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IL GOVERNOIL GOVERNO
LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE
«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel
porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di
scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire
anche amministrazione. Amministrare significa tradurre
continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati
destinatari le scelte del legislatore» 
• Governo come potere esecutivo
• Governo come vertice dell’amministrazione
COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.)
Il governo è un organo complesso composto da:
• presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio)
• ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza
portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio)
• Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che
lo presiede, e dei secondi
COME È COMPOSTO IL GOVERNO
Altri organi (legge 400/1988):
• vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri
• sottosegretari di stato
• viceministri
• consiglio di gabinetto e comitati di ministri
• comitati interministeriali
• commissari straordinari
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988
• Dirige la politica generale del governo
• Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo,
promuove e coordina l’attività dei ministri:
- indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative
- può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e
sottoporli al consiglio
- concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la
responsabilità dei ministri
segue...
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• Pone la questione di fiducia
• Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa,
sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di
legge e i regolamenti governativi
• Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e
conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una
regione
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 
Art. 2 legge 400/1988  
• Determina la politica generale del governo e l’indirizzo
generale dell’azione amministrativa  
• Dirime i conflitti di competenza fra ministri  
• Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di
porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere  
• Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti
aventi forza di legge e sui regolamenti governativi  
• Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto
di attribuzione
RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIORUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E PRINCIPIO COLLEGIALEE PRINCIPIO COLLEGIALE  
Art. 95 Cost.
 
Il presidente del Consiglio è:
«responsabile della politica generale del governo»  
 
I ministri sono:
«responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri
e individualmente degli atti dei loro dicasteri»
COME SI FORMACOME SI FORMA IL GOVERNOIL GOVERNO
Art. 92.2 Cost.
«Il presidente della Repubblica nomina il presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»
consultazioni del
presidente della
Repubblica
conferimento
dell’incarico
presentazione
della lista dei
ministri
giuramento
e firma dei
decreti di
nomina
nomina dei
sottosegretari
di stato
presentazione
alle Camere
per la fiducia
SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRISOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI  
• Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su
proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare,
sentito il consiglio dei ministri)
= esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
• Sottosegretari alla presidenza del Consiglio
− di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del
Consiglio dei ministri
• Sottosegretari con il titolo di viceministro
= esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più
direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate
dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del
Consiglio dei ministri
LA FORMAZIONE DEL GOVERNOLA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Es.: il governo Prodi (2006)
16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica
(presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari,
2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica);
conferimento dell’incarico di formare il governo
17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della
lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei
ministri
18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle
Camere
19 maggio: fiducia del Senato
23 maggio: fiducia della Camera
IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente
la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della nazione»
LA MOZIONE DI FIDUCIA
Mozione motivata, votata per appello nominale, a
maggioranza semplice
Es. (2006): «La Camera,
udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del
Consiglio dei ministri,
le approva e passa all'ordine del giorno»
LA MOZIONE DI FIDUCIA
Mozione motivata, votata per appello nominale, a
maggioranza semplice
Es. (2006): «Il Senato,
udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri,
introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della
Repubblica,
esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno»
LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNOLE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO
• responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due
Camere: doppio rapporto fiduciario)
• responsabilità politica diffusa
• responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati
ministeriali: art. 96 Cost.)
COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNOCOME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO  
 
• Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una
questione di fiducia)
• Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del
Consiglio
Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto
da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).
 
LA MOZIONE DI SFIDUCIALA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.)
La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata:
• firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera
• messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione
• votata per appello nominale, a maggioranza semplice
Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa
disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le
dimissioni di un ministro: sfiducia individuale
LA PUBBLICALA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVACARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Attività amministrativa e attività normativa
«L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa
in questo: la prima consiste nel provvedere con atti
specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre
la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui
applicare norme generali e astratte»
Attività amministrativa e attività giurisdizionale
«L’attività amministrativa si distingue dall’attività
giurisdizionale perché interviene a prescindere dal
verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità,
ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»
AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVAAMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
 
Le pubbliche amministrazioni operano come:
• autorità amministrativa
attività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo)
• soggetti erogatori di servizi pubblici
attività amministrativa di diritto privato (diritto comune)
Attività amministrativa come:
• attività autoritativa  
atti amministrativi
• produzione di beni o servizi  
amministrazione diretta, per enti, per regole
 
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
segue…
Dopo la riforma
• Ministero degli affari esteri
• Ministero dell’interno
• Ministero della giustizia
• Ministero della difesa
• Ministero dell’economia e
delle finanze
• Ministero delle attività
produttive
• Ministero delle comunicazioni
Prima della riforma
• Ministero degli affari esteri
• Ministero dell’interno
• Ministero della giustizia
• Ministero della difesa
• Ministero del tesoro
• Ministero del bilancio e della
programmazione economica
• Ministero delle finanze
• Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato
• Ministero del commercio con
l’estero
• Ministero delle comunicazioni
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMAI MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
Dopo la riforma
• Ministero per le politiche
agricole e forestali
• Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio
• Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
• Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
• Ministero della salute
• Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
• Ministero per i beni e le attività
culturali
Prima della riforma
• Ministero per le politiche agricole
e forestali
• Ministero dell’ambiente
• Ministero dei lavori pubblici
• Ministero dei trasporti e della
navigazione
• Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
• Ministero della sanità
• Ministero della pubblica
istruzione
• Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica
• Ministero per i beni e le attività
culturali
LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO
PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006
Oggi
• Ministero dello sviluppo
economico
• Ministero del commercio
internazionale
• Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
• Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
• Ministero delle infrastrutture
• Ministero dei trasporti
segue…
Ieri
• Ministero delle attività produttive
• Ministero per le politiche
agricole e forestali
• Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio
• Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERILO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO
PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006
Oggi
• Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
• Ministero della solidarietà
sociale
• Ministero della pubblica
istruzione
• Ministero dell’università e della
ricerca
Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14)
Ieri
• Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
• Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Ministri senza portafoglioMinistri senza portafoglio
Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri iOltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i
ministriministri senza portafogliosenza portafoglio,, che vengono così definiti poiché essi non fannoche vengono così definiti poiché essi non fanno
capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza deicapo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei
Consiglio.Consiglio.
I ministri senza portafoglioI ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidentesvolgono le funzioni loro delegate dal Presidente
del Consiglio dei ministridel Consiglio dei ministri,, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n.a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n.
400/1988.400/1988.
Nel corso dellaNel corso della XIV legislaturaXIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senzasono stati nominati i seguenti ministri senza
portafoglio:portafoglio:
Ministro per gli italiani nel mondo;Ministro per gli italiani nel mondo;
Ministro per le pari opportunità;Ministro per le pari opportunità;
Ministro per le politiche comunitarie;Ministro per le politiche comunitarie;
Ministro per le riforme istituzionali eMinistro per le riforme istituzionali e
devoluzione;devoluzione;
Ministro per i rapporti con il Parlamento.Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Ministro per gli affari regionali;Ministro per gli affari regionali;
Ministro per l'attuazione programmaMinistro per l'attuazione programma
di governo;di governo;
Ministro per la funzione pubblica;Ministro per la funzione pubblica;
Ministro per l'innovazione eMinistro per l'innovazione e
tecnologie;tecnologie;
GLI ORGANI AUSILIARI
• Consiglio di stato: organo di consulenza giuridico-
amministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri
obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione
• Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di
consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa)
• Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugl
atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere)
LE AUTORITA’ INDIPENDENTILE AUTORITA’ INDIPENDENTI
 
Autorità > potere di nomina
• Commissione nazionale per le società e la borsa > governo
• Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo > governo
• Autorità garante della concorrenza e del mercato > presidenti delle
Camere
• Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali > presidenti delle Camere
• Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici > presidenti delle
Camere
• Autorità per l’energia elettrica e il gas > governo, previo parere
commissioni parlamentari
• Garante per la protezione dei dati personali > Camera e Senato
• Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > governo, previo parere
comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)
L’AUTORITÀ ANTITRUSTL’AUTORITÀ ANTITRUST  
Legge 287/1990
Collegio: presidente e 4 componenti
Competenze: tutela della concorrenza e del mercato  
• Intese restrittive della libertà di concorrenza
 
• Abuso di posizione dominante
• Operazioni di concentrazione
LA BANCA D’ITALIALA BANCA D’ITALIA  
d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l.
262/2005)
• Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali
• Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in
collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm)
• Indipendenza e trasparenza
• Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni
(possibilità di un solo rinnovo)
• Governatore nominato con d.p.r., su proposta del presidente
del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia
PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHEPRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONI
  
• Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.)  
• Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.) 
• Principio di legalità dell’attività amministrativa  
• Principio del giusto procedimento (l. 241/1990)  
• Principio del buon andamento (art. 97 Cost.)  
• Principio di imparzialità (art. 97 Cost.)
• Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa
(d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001)  
• Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei
funzionari (art. 28 Cost.)
• Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.)
• Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113
Cost.)
LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005)
«L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge» (art. 1)  
 
• Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza
dell’attività amministrativa  
• Individuazione del responsabile del procedimento  
• Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria  
• Diritto di accesso ai documenti amministrativi  
• Obbligo di provvedere nel termine  
• Obbligo di motivazione dei provvedimenti
I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVII VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
 
• Incompetenza  
• Violazione di legge  
• Eccesso di potere  
- illogicità manifesta  
- contraddittorietà interna o fra più provvedimenti
- insufficienza di motivazione 
- disparità di trattamento
- ingiustizia manifesta
- travisamento dei fatti  
- non giustificata violazione della prassi  
- non rispetto del principio di ragionevolezza  
- non rispetto del principio di proporzionalità
diritti soggettivi  
Competenza esclusiva del giudice amministrativo
(diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVALA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO
giudice ordinario
disapplicazione dell’atto
illegittimo
Interessi legittimi  
giudice amministrativo
annullamento dell’atto
illegittimo
I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVII RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI
• Ricorsi amministrativi
- ricorso in opposizione
- ricorso gerarchico
• Ricorsi giurisdizionali
- ricorso al tribunale amministrativo regionale
- ricorso in appello al Consiglio di stato
• Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica
Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al
presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede
amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o
con ricorso straordinario.
LE RIFORME AMMINISTRATIVELE RIFORME AMMINISTRATIVE  
 
• Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato
• Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle
regioni e agli enti locali
• Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
• Semplificazione dei procedimenti  
IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICADELLA REPUBBLICA
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLACOME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICAREPUBBLICA (ART. 83 COST.)
maggioranza
assoluta dei
componenti
maggioranza dei due
terzi dei componenti
votazioni successive1°, 2°, 3° votazione
Parlamento in seduta comune
+ 58 delegati regionali
LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICALA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei
diritti politici e civili
• Incompatibilità con qualsiasi altra carica
• Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge
• Durata in carica: 7 anni
• Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del
Senato
• Senatore di diritto dopo la cessazione della carica
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAI POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 87 Cost.
«Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato eIl presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionalerappresenta l’unità nazionale»
Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del
consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti
gli atti presidenziali:
- atti sostanzialmente presidenziali
- atti formalmente presidenziali
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla rappresentanza esterna:
• accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
• ratifica i trattati
• dichiara lo stato di guerra
• effettua visite ufficiali all’estero
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI  
 
In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:  
• nomina i senatori a vita
• può convocare le Camere in seduta straordinaria  
• indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
• può inviare messaggi alle Camere  
• può sciogliere le Camere
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
 
In ordine alla funzione legislativa:  
• promulga le leggi approvate dal Parlamento  
• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per
una nuova deliberazione
• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
del governo
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:
• conduce le consultazioni per la formazione del governo
• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri
• accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
• autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo
• emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo
• nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
• ha il comando delle Forze armate
• presiede il Consiglio supremo di difesa
• emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
• procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a
seguito di referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della sovranità popolare:
• indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
 
In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale,
ordinaria e amministrativa:
• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
• presiede il Consiglio superiore della magistratura
• può concedere la grazia e commutare le pene  
• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli
atti amministrativi
L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAL’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Reati presidenziali (art. 90 Cost.):
alto tradimento e attentato alla Costituzione
Comitato parlamentare
per i procedimenti di
accusa
(istruttoria)
Corte costituzionale
integrata
(giudizio)
Parlamento in seduta
comune
(messa in stato di
accusa)
archiviazione
relazione
IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLEIL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE
CAMERECAMERE
Art. 88 Cost.
• obbligo di consultare previamente i presidenti delle due
Camere (parere non vincolante)
• divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente
(c.d. semestre bianco)
Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?
«Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di«Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di
stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvistabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi
ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza»ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza»
I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953
• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958
• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963
• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968
• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976
• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983
• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992
• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996
• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006
• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza
dei due terzi
990
990
0
674
CIAMPICIAMPI
707 VOTI
13 maggio 1999
1° scrutinio
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza
assoluta
1000
990
10
505
NAPOLITANONAPOLITANO
543 VOTI
10 maggio 2006
4° scrutinio
LA GIUSTIZIALA GIUSTIZIA
COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE
DEFINIZIONE DI GIUSTIZIADEFINIZIONE DI GIUSTIZIA
COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE
 
«La funzione volta ad assicurare il rispetto delle normeLa funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme
della costituzione, attraverso la risoluzione in formadella costituzione, attraverso la risoluzione in forma
giurisdizionale delle controversie relative alla legittimitàgiurisdizionale delle controversie relative alla legittimità
costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzionicostituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni
di organi e soggetti costituzionalidi organi e soggetti costituzionali»
ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  
 
 
• Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte suprema,
sentenza Marbury vs. Madison del 1803)
> sistema diffuso
• Il modello kelseniano in Austria (Costituzione del 1920-1929)
> sistema accentrato
MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALEMODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  
 
• Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari)  
> disapplicazione della legge e principio dello stare decisis
• Sistema accentrato (tribunale costituzionale ad hoc)  
> annullamento della legge con efficacia erga omnes
• Controllo preventivo o successivo
> attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge
• Controllo in via d’azione o in via incidentale
> con impugnazione diretta o indiretta dei soggetti legittimati
LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE  
 
Art. 135.1 Cost.
Presidente della Repubblica > 5 giudici
Parlamento in seduta comune > 5 giudici
Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici
- 3 Corte di cassazione
- 1 Consiglio di stato
- 1 Corte dei conti
LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI
Art. 134 Cost.
La Corte costituzionale è competente a giudicare:
• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra
lo Stato e le regioni e tra regioni
• sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune
contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e
attentato alla Costituzione
• sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2
l. cost. 1/1953)
LE FONTILE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
 
• Costituzione (artt. 134-137)
 
• Legge costituzionale ex art. 137.1 Cost. (l. cost. 1/1948, l.
cost. 1/1953, l. cost. 2/1967)
• Legge ordinaria ex art. 137.2 Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962)
• Regolamenti della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme
integrative del 1956, regolamento generale del 1966)
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTEI MODI DI ACCESSO ALLA CORTE
COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE  
Accesso diretto (in via d’azione)  
 
STATO
contro leggi
regionali
REGIONI  
contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato
o leggi di altre regioni  
CORTE COSTITUZIONALE
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALEI MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Accesso indiretto (in via incidentale)  
 
Giudice a quo
contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato
o leggi regionali
CORTE COSTITUZIONALE
L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀL’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE
• Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale
• Leggi ordinarie dello Stato
• Decreti legge
• Decreti legislativi
 
• Leggi regionali e delle province autonome
I VIZI SINDACABILII VIZI SINDACABILI
• Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale
• Vizi sostanziali: vizi di contenuto
- vizio per incompetenza
- vizio di irragionevolezza della legge
Art. 28 l. 87/1953: «Il controllo di legittimità della Corte
costituzionale... esclude ogni valutazione di natura politica
e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del
Parlamento»
IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALEIL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE
Ordinanza del giudice a quo
(d’ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio)
«Sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo... della
legge... [norma oggetto] per violazione dell’articolo... della
Costituzione [norma parametro]»
Rilevanza
È necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della
questione di costituzionalità per definire il giudizio?
Non manifesta infondatezza
Sussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di
applicare?
I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI:
LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanze
La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Sentenze
• di accoglimento
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della
legge
• di rigetto
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale
I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI:
LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenze
• interpretative di accoglimento
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
della legge, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione
• interpretative di rigetto
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione
ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTOALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
 
• Sentenze di accoglimento parziale
(«nella parte in cui prevede...»)
• Sentenze sostitutive
(«nella parte in cui prevede... anziché...»)
 
• Sentenze additive e additive di principio
(«nella parte in cui non prevede...»)  
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato
Ricorso
Giudizio di
ammissibilità del
conflitto
(ordinanza)
Giudizio per
conflitto di
attribuzione
(sentenza)
A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE  
  
Conflitti intersoggettivi:
tra lo Stato e le regioni e tra le regioni
Ricorso
Eventuale
sospensiva dell’atto
impugnato
(ordinanza)  
Giudizio per
conflitto
di attribuzione
(sentenza)
Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell’atto?
• Potere legislativo
- Camera
- Senato
- commiss. in sede deliberante
- commissioni d’inchiesta
- commiss. di vigilanza radiotv
• Potere esecutivo
- Consiglio dei ministri
- presidente del Consiglio
- ministri
• Potere giurisdizionale  
- giudici ordinari  
- giudici speciali (es. Corte dei conti)  
- procure della Repubblica  
- tribunale dei ministri
• Altri poteri-organo  
- Presidente della Repubblica  
- Corte costituzionale 
- CSM  
- comitati promotori di referendum
QUALI SONO I POTERI DELLO STATO
«organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953)
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
 
