisettimanale

pH in , out                                  Bisettimanale                   Bisettimanale

Aspetto in, out                              Bisettimanale                   Bisettimanale

Solidi sospesi, out                          Settimanale       Trimestrali   Settimanale

Solidi sedimentali in vasca di ossidazione   Bisettimanale                   Bisettimanale

Portata

Fanghi di supero/ m3

Fanghi disidratati/ m3

P tot                                                          Trimestrali   Mensile

N tot                                                          Trimestrali   Mensile

BOD in, out                                  Settimanale       Trimestrali   Settimanale

COD in, out                                  Settimanale       Trimestrali   Settimanale

TKN in                                       Settimanale                     Settimanale

N-NH4 out                                    Settimanale                     Settimanale
PARAMETRO               CIRCOLARE 35/86           DLGS       DGRV 578/2011
                                                               152/06
Potenzialità a.e.                  > 20.000                  ≥ 10.000   10.000 – 50.000
                                                             a.e.
T min max                          Giornaliera                          Giornaliera
T in, out                          Giornaliera/Settimanale              Giornaliera/Settimanale
pH in , out                        Giornaliera/Settimanale              Giornaliera/Settimanale
Colore in, out                     Settimanale                          Settimanale
Odore in, out                      Settimanale                          Settimanale
Conducibilità in, out              Giornaliera                          Giornaliera
Redox in, out                      Giornaliera                          Giornaliera
Solidi sospesi, out                Bisettimanale             Mensili    Bisettimanale
Solidi sospesi in vasca ox                                              Bisettimanale
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out
PARAMETRO              CIRCOLARE 35/86             DLGS       DGRV 578/2011
                                                             152/06
Potenzialità a.e.              > 20.000                    ≥ 10.000   10.000 – 50.000
                                                           a.e.
                        3
Fanghi di supero/ m            ?/Settimanale                          ?/Settimanale
                        3
Fanghi disidratati/m           ?/Settimanale                          ?/Settimanale
P tot                                                      Mensili    Settimanali
N tot                                                      Mensili    Settimanali
BOD in, out                    ?/Settimanale               Mensili    Settimanale
COD in, out                    Bisettimanale/Settimanale   Mensili    Settimanale
TKN in/in, out                 Bisettimanale/Settimanale              Settimanale
N-NH4 out/in, out              Bisettimanale/Settimanale              Settimanale
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N-NO3 in, out                  Settimanale                            Settimanale
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L’attività di controllo da parte
  dell’autorità competente
ARPAV in accordo con le Provincie
effettua i controlli analitici allo
scarico secondo PTA e Dlgs 152/06
oltre a controlli di tipo integrato
(PCFP).
Obbiettivo: verifica rispetto valori
limite emissione, nel caso di delega
accertare la qualità dei controlli.
L’attività di controllo da parte
  dell’autorità competente
ARPAV in caso di delega verifica.
 La congruità del programma annuale di
 controllo;
 L’idoneità dei sistemi di campionamento
 e dei laboratori;
 L’effettiva trasmissione dei dati.
L’attività di controllo da parte
  dell’autorità competente
La verifica della qualità dei dati del
gestore deve avvenire anche
attraverso il confronto con i controlli
effettuati da ARPAV (rimane
l’autonomia decisionale di ARPAV
nella scelta delle modalità di
campionamento in casi eccezionali)
Requisiti per il campionamento e le analisi
 L’autocampionatore va posto all’uscita (o
 L’autocampionatore
 all’ingresso per il calcolo della percentuale di
 abbattimento) dell’impianto (> 10.000 ae.)   ae.)
 deve essere autopulente, autosvuotante e
 refrigerato; automatico, sigillabile, dotato di un
 segnalatore di malfunzionamento, misuratore di
 portata, consentire la sigillatura del condotto di
 prelievo (sistemi che possono essere installati
 anche in impianti di potenzialità inferiore);
 Convenzioni con gestore per le nuove
 installazioni, per la sigillatura, l’estrazione del
 campione, la disponibilità
 dell’autocampionatore;
 dell’autocampionatore;
Requisiti per il campionamento e le analisi

  Sono indispensabili la manutenzione e la
  taratura dell’autocampionatore (da annotare
  nel registro di manutenzione dell’impianto);

  Laboratori interni o esterni accreditati secondo
  norme UNI e circuito di intercalibrazione;
Comunicazione e trasmissione dei dati
 Nel caso di delega programma dei controlli
 delegati distribuiti in modo regolare durante
 l’anno al di fuori delle attività di manutenzione
 ordinaria;
 Trasmissione dati ed inserimento in SIRAV
 (entro un mese dalla conclusione delle analisi
 solo nel caso di un superamento entro sette
 giorni);
 Comunicazione tempestiva delle manutenzioni
 straordinarie, guasti e malfunzionamenti e
 annotazione nel registro,
 Attestazione della taratura e realizzazione di un
 piano di taratura concordato;
Requisiti minimi per la delega
Applicabile agli impianti di potenzialità > 10.000
a.e. salvo eccezioni;
Riguarda solo i parametri delle Tab. 1 e 2 dell’All. 5
alla parte III del D.lgs 152/06 smi con le frequenze
indicate nella Tab. 3 del medesimo decreto;
Subordinata ad una valutazione tecnica
dell’impianto da parte dell’autorità competente con
supporto di ARPAV (affidabilità, funzionalità tecnica
e gestionale, sistema di campionamento
disponibilità di un laboratorio, sistema di
trasmissione dei dati);
La scelta degli impianti deve avvenire secondo le
seguenti modalità operative:
Requisiti minimi per la delega
La scelta degli impianti deve avvenire secondo le
seguenti modalità operative:
– Individuazione da parte di ARPAV nel territorio degli impianti
  sulla base dell’esito dei controlli e dati pregressi;
– Controllo integrato secondo PCFP e verifica di funzionalità;
– Richiesta dati tecnico-dimensionali ed altre informazioni;
– Analisi serie storiche delle analisi allo scarico e dei dati di
  autocontrollo;
– Parametri considerati (BOD5, COD, SS, Azoto Tot, Fosforo
  Tot., altri parametri scelti in base agli scarichi industriali);
– Idoneità laboratorio di analisi e l’affidabilità delle procedure
  di campionamento;
– Trasmissione alla Provincia degli esiti delle valutazioni su
  indicate e scelta delle Province degli impianti;
– Convenzione (modalità e frequenze di campionamento,
  sistemi di trasmissione dei dati, installazione e
  funzionamento autocampionatore, modalità di comunicazione
  alla Provincia e all’Arpav del programma dei campionamenti
  delegati, decorrenza e durata della delega, modalità di
  rinnovo della delega)
Requisiti minimi per la delega

In caso si differenze significative tra i dati
del gestore e quelli di ARPAV la Provincia
provvede a verificare congiuntamente ad
ARPAV e Gestore la natura di questa
differenza.
La procedura di delega si applica anche
agli impianti soggetti ad AIA.
Attività produttive: autocontrollo

Art. 11 (PTA) stabilisce la necessità di effettuare
un’autocontrollo delle proprie acque reflue nel caso
in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose (Tab.
1/A, 1/B, all. 1, D.lgs 152/06)….. Inoltre l’autorità di
controllo sulla base dei dati di autocontrollo
(trasmessi ad ARPAV) può prescrivere l’installazione
di idonea strumentazione di monitoraggio.
Da non dimenticare quanto indicato nel punto
4 della Circolare Regionale 35/1986, sia per gli
impianti di prima che di seconda categoria;
Attività produttive: autocontrollo

Inoltre Il comma 6 dell’Art. 11 del PTA,
(modificato dalla DGRV 842/2012) stabilisce
che il gestore dell’impianto di depurazione
deve verificare una verifica di conformità
ogni volta che vi sia una variazione
significativa del processo produttivo ed
inoltre deve installare all’ingresso e all’uscita
di un impianto di pretrattamento, misuratori
di portata ed campionatori in automatico,
l’impianto deve inoltre possedere un idoneo
sistema di stoccaggio dei rifiuti da trattare.
Conclusioni
Raccomandazione stabilisce nuovi ruoli
nelle ispezioni ambientali;
Differenti modalità di controllo:
competenza;
Talvolta i controlli non sono efficaci;
Importanza degli autocontrolli
(processo, impatto sulle matrici
ambientali, ecc.);
Delega al controllo: non applicata….
Perché??
DOMANDE?????
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
     Dott. Serena Federico
     fserena@arpa.veneto.it

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Controlli e autocontrolli dei gestori: le modalità operative

  • 1. Piano di Tutela delle Acque: analisi della nuova D.G.R.V. n. 842/2012 - scadenze, soluzioni e casi pratici - Controlli e autocontrolli dei gestori: le modalità operative e il regime della delega nella Regione Veneto Dr. Serena Federico – ARPAV DAP Treviso 13 luglio 2012 - Parco Scientifico VEGA - Via Delle Industrie 9, 30175 Venezia Aula formazione edificio Auriga
  • 2. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) Il D.Lgs. N. 152/2006 (T.U.) individua, come peraltro già in precedenza il D.Lgs. n. 152/1999, nel Piano di Tutela delle Acque lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali.
  • 3. PTA: REGIONE VENETO La Regione Veneto, ai sensi del D.Lgs. Lgs. n°152/1999, ha proceduto a redigere ed 152/1999, adottare il Piano di Tutela delle Acque con D.G.R.V. n°4453/2004, 4453/2004, integrato successivamente, a seguito delle osservazioni pervenute da parte di diversi soggetti e delle variazioni normative introdotte da D.Lgs. Lgs. n°152/2006, 152/2006, con D.G.R.V. n°2267 del 24/07/2007 (prorogata successivamente con 24/07/ D.G.R.V. n°4261 del 30/12/2008). 30/12/2008) Con D.G.R.V. n°2884 del 29/09/2009 la 29/09/ Regione ha approvato ulteriori norme di salvaguardia, fino all’approvazione finale. finale.
  • 4. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Ottobre 2007: presentate ulteriori osservazioni 2007: alla versione del Piano di luglio 2007. 2007. Marzo 2008: 2008: presentata al Consiglio l’istruttoria di tali ultime osservazioni e la proposta di alcune lievi modifiche alle Norme tecniche in funzione di tali osservazioni e in funzione del decreto n. 4/2008. 2008. Novembre 2009: approvazione da parte 2009: del Consiglio Regionale con provvedimento DCR n. 107 del 5/11/2009 11/
  • 5. PTA: REGIONE VENETO Il Piano di Tutela delle Acque è stato definitivamente approvato dalla Regione Veneto con: Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 DGRV n. 80 del 27 gennaio 2011 “linee guida applicative del PTA”. DGRV N. 578 del 10 maggio 2011 DGRV N. 842/2012 del 15 maggio 2012
  • 6. Argomenti trattati Controllo Autocontrollo Delega al controllo Art. 26 PTA DGRV n. 578 del 10 maggio 2011
  • 7. Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001 04/04/2001 le attività di "ispezione ambientale" comprendono, ove necessario: a) il controllo e la promozione della conformità degli impianti controllati alle prescrizioni ambientali pertinenti stabilite dalla normativa comunitaria quale recepita nella normativa nazionale o applicata nell'ordinamento giuridico nazionale (in seguito denominati "prescrizioni del diritto comunitario");
  • 8. Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001 04/04/2001 b) il monitoraggio dell'impatto degli impianti controllati sull'ambiente per determinare la necessità di un'ispezione complementare o di un controllo in materia di applicazione (incluso il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni, dei permessi o delle licenze) al fine di garantire la conformità alle prescrizioni del diritto comunitario;
  • 9. Raccomandazione n. 331 del 04/04/2001 04/04/2001 le attività necessarie : visite in sito, controllo del rispetto degli standard di qualità ambientale, esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit ambientale, esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro conto, valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli impianti controllati, controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature (compresa l'idoneità della manutenzione) e dell'adeguatezza della gestione ambientale nel sito, controllo dei pertinenti registri tenuti dai gestori degli impianti controllati."
  • 10. L’attività di controllo per attività di controllo si intende l'azione svolta a supporto di un comando di diverso genere e natura allo scopo di recuperare l'informazione necessaria a conoscere la sua effettiva applicazione nel caso concreto.
  • 11. L’attività di controllo L’attività di controllo non è di per se autoreferenziata ma trova origine e mandato dalla necessità di conoscere le conseguenze che può produrre nell’ambiente di un determinato comportamento.
  • 12. La catena di regolazione della UE
  • 13. Effettuare una ispezione Quindi quando si parla di ispezioni ambientali viene intesa l’azione dell’ “osservare” e non anche quella del “misurare”. Misurare è un’azione diversa che comporta la comparazione, la quantificazione, di una grandezza fisica, di un parametro, ossia il confronto con un modello, lo “standard”.
  • 14. Misurare Misurare è l'assegnazione di un intervallo di valori ad una particolare proprietà fisica (chiamata anche misurando). In ambito metrologico, il termine precisione tende ad essere sostituito da un insieme di parametri metrologici che definiscono meglio le varie caratteristiche della misura (incertezza, ripetibilità, accuratezza, ecc...).
  • 15. Il controllo Per controllo si intende l'insieme delle azioni volte a dimostrare la sussistenza di requisiti che le leggi e i regolamenti stabiliscono. I controlli si eseguono con l'effettuazione di confronti e corrispondenze tra la condizione teorica e quella osservata oppure con l'esperimento di prove e misure nel tempo volti a rilevare uno o più parametri significativi per una matrice, processo, impianto, infrastruttura.
  • 16. Monitoraggio di conformità Si intende il riferimento alle misure delle condizioni di processo, delle emissioni di processo e delle immissioni nell'ambiente nonché al resoconto dei risultati di queste misure per dimostrare la conformità rispetto a limiti numerici specificati in leggi e regolamenti, autorizzazioni, ordini o ingiunzioni. (controllo tecnico)
  • 17. Efficacia dei controlli Una attività di controllo è efficace quando questa, con un compatibile margine di incertezza, è in grado di valutare il maggior numero dei fattori di rischio o di pericolo che sono oggetto di regolamentazione ed esprimere un giudizio in merito.
  • 18. Requisiti di carattere strutturale Nella verifica di carattere strutturale si sottintende una tutela dell'ambiente attuata attraverso l'installazione di dispositivi comunque denominati, compresa la costruzione stessa dell'impianto o infrastruttura se progettata avendo presente anche questo fine. Sono interventi di carattere "strutturale" perchè destinati a durare nel tempo e rappresentati da una entità fisica, tangibile, e, in certa misura, autonoma. Si discute di requisiti strutturali nelle fasi di progettazione, costruzione e installazione dell'impianto.
  • 19. Requisiti di carattere gestionale E’ l’insieme di tutte quelle indicazioni che l'esperienza o la conoscenza suggeriscono per mitigare i fenomeni di inquinamento ambientale attraverso la migliore conduzione di un impianto, processo, infrastruttura e la sua manutenzione nel tempo. Spesso è tempo. difficile/possibile per chi effettua i controlli concretizzare una verifica poiché stiamo parlando di comportamenti, di prassi, di attenzioni, situazioni che non possono essere misurati se non attraverso metodi indiretti che tuttavia consegnano risultati afflitti da interrogativi.
  • 20. Standard standard strutturale: è l'insieme delle strutturale: condizioni stabilite da norme o regole tecniche o costituite con l'esperienza che garantiscono, con ragionevole certezza, la sussistenza dei requisiti. E' certo, concreto, misurabile. standard gestionale: è l'insieme delle gestionale: condizioni stabilite da norme o regole tecniche o costituite con l'esperienza che garantiscono, con ragionevole certezza, il mantenimento dei requisiti. E' astratto, spesso non misurabile.
  • 21. Obbiettivi ed efficacia dei controlli I controlli diventano efficaci quando vanno a costituire parte integrante di un complesso di azioni propositive e impositive che le Istituzioni portano a compimento. I controlli che consegnano informazioni, dati e suggerimenti riscuotono successi quando sono utilizzati per correggere e migliorare. migliorare. Un'analisi delle cause e un'elaborazione delle conseguenze dà il quadro delle direzioni possibili e stimola la discussione oltre che le scelte.
  • 22. Obbiettivi ed efficacia dei controlli Le ispezioni costituiscono un deterrente solo se sono sorrette da un mandato autorevole; autorevole; tuttavia questo mandato può rappresentare un valore aggiunto solo se l'autorevolezza viene conquistata sul campo con il sapere, il saper fare e il saper dialogare.
  • 23. Le ispezioni ambientali possono essere a) attività ordinarie, ovvero effettuate come ordinarie, parte di un programma di ispezioni; b) attività straordinarie, ovvero effettuate a straordinarie, seguito di reclami, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o nell'ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze.
  • 24. Il controllo integrato L’approccio che l’Agenzia intende utilizzare è quello di un controllo integrato, cioè un integrato, controllo che non miri a verificare solo un aspetto (ad esempio analitico) ma sia in grado di raccogliere tutti i dati e le informazioni che possono essere “diagnostici” per conoscere il funzionamento dei depuratori e stabilire quindi le situazioni che danno maggiori o minori garanzie di funzionare a norma di legge
  • 25. Modalità di controllo: i PCFP Sono state fatte alcune distinzioni fondamentali per distinguere il campo di applicazione dei diversi controlli: controlli: - classe di potenzialità degli impianti (allegato 5 D.Lgs. 152/1999 e 152/2006); Lgs. 152/ 152/2006) - tipo di rifiuto trattato (in caso di trattamento conto terzi; rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti terzi; speciali pericolosi); pericolosi); - impianto soggetto o meno a IPPC (D.Lgs. N.Lgs. 59/2005); 59/2005) - fase operativa di collaudo e fase ordinaria; ordinaria; - attività di controllo senza delega (controllo effettuato da ARPAV) ed attività di controllo con delega (autocontrollo del gestore). gestore).
  • 26. Modalità di controllo 1. controllo documentale: verifica su documenti e registri, senza effettuazione di misure; misure; 2. controllo tecnico: verifica, tramite sopralluogo, dei requisiti di carattere strutturale dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature in relazione al rispetto degli standard di qualità ambientale; ambientale; 3. controllo gestionale: verifica delle modalità di gestione dell’impianto, comprensiva degli autocontrolli; autocontrolli; 4. controllo analitico: monitoraggio (diretto) dell’impatto degli impianti sull’ambiente ai fini di garantire la conformità alle prescrizioni ambientali pertinenti. pertinenti.
  • 27. Strumenti utilizzati nel controllo 1. Compilazione della check-list di controllo; 2. Compilazione di una scheda sintetica relativa alle conformità ed alle non conformità riscontrate con la motivazione della valutazione espressa; 3. compilazione verbale di sopralluogo e di campionamento (se eseguito); 4. Campionamento allo scarico ed eventualmente di altre matrici (rifiuti, fanghi) e successiva verifica analitica;
  • 28. Chi effettua ispezioni ambientali pubbliche autorità a livello nazionale, regionale o locale…. (definiti autorità ispettive).. Gli organismi di cui alla lettera a) possono, ai sensi della rispettiva legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente raccomandazione, raccomandazione, sotto la loro autorità e supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato, purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua.
  • 29. Chi è il gestore di un impianto Il «gestore di un impianto controllato» è qualsiasi privato cittadino o soggetto dotato di personalità giuridica che gestisce o controlla l'impianto controllato o, ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, al quale è stato concesso per delega il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell'impianto controllato.
  • 30. Autocontrollo e delega al controllo Autocontrollo: verifiche che il gestore dell’impianto effettua per suo conto o deve effettuare per legge al fine di rendere controllare l’efficienza o rendere più efficiente il processo; Delega al controllo: attività svolta dal gestore dell’impianto in sostituzione/integrazione all’autorità di controllo qualora l’impianto e lo stesso operatore abbiano i requisiti specifici ed individuati;
  • 31. Impianti soggetti all’autocontrollo Circolare regionale 35/1986 – Impianto: tutte le attrezzature e tecnologie semplici o complesse destinate ad impedire l’emissione nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti …… – ….Depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari…. 4.1 Classificazione: 1° categoria e 2° categoria (anche attività che depurano acque di scarico, scarichi, reflui in conto proprio)
  • 32. Circolare 35/1986 Quaderno di registrazione (allegato 4; dati relativi ai controlli quotidiani – andamento e funzionalità); Registri di carico e scarico/formulari; Quaderni di manutenzione (valido per le apparecchiature in esercizio e di riserva – vanno annotate tutte le manutenzioni DCI 4.2.1977); Relazioni annuali (febbraio); Interruzione del funzionamento;
  • 33. Deliberazioni della Giunta Regionale N. 578 del 10 maggio 2011 Bur n. 38 del 31/05/2011 Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a norma dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 26 commi 6 e 10 del Piano di Tutela delle Acque.
  • 34. Dove si parla di delega Punto 1.1., dell’Allegato 5, alla Parte III, del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 26 commi 6 e 10 del Piano di Tutela delle Acque PTA
  • 35. PTA Art. 26 – Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane -Campioni medi ponderati nelle 24 ore; - Obbligatorietà quaderno dove registrare gli autocontrolli; - Istallazione obbligatoria autocampionatore - Per i parametri BOD, COD, SST è ammesso, annualmente, un numero di superamenti in funzione del numero di campioni effettuati: Campioni prelevati Numero massimo di campioni non conformi 4-7 1 8-16 2 17-28 3
  • 36. Art. 26 – Modalità di controllo - Numero minimo annuo di campioni da effettuare dall’autorità di controllo (BOD, COD, SST, N tot e P tot): Potenzialità impianto Numero campioni Da S a 1.999 AE 2 campioni il primo anno e successivamente 1 campione ogni 2 anni purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell’anno successivo deve essere prelevato 1 campione. Da 2.000 a 9.999 AE 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni Da 10.000 a 49.999 AE 12 Oltre 49.999 AE 24
  • 37. Art. 26 – Modalità di controllo - (comma 6)I controlli di cui al comma 5 (BOD, COD, SST, N tot e P tot) possono essere delegati al gestore dell’impianto qualora egli garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all’autorità di controllo, ritenuto da essa idoneo. Le condizioni per le quali è ammissibile che i controlli di conformità siano delegati al gestore sono fissate dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. - I gestori degli impianti devono assicurare un numero sufficiente di autocontrolli (ovvero dei parametri della Tab.3, - sia in ingresso che in uscita) almeno pari a quello indicato al comma 5.
  • 38. Art. 26 – Modalità di controllo -Qualora l’impianto di depurazione riceva anche acque reflue industriali, per i parametri diversi dal COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, l’autorità di controllo deve verificare il rispetto dei limiti di emissione per gli inquinanti che gli stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la frequenza minima di controllo indicata nello schema che segue. Potenzialità impianto Numero controlli all’anno Da S a 9.999 AE 1 Da 10.000 a 49.999 AE 3 Oltre 49.999 AE 6
  • 39. DGRV 578/2011: Definizioni (art. 1) a) «controlli»: le verifiche ufficiali «controlli»: effettuate dal Dipartimento provinciale dell’ARPAV, in relazione alla tipologia dei parametri ed al disposto degli specifici provvedimenti di autorizzazione all’esercizio/scarico, che possono essere effettuate: 1. ai fini della verifica di legge; 2. ai fini della verifica della qualità degli autocontrolli effettuati dal gestore.
  • 40. Definizioni (art. 1) b) «controlli effettuati dal gestore»: i «controlli campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, delegati al gestore ed effettuati in conformità al sistema di rilevamento e di trasmissione dati ritenuto idoneo dall’autorità di controllo; Controlli delegati
  • 41. Definizioni (art. 1) c) «autocontrolli»: i controlli effettuati dal «autocontrolli»: gestore sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sulle acque in entrata agli stessi, in numero almeno pari al numero minimo di campioni fissato dall’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 stesso nonché per altri parametri quali quelli indicati dalla Circolare n. 35/1986, con le variazioni di cui al punto 7 delle presenti linee guida, o da altro provvedimento integrativo o sostitutivo successivo. (autocontrolli)
  • 42. Obiettivi delle presenti linee guida Attuare un sistema di controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane efficace e rispondente al dettato del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’art. 26 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, coinvolgendo attivamente i gestori; definire le procedure e le modalità di: 1. esecuzione dei piani di controllo e di autocontrollo mediante l’ottimale utilizzazione delle risorse disponibili; 2. campionamento ed analisi, fissandone i requisiti minimi di qualità; 3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali;
  • 43. Obiettivi delle presenti linee guida Arricchire il sistema di conoscenze sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane al fine di: 1. supportare l’attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio/scarico; 2. programmare il piano annuale di campionamento; 3. valutare gli interventi per l’adeguamento delle apparecchiature necessarie all’esecuzione dei campionamenti; stabilire i requisiti minimi per l’eventuale delega dei controlli di legge ai gestori, per le tabelle 1 e 2 dell’allegato 5, parte terza, del D.Lgs. n. 152/2006.
  • 44. Autocontrolli art. 7 Controlli effettuati dal gestore che debbono riguardare i parametri delle Tabelle 1, 2 dell’all. 5 del D.lgs 152/06 smi ed i parametri della Circolare regionale 35/1986 o da altro provvedimento o dalla provincia …; Il gestore deve utilizzare nei suoi autocontrolli l’autocampionatore le cui l’autocampionatore caratteristiche sono indicate nell’Art. 4; Possono essere previste modalità di archiviazione dei dati particolari (SIRAV);
  • 45. Autocontrolli art. 7 Parametri: la DGRV stabilisce variazioni sia nei parametri da analizzare che nelle frequenze (1° categoria ≥ 10.000 a.e.); (1° – Coliformi totali, Coliformi fecali e streptococchi fecali sono sostituiti dal parametro E. coli; – Parametri da controllare settimanalmente Azoto e fosforo totale; – Parametri bisettimanali Solidi sospesi in vasca di ossidazione;
  • 46. Autocontrolli art. 7 Frequenze: per impianti con potenzialità ≥ 10.000 a.e. (12 campioni anno e 24 campioni anno) viene superata da quella del quaderno 52 campioni/anno; Per impianti di potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. si applicano le disposizioni indicate dalla circolare regionale 35/86 riferite agli impianti di potenzialità compresa tra 5.000 e 20.000 a.e. effettuando gli autocontrolli anche per i parametri Azoto e Fosforo totale con frequenza mensile;
  • 47. Parametri PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS 152/06 DGRV 578/2011 Potenzialità a.e. < 5.000 2.000 – 9.999 S – 1.999 T in, out Bisettimanale Bisettimanale pH in , out Bisettimanale Bisettimanale Aspetto in, out Bisettimanale Bisettimanale Solidi sospesi, out Mensile Trimestrali Mensile Solidi sedimentali in vasca di ossidazione Bisettimanale Bisettimanale Portata in, out Fanghi di supero/ m3 Fanghi disidratati/ m3 P tot Trimestrali N tot Trimestrali BOD in, out Mensile Trimestrali Mensile COD in, out Quindicinale Trimestrali Quindicinale TKN in Quindicinale Quindicinale N-NH4 out Quindicinale Quindicinale
  • 48. Parametri PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS DGRV 152/06 578/2011 Potenzialità a.e. 5.000 – 20.000 2.000-9.999 2.000-9.999 T in, out Bisettimanale Bisettimanale pH in , out Bisettimanale Bisettimanale Aspetto in, out Bisettimanale Bisettimanale Solidi sospesi, out Settimanale Trimestrali Settimanale Solidi sedimentali in vasca di ossidazione Bisettimanale Bisettimanale Portata Fanghi di supero/ m3 Fanghi disidratati/ m3 P tot Trimestrali Mensile N tot Trimestrali Mensile BOD in, out Settimanale Trimestrali Settimanale COD in, out Settimanale Trimestrali Settimanale TKN in Settimanale Settimanale N-NH4 out Settimanale Settimanale
  • 49. PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS DGRV 578/2011 152/06 Potenzialità a.e. > 20.000 ≥ 10.000 10.000 – 50.000 a.e. T min max Giornaliera Giornaliera T in, out Giornaliera/Settimanale Giornaliera/Settimanale pH in , out Giornaliera/Settimanale Giornaliera/Settimanale Colore in, out Settimanale Settimanale Odore in, out Settimanale Settimanale Conducibilità in, out Giornaliera Giornaliera Redox in, out Giornaliera Giornaliera Solidi sospesi, out Bisettimanale Mensili Bisettimanale Solidi sospesi in vasca ox Bisettimanale Materiali grossolani in, out Settimanale Settimanale Materiali sedimentabili in, out Settimanale Settimanale Materiali in sospensione in, out Settimanale Settimanale Portata istantanea Settimanale Settimanale Portata media Settimanale Settimanale Portata totale Portata di punta Portata di by pass Portata media liquami depurati, out
  • 50. PARAMETRO CIRCOLARE 35/86 DLGS DGRV 578/2011 152/06 Potenzialità a.e. > 20.000 ≥ 10.000 10.000 – 50.000 a.e. 3 Fanghi di supero/ m ?/Settimanale ?/Settimanale 3 Fanghi disidratati/m ?/Settimanale ?/Settimanale P tot Mensili Settimanali N tot Mensili Settimanali BOD in, out ?/Settimanale Mensili Settimanale COD in, out Bisettimanale/Settimanale Mensili Settimanale TKN in/in, out Bisettimanale/Settimanale Settimanale N-NH4 out/in, out Bisettimanale/Settimanale Settimanale N-NO2 in, out Settimanale Settimanale N-NO3 in, out Settimanale Settimanale P-PO4 in, out Settimanale Settimanale Sost. Oleose estraibili, out Settimanale Settimanale Cloro residuo, out Settimanale Settimanale Coliformi totali, out Settimanale Coliformi fecali, out Settimanale Streptococchi fecali, out Settimanale E. coli Settimanale
  • 51. L’attività di controllo da parte dell’autorità competente ARPAV in accordo con le Provincie effettua i controlli analitici allo scarico secondo PTA e Dlgs 152/06 oltre a controlli di tipo integrato (PCFP). Obbiettivo: verifica rispetto valori limite emissione, nel caso di delega accertare la qualità dei controlli.
  • 52. L’attività di controllo da parte dell’autorità competente ARPAV in caso di delega verifica. La congruità del programma annuale di controllo; L’idoneità dei sistemi di campionamento e dei laboratori; L’effettiva trasmissione dei dati.
  • 53. L’attività di controllo da parte dell’autorità competente La verifica della qualità dei dati del gestore deve avvenire anche attraverso il confronto con i controlli effettuati da ARPAV (rimane l’autonomia decisionale di ARPAV nella scelta delle modalità di campionamento in casi eccezionali)
  • 54. Requisiti per il campionamento e le analisi L’autocampionatore va posto all’uscita (o L’autocampionatore all’ingresso per il calcolo della percentuale di abbattimento) dell’impianto (> 10.000 ae.) ae.) deve essere autopulente, autosvuotante e refrigerato; automatico, sigillabile, dotato di un segnalatore di malfunzionamento, misuratore di portata, consentire la sigillatura del condotto di prelievo (sistemi che possono essere installati anche in impianti di potenzialità inferiore); Convenzioni con gestore per le nuove installazioni, per la sigillatura, l’estrazione del campione, la disponibilità dell’autocampionatore; dell’autocampionatore;
  • 55. Requisiti per il campionamento e le analisi Sono indispensabili la manutenzione e la taratura dell’autocampionatore (da annotare nel registro di manutenzione dell’impianto); Laboratori interni o esterni accreditati secondo norme UNI e circuito di intercalibrazione;
  • 56. Comunicazione e trasmissione dei dati Nel caso di delega programma dei controlli delegati distribuiti in modo regolare durante l’anno al di fuori delle attività di manutenzione ordinaria; Trasmissione dati ed inserimento in SIRAV (entro un mese dalla conclusione delle analisi solo nel caso di un superamento entro sette giorni); Comunicazione tempestiva delle manutenzioni straordinarie, guasti e malfunzionamenti e annotazione nel registro, Attestazione della taratura e realizzazione di un piano di taratura concordato;
  • 57. Requisiti minimi per la delega Applicabile agli impianti di potenzialità > 10.000 a.e. salvo eccezioni; Riguarda solo i parametri delle Tab. 1 e 2 dell’All. 5 alla parte III del D.lgs 152/06 smi con le frequenze indicate nella Tab. 3 del medesimo decreto; Subordinata ad una valutazione tecnica dell’impianto da parte dell’autorità competente con supporto di ARPAV (affidabilità, funzionalità tecnica e gestionale, sistema di campionamento disponibilità di un laboratorio, sistema di trasmissione dei dati); La scelta degli impianti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative:
  • 58. Requisiti minimi per la delega La scelta degli impianti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative: – Individuazione da parte di ARPAV nel territorio degli impianti sulla base dell’esito dei controlli e dati pregressi; – Controllo integrato secondo PCFP e verifica di funzionalità; – Richiesta dati tecnico-dimensionali ed altre informazioni; – Analisi serie storiche delle analisi allo scarico e dei dati di autocontrollo; – Parametri considerati (BOD5, COD, SS, Azoto Tot, Fosforo Tot., altri parametri scelti in base agli scarichi industriali); – Idoneità laboratorio di analisi e l’affidabilità delle procedure di campionamento; – Trasmissione alla Provincia degli esiti delle valutazioni su indicate e scelta delle Province degli impianti; – Convenzione (modalità e frequenze di campionamento, sistemi di trasmissione dei dati, installazione e funzionamento autocampionatore, modalità di comunicazione alla Provincia e all’Arpav del programma dei campionamenti delegati, decorrenza e durata della delega, modalità di rinnovo della delega)
  • 59. Requisiti minimi per la delega In caso si differenze significative tra i dati del gestore e quelli di ARPAV la Provincia provvede a verificare congiuntamente ad ARPAV e Gestore la natura di questa differenza. La procedura di delega si applica anche agli impianti soggetti ad AIA.
  • 60. Attività produttive: autocontrollo Art. 11 (PTA) stabilisce la necessità di effettuare un’autocontrollo delle proprie acque reflue nel caso in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose (Tab. 1/A, 1/B, all. 1, D.lgs 152/06)….. Inoltre l’autorità di controllo sulla base dei dati di autocontrollo (trasmessi ad ARPAV) può prescrivere l’installazione di idonea strumentazione di monitoraggio. Da non dimenticare quanto indicato nel punto 4 della Circolare Regionale 35/1986, sia per gli impianti di prima che di seconda categoria;
  • 61. Attività produttive: autocontrollo Inoltre Il comma 6 dell’Art. 11 del PTA, (modificato dalla DGRV 842/2012) stabilisce che il gestore dell’impianto di depurazione deve verificare una verifica di conformità ogni volta che vi sia una variazione significativa del processo produttivo ed inoltre deve installare all’ingresso e all’uscita di un impianto di pretrattamento, misuratori di portata ed campionatori in automatico, l’impianto deve inoltre possedere un idoneo sistema di stoccaggio dei rifiuti da trattare.
  • 62. Conclusioni Raccomandazione stabilisce nuovi ruoli nelle ispezioni ambientali; Differenti modalità di controllo: competenza; Talvolta i controlli non sono efficaci; Importanza degli autocontrolli (processo, impatto sulle matrici ambientali, ecc.); Delega al controllo: non applicata…. Perché??
  • 64. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dott. Serena Federico fserena@arpa.veneto.it