2. Il Regno d'Italia e il completamento dell'unità:
3 ottobre 1866: il Veneto
20 settembre 1870: Roma capitale
4 novembre 1918: Trento e Trieste ...
3.
4. Il Regno d'Italia e il completamento dell'unità:
3 ottobre 1866: il Veneto
20 settembre 1870: Roma capitale
4 novembre 1918: Trento e Trieste ...
5.
6. Il Regno d'Italia e il completamento dell'unità:
3 ottobre 1866: il Veneto
20 settembre 1870: Roma capitale
4 novembre 1918: Trento e Trieste ...
7.
8.
9.
10. Leggi Siccardi
(9 aprile 1850 e 5 giugno 1850)
aboliscono: il foro ecclesiastico, un tribunale che
sottraeva alla giustizia dello Stato gli uomini di
Chiesa oltre che per le cause civili anche per i
reati comuni; il diritto di asilo e la manomorta,
ovvero la non assoggettabilità a tassazione delle
proprietà immobiliari degli enti ecclesiastici.
Opposizione di principio della Santa Sede,
accettazione da una parte dei cattolici liberali;
strenua resistenza dei cattolici intransigenti.
(arresto dell'arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni, che venne
processato e condannato ad un mese di carcere dopo aver invitato
il clero a disobbedire a tali provvedimenti)
11. Legge Rattazzi
(29 maggio 1855)
abolisce tutti gli ordini religiosi (tra i quali
agostiniani, carmelitani, certosini, cistercensi,
cappuccini, domenicani, benedettini) privi di utilità
sociale, ovvero che «non attendessero alla
predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli
infermi», e ne espropriò tutti i conventi
12. Non expedit
(in italiano: non conviene)
è una disposizione della Santa Sede con la quale,
per la prima volta nel 1868, si consigliò ai cattolici
italiani di non partecipare alle elezioni politiche nel
Paese e, per estensione, di non partecipare alla
vita politica italiana
13. 13 marzo 1871: Legge delle Guarentigie
Prima parte: prerogative del Pontefice (inviolabilità della persona,
onori sovrani, diritto di avere al proprio servizio guardie armate a
difesa dei palazzi, Vaticano, Laterano, Cancelleria e villa di Castel
Gandolfo); immobili erano sottoposti a regime di extraterritorialità
(esenzione dalle leggi italiane); libertà di comunicazioni postali e
telegrafiche; diritto di rappresentanza diplomatica; introito annuo di
3.225.000 lire (pari a circa 13,5 milioni di euro 2009).
Seconda parte: regola i rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica,
garantendo ad entrambi la massima pacifica indipendenza; al clero
riconosciuta illimitata libertà di riunione; i vescovi esentati dal
giuramento al Re.
14. Sono gli anni del Cattolicesimo sociale
(latterie, cantine sociali e cooperative; scuole ed
ospedali; banche ed assicurazioni ...)
e dell'Opera dei Congressi
15.
16.
17. Adriano Navarotto racconta che la proposta di
creare una «banca agricola diocesana» fu
avanzata nel 1892 nell’annuale adunanza della
Federazione diocesana delle società cattoliche
operaie,
“nell'intento di soccorrere con il piccolo credito le
classi più umili ed avvalorare il movimento
cattolico. L’assemblea accolse
il sorridente progetto ed invitò la presidenza ad
affiatarsi con il Comitato diocesano dell’Opera dei
Congressi (1874-1904) perché, in pieno accordo
con l’autorità ecclesiastica, si costituisse un
comitato promotore della Banca”
18. 1913 prime elezioni a suffragio universale
patto Gentiloni: “cattolici deputati sì, deputati
cattolici no”; i cattolici danno il voto ai candidati
liberali che aderiscono ad alcuni punti
programmatici (libertà della scuola, opposizione al
divorzio, ecc.)
19. 1919 Benedetto XV abroga ufficialmente il non
expedit; nasce del Partito Popolare Italiano,
partito di ispirazione cattolica, ma aconfessionale,
indipendente dalla gerarchia
Nel suo programma il PPI ricalca i principi della Dottrina sociale
della Chiesa: l'integrità della famiglia, il voto alle donne, la libertà di
insegnamento, il riconoscimento giuridico e la libertà
dell'organizzazione di classe nell'unità sindacale, la legislazione
sociale nazionale ed internazionale, l'autonomia degli enti pubblici
ed il decentramento amministrativo (Regioni), la riforma tributaria
sulla base dell'imposta progressiva, il sistema elettorale
proporzionale, la libertà della Chiesa, la Società delle Nazioni, il
disarmo universale.
20. 26 luglio 1943: “Le idee ricostruttive della
Democrazia Cristiana” opuscolo diffuso
clandestinamente a firma di Demofilo.
Alcide De Gasperi, il suo reale autore, presenta il
programma della futura Democrazia Cristiana
Viene proposto uno Stato postfascista e democratico, capace di
inserire le masse popolari nella vita politica del paese e questo nei
consessi internazionali. Tra l'altro si afferma la necessità: di una
Corte Suprema di garanzia "che dovrà tutelare lo spirito e la lettera
della Costituzione, difendendola dagli abusi dei pubblici poteri e
dagli attentati dei Partiti"; della "costituzione delle Regioni come
enti autonomi" perché "Nell'ambito dell'autonomia regionale
troveranno adeguata soluzione i problemi specifici del
Mezzogiorno e delle Isole"; di un piano di riforme nell'industria,
nell'agricoltura e nel regime tributario; di incoraggiare il processo di
integrazione europea e la solidarietà occidentale
21. 150° anniversario dell'Unità d'Italia
- Nazione, libertà, indipendenza, unità
- I protagonisti del processo di unificazione
- "Fatta l'Italia, bisogna fare gli Italiani"
- Tra Statuto e Costituzione
- Crispi o Giolitti, intervento o neutralità
- Da Nicolò Tron ad Adriano Olivetti
- Tra boom economico e Centro-sinistra
- Gli anni del terrorismo e di tangentopoli
22.
23.
24. Preambolo
Carlo Alberto
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI
GERUSALEMME ...
Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi
veniamo oggi a compiere quanto avevamo
annunziato ai Nostri sudditi col Nostro
proclama dell’8 dell'ultimo scorso febbraio,
con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo
agli eventi straordinari che circondavano il
paese, come la Nostra confidenza in loro
crescesse colla gravità delle circostanze, e
come prendendo unicamente consiglio dagli
impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra
intenzione di conformare le loro sorti alla
ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità
della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni
rappresentative contenute nel presente
Statuto Fondamentale come un mezzo il più
sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile
affetto che stringono all’itala Nostra Corona
un Popolo … ordiniamo quanto segue:
25. Preambolo
Carlo Alberto
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI
GERUSALEMME ...
Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi
veniamo oggi a compiere quanto avevamo
annunziato ai Nostri sudditi col Nostro
proclama dell’8 dell'ultimo scorso febbraio,
con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo
agli eventi straordinari che circondavano il
paese, come la Nostra confidenza in loro
crescesse colla gravità delle circostanze, e
come prendendo unicamente consiglio dagli
impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra
intenzione di conformare le loro sorti alla
ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità
della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni
rappresentative contenute nel presente
Statuto Fondamentale come un mezzo il più
sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile
affetto che stringono all’itala Nostra Corona
un Popolo … ordiniamo quanto segue:
Il Capo Provvisorio dello Stato,
Vista la deliberazione dell’Assemblea
Costituente, che nella seduta del 22 dicembre
1947 ha approvato la Costituzione della
Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della
Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel
seguente testo:
26. Articolo 1:
La Religione Cattolica,
Apostolica e Romana è la
sola Religione dello
Stato. Gli altri culti ora
esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.
27. Articolo 1:
La Religione Cattolica,
Apostolica e Romana è la
sola Religione dello
Stato. Gli altri culti ora
esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.
L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali (Art. 3)
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge (Art.
8)
28. Potere legislativo ed esecutivo
Art. 3. - Il potere legislativo sarà
collettivamente esercitato dal Re e da
due Camere: il Senato, e quella dei
Deputati.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere
esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello
Stato: comanda tutte le forze di terra e di
mare; dichiara la guerra; fa i trattati di
pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che
l’interesse e la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le
comunicazioni opportune. I trattati che
importassero un onere alle finanze, o
variazione di territorio dello Stato, non
avranno effetto se non dopo ottenuto
l’assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche
dello Stato
29. Potere legislativo ed esecutivo
Art. 3. - Il potere legislativo sarà
collettivamente esercitato dal Re e da
due Camere: il Senato, e quella dei
Deputati.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere
esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello
Stato: comanda tutte le forze di terra e di
mare; dichiara la guerra; fa i trattati di
pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che
l’interesse e la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le
comunicazioni opportune. I trattati che
importassero un onere alle finanze, o
variazione di territorio dello Stato, non
avranno effetto se non dopo ottenuto
l’assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche
dello Stato
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere … Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia ...
30. Guerra trattati
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere
esecutivo ... dichiara la guerra; fa i trattati
di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che
l’interesse e la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le
comunicazioni opportune
31. Guerra trattati
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere
esecutivo ... dichiara la guerra; fa i trattati
di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle Camere tosto che
l’interesse e la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le
comunicazioni opportune
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Articolo 72
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
32.
33.
34. Diritti e Doveri dei cittadini
I diritti sanciti dallo Statuto sono:
Eguaglianza giuridica
Libertà individuale
Libertà di domicilio
Libertà di stampa
Libertà di riunione
Diritto di proprietà
Libertà di religione
in ogni caso il diritto teoricamente
acquisito viene limitato di fatto dalle
leggi ordinarie
Art. 26. - La libertà individuale è
garantita. Nessuno può essere
arrestato, o tradotto in giudizio, se
non nei casi previsti dalla legge, e
nelle forme che essa prescrive.
35. Diritti e Doveri dei cittadini
I diritti sanciti dallo Statuto sono:
Eguaglianza giuridica
Libertà individuale
Libertà di domicilio
Libertà di stampa
Libertà di riunione
Diritto di proprietà
Libertà di religione
in ogni caso il diritto teoricamente
acquisito viene limitato di fatto dalle
leggi ordinarie
Art. 26. - La libertà individuale è
garantita. Nessuno può essere
arrestato, o tradotto in giudizio, se
non nei casi previsti dalla legge, e
nelle forme che essa prescrive.
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
36. Decentramento
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
Le Regioni a Statuto speciale
sono state istituite fra il 1946 e
il 1948 (Sicilia, Sardegna, Valle
d'Aosta e Trentino-Alto Adige).
La Regione Friuli-Venezia
Giulia è stata invece istituita
solo nel 1963. L'istituzione delle
Regioni Sicilia e Sardegna ha
avuto lo scopo di scoraggiare
movimenti separatisti. Per le
altre il motivo è stato la forte
presenza di minoranze non
italiane.
7 giugno 1970 prime elezioni
regionali
37.
38. La composizione del corpo elettorale piemontese
risultava di 80.000 votanti su 4.900.000 abitanti,
ossia di 1 elettore ogni 69 abitanti.
Ad ogni deputato corrispondevano circa 300
elettori. Questo permetteva un contatto personale
molto intenso tra gli elettori e il candidato; le cose
non cambiarono con l'unificazione: Destra
Storica e Sinistra Storica (partiti post-elettorali)
39. L'esigenza di allargare la limitatissima base di
consenso (circa il 2% della popolazione totale) e
di far fronte alle profonde trasformazioni
economico-sociali porta a successive modifiche
della legge elettorale:
1882
1912
1919
1946
40. 1882
sono elettori i cittadini italiani che hanno compiuto
il 21 anno di età, sapessero leggere e scrivere e
avessero uno dei seguenti requisiti: avere
superato l'esame del corso elementare
obbligatorio (seconda elementare), oppure pagare
annualmente imposte dirette almeno lire 19.80.
Pertanto gli elettori, che nelle elezioni del maggio
1880 erano stati 621.896, pari al 2,2% della
popolazione totale del Regno, passarono a
2.017.829, pari al 6,9% della popolazione totale
41. 1912
suffragio a tutti i cittadini maschi che avessero
compiuto 30 anni o che, pur minori di 30 anni,
avessero un reddito di almeno 19,20 lire o la
licenza elementare, oppure avessero prestato il
servizio militare.
In tal modo il corpo elettorale passò dal 7% al
23,2% della popolazione.
42. 1919
diritto di voto a tutti i cittadini maschi che
avessero compiuto 21 anni o avessero prestato il
servizio militare.
Veniva introdotto il sistema proporzionale a
scrutinio di lista
43. 1946
diritto di voto a tutti i cittadini, maschi e femmine,
Veniva reintrodotto il sistema proporzionale a
scrutinio di lista