N... Sentenza... (data)
[massima]
La Corte costituzionale... [collegio]
ha pronunciato la seguente sentenza… [testo]
Nel giudizio...
Ritenuto in fatto
(...)
Ritenuto in diritto
(...)
Per questi motivi
Dichiara... [dispositivo]
Il presidente... Il redattore...
GIURISDIZIONE ITALIANAGIURISDIZIONE ITALIANA
1° grado1° grado 2°grado2°grado Controllo diControllo di
legittimità dellelegittimità delle
decisionidecisioni
Controllo diControllo di
legittimità dellelegittimità delle
leggileggi
Giurisdizione civileGiurisdizione civile
Giurisdizione penaleGiurisdizione penale
Giudice di paceGiudice di pace
TribunaleTribunale
TribunaleTribunale
Corte d’AppelloCorte d’Appello
TribunaleTribunale
Corte d’AssiseCorte d’Assise
TribunaleTribunale
Corte d’AssiseCorte d’Assise
Corte d’Assise
d’Appello
Giurisdizione amministrativaGiurisdizione amministrativa
Giurisdizione tributariaGiurisdizione tributaria
Giurisdizione contabileGiurisdizione contabile
Giurisdizione militareGiurisdizione militare
Tribunali amministrativiTribunali amministrativi Consiglio di StatoConsiglio di Stato
Comm. Tribut. ProvincialiComm. Tribut. Provinciali Comm. Tribut. RegionaliComm. Tribut. Regionali
Corte dei Conti - SezCorte dei Conti - Sez Corte dei ContiCorte dei Conti
Sez. UniteSez. Unite
Tribunale militareTribunale militare Corte MilitareCorte Militare
d’Appellod’Appello
LE GARANZIELE GARANZIE
GIURISDIZIONALIGIURISDIZIONALI
IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DIIL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI
COMMON LAWCOMMON LAW E DIE DI CIVIL LAWCIVIL LAW
Gran Bretagna e Stati
Uniti
il giudice professionista
Europa continentale
(modello francese)
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DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALEDEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE
«Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su
impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un
conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto
terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto
del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del
procedimento e della motivazione delle decisioni»
Le parti nel processo:
• attore e convenuto (processo civile)
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• ricorrente e resistente (processo amministrativo)
UNITUNITÀÀ DELLA GIURISDIZIONEDELLA GIURISDIZIONE
E PLURALITE PLURALITÀÀ DELLE GIURISDIZIONIDELLE GIURISDIZIONI
Giurisdizione ordinaria (civile e penale)
«la funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.)
Giurisdizioni speciali
«... non possono essere istituti giudici straordinari,
o giudici speciali...» (art. 102.2 Cost.)
• giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.)
• giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.)
• giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.)
• altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)
I GIUDICI ORDINARI:I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia civile
1° grado
2° grado
Giudice di pace
(giudice monocratico)
Tribunale
(giudice monocratico
o collegiale)
Tribunale
(giudice monocratico
o collegiale)
Corte di appello
(giudice
collegiale)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
Corte di cassazione (sezioni civili)
I GIUDICI ORDINARI:I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia penale
1° grado
2° grado
Giudice di pace
(giudice
monocratico)
Tribunale
(giudice monocratico
o collegiale)
Tribunale
(giudice monocratico
o collegiale)
Corte di appello
(giudice
collegiale)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
Corte di cassazione (sezioni penali)
Corte di assise
(collegio+giudici
popolari)
Corte di assise
di appello
(coll.+giudici pop.)
LA MAGISTRATURA ORDINARIALA MAGISTRATURA ORDINARIA
• Magistrati con funzioni giudicanti (giudici)
- giudice di pace
- giudice di tribunale
- giudice di corte di appello
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• Magistrati con funzioni requirenti (pubblici
ministeri)
- procuratore della Repubblica presso il tribunale
- procuratore generale della Repubblica presso la
corte d’appello
- procuratore generale presso la corte di cassazione
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ELA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E
CONTABILECONTABILE
1° grado
2° grado
GiudiciGiudici
amministrativiamministrativi
Giudici contabiliGiudici contabili
(Corte dei conti)(Corte dei conti)
Consiglio di stato
Sezioni giurisdizionali
centrali di appello
ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione
Corte di cassazione
Tribunali amministrativi
regionali (TAR)
Sezioni giurisdizionali
regionali
INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZAINDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA
INTERNAINTERNA
«La giustizia è amministrata in nome del popolo»
(art. 101.1 Cost.)
Principi costituzionaliPrincipi costituzionali sul potere giudiziario:
• soggezione dei giudici alla sola legge
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• distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni
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onorari
• inamovibilità dei magistrati
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IL PUBBLICO MINISTEROIL PUBBLICO MINISTERO
• «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art.
107.4 Cost.)
• «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale»
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Garanzie e indipendenza del p.m.:
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLAIL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURAMAGISTRATURA
Art. 104 Cost., legge 195/1958
Composizione del CSM:
• 3 membri di diritto: presidente della Repubblica
(che lo presiede), primo presidente e procuratore
generale della corte di cassazione
• 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri
togati
• 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune:
membri laici, tra i quali il CSM elegge il
vicepresidente
ATTRIBUZIONI DEL CSMATTRIBUZIONI DEL CSM
E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Consiglio superiore della magistratura
• carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni,
assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti
disciplinari (art. 105 Cost.)
Ministro della giustizia
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giustizia (art. 110 Cost.)
Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il
ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono
essere impugnati davanti al giudice amministrativo.
LA RESPONSABILITLA RESPONSABILITÀÀ DEI MAGISTRATIDEI MAGISTRATI
Ministro della giustizia
o procuratore generale
della cassazione
(azione disciplinare)
Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio)
Sezione disciplinare del
consiglio superiore
della magistratura
(sanzioni disciplinari)
Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia
Richiesta di risarcimento Stato
Azione di rivalsa sul
magistrato
I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL
PROCESSOPROCESSO
• Diritto alla tutela giurisdizionale
• Diritto di difesa
• Gratuito patrocinio
• Giudice naturale
• Irretroattività delle norme
penali
• Responsabilità penale
personale
• Presunzione di non
colpevolezza
• Giusto processo regolato dalla
legge
• Contraddittorio tra le parti
• Parità tra accusa e difesa
• Giudice terzo e imparziale
• Ragionevole durata
• Contraddittorio nella
formazione della prova
• Obbligo di motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali
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cassazione per violazione di
legge
ORDINAMENTO GIUDIZIARIOORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURAMAGISTRATURA
I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono
ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente
Giudicante INQUIRENTE
GIP
Giudice per le
indagini preliminari
Organo di controllo
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GUP
Giudice dell’udienza
preliminare
Decide di rinviare a giudizio o
di emettere sentenza di non
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1° grado
Giudice di
pace
Magistrato che
resta in carica
per quattro anni
Tribunale
ordinario
Costituito dal giudice
unico di primo grado
che emana sentenze in
materia civile e penale
Corte d’Assise
Composta da otto
giudici giudica reati
gravi
2° grado
Corte d’Appello
Composta da tre giudici di
carriera. Riesamina le sentenze
del giudice unico del Tribunale
Corte d’Assise d’Appello
Composta come la Corte d’Assise.
Riesamina le sentenze della Corte
d’Assise
3° grado
Corte di Cassazione
Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata
applicata correttamente
Pubblico
ministero
Organo inquirente Procura della
Repubblica
Ufficio del PM
Procura della
Repubblica
Il capo, gli altri Pm sono
sostituti procuratori
Procuratore della
Repubblica
presso il
Tribunale
Il Pm dei processi in
Tribunale e in Corte
d’Assise
Procuratore
generale
Il Pm dei processi
d’appello
Procuratore
generale presso la
Corte di
Cassazione
Il Pm dei processi in
Cassazione
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Organo inquirente
Procuratore
nazionale antimafia
Coordina e dirige i sostituti
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DDA
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Sintesi

  • 2. LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore»  • Governo come potere esecutivo • Governo come vertice dell’amministrazione
  • 3. COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.) Il governo è un organo complesso composto da: • presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio) • ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio) • Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che lo presiede, e dei secondi
  • 4. COME È COMPOSTO IL GOVERNO Altri organi (legge 400/1988): • vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri • sottosegretari di stato • viceministri • consiglio di gabinetto e comitati di ministri • comitati interministeriali • commissari straordinari
  • 5. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988 • Dirige la politica generale del governo • Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri: - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative - può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio - concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri segue...
  • 6. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO • Pone la questione di fiducia • Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi • Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione
  • 7. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI     Art. 2 legge 400/1988   • Determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa   • Dirime i conflitti di competenza fra ministri   • Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere   • Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi   • Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione
  • 8. RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIORUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALEE PRINCIPIO COLLEGIALE   Art. 95 Cost.   Il presidente del Consiglio è: «responsabile della politica generale del governo»     I ministri sono: «responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»
  • 9. COME SI FORMACOME SI FORMA IL GOVERNOIL GOVERNO Art. 92.2 Cost. «Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri» consultazioni del presidente della Repubblica conferimento dell’incarico presentazione della lista dei ministri giuramento e firma dei decreti di nomina nomina dei sottosegretari di stato presentazione alle Camere per la fiducia
  • 10. SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRISOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI   • Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri) = esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale • Sottosegretari alla presidenza del Consiglio − di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri • Sottosegretari con il titolo di viceministro = esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri
  • 11. LA FORMAZIONE DEL GOVERNOLA FORMAZIONE DEL GOVERNO Es.: il governo Prodi (2006) 16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari, 2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica); conferimento dell’incarico di formare il governo 17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei ministri 18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle Camere 19 maggio: fiducia del Senato 23 maggio: fiducia della Camera
  • 12. IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»
  • 13. LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «La Camera, udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno»
  • 14. LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «Il Senato, udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri, introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della Repubblica, esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno»
  • 15. LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNOLE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO • responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario) • responsabilità politica diffusa • responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost.)
  • 16. COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNOCOME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO     • Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una questione di fiducia) • Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del Consiglio Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).  
  • 17. LA MOZIONE DI SFIDUCIALA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.) La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata: • firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera • messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione • votata per appello nominale, a maggioranza semplice Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro: sfiducia individuale
  • 19. CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVACARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Attività amministrativa e attività normativa «L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa in questo: la prima consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte» Attività amministrativa e attività giurisdizionale «L’attività amministrativa si distingue dall’attività giurisdizionale perché interviene a prescindere dal verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità, ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»
  • 20. AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVAAMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA     Le pubbliche amministrazioni operano come: • autorità amministrativa attività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo) • soggetti erogatori di servizi pubblici attività amministrativa di diritto privato (diritto comune) Attività amministrativa come: • attività autoritativa   atti amministrativi • produzione di beni o servizi   amministrazione diretta, per enti, per regole  
  • 21. I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001) segue… Dopo la riforma • Ministero degli affari esteri • Ministero dell’interno • Ministero della giustizia • Ministero della difesa • Ministero dell’economia e delle finanze • Ministero delle attività produttive • Ministero delle comunicazioni Prima della riforma • Ministero degli affari esteri • Ministero dell’interno • Ministero della giustizia • Ministero della difesa • Ministero del tesoro • Ministero del bilancio e della programmazione economica • Ministero delle finanze • Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato • Ministero del commercio con l’estero • Ministero delle comunicazioni
  • 22. I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMAI MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001) Dopo la riforma • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti • Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Ministero della salute • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca • Ministero per i beni e le attività culturali Prima della riforma • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente • Ministero dei lavori pubblici • Ministero dei trasporti e della navigazione • Ministero del lavoro e della previdenza sociale • Ministero della sanità • Ministero della pubblica istruzione • Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica • Ministero per i beni e le attività culturali
  • 23. LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006) d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Oggi • Ministero dello sviluppo economico • Ministero del commercio internazionale • Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare • Ministero delle infrastrutture • Ministero dei trasporti segue… Ieri • Ministero delle attività produttive • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  • 24. LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERILO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006) d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Oggi • Ministero del lavoro e della previdenza sociale • Ministero della solidarietà sociale • Ministero della pubblica istruzione • Ministero dell’università e della ricerca Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14) Ieri • Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
  • 25. Ministri senza portafoglioMinistri senza portafoglio Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri iOltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i ministriministri senza portafogliosenza portafoglio,, che vengono così definiti poiché essi non fannoche vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza deicapo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei Consiglio.Consiglio. I ministri senza portafoglioI ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidentesvolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministridel Consiglio dei ministri,, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n.a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988.400/1988. Nel corso dellaNel corso della XIV legislaturaXIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senzasono stati nominati i seguenti ministri senza portafoglio:portafoglio: Ministro per gli italiani nel mondo;Ministro per gli italiani nel mondo; Ministro per le pari opportunità;Ministro per le pari opportunità; Ministro per le politiche comunitarie;Ministro per le politiche comunitarie; Ministro per le riforme istituzionali eMinistro per le riforme istituzionali e devoluzione;devoluzione; Ministro per i rapporti con il Parlamento.Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ministro per gli affari regionali;Ministro per gli affari regionali; Ministro per l'attuazione programmaMinistro per l'attuazione programma di governo;di governo; Ministro per la funzione pubblica;Ministro per la funzione pubblica; Ministro per l'innovazione eMinistro per l'innovazione e tecnologie;tecnologie;
  • 26. GLI ORGANI AUSILIARI • Consiglio di stato: organo di consulenza giuridico- amministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione • Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa) • Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugl atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere)
  • 27. LE AUTORITA’ INDIPENDENTILE AUTORITA’ INDIPENDENTI   Autorità > potere di nomina • Commissione nazionale per le società e la borsa > governo • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo > governo • Autorità garante della concorrenza e del mercato > presidenti delle Camere • Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali > presidenti delle Camere • Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici > presidenti delle Camere • Autorità per l’energia elettrica e il gas > governo, previo parere commissioni parlamentari • Garante per la protezione dei dati personali > Camera e Senato • Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > governo, previo parere comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)
  • 28. L’AUTORITÀ ANTITRUSTL’AUTORITÀ ANTITRUST   Legge 287/1990 Collegio: presidente e 4 componenti Competenze: tutela della concorrenza e del mercato   • Intese restrittive della libertà di concorrenza   • Abuso di posizione dominante • Operazioni di concentrazione
  • 29. LA BANCA D’ITALIALA BANCA D’ITALIA   d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005) • Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali • Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm) • Indipendenza e trasparenza • Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni (possibilità di un solo rinnovo) • Governatore nominato con d.p.r., su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia
  • 30. PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHEPRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONI    • Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.)   • Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.)  • Principio di legalità dell’attività amministrativa   • Principio del giusto procedimento (l. 241/1990)   • Principio del buon andamento (art. 97 Cost.)   • Principio di imparzialità (art. 97 Cost.) • Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa (d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001)   • Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari (art. 28 Cost.) • Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.) • Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.)
  • 31. LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005) «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1)     • Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa   • Individuazione del responsabile del procedimento   • Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria   • Diritto di accesso ai documenti amministrativi   • Obbligo di provvedere nel termine   • Obbligo di motivazione dei provvedimenti
  • 32. I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVII VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI     • Incompetenza   • Violazione di legge   • Eccesso di potere   - illogicità manifesta   - contraddittorietà interna o fra più provvedimenti - insufficienza di motivazione  - disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - travisamento dei fatti   - non giustificata violazione della prassi   - non rispetto del principio di ragionevolezza   - non rispetto del principio di proporzionalità
  • 33. diritti soggettivi   Competenza esclusiva del giudice amministrativo (diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVALA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO giudice ordinario disapplicazione dell’atto illegittimo Interessi legittimi   giudice amministrativo annullamento dell’atto illegittimo
  • 34. I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVII RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI • Ricorsi amministrativi - ricorso in opposizione - ricorso gerarchico • Ricorsi giurisdizionali - ricorso al tribunale amministrativo regionale - ricorso in appello al Consiglio di stato • Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.
  • 35. LE RIFORME AMMINISTRATIVELE RIFORME AMMINISTRATIVE     • Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato • Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali • Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici • Semplificazione dei procedimenti  
  • 36. IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICADELLA REPUBBLICA
  • 37. COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLACOME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAREPUBBLICA (ART. 83 COST.) maggioranza assoluta dei componenti maggioranza dei due terzi dei componenti votazioni successive1°, 2°, 3° votazione Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali
  • 38. LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICALA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti politici e civili • Incompatibilità con qualsiasi altra carica • Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge • Durata in carica: 7 anni • Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato • Senatore di diritto dopo la cessazione della carica
  • 39. I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAI POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 87 Cost. «Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato eIl presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionalerappresenta l’unità nazionale» Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti gli atti presidenziali: - atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali
  • 40. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALILE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati • dichiara lo stato di guerra • effettua visite ufficiali all’estero
  • 41. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI     In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:   • nomina i senatori a vita • può convocare le Camere in seduta straordinaria   • indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere • può inviare messaggi alle Camere   • può sciogliere le Camere
  • 42. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI   In ordine alla funzione legislativa:   • promulga le leggi approvate dal Parlamento   • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo
  • 43. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • conduce le consultazioni per la formazione del governo • nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato • ha il comando delle Forze armate • presiede il Consiglio supremo di difesa • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum
  • 44. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine all’esercizio della sovranità popolare: • indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum
  • 45. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI   In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il Consiglio superiore della magistratura • può concedere la grazia e commutare le pene   • adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi
  • 46. L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAL’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Reati presidenziali (art. 90 Cost.): alto tradimento e attentato alla Costituzione Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (istruttoria) Corte costituzionale integrata (giudizio) Parlamento in seduta comune (messa in stato di accusa) archiviazione relazione
  • 47. IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLEIL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERECAMERE Art. 88 Cost. • obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) • divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente (c.d. semestre bianco) Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo? «Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di«Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvistabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza»ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza»
  • 48. I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO • Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953 • Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958 • Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963 • Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968 • Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976 • Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983 • Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992 • Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996 • Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006 • Napolitano (2006-): XV leg. 2006-
  • 49. L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI Presenti Votanti Astenuti Maggioranza dei due terzi 990 990 0 674 CIAMPICIAMPI 707 VOTI 13 maggio 1999 1° scrutinio
  • 50. L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta 1000 990 10 505 NAPOLITANONAPOLITANO 543 VOTI 10 maggio 2006 4° scrutinio
  • 52. DEFINIZIONE DI GIUSTIZIADEFINIZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE   «La funzione volta ad assicurare il rispetto delle normeLa funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la risoluzione in formadella costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimitàgiurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzionicostituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di organi e soggetti costituzionalidi organi e soggetti costituzionali»
  • 53. ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE       • Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte suprema, sentenza Marbury vs. Madison del 1803) > sistema diffuso • Il modello kelseniano in Austria (Costituzione del 1920-1929) > sistema accentrato
  • 54. MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALEMODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE     • Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari)   > disapplicazione della legge e principio dello stare decisis • Sistema accentrato (tribunale costituzionale ad hoc)   > annullamento della legge con efficacia erga omnes • Controllo preventivo o successivo > attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge • Controllo in via d’azione o in via incidentale > con impugnazione diretta o indiretta dei soggetti legittimati
  • 55. LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE     Art. 135.1 Cost. Presidente della Repubblica > 5 giudici Parlamento in seduta comune > 5 giudici Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici - 3 Corte di cassazione - 1 Consiglio di stato - 1 Corte dei conti
  • 56. LA CORTE COSTITUZIONALELA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI Art. 134 Cost. La Corte costituzionale è competente a giudicare: • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni • sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione • sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2 l. cost. 1/1953)
  • 57. LE FONTILE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE   • Costituzione (artt. 134-137)   • Legge costituzionale ex art. 137.1 Cost. (l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost. 2/1967) • Legge ordinaria ex art. 137.2 Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962) • Regolamenti della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme integrative del 1956, regolamento generale del 1966)
  • 58. I MODI DI ACCESSO ALLA CORTEI MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE   Accesso diretto (in via d’azione)     STATO contro leggi regionali REGIONI   contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi di altre regioni   CORTE COSTITUZIONALE
  • 59. I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALEI MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Accesso indiretto (in via incidentale)     Giudice a quo contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi regionali CORTE COSTITUZIONALE
  • 60. L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀL’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE • Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale • Leggi ordinarie dello Stato • Decreti legge • Decreti legislativi   • Leggi regionali e delle province autonome
  • 61. I VIZI SINDACABILII VIZI SINDACABILI • Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale • Vizi sostanziali: vizi di contenuto - vizio per incompetenza - vizio di irragionevolezza della legge Art. 28 l. 87/1953: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale... esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento»
  • 62. IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALEIL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE Ordinanza del giudice a quo (d’ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio) «Sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo... della legge... [norma oggetto] per violazione dell’articolo... della Costituzione [norma parametro]» Rilevanza È necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della questione di costituzionalità per definire il giudizio? Non manifesta infondatezza Sussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di applicare?
  • 63. I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Ordinanze La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Sentenze • di accoglimento La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge • di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
  • 64. I GIUDIZI SULLE LEGGII GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Sentenze • interpretative di accoglimento La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione • interpretative di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione
  • 65. ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTOALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO   • Sentenze di accoglimento parziale («nella parte in cui prevede...») • Sentenze sostitutive («nella parte in cui prevede... anziché...»)   • Sentenze additive e additive di principio («nella parte in cui non prevede...»)  
  • 66. I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato Ricorso Giudizio di ammissibilità del conflitto (ordinanza) Giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza) A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?
  • 67. I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE      Conflitti intersoggettivi: tra lo Stato e le regioni e tra le regioni Ricorso Eventuale sospensiva dell’atto impugnato (ordinanza)   Giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza) Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell’atto?
  • 68. • Potere legislativo - Camera - Senato - commiss. in sede deliberante - commissioni d’inchiesta - commiss. di vigilanza radiotv • Potere esecutivo - Consiglio dei ministri - presidente del Consiglio - ministri • Potere giