1. il “do ppio
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2. Attualmente per diventare Pedagogista bisogna
fare 5 anni di Università: iscrizione alla Facoltà
di Scienze della Formazione e dell’Educazione
fare i primi tre anni nella classe 18 o 19 in
Educatore, poi iscriversi ad una delle Lauree
Magistrali fare ulteriori 2 anni e Laurearsi
Magistralmente come Pedagogista.
3. Equipollenza ed Equiparazione
Il Pedagogista è un professionista in possesso di
laurea quadriennale o specialistica o magistrale,
difatti, con il Decreto Interministeriale 18 giugno
1998 (Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. 168)
si è avuta la equiparazione alle lauree 3+2 o 5
anni, lauree specialistiche (LS) della classe (LS del
dm 509/99) con le lauree magistrali (LM) della
classe (LM del dm 270/04)
4.
5. Invece con il Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
ottobre giugno 2009 n. 233 si è resa chiara
l’equipollenza con il nuovissimo ordinamento
L.m. 85 dm 20/11/2004
6.
7. Leggi e Ruoli del pedagogista in ambito sanitario
Enti Locali (Comuni, Province, regioni) Servizi socio-sanitari
pubblici e privati, Enti Morali e Centri di riabilitazione
convenzionati col SSN, ecc. vedono i Pedagogisti
assegnando loro ruoli fondamentali, anche con livello
apicale (dirigente)
Tali funzioni sono oggi svolte, con piena ufficialità, in molte
amministrazioni sanitarie (ASL, altre Istituzioni sanitarie,
Centri di riabilitazione, ecc, ove le figure di ambito
pedagogico svolgono funzioni e ruoli sia di operatori che di
dirigenza dei servizi (livello 9).
Le stesse funzioni sono svolte con intensa frequenza in
ambito di servizi socio-sanitari privati o convenzionati,
nonché di libera professione.
8. Nello stesso ambito sanitario, il Pedagogista è equiparato
allo Psicologo, come da Sentenza del Consiglio di Stato che
si trascrive (Consiglio di Stato sez. V, 13 luglio 1994, n. 763.):
"Il 16-12-1983 con Parere n. 53 - paragrafo 5 - il Consiglio
Nazionale Sanitario recita “Pedagogisti: tali figure, purché in
possesso del Diploma di Laurea, richiesto…. sono
equipollenti al profilo professionale dello Psicologo di cui
all’allegato 2 del D.P.R. n. 761/1979 ed ascrivibili nelle
corrispondenti posizioni funzionali in relazione agli specifici
requisiti previsti dal D.M. 30-1-1982”.
9. La Circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/2/5340
del 5 aprile 1994 avente per oggetto “linee guida sugli istituti
ed i centri per il recupero e la riabilitazione funzionale”
dichiara che le prestazioni che si devono svolgere in tali
istituti e centri sono di natura: “medica, psicologica,
pedagogica e sociale”.
10. Il D.P.R. 14-1-1997 pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20-2-1997
(in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private nelle Regioni) dispone alle
pagine 27 e 61 che il trattamento nei centri di riabilitazione
avviene con un …”apporto multidisciplinare medico-
psicologico-pedagogico”. Nelle stesse pagine dichiara
inoltre che il personale presente in tali centri “…devono
possedere… personale medico specialista, personale
dell’area psicologica e pedagogica, tecnici della
riabilitazione, educatori e personale di assistenza sociale”,
(dunque si menziona il personale di area pedagogica e il
personale di area educativa) … tutto questo personale deve
essere garantito nei centri ad internato e diurnato (pag. 61) e
nelle strutture ambulatoriali, extramurali, domiciliari e nei
centri occupazionali (pag. 27)."
11. Educatore “Professionale” (sociale e sanitario)
La figura del Pedagogista differisce da quella dell'Educatore
Professionale (Sociale e Sanitario)
L'educatore “professionale” (sociale) è in possesso della
sola laurea triennale (3 anni) (L18 classi delle lauree DM
509/99 essa è equiparata alla L19 classi delle lauree DM
270/04 uscenti dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione e
della Formazione. Esso è inquadrato da CCNL sociale nella
categoria D2) (ex 6° livello) e D3) (ex 7° livello) Educatrice/
ore professionale coordinatrice/ore, (di solito dopo qualche
anno di lavoro in azienda);
12. L'altra figura è l'Educatore Professionale Sanitario
anch'esso in possesso solo di laurea triennale (L)CLASSI
DELLE LAUREE DM 509/99 denominata SNT/02 Scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione equiparata alle
classe di LAUREE DM 270/04 di scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione uscenti dalla Facoltà di
Medicina con il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233
essi sono tecnici definiti tecnici dell'Educazione.
L'educatore professionale sanitario è posizionato al livello D,
D1, D2, e D3 nel personale tecnico sanitario.Il d4 è il
capoufficio il DS è il coordinatore degli educatori,
posizionato in DS1, DS2, DS3 queste si acquisiscono con
l'anzianità mentre DS4 è dirigente degli infermieri. Nel CCNL
sociale è inquadrato in D3 ex livello 7. tra queste due figure
l'unico ad avere l'Albo è l'educatore professionale sanitario.
13. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011
Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari
dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo
4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (G.U. Serie Generale
n. 191 del 18 agosto 2011)
[…]
Art. 5. Titoli ammessi alla procedura di valutazione
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza
emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti
anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio
1999, n. 42 che, in conformita' all'ordinamento allora vigente, abbiano
consentito l'esercizio professionale.
Art. 6. Titoli esclusi dalla procedura di valutazione
k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta' di Pedagogia/Scienze della
Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
14. ! Si trattava di un operatore destinato
sia ai servizi socio-assistenziali, sia a
quelli sanitari: i provvedimenti
regionali, infatti, erano anche
applicativi del Decreto del Ministero
della Sanità 10 febbraio 1984
(cosiddetto Decreto Degan) che
identificava l’E.P. fra le figure nuove
atipiche previste dal D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 che
regolamentava lo stato giuridico del
personale delle UU.SS.LL.
15. ! Con decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre
1998, n. 520 “Regolamento recante norme per
l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’educatore professionale”,
emanato ai sensi dell’art. 6, comma tre del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, viene
istituita la figura e il relativo profilo professionale
dell’Educatore Professionale. Tale decreto stabilisce
che le Università provvedano alla formazione
attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in
collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia
e scienza dell’educazione
16. Doppio canale- doppia figura
E.P.
! Si prendeva atto, pertanto, che il D.Lgs. n. 502/92 e i
successivi decreti attuativi sancivano di fatto la
separazione dei canali formativi fra comparto socio -
assistenziale e comparto sanitario. A partire dall’anno
accademico 1992/93, si era inserita in questo quadro già
complesso anche l’Università di Torino, con la decisione
autonoma di attivare un corso di laurea di durata
quadriennale in Scienze dell’Educazione - indirizzo
“Educatore professionale scolastico”, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione.
!
17. ! Risulta che tale corso di laurea, in seguito alla
trasformazione delle facoltà di Pedagogia, sia stato attivato
presso tutte le facoltà italiane di Scienze della Formazione,
senza alcun preventivo confronto con le Regioni, titolari
delle funzioni relative alla materia dei servizi sociali.
Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la situazione
relativa alla figura dell’E.P. nel corso degli anni 90 era la
seguente: per il comparto sanitario la formazione degli
operatori sanitari è demandata, ai sensi del d.lgs. 502/92,
all’Università (Facoltà di Medicina), sulla base dei profili
definiti con appositi decreti del Ministero della Sanità (il
D.M. 520 sulla figura dell’E.P. è dell’ottobre 1998 )
18. Le facoltà di Scienze della Formazione hanno
cominciato a laureare educatori professionali
extrascolastici, che, stante la chiusura del mercato
della Sanità, per i motivi suesposti, hanno
cominciato a premere sui servizi socio –
assistenziali. Tale corso di laurea, inizialmente
quadriennale, è stato riconvertito in laurea di 1°
livello (triennale), a partire dall’anno accademico
2000/2001. il Ministero dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica, nell’emanazione di
tali decreti, ha mantenuto la dicotomia della
formazione degli E.P.
19. ! Il D.M. 4 agosto 2000 “Determinazione
delle classi delle lauree universitarie”
definisce la classe di laurea 18 come
“classe delle lauree in scienze
dell’educazione e della formazione”,
precisando che “i laureati della classe
svolgeranno attività di educatore
professionale, educatore di comunità e nei
servizi sociali
20. Mentre il D.M. 2 aprile 2001 “Determinazione
delle classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie”, che individua 22 figure,
inserisce l’educatore professionale
all’interno della classe 2 “classe delle lauree
nelle professioni sanitarie della
riabilitazione”, con riferimento al profilo
definito con il D.M. 520/98. Per quanto
riguarda l’E.P., pertanto, questa è la prima e
unica fonte normativa attuativa dell’art. 6, c.
3 del D.Lgs. 502/92.
21. si precisa, inoltre, che con D.M. 27 luglio 2000
“Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma
universitario di educatore professionale, ai fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso alla
formazione post-base”, emanato ai sensi della L. 26
febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di
professioni sanitarie”, i diplomi e gli attestati
conseguiti in base alla normativa precedente a
quella attuativa dell’art. 6, c. 3, erano stati
riconosciuti equipollenti al diploma universitario di
educatore professionale di cui al D.M. n. 520/98.
22. ! Contestualmente all’attivazione del
corso interfacoltà per E.P., si auspicava
che la Facoltà di Scienze della Formazione
riconvertisse i propri corsi di laurea in
modo da eliminare l’anomalia del doppio
canale formativo (peraltro tali corsi mai
avrebbero potuto rispondere ai vincoli
previsti dal D.M. 520/98), portando ad
esaurimento i corsi in itinere, cosa in
realtà non avvenuta.
23. l’educatore professionale formato
nell’interfacoltà ai sensi del D.M. Sanità
520/98 è l’unico educatore abilitato ad
operare nei servizi sanitari.
l’educatore professionale formato nella
facoltà di Scienze della Formazione può
svolgere attività in ambiti professionali che
non implichino servizi sanitari.
tutti i corsi per la formazione al titolo di
Educatore professionale previsti dal
precedente ordinamento sono stati aboliti
poiché in contrasto con la normativa
quadro nazionale di riferimento che ha
disposto la chiusura delle scuole regionali
per le professioni socio-sanitarie.
24. vengono emanate le seguenti istruzioni alle Aziende
Sanitarie:
Il personale sanitario con profilo di educatore
professionale deve risultare in possesso del titolo
legittimamente conseguito, previo percorso
formativo superiore ed esame di Stato in
conformità con quanto previsto dal Decreto
Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., dal Decreto
del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e
dal Decreto del Ministero della Sanità 27/07/2000;
25. ! Alla luce di quanto finora evidenziato, pertanto, si
può ritenere che, pur in un quadro normativo
complesso e a volte contraddittorio, la normativa
citata consenta di avere un quadro sufficiente
chiaro rispetto alle figure professionali con funzioni
educative da utilizzare nei servizi afferenti, da un
lato all’area dei servizi sanitari, dall’altro all’area
sociale. Rimane, invece, una situazione di incertezza
per quanto riguarda l’area dell’integrazione socio
– sanitaria, per la quale manca a tutt’oggi
l’individuazione dei relativi profili a livello
nazionale, così come previsto dal D.Lgs. n. 502/92 e
s.m.i.
26. Si tratta, peraltro, dell’area dove trova
collocabilità la maggior parte degli
educatori professionali e che comprende
in particolare i servizi per la disabilità e
parte dei servizi per i minori, le cui
prestazioni sono a carico sia del comparto
sanitario sia del comparto sociale. Sono
servizi, quindi, in cui la compartecipazione
finanziaria è giustificata da una forte
integrazione gestionale che rende difficile
separare le singole componenti.
27. Educatore Professionale per gli ambiti di attività e le tipologie di
servizi afferenti in via esclusiva al settore dei servizi sociali (dove
non è prevista compartecipazione della sanità), i titoli di studio
attualmente rilasciati dai canali di formazione universitario e della
formazione professionale utili per lo svolgimento delle funzioni
riconducibili alla figura dell’educatore professionale sono i
seguenti,:
diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di
educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in
esito a corsi biennali o triennali post-secondari;
laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale
extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale
(D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre
1999, n. 509);
laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8
ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per
l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell'educatore professionale);