1. Pesaro – Hotel Cruiser
9 novembre 2012
Reati informatici 2012
Fumus commissi delicti e reati informatici
La irripetibilità
Avv. Francesco Paolo Micozzi
3. Sequestro preventivo
Art. 321.
Oggetto del sequestro preventivo.
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di
una cosa pertinente al reato possa aggravare
o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare
la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico
ministero il giudice competente a pronunciarsi nel
merito ne dispone il sequestro con decreto
motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
4. Misure cautelari personali
Art. 273.
Condizioni generali di applicabilità delle misure.
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico
non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le
disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e
271, comma 1.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non
punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero
una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere
irrogata.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
5. Il senso del fumus post riforma
Dottrina e giurisprudenza sull'interpretazione del
concetto di fumus commissi delicti previsto
dall'applicazione del sequestro preventivo
Avv. Francesco Paolo Micozzi
6. Ma torniamo al sequestro preventivo...
Quando vi è il fumus commissi delicti?
- Quando ci siano gravi indizi di colpevolezza?
- Quando vi siano precisi indizi di reato?
- Quando vi sia un quadro indiziario grave?
Ma soprattutto: il fumus del sequestro preventivo è
identico al fumus delle misure cautelari personali?
Avv. Francesco Paolo Micozzi
7. C.Cost. 17 febbraio 1994, n. 94
La scelta del codice di non riprodurre per le misure
cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 per le
misure cautelari personali non può pertanto ritenersi in
sé contrastante con l'art. 24 della Costituzione, essendo
graduabili fra loro i valori che l'ordinamento prende in
considerazione: da un lato, l'inviolabilità della
libertà personale, e, dall'altro, la libera
disponibilità dei beni, che la legge ben può
contemperare in funzione degli interessi collettivi che
vengono ad essere coinvolti
Avv. Francesco Paolo Micozzi
8. C.Cost. 17 febbraio
1994, n. 94
D'altra parte, la misura cautelare reale attiene,
per sua stessa natura, a "cose" che, nell'ipotesi del sequestro
preventivo, presentano un tasso di "pericolosità" che
giustifica l'imposizione della cautela: da qui il rilievo che la
misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato,
inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere
totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio
perché la funzione preventiva non si proietta
necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose
che, postulando un vincolo di pertinenzialità col
reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti
la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo
Avv. Francesco Paolo Micozzi
9. Le posizioni della giurisp. di legittimità
Viene adottata immediatamente una interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 321(anche alla
luce della C.Cost.) e tesa a precludere ogni
valutazione sulla sussistenza di indizi di
colpevolezza e sulla gravità degli stessi (SSUU 23
aprile 1993 - Gifuni)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
10. Il fatto concreto e la norma astratta
La prima giurisprudenza di legittimità si concentra
sulla verifica della configurabilità del fatto nella
fattispecie astratta. Per il fumus, però, non occorre il
raggiungimento di una prova certa della "punibilità".
Secondo la sentenza Gifuni, infatti, il controllo del
giudice deve essere limitato alla "astratta possibilità
di sussumere il fatto attribuito ad un
soggetto in una determinata ipotesi di reato"
Avv. Francesco Paolo Micozzi
11. Il fatto concreto e la norma astratta
Il fatto di reato, in sostanza, deve essere valutato non
nella sua "concreta" fondatezza (posto che
altrimenti si avrebbe una anticipazione "troppo
anticipata" del giudizio di merito) ma sul versante
dell'analisi del fatto concreto e nella possibilità di
inquadrarlo astrattamente (sussunzione) sotto una
norma penale incriminatrice.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
12. Il fatto concreto e la norma astratta
"è da escludere che il sequestro preventivo possa trovare
sufficiente base giustificativa nella sola astratta
configurabilità del reato contestato, sulla base
unicamente dei termini dell'imputazione
formulati dal P.M., dato che, se così fosse,
l'imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe
rimessa alle insindacabili scelte dell'organo dell'accusa e
si risolverebbe in un abuso"
(Cass. 1992 - Fiorito)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
13. Fatto di reato emergente dalle risultanze
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, la
sussumibilità di un fatto in una determinata
fattispecie penale va sempre ricercata attraverso le
risultanze in atti, ma nei limiti della verifica,
provvisoria e incidentale, dell'astratta rilevanza penale
del fatto accertato
(Cass. SSUU 24 marzo 1995 - Barbuto)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
14. Fatto di reato emergente dalle risultanze
Il fumus commissi delicti va riferito - sempre - ad un'ipotesi
ascrivibile alla realtà effettuale e non a quella
virtuale.
Ciò non significa, però, che si debba incidere sino al punto da
dimostrare la fondatezza della contestazione mossa
all'indagato. (Cass. SSUU 20 novembre 1996 - Bassi)
Ovviamente gli elementi raccolti sulla verificazione "del fatto
reale" devono essere messi a disposizione delle parti anche
in caso di richiesta di riesame del provvedimento ablativo.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
15. Orientamenti più recenti
Parte della giurisprudenza di legittimità, in seguito, è
andata oltre richiedendo che nella valutazione del
fumus debbano essere ricompresi (ai fini della
verifica della sussumibilità in astratto) anche gli
elementi forniti dall'accusa e le argomentazioni
difensive
Avv. Francesco Paolo Micozzi
16. Anche il sequestro probatorio ha il suo
fumus commissi delicti
Art. 253.
Oggetto e formalità del sequestro.
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
necessarie per l'accertamento dei fatti.
-----
- Considerando che nel cpp pre-riforma il sequestro probatorio
e quello preventivo erano un tutt'uno (il sequestro per il
processo penale)
- Il corpo del reato come species del genus cose pertinenti al
reato
Avv. Francesco Paolo Micozzi
17. Fumus e reati informatici
Distinzione di reati informatici (ne ha già parlato il
Dott. Sante Bascucci)
Due ipotesi chiarificatrici avallate dalla giurisprudenza
- Sequestro preventivo / statistica di accesso a un
sito
- Sequestro preventivo e comunicazione dell'ISP
(connessione tra indirizzo-IP e soggetto)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
18. Irripetibilità
dell'acquisizione della
prova informatica
I recenti arresti
giurisprudenziali e
dottrinali in materia
di acquisizione della
prova digitale
Avv. Francesco Paolo Micozzi
19. La prova scientifica
• I principi fondamentali e costituzionalmente disciplinati
(art. 111 Cost.) in ordine alla prova nel processo penale
impongono una acquisizione - soprattutto quando si
parla di prove scientifiche – nel contraddittorio
tra le parti.
• Non è ammissibile, in sostanza, che la responsabilità
penale di un soggetto possa basarsi su prove acquisite in
assenza delle precauzioni tese ad evitare la dispersione
della prova o che la fonte probatoria mantenga
inalterato il suo elemento di prova
Avv. Francesco Paolo Micozzi
20. Art. 111 Cost., commi IV e V
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di
provata condotta illecita
Avv. Francesco Paolo Micozzi
21. La prova
Il principio generale delle prove: le prove si formano
a dibattimento nel contraddittorio fra le parti
In alcuni casi, però, non si può attendere la fase
del dibattimento e la prova deve essere “congelata”
sin dalla fase delle indagini preliminari per essere
portata integra (chain of custody) alla valutazione del
giudice
Avv. Francesco Paolo Micozzi
22. Ricerca, acquisizione e valutazione della
prova
Con riferimento alla fonte di prova “informatica” (considerata
la assoluta “volatilità” dei bit) la L. 48/2008 ha introdotto nel
codice di rito alcune indicazioni sulla raccolta “sicura”
della fonte informatica
Ma le cautele non possono arrestarsi al momento della
ricerca della prova informatica. Esse devono proseguire
sino al momento della acquisizione della prova,
ossia al momento in cui l'elemento di prova viene
sottoposto alla valutazione del giudice (assenza di prova
legale nel processo penale)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
23. Chain of custody
Al fine di consentire di verificare la conservazione
della genuinità del significato probatorio, la
moderna scienza della computer forensics, ha
introdotto una serie di procedure tecniche.
Senza entrare nel dettaglio delle fasi della computer
forensics occorre concentrarsi un attimo sulla c.d.
“Chain of custody” e sugli algoritmi di HASH
Avv. Francesco Paolo Micozzi
24. Chain of custody
Quando si parla di “chain of custody” si fa riferimento
a quella documentazione – redatta dai soggetti che
entrano in contatto con la fonte di prova
(solitamente si tratta della PG) – nella quale vengono
annotati, in ordine cronologico, tutti quegli eventi che
sono potenzialmente in grado di incidere sulle
informazioni contenute nella fonte (dal momento del
sequestro, a quello della custodia, a quello del
controllo, dell'analisi, delle operazioni di copia etc.).
Avv. Francesco Paolo Micozzi
25. HASH
• L 'algoritmo di HASH, invece, entra in gioco nel momento in cui
viene effettuata una copia del supporto informatico o di parte
dei dati informatici.
• Possiamo considerarlo come “l'impronta digitale delle
informazioni digitali”: due file identici avranno due codici HASH
identici.
• “la funzione hash è una funzione che mappa una stringa di
lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza
predefinita” (wikipedia)
• La identità di HASH crea una ragionevole aspettativa di identità
del file
Avv. Francesco Paolo Micozzi
26. Cass.2270/2010 (conf. 10834/07)
La mancata apposizione dei sigilli (260 c.p.p.) alla cosa
sequestrata, per la tassatività delle nullità, non
determina l'illegittimità del sequestro e non impedisce
l'utilizzabilità della prova che dai reperti sia in seguito
acquisita a condizione però che sia comunque
certa l'identità della cosa sequestrata...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
28. Irripetibilità
• Considerata la “delicatezza” delle informazioni digitali è
evidente che un approccio errato al supporto
informatico è potenzialmente in grado di distruggere o
alterare il contenuto probatorio e quindi, di impedire al
giudice di valutare correttamente le informazioni
• Il codice di rito, pertanto, prevede alcune precauzioni
al fine di consentire che la prova si formi nel
contraddittorio tra le parti e di evitare, al contempo, la
dispersione della prova
Avv. Francesco Paolo Micozzi
29. Concetto di atto irripetibile
● E' bene evidenziare che il concetto di irripetibilità
“giuridico” non coincide con quello di irripetibilità in
senso “tecnico.
● La disciplina normativa sugli atti irripetibili tende a:
– evitare che le prove “urgenti” vengano disperse;
– garantire il rispetto del principio del
contraddittorio (111 Cost.)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
30. Le versioni di irripetibilità
● L 'attività investigativa sulla prova può essere irripetibile...
– A) Perché in caso d'inerzia la prova andrebbe comunque
dispersa (indifferibilità) - “se non lo fai subito non lo puoi
più fare”
– B) Perché la stessa attività che si compie comporta
(necessariamente o con un'elevata probabilità) l'alterazione o
la distruzione della fonte di prova (non reiterabilità) - “se
lo fai non lo puoi più fare”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
31. Irripetibilità... e l'art. 360 c.p.p.
Art. 359. - Consulenti tecnici del pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti,
che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a
singoli atti di indagine.
Art. 360. - Accertamenti tecnici non ripetibili.
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone,
cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico
ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la
persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati
per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti
tecnici.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
32. Irripetibilità... e l'art. 391-decies, III
comma, c.p.p.
Utilizzazione della documentazione delle investigazioni
difensive.
[…]
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non
ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al
pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste,
in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi
di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico
ministero, personalmente o mediante delega alla polizia
giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
33. Le “facoltà” dell'art. 360 c.p.p.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona
sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere
incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che
non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti,
non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le
condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha
ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi
risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento
Avv. Francesco Paolo Micozzi
34. A quale irripetibilità fa riferimento il
360 cpp?
Da una lettura distratta potrebbe sembrare che l'art.
360 c.p.p. ricomprenda solo i casi di “indifferibilità”
e non anche quelli di “non reiterabilità”.
Tuttavia, l'art. 117 disp. att. c.p.p. prevede che
Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si
applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico
determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle
persone tali da rendere l'atto non ripetibile.
In questo caso la irripetibilità è causata dallo stesso
accertamento!
Avv. Francesco Paolo Micozzi
35. Non ripetibilità
La prima domanda che ci viene in mente è:
“ma se l'irripetibilità è determinata dallo stesso
accertamento, non sarebbe preferibile attendere che la
prova si formi nella sua sede “ideale” (il dibattimento
nel contraddittorio fra le parti)? oltretutto... si
tratterebbe di una attività differibile!”
La risposta a questa domanda è: nei casi previsti dal 117
disp.att. c.p.p. il risultato dell'accertamento è quello utile
per la ”prosecuzione delle indagini”!
Avv. Francesco Paolo Micozzi
36. Accertamento VS Rilievo
Abbiamo potuto notare che gli articoli che stiamo
esaminando richiamano spesso la definizione di
“ACCERTAMENTI” ed anche quella di
“RILIEVI”...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
37. Irripetibilità... e l'art. 360 c.p.p.
Art. 359. - Consulenti tecnici del pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di
consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
Art. 360. - Accertamenti tecnici non ripetibili.
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone,
cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero
avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona
offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il
conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
38. L 'accertamento / Le operazioni tecniche
La copia di un supporto informatico è,
normalmente, una delle prime attività tecniche compiute
sul supporto digitale: si tratta di un'attività che può
essere definita come accertamento?
La copia digitale è eseguita correttamente quando duplica
fedelmente le informazioni originali (copia di bitstream)
senza alterare il contenuto della fonte (sistemi che
impediscono la scrittura del supporto di origine)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
39. L 'accertamento / Le operazioni tecniche
L 'attività di copia viene eseguita, spesso, dagli ausiliari di
PG (art. 348, u.c., c.p.p.).
Il raffronto con l'art. 359 c.p.p. (CT del PM) consente di
escludere che l'attività valutativa (“accertamento”) possa
essere posta in essere dagli ausiliari di PG i quali
debbono unicamente “assicurare le fonti di prova” senza
procedere ad accertamenti (che consistono in attività
valutative) riservati ai consulenti tecnici (del PM e della
difesa) e ai periti (i consulenti tecnici dei giudici)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
40. L 'accertamento / Le operazioni tecniche
Questo ha portato la Suprema Corte di Cassazione a
ritenere che l'attività di copia del supporto informatico
rientri tra le attività di assicurazione della fonte di prova
che non richiedono alcuna attività valutativa, con
conseguente esclusione della disciplina dettata dall'art.
360 c.p.p. e delle relative “facoltà” di cui abbiamo
parlato in precedenza... a volte con sentenze alquanto
curiose
Avv. Francesco Paolo Micozzi
42. Cass. 25 febbraio 2009 n. 14511
… per “atto irripetibile” deve intendersi l'atto contraddistinto
da un risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera
attività investigativa, non più riproducibile in dibattimento
se non con la perdita dell'informazione probatoria o della
sua genuinità. Sotto tale profilo gli accertamenti ex art.
360 c.p.p. consistono in attività di carattere valutativo su
base tecnico- scientifica e non in attività di constatazione,
raccolta, prelievo dei dati materiali pertinenti al reato (Cass.,
Sez. 1, 9 febbraio 1990, n. 301, riv. 183648; Cass., Sez. 1, 3 giugno 1994, n. 10893, riv.
200176; Cass., Sez. 2, 27 ottobre 1998, n. 5779, riv. 213311; Cass., Sez. 1, 9 maggio 2002, n.
23156, riv. 221621; Cass., Sez. 1, 30 novembre 2005, n. 45437, riv. 233354 Cass., Sez. 1, 31
gennaio 2007. n. 14852, riv. 237359; Cass., Sez. 1, 13 novembre 2007, n. 2443, riv. 239101).
Avv. Francesco Paolo Micozzi
43. Cass. 25 febbraio 2009 n. 14511
Ciò posto, è da escludere che l'attività di estrazione di
copia di file da un computer costituisca un atto
irripetibile (nel senso in precedenza indicato), atteso che non
comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-
scientifica né determina alcuna alterazione dello stato delle cose,
tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo
nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque
assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle
contenute nell'originale.
Lo stesso ricorrente, del resto, non ha in concreto allegato alcuna forma
di distruzione o alterazione dei dati acquisiti, tale da confortare il suo
assunto, ma si è limitato a prospettare ipoteticamente alcune
situazioni potenziali che esulano dalla fattispecie sottoposta all'esame
della Corte.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
44. Domanda per gli esperti...
L 'estrazione di copia di un file da un computer è
un'attività sempre e comunque reiterabile?
Avv. Francesco Paolo Micozzi
45. Cass. 25 febbraio 2009 n. 11503
LA DIFESA:
violazione, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed
e), dell'art. 273 c.p.p., art. 117 disp. att. c.p.p. e 360 c.p.p.
perchè l'hard disk rimosso dal computer sequestrato a S.V.
sarebbe stato letto senza la presenza dei difensori e
senza possibilità che tecnici della difesa presenziassero
all'operazione, delicata, ad avviso della difesa, dappoichè
cagione certa di alterazione del disco prelevato, e, pertanto,
atto irripetibile. Di qui la violazione dell'art. 117 disp. att.
c.p.p. e dell'art. 360 c.p.p. e delle ragioni difensive di S.V.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
46. Cass. 25 febbraio 2009 n. 11503
LA MOTIVAZIONE:
L'eccezione è palesemente infondata, dappoichè la lettura dell'hard
disk non integra affatto atto irripetibile, perché la
lettura di esso ha consentito di ipotizzare l'esistenza del reato a carico
del ricorrente, perché quest'ultimo è del tutto estraneo ai diritti
difensivi di altre parti del processo, perché, l'attività svolta al
riguardo dalla P.G. rientra tra quelle svolte dalla stessa ai sensi dell'art.
348 c.p.p. e art. 354 c.p.p., comma 2 e perché, infine, possibile nel
prosieguo del processo ogni attività difensiva dello S.V. il quale, se del
caso, potrà far valere, quando sarà e se sarà eventualmente accertata
l'alterazione del disco informatico, alterazione allo stato soltanto
affermata dalla difesa del ricorrente, peraltro persona diversa dal
proprietario del computer, e, si ribadisce, per nulla accertata.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
47. Cass. 3 aprile 2009, n. 23035
"L'affermazione che l'operazione di estrazione degli appunti del coindagato
archiviati nel suo computer costituisse attività irripetibile è priva difatti
d'ogni riferimento che consenta di apprezzarne la plausibilità.
Mentre è, al contrario, dato di comune esperienza
che la stampa di un qualsiasi documento redatto su
supporto informatico è operazione meramente
meccanica: riproducibile, teoricamente, all'infinito."
Avv. Francesco Paolo Micozzi
48. Cass. 3 aprile 2009, n. 23035
"La sanzione della inutilizzabilità espressamente prevista
dall'art. 360 c.p.p., comma 5 riguarda per altro il
dibattimento ed è limitata all'ipotesi in cui il pubblico
ministero, malgrado l'espressa riserva di promuovere
incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle
indagini e pur potendo gli accertamenti irripetibili essere
differiti, ha ugualmente disposto di procedere a detti
accertamenti"
…
Ma come può la difesa fare riserva di promuovere
incidente probatorio se non è a conoscenza dell'attività
(almeno) “potenzialmente” irripetibile?
Avv. Francesco Paolo Micozzi
49. Cass. SSUU - 25 febbraio 2010, n. 15208
va escluso che l'attività di estrazione di copia di un file da
un computer (attività definibile, secondo Cass., Sez. 1, 25
febbraio 2009, n. 11503, Dell'Aversano, come
accertamento di polizia giudiziaria diretto
all'assicurazione delle fonti di prova) costituisca atto
irripetibile, dato che non comporta alcuna attività di
carattere valutativo su base tecnico - scientifica, nè
determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale
da recare un pregiudizio alla genuinità del contributo
conoscitivo in prospettiva dibattimentale. E' assicurata
infatti, in ogni caso, la riproducibilità di informazioni
identiche a quelle contenute nell'originale
Avv. Francesco Paolo Micozzi
50. Non comporta alterazione...
Cosa significa per le Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione il “non comporta alterazione”?
Vediamolo...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
51. Non comporta alterazione...
né si è trattato di accertamenti irripetibili
essendo il computer rimasto
integro; inoltre la stessa tecnica di
estrazione utilizzata, ovvero la "encase
forensic", così come tutti i programmi di
estrazione, prevedevano come prima
operazione quella di effettuare una
copia dell'hard disk, sicché era garantita
l'esclusione di alcuna modifica del
supporto originale.
Cass. SSUU - 25 febbraio 2010, n. 15208
Avv. Francesco Paolo Micozzi
52. Cass. 24 novembre 2010, n. 45571
… “non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la
lettura dell'hard disck di un computer sequestrato che è
attività di PG volta, anche con urgenza, all'assicurazione
delle fonti di prova e ... “l'estrazione dei dati contenuti in
un supporto informatico se eseguita da personale
esperto in grado di evitare la perdita dei medesimi dati,
costituisce un accertamento tecnico ripetibile..."
Allora... è un accertamento o no?
Avv. Francesco Paolo Micozzi
53. Cass. 17 dicembre 2010, n. 16599
… quando le difese denunciano la mancanza dei supporti
originali e rilevano incongruenze circa le date dei CD
messi a loro disposizione, trascurano di considerare che
il supporto sul quale vengono memorizzati i flussi
telematici captati sono sempre duplicati dell'originario
documento contenuto nel server di registrazione ed è
irrilevante la data in cui tali duplicati vengono effettuati
A MENO CHE NON SI INTENDA DENUNCIARE UN
FATTO DI RILEVANZA PENALE DI MANIPOLAZIONE
DEL DATO ORIGINARIO...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
54. Cass. 9 marzo 2011, n. 17244
… Quanto al secondo motivo, non da luogo ad
accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati
archiviati in un computer, trattandosi di operazione
meramente meccanica, riproducibile per un numero
indefinito di volte.
Pertanto non sussiste neppure la nullità dedotta con il
secondo motivo di ricorso...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
55. Cass. 3 maggio 2011, n. 26362
Per il resto la motivazione correttamente oppone che l'accertamento
disposto dal PM sul computer non era da considerare in origine
irripetibile essendo l' irripetibilità dell'accertamento
sopravvenuta e non preventivabile in quanto causata da un
imprevedibile guasto del computer. Di conseguenza
correttamente si è ritenuto non invocabile alcuna nullità in quanto
quest'ultima consegue unicamente al caso in cui vi sia violazione
della procedura indicata dall'art. 360 bis c.p.p.; e, cioè, nel caso in
cui non sia dato avviso alla difesa dell'accertamento peritale su un
bene necessariamente soggetto ad alterazione per effetto
dell'esame stesso. La sopravvenuta impossibilità della ripetizione
dell'atto deve essere, al pari degli altri atti compiuti nel corso delle
indagini, quindi, liberamente apprezzata dal giudice e, di per se
stessa non impedisce la utilizzazione dell'atto in dibattimento.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
56. Interpretazioni... dubbie
E' stato già ritenuto da questa Corte che gli accertamenti
compiuti dalla polizia giudiziaria, consistenti nell'esame
tecnico del contenuto dell'hard disk, non hanno il carattere
della irripetibilità estrinseca o intrinseca, in forza del quale
debbano essere rispettate le garanzie previste dall'art. 360
c.p.p., con preavviso all'indagato. Si tratta infatti di esami che
per loro natura possono essere ripetuti, e che per se stessi
non determinano modificazioni dello stato della cosa
esaminata ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.p. (Cass., Sez. 3^,
22 settembre 2006, n. 37706, Ciuti).
Cassazione penale sez. I, 18 marzo 2009, n. 15970
Avv. Francesco Paolo Micozzi
57. Se qualcosa va storto?
● Un'attività di copia (o di ispezione informatica) maldestra del
supporto informatico rischia, in primo luogo, di impedire ai
consulenti tecnici ed al perito una corretta analisi e, in secondo
luogo, al giudice di valutare correttamente (in sede decisionale)
il significato emerso dalla fonte di prova informatica.
● In sostanza il rischio è che il giudice non possa fondare il suo
convincimento (in un senso o nell'altro) su un elemento di
prova evidentemente viziato
Avv. Francesco Paolo Micozzi
59. Cass. 14511/09
Il provvedimento di acquisizione di copia di file ritenuti utili ai fini delle
indagini è disciplinato dall'art. 258 c.p.p. ed ha natura autonoma e
distinta rispetto alla misura cautelare reale del sequestro (Cass, Sez.
Un., 24 aprile 2008, n. 18253,Tehmil, rv. 239397).
[…]
Dal disposto dell'art. 258 c.p.p. non è, comunque, ricavabile
un'impostazione legislativa ispirata alla regola della best evidence,
per la quale dovrebbe essere privilegiata l'acquisizione dei documenti
in originale.
Relativamente all'estrazione di copie non è esperibile una procedura
incidentale di controllo di legittimità, in quanto non si è in presenza di
un vincolo di indisponibilità del bene equipollente al sequestro.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
60. Cass. SSUU 18253/08
Le SSUU devono decidere “… se, dopo che sia stata
restituita la cosa sequestrata, divenga inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di
riesame di un sequestro probatorio (o, può aggiungersi,
il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale
del riesame, adottata mentre la cosa era trattenuta),
specie nell'ipotesi in cui il p.m., avvalendosi del potere
conferitogli dall'art. 258 c.p.p., abbia estratto copia
della documentazione restituita.”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
61. Cass. SSUU 18253/08
l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di
cosa successivamente restituita è inammissibile in
quanto il risultato tipico dell'impugnazione (il
dissequestro) è già stato conseguito
Avv. Francesco Paolo Micozzi
62. In conclusione
L 'estrazione di dati da un supporto informatico, considerata la
“volatilità” dei bit e la superficialità con cui, spesso, viene
trattata la fonte di prova digitale meriterebbe alcune
attenzioni maggiori da parte del legislatore, mediante – ad
esempio – un intervento “correttivo” che preveda
espressamente – in ogni caso in cui si debba aver a che fare
con un supporto digitale-magnetico (o assimilabile per
delicatezza) – una sanzione processuale (inutilizzabilità) a
fronte di una manipolazione maldestra del dato informatico...
perché anche una “data” può essere essenziale!
Avv. Francesco Paolo Micozzi
63. Q&A
Avv. Francesco Paolo Micozzi
@fpmicozzi
Avv. Francesco Paolo Micozzi