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                                                                Modalita di calcolo
                                                                       `


                                                                                                     `
                           Se il risultato del rapporto [(95.000 - reddito complessivo) : 95.000] e pari a zero, minore di
                           zero o uguale a 1, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del predetto
                           rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali, mediante troncamento degli ulteriori
                           decimali.
   Presenza di piu figli
                 `                            `                           `
                           In presenza di piu figli l’importo di E 95.000 e aumentato, per tutti, di E 15.000 per ogni figlio
                           successivo al primo.

              Esempio                                                 `
                            Contribuente con due figli a carico di eta non inferiore a tre anni
                            reddito complessivo pari a: E 40.000,00
                            detrazione spettante: (800 3 2) 3 [(110.000 - 40.000) : 110.000] = 1.600 3 0,6363 =
                             E 1.018,08

Contribuenti con piu di
                    `                                   `
                           Per i contribuenti con piu di tre figli a carico, la detrazione teoricamente spettante deve
      tre figli a carico   essere maggiorata di E 200 per ciascun figlio a partire dal primo.
           Ripartizione                      `
                           La detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamen-
       della detrazione    te separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
                                                              `
                           complessivo di ammontare piu elevato; pertanto, il legislatore non ammette una libera e
                           diversa ripartizione della detrazione d’imposta tra i genitori.
                           In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli
                           effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affida-
                           tario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori
                                                                                                                                `
                           affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa e
                           assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e        `
                           tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in
                           caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge
                           fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
    Coniuge mancante       Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e             `
                           coniugato o, se coniugato, si e    ` successivamente legalmente ed effettivamente separato,
                                                                   `
                           per il primo figlio si applicano, se piu convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

                           Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico
     Periodo d’imposta     La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione d’imposta di
                 2007      E 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico che si aggiunge a quelle «ordinarie»
                                          `
                           per i figli, gia previste dall’art. 12 del Tuir. L’ulteriore detrazione deve intendersi come
                           «bonus» complessivo a beneficio della famiglia numerosa: quindi, l’importo spettante
                           non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (Ag. delle entrate, circ.
                                                                            `
                           n. 1/2008). La nuova detrazione si applica gia a partire dal periodo d’imposta 2007 (art. 1,
                           c. 16, legge n. 244/2007).
             Condizioni    L’ulteriore detrazione d’imposta spetta a condizione che il contribuente abbia almeno quat-
           di spettanza    tro figli a carico. L’Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta in misura
                           intera anche se la condizione di «almeno quattro figli a carico» sussiste per una parte
                           dell’anno soltanto (ad esempio, la nascita del quarto figlio nel corso dell’anno): quindi,
                           l’ulteriore detrazione non deve essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica
                                            `
                           l’evento che da diritto alla detrazione stessa.
                                                                 `
                           Il beneficio fiscale, anche se non e strettamente legato al reddito complessivo del contri-
                                              `
                           buente, non puo essere riconosciuto al soggetto che, pur avendo almeno quattro figli a
                           carico, non ha diritto alle «ordinarie» detrazioni per i figli, in conseguenza dell’elevato
                           reddito complessivo. Ad esempio, il contribuente con quattro figli a carico e con un reddito
                           complessivo superiore a E 140.000, non potendo beneficiare delle detrazioni «ordinarie»
                                                 `
                           per i figli, non potra nemmeno fruire dell’ulteriore detrazione.



                                                                Guida alle Paghe
                                                       6/2008                                                                       343
Paghe
                            Modalita di calcolo
                                   `


           Esempio       Reddito complessivo: E 150.000
                         detrazioni (ordinarie) spettanti per figli a carico:
                          [4 3 (800 + 200)] 3 [(140.000 - 150.000) : 140.000] = 0
                         ulteriore detrazione spettante per famiglie numerose = 0

        Ripartizione                                `
                        L’ulteriore detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed
       tra i genitori   effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scio-
                        glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione aggiuntiva spetta ai
                        genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
                        In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, l’ulteriore detrazione compete a quest’ul-
                        timo per l’intero importo.
                        I predetti criteri di ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori,
                        diversamente da quanto previsto per le «ordinarie» detrazioni per figli a carico.
         Incapienza     Nel caso in cui l’imposta non sia sufficientemente capiente, e quindi non sia possibile fruire,
        dell’imposta                                                                           `
                        in tutto o in parte, dell’ulteriore detrazione, al contribuente e riconosciuto un credito di
                        ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
                        A tal fine occorre considerare l’Irpef lorda diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti per i
                        familiari a carico (art. 12, c. 1 del Tuir), per tipologie reddituali (art. 13 del Tuir), per gli oneri
                        detraibili (art. 15 del Tuir), per canoni di locazione (art. 16 del Tuir) e in base ad altre
                        disposizioni normative.
                        L’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2008 disciplina il recupero dell’eccedenza rispetto all’imposta
                                                                        `
                        netta mediante il sostituto d’imposta, cosı come previsto dall’art. 12, c. 3, ultimo periodo
                                                      `                           `
                        del Tuir. Questa modalita di recupero del credito e riservata ai soggetti titolari esclusiva-
                        mente di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed eventualmente del reddito
                        derivante dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze.
            Recupero    Ai fini del riconoscimento del credito, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la
      dell’eccedenza    dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 23, c. 2 lett. a) del
                        D.P.R. n. 600/1973, indicando le condizioni per l’applicazione e il codice fiscale dei familiari a
                                        ´
                        carico, nonche attestare l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e
                                                                                  `
                        assimilati e a quelli derivanti dal possesso dell’unita immobiliare adibita ad abitazione prin-
                        cipale e delle relative pertinenze.
                                                                               `
                        Il credito (l’eccedenza rispetto all’imposta netta) e riconosciuto dal sostituto d’imposta sugli
                        emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.
                        In pratica, il sostituto deve operare nel modo seguente:
                        1) riconoscere l’ulteriore detrazione fino a capienza dell’imposta;
                        2) riconoscere l’eventuale credito (eccedenza) utilizzando il monte ritenute disponibile nel
                            periodo di paga;
                        3) in caso di incapienza del monte ritenute del mese, riconoscere il credito residuo utiliz-
                            zando le ritenute disponibili nei successivi periodi di paga.
                                                                  `
                        Si segnala che, in caso di una pluralita di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute del
                        mese, il sostituto d’imposta deve riconoscere a ciascuno il credito nella percentuale de-
                        terminata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l’ammontare
                        complessivo dell’intero credito da riconoscere.
                        In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto deve rideterminare l’importo
                        del credito sulla base dei dati reddituali definitivi.
                                                                          `
                        Se entro la fine del periodo d’imposta non e stato possibile attribuire interamente il credito
                        spettante, il sostituto deve comunicare all’interessato l’importo residuo evidenziandolo
                        nella certificazione Cud, al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.



                                          Guida alle Paghe
344                                                          6/2008
Paghe
                                                                Modalita di calcolo
                                                                       `


             Esempio      Ipotizziamo il caso di un dipendente con moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo
                                                                                         `
                          d’imposta. L’imponibile fiscale del mese di gennaio 2008 e pari a E 1.500,00.
                           Irpef lorda = E 355,00
                           detrazioni lavoro dipendente = {1.338 3 {[55.000 - (1.500 x 13)] : 40.000}} 3 (31 : 365) =
                              E 100,85
                           detrazione per coniuge a carico = 690 : 12 = E 57,50
                                                                   `
                           detrazione per figli a carico (di eta non inferiore a tre anni) =
                              = {[4 3 (800 + 200)] 3 {[140.000 - (1.500 3 13)] : 140.000}} : 12 = E 286,90
                           ulteriore detrazione (per i genitori con almeno quattro figli a carico) = 1.200 : 12 =
                              E 100,00
                           Irpef netta = E 0,00
                           credito spettante al lavoratore (per ulteriore detrazione) = E 100,00
                                           `
                          Il sostituto potra attribuire il credito (eccedenza) soltanto se il monte ritenute del mese di
                                                  `
                          gennaio 2008 risultera sufficientemente capiente.

                          Altri familiari a carico
                                                       `
                          La detrazione spettante e pari a E 750 per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che
                          conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
                                      `
                          dell’autorita giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
                          l’importo di E 80.000, diminuito del reddito complessivo, e E 80.000 (art. 12, c. 1, lett. d)
                                                                                               `
                          del Tuir). Se il rapporto [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000] e pari a zero, minore di zero
                          o uguale a uno, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del rapporto si assume
                          nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali).
Ripartizione detrazione   La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto il carico risultante dalla
                          convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti
                                      `                                `
                          dell’autorita giudiziaria; in presenza di piu soggetti aventi diritto alla detrazione d’imposta,
                          la stessa deve essere ripartita in eguale misura (Ag. delle entrate, circ. n. 15/2007).
                                        Detrazione teorica                                 Detrazione spettante
                                               E 750                          750 3 [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000]


                          Detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente
                          La Finanziaria 2007 ha abrogato anche il primo modulo di riforma dell’Irpef. Le deduzioni per
                          lavoro dipendente (cd. no tax area) sono state sostituite da un nuovo sistema di detrazioni
                          (art. 13 del Tuir).
                Misura                                                                       `
                          Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu redditi di lavoro dipen-
                          dente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapporta al periodo di lavoro, nelle misure
                          riportate in tabella.
                                Reddito complessivo                                Detrazione spettante
                           Fino a E 8.000                                                   E 1.840
                                                                                                              `
                                                                La detrazione effettivamente spettante non puo essere inferio-
                                                                re a E 690 (E 1.380 per i dipendenti a tempo determinato)
                           Oltre E 8.000 e fino a E 15.000                  1.338 + {502 3 [(15.000 - RC) : 7.000]}
                                                                Del rapporto [(15.000 - RC) : 7.000] vanno assunte le prime 4
                                                                cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali
                           Oltre E 15.000 e fino a E 55.000                     1.338 3 [(55.000 - RC) : 40.000]
                                                                Del rapporto [(55.000 - RC) : 40.000] vanno assunte le prime 4
                                                                cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali




                                                                Guida alle Paghe
                                                       6/2008                                                                    345
Paghe
                                    Modalita di calcolo
                                           `


              Parametrazione    Le detrazioni da lavoro dipendente si rapportano al periodo di lavoro durante l’anno, che
         al periodo di lavoro   deve essere computato in giorni (Ag. delle entrate circ. n. 15/2007, par. 2.1.1.).
              Importi minimi    Le detrazioni minime di E 690 e E 1.380 stabilite, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a
      di detrazione - redditi   tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, «competono a prescindere dal
              fino a E 8.000    risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno» (Ag. delle entrate, circ.
                                n. 15/2007, par. 2.3.).
                                Per i rapporti di lavoro inferiori all’anno, la circolare specifica che anche le detrazioni «mi-
                                nime» devono essere rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno.
                                                                  `
                                Naturalmente il percipiente puo fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta
                                in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.

                   Esempio       Rapporto di lavoro a tempo determinato dall’1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro)
                                 reddito complessivo del lavoratore pari a: E 7.500
                                 detrazione attribuita dal sostituto: (1.380 3 122 : 365) = E 461,26

                                Resta inteso che, «se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve
                                assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che
                                egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura
                                minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzio-
                                                              `
                                ne. A tal fine il sostituto puo comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano
                                                                                               `
                                opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione piu precisa della nuova detrazio-
                                ne». In tal caso, l’importo minimo di detrazione deve essere applicato per l’intero ammon-
                                tare previsto e ragguagliato al periodo di paga.

                                Detrazione aggiuntiva
                     Misura     Per i redditi oltre E 23.000 e fino a E 28.000, spetta una detrazione aggiuntiva, da sommare
                                alla precedente, variabile in funzione del reddito complessivo:
                                             Reddito complessivo                            Detrazione aggiuntiva

                                        Oltre E 23.000 e fino a E 24.000                            + E 10
                                        Oltre E 24.000 e fino a E 25.000                            + E 20
                                        Oltre E 25.000 e fino a E 26.000                            + E 30
                                        Oltre E 26.000 e fino a E 27.700                            + E 40
                                        Oltre E 27.700 e fino a E 28.000                            + E 25




                                Gli importi aggiuntivi devono essere attribuiti nell’intero ammontare indicato, senza effet-
                                tuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

                   Esempio       Reddito complessivo: E 25.600
                                 numero di giorni di lavoro dipendente: 300
                                 detrazione per lavoro dipendente spettante:
                                {{1.338 3 [(55.000 - 25.600) : 40.000]} 3 (300 : 365)} + 30 = E 838,30


                                Determinazione del reddito complessivo
      Dal periodo d’imposta     A decorrere dal periodo d’imposta 2007, sia le detrazioni per carichi di famiglia sia le
                      2007      detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro auto-
                                nomo, ecc.) sono strettamente collegate al reddito complessivo del contribuente: il loro



                                                 Guida alle Paghe
346                                                                 6/2008
Paghe
                                                              Modalita di calcolo
                                                                     `


                        importo diminuisce all’aumentare del reddito posseduto, fino ad annullarsi oltre determina-
                        te soglie di reddito.
                        Nel concetto di «reddito complessivo» rientrano tutti i redditi posseduti nell’anno, compre-
                                                                     `
                        so il reddito (rendita catastale) dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
                        sue pertinenze; tuttavia, ai fini del calcolo delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e
                        per lavoro, la Finanziaria 2008 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, che il
                                                                                                               `
                        reddito complessivo debba essere «[...] assunto al netto del reddito dell’unita immobiliare
                        adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze [...]» (cfr. artt. 12, c. 4-bis,
                        e 13, c. 6-bis del Tuir).
Abitazione principale   Infatti, l’art. 10, c. 3-bis del Tuir prevede che «se alla formazione del reddito complessivo
                                                           `
                        concorrono il reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle
                        relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’u-
                            `
                        nita immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il
                        quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita              `
                        immobiliare». In ogni caso, il reddito della prima casa con relative pertinenze (ad esempio, la
                        cantina, il box auto) deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri
                        redditi posseduti per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, ai fini
                        della determinazione dell’imponibile Irpef, dal reddito complessivo si sottrae l’importo della
                        rendita catastale e delle sue pertinenze.
                        Prima dell’intervento della Finanziaria 2008 (art. 1, c. 15, legge n. 244/2007), il generico
                        riferimento al reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni comportava, qualora il
                                                                                                      `
                        lavoratore non avesse comunicato al datore di lavoro il reddito dell’unita immobiliare adibita
                        ad abitazione principale, la concessione di detrazioni d’imposta in misura superiore a quella
                        spettante. In tal caso, infatti, il sostituto d’imposta avrebbe considerato soltanto i redditi da
                        lavoro da lui erogati nel periodo d’imposta, costringendo il contribuente a presentare, al fine
                        di evitare sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e per insuffi-
                        ciente versamento di Irpef, il mod. 730 o il mod. Unico - Persone fisiche. Inoltre, si verifi-
                                             `
                        cava una disparita di trattamento fiscale tra i proprietari di prima casa e i contribuenti che,
                                                         `
                        invece, non lo erano, a parita di altre condizioni.

            Esempio                                                                                          `
                        Consideriamo il caso di un lavoratore dipendente, con moglie e figlio a carico (di eta non
                        inferiore a tre anni).
                        – Reddito da lavoro dipendente: E 25.000
                        – rendita catastale (rivalutata) dell’abitazione principale: E 2.500
                        – rendita catastale (rivalutata) delle pertinenze: E 500
                        – reddito complessivo: 25.000 + 2.500 + 500 = E 28.000
                           Irpef lorda: E 6.960
                           detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 28.000) : 40.000] + 25 = E 928,15
                           detrazione per coniuge a carico: E 690
                           detrazione per figlio a carico: 800 3 [(95.000 - 28.000) : 95.000] = E 564,16
                            Irpef netta = 6.960 - 928,15 - 690 - 564,16 = E 4.777,69
                                                            `
                        Considerando, invece, la neutralita dell’abitazione principale e relative pertinenze risulta
                        un’Irpef netta pari a E 4.677,06, con un risparmio d’imposta di oltre E 100.

                           Irpef lorda: E 6.960
                           detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 25.000) : 40.000] + 20 = E 1.003,50
                           detrazione per coniuge a carico: E 690
                           detrazione per figlio a carico: 800 3[(95.000 - 25.000) : 95.000] = E 589,44
                           Irpef netta = 6.960 - 1.003,50 - 690 - 589,44 = E 4.677,06



                                                              Guida alle Paghe
                                                     6/2008                                                                       347
Paghe
                                     Modalita di calcolo
                                            `


             Oneri deducibili    Con riferimento al concetto di reddito complessivo applicabile per la determinazione delle
      trattenuti dal sostituto   detrazioni d’imposta, l’art. 51, c. 2 del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il
                    d’imposta    reddito:
                                  le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 del Tuir (ad esempio, i
                                    contributi obbligatori per legge, gli assegni al coniuge separato erogati dal sostituto
                                    d’imposta mediante trattenuta sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, i contributi
                                    versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita a             `
                                    disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli
                                    ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute), alle condizioni ivi
                                    previste;
                                                                                              `
                                  le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita a contratti collettivi o ad accordi
                                    e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c. 1, lett. b)
                                    del Tuir.
                                                                `
                                 In tal modo, il lavoratore non e obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per fruire
                                                                                     `                        ´
                                 degli oneri deducibili di cui il datore di lavoro e a conoscenza, poiche ha effettuato la
                                 trattenuta nel cedolino paga. Inoltre, tale disposizione incide direttamente sulla determina-
                                 zione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, sul reddito complessivo del lavoratore da
                                 assumere per il calcolo delle detrazioni.

                    Esempio       Reddito di lavoro dipendente: E 15.000
                                  valore dell’onere deducibile trattenuto dal sostituto (assegno al coniuge separato):
                                    E 2.500
                                  reddito imponibile: 15.000 - 2.500 = E 12.500
                                  Irpef lorda: (15.000 - 2.500) 3 23% = E 2.875
                                  importo della detrazione per lavoro dipendente (per 365 giorni):
                                    1.338 + {502 3 [(15.000 - 12.500) : 7.000} = 1.338 + (502 3 0,3571) = E 1.517,29
                                  Irpef netta dovuta: 2.875,00 - 1.517,29 = E 1.357,71
                                 L’importo dell’onere deducibile transitato in busta paga (pari a E 2.500) deve essere atte-
                                 stato dal datore di lavoro nella certificazione Cud (punto 37 del Cud 2008).




                                 Nella sezione «Annotazioni» occorre esplicitare (cod. AR) il tipo di onere, con relativo
                                 importo, trattenuto dal sostituto d’imposta.




                                                   Guida alle Paghe
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Paghe
                                                               Modalita di calcolo
                                                                      `


                          Dichiarazione di spettanza delle detrazioni
            Richiesta     Le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e le altre detrazioni (art. 13 del
     del contribuente     Tuir) sono riconosciute dal sostituto d’imposta se il contribuente dichiara di averne diritto,
                          indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto
                          d’imposta le eventuali successive variazioni (art. 23, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973).
        Codice fiscale    La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), modificando l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, ha
 dei familiari a carico   previsto l’obbligo di indicare, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta,
                          anche il codice fiscale dei familiari a carico per i quali si richiedono le detrazioni. L’obbligo
                                                 `
                          deriva dalla volonta dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’effettiva spettanza delle
                          detrazioni fruite dal lavoratore.
                                                   `
                          Nessuna sanzione e prevista per il sostituto d’imposta che ometta l’indicazione nel Mod.
                          770/2008 Semplificato dei codici fiscali dei familiari a carico dei propri dipendenti. L’Agenzia
                          delle entrate ha specificato, infatti, che l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale
                          dei familiari a carico ha efficacia dal 1º gennaio 2008 (cfr. circ. n. 15/2008).
     Validita annuale
            `             La Finanziaria 2008 ha previsto l’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione di
                          spettanza delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. In precedenza, la
                          dichiarazione doveva essere presentata al datore di lavoro all’atto dell’assunzione; in as-
                          senza di variazioni, tale dichiarazione aveva effetto anche per i periodi d’imposta successivi.
                          A partire dal periodo d’imposta 2008, quindi, il sostituto attribuisce le detrazioni d’imposta
                                                                              `
                          su richiesta del dipendente. A tal proposito, e stato chiesto all’Agenzia delle entrate quale
                          comportamento deve tenere il sostituto d’imposta nel caso in cui il lavoratore non restitui-
                          sca il modulo di richiesta debitamente compilato in tempo utile per l’elaborazione dei
                          cedolini paga di gennaio, ovvero non lo restituisca del tutto. L’Agenzia, con la circ. n. 15/
                          2008 (par. 1.1), ha suggerito ai sostituti di fissare un termine di consegna del modello sulla
                          base delle proprie esigenze tecnico-gestionali, e di riconoscere, medio tempore, le detra-
                          zioni per carichi di famiglia. Nel caso in cui il lavoratore non fornisca detta comunicazione
                          entro il termine stabilito, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non deve piu     `
                                                                                    `                                `
                          riconoscere le detrazioni fiscali, provvedendo, altresı, a recuperare le detrazioni gia attribui-
                          te. L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, specificato che la disposizione vale principalmente
                          per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non sussistono problemi per
                                                                                                                 `
                          il riconoscimento delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir, la cui spettanza e collegata a
                                                                             ` `
                          situazioni oggettive delle quali il sostituto e gia a conoscenza (ad esempio, la qualita di      `
                          dipendente o di percettore di redditi assimilati).
Soggetti non residenti    L’art. 1, c. 1324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), derogando alla disposizione di
                          cui all’art. 24, c. 3, ultimo periodo del Tuir, riconosce ai soggetti non residenti, limitatamente
                          agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia.
                          L’art. 1 del decreto n. 149/2007, stabilisce che i soggetti residenti in uno Stato membro
                          dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islan-
                          da, Liechtenstein e Norvegia), per fruire delle detrazioni, debbano attestare, tramite dichia-
                          razione sostitutiva di atto notorio:
                           il grado di parentela del familiare e il mese dell’anno nel quale si sono verificate o
                               cessate le condizioni previste;
                           che il familiare non dispone di redditi, prodotti anche al di fuori dello stato estero,
                               superiori a E 2.840,51 annui;
                           di non godere nel paese di residenza, o in altro paese, delle detrazioni per carichi
                               familiari.
                          Per i soggetti non residenti negli stati dell’Unione europea o in stati aderenti all’accordo
                          sullo Spazio economico europeo, l’attestazione deve essere resa attraverso:



                                                               Guida alle Paghe
                                                      6/2008                                                                      349
Paghe
                             Modalita di calcolo
                                    `


                                                                                `
                          documentazione originale prodotta dall’autorita consolare del paese di origine, tradotta in
                            italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio;
                          documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che
                            hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
                          documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi
                            vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato
                            italiano nel Paese di origine.
                         Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per il tramite del sostituto
                         d’imposta, le predette attestazioni devono essere accompagnate dalla dichiarazione di
                         spettanza di cui all’art. 23, c. 2, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973.
             Cittadini   Anche i cittadini extracomunitari, al pari degli altri contribuenti, sono soggetti all’obbligo di
      extracomunitari    indicare il codice fiscale dei familiari per i quali richiedono le detrazioni. Tali contribuenti
             residenti   devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari residenti all’estero agli uffici
                         locali dell’Agenzia delle entrate, i quali provvedono a rilasciare i codici fiscali dopo aver
                         esaminato la documentazione prevista dalla legge n. 296/2006 (cfr. paragrafo precedente).
                                                                                                              `
                         Se, invece, i familiari sono residenti in Italia, il cittadino extracomunitario e tenuto a pro-
                         durre, unitamente al modulo di richiesta delle detrazioni, anche lo stato di famiglia rilasciato
                         dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione dei familiari nelle anagrafi della popolazione.

                         Compilazione
                                               `
                         Vediamo le modalita di compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d’imposta (cfr.
                         facsimile a pag 353).
       Dati anagrafici   Il dipendente, o il collaboratore, deve riportare i propri dati anagrafici nelle apposite caselle
        del lavoratore   (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza alla data di presenta-
                         zione della dichiarazione, stato civile e titolo di studio).
                                                                                            `
                         L’indicazione del domicilio fiscale alla data del 1º gennaio 2008 e utile al sostituto d’imposta
                         per individuare il comune a cui versare l’addizionale comunale all’Irpef dell’anno 2008.
                                                                                                               `
                         Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale e dato dalla
                                                                                                                 `
                         residenza anagrafica; per le persone fisiche non residenti, il domicilio fiscale e dato dal
                                           `                                          `                      `
                         comune in cui e stato prodotto il reddito o, se il reddito e stato prodotto in piu comuni, da
                                            `                      `
                         quello in cui si e prodotto il reddito piu elevato.
                         Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo
                         giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
         Previdenza      In caso di nuova assunzione, il lavoratore che intende fruire delle detrazioni d’imposta
      complementare      deve obbligatoriamente compilare il modello di richiesta e consegnarlo al sostituto d’im-
                                                                         `
                         posta. In questa occasione, il sostituto puo richiedere al lavoratore ulteriori informazioni
                         utili alla corretta predisposizione della busta paga, come, ad esempio, il regime di dedu-
                                `
                         cibilita applicabile ai contributi eventualmente versati alle forme di previdenza comple-
                         mentare. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del
                         decreto n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare, limitatamente ai primi
                                                                                                         `
                         cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e consentito, nei
                         vent’anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito
                         complessivo i contributi eccedenti il limite di E 5.164,57, pari alla differenza positiva tra
                         l’importo di E 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di
                         partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a
                         E 2.582,29. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile, a partire
                                                                        `
                         dal sesto anno di partecipazione al fondo, e pari a E 7.746,86, ricorrendo le condizioni per
                         l’incremento. Per lavoratori di prima occupazione si intendono i soggetti che, alla data di
                         entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1º gennaio 2007), non erano titolari di una
                         posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.



                                           Guida alle Paghe
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Paghe
                                                                 Modalita di calcolo
                                                                        `




 Detrazioni per redditi     Il lavoratore, barrando l’apposita casella, dichiara al sostituto di voler fruire delle detrazioni
      lavoro dip. e ass.    per lavoro dipendente e redditi assimilati per il periodo d’imposta 2008.
Detrazione per rapporti     In caso di rapporti inferiori all’anno, anche le detrazioni per redditi non superiori a E 8.000
       inferiori all’anno   sono rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno.
                            Tuttavia, il percipiente, barrando l’apposita casella del modulo di richiesta («Detrazione
                                                                                                 `
                            minima non ragguagliata al periodo di lavoro nell’anno»), puo beneficiare della misura
                            minima di detrazione senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.




 Detrazioni per carichi     Il lavoratore che intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia deve barrare le apposite
            di famiglia     caselle, indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun familiare a carico e le condizioni
                            di spettanza (numero di mesi a carico, percentuale, ecc.).




Altre informazioni utili                      `
                            Il lavoratore puo fornire al sostituto ulteriori informazioni per il calcolo delle detrazioni
          per il calcolo    d’imposta.
           dell’imposta     Ad esempio, se il lavoratore prevede di percepire altri redditi nel periodo d’imposta, in
                                                                       `
                            aggiunta al reddito di lavoro, questi puo dichiarare un reddito complessivo (presunto) piu        `
                                                                                   `
                            elevato rispetto a quello di lavoro; in alternativa, puo indicare l’importo degli altri redditi. In
                            questi casi, le detrazioni d’imposta non saranno calcolate sul reddito effettivamente erogato



                                                                 Guida alle Paghe
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                           Modalita di calcolo
                                  `


                       dal datore di lavoro, ma saranno determinate sulla base di un reddito complessivo piu            `
                       elevato. La richiesta consente al sostituito di evitare una tassazione eccessivamente gra-
                       vosa in sede di dichiarazione dei redditi.
                                                                       `
                       Il lavoratore, barrando l’apposita casella, puo, inoltre, richiedere l’applicazione di un’aliquota
                                `
                       Irpef piu elevata di quella che risulta dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di
                                                                                     `
                       reddito. La richiesta di applicazione di un’aliquota Irpef piu elevata nei singoli periodi di paga
                        `
                       e finalizzata ad evitare una tassazione troppo onerosa in sede di conguaglio.




      Sottoscrizione   La dichiarazione deve essere sottoscritta dal lavoratore e consegnata al sostituto all’inizio
                       dell’anno, o all’atto dell’assunzione, per permettere al sostituto stesso la corretta applica-
                       zione delle detrazioni d’imposta a partire dal primo periodo di paga utile.
                       Con la sottoscrizione della dichiarazione, il lavoratore si impegna anche a comunicare al
                       sostituto d’imposta eventuali variazioni alla situazione dichiarata.




           Esempio     Il lavoratore richiede al sostituto d’imposta l’attribuzione delle detrazioni per familiari a
                       carico (moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo d’imposta); per il calcolo delle
                       detrazioni d’imposta spettanti richiede al sostituto d’imposta di tener conto di altri redditi,
                       diversi da quelli di lavoro dipendente, che presume di percepire nel corso del periodo
                       d’imposta (per un importo pari a E 4.500,00).




                                         Guida alle Paghe
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           Modalita di calcolo
                  `




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                        Dentro il Ccnl - Industria



      Metalmeccanica: indennita
                              `
      di reperibilita
                    `
      Gian Luca Bongiovanni     - Consulente del lavoro




                             Oltre alla normale retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali (composta solitamen-
                                                                  `
                             te dai minimi di paga base, indennita di contingenza ed Edr), in caso di esercizio di particolari
                             funzioni e allo svolgimento di particolari mansioni i contratti collettivi stessi, anche aziendali,
                             possono prevedere la corresponsione di alcune specifiche indennita.        `

                             Indennita contrattuali
                                     `
                                                        `
                             Le suddette indennita sono corrisposte, ad esempio, in ragione della delicatezza della
                                                                 `
                             mansione o della professionalita richiesta, oppure per l’esecuzione di lavorazioni svolte in
                                                                                `
                             particolari condizioni di disagio o di pericolosita.
           Determinazione    Entrambe le tipologie possono essere determinate e commisurate in vario modo; alcune ad
                             esempio vengono erogate in base a percentuali della retribuzione o di alcune delle sue voci,
                             altre in base a quote orarie fisse o, ancora, determinate con importi mensili.
              Imponibilita
                         `   Gli importi erogati a tale titolo sono sempre imponibili sia dal punto di vista contributivo
                             (Inps e Inail) che fiscale (Irpef).
              Riducibilita
                         `   Se pochi dubbi possono sorgere quando il lavoratore viene chiamato a svolgere la mansione
                                                                             `
                             richiesta, qualche problema interpretativo puo sorgere quando il lavoratore successivamente
                             viene adibito a nuove diverse mansioni che non comportano la corresponsione dell’indennita       `.
                             Occorre quindi distinguere le due fattispecie viste in precedenza seguendo il principio
                             stabilito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sent. n. 191/1981) secondo la quale e        `
                                                      `                                                     `
                             «irriducibile l’indennita corrisposta in rapporto diretto e normale alla qualita della prestazione
                             svolta dal lavoratore, anche nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad un mutamento di
                             mansione, mentre qualora gli emolumenti siano connessi solo occasionalmente allo svol-
                                                    `                                                        `
                             gimento di un’attivita lavorativa precaria e mutevole, essi non dovranno piu essere erogati».

                             Servizio di reperibilita
                                                    `
                Indennita
                        `                               `                                              `          `
                             Una delle tante indennita contemplate dai contratti collettivi vigenti e l’indennita di reperi-
                                  `         `
                             bilita, che puo essere brevemente definita come il corrispettivo che il datore di lavoro
                             riconosce al lavoratore che si rende disponibile a fornire la particolare prestazione lavorativa
                             detta appunto «reperibilita».`
              Definizione                                                                  `
                             Una definizione molto precisa dell’istituto della reperibilita ci viene fornita dalla giurispru-
                             denza (Corte di Cassazione, sent. n. 974/1986) secondo la quale essa «... trae la sua
                             disciplina dalla autonomia collettiva, si configura come una prestazione strumentale e ac-
                                                                                                      ´
                             cessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, giacche consiste nell’obbligo
                             del lavoratore di rendersi reperibile, per esigenze dell’impresa, fuori dall’orario di lavoro,
                             secondo turni di servizio predisposti in sede aziendale, mediante comunicazione al datore di
                             lavoro delle notizie utili per essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale pre-
                             stazione lavorativa, e di mettersi quindi in condizione di raggiungere in breve lasso di tempo
                             il luogo di lavoro e comunque di eseguire la prestazione richiesta».



                                               Guida alle Paghe
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Paghe
                                                               Dentro il Ccnl - Industria


 Ccnl Istituzioni socio    Anche alcuni contratti collettivi si sono ovviamente premurati di fornire una definizione e fra
   assistenziali Uneba     questi si possono citare il Ccnl Istituzioni socio assistenziali - Uneba il quale all’art. 56
                                                           `
                           stabilisce che «la reperibilita consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori
                           del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale
                                                     `
                           da raggiungere nel piu breve lasso di tempo il luogo ove intervenire».
      Ccnl Commercio       Il Ccnl Commercio stabilisce invece che «per garantire l’assistenza ai clienti nell’emergen-
                           za, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio e`
                                                                                       `
                           previsto dal presente accordo l’istituto della reperibilita».
   Riposo settimanale      Un aspetto particolare riguarda l’eventuale obbligo del lavoratore di rendersi reperibile nella
                           giornata assegnata al riposo settimanale: in questo caso si pone il problema di coordinare
                           questa particolare prestazione lavorativa con l’esigenza irrinunciabile del lavoratore di fruire
                           del giorno di riposo.
                                                                                                     `
                           La Corte di Cassazione ha chiarito che il mero obbligo di reperibilita non equivale ad una
                                                                                                               ´
                           effettiva e piena prestazione lavorativa e pertanto non comporta di per se il diritto del
                                                                                 `
                           lavoratore ad un giorno di riposo compensativo. E pertanto legittima la norma del contratto
                                                                                          `                  `
                           collettivo che prevede il diritto ad una specifica indennita per la reperibilita domenicale e
                           non il diritto al riposo compensativo.
                                                                                                        `
                           Dal punto di vista economico, alla prestazione del servizio di reperibilita resa nel giorno di
                                            `
                           riposo non puo quindi corrispondere un trattamento economico uguale a quello spettante in
                           caso di effettiva prestazione di lavoro a tempo pieno in quello stesso giorno.
             Part-time                                                               `
                           Non risultano ostacoli all’applicazione della reperibilita anche nei rapporti di lavoro a tempo
                           parziale.
Eventuale prestazione      Il Ministero del lavoro (con nota 4 ottobre 2002) ha avuto modo di esprimersi sull’eventuale
           lavorativa                                                                           `
                           prestazione lavorativa che deriva dalla clausola di reperibilita indicando che essa deve
                           rimanere entro i limiti del lavoro ordinario (o supplementare).
                           Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 9468/1991) il lavoratore, che nel giorno de-
                                                              `
                           stinato al riposo presti attivita lavorativa, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera;
                                                                     `
                           inoltre, se la prestazione lavorativa e resa di domenica, pur in presenza di un riposo com-
                           pensativo nell’arco della settimana, ha diritto anche ad una maggiorazione retributiva, intesa
                           a compensare il disagio del lavoro svolto in un giorno abitualmente riservato al soddisfaci-
                           mento di esigenze di vita familiare e sociale.
                           Anche per questi motivi, gli accordi collettivi prevedono solitamente che la prestazione
                           lavorativa eventualmente eseguita venga retribuita con il trattamento previsto per il lavoro
                           straordinario.
Incidenza sugli istituti   Gli accordi generalmente disciplinano anche la loro eventuale incidenza sugli istituti retributivi
              indiretti                                                `
                           indiretti; in particolare, queste indennita di solito non sono corrisposte durante le assenze e
                           sono da tenere in considerazione nel determinare il trattamento di fine rapporto (salvo espli-
                           cita esclusione prevista nell’accordo) in quanto non hanno carattere occasionale e, se hanno
                                                                                              `
                           carattere continuativo, devono essere comprese nell’indennita sostitutiva del preavviso.
                           Per quanto concerne i compensi per ferie, tredicesima o quattordicesima mensilita, queste`
                                      `                                    `
                           indennita sono solitamente escluse, ma e bene fare sempre riferimento alle disposizioni
                           previste in tal senso nei contratti collettivi.
                           In tema di individuazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti retributivi indiretti, la
                           giurisprudenza ha anche precisato che nel criterio della normale retribuzione globale di fatto
                                                                         `
                           giornaliera il riferimento alla «normalita» ricomprende anche gli emolumenti, anche se
                           accessori, che siano dovuti in corrispondenza diretta e immediata con la prestazione ordi-
                           naria di lavoro.
                                                                 ` `
                           Quindi se il servizio di reperibilita e compreso in turni periodici, secondo un piano presta-
                           bilito per esigenze funzionali dell’organizzazione del lavoro, il compenso spettante al lavo-
                                                                                             `
                           ratore per tale servizio non ha carattere accidentale, ma e ricompreso tra gli elementi



                                                               Guida alle Paghe
                                                      6/2008                                                                    355

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Calcolo IRPEF

  • 1. Paghe Modalita di calcolo ` ` Se il risultato del rapporto [(95.000 - reddito complessivo) : 95.000] e pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del predetto rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali, mediante troncamento degli ulteriori decimali. Presenza di piu figli ` ` ` In presenza di piu figli l’importo di E 95.000 e aumentato, per tutti, di E 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Esempio ` Contribuente con due figli a carico di eta non inferiore a tre anni reddito complessivo pari a: E 40.000,00 detrazione spettante: (800 3 2) 3 [(110.000 - 40.000) : 110.000] = 1.600 3 0,6363 = E 1.018,08 Contribuenti con piu di ` ` Per i contribuenti con piu di tre figli a carico, la detrazione teoricamente spettante deve tre figli a carico essere maggiorata di E 200 per ciascun figlio a partire dal primo. Ripartizione ` La detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamen- della detrazione te separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito ` complessivo di ammontare piu elevato; pertanto, il legislatore non ammette una libera e diversa ripartizione della detrazione d’imposta tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affida- tario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori ` affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa e assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e ` tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Coniuge mancante Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e ` coniugato o, se coniugato, si e ` successivamente legalmente ed effettivamente separato, ` per il primo figlio si applicano, se piu convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico Periodo d’imposta La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione d’imposta di 2007 E 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico che si aggiunge a quelle «ordinarie» ` per i figli, gia previste dall’art. 12 del Tuir. L’ulteriore detrazione deve intendersi come «bonus» complessivo a beneficio della famiglia numerosa: quindi, l’importo spettante non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (Ag. delle entrate, circ. ` n. 1/2008). La nuova detrazione si applica gia a partire dal periodo d’imposta 2007 (art. 1, c. 16, legge n. 244/2007). Condizioni L’ulteriore detrazione d’imposta spetta a condizione che il contribuente abbia almeno quat- di spettanza tro figli a carico. L’Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta in misura intera anche se la condizione di «almeno quattro figli a carico» sussiste per una parte dell’anno soltanto (ad esempio, la nascita del quarto figlio nel corso dell’anno): quindi, l’ulteriore detrazione non deve essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica ` l’evento che da diritto alla detrazione stessa. ` Il beneficio fiscale, anche se non e strettamente legato al reddito complessivo del contri- ` buente, non puo essere riconosciuto al soggetto che, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha diritto alle «ordinarie» detrazioni per i figli, in conseguenza dell’elevato reddito complessivo. Ad esempio, il contribuente con quattro figli a carico e con un reddito complessivo superiore a E 140.000, non potendo beneficiare delle detrazioni «ordinarie» ` per i figli, non potra nemmeno fruire dell’ulteriore detrazione. Guida alle Paghe 6/2008 343
  • 2. Paghe Modalita di calcolo ` Esempio Reddito complessivo: E 150.000 detrazioni (ordinarie) spettanti per figli a carico: [4 3 (800 + 200)] 3 [(140.000 - 150.000) : 140.000] = 0 ulteriore detrazione spettante per famiglie numerose = 0 Ripartizione ` L’ulteriore detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed tra i genitori effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scio- glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione aggiuntiva spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, l’ulteriore detrazione compete a quest’ul- timo per l’intero importo. I predetti criteri di ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto per le «ordinarie» detrazioni per figli a carico. Incapienza Nel caso in cui l’imposta non sia sufficientemente capiente, e quindi non sia possibile fruire, dell’imposta ` in tutto o in parte, dell’ulteriore detrazione, al contribuente e riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. A tal fine occorre considerare l’Irpef lorda diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti per i familiari a carico (art. 12, c. 1 del Tuir), per tipologie reddituali (art. 13 del Tuir), per gli oneri detraibili (art. 15 del Tuir), per canoni di locazione (art. 16 del Tuir) e in base ad altre disposizioni normative. L’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2008 disciplina il recupero dell’eccedenza rispetto all’imposta ` netta mediante il sostituto d’imposta, cosı come previsto dall’art. 12, c. 3, ultimo periodo ` ` del Tuir. Questa modalita di recupero del credito e riservata ai soggetti titolari esclusiva- mente di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed eventualmente del reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze. Recupero Ai fini del riconoscimento del credito, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la dell’eccedenza dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 23, c. 2 lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, indicando le condizioni per l’applicazione e il codice fiscale dei familiari a ´ carico, nonche attestare l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e ` assimilati e a quelli derivanti dal possesso dell’unita immobiliare adibita ad abitazione prin- cipale e delle relative pertinenze. ` Il credito (l’eccedenza rispetto all’imposta netta) e riconosciuto dal sostituto d’imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. In pratica, il sostituto deve operare nel modo seguente: 1) riconoscere l’ulteriore detrazione fino a capienza dell’imposta; 2) riconoscere l’eventuale credito (eccedenza) utilizzando il monte ritenute disponibile nel periodo di paga; 3) in caso di incapienza del monte ritenute del mese, riconoscere il credito residuo utiliz- zando le ritenute disponibili nei successivi periodi di paga. ` Si segnala che, in caso di una pluralita di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute del mese, il sostituto d’imposta deve riconoscere a ciascuno il credito nella percentuale de- terminata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l’ammontare complessivo dell’intero credito da riconoscere. In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto deve rideterminare l’importo del credito sulla base dei dati reddituali definitivi. ` Se entro la fine del periodo d’imposta non e stato possibile attribuire interamente il credito spettante, il sostituto deve comunicare all’interessato l’importo residuo evidenziandolo nella certificazione Cud, al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi. Guida alle Paghe 344 6/2008
  • 3. Paghe Modalita di calcolo ` Esempio Ipotizziamo il caso di un dipendente con moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo ` d’imposta. L’imponibile fiscale del mese di gennaio 2008 e pari a E 1.500,00. Irpef lorda = E 355,00 detrazioni lavoro dipendente = {1.338 3 {[55.000 - (1.500 x 13)] : 40.000}} 3 (31 : 365) = E 100,85 detrazione per coniuge a carico = 690 : 12 = E 57,50 ` detrazione per figli a carico (di eta non inferiore a tre anni) = = {[4 3 (800 + 200)] 3 {[140.000 - (1.500 3 13)] : 140.000}} : 12 = E 286,90 ulteriore detrazione (per i genitori con almeno quattro figli a carico) = 1.200 : 12 = E 100,00 Irpef netta = E 0,00 credito spettante al lavoratore (per ulteriore detrazione) = E 100,00 ` Il sostituto potra attribuire il credito (eccedenza) soltanto se il monte ritenute del mese di ` gennaio 2008 risultera sufficientemente capiente. Altri familiari a carico ` La detrazione spettante e pari a E 750 per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti ` dell’autorita giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di E 80.000, diminuito del reddito complessivo, e E 80.000 (art. 12, c. 1, lett. d) ` del Tuir). Se il rapporto [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000] e pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali). Ripartizione detrazione La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti ` ` dell’autorita giudiziaria; in presenza di piu soggetti aventi diritto alla detrazione d’imposta, la stessa deve essere ripartita in eguale misura (Ag. delle entrate, circ. n. 15/2007). Detrazione teorica Detrazione spettante E 750 750 3 [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000] Detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente La Finanziaria 2007 ha abrogato anche il primo modulo di riforma dell’Irpef. Le deduzioni per lavoro dipendente (cd. no tax area) sono state sostituite da un nuovo sistema di detrazioni (art. 13 del Tuir). Misura ` Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu redditi di lavoro dipen- dente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapporta al periodo di lavoro, nelle misure riportate in tabella. Reddito complessivo Detrazione spettante Fino a E 8.000 E 1.840 ` La detrazione effettivamente spettante non puo essere inferio- re a E 690 (E 1.380 per i dipendenti a tempo determinato) Oltre E 8.000 e fino a E 15.000 1.338 + {502 3 [(15.000 - RC) : 7.000]} Del rapporto [(15.000 - RC) : 7.000] vanno assunte le prime 4 cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali Oltre E 15.000 e fino a E 55.000 1.338 3 [(55.000 - RC) : 40.000] Del rapporto [(55.000 - RC) : 40.000] vanno assunte le prime 4 cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali Guida alle Paghe 6/2008 345
  • 4. Paghe Modalita di calcolo ` Parametrazione Le detrazioni da lavoro dipendente si rapportano al periodo di lavoro durante l’anno, che al periodo di lavoro deve essere computato in giorni (Ag. delle entrate circ. n. 15/2007, par. 2.1.1.). Importi minimi Le detrazioni minime di E 690 e E 1.380 stabilite, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a di detrazione - redditi tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, «competono a prescindere dal fino a E 8.000 risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno» (Ag. delle entrate, circ. n. 15/2007, par. 2.3.). Per i rapporti di lavoro inferiori all’anno, la circolare specifica che anche le detrazioni «mi- nime» devono essere rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno. ` Naturalmente il percipiente puo fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio. Esempio Rapporto di lavoro a tempo determinato dall’1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro) reddito complessivo del lavoratore pari a: E 7.500 detrazione attribuita dal sostituto: (1.380 3 122 : 365) = E 461,26 Resta inteso che, «se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzio- ` ne. A tal fine il sostituto puo comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano ` opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione piu precisa della nuova detrazio- ne». In tal caso, l’importo minimo di detrazione deve essere applicato per l’intero ammon- tare previsto e ragguagliato al periodo di paga. Detrazione aggiuntiva Misura Per i redditi oltre E 23.000 e fino a E 28.000, spetta una detrazione aggiuntiva, da sommare alla precedente, variabile in funzione del reddito complessivo: Reddito complessivo Detrazione aggiuntiva Oltre E 23.000 e fino a E 24.000 + E 10 Oltre E 24.000 e fino a E 25.000 + E 20 Oltre E 25.000 e fino a E 26.000 + E 30 Oltre E 26.000 e fino a E 27.700 + E 40 Oltre E 27.700 e fino a E 28.000 + E 25 Gli importi aggiuntivi devono essere attribuiti nell’intero ammontare indicato, senza effet- tuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno. Esempio Reddito complessivo: E 25.600 numero di giorni di lavoro dipendente: 300 detrazione per lavoro dipendente spettante: {{1.338 3 [(55.000 - 25.600) : 40.000]} 3 (300 : 365)} + 30 = E 838,30 Determinazione del reddito complessivo Dal periodo d’imposta A decorrere dal periodo d’imposta 2007, sia le detrazioni per carichi di famiglia sia le 2007 detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro auto- nomo, ecc.) sono strettamente collegate al reddito complessivo del contribuente: il loro Guida alle Paghe 346 6/2008
  • 5. Paghe Modalita di calcolo ` importo diminuisce all’aumentare del reddito posseduto, fino ad annullarsi oltre determina- te soglie di reddito. Nel concetto di «reddito complessivo» rientrano tutti i redditi posseduti nell’anno, compre- ` so il reddito (rendita catastale) dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze; tuttavia, ai fini del calcolo delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e per lavoro, la Finanziaria 2008 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, che il ` reddito complessivo debba essere «[...] assunto al netto del reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze [...]» (cfr. artt. 12, c. 4-bis, e 13, c. 6-bis del Tuir). Abitazione principale Infatti, l’art. 10, c. 3-bis del Tuir prevede che «se alla formazione del reddito complessivo ` concorrono il reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’u- ` nita immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita ` immobiliare». In ogni caso, il reddito della prima casa con relative pertinenze (ad esempio, la cantina, il box auto) deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi posseduti per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, ai fini della determinazione dell’imponibile Irpef, dal reddito complessivo si sottrae l’importo della rendita catastale e delle sue pertinenze. Prima dell’intervento della Finanziaria 2008 (art. 1, c. 15, legge n. 244/2007), il generico riferimento al reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni comportava, qualora il ` lavoratore non avesse comunicato al datore di lavoro il reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale, la concessione di detrazioni d’imposta in misura superiore a quella spettante. In tal caso, infatti, il sostituto d’imposta avrebbe considerato soltanto i redditi da lavoro da lui erogati nel periodo d’imposta, costringendo il contribuente a presentare, al fine di evitare sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e per insuffi- ciente versamento di Irpef, il mod. 730 o il mod. Unico - Persone fisiche. Inoltre, si verifi- ` cava una disparita di trattamento fiscale tra i proprietari di prima casa e i contribuenti che, ` invece, non lo erano, a parita di altre condizioni. Esempio ` Consideriamo il caso di un lavoratore dipendente, con moglie e figlio a carico (di eta non inferiore a tre anni). – Reddito da lavoro dipendente: E 25.000 – rendita catastale (rivalutata) dell’abitazione principale: E 2.500 – rendita catastale (rivalutata) delle pertinenze: E 500 – reddito complessivo: 25.000 + 2.500 + 500 = E 28.000 Irpef lorda: E 6.960 detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 28.000) : 40.000] + 25 = E 928,15 detrazione per coniuge a carico: E 690 detrazione per figlio a carico: 800 3 [(95.000 - 28.000) : 95.000] = E 564,16 Irpef netta = 6.960 - 928,15 - 690 - 564,16 = E 4.777,69 ` Considerando, invece, la neutralita dell’abitazione principale e relative pertinenze risulta un’Irpef netta pari a E 4.677,06, con un risparmio d’imposta di oltre E 100. Irpef lorda: E 6.960 detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 25.000) : 40.000] + 20 = E 1.003,50 detrazione per coniuge a carico: E 690 detrazione per figlio a carico: 800 3[(95.000 - 25.000) : 95.000] = E 589,44 Irpef netta = 6.960 - 1.003,50 - 690 - 589,44 = E 4.677,06 Guida alle Paghe 6/2008 347
  • 6. Paghe Modalita di calcolo ` Oneri deducibili Con riferimento al concetto di reddito complessivo applicabile per la determinazione delle trattenuti dal sostituto detrazioni d’imposta, l’art. 51, c. 2 del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il d’imposta reddito: le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 del Tuir (ad esempio, i contributi obbligatori per legge, gli assegni al coniuge separato erogati dal sostituto d’imposta mediante trattenuta sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, i contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita a ` disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute), alle condizioni ivi previste; ` le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c. 1, lett. b) del Tuir. ` In tal modo, il lavoratore non e obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per fruire ` ´ degli oneri deducibili di cui il datore di lavoro e a conoscenza, poiche ha effettuato la trattenuta nel cedolino paga. Inoltre, tale disposizione incide direttamente sulla determina- zione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, sul reddito complessivo del lavoratore da assumere per il calcolo delle detrazioni. Esempio Reddito di lavoro dipendente: E 15.000 valore dell’onere deducibile trattenuto dal sostituto (assegno al coniuge separato): E 2.500 reddito imponibile: 15.000 - 2.500 = E 12.500 Irpef lorda: (15.000 - 2.500) 3 23% = E 2.875 importo della detrazione per lavoro dipendente (per 365 giorni): 1.338 + {502 3 [(15.000 - 12.500) : 7.000} = 1.338 + (502 3 0,3571) = E 1.517,29 Irpef netta dovuta: 2.875,00 - 1.517,29 = E 1.357,71 L’importo dell’onere deducibile transitato in busta paga (pari a E 2.500) deve essere atte- stato dal datore di lavoro nella certificazione Cud (punto 37 del Cud 2008). Nella sezione «Annotazioni» occorre esplicitare (cod. AR) il tipo di onere, con relativo importo, trattenuto dal sostituto d’imposta. Guida alle Paghe 348 6/2008
  • 7. Paghe Modalita di calcolo ` Dichiarazione di spettanza delle detrazioni Richiesta Le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e le altre detrazioni (art. 13 del del contribuente Tuir) sono riconosciute dal sostituto d’imposta se il contribuente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta le eventuali successive variazioni (art. 23, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973). Codice fiscale La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), modificando l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, ha dei familiari a carico previsto l’obbligo di indicare, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta, anche il codice fiscale dei familiari a carico per i quali si richiedono le detrazioni. L’obbligo ` deriva dalla volonta dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’effettiva spettanza delle detrazioni fruite dal lavoratore. ` Nessuna sanzione e prevista per il sostituto d’imposta che ometta l’indicazione nel Mod. 770/2008 Semplificato dei codici fiscali dei familiari a carico dei propri dipendenti. L’Agenzia delle entrate ha specificato, infatti, che l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale dei familiari a carico ha efficacia dal 1º gennaio 2008 (cfr. circ. n. 15/2008). Validita annuale ` La Finanziaria 2008 ha previsto l’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. In precedenza, la dichiarazione doveva essere presentata al datore di lavoro all’atto dell’assunzione; in as- senza di variazioni, tale dichiarazione aveva effetto anche per i periodi d’imposta successivi. A partire dal periodo d’imposta 2008, quindi, il sostituto attribuisce le detrazioni d’imposta ` su richiesta del dipendente. A tal proposito, e stato chiesto all’Agenzia delle entrate quale comportamento deve tenere il sostituto d’imposta nel caso in cui il lavoratore non restitui- sca il modulo di richiesta debitamente compilato in tempo utile per l’elaborazione dei cedolini paga di gennaio, ovvero non lo restituisca del tutto. L’Agenzia, con la circ. n. 15/ 2008 (par. 1.1), ha suggerito ai sostituti di fissare un termine di consegna del modello sulla base delle proprie esigenze tecnico-gestionali, e di riconoscere, medio tempore, le detra- zioni per carichi di famiglia. Nel caso in cui il lavoratore non fornisca detta comunicazione entro il termine stabilito, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non deve piu ` ` ` riconoscere le detrazioni fiscali, provvedendo, altresı, a recuperare le detrazioni gia attribui- te. L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, specificato che la disposizione vale principalmente per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non sussistono problemi per ` il riconoscimento delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir, la cui spettanza e collegata a ` ` situazioni oggettive delle quali il sostituto e gia a conoscenza (ad esempio, la qualita di ` dipendente o di percettore di redditi assimilati). Soggetti non residenti L’art. 1, c. 1324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), derogando alla disposizione di cui all’art. 24, c. 3, ultimo periodo del Tuir, riconosce ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia. L’art. 1 del decreto n. 149/2007, stabilisce che i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islan- da, Liechtenstein e Norvegia), per fruire delle detrazioni, debbano attestare, tramite dichia- razione sostitutiva di atto notorio: il grado di parentela del familiare e il mese dell’anno nel quale si sono verificate o cessate le condizioni previste; che il familiare non dispone di redditi, prodotti anche al di fuori dello stato estero, superiori a E 2.840,51 annui; di non godere nel paese di residenza, o in altro paese, delle detrazioni per carichi familiari. Per i soggetti non residenti negli stati dell’Unione europea o in stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, l’attestazione deve essere resa attraverso: Guida alle Paghe 6/2008 349
  • 8. Paghe Modalita di calcolo ` ` documentazione originale prodotta dall’autorita consolare del paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per il tramite del sostituto d’imposta, le predette attestazioni devono essere accompagnate dalla dichiarazione di spettanza di cui all’art. 23, c. 2, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973. Cittadini Anche i cittadini extracomunitari, al pari degli altri contribuenti, sono soggetti all’obbligo di extracomunitari indicare il codice fiscale dei familiari per i quali richiedono le detrazioni. Tali contribuenti residenti devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari residenti all’estero agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate, i quali provvedono a rilasciare i codici fiscali dopo aver esaminato la documentazione prevista dalla legge n. 296/2006 (cfr. paragrafo precedente). ` Se, invece, i familiari sono residenti in Italia, il cittadino extracomunitario e tenuto a pro- durre, unitamente al modulo di richiesta delle detrazioni, anche lo stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione dei familiari nelle anagrafi della popolazione. Compilazione ` Vediamo le modalita di compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d’imposta (cfr. facsimile a pag 353). Dati anagrafici Il dipendente, o il collaboratore, deve riportare i propri dati anagrafici nelle apposite caselle del lavoratore (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza alla data di presenta- zione della dichiarazione, stato civile e titolo di studio). ` L’indicazione del domicilio fiscale alla data del 1º gennaio 2008 e utile al sostituto d’imposta per individuare il comune a cui versare l’addizionale comunale all’Irpef dell’anno 2008. ` Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale e dato dalla ` residenza anagrafica; per le persone fisiche non residenti, il domicilio fiscale e dato dal ` ` ` comune in cui e stato prodotto il reddito o, se il reddito e stato prodotto in piu comuni, da ` ` quello in cui si e prodotto il reddito piu elevato. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Previdenza In caso di nuova assunzione, il lavoratore che intende fruire delle detrazioni d’imposta complementare deve obbligatoriamente compilare il modello di richiesta e consegnarlo al sostituto d’im- ` posta. In questa occasione, il sostituto puo richiedere al lavoratore ulteriori informazioni utili alla corretta predisposizione della busta paga, come, ad esempio, il regime di dedu- ` cibilita applicabile ai contributi eventualmente versati alle forme di previdenza comple- mentare. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare, limitatamente ai primi ` cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e consentito, nei vent’anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di E 5.164,57, pari alla differenza positiva tra l’importo di E 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a E 2.582,29. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile, a partire ` dal sesto anno di partecipazione al fondo, e pari a E 7.746,86, ricorrendo le condizioni per l’incremento. Per lavoratori di prima occupazione si intendono i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1º gennaio 2007), non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Guida alle Paghe 350 6/2008
  • 9. Paghe Modalita di calcolo ` Detrazioni per redditi Il lavoratore, barrando l’apposita casella, dichiara al sostituto di voler fruire delle detrazioni lavoro dip. e ass. per lavoro dipendente e redditi assimilati per il periodo d’imposta 2008. Detrazione per rapporti In caso di rapporti inferiori all’anno, anche le detrazioni per redditi non superiori a E 8.000 inferiori all’anno sono rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno. Tuttavia, il percipiente, barrando l’apposita casella del modulo di richiesta («Detrazione ` minima non ragguagliata al periodo di lavoro nell’anno»), puo beneficiare della misura minima di detrazione senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno. Detrazioni per carichi Il lavoratore che intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia deve barrare le apposite di famiglia caselle, indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun familiare a carico e le condizioni di spettanza (numero di mesi a carico, percentuale, ecc.). Altre informazioni utili ` Il lavoratore puo fornire al sostituto ulteriori informazioni per il calcolo delle detrazioni per il calcolo d’imposta. dell’imposta Ad esempio, se il lavoratore prevede di percepire altri redditi nel periodo d’imposta, in ` aggiunta al reddito di lavoro, questi puo dichiarare un reddito complessivo (presunto) piu ` ` elevato rispetto a quello di lavoro; in alternativa, puo indicare l’importo degli altri redditi. In questi casi, le detrazioni d’imposta non saranno calcolate sul reddito effettivamente erogato Guida alle Paghe 6/2008 351
  • 10. Paghe Modalita di calcolo ` dal datore di lavoro, ma saranno determinate sulla base di un reddito complessivo piu ` elevato. La richiesta consente al sostituito di evitare una tassazione eccessivamente gra- vosa in sede di dichiarazione dei redditi. ` Il lavoratore, barrando l’apposita casella, puo, inoltre, richiedere l’applicazione di un’aliquota ` Irpef piu elevata di quella che risulta dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di ` reddito. La richiesta di applicazione di un’aliquota Irpef piu elevata nei singoli periodi di paga ` e finalizzata ad evitare una tassazione troppo onerosa in sede di conguaglio. Sottoscrizione La dichiarazione deve essere sottoscritta dal lavoratore e consegnata al sostituto all’inizio dell’anno, o all’atto dell’assunzione, per permettere al sostituto stesso la corretta applica- zione delle detrazioni d’imposta a partire dal primo periodo di paga utile. Con la sottoscrizione della dichiarazione, il lavoratore si impegna anche a comunicare al sostituto d’imposta eventuali variazioni alla situazione dichiarata. Esempio Il lavoratore richiede al sostituto d’imposta l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico (moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo d’imposta); per il calcolo delle detrazioni d’imposta spettanti richiede al sostituto d’imposta di tener conto di altri redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente, che presume di percepire nel corso del periodo d’imposta (per un importo pari a E 4.500,00). Guida alle Paghe 352 6/2008
  • 11. Paghe Modalita di calcolo ` Guida alle Paghe 6/2008 353
  • 12. Paghe Dentro il Ccnl - Industria Metalmeccanica: indennita ` di reperibilita ` Gian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro Oltre alla normale retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali (composta solitamen- ` te dai minimi di paga base, indennita di contingenza ed Edr), in caso di esercizio di particolari funzioni e allo svolgimento di particolari mansioni i contratti collettivi stessi, anche aziendali, possono prevedere la corresponsione di alcune specifiche indennita. ` Indennita contrattuali ` ` Le suddette indennita sono corrisposte, ad esempio, in ragione della delicatezza della ` mansione o della professionalita richiesta, oppure per l’esecuzione di lavorazioni svolte in ` particolari condizioni di disagio o di pericolosita. Determinazione Entrambe le tipologie possono essere determinate e commisurate in vario modo; alcune ad esempio vengono erogate in base a percentuali della retribuzione o di alcune delle sue voci, altre in base a quote orarie fisse o, ancora, determinate con importi mensili. Imponibilita ` Gli importi erogati a tale titolo sono sempre imponibili sia dal punto di vista contributivo (Inps e Inail) che fiscale (Irpef). Riducibilita ` Se pochi dubbi possono sorgere quando il lavoratore viene chiamato a svolgere la mansione ` richiesta, qualche problema interpretativo puo sorgere quando il lavoratore successivamente viene adibito a nuove diverse mansioni che non comportano la corresponsione dell’indennita `. Occorre quindi distinguere le due fattispecie viste in precedenza seguendo il principio stabilito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sent. n. 191/1981) secondo la quale e ` ` ` «irriducibile l’indennita corrisposta in rapporto diretto e normale alla qualita della prestazione svolta dal lavoratore, anche nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad un mutamento di mansione, mentre qualora gli emolumenti siano connessi solo occasionalmente allo svol- ` ` gimento di un’attivita lavorativa precaria e mutevole, essi non dovranno piu essere erogati». Servizio di reperibilita ` Indennita ` ` ` ` Una delle tante indennita contemplate dai contratti collettivi vigenti e l’indennita di reperi- ` ` bilita, che puo essere brevemente definita come il corrispettivo che il datore di lavoro riconosce al lavoratore che si rende disponibile a fornire la particolare prestazione lavorativa detta appunto «reperibilita».` Definizione ` Una definizione molto precisa dell’istituto della reperibilita ci viene fornita dalla giurispru- denza (Corte di Cassazione, sent. n. 974/1986) secondo la quale essa «... trae la sua disciplina dalla autonomia collettiva, si configura come una prestazione strumentale e ac- ´ cessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, giacche consiste nell’obbligo del lavoratore di rendersi reperibile, per esigenze dell’impresa, fuori dall’orario di lavoro, secondo turni di servizio predisposti in sede aziendale, mediante comunicazione al datore di lavoro delle notizie utili per essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale pre- stazione lavorativa, e di mettersi quindi in condizione di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro e comunque di eseguire la prestazione richiesta». Guida alle Paghe 354 6/2008
  • 13. Paghe Dentro il Ccnl - Industria Ccnl Istituzioni socio Anche alcuni contratti collettivi si sono ovviamente premurati di fornire una definizione e fra assistenziali Uneba questi si possono citare il Ccnl Istituzioni socio assistenziali - Uneba il quale all’art. 56 ` stabilisce che «la reperibilita consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale ` da raggiungere nel piu breve lasso di tempo il luogo ove intervenire». Ccnl Commercio Il Ccnl Commercio stabilisce invece che «per garantire l’assistenza ai clienti nell’emergen- za, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio e` ` previsto dal presente accordo l’istituto della reperibilita». Riposo settimanale Un aspetto particolare riguarda l’eventuale obbligo del lavoratore di rendersi reperibile nella giornata assegnata al riposo settimanale: in questo caso si pone il problema di coordinare questa particolare prestazione lavorativa con l’esigenza irrinunciabile del lavoratore di fruire del giorno di riposo. ` La Corte di Cassazione ha chiarito che il mero obbligo di reperibilita non equivale ad una ´ effettiva e piena prestazione lavorativa e pertanto non comporta di per se il diritto del ` lavoratore ad un giorno di riposo compensativo. E pertanto legittima la norma del contratto ` ` collettivo che prevede il diritto ad una specifica indennita per la reperibilita domenicale e non il diritto al riposo compensativo. ` Dal punto di vista economico, alla prestazione del servizio di reperibilita resa nel giorno di ` riposo non puo quindi corrispondere un trattamento economico uguale a quello spettante in caso di effettiva prestazione di lavoro a tempo pieno in quello stesso giorno. Part-time ` Non risultano ostacoli all’applicazione della reperibilita anche nei rapporti di lavoro a tempo parziale. Eventuale prestazione Il Ministero del lavoro (con nota 4 ottobre 2002) ha avuto modo di esprimersi sull’eventuale lavorativa ` prestazione lavorativa che deriva dalla clausola di reperibilita indicando che essa deve rimanere entro i limiti del lavoro ordinario (o supplementare). Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 9468/1991) il lavoratore, che nel giorno de- ` stinato al riposo presti attivita lavorativa, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera; ` inoltre, se la prestazione lavorativa e resa di domenica, pur in presenza di un riposo com- pensativo nell’arco della settimana, ha diritto anche ad una maggiorazione retributiva, intesa a compensare il disagio del lavoro svolto in un giorno abitualmente riservato al soddisfaci- mento di esigenze di vita familiare e sociale. Anche per questi motivi, gli accordi collettivi prevedono solitamente che la prestazione lavorativa eventualmente eseguita venga retribuita con il trattamento previsto per il lavoro straordinario. Incidenza sugli istituti Gli accordi generalmente disciplinano anche la loro eventuale incidenza sugli istituti retributivi indiretti ` indiretti; in particolare, queste indennita di solito non sono corrisposte durante le assenze e sono da tenere in considerazione nel determinare il trattamento di fine rapporto (salvo espli- cita esclusione prevista nell’accordo) in quanto non hanno carattere occasionale e, se hanno ` carattere continuativo, devono essere comprese nell’indennita sostitutiva del preavviso. Per quanto concerne i compensi per ferie, tredicesima o quattordicesima mensilita, queste` ` ` indennita sono solitamente escluse, ma e bene fare sempre riferimento alle disposizioni previste in tal senso nei contratti collettivi. In tema di individuazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti retributivi indiretti, la giurisprudenza ha anche precisato che nel criterio della normale retribuzione globale di fatto ` giornaliera il riferimento alla «normalita» ricomprende anche gli emolumenti, anche se accessori, che siano dovuti in corrispondenza diretta e immediata con la prestazione ordi- naria di lavoro. ` ` Quindi se il servizio di reperibilita e compreso in turni periodici, secondo un piano presta- bilito per esigenze funzionali dell’organizzazione del lavoro, il compenso spettante al lavo- ` ratore per tale servizio non ha carattere accidentale, ma e ricompreso tra gli elementi Guida alle Paghe 6/2008 355