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Attualmente per diventare Pedagogista bisogna
fare 5 anni di Università: iscrizione alla Facoltà
di Scienze della Formazione e dell’Educazione
fare i primi tre anni nella classe 18 o 19 in
Educatore, poi iscriversi ad una delle Lauree
Magistrali fare ulteriori 2 anni e Laurearsi
Magistralmente come Pedagogista.
Equipollenza ed Equiparazione
 
Il Pedagogista è un professionista in possesso di
laurea quadriennale o specialistica o magistrale,
difatti, con il Decreto Interministeriale 18 giugno
1998 (Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. 168)
si è avuta la equiparazione alle lauree 3+2 o 5
anni, lauree specialistiche (LS) della classe (LS del
dm 509/99) con le lauree magistrali (LM) della
classe (LM del dm 270/04)
Invece con il Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
ottobre giugno 2009 n. 233 si è resa chiara
l’equipollenza con il nuovissimo ordinamento
L.m. 85 dm 20/11/2004
Leggi e Ruoli del pedagogista in ambito sanitario

Enti Locali (Comuni, Province, regioni) Servizi socio-sanitari
pubblici e privati, Enti Morali e Centri di riabilitazione
convenzionati col SSN, ecc. vedono i Pedagogisti
assegnando loro ruoli fondamentali, anche con livello
apicale (dirigente)
Tali funzioni sono oggi svolte, con piena ufficialità, in molte
amministrazioni sanitarie (ASL, altre Istituzioni sanitarie,
Centri di riabilitazione, ecc, ove le figure di ambito
pedagogico svolgono funzioni e ruoli sia di operatori che di
dirigenza dei servizi (livello 9).
Le stesse funzioni sono svolte con intensa frequenza in
ambito di servizi socio-sanitari privati o convenzionati,
nonché di libera professione.
Nello stesso ambito sanitario, il Pedagogista è equiparato
allo Psicologo, come da Sentenza del Consiglio di Stato che
si trascrive (Consiglio di Stato sez. V, 13 luglio 1994, n. 763.):
 
 
"Il 16-12-1983 con Parere n. 53 - paragrafo 5 - il Consiglio
Nazionale Sanitario recita “Pedagogisti: tali figure, purché in
possesso del Diploma di Laurea, richiesto…. sono
equipollenti al profilo professionale dello Psicologo di cui
all’allegato 2 del D.P.R. n. 761/1979 ed ascrivibili nelle
corrispondenti posizioni funzionali in relazione agli specifici
requisiti previsti dal D.M. 30-1-1982”.
La Circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/2/5340
del 5 aprile 1994 avente per oggetto “linee guida sugli istituti
ed i centri per il recupero e la riabilitazione funzionale”
dichiara che le prestazioni che si devono svolgere in tali
istituti e centri sono di natura: “medica, psicologica,
pedagogica e sociale”.
Il D.P.R. 14-1-1997 pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20-2-1997
(in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private nelle Regioni) dispone alle
pagine 27 e 61 che il trattamento nei centri di riabilitazione
avviene con un …”apporto multidisciplinare medico-
psicologico-pedagogico”. Nelle stesse pagine dichiara
inoltre che il personale presente in tali centri “…devono
possedere… personale medico specialista, personale
dell’area psicologica e pedagogica, tecnici della
riabilitazione, educatori e personale di assistenza sociale”,
(dunque si menziona il personale di area pedagogica e il
personale di area educativa) … tutto questo personale deve
essere garantito nei centri ad internato e diurnato (pag. 61) e
nelle strutture ambulatoriali, extramurali, domiciliari e nei
centri occupazionali (pag. 27)."
Educatore “Professionale” (sociale e sanitario)

La figura del Pedagogista differisce da quella dell'Educatore
Professionale (Sociale e Sanitario)
 
L'educatore “professionale” (sociale) è in possesso della
sola laurea triennale (3 anni) (L18 classi delle lauree DM
509/99 essa è equiparata alla L19 classi delle lauree DM
270/04 uscenti dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione e
della Formazione. Esso è inquadrato da CCNL sociale nella
categoria D2) (ex 6° livello) e D3) (ex 7° livello) Educatrice/
ore professionale coordinatrice/ore, (di solito dopo qualche
anno di lavoro in azienda);
L'altra figura è l'Educatore Professionale Sanitario
anch'esso in possesso solo di laurea triennale (L)CLASSI
DELLE LAUREE DM 509/99 denominata SNT/02 Scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione equiparata alle
classe di LAUREE DM 270/04 di scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione uscenti dalla Facoltà di
Medicina con il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233
essi sono tecnici definiti tecnici dell'Educazione.
L'educatore professionale sanitario è posizionato al livello D,
D1, D2, e D3 nel personale tecnico sanitario.Il d4 è il
capoufficio il DS è il coordinatore degli educatori,
posizionato in DS1, DS2, DS3 queste si acquisiscono con
l'anzianità mentre DS4 è dirigente degli infermieri. Nel CCNL
sociale è inquadrato in D3 ex livello 7. tra queste due figure
l'unico ad avere l'Albo è l'educatore professionale sanitario.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011
 
Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari
dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo
4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (G.U. Serie Generale
n. 191 del 18 agosto 2011)
[…]
Art. 5.         Titoli ammessi alla procedura di valutazione

2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza
emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti
anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio
1999, n. 42 che, in conformita' all'ordinamento allora vigente, abbiano
consentito l'esercizio professionale.

Art. 6.          Titoli esclusi dalla procedura di valutazione

k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta' di Pedagogia/Scienze della
Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
!  Si trattava di un operatore destinato
   sia ai servizi socio-assistenziali, sia a
   quelli sanitari: i provvedimenti
   regionali, infatti, erano anche
   applicativi del Decreto del Ministero
   della Sanità 10 febbraio 1984
   (cosiddetto Decreto Degan) che
   identificava l’E.P. fra le figure nuove
   atipiche previste dal D.P.R. 20
   dicembre 1979, n. 761 che
   regolamentava lo stato giuridico del
   personale delle UU.SS.LL.
!  Con decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre
   1998, n. 520 “Regolamento recante norme per
   l’individuazione della figura e del relativo profilo
   professionale dell’educatore professionale”,
   emanato ai sensi dell’art. 6, comma tre del citato
   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, viene
   istituita la figura e il relativo profilo professionale
   dell’Educatore Professionale. Tale decreto stabilisce
   che le Università provvedano alla formazione
   attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in
   collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia
   e scienza dell’educazione
Doppio canale- doppia figura
      E.P.
!   Si prendeva atto, pertanto, che il D.Lgs. n. 502/92 e i
    successivi decreti attuativi sancivano di fatto la
    separazione dei canali formativi fra comparto socio -
    assistenziale e comparto sanitario. A partire dall’anno
    accademico 1992/93, si era inserita in questo quadro già
    complesso anche l’Università di Torino, con la decisione
    autonoma di attivare un corso di laurea di durata
    quadriennale in Scienze dell’Educazione - indirizzo
    “Educatore professionale scolastico”, presso la Facoltà di
    Scienze della Formazione.
!  
!   Risulta che tale corso di laurea, in seguito alla
    trasformazione delle facoltà di Pedagogia, sia stato attivato
    presso tutte le facoltà italiane di Scienze della Formazione,
    senza alcun preventivo confronto con le Regioni, titolari
    delle funzioni relative alla materia dei servizi sociali.
    Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la situazione
    relativa alla figura dell’E.P. nel corso degli anni 90 era la
    seguente: per il comparto sanitario la formazione degli
    operatori sanitari è demandata, ai sensi del d.lgs. 502/92,
    all’Università (Facoltà di Medicina), sulla base dei profili
    definiti con appositi decreti del Ministero della Sanità (il
    D.M. 520 sulla figura dell’E.P. è dell’ottobre 1998 )
Le facoltà di Scienze della Formazione hanno
  cominciato a laureare educatori professionali
  extrascolastici, che, stante la chiusura del mercato
  della Sanità, per i motivi suesposti, hanno
  cominciato a premere sui servizi socio –
  assistenziali. Tale corso di laurea, inizialmente
  quadriennale, è stato riconvertito in laurea di 1°
  livello (triennale), a partire dall’anno accademico
  2000/2001. il Ministero dell’Università e della
  Ricerca scientifica e tecnologica, nell’emanazione di
  tali decreti, ha mantenuto la dicotomia della
  formazione degli E.P.
!  Il D.M. 4 agosto 2000 “Determinazione
   delle classi delle lauree universitarie”
   definisce la classe di laurea 18 come
   “classe delle lauree in scienze
   dell’educazione e della formazione”,
   precisando che “i laureati della classe
   svolgeranno attività di educatore
   professionale, educatore di comunità e nei
   servizi sociali
Mentre il D.M. 2 aprile 2001 “Determinazione
 delle classi delle lauree universitarie delle
 professioni sanitarie”, che individua 22 figure,
 inserisce l’educatore professionale
 all’interno della classe 2 “classe delle lauree
 nelle professioni sanitarie della
 riabilitazione”, con riferimento al profilo
 definito con il D.M. 520/98. Per quanto
 riguarda l’E.P., pertanto, questa è la prima e
 unica fonte normativa attuativa dell’art. 6, c.
 3 del D.Lgs. 502/92.
si precisa, inoltre, che con D.M. 27 luglio 2000
   “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma
   universitario di educatore professionale, ai fini
   dell’esercizio professionale e dell’accesso alla
   formazione post-base”, emanato ai sensi della L. 26
   febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di
   professioni sanitarie”, i diplomi e gli attestati
   conseguiti in base alla normativa precedente a
   quella attuativa dell’art. 6, c. 3, erano stati
   riconosciuti equipollenti al diploma universitario di
   educatore professionale di cui al D.M. n. 520/98.
!  Contestualmente all’attivazione del
   corso interfacoltà per E.P., si auspicava
   che la Facoltà di Scienze della Formazione
   riconvertisse i propri corsi di laurea in
   modo da eliminare l’anomalia del doppio
   canale formativo (peraltro tali corsi mai
   avrebbero potuto rispondere ai vincoli
   previsti dal D.M. 520/98), portando ad
   esaurimento i corsi in itinere, cosa in
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l’educatore professionale formato
  nell’interfacoltà ai sensi del D.M. Sanità
  520/98 è l’unico educatore abilitato ad
  operare nei servizi sanitari.
  l’educatore professionale formato nella
  facoltà di Scienze della Formazione può
  svolgere attività in ambiti professionali che
  non implichino servizi sanitari.
  tutti i corsi per la formazione al titolo di
  Educatore professionale previsti dal
  precedente ordinamento sono stati aboliti
  poiché in contrasto con la normativa
  quadro nazionale di riferimento che ha
  disposto la chiusura delle scuole regionali
  per le professioni socio-sanitarie.
vengono emanate le seguenti istruzioni alle Aziende
  Sanitarie:
  Il personale sanitario con profilo di educatore
  professionale deve risultare in possesso del titolo
  legittimamente conseguito, previo percorso
  formativo superiore ed esame di Stato in
  conformità con quanto previsto dal Decreto
  Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., dal Decreto
  del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e
  dal Decreto del Ministero della Sanità 27/07/2000;
!  Alla luce di quanto finora evidenziato, pertanto, si
   può ritenere che, pur in un quadro normativo
   complesso e a volte contraddittorio, la normativa
   citata consenta di avere un quadro sufficiente
   chiaro rispetto alle figure professionali con funzioni
   educative da utilizzare nei servizi afferenti, da un
   lato all’area dei servizi sanitari, dall’altro all’area
   sociale. Rimane, invece, una situazione di incertezza
   per quanto riguarda l’area dell’integrazione socio
   – sanitaria, per la quale manca a tutt’oggi
   l’individuazione dei relativi profili a livello
   nazionale, così come previsto dal D.Lgs. n. 502/92 e
   s.m.i.
Si tratta, peraltro, dell’area dove trova
   collocabilità la maggior parte degli
   educatori professionali e che comprende
   in particolare i servizi per la disabilità e
   parte dei servizi per i minori, le cui
   prestazioni sono a carico sia del comparto
   sanitario sia del comparto sociale. Sono
   servizi, quindi, in cui la compartecipazione
   finanziaria è giustificata da una forte
   integrazione gestionale che rende difficile
   separare le singole componenti.
Educatore Professionale per gli ambiti di attività e le tipologie di
   servizi afferenti in via esclusiva al settore dei servizi sociali (dove
   non è prevista compartecipazione della sanità), i titoli di studio
   attualmente rilasciati dai canali di formazione universitario e della
   formazione professionale utili per lo svolgimento delle funzioni
   riconducibili alla figura dell’educatore professionale sono i
   seguenti,:
diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di
    educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in
    esito a corsi biennali o triennali post-secondari;
laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale
    extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale
    (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre
    1999, n. 509);
laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8
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Incontro apei catania 10 dicembre

  • 1. il “do ppio gogi sta e Il Peda ed ucatore” ivi cenni l egislat … p assato Pre sente e
  • 2. Attualmente per diventare Pedagogista bisogna fare 5 anni di Università: iscrizione alla Facoltà di Scienze della Formazione e dell’Educazione fare i primi tre anni nella classe 18 o 19 in Educatore, poi iscriversi ad una delle Lauree Magistrali fare ulteriori 2 anni e Laurearsi Magistralmente come Pedagogista.
  • 3. Equipollenza ed Equiparazione   Il Pedagogista è un professionista in possesso di laurea quadriennale o specialistica o magistrale, difatti, con il Decreto Interministeriale 18 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. 168) si è avuta la equiparazione alle lauree 3+2 o 5 anni, lauree specialistiche (LS) della classe (LS del dm 509/99) con le lauree magistrali (LM) della classe (LM del dm 270/04)
  • 4.
  • 5. Invece con il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233 si è resa chiara l’equipollenza con il nuovissimo ordinamento L.m. 85 dm 20/11/2004
  • 6.
  • 7. Leggi e Ruoli del pedagogista in ambito sanitario Enti Locali (Comuni, Province, regioni) Servizi socio-sanitari pubblici e privati, Enti Morali e Centri di riabilitazione convenzionati col SSN, ecc. vedono i Pedagogisti assegnando loro ruoli fondamentali, anche con livello apicale (dirigente) Tali funzioni sono oggi svolte, con piena ufficialità, in molte amministrazioni sanitarie (ASL, altre Istituzioni sanitarie, Centri di riabilitazione, ecc, ove le figure di ambito pedagogico svolgono funzioni e ruoli sia di operatori che di dirigenza dei servizi (livello 9). Le stesse funzioni sono svolte con intensa frequenza in ambito di servizi socio-sanitari privati o convenzionati, nonché di libera professione.
  • 8. Nello stesso ambito sanitario, il Pedagogista è equiparato allo Psicologo, come da Sentenza del Consiglio di Stato che si trascrive (Consiglio di Stato sez. V, 13 luglio 1994, n. 763.):     "Il 16-12-1983 con Parere n. 53 - paragrafo 5 - il Consiglio Nazionale Sanitario recita “Pedagogisti: tali figure, purché in possesso del Diploma di Laurea, richiesto…. sono equipollenti al profilo professionale dello Psicologo di cui all’allegato 2 del D.P.R. n. 761/1979 ed ascrivibili nelle corrispondenti posizioni funzionali in relazione agli specifici requisiti previsti dal D.M. 30-1-1982”.
  • 9. La Circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/2/5340 del 5 aprile 1994 avente per oggetto “linee guida sugli istituti ed i centri per il recupero e la riabilitazione funzionale” dichiara che le prestazioni che si devono svolgere in tali istituti e centri sono di natura: “medica, psicologica, pedagogica e sociale”.
  • 10. Il D.P.R. 14-1-1997 pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20-2-1997 (in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private nelle Regioni) dispone alle pagine 27 e 61 che il trattamento nei centri di riabilitazione avviene con un …”apporto multidisciplinare medico- psicologico-pedagogico”. Nelle stesse pagine dichiara inoltre che il personale presente in tali centri “…devono possedere… personale medico specialista, personale dell’area psicologica e pedagogica, tecnici della riabilitazione, educatori e personale di assistenza sociale”, (dunque si menziona il personale di area pedagogica e il personale di area educativa) … tutto questo personale deve essere garantito nei centri ad internato e diurnato (pag. 61) e nelle strutture ambulatoriali, extramurali, domiciliari e nei centri occupazionali (pag. 27)."
  • 11. Educatore “Professionale” (sociale e sanitario) La figura del Pedagogista differisce da quella dell'Educatore Professionale (Sociale e Sanitario)   L'educatore “professionale” (sociale) è in possesso della sola laurea triennale (3 anni) (L18 classi delle lauree DM 509/99 essa è equiparata alla L19 classi delle lauree DM 270/04 uscenti dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione. Esso è inquadrato da CCNL sociale nella categoria D2) (ex 6° livello) e D3) (ex 7° livello) Educatrice/ ore professionale coordinatrice/ore, (di solito dopo qualche anno di lavoro in azienda);
  • 12. L'altra figura è l'Educatore Professionale Sanitario anch'esso in possesso solo di laurea triennale (L)CLASSI DELLE LAUREE DM 509/99 denominata SNT/02 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione equiparata alle classe di LAUREE DM 270/04 di scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione uscenti dalla Facoltà di Medicina con il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 essi sono tecnici definiti tecnici dell'Educazione. L'educatore professionale sanitario è posizionato al livello D, D1, D2, e D3 nel personale tecnico sanitario.Il d4 è il capoufficio il DS è il coordinatore degli educatori, posizionato in DS1, DS2, DS3 queste si acquisiscono con l'anzianità mentre DS4 è dirigente degli infermieri. Nel CCNL sociale è inquadrato in D3 ex livello 7. tra queste due figure l'unico ad avere l'Albo è l'educatore professionale sanitario.
  • 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011   Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (G.U. Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2011) […] Art. 5. Titoli ammessi alla procedura di valutazione 2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformita' all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale. Art. 6. Titoli esclusi dalla procedura di valutazione k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta' di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  • 14. !  Si trattava di un operatore destinato sia ai servizi socio-assistenziali, sia a quelli sanitari: i provvedimenti regionali, infatti, erano anche applicativi del Decreto del Ministero della Sanità 10 febbraio 1984 (cosiddetto Decreto Degan) che identificava l’E.P. fra le figure nuove atipiche previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 che regolamentava lo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL.
  • 15. !  Con decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 “Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale”, emanato ai sensi dell’art. 6, comma tre del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, viene istituita la figura e il relativo profilo professionale dell’Educatore Professionale. Tale decreto stabilisce che le Università provvedano alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell’educazione
  • 16. Doppio canale- doppia figura E.P. !   Si prendeva atto, pertanto, che il D.Lgs. n. 502/92 e i successivi decreti attuativi sancivano di fatto la separazione dei canali formativi fra comparto socio - assistenziale e comparto sanitario. A partire dall’anno accademico 1992/93, si era inserita in questo quadro già complesso anche l’Università di Torino, con la decisione autonoma di attivare un corso di laurea di durata quadriennale in Scienze dell’Educazione - indirizzo “Educatore professionale scolastico”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione. !  
  • 17. !   Risulta che tale corso di laurea, in seguito alla trasformazione delle facoltà di Pedagogia, sia stato attivato presso tutte le facoltà italiane di Scienze della Formazione, senza alcun preventivo confronto con le Regioni, titolari delle funzioni relative alla materia dei servizi sociali. Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la situazione relativa alla figura dell’E.P. nel corso degli anni 90 era la seguente: per il comparto sanitario la formazione degli operatori sanitari è demandata, ai sensi del d.lgs. 502/92, all’Università (Facoltà di Medicina), sulla base dei profili definiti con appositi decreti del Ministero della Sanità (il D.M. 520 sulla figura dell’E.P. è dell’ottobre 1998 )
  • 18. Le facoltà di Scienze della Formazione hanno cominciato a laureare educatori professionali extrascolastici, che, stante la chiusura del mercato della Sanità, per i motivi suesposti, hanno cominciato a premere sui servizi socio – assistenziali. Tale corso di laurea, inizialmente quadriennale, è stato riconvertito in laurea di 1° livello (triennale), a partire dall’anno accademico 2000/2001. il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, nell’emanazione di tali decreti, ha mantenuto la dicotomia della formazione degli E.P.
  • 19. !  Il D.M. 4 agosto 2000 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” definisce la classe di laurea 18 come “classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione”, precisando che “i laureati della classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali
  • 20. Mentre il D.M. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”, che individua 22 figure, inserisce l’educatore professionale all’interno della classe 2 “classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione”, con riferimento al profilo definito con il D.M. 520/98. Per quanto riguarda l’E.P., pertanto, questa è la prima e unica fonte normativa attuativa dell’art. 6, c. 3 del D.Lgs. 502/92.
  • 21. si precisa, inoltre, che con D.M. 27 luglio 2000 “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, emanato ai sensi della L. 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, c. 3, erano stati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di educatore professionale di cui al D.M. n. 520/98.
  • 22. !  Contestualmente all’attivazione del corso interfacoltà per E.P., si auspicava che la Facoltà di Scienze della Formazione riconvertisse i propri corsi di laurea in modo da eliminare l’anomalia del doppio canale formativo (peraltro tali corsi mai avrebbero potuto rispondere ai vincoli previsti dal D.M. 520/98), portando ad esaurimento i corsi in itinere, cosa in realtà non avvenuta.
  • 23. l’educatore professionale formato nell’interfacoltà ai sensi del D.M. Sanità 520/98 è l’unico educatore abilitato ad operare nei servizi sanitari. l’educatore professionale formato nella facoltà di Scienze della Formazione può svolgere attività in ambiti professionali che non implichino servizi sanitari. tutti i corsi per la formazione al titolo di Educatore professionale previsti dal precedente ordinamento sono stati aboliti poiché in contrasto con la normativa quadro nazionale di riferimento che ha disposto la chiusura delle scuole regionali per le professioni socio-sanitarie.
  • 24. vengono emanate le seguenti istruzioni alle Aziende Sanitarie: Il personale sanitario con profilo di educatore professionale deve risultare in possesso del titolo legittimamente conseguito, previo percorso formativo superiore ed esame di Stato in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., dal Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e dal Decreto del Ministero della Sanità 27/07/2000;
  • 25. !  Alla luce di quanto finora evidenziato, pertanto, si può ritenere che, pur in un quadro normativo complesso e a volte contraddittorio, la normativa citata consenta di avere un quadro sufficiente chiaro rispetto alle figure professionali con funzioni educative da utilizzare nei servizi afferenti, da un lato all’area dei servizi sanitari, dall’altro all’area sociale. Rimane, invece, una situazione di incertezza per quanto riguarda l’area dell’integrazione socio – sanitaria, per la quale manca a tutt’oggi l’individuazione dei relativi profili a livello nazionale, così come previsto dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
  • 26. Si tratta, peraltro, dell’area dove trova collocabilità la maggior parte degli educatori professionali e che comprende in particolare i servizi per la disabilità e parte dei servizi per i minori, le cui prestazioni sono a carico sia del comparto sanitario sia del comparto sociale. Sono servizi, quindi, in cui la compartecipazione finanziaria è giustificata da una forte integrazione gestionale che rende difficile separare le singole componenti.
  • 27. Educatore Professionale per gli ambiti di attività e le tipologie di servizi afferenti in via esclusiva al settore dei servizi sociali (dove non è prevista compartecipazione della sanità), i titoli di studio attualmente rilasciati dai canali di formazione universitario e della formazione professionale utili per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alla figura dell’educatore professionale sono i seguenti,: diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari; laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre 1999, n. 509); laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale);