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Il processo decisionale degli Organi Collegiali
Area Affari Generali
Settore Rapporti con gli Organi Accademici
31 maggio 2012
2
GLI ATTORI DEL PROCESSO DECISIONALE
Magnifico Rettore Indirizzo Politico Prorettori
Aree amministrative
Fase istruttoria
Fase decisoria
(proposte pareri e delibere collegiali)
Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Redazione verbale
Aree amministrative
Fase esecutiva
3
COME SI FORMANO LE DECISIONI NEGLI ORGANI
COLLEGIALI
Gli organi, intesi come soggetti cui compete la titolarità formale di un’attività
giuridicamente qualificata che rappresenta un’estrinsecazione di potere, si definiscono
collegiali quando l’esercizio della funzione è demandato ad un collegio ovvero ad una
pluralità di persone dotate di pari potere, le quali, formando un’unità, debbono provvedervi
in seduta comune e attraverso una unitaria deliberazione.
La titolarità della funzione compete a più persone fisiche che formano il collegio e adottano
atti unitari.
I giudizi individuali espressi dai componenti vengono, di fatto, assorbiti dalla valutazione
operata collegialmente al momento della decisione, assunta all’unanimità ovvero a
maggioranza.
Peculiari sono le modalità attraverso le quali si forma la volontà collegiale, nella rigorosa
osservanza del principio di collegialità dell’organo, che implica in primo luogo il rispetto,
da parte della minoranza, della volontà della maggioranza regolarmente formatasi, come
volontà imputabile all’organo unitariamente inteso.
Analizziamo questo principio fondamentale.
4
Segue COME SI FORMANO LE DECISIONI NEGLI ORGANI
COLLEGIALI
La deliberazione è l'atto giuridico imputato al collegio, costituito, appunto, da una
pluralità di persone.
Con il termine Quorum si fa riferimento al c.d. "numero legale". Si distingue:
QUORUM STRUTTURALE per la validità della seduta (numero minimo di partecipanti
alla seduta):
almeno metà più uno dei componenti del collegio, dedotti gli assenti giustificati (ad
eccezione che per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per i quali il
computo avviene senza dedurre gli assenti giustificati).
Se manca il quorum strutturale, la seduta non può avere luogo per la mancanza della
titolarità dei poteri del collegio.
QUORUM FUNZIONALE per la validità dell’espressione della volontà deliberativa
(numero minimo di voti favorevoli per l’adozione della decisione):
almeno metà più uno dei partecipanti alla votazione (maggioranza semplice);
nei casi di deliberazioni da assumere a maggioranza assoluta (es. per l’approvazione di
regolamenti), occorre il voto favorevole della metà più uno dei componenti del collegio
(senza dedurre gli assenti giustificati).
5
LA NATURA DEL VERBALE
Poiché l’esistenza degli atti degli organi collegiali non coincide temporalmente con il momento
della loro (successiva) formalizzazione, nasce l’esigenza di avere memoria certa di ciò che è
accaduto durante la seduta, esigenza cui assolve la funzione di verbalizzazione.
Il verbale è il documento preordinato alla descrizione di atti e fatti, giuridicamente rilevanti,
compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante incaricato di tale compito, al fine di
garantirne la certezza e documentarne l’esistenza.
Viene redatto per iscritto per dare conto di come gli organi collegiali sono giunti ad assumere
determinate decisioni, del loro contenuto, dell’esposizione dei fatti giuridicamente rilevanti,
delle dichiarazioni rese dai singoli partecipanti.
6
LA FUNZIONE DEL VERBALE
Funzione del verbale è la fedele rappresentazione di atti o fatti cui il pubblico ufficiale abbia
assistito, diretta a costituire documentazione probante fino a querela di falso (art. 2700
c.c.):
della provenienza da colui che lo ha materialmente formato;
dell’esistenza degli atti o fatti in esso attestati, così come si sono svolti in presenza
dell’autore del verbale o come da questi conosciuti per effetto delle dichiarazioni acquisite
(non anche della loro veridicità);
della sequenza in cui i fatti si sono verificati
Ulteriore funzione è quella di consentire agli organi giurisdizionali il controllo sul corretto
svolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni amministrative adottate,
anche da parte dei privati tramite il diritto di accesso.
Dalla funzione stessa di documentazione cui assolve, si desumono i caratteri propri del verbale
che deve essere la rappresentazione vera della seduta e la riproduzione esatta ed inequivoca di
quanto avvenuto durante il suo svolgimento.
7
VERBALE: REQUISITI DI STRUTTURA
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL VERBALE:
SOGGETTO
OGGETTO
FORMA
SOTTOSCRIZIONE
8
IL SOGGETTO VERBALIZZANTE
La funzione di redigere il verbale è demandata al Segretario, che deve avere un titolo
specifico di investitura formale in tal senso, vale a dire deve esserci una situazione
legittimante l’esercizio della relativa funzione; può essere un membro estraneo o un
componente del collegio stesso.
Spetta comunque al Presidente del collegio il compito di sorvegliare e disciplinare
l’attività di verbalizzazione.
Il soggetto verbalizzante, nei casi nei quali il contenuto della determinazione adottata
evidenzi ictu oculi un profilo di danno erariale, incorre nelle responsabilità
amministrativo-contabile qualora non ottemperi all’obbligo di denuncia alla Corte dei
Conti
9
Segue: IL SOGGETTO VERBALIZZANTE
E’ importante che il Segretario sia in una situazione di assoluta imparzialità rispetto agli
interessi connessi alla funzione.
Il verbalizzante non è il garante della legittimità dello svolgimento della seduta e
dell’assunzione delle relative determinazioni.
E’ comunque necessario che il verbalizzante dia conto delle eventuali irregolarità o
illegittimità riscontrate, e, ove dovesse rilevare ipotesi penalmente rilevanti, ha l’obbligo
di rapporto al magistrato penale
Devono ritenersi estensibili ai segretari dei collegi amministrativi le disposizioni sulle
incompatibilità previste per i componenti dei collegi medesimi; tuttavia la giurisprudenza ha
chiarito che il segretario di una commissione di concorso non partecipa alla fase formativa e di
espressione di giudizio, se non al fine di darne atto a verbale; pertanto, la sua presenza, ove
richiesta dalla normativa, non si traduce in una continua ed ininterrotta contiguità fisica con i
commissari, essendo sufficiente che egli garantisca il regolare svolgimento delle procedure.
10
L’OGGETTO DEL VERBALE
Oggetto specifico della verbalizzazione è la sequenza dei fatti cui il verbalizzante assiste, fra i
quali:
la presenza dei soggetti partecipanti
le opinioni e i giudizi espressi dai singoli partecipanti
i voti manifestati
Elementi indefettibili della verbalizzazione sono:
l’indicazione nominativa dei componenti presenti/assenti giustificati/assenti; l’indicazione di
chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario;
le modalità di voto palese o segreto; l’espressione del voto, il risultato del voto (dando atto,
in caso di voto palese, nominativamente dei favorevoli, astenuti, contrari)
l’indicazione dell’organo e il tipo di adunanza
l’inizio e la fine delle operazioni
il luogo e la data
gli argomenti all’odg
la sospensione dei lavori e la loro ripresa
l’eventuale scioglimento della seduta; le eventuali espulsioni di singoli componenti
la firma del Presidente e del Segretario
11
LA FORMA DEL VERBALE
La verbalizzazione, anche se attuata con fogli manoscritti o con strumenti tecnologici,
dovendo rispondere alle descritte esigenze di certezza e conservazione nel tempo, deve
sempre potersi tradurre in un documento cartaceo; solo il documento scritto ha
funzioni di verbale, dovendosi attribuire ad altri strumenti eventualmente in uso mero
valore di ausilio ai fini della verbalizzazione e non di sostituzione della stessa.
12
LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
Il verbale assume carattere di atto compiutamente formato con la sottoscrizione congiunta
di colui che lo redige come segretario verbalizzante e del Presidente, mentre la mancata
sottoscrizione dei componenti del collegio non è causa di illegittimità.
In caso di eventuale rifiuto di apporre la sottoscrizione da parte del presidente o del
segretario, chi sottoscrive darà atto del rifiuto e delle relative ragioni, ferma restando la
validità dell’atto.
La sottoscrizione è da intendersi come firma autografa del pubblico ufficiale in calce
all’atto; la sottoscrizione a margine di ogni foglio garantisce la consequenzialità della
stesura dell'atto nelle sue varie parti e componenti.
13
Segue LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
Il verbale diviene atto pubblico quando, nell’ordine, le formalità della
- redazione
- lettura
- approvazione
- sottoscrizione
sono state completate.
Da tale momento è impossibile offrire con altro mezzo, che non sia la querela di
falso, la prova della non veridicità di quanto verbalizzato.
Per quanto riguarda i fatti su cui il verbale tace o che sono espressi in forma che può
dare adito a dubbi e incompletezze, la fidefacenza si estenderà solo ai fatti o
determinazioni che trovano, in tutto o in parte, rispondenza certa nel contenuto del
verbale.
La dimostrazione di tali fatti o determinazioni potrà invece essere data con gli ordinari
mezzi di prova, comprese le presunzioni.
14
CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO
La convocazione è l’invito formale rivolto ai componenti, mediante apposita
comunicazione, a riunirsi in un certo luogo e in una certa data, a cura del Presidente.
Essa contiene l’ordine del giorno cioè gli argomenti da trattare, che devono essere indicati
chiaramente, non essendo ammesso l’utilizzo di formule generiche né la possibilità di
dedurre implicitamente da un argomento previsto una questione diversa.
Nel caso in cui vi sia un vizio attinente alla convocazione, quest’ultimo non produce di per
sè effetti invalidanti sulla delibera (salvo richiesta di annullamento), se non nei casi di
collegi reali o perfetti.
FUNZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO:
è quella di consentire, con congruo anticipo, ai componenti di disporre di ogni utile
elemento di giudizio in ordine alla partecipazione alla seduta ed al merito delle questioni
da trattare.
Non è pertanto consentito, in linea di principio, deliberare su questioni non contemplate
all’ODG, salvo nel caso in cui l’organo si esprima favorevolmente.
15
REDAZIONE DEL VERBALE
La determinazione di volontà dell’organo (delibera) e la sua verbalizzazione costituiscono
elementi inscindibili del provvedimento.
Il verbalizzante potrà seguire un criterio di sintesi e non analitico, con la precisazione che il
limite della sinteticità ammissibile sarà individuato caso per caso nel tipo di atti posti in
essere, nei loro effetti, e sulla base del nesso eventualmente esistente fra gli interventi dei
componenti e la decisione finale assunta, in modo che il provvedimento sia più rispondente
possibile alla reale volontà del collegio.
COSA NON VA A VERBALE
La minuta descrizione di tutte le particolarità che possono verificarsi durante la seduta,
specie se non vi è alcun nesso con le deliberazioni da adottare (ad esempio le brevi uscite
dal luogo della seduta di alcuni componenti, a meno che non sia fatta constare dagli stessi
interessati una specifica volontà in tal senso, le frasi o espressioni inappropriate)
16
Segue REDAZIONE DEL VERBALE
L’attività di resocontazione si può svolgere secondo due diverse modalità:
Resocontazione integrale (riproduzione parola per parola degli interventi dei partecipanti)
Resocontazione sommaria (riproduzione sintetica del contenuto degli interventi)
Le opinioni e i giudizi espressi dai partecipanti possono essere riportati a verbale anche in
forma sintetica e riassuntiva o possono essere omessi (senza che ciò incida sulla validità
del verbale).
Rimane fermo il diritto al rilascio di interventi scritti
La norma regolamentare configura il rilascio dell’intervento scritto come una facoltà, il
cui esercizio consentirà al singolo di lasciare traccia autografa a verbale del proprio
pensiero, in modo che lo scritto rappresenti l’espressione della sua diretta volontà, senza
alcuna intermediazione del soggetto verbalizzante; vi deve essere uno stretto nesso
temporale fra le dichiarazioni rilasciate oralmente e la loro trasfusione in un documento
scritto, garantendo la consequenzialità dei due momenti come accadimenti intercorsi
entrambi nel lasso temporale di svolgimento della riunione, quasi contestualmente.
Il principale punto di delicatezza sotto questo profilo è quello di verificare caso per caso
che i contenuti trasfusi dal componente nell’intervento scritto non si discostino
sostanzialmente dalle dichiarazioni rilasciate durante l’intervento in aula, ed in
particolare che essi, come talvolta può accadere, non vengano ampliati ex post con
l’introduzione di concetti o elementi niente affatto richiamati all’attenzione dell’organo.
Si potrebbe in tali casi determinare una inammissibile violazione del principio di fedeltà,
rispetto al quale il verbalizzante assolve ad un ruolo di garanzia.
17
Segue REDAZIONE DEL VERBALE
Si distingue:
una prima fase di redazione del verbale mediante stesura degli appunti presi nella
contestualità della seduta
una successiva fase di redazione formalizzata del verbale stesso.
Gli appunti, che saranno utilizzati per la compilazione del verbale, hanno il valore di
atto preparatorio del verbale stesso; essi, proprio in quanto contestuali e provenienti dal
pubblico ufficiale incaricato, costituiscono la memoria più immediata e fedele, anche se
provvisoria, degli atti e fatti oggetto di verbalizzazione, e possono essere considerati già
atto pubblico (anche ai fini penalistici).
Costituendo una prima forma di verbale con effetti pubblicistici temporalmente limitati,
perdono valore dopo che sono stati trasfusi e recepiti nel verbale stesso.
18
L’ITER DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE COLLEGIALE
L’attività di supporto amministrativo alla funzione deliberativa si distingue in tre momenti:
1) Fase antecedente alla seduta
Convocazione sedute
Formazione definitiva dell’Ordine del giorno
Consultazione del fascicolo da parte dei componenti
2) Svolgimento della seduta
Attività di verbalizzazione
Verifica della validità della costituzione del collegio
Verifica della validità dell’assunzione delle deliberazioni
3) Fase successiva alla seduta
Raccordo fra Aree amministrative e Organi di governo
Certezza, efficacia e pubblicità agli esiti della seduta
Rilascio estratti dei verbali
Conservazione e archiviazione dei verbali
19
L’ITER DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE COLLEGIALE
Aree proponenti
Iniziativa
Fase istruttoria di predisposizione dell’atto
Proposta
di delibera
Seduta dell’organo con
esame argomenti
all’odg
Discussione
Votazione
Fase decisoria di adozione dell’atto
Esistenza e validità
dell’atto al momento
della proclamazione
del voto, indipendentemente
da un requisito di forma
Verbalizzazione della seduta Minute e appunti
Redazione formale
delle delibere + dibattitiApprovazione del verbale
Sottoscrizione
del verbale
Efficacia; certezza legale; garanzia di tutela
giurisdizionale; memoria storica
20
RAPPORTO FRA ATTO DI DOCUMENTAZIONE (VERBALE) E
ATTO DOCUMENTATO (DELIBERA)
Nella prassi l’espressione verbale viene impropriamente adoperata per indicare il contenuto
della determinazione amministrativa, come sinonimo dell’atto documentato.
A ben vedere, il verbale non si limita a riprodurre il contenuto della decisione del collegio
ma “narra un’azione nella sua storicità”, nel senso che viene verbalizzata non la sola
deliberazione ma una serie di elementi ulteriori quali le operazioni di voto, le modalità di
svolgimento della seduta, gli interventi e le dichiarazioni dei componenti, le circostanze di
fatto e cronologiche.
In tal senso si distingue l’adozione della delibera collegiale dalla redazione del verbale
delle operazioni svolte durante la seduta. La verbalizzazione costituisce mera
documentazione storica probante dell’esistenza degli atti verbalizzati e attribuisce loro
quella certezza informativa indispensabile per consentire, anzitutto, da parte degli
interessati, l’espletamento della funzione successiva di controllo in merito alla regolarità
dell’attività svolta.
Ne consegue che la deliberazione non può considerarsi inesistente in difetto di una sua
verbalizzazione, dato che la determinazione di volontà è ben distinta dalla sua proiezione
formale.
21
RAPPORTO FRA ATTO DI DOCUMENTAZIONE (VERBALE) E
ATTO DOCUMENTATO (DELIBERA)
A differenza di quanto accade per gli atti degli organi monocratici (ove il momento della
loro esistenza coincide con quello della loro formalizzazione redazione e sottoscrizione), gli
atti degli organi collegiali si perfezionano con una esternazione che avviene attraverso il
ricorso a forme diverse da quella scritta (cioè a seguito della votazione e della proclamazione
dei relativi risultati).
La forma scritta non è quindi la forma tipica degli atti degli organi collegiali; l’atto è
adottato, esiste ed è valido indipendentemente da un requisito di forma.
La forma si pone come requisito di mera documentazione ed è finalizzata alla produzione
degli effetti dell’atto, nonché a conservare la memoria storica e a garantire la certezza legale
e la tutela giurisdizionale.
In sede di verbalizzazione si traduce per iscritto la documentazione di un atto già esistente e
valido.
L’esistenza dell’atto (che si colloca cronologicamente al momento stesso della votazione)
non coincide con la sua successiva formalizzazione. L’atto di documentazione (verbale), che
rappresenta, in sequenza cronologica, la memoria dei fatti salienti della seduta, contiene
l’atto documentato (atto collegiale).
Il verbale può definirsi atto certificativo-ricognitivo di un atto amministrativo deliberativo.
22
L’APPROVAZIONE DEL VERBALE
L’approvazione del verbale da parte dei componenti dell’organo ha la funzione non di
atto di controllo idoneo a far produrre effetti all’atto soggetto ad approvazione ma di
mera verifica (una sorta di presa d’atto) della corrispondenza di quanto documentato con
ciò che effettivamente è accaduto nel corso della seduta e con gli interventi e i voti
espressi dai componenti; non incide sull’immediata esecutività delle deliberazioni.
Irrilevante è, ai fini dell’approvazione, l’eventuale (possibile) difformità del collegio
approvante rispetto a quello nella composizione presente nella seduta oggetto di
verbalizzazione. La formalità dell’approvazione va riferita al collegio nel suo complesso
e non ai singoli componenti; l’irrilevanza della mancata identità dei due collegi deriva dal
fatto che è in approvazione il verbale e non la delibera verbalizzata.
Nella prassi il verbale si dichiara approvato con la astensione dei componenti assenti
nella relativa seduta.
23
Segue L’APPROVAZIONE DEL VERBALE
Ai fini della legittimità degli atti adottati, è irrilevante la mancata contestuale
lettura ed approvazione del verbale, trattandosi di adempimenti che non devono
aver luogo necessariamente nella stessa adunanza.
Tali formalità saranno effettuate di norma nella prima seduta successiva (in modo
che intercorra un breve lasso di tempo, tale da non ingenerare il dubbio di una
carente veridicità di quanto documentato o di una sua alterazione).
La formalità della lettura in particolare viene in genere omessa, salvo specifica
richiesta di un componente, dandosi per letto lo schema di verbale che viene
portato in approvazione, essendo stato in precedenza reso disponibile ai membri
del collegio.
I membri dell’organo hanno la possibilità di apportare modifiche e integrazioni
alla proposta di verbale qualora ritenuta non conforme allo svolgimento del
dibattito e/o alle decisioni assunte dall’organo, impregiudicata restando l’efficacia
delle delibere.
In presenza di un’approvazione a maggioranza e non all’unanimità del verbale di
una seduta precedente, il soggetto dissenziente (che cioè esprime voto di
astensione o contrario) ha solo la facoltà di far constare a verbale le ragioni del suo
dissenso.
24
Segue L’APPROVAZIONE DEL VERBALE
In ogni caso, a seguito di obiezioni o contestazioni mosse in sede di approvazione, non si
modifica il verbale precedentemente già formato dal segretario, ma si dà solo atto delle
obiezioni/contestazioni nel verbale della seduta (successiva).
L’approvazione del verbale può avvenire, talvolta, seduta stante, ad esempio su esplicita
richiesta motivata da ragioni di urgenza.
Data l’irripetibilità del procedimento di verbalizzazione, non è ammissibile dopo
l’approvazione integrare il verbale, con dichiarazioni successive, rese dai componenti o
da soggetti terzi.
25
I POTERI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE
● Convocare e presiedere l’Organo (anche su richiesta di un terzo dei
componenti);
● Stabilire gli argomenti dell’ordine del giorno delle sedute e prevedervi
l’inclusione di quelli proposti per iscritto da almeno un quarto dei componenti;
● Garantire a beneficio dei componenti la completezza del fascicolo e della
relativa documentazione con un congruo anticipo rispetto alla data della seduta;
● Verificare, unitamente al Segretario verbalizzante, la validità della composizione
del collegio e dell’assunzione delle singole deliberazioni;
● Definire l’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
26
Segue I POTERI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE
● Regolare i tempi, la durata, ed il numero degli interventi dei componenti;
● Disporre, tranne per i punti dell’ordine del giorno riguardanti persone, che le
sedute siano pubbliche;
● Disporre la sospensione della seduta e l’allontanamento di singoli componenti;
● Rispondere, con il supporto dei competenti Uffici, alle interrogazioni dei
componenti nella medesima seduta o in quella successiva;
● Sovraintendere e vigilare sull’attività di verbalizzazione;
● Assicurare ai componenti la preventiva consultazione del verbale ai fini della
sua successiva approvazione.
27
I DIRITTI DEI COMPONENTI DELL’ORGANO
Avere la disponibilità degli argomenti all’odg e dei testi su cui deliberare con congruo
anticipo rispetto alla riunione
Far inserire una dichiarazione scritta a verbale
Nei casi di voto palese, far constare il proprio voto: da qui l’esigenza di rappresentare la
provenienza nominativa del voto e non limitarsi a dare atto del suo esito numerico
Far apportare rettifiche ai loro interventi in sede di approvazione del verbale
Chiedere l’annullamento della delibera, purché facciano valere pretese al regolare
svolgimento dell’ufficio e denuncino vizi procedimentali (es. irrituale convocazione,
violazione odg, difetto di costituzione del collegio)
Ricorrere, per motivi attinenti al contenuto delle delibere, solo qualora vengano lesi
direttamente nei loro interessi sostanziali; diversamente il componente non ha interesse a
ricorrere, (il soggetto esterno, su cui la delibera incide, può chiederne l’annullamento solo
qualora abbia un interesse attuale e concreto).
Essendo il collegio un’unità, i giudizi individuali espressi dai componenti vengono, di
fatto, assorbiti dalla valutazione operata collegialmente al momento della decisione,
assunta all’unanimità o a maggioranza.
28
Segue I DIRITTI DEI COMPONENTI DELL’ORGANO
MANIFESTAZIONI DI VOTO
FAVOREVOLE: la somma dei voti favorevoli, esclusi i voti contrari e astenuti,
determina, in caso di raggiungimento della maggioranza, la formazione della volontà
collegiale e quindi l’assunzione della delibera.
CONTRARIO: è opportuno, ma non obbligatorio motivare il voto contrario.
Nell’ipotesi che la delibera adottata sia fonte di responsabilità, un voto contrario
ampiamente motivato più facilmente determinerà esenzione da detta responsabilità.
ASTENSIONE: è opportuno, ma non obbligatorio motivare il voto di astensione. Ad esso
si dà, ai fini del computo del quorum funzionale, la connotazione di voto contrario; qualora
l’astenuto non voglia dare tale connotazione al proprio voto di astensione, potrà
allontanarsi dall’aula. Il voto di astensione espresso in aula non esime di per sé da
responsabilità.
ALLONTANAMENTO FISICO DALLA SEDUTA: la mancata partecipazione al voto
produce l’effetto di abbassare il quorum necessario per la delibera e determina l’esenzione
da ogni eventuale responsabilità ad essa connessa.
29
INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI
Il soggetto membro del collegio che si trovi in una posizione di incompatibilità o conflitto
di interessi (integra tale situazione la presenza di interessi economici rilevanti in concreto
anche se non formalizzati nè stabili o continuativi) non ha solo l’obbligo di astenersi dalla
votazione, ma anche quello di allontanarsi fisicamente dalla seduta.
La mera presenza potrebbe infatti condizionare gli altri membri del collegio nella loro
espressione di voto.
Tale soggetto ha altresì l’obbligo di portare a conoscenza degli altri membri le ragioni che
ne giustificano l’incompatibilità.
La delibera assunta in violazione di tale regola sarà in ogni caso viziata e come tale
invalida.
30
Segue INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI
A tutela del processo di regolare formazione della volontà del collegio, nessun soggetto
estraneo potrà partecipare in seduta alla fase decisionale, poiché tale partecipazione,
secondo l’orientamento della giurisprudenza, potrebbe influenzare (con la stessa
presenza, con l’atteggiamento o nel caso in cui si effettui un intervento attivo nella
discussione preliminare al voto) la volontà del collegio e gli atti deliberativi; si è
sostenuto che la composizione dell’organo alterata dalla presenza di un soggetto non
legittimato evidenzia un vizio funzionale dell’attività svolta e quindi della delibera.
31
ANOMALIE DEL VERBALE
SI DISTINGUE FRA
Semplici irregolarità che non incidono sul contenuto dell’atto collegiale e sono sanabili
con la correzione di errori materiali o con la rinnovazione di alcune attività
Es. mancata indicazione nel preambolo del verbale di un componente che invece ha preso
parte alla seduta essendo intervenuto nel dibattito; errato calcolo numerico dei presenti e
dei votanti purchè l’errore sia irrilevante ai fini della approvazione a maggioranza della
decisione.
La rettifica
È possibile, all’esito di un riesame, anche senza obbligo di motivazione, eliminare e
correggere un mero errore materiale nel verbale, laddove detto errore appaia evidente e non
si tratti di innovare il contenuto degli atti documentati o introdurre elementi diversi da
quelli originari. L’atto di rettifica entro questi limiti non lede alcun interesse, poiché si
limita a riportare il provvedimento rettificato nell’ambito di quanto realmente voluto
dall’amministrazione; perciò esso non è impugnabile in sede giurisdizionale.
32
Segue ANOMALIE DEL VERBALE
Vizi sostanziali di legittimità del verbale, con effetto invalidante sull’atto collegiale
Es. vizi attinenti al soggetto verbalizzante, all’oggetto della verbalizzazione, alla forma,
alla sottoscrizione, al tempo della redazione
Vizi procedimentali
Es. vizi attinenti alla irregolarità della convocazione
Il vizio procedimentale non ha effetto sulla validità della delibera qualora si dimostri che il
suo contenuto sarebbe comunque stato lo stesso (Prova di resistenza);
Salvo due casi:
1) il componente presente ha espresso il proprio voto mentre avrebbe dovuto allontanarsi
dall’aula o astenersi perché in situazione di incompatibilità;
2) al collegio partecipa un soggetto esterno, influenzando il processo di regolare
formazione della volontà del collegio

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Slides2012 alma mater studiorum

  • 1. 1 Il processo decisionale degli Organi Collegiali Area Affari Generali Settore Rapporti con gli Organi Accademici 31 maggio 2012
  • 2. 2 GLI ATTORI DEL PROCESSO DECISIONALE Magnifico Rettore Indirizzo Politico Prorettori Aree amministrative Fase istruttoria Fase decisoria (proposte pareri e delibere collegiali) Senato Accademico Consiglio di Amministrazione Redazione verbale Aree amministrative Fase esecutiva
  • 3. 3 COME SI FORMANO LE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI Gli organi, intesi come soggetti cui compete la titolarità formale di un’attività giuridicamente qualificata che rappresenta un’estrinsecazione di potere, si definiscono collegiali quando l’esercizio della funzione è demandato ad un collegio ovvero ad una pluralità di persone dotate di pari potere, le quali, formando un’unità, debbono provvedervi in seduta comune e attraverso una unitaria deliberazione. La titolarità della funzione compete a più persone fisiche che formano il collegio e adottano atti unitari. I giudizi individuali espressi dai componenti vengono, di fatto, assorbiti dalla valutazione operata collegialmente al momento della decisione, assunta all’unanimità ovvero a maggioranza. Peculiari sono le modalità attraverso le quali si forma la volontà collegiale, nella rigorosa osservanza del principio di collegialità dell’organo, che implica in primo luogo il rispetto, da parte della minoranza, della volontà della maggioranza regolarmente formatasi, come volontà imputabile all’organo unitariamente inteso. Analizziamo questo principio fondamentale.
  • 4. 4 Segue COME SI FORMANO LE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI La deliberazione è l'atto giuridico imputato al collegio, costituito, appunto, da una pluralità di persone. Con il termine Quorum si fa riferimento al c.d. "numero legale". Si distingue: QUORUM STRUTTURALE per la validità della seduta (numero minimo di partecipanti alla seduta): almeno metà più uno dei componenti del collegio, dedotti gli assenti giustificati (ad eccezione che per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per i quali il computo avviene senza dedurre gli assenti giustificati). Se manca il quorum strutturale, la seduta non può avere luogo per la mancanza della titolarità dei poteri del collegio. QUORUM FUNZIONALE per la validità dell’espressione della volontà deliberativa (numero minimo di voti favorevoli per l’adozione della decisione): almeno metà più uno dei partecipanti alla votazione (maggioranza semplice); nei casi di deliberazioni da assumere a maggioranza assoluta (es. per l’approvazione di regolamenti), occorre il voto favorevole della metà più uno dei componenti del collegio (senza dedurre gli assenti giustificati).
  • 5. 5 LA NATURA DEL VERBALE Poiché l’esistenza degli atti degli organi collegiali non coincide temporalmente con il momento della loro (successiva) formalizzazione, nasce l’esigenza di avere memoria certa di ciò che è accaduto durante la seduta, esigenza cui assolve la funzione di verbalizzazione. Il verbale è il documento preordinato alla descrizione di atti e fatti, giuridicamente rilevanti, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante incaricato di tale compito, al fine di garantirne la certezza e documentarne l’esistenza. Viene redatto per iscritto per dare conto di come gli organi collegiali sono giunti ad assumere determinate decisioni, del loro contenuto, dell’esposizione dei fatti giuridicamente rilevanti, delle dichiarazioni rese dai singoli partecipanti.
  • 6. 6 LA FUNZIONE DEL VERBALE Funzione del verbale è la fedele rappresentazione di atti o fatti cui il pubblico ufficiale abbia assistito, diretta a costituire documentazione probante fino a querela di falso (art. 2700 c.c.): della provenienza da colui che lo ha materialmente formato; dell’esistenza degli atti o fatti in esso attestati, così come si sono svolti in presenza dell’autore del verbale o come da questi conosciuti per effetto delle dichiarazioni acquisite (non anche della loro veridicità); della sequenza in cui i fatti si sono verificati Ulteriore funzione è quella di consentire agli organi giurisdizionali il controllo sul corretto svolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni amministrative adottate, anche da parte dei privati tramite il diritto di accesso. Dalla funzione stessa di documentazione cui assolve, si desumono i caratteri propri del verbale che deve essere la rappresentazione vera della seduta e la riproduzione esatta ed inequivoca di quanto avvenuto durante il suo svolgimento.
  • 7. 7 VERBALE: REQUISITI DI STRUTTURA ELEMENTI COSTITUTIVI DEL VERBALE: SOGGETTO OGGETTO FORMA SOTTOSCRIZIONE
  • 8. 8 IL SOGGETTO VERBALIZZANTE La funzione di redigere il verbale è demandata al Segretario, che deve avere un titolo specifico di investitura formale in tal senso, vale a dire deve esserci una situazione legittimante l’esercizio della relativa funzione; può essere un membro estraneo o un componente del collegio stesso. Spetta comunque al Presidente del collegio il compito di sorvegliare e disciplinare l’attività di verbalizzazione. Il soggetto verbalizzante, nei casi nei quali il contenuto della determinazione adottata evidenzi ictu oculi un profilo di danno erariale, incorre nelle responsabilità amministrativo-contabile qualora non ottemperi all’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti
  • 9. 9 Segue: IL SOGGETTO VERBALIZZANTE E’ importante che il Segretario sia in una situazione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi connessi alla funzione. Il verbalizzante non è il garante della legittimità dello svolgimento della seduta e dell’assunzione delle relative determinazioni. E’ comunque necessario che il verbalizzante dia conto delle eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate, e, ove dovesse rilevare ipotesi penalmente rilevanti, ha l’obbligo di rapporto al magistrato penale Devono ritenersi estensibili ai segretari dei collegi amministrativi le disposizioni sulle incompatibilità previste per i componenti dei collegi medesimi; tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il segretario di una commissione di concorso non partecipa alla fase formativa e di espressione di giudizio, se non al fine di darne atto a verbale; pertanto, la sua presenza, ove richiesta dalla normativa, non si traduce in una continua ed ininterrotta contiguità fisica con i commissari, essendo sufficiente che egli garantisca il regolare svolgimento delle procedure.
  • 10. 10 L’OGGETTO DEL VERBALE Oggetto specifico della verbalizzazione è la sequenza dei fatti cui il verbalizzante assiste, fra i quali: la presenza dei soggetti partecipanti le opinioni e i giudizi espressi dai singoli partecipanti i voti manifestati Elementi indefettibili della verbalizzazione sono: l’indicazione nominativa dei componenti presenti/assenti giustificati/assenti; l’indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario; le modalità di voto palese o segreto; l’espressione del voto, il risultato del voto (dando atto, in caso di voto palese, nominativamente dei favorevoli, astenuti, contrari) l’indicazione dell’organo e il tipo di adunanza l’inizio e la fine delle operazioni il luogo e la data gli argomenti all’odg la sospensione dei lavori e la loro ripresa l’eventuale scioglimento della seduta; le eventuali espulsioni di singoli componenti la firma del Presidente e del Segretario
  • 11. 11 LA FORMA DEL VERBALE La verbalizzazione, anche se attuata con fogli manoscritti o con strumenti tecnologici, dovendo rispondere alle descritte esigenze di certezza e conservazione nel tempo, deve sempre potersi tradurre in un documento cartaceo; solo il documento scritto ha funzioni di verbale, dovendosi attribuire ad altri strumenti eventualmente in uso mero valore di ausilio ai fini della verbalizzazione e non di sostituzione della stessa.
  • 12. 12 LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE Il verbale assume carattere di atto compiutamente formato con la sottoscrizione congiunta di colui che lo redige come segretario verbalizzante e del Presidente, mentre la mancata sottoscrizione dei componenti del collegio non è causa di illegittimità. In caso di eventuale rifiuto di apporre la sottoscrizione da parte del presidente o del segretario, chi sottoscrive darà atto del rifiuto e delle relative ragioni, ferma restando la validità dell’atto. La sottoscrizione è da intendersi come firma autografa del pubblico ufficiale in calce all’atto; la sottoscrizione a margine di ogni foglio garantisce la consequenzialità della stesura dell'atto nelle sue varie parti e componenti.
  • 13. 13 Segue LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE Il verbale diviene atto pubblico quando, nell’ordine, le formalità della - redazione - lettura - approvazione - sottoscrizione sono state completate. Da tale momento è impossibile offrire con altro mezzo, che non sia la querela di falso, la prova della non veridicità di quanto verbalizzato. Per quanto riguarda i fatti su cui il verbale tace o che sono espressi in forma che può dare adito a dubbi e incompletezze, la fidefacenza si estenderà solo ai fatti o determinazioni che trovano, in tutto o in parte, rispondenza certa nel contenuto del verbale. La dimostrazione di tali fatti o determinazioni potrà invece essere data con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.
  • 14. 14 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO La convocazione è l’invito formale rivolto ai componenti, mediante apposita comunicazione, a riunirsi in un certo luogo e in una certa data, a cura del Presidente. Essa contiene l’ordine del giorno cioè gli argomenti da trattare, che devono essere indicati chiaramente, non essendo ammesso l’utilizzo di formule generiche né la possibilità di dedurre implicitamente da un argomento previsto una questione diversa. Nel caso in cui vi sia un vizio attinente alla convocazione, quest’ultimo non produce di per sè effetti invalidanti sulla delibera (salvo richiesta di annullamento), se non nei casi di collegi reali o perfetti. FUNZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO: è quella di consentire, con congruo anticipo, ai componenti di disporre di ogni utile elemento di giudizio in ordine alla partecipazione alla seduta ed al merito delle questioni da trattare. Non è pertanto consentito, in linea di principio, deliberare su questioni non contemplate all’ODG, salvo nel caso in cui l’organo si esprima favorevolmente.
  • 15. 15 REDAZIONE DEL VERBALE La determinazione di volontà dell’organo (delibera) e la sua verbalizzazione costituiscono elementi inscindibili del provvedimento. Il verbalizzante potrà seguire un criterio di sintesi e non analitico, con la precisazione che il limite della sinteticità ammissibile sarà individuato caso per caso nel tipo di atti posti in essere, nei loro effetti, e sulla base del nesso eventualmente esistente fra gli interventi dei componenti e la decisione finale assunta, in modo che il provvedimento sia più rispondente possibile alla reale volontà del collegio. COSA NON VA A VERBALE La minuta descrizione di tutte le particolarità che possono verificarsi durante la seduta, specie se non vi è alcun nesso con le deliberazioni da adottare (ad esempio le brevi uscite dal luogo della seduta di alcuni componenti, a meno che non sia fatta constare dagli stessi interessati una specifica volontà in tal senso, le frasi o espressioni inappropriate)
  • 16. 16 Segue REDAZIONE DEL VERBALE L’attività di resocontazione si può svolgere secondo due diverse modalità: Resocontazione integrale (riproduzione parola per parola degli interventi dei partecipanti) Resocontazione sommaria (riproduzione sintetica del contenuto degli interventi) Le opinioni e i giudizi espressi dai partecipanti possono essere riportati a verbale anche in forma sintetica e riassuntiva o possono essere omessi (senza che ciò incida sulla validità del verbale). Rimane fermo il diritto al rilascio di interventi scritti La norma regolamentare configura il rilascio dell’intervento scritto come una facoltà, il cui esercizio consentirà al singolo di lasciare traccia autografa a verbale del proprio pensiero, in modo che lo scritto rappresenti l’espressione della sua diretta volontà, senza alcuna intermediazione del soggetto verbalizzante; vi deve essere uno stretto nesso temporale fra le dichiarazioni rilasciate oralmente e la loro trasfusione in un documento scritto, garantendo la consequenzialità dei due momenti come accadimenti intercorsi entrambi nel lasso temporale di svolgimento della riunione, quasi contestualmente. Il principale punto di delicatezza sotto questo profilo è quello di verificare caso per caso che i contenuti trasfusi dal componente nell’intervento scritto non si discostino sostanzialmente dalle dichiarazioni rilasciate durante l’intervento in aula, ed in particolare che essi, come talvolta può accadere, non vengano ampliati ex post con l’introduzione di concetti o elementi niente affatto richiamati all’attenzione dell’organo. Si potrebbe in tali casi determinare una inammissibile violazione del principio di fedeltà, rispetto al quale il verbalizzante assolve ad un ruolo di garanzia.
  • 17. 17 Segue REDAZIONE DEL VERBALE Si distingue: una prima fase di redazione del verbale mediante stesura degli appunti presi nella contestualità della seduta una successiva fase di redazione formalizzata del verbale stesso. Gli appunti, che saranno utilizzati per la compilazione del verbale, hanno il valore di atto preparatorio del verbale stesso; essi, proprio in quanto contestuali e provenienti dal pubblico ufficiale incaricato, costituiscono la memoria più immediata e fedele, anche se provvisoria, degli atti e fatti oggetto di verbalizzazione, e possono essere considerati già atto pubblico (anche ai fini penalistici). Costituendo una prima forma di verbale con effetti pubblicistici temporalmente limitati, perdono valore dopo che sono stati trasfusi e recepiti nel verbale stesso.
  • 18. 18 L’ITER DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE COLLEGIALE L’attività di supporto amministrativo alla funzione deliberativa si distingue in tre momenti: 1) Fase antecedente alla seduta Convocazione sedute Formazione definitiva dell’Ordine del giorno Consultazione del fascicolo da parte dei componenti 2) Svolgimento della seduta Attività di verbalizzazione Verifica della validità della costituzione del collegio Verifica della validità dell’assunzione delle deliberazioni 3) Fase successiva alla seduta Raccordo fra Aree amministrative e Organi di governo Certezza, efficacia e pubblicità agli esiti della seduta Rilascio estratti dei verbali Conservazione e archiviazione dei verbali
  • 19. 19 L’ITER DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE COLLEGIALE Aree proponenti Iniziativa Fase istruttoria di predisposizione dell’atto Proposta di delibera Seduta dell’organo con esame argomenti all’odg Discussione Votazione Fase decisoria di adozione dell’atto Esistenza e validità dell’atto al momento della proclamazione del voto, indipendentemente da un requisito di forma Verbalizzazione della seduta Minute e appunti Redazione formale delle delibere + dibattitiApprovazione del verbale Sottoscrizione del verbale Efficacia; certezza legale; garanzia di tutela giurisdizionale; memoria storica
  • 20. 20 RAPPORTO FRA ATTO DI DOCUMENTAZIONE (VERBALE) E ATTO DOCUMENTATO (DELIBERA) Nella prassi l’espressione verbale viene impropriamente adoperata per indicare il contenuto della determinazione amministrativa, come sinonimo dell’atto documentato. A ben vedere, il verbale non si limita a riprodurre il contenuto della decisione del collegio ma “narra un’azione nella sua storicità”, nel senso che viene verbalizzata non la sola deliberazione ma una serie di elementi ulteriori quali le operazioni di voto, le modalità di svolgimento della seduta, gli interventi e le dichiarazioni dei componenti, le circostanze di fatto e cronologiche. In tal senso si distingue l’adozione della delibera collegiale dalla redazione del verbale delle operazioni svolte durante la seduta. La verbalizzazione costituisce mera documentazione storica probante dell’esistenza degli atti verbalizzati e attribuisce loro quella certezza informativa indispensabile per consentire, anzitutto, da parte degli interessati, l’espletamento della funzione successiva di controllo in merito alla regolarità dell’attività svolta. Ne consegue che la deliberazione non può considerarsi inesistente in difetto di una sua verbalizzazione, dato che la determinazione di volontà è ben distinta dalla sua proiezione formale.
  • 21. 21 RAPPORTO FRA ATTO DI DOCUMENTAZIONE (VERBALE) E ATTO DOCUMENTATO (DELIBERA) A differenza di quanto accade per gli atti degli organi monocratici (ove il momento della loro esistenza coincide con quello della loro formalizzazione redazione e sottoscrizione), gli atti degli organi collegiali si perfezionano con una esternazione che avviene attraverso il ricorso a forme diverse da quella scritta (cioè a seguito della votazione e della proclamazione dei relativi risultati). La forma scritta non è quindi la forma tipica degli atti degli organi collegiali; l’atto è adottato, esiste ed è valido indipendentemente da un requisito di forma. La forma si pone come requisito di mera documentazione ed è finalizzata alla produzione degli effetti dell’atto, nonché a conservare la memoria storica e a garantire la certezza legale e la tutela giurisdizionale. In sede di verbalizzazione si traduce per iscritto la documentazione di un atto già esistente e valido. L’esistenza dell’atto (che si colloca cronologicamente al momento stesso della votazione) non coincide con la sua successiva formalizzazione. L’atto di documentazione (verbale), che rappresenta, in sequenza cronologica, la memoria dei fatti salienti della seduta, contiene l’atto documentato (atto collegiale). Il verbale può definirsi atto certificativo-ricognitivo di un atto amministrativo deliberativo.
  • 22. 22 L’APPROVAZIONE DEL VERBALE L’approvazione del verbale da parte dei componenti dell’organo ha la funzione non di atto di controllo idoneo a far produrre effetti all’atto soggetto ad approvazione ma di mera verifica (una sorta di presa d’atto) della corrispondenza di quanto documentato con ciò che effettivamente è accaduto nel corso della seduta e con gli interventi e i voti espressi dai componenti; non incide sull’immediata esecutività delle deliberazioni. Irrilevante è, ai fini dell’approvazione, l’eventuale (possibile) difformità del collegio approvante rispetto a quello nella composizione presente nella seduta oggetto di verbalizzazione. La formalità dell’approvazione va riferita al collegio nel suo complesso e non ai singoli componenti; l’irrilevanza della mancata identità dei due collegi deriva dal fatto che è in approvazione il verbale e non la delibera verbalizzata. Nella prassi il verbale si dichiara approvato con la astensione dei componenti assenti nella relativa seduta.
  • 23. 23 Segue L’APPROVAZIONE DEL VERBALE Ai fini della legittimità degli atti adottati, è irrilevante la mancata contestuale lettura ed approvazione del verbale, trattandosi di adempimenti che non devono aver luogo necessariamente nella stessa adunanza. Tali formalità saranno effettuate di norma nella prima seduta successiva (in modo che intercorra un breve lasso di tempo, tale da non ingenerare il dubbio di una carente veridicità di quanto documentato o di una sua alterazione). La formalità della lettura in particolare viene in genere omessa, salvo specifica richiesta di un componente, dandosi per letto lo schema di verbale che viene portato in approvazione, essendo stato in precedenza reso disponibile ai membri del collegio. I membri dell’organo hanno la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alla proposta di verbale qualora ritenuta non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte dall’organo, impregiudicata restando l’efficacia delle delibere. In presenza di un’approvazione a maggioranza e non all’unanimità del verbale di una seduta precedente, il soggetto dissenziente (che cioè esprime voto di astensione o contrario) ha solo la facoltà di far constare a verbale le ragioni del suo dissenso.
  • 24. 24 Segue L’APPROVAZIONE DEL VERBALE In ogni caso, a seguito di obiezioni o contestazioni mosse in sede di approvazione, non si modifica il verbale precedentemente già formato dal segretario, ma si dà solo atto delle obiezioni/contestazioni nel verbale della seduta (successiva). L’approvazione del verbale può avvenire, talvolta, seduta stante, ad esempio su esplicita richiesta motivata da ragioni di urgenza. Data l’irripetibilità del procedimento di verbalizzazione, non è ammissibile dopo l’approvazione integrare il verbale, con dichiarazioni successive, rese dai componenti o da soggetti terzi.
  • 25. 25 I POTERI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE ● Convocare e presiedere l’Organo (anche su richiesta di un terzo dei componenti); ● Stabilire gli argomenti dell’ordine del giorno delle sedute e prevedervi l’inclusione di quelli proposti per iscritto da almeno un quarto dei componenti; ● Garantire a beneficio dei componenti la completezza del fascicolo e della relativa documentazione con un congruo anticipo rispetto alla data della seduta; ● Verificare, unitamente al Segretario verbalizzante, la validità della composizione del collegio e dell’assunzione delle singole deliberazioni; ● Definire l’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
  • 26. 26 Segue I POTERI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE ● Regolare i tempi, la durata, ed il numero degli interventi dei componenti; ● Disporre, tranne per i punti dell’ordine del giorno riguardanti persone, che le sedute siano pubbliche; ● Disporre la sospensione della seduta e l’allontanamento di singoli componenti; ● Rispondere, con il supporto dei competenti Uffici, alle interrogazioni dei componenti nella medesima seduta o in quella successiva; ● Sovraintendere e vigilare sull’attività di verbalizzazione; ● Assicurare ai componenti la preventiva consultazione del verbale ai fini della sua successiva approvazione.
  • 27. 27 I DIRITTI DEI COMPONENTI DELL’ORGANO Avere la disponibilità degli argomenti all’odg e dei testi su cui deliberare con congruo anticipo rispetto alla riunione Far inserire una dichiarazione scritta a verbale Nei casi di voto palese, far constare il proprio voto: da qui l’esigenza di rappresentare la provenienza nominativa del voto e non limitarsi a dare atto del suo esito numerico Far apportare rettifiche ai loro interventi in sede di approvazione del verbale Chiedere l’annullamento della delibera, purché facciano valere pretese al regolare svolgimento dell’ufficio e denuncino vizi procedimentali (es. irrituale convocazione, violazione odg, difetto di costituzione del collegio) Ricorrere, per motivi attinenti al contenuto delle delibere, solo qualora vengano lesi direttamente nei loro interessi sostanziali; diversamente il componente non ha interesse a ricorrere, (il soggetto esterno, su cui la delibera incide, può chiederne l’annullamento solo qualora abbia un interesse attuale e concreto). Essendo il collegio un’unità, i giudizi individuali espressi dai componenti vengono, di fatto, assorbiti dalla valutazione operata collegialmente al momento della decisione, assunta all’unanimità o a maggioranza.
  • 28. 28 Segue I DIRITTI DEI COMPONENTI DELL’ORGANO MANIFESTAZIONI DI VOTO FAVOREVOLE: la somma dei voti favorevoli, esclusi i voti contrari e astenuti, determina, in caso di raggiungimento della maggioranza, la formazione della volontà collegiale e quindi l’assunzione della delibera. CONTRARIO: è opportuno, ma non obbligatorio motivare il voto contrario. Nell’ipotesi che la delibera adottata sia fonte di responsabilità, un voto contrario ampiamente motivato più facilmente determinerà esenzione da detta responsabilità. ASTENSIONE: è opportuno, ma non obbligatorio motivare il voto di astensione. Ad esso si dà, ai fini del computo del quorum funzionale, la connotazione di voto contrario; qualora l’astenuto non voglia dare tale connotazione al proprio voto di astensione, potrà allontanarsi dall’aula. Il voto di astensione espresso in aula non esime di per sé da responsabilità. ALLONTANAMENTO FISICO DALLA SEDUTA: la mancata partecipazione al voto produce l’effetto di abbassare il quorum necessario per la delibera e determina l’esenzione da ogni eventuale responsabilità ad essa connessa.
  • 29. 29 INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI Il soggetto membro del collegio che si trovi in una posizione di incompatibilità o conflitto di interessi (integra tale situazione la presenza di interessi economici rilevanti in concreto anche se non formalizzati nè stabili o continuativi) non ha solo l’obbligo di astenersi dalla votazione, ma anche quello di allontanarsi fisicamente dalla seduta. La mera presenza potrebbe infatti condizionare gli altri membri del collegio nella loro espressione di voto. Tale soggetto ha altresì l’obbligo di portare a conoscenza degli altri membri le ragioni che ne giustificano l’incompatibilità. La delibera assunta in violazione di tale regola sarà in ogni caso viziata e come tale invalida.
  • 30. 30 Segue INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI A tutela del processo di regolare formazione della volontà del collegio, nessun soggetto estraneo potrà partecipare in seduta alla fase decisionale, poiché tale partecipazione, secondo l’orientamento della giurisprudenza, potrebbe influenzare (con la stessa presenza, con l’atteggiamento o nel caso in cui si effettui un intervento attivo nella discussione preliminare al voto) la volontà del collegio e gli atti deliberativi; si è sostenuto che la composizione dell’organo alterata dalla presenza di un soggetto non legittimato evidenzia un vizio funzionale dell’attività svolta e quindi della delibera.
  • 31. 31 ANOMALIE DEL VERBALE SI DISTINGUE FRA Semplici irregolarità che non incidono sul contenuto dell’atto collegiale e sono sanabili con la correzione di errori materiali o con la rinnovazione di alcune attività Es. mancata indicazione nel preambolo del verbale di un componente che invece ha preso parte alla seduta essendo intervenuto nel dibattito; errato calcolo numerico dei presenti e dei votanti purchè l’errore sia irrilevante ai fini della approvazione a maggioranza della decisione. La rettifica È possibile, all’esito di un riesame, anche senza obbligo di motivazione, eliminare e correggere un mero errore materiale nel verbale, laddove detto errore appaia evidente e non si tratti di innovare il contenuto degli atti documentati o introdurre elementi diversi da quelli originari. L’atto di rettifica entro questi limiti non lede alcun interesse, poiché si limita a riportare il provvedimento rettificato nell’ambito di quanto realmente voluto dall’amministrazione; perciò esso non è impugnabile in sede giurisdizionale.
  • 32. 32 Segue ANOMALIE DEL VERBALE Vizi sostanziali di legittimità del verbale, con effetto invalidante sull’atto collegiale Es. vizi attinenti al soggetto verbalizzante, all’oggetto della verbalizzazione, alla forma, alla sottoscrizione, al tempo della redazione Vizi procedimentali Es. vizi attinenti alla irregolarità della convocazione Il vizio procedimentale non ha effetto sulla validità della delibera qualora si dimostri che il suo contenuto sarebbe comunque stato lo stesso (Prova di resistenza); Salvo due casi: 1) il componente presente ha espresso il proprio voto mentre avrebbe dovuto allontanarsi dall’aula o astenersi perché in situazione di incompatibilità; 2) al collegio partecipa un soggetto esterno, influenzando il processo di regolare formazione della volontà del collegio