1. IL CASO TYSSEN: PREVENZIONE
LEGALE
Quadro accusatorio e controversie –
Responsabilità civile e penale dei
soggetti obbligati – Punti critici del
sistema di gestione
2. PECULIARITA’ DELLA VICENDA
• La multinazionale TYSSEN KRUPP AG;
• Il gruppo mise a disposizione un budget straordinario per
l’attuazione di tutte le misure di sicurezza antincendio in
generale ed in particolare su linee simili alla 5;
• Nello stabilimento torinese mancavano il certificato di
prevenzione incendi e gli adempimenti previsti dalla legge
Seveso;
• Il Piano di Emergenza era inadeguato;
• Le attività di formazione ed informazione erano
praticamente inesistenti;
• Mancavano impianti automatici di rilevazione e
spegnimento incendi;
3. • Non veniva più effettuata attività di manutenzione sugli
impianti;
• La pulizia dello stabilimento era del tutto carente;
• Il cattivo stato degli impianti comportava un consumo d’olio
pari a 8/10 tonnellate al mese;
• Mancavano i controlli da parte delle Autorità a ciò preposte,
ovvero quando questi avvenivano la Società veniva
preventivamente informata;
• Vi è stata una forte riduzione del personale (nel novembre
2006 lavoravano 320 operai, nello stesso mese del 2007 solo
160);
• Nel 2007 vi sono stati almeno 3 incendi di grandi dimensioni;
• Sulla linea 5 venivano sostituiti in media circa 30 – 40 estintori
al mese;
• Dopo il disastro della notte 6 dicembre 2007, sono state
impartite 116 prescrizioni diverse.
4. L’INCENDIO NELLA NOTTE DEL
6/12/2007
Gli operai hanno avvistato un piccolo incendio che, nonostante un loro
primo intervento, continuava ad alimentarsi a causa della sporcizia
presente sotto la linea.
Le fiamme hanno interessato i tubi flessibili che contenevano l’olio,
creandone un cedimento ovvero una perdita, cosicché il liquido in essi
contenuto, ovviamente infiammabile, è stato proiettato a notevole
distanza, creando una nube di fuoco ed un incendio che ha bruciato con
fiamme molto alte, come una mano, finché la pressione del sistema non si
è annullata.
Questo tipo di evento viene detto flash fire.
5. I CAPI DI IMPUTAZIONE– I SOGGETTI
• Amministratore Delegato e membro del comitato esecutivo (board) con
delega alla sicurezza;
• Consigliere di Amministrazione, membro del comitato esecutivo con
delega per il settore commerciale ed il marketing;
• Consigliere di Amministrazione, anch’egli membro del comitato
esecutivo con delega per il settore amministrazione, finanza e controllo;
• Direttore dell’Area tecnica, con competenze per la pianificazione degli
investimenti;
• Direttore dello stabilimento di Torino;
• Dirigente responsabile dell’Area Ecologia Ambiente e Sicurezza, nonché
RSPP.
6. I CAPI DI IMPUTAZIONE – GLI 8 PUNTI
DELLA PROCURA
Tutti i capi di imputazione si fondano su otto punti, in forza dei quali –
secondo l’impostazione accusatoria accolta dalla Corte – gli imputati erano
consapevoli della necessarietà degli interventi che avrebbero evitato l’evento:
1. l’incendio del 2006 sulla linea di ricottura e decapaggio di Krefeld;
2. la ricostruzione di tale linea con impianti automatici di rilevazione e
spegnimento;
3. la valutazione del rischio incendio effettuato dalle assicurazioni;
4. gli investimenti a livello di Gruppo;
5. la relazione di un consulente dell’assicurazione del marzo 2007;
6. la relazione di un consulente dell’assicurazione del giugno 2007;
7. la relazione di un consulente dell’assicurazione del luglio 2007;
8. la richiesta di autorizzazione agli investimenti sulla linea 5, dell’ottobre
2007, in quanto la stessa non risultava conforme sulla base delle
indicazioni tecniche delle assicurazioni, dei Vigili del Fuoco e del
Comitato per la sicurezza antincendio costituito a livello di gruppo.
7. I CAPI DI IMPUTAZIONE– I REATI
All’Amministratore Delegato sono stati contestati:
• il reato di cui all’art. 575, comma 1, c.p. ovvero l’omicidio doloso;
• il reato di cui all’art. 423 c.p., cioè l’incendio doloso.
A tutti gli altri imputati:
• il reato di cui all’art. 589, commi 1, 2 e 3 c.p., con l’aggravante di cui all’art.
61 n. 3, l’omicidio colposo aggravato dall’aver agito nonostante la
previsione dell’evento;
• il reato di cui all’art. 449, 423 c.p., con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 3,
ovvero l’incendio colposo aggravato dall’aver agito nonostante la
previsione dell’evento.
A tutti e sei in concorso tra loro, inoltre, è stato contestato il delitto di
“rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”,
previsto dall’art. 437 c.p.
8. IL DOLO EVENTUALE E LA COLPA
COSCIENTE
• La colpa con previsione, anche detta colpa cosciente, è un istituto previsto dal
codice penale. Infatti, tra le aggravanti comuni di cui all’art. 61 del codice, al
numero 3), è previsto un aumento di pena fino ad un terzo qualora, nei reati
colposi, il soggetto abbia agito nonostante la previsione dell’evento.
• Il dolo eventuale è, invece, frutto di elaborazione giurisprudenziale che,
nonostante sia ormai consolidato nelle sue basi teoriche, crea ancora alcune
difficoltà applicative.
Si ha, quindi, dolo eventuale quando il soggetto agente accetta la concreta
possibilità, intesa come elevata probabilità, che l’evento si verifichi quale
conseguenza del perseguimento di un altro obiettivo.
Si ha, invece, colpa cosciente quando l’agente nel porre in essere la condotta
nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di
realizzazione non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi,
nella convinzione o nella ragionevole speranza di poterlo evitare per abilità
personale o per intervento di altri fattori.
9. LA RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
«La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il
modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere
stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale
organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di <autonomi poteri di
iniziativa e di controllo>: non è necessario spendere ulteriori parole sulla
autonomia del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato»