1. Paghe
Modalita di calcolo
`
`
Se il risultato del rapporto [(95.000 - reddito complessivo) : 95.000] e pari a zero, minore di
zero o uguale a 1, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del predetto
rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali, mediante troncamento degli ulteriori
decimali.
Presenza di piu figli
` ` `
In presenza di piu figli l’importo di E 95.000 e aumentato, per tutti, di E 15.000 per ogni figlio
successivo al primo.
Esempio `
Contribuente con due figli a carico di eta non inferiore a tre anni
reddito complessivo pari a: E 40.000,00
detrazione spettante: (800 3 2) 3 [(110.000 - 40.000) : 110.000] = 1.600 3 0,6363 =
E 1.018,08
Contribuenti con piu di
` `
Per i contribuenti con piu di tre figli a carico, la detrazione teoricamente spettante deve
tre figli a carico essere maggiorata di E 200 per ciascun figlio a partire dal primo.
Ripartizione `
La detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamen-
della detrazione te separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
`
complessivo di ammontare piu elevato; pertanto, il legislatore non ammette una libera e
diversa ripartizione della detrazione d’imposta tra i genitori.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affida-
tario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori
`
affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa e
assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e `
tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in
caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge
fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Coniuge mancante Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e `
coniugato o, se coniugato, si e ` successivamente legalmente ed effettivamente separato,
`
per il primo figlio si applicano, se piu convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.
Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico
Periodo d’imposta La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione d’imposta di
2007 E 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico che si aggiunge a quelle «ordinarie»
`
per i figli, gia previste dall’art. 12 del Tuir. L’ulteriore detrazione deve intendersi come
«bonus» complessivo a beneficio della famiglia numerosa: quindi, l’importo spettante
non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (Ag. delle entrate, circ.
`
n. 1/2008). La nuova detrazione si applica gia a partire dal periodo d’imposta 2007 (art. 1,
c. 16, legge n. 244/2007).
Condizioni L’ulteriore detrazione d’imposta spetta a condizione che il contribuente abbia almeno quat-
di spettanza tro figli a carico. L’Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta in misura
intera anche se la condizione di «almeno quattro figli a carico» sussiste per una parte
dell’anno soltanto (ad esempio, la nascita del quarto figlio nel corso dell’anno): quindi,
l’ulteriore detrazione non deve essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica
`
l’evento che da diritto alla detrazione stessa.
`
Il beneficio fiscale, anche se non e strettamente legato al reddito complessivo del contri-
`
buente, non puo essere riconosciuto al soggetto che, pur avendo almeno quattro figli a
carico, non ha diritto alle «ordinarie» detrazioni per i figli, in conseguenza dell’elevato
reddito complessivo. Ad esempio, il contribuente con quattro figli a carico e con un reddito
complessivo superiore a E 140.000, non potendo beneficiare delle detrazioni «ordinarie»
`
per i figli, non potra nemmeno fruire dell’ulteriore detrazione.
Guida alle Paghe
6/2008 343
2. Paghe
Modalita di calcolo
`
Esempio Reddito complessivo: E 150.000
detrazioni (ordinarie) spettanti per figli a carico:
[4 3 (800 + 200)] 3 [(140.000 - 150.000) : 140.000] = 0
ulteriore detrazione spettante per famiglie numerose = 0
Ripartizione `
L’ulteriore detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed
tra i genitori effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione aggiuntiva spetta ai
genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, l’ulteriore detrazione compete a quest’ul-
timo per l’intero importo.
I predetti criteri di ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori,
diversamente da quanto previsto per le «ordinarie» detrazioni per figli a carico.
Incapienza Nel caso in cui l’imposta non sia sufficientemente capiente, e quindi non sia possibile fruire,
dell’imposta `
in tutto o in parte, dell’ulteriore detrazione, al contribuente e riconosciuto un credito di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
A tal fine occorre considerare l’Irpef lorda diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti per i
familiari a carico (art. 12, c. 1 del Tuir), per tipologie reddituali (art. 13 del Tuir), per gli oneri
detraibili (art. 15 del Tuir), per canoni di locazione (art. 16 del Tuir) e in base ad altre
disposizioni normative.
L’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2008 disciplina il recupero dell’eccedenza rispetto all’imposta
`
netta mediante il sostituto d’imposta, cosı come previsto dall’art. 12, c. 3, ultimo periodo
` `
del Tuir. Questa modalita di recupero del credito e riservata ai soggetti titolari esclusiva-
mente di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed eventualmente del reddito
derivante dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Recupero Ai fini del riconoscimento del credito, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la
dell’eccedenza dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 23, c. 2 lett. a) del
D.P.R. n. 600/1973, indicando le condizioni per l’applicazione e il codice fiscale dei familiari a
´
carico, nonche attestare l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e
`
assimilati e a quelli derivanti dal possesso dell’unita immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale e delle relative pertinenze.
`
Il credito (l’eccedenza rispetto all’imposta netta) e riconosciuto dal sostituto d’imposta sugli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.
In pratica, il sostituto deve operare nel modo seguente:
1) riconoscere l’ulteriore detrazione fino a capienza dell’imposta;
2) riconoscere l’eventuale credito (eccedenza) utilizzando il monte ritenute disponibile nel
periodo di paga;
3) in caso di incapienza del monte ritenute del mese, riconoscere il credito residuo utiliz-
zando le ritenute disponibili nei successivi periodi di paga.
`
Si segnala che, in caso di una pluralita di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute del
mese, il sostituto d’imposta deve riconoscere a ciascuno il credito nella percentuale de-
terminata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l’ammontare
complessivo dell’intero credito da riconoscere.
In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto deve rideterminare l’importo
del credito sulla base dei dati reddituali definitivi.
`
Se entro la fine del periodo d’imposta non e stato possibile attribuire interamente il credito
spettante, il sostituto deve comunicare all’interessato l’importo residuo evidenziandolo
nella certificazione Cud, al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Guida alle Paghe
344 6/2008
3. Paghe
Modalita di calcolo
`
Esempio Ipotizziamo il caso di un dipendente con moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo
`
d’imposta. L’imponibile fiscale del mese di gennaio 2008 e pari a E 1.500,00.
Irpef lorda = E 355,00
detrazioni lavoro dipendente = {1.338 3 {[55.000 - (1.500 x 13)] : 40.000}} 3 (31 : 365) =
E 100,85
detrazione per coniuge a carico = 690 : 12 = E 57,50
`
detrazione per figli a carico (di eta non inferiore a tre anni) =
= {[4 3 (800 + 200)] 3 {[140.000 - (1.500 3 13)] : 140.000}} : 12 = E 286,90
ulteriore detrazione (per i genitori con almeno quattro figli a carico) = 1.200 : 12 =
E 100,00
Irpef netta = E 0,00
credito spettante al lavoratore (per ulteriore detrazione) = E 100,00
`
Il sostituto potra attribuire il credito (eccedenza) soltanto se il monte ritenute del mese di
`
gennaio 2008 risultera sufficientemente capiente.
Altri familiari a carico
`
La detrazione spettante e pari a E 750 per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
`
dell’autorita giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di E 80.000, diminuito del reddito complessivo, e E 80.000 (art. 12, c. 1, lett. d)
`
del Tuir). Se il rapporto [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000] e pari a zero, minore di zero
o uguale a uno, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del rapporto si assume
nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali).
Ripartizione detrazione La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto il carico risultante dalla
convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti
` `
dell’autorita giudiziaria; in presenza di piu soggetti aventi diritto alla detrazione d’imposta,
la stessa deve essere ripartita in eguale misura (Ag. delle entrate, circ. n. 15/2007).
Detrazione teorica Detrazione spettante
E 750 750 3 [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000]
Detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente
La Finanziaria 2007 ha abrogato anche il primo modulo di riforma dell’Irpef. Le deduzioni per
lavoro dipendente (cd. no tax area) sono state sostituite da un nuovo sistema di detrazioni
(art. 13 del Tuir).
Misura `
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu redditi di lavoro dipen-
dente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapporta al periodo di lavoro, nelle misure
riportate in tabella.
Reddito complessivo Detrazione spettante
Fino a E 8.000 E 1.840
`
La detrazione effettivamente spettante non puo essere inferio-
re a E 690 (E 1.380 per i dipendenti a tempo determinato)
Oltre E 8.000 e fino a E 15.000 1.338 + {502 3 [(15.000 - RC) : 7.000]}
Del rapporto [(15.000 - RC) : 7.000] vanno assunte le prime 4
cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali
Oltre E 15.000 e fino a E 55.000 1.338 3 [(55.000 - RC) : 40.000]
Del rapporto [(55.000 - RC) : 40.000] vanno assunte le prime 4
cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali
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6/2008 345
4. Paghe
Modalita di calcolo
`
Parametrazione Le detrazioni da lavoro dipendente si rapportano al periodo di lavoro durante l’anno, che
al periodo di lavoro deve essere computato in giorni (Ag. delle entrate circ. n. 15/2007, par. 2.1.1.).
Importi minimi Le detrazioni minime di E 690 e E 1.380 stabilite, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a
di detrazione - redditi tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, «competono a prescindere dal
fino a E 8.000 risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno» (Ag. delle entrate, circ.
n. 15/2007, par. 2.3.).
Per i rapporti di lavoro inferiori all’anno, la circolare specifica che anche le detrazioni «mi-
nime» devono essere rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno.
`
Naturalmente il percipiente puo fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta
in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.
Esempio Rapporto di lavoro a tempo determinato dall’1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro)
reddito complessivo del lavoratore pari a: E 7.500
detrazione attribuita dal sostituto: (1.380 3 122 : 365) = E 461,26
Resta inteso che, «se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve
assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che
egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura
minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzio-
`
ne. A tal fine il sostituto puo comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano
`
opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione piu precisa della nuova detrazio-
ne». In tal caso, l’importo minimo di detrazione deve essere applicato per l’intero ammon-
tare previsto e ragguagliato al periodo di paga.
Detrazione aggiuntiva
Misura Per i redditi oltre E 23.000 e fino a E 28.000, spetta una detrazione aggiuntiva, da sommare
alla precedente, variabile in funzione del reddito complessivo:
Reddito complessivo Detrazione aggiuntiva
Oltre E 23.000 e fino a E 24.000 + E 10
Oltre E 24.000 e fino a E 25.000 + E 20
Oltre E 25.000 e fino a E 26.000 + E 30
Oltre E 26.000 e fino a E 27.700 + E 40
Oltre E 27.700 e fino a E 28.000 + E 25
Gli importi aggiuntivi devono essere attribuiti nell’intero ammontare indicato, senza effet-
tuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Esempio Reddito complessivo: E 25.600
numero di giorni di lavoro dipendente: 300
detrazione per lavoro dipendente spettante:
{{1.338 3 [(55.000 - 25.600) : 40.000]} 3 (300 : 365)} + 30 = E 838,30
Determinazione del reddito complessivo
Dal periodo d’imposta A decorrere dal periodo d’imposta 2007, sia le detrazioni per carichi di famiglia sia le
2007 detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro auto-
nomo, ecc.) sono strettamente collegate al reddito complessivo del contribuente: il loro
Guida alle Paghe
346 6/2008
5. Paghe
Modalita di calcolo
`
importo diminuisce all’aumentare del reddito posseduto, fino ad annullarsi oltre determina-
te soglie di reddito.
Nel concetto di «reddito complessivo» rientrano tutti i redditi posseduti nell’anno, compre-
`
so il reddito (rendita catastale) dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
sue pertinenze; tuttavia, ai fini del calcolo delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e
per lavoro, la Finanziaria 2008 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, che il
`
reddito complessivo debba essere «[...] assunto al netto del reddito dell’unita immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze [...]» (cfr. artt. 12, c. 4-bis,
e 13, c. 6-bis del Tuir).
Abitazione principale Infatti, l’art. 10, c. 3-bis del Tuir prevede che «se alla formazione del reddito complessivo
`
concorrono il reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle
relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’u-
`
nita immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita `
immobiliare». In ogni caso, il reddito della prima casa con relative pertinenze (ad esempio, la
cantina, il box auto) deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri
redditi posseduti per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, ai fini
della determinazione dell’imponibile Irpef, dal reddito complessivo si sottrae l’importo della
rendita catastale e delle sue pertinenze.
Prima dell’intervento della Finanziaria 2008 (art. 1, c. 15, legge n. 244/2007), il generico
riferimento al reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni comportava, qualora il
`
lavoratore non avesse comunicato al datore di lavoro il reddito dell’unita immobiliare adibita
ad abitazione principale, la concessione di detrazioni d’imposta in misura superiore a quella
spettante. In tal caso, infatti, il sostituto d’imposta avrebbe considerato soltanto i redditi da
lavoro da lui erogati nel periodo d’imposta, costringendo il contribuente a presentare, al fine
di evitare sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e per insuffi-
ciente versamento di Irpef, il mod. 730 o il mod. Unico - Persone fisiche. Inoltre, si verifi-
`
cava una disparita di trattamento fiscale tra i proprietari di prima casa e i contribuenti che,
`
invece, non lo erano, a parita di altre condizioni.
Esempio `
Consideriamo il caso di un lavoratore dipendente, con moglie e figlio a carico (di eta non
inferiore a tre anni).
– Reddito da lavoro dipendente: E 25.000
– rendita catastale (rivalutata) dell’abitazione principale: E 2.500
– rendita catastale (rivalutata) delle pertinenze: E 500
– reddito complessivo: 25.000 + 2.500 + 500 = E 28.000
Irpef lorda: E 6.960
detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 28.000) : 40.000] + 25 = E 928,15
detrazione per coniuge a carico: E 690
detrazione per figlio a carico: 800 3 [(95.000 - 28.000) : 95.000] = E 564,16
Irpef netta = 6.960 - 928,15 - 690 - 564,16 = E 4.777,69
`
Considerando, invece, la neutralita dell’abitazione principale e relative pertinenze risulta
un’Irpef netta pari a E 4.677,06, con un risparmio d’imposta di oltre E 100.
Irpef lorda: E 6.960
detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 25.000) : 40.000] + 20 = E 1.003,50
detrazione per coniuge a carico: E 690
detrazione per figlio a carico: 800 3[(95.000 - 25.000) : 95.000] = E 589,44
Irpef netta = 6.960 - 1.003,50 - 690 - 589,44 = E 4.677,06
Guida alle Paghe
6/2008 347
6. Paghe
Modalita di calcolo
`
Oneri deducibili Con riferimento al concetto di reddito complessivo applicabile per la determinazione delle
trattenuti dal sostituto detrazioni d’imposta, l’art. 51, c. 2 del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il
d’imposta reddito:
le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 del Tuir (ad esempio, i
contributi obbligatori per legge, gli assegni al coniuge separato erogati dal sostituto
d’imposta mediante trattenuta sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, i contributi
versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita a `
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli
ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute), alle condizioni ivi
previste;
`
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita a contratti collettivi o ad accordi
e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c. 1, lett. b)
del Tuir.
`
In tal modo, il lavoratore non e obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per fruire
` ´
degli oneri deducibili di cui il datore di lavoro e a conoscenza, poiche ha effettuato la
trattenuta nel cedolino paga. Inoltre, tale disposizione incide direttamente sulla determina-
zione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, sul reddito complessivo del lavoratore da
assumere per il calcolo delle detrazioni.
Esempio Reddito di lavoro dipendente: E 15.000
valore dell’onere deducibile trattenuto dal sostituto (assegno al coniuge separato):
E 2.500
reddito imponibile: 15.000 - 2.500 = E 12.500
Irpef lorda: (15.000 - 2.500) 3 23% = E 2.875
importo della detrazione per lavoro dipendente (per 365 giorni):
1.338 + {502 3 [(15.000 - 12.500) : 7.000} = 1.338 + (502 3 0,3571) = E 1.517,29
Irpef netta dovuta: 2.875,00 - 1.517,29 = E 1.357,71
L’importo dell’onere deducibile transitato in busta paga (pari a E 2.500) deve essere atte-
stato dal datore di lavoro nella certificazione Cud (punto 37 del Cud 2008).
Nella sezione «Annotazioni» occorre esplicitare (cod. AR) il tipo di onere, con relativo
importo, trattenuto dal sostituto d’imposta.
Guida alle Paghe
348 6/2008
7. Paghe
Modalita di calcolo
`
Dichiarazione di spettanza delle detrazioni
Richiesta Le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e le altre detrazioni (art. 13 del
del contribuente Tuir) sono riconosciute dal sostituto d’imposta se il contribuente dichiara di averne diritto,
indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto
d’imposta le eventuali successive variazioni (art. 23, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973).
Codice fiscale La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), modificando l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, ha
dei familiari a carico previsto l’obbligo di indicare, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta,
anche il codice fiscale dei familiari a carico per i quali si richiedono le detrazioni. L’obbligo
`
deriva dalla volonta dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’effettiva spettanza delle
detrazioni fruite dal lavoratore.
`
Nessuna sanzione e prevista per il sostituto d’imposta che ometta l’indicazione nel Mod.
770/2008 Semplificato dei codici fiscali dei familiari a carico dei propri dipendenti. L’Agenzia
delle entrate ha specificato, infatti, che l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale
dei familiari a carico ha efficacia dal 1º gennaio 2008 (cfr. circ. n. 15/2008).
Validita annuale
` La Finanziaria 2008 ha previsto l’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione di
spettanza delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. In precedenza, la
dichiarazione doveva essere presentata al datore di lavoro all’atto dell’assunzione; in as-
senza di variazioni, tale dichiarazione aveva effetto anche per i periodi d’imposta successivi.
A partire dal periodo d’imposta 2008, quindi, il sostituto attribuisce le detrazioni d’imposta
`
su richiesta del dipendente. A tal proposito, e stato chiesto all’Agenzia delle entrate quale
comportamento deve tenere il sostituto d’imposta nel caso in cui il lavoratore non restitui-
sca il modulo di richiesta debitamente compilato in tempo utile per l’elaborazione dei
cedolini paga di gennaio, ovvero non lo restituisca del tutto. L’Agenzia, con la circ. n. 15/
2008 (par. 1.1), ha suggerito ai sostituti di fissare un termine di consegna del modello sulla
base delle proprie esigenze tecnico-gestionali, e di riconoscere, medio tempore, le detra-
zioni per carichi di famiglia. Nel caso in cui il lavoratore non fornisca detta comunicazione
entro il termine stabilito, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non deve piu `
` `
riconoscere le detrazioni fiscali, provvedendo, altresı, a recuperare le detrazioni gia attribui-
te. L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, specificato che la disposizione vale principalmente
per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non sussistono problemi per
`
il riconoscimento delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir, la cui spettanza e collegata a
` `
situazioni oggettive delle quali il sostituto e gia a conoscenza (ad esempio, la qualita di `
dipendente o di percettore di redditi assimilati).
Soggetti non residenti L’art. 1, c. 1324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), derogando alla disposizione di
cui all’art. 24, c. 3, ultimo periodo del Tuir, riconosce ai soggetti non residenti, limitatamente
agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia.
L’art. 1 del decreto n. 149/2007, stabilisce che i soggetti residenti in uno Stato membro
dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islan-
da, Liechtenstein e Norvegia), per fruire delle detrazioni, debbano attestare, tramite dichia-
razione sostitutiva di atto notorio:
il grado di parentela del familiare e il mese dell’anno nel quale si sono verificate o
cessate le condizioni previste;
che il familiare non dispone di redditi, prodotti anche al di fuori dello stato estero,
superiori a E 2.840,51 annui;
di non godere nel paese di residenza, o in altro paese, delle detrazioni per carichi
familiari.
Per i soggetti non residenti negli stati dell’Unione europea o in stati aderenti all’accordo
sullo Spazio economico europeo, l’attestazione deve essere resa attraverso:
Guida alle Paghe
6/2008 349
8. Paghe
Modalita di calcolo
`
`
documentazione originale prodotta dall’autorita consolare del paese di origine, tradotta in
italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio;
documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato
italiano nel Paese di origine.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per il tramite del sostituto
d’imposta, le predette attestazioni devono essere accompagnate dalla dichiarazione di
spettanza di cui all’art. 23, c. 2, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973.
Cittadini Anche i cittadini extracomunitari, al pari degli altri contribuenti, sono soggetti all’obbligo di
extracomunitari indicare il codice fiscale dei familiari per i quali richiedono le detrazioni. Tali contribuenti
residenti devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari residenti all’estero agli uffici
locali dell’Agenzia delle entrate, i quali provvedono a rilasciare i codici fiscali dopo aver
esaminato la documentazione prevista dalla legge n. 296/2006 (cfr. paragrafo precedente).
`
Se, invece, i familiari sono residenti in Italia, il cittadino extracomunitario e tenuto a pro-
durre, unitamente al modulo di richiesta delle detrazioni, anche lo stato di famiglia rilasciato
dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione dei familiari nelle anagrafi della popolazione.
Compilazione
`
Vediamo le modalita di compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d’imposta (cfr.
facsimile a pag 353).
Dati anagrafici Il dipendente, o il collaboratore, deve riportare i propri dati anagrafici nelle apposite caselle
del lavoratore (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza alla data di presenta-
zione della dichiarazione, stato civile e titolo di studio).
`
L’indicazione del domicilio fiscale alla data del 1º gennaio 2008 e utile al sostituto d’imposta
per individuare il comune a cui versare l’addizionale comunale all’Irpef dell’anno 2008.
`
Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale e dato dalla
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residenza anagrafica; per le persone fisiche non residenti, il domicilio fiscale e dato dal
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comune in cui e stato prodotto il reddito o, se il reddito e stato prodotto in piu comuni, da
` `
quello in cui si e prodotto il reddito piu elevato.
Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Previdenza In caso di nuova assunzione, il lavoratore che intende fruire delle detrazioni d’imposta
complementare deve obbligatoriamente compilare il modello di richiesta e consegnarlo al sostituto d’im-
`
posta. In questa occasione, il sostituto puo richiedere al lavoratore ulteriori informazioni
utili alla corretta predisposizione della busta paga, come, ad esempio, il regime di dedu-
`
cibilita applicabile ai contributi eventualmente versati alle forme di previdenza comple-
mentare. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del
decreto n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare, limitatamente ai primi
`
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e consentito, nei
vent’anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito
complessivo i contributi eccedenti il limite di E 5.164,57, pari alla differenza positiva tra
l’importo di E 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a
E 2.582,29. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile, a partire
`
dal sesto anno di partecipazione al fondo, e pari a E 7.746,86, ricorrendo le condizioni per
l’incremento. Per lavoratori di prima occupazione si intendono i soggetti che, alla data di
entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1º gennaio 2007), non erano titolari di una
posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
Guida alle Paghe
350 6/2008
9. Paghe
Modalita di calcolo
`
Detrazioni per redditi Il lavoratore, barrando l’apposita casella, dichiara al sostituto di voler fruire delle detrazioni
lavoro dip. e ass. per lavoro dipendente e redditi assimilati per il periodo d’imposta 2008.
Detrazione per rapporti In caso di rapporti inferiori all’anno, anche le detrazioni per redditi non superiori a E 8.000
inferiori all’anno sono rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno.
Tuttavia, il percipiente, barrando l’apposita casella del modulo di richiesta («Detrazione
`
minima non ragguagliata al periodo di lavoro nell’anno»), puo beneficiare della misura
minima di detrazione senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Detrazioni per carichi Il lavoratore che intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia deve barrare le apposite
di famiglia caselle, indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun familiare a carico e le condizioni
di spettanza (numero di mesi a carico, percentuale, ecc.).
Altre informazioni utili `
Il lavoratore puo fornire al sostituto ulteriori informazioni per il calcolo delle detrazioni
per il calcolo d’imposta.
dell’imposta Ad esempio, se il lavoratore prevede di percepire altri redditi nel periodo d’imposta, in
`
aggiunta al reddito di lavoro, questi puo dichiarare un reddito complessivo (presunto) piu `
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elevato rispetto a quello di lavoro; in alternativa, puo indicare l’importo degli altri redditi. In
questi casi, le detrazioni d’imposta non saranno calcolate sul reddito effettivamente erogato
Guida alle Paghe
6/2008 351
10. Paghe
Modalita di calcolo
`
dal datore di lavoro, ma saranno determinate sulla base di un reddito complessivo piu `
elevato. La richiesta consente al sostituito di evitare una tassazione eccessivamente gra-
vosa in sede di dichiarazione dei redditi.
`
Il lavoratore, barrando l’apposita casella, puo, inoltre, richiedere l’applicazione di un’aliquota
`
Irpef piu elevata di quella che risulta dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di
`
reddito. La richiesta di applicazione di un’aliquota Irpef piu elevata nei singoli periodi di paga
`
e finalizzata ad evitare una tassazione troppo onerosa in sede di conguaglio.
Sottoscrizione La dichiarazione deve essere sottoscritta dal lavoratore e consegnata al sostituto all’inizio
dell’anno, o all’atto dell’assunzione, per permettere al sostituto stesso la corretta applica-
zione delle detrazioni d’imposta a partire dal primo periodo di paga utile.
Con la sottoscrizione della dichiarazione, il lavoratore si impegna anche a comunicare al
sostituto d’imposta eventuali variazioni alla situazione dichiarata.
Esempio Il lavoratore richiede al sostituto d’imposta l’attribuzione delle detrazioni per familiari a
carico (moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo d’imposta); per il calcolo delle
detrazioni d’imposta spettanti richiede al sostituto d’imposta di tener conto di altri redditi,
diversi da quelli di lavoro dipendente, che presume di percepire nel corso del periodo
d’imposta (per un importo pari a E 4.500,00).
Guida alle Paghe
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11. Paghe
Modalita di calcolo
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Guida alle Paghe
6/2008 353
12. Paghe
Dentro il Ccnl - Industria
Metalmeccanica: indennita
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di reperibilita
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Gian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro
Oltre alla normale retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali (composta solitamen-
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te dai minimi di paga base, indennita di contingenza ed Edr), in caso di esercizio di particolari
funzioni e allo svolgimento di particolari mansioni i contratti collettivi stessi, anche aziendali,
possono prevedere la corresponsione di alcune specifiche indennita. `
Indennita contrattuali
`
`
Le suddette indennita sono corrisposte, ad esempio, in ragione della delicatezza della
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mansione o della professionalita richiesta, oppure per l’esecuzione di lavorazioni svolte in
`
particolari condizioni di disagio o di pericolosita.
Determinazione Entrambe le tipologie possono essere determinate e commisurate in vario modo; alcune ad
esempio vengono erogate in base a percentuali della retribuzione o di alcune delle sue voci,
altre in base a quote orarie fisse o, ancora, determinate con importi mensili.
Imponibilita
` Gli importi erogati a tale titolo sono sempre imponibili sia dal punto di vista contributivo
(Inps e Inail) che fiscale (Irpef).
Riducibilita
` Se pochi dubbi possono sorgere quando il lavoratore viene chiamato a svolgere la mansione
`
richiesta, qualche problema interpretativo puo sorgere quando il lavoratore successivamente
viene adibito a nuove diverse mansioni che non comportano la corresponsione dell’indennita `.
Occorre quindi distinguere le due fattispecie viste in precedenza seguendo il principio
stabilito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sent. n. 191/1981) secondo la quale e `
` `
«irriducibile l’indennita corrisposta in rapporto diretto e normale alla qualita della prestazione
svolta dal lavoratore, anche nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad un mutamento di
mansione, mentre qualora gli emolumenti siano connessi solo occasionalmente allo svol-
` `
gimento di un’attivita lavorativa precaria e mutevole, essi non dovranno piu essere erogati».
Servizio di reperibilita
`
Indennita
` ` ` `
Una delle tante indennita contemplate dai contratti collettivi vigenti e l’indennita di reperi-
` `
bilita, che puo essere brevemente definita come il corrispettivo che il datore di lavoro
riconosce al lavoratore che si rende disponibile a fornire la particolare prestazione lavorativa
detta appunto «reperibilita».`
Definizione `
Una definizione molto precisa dell’istituto della reperibilita ci viene fornita dalla giurispru-
denza (Corte di Cassazione, sent. n. 974/1986) secondo la quale essa «... trae la sua
disciplina dalla autonomia collettiva, si configura come una prestazione strumentale e ac-
´
cessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, giacche consiste nell’obbligo
del lavoratore di rendersi reperibile, per esigenze dell’impresa, fuori dall’orario di lavoro,
secondo turni di servizio predisposti in sede aziendale, mediante comunicazione al datore di
lavoro delle notizie utili per essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale pre-
stazione lavorativa, e di mettersi quindi in condizione di raggiungere in breve lasso di tempo
il luogo di lavoro e comunque di eseguire la prestazione richiesta».
Guida alle Paghe
354 6/2008
13. Paghe
Dentro il Ccnl - Industria
Ccnl Istituzioni socio Anche alcuni contratti collettivi si sono ovviamente premurati di fornire una definizione e fra
assistenziali Uneba questi si possono citare il Ccnl Istituzioni socio assistenziali - Uneba il quale all’art. 56
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stabilisce che «la reperibilita consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori
del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale
`
da raggiungere nel piu breve lasso di tempo il luogo ove intervenire».
Ccnl Commercio Il Ccnl Commercio stabilisce invece che «per garantire l’assistenza ai clienti nell’emergen-
za, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio e`
`
previsto dal presente accordo l’istituto della reperibilita».
Riposo settimanale Un aspetto particolare riguarda l’eventuale obbligo del lavoratore di rendersi reperibile nella
giornata assegnata al riposo settimanale: in questo caso si pone il problema di coordinare
questa particolare prestazione lavorativa con l’esigenza irrinunciabile del lavoratore di fruire
del giorno di riposo.
`
La Corte di Cassazione ha chiarito che il mero obbligo di reperibilita non equivale ad una
´
effettiva e piena prestazione lavorativa e pertanto non comporta di per se il diritto del
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lavoratore ad un giorno di riposo compensativo. E pertanto legittima la norma del contratto
` `
collettivo che prevede il diritto ad una specifica indennita per la reperibilita domenicale e
non il diritto al riposo compensativo.
`
Dal punto di vista economico, alla prestazione del servizio di reperibilita resa nel giorno di
`
riposo non puo quindi corrispondere un trattamento economico uguale a quello spettante in
caso di effettiva prestazione di lavoro a tempo pieno in quello stesso giorno.
Part-time `
Non risultano ostacoli all’applicazione della reperibilita anche nei rapporti di lavoro a tempo
parziale.
Eventuale prestazione Il Ministero del lavoro (con nota 4 ottobre 2002) ha avuto modo di esprimersi sull’eventuale
lavorativa `
prestazione lavorativa che deriva dalla clausola di reperibilita indicando che essa deve
rimanere entro i limiti del lavoro ordinario (o supplementare).
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 9468/1991) il lavoratore, che nel giorno de-
`
stinato al riposo presti attivita lavorativa, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera;
`
inoltre, se la prestazione lavorativa e resa di domenica, pur in presenza di un riposo com-
pensativo nell’arco della settimana, ha diritto anche ad una maggiorazione retributiva, intesa
a compensare il disagio del lavoro svolto in un giorno abitualmente riservato al soddisfaci-
mento di esigenze di vita familiare e sociale.
Anche per questi motivi, gli accordi collettivi prevedono solitamente che la prestazione
lavorativa eventualmente eseguita venga retribuita con il trattamento previsto per il lavoro
straordinario.
Incidenza sugli istituti Gli accordi generalmente disciplinano anche la loro eventuale incidenza sugli istituti retributivi
indiretti `
indiretti; in particolare, queste indennita di solito non sono corrisposte durante le assenze e
sono da tenere in considerazione nel determinare il trattamento di fine rapporto (salvo espli-
cita esclusione prevista nell’accordo) in quanto non hanno carattere occasionale e, se hanno
`
carattere continuativo, devono essere comprese nell’indennita sostitutiva del preavviso.
Per quanto concerne i compensi per ferie, tredicesima o quattordicesima mensilita, queste`
` `
indennita sono solitamente escluse, ma e bene fare sempre riferimento alle disposizioni
previste in tal senso nei contratti collettivi.
In tema di individuazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti retributivi indiretti, la
giurisprudenza ha anche precisato che nel criterio della normale retribuzione globale di fatto
`
giornaliera il riferimento alla «normalita» ricomprende anche gli emolumenti, anche se
accessori, che siano dovuti in corrispondenza diretta e immediata con la prestazione ordi-
naria di lavoro.
` `
Quindi se il servizio di reperibilita e compreso in turni periodici, secondo un piano presta-
bilito per esigenze funzionali dell’organizzazione del lavoro, il compenso spettante al lavo-
`
ratore per tale servizio non ha carattere accidentale, ma e ricompreso tra gli elementi
Guida alle Paghe
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