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CITTA' DI ORIA
PROVINCIA DI BRINDISI
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Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740
COPIA DELL'ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del Registro
Data: 05/02/2019
OGGETTO : Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021.
Approvazione
L’anno 2019 il giorno 5 del mese di FEBBRAIO, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
1 Dott.ssa Maria CARONE Sindaco X
2 Dott. Angelo MAZZA Vice Sindaco X
3 Dott.ssa Edmea GRASSI Assessore X
4 Sig. Pasquale SALERNO Assessore X
5 Ing. Simona ERARIO Assessore X
6 Sig. Cosimo DELLI SANTI Assessore X
assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante.
Il SINDACO, Dott.ssa Maria Carone, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare
riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta
Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle
dotazioni organiche;
Che la pianificazione e la programmazione delle politiche concernenti la gestione delle risorse umane è
funzionale alle politiche ed agli obiettivi che la singola Amministrazione intende perseguire e che, in
relazione a questi, viene definito il fabbisogno di personale dell’Ente per ciascun triennio programmatorio
di riferimento;
Che come ogni anno, quindi, tra le varie attività di programmazione settoriale da porre in essere, il nostro
Ente si trova di fronte all’esigenza di predisporre un documento pluriennale che evidenzia il fabbisogno di
personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e il turnover, e per dare concreta attuazione
ai programmi del Documento Unico di Programmazione;
Che la necessità di predisporre il “Programma Triennale del fabbisogno del personale” ed il “Programma
Annuale del fabbisogno del personale” è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato
dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al
bilancio di previsione e che, sulla base delle regole dettate dal nuovo sistema di contabilità armonizzato,
siamo in presenza di un documento che è parte integrante del DUP
Preso atto in particolare dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25
maggio 2017, n. 75, il quale dispone:
«2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi
dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33.
Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie
destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza
della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo
le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della
medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente.»;
Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con
l’attività di programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle
prescrizioni di legge, è:
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- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del
generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi
offerti ai cittadini ed alle imprese;
Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le Linee
di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che,
pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi
legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con
valenza triennale ma da approvare annualmente;
Dato atto che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle
indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale
da parte delle amministrazioni pubbliche”;
Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:
1. “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle
fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa
di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale
delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente
un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare.
Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica
un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:
✓ quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission
dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
✓ qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle
esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione
dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.
Ribadito che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto,
convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla
quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale utilizzo
delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
Che con il programma triennale del fabbisogno del personale viene realizzato ”il superamento del
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tradizionale concetto di dotazione organica” intesa come “contenitore rigido da cui partire per definire il
PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che
condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali
contemplate”: viene invece ora in evidenza la “centralità del PTFP, quale strumento strategico per
individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
Precisato inoltre che:
- nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione
organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua
articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al
trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce
o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a
quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e
dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla
legge;
- il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza,
in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che
non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dall’ultimo atto approvato o i limiti di
spesa di personale previsti;
Dato atto che la giusta scelta delle professioni e delle relative competenze professionali che servono alle
amministrazioni pubbliche e l’attenta ponderazione che gli organi competenti sono chiamati a prestare
nell’individuazione della forza lavoro e nella definizione delle risorse umane necessarie, appaiono un
presupposto indispensabile per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio
perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.
Valutati i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di
programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di
personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale e
dando atto che il numero effettivo dei dipendenti in servizio appare esiguo per le esigenze dell’Ente;
Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l’attuale dotazione organica
dell’Ente integrata con il piano assunzionale di seguito indicato;
Visto il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali che pone una serie di vincoli e
limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il
perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
Considerato che tali vincoli, differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di
stabilità interno, devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della programmazione
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triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali
dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;
Richiamata quindi la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità;
Visto l’art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 90/2014 e
dalla legge n. 208/2015 il quale dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano
il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013,
nonché il comma 557 bis con l’enucleazione dei fattori costituenti la spesa di personale ed il successivo
comma 557 ter che sancisce la sanzione del divieto di assunzioni a qualsiasi titolo in ipotesi di
mancato rispetto del vincolo di riduzione di spesa;
Visto l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ai sensi del quale dal 2019, le assunzioni a tempo
indeterminato sono contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tanto per il
personale privo di qualifica dirigenziale, quanto per il personale con qualifica dirigenziale. Ovviamente,
le condizioni sono il rispetto delle regole di finanza pubblica e del tetto di spesa del personale.
Dato atto inoltre che:
- le assunzioni a tempo determinato, o comunque per rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente
disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L.122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art.11
comma 4 bis del D.L.9012014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzione o con contratti flessibili nel limite di spesa sostenuta
per le stesse finalità nell'anno 2009, e che in tale anno la spesa sostenuta dal Comune di Oria per le
assunzioni a tempo determinato è la seguente:
TIPOLOGIA SPESAANNO 2009
Contratti di lavoro a tempo determinato € 40.170,11
L.S.U. (quota a carico dell’Ente) € 19.091,63
Contratti di lavoro a t.d. per funzioni di polizia
locale
€ 79.578,80
Contratti ex art. 110, comma 1 TUEL € 50.738,10
TOTALE € 189.578,64
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Considerato che:
- con legge del 7 agosto 2016, n. 160 si è convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, e in essa è stato stabilito che sono escluse dalle limitazioni previste dall’art.9, comma 28 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“,
pertanto il limite della spesa per assunzioni flessibili per l’anno 2019 è pari ad € 138.840,54;
- la mobilità è considerata neutra se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e,
pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve considerarsi
tra le assunzioni;
Considerato che:
La spesa media del personale nel triennio 2011 – 2013 è pari ad € 1.717.786,95, è quantificata come da
tabella seguente:
descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Totale spesa 1.758.677,70 1.705.180,16 1.689.503,02
Spesa media: € 1.717.786,95
Considerato inoltre che nel 2018 si sono verificate e si verificheranno le seguenti cessazioni di personale
dipendente:
Categoria di accesso e Profilo Spesa
1 Esecutore Amministrativo B1 26.529,16
1 Istruttore di Vigilanza C1 31.472,04
2 Istruttori Amministrativi C1 59.865,90
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Dato atto che per l’anno 2019, la capacità assunzionale del Comune di Oria è data dalla quota 2019 pari
al 100% della spesa cessati 2018 oltre ai resti assunzionali (quanto non speso) del triennio 2016-2018
calcolati sulle cessazioni degli anni 2015, 2016 e 2017;
Vista la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 sul calcolo dei risparmi
derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio
precedente;
Visto il prospetto sui resti assunzionali ancora inutilizzati relativi al triennio precedente (allegato al
presente provvedimento) e che riepilogativamente posso essere rappresentati nella seguente tabella:
ND Anno Spesa cessati
Limite spesa per
nuove assunzioni
Quota utilizzata Quota da utilizzare
1 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI
ANNO 2015
€ € 90.010.28 € 90.010.28 € 0,00
2 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI
ANNO 2016
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
3 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI
ANNO 2017
€ 80.628,88 € 60.471,66 € 53.199,50 € 7.272,16
4 SPESA PER CESSATI ANNO 2018 € 117.867,10 € 117.867,10 € 0,00 € 117.867,10
TOTALE ANNO 2019 € 125.139,26
Dato atto dunque che nell’anno 2018 (capacità assunzionali 2019) sono cessati e cesseranno dal
servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle
assunzioni di personale, numero 4 dipendenti con una spesa complessiva di € 117.867,10, che il 100% di
tali risparmi è pari ad euro € 117.867,10;
Rilevato dunque che l'Ente nel 2019, beneficiando anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà
assunzionali relative agli anni 2017-2016-2015, pari ad € 7.272,16, ha una quota utilizzabile pari a €
125.139,26;
Considerato che sulla base dell’attuale normativa la dotazione di personale dell’Ente si compone dei
dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
programmati;
Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto
Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
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Preso atto inoltre che l’ente è in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.;
Atteso che
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere alla esigenza di funzionalità
e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo
dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse
disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;
- gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e
che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19, comma 8, legge 448/2001);
- che ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001, l’Ente che venga meno all’obbligo di
programmazione non può procedere all’assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale
per gli anni 2019-2021 con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2019 affinchè il
responsabile del Servizio Personale possa procedere secondo gli indirizzi ivi determinati;
Ritenuto pertanto, altresì, in questa sede di dover individuare i posti vacanti da destinare all’accesso
dall’esterno, prendendo in ogni caso atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione
a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti
da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;
Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019/2021, nel rispetto dei predetti vincoli in
materia di assunzioni, le seguenti assunzioni:
Anno 2019:
N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno con contratto a tempo determinato ex Art.110,comma I
d.Lgs. 267 /2000 della durata di un anno, salvo proroga
N. 2 Istruttori di Vigilanza cat. C1 a tempo pieno e indeterminato mediante ordinaria procedura di
reclutamento
N. 1 Istruttore Tecnico cat. C1 a tempo pieno e indeterminato mediante ordinaria procedura di
reclutamento
N. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 a tempo pieno e indeterminato mediante ordinaria procedura di
reclutamento
N. 1 Esecutore Amministrativo cat. B1 a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità ex art. 30 del
D.lgs. 165/2000 tra Enti soggetti a patto di stabilità
N. 1 Istruttore Amministrativo Direttivo cat. D1 a tempo part time ( 18 ore settimanali) e determinato (per
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la durata di un anno) mediante utilizzo diretto della graduatoria messa a disposizione del Consorzio
Ambito Territoriale n. 3 approvata con Determinazione regionale n. 734 del 16.11.2018
Anno 2020
nessuna assunzione programmabile
Anno 2021
nessuna assunzione programmabile
Precisato ulteriormente, ancora una volta, che l’Ente ha comunque la possibilità di modificare, in
qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno del personale da approvarsi con il
presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze, tali da determinare mutamenti
rispetto al triennio di riferimento sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali
modifiche normative;
Riservata dunque la possibilità di rettificare e/o integrare in qualsiasi momento la programmazione
triennale e annuale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto
Dato atto anche che l'approvazione della presente programmazione é effettuata in applicazione delle
limitanti disposizioni di legge e costituisce una risposta estremamente limitata rispetto al fabbisogno di
professionalità espresso dall'organizzazione e risultante dalla dotazione organica
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Riscontrato che l'organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della
spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19,
comma 8 della Legge 28 dicembre 2001,n.448;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali in merito alla regolarità tecnica e
del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lvo n. 267/2000
Ritenuta la competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs 2672000
D E L I B E R A
Per i motivi indicati in premessa si intendono qui integralmente riportati;
1) di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, come da prospetto
che segue:
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ANNO 2019
n. posti Categoria Profilo profess.le Modalità Durata
presunta
Spesa 2019
1 D1 Istruttore Direttivo Tecnico Contratto a
tempo pieno
e determinato
ex art. 110
Tuel
Durata 1
anno
€ 33.636,32
2 C1 Istruttori di Vigilanza Concorso
pubblico per
titoli ed
esami
A tempo
pieno e
indeterminato
€ 62.944,08
1 C1 Istruttore Tecnico Concorso
pubblico per
titoli ed
esami
A tempo
pieno e
indeterminato
€ 29.932,95
1 C1 Istruttore Amministrativo Concorso
pubblico per
titoli ed
esami
A tempo
pieno e
indeterminato
€ 29.932,95
1 B1 Esecutore Amministrativo Mobilità
volontaria ex
art. 30 Tupi
tra Enti
soggetti a
patto di
stabilità
A tempo
pieno e
indeterminato
€ 26.529,16
1 D1 Istruttore Direttivo
Amministrativo
Utilizzo
graduatoria
Consorzio
Ambito
Territoriale n.
3 approvata
con
Determinazio
ne regionale
n. 734 del
16.11.2018
A tempo part
time (18 ore
settimanali) e
determinato
(durata 1
anno)
€ 16.818,16
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11. COPIA
ANNO 2020
Nessuna assunzione programmabile
ANNO 2021
Nessuna assunzione programmabile
2) di approvare la dotazione organica dell'Ente al 31.12.2018;
3) di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione
anche al mutare della normativa in materia;
4) di subordinare l’operatività del presente provvedimento alla puntuale verifica del permanere delle
condizioni giuridiche- economiche, prodromiche alle assunzioni di che trattasi;
5) di demandare al Responsabile del servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione
delle previsioni inserite nella presente programmazione;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.
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Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Oria, lì 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Loredana D`ELIA
Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.
Oria, lì 27/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angelica Sabba
Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Oria, lì 27/12/2018
Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Cuzzolini
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Carone
SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 315
La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza 25/02/2019
Oria, lì 25/02/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini
La presente deliberazione è ESECUTIVA il 05/02/2019
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)
Oria, lì 05/02/2019 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini
_____________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Oria, lì 25/02/2019 IL SEGRETARIO GENERALE
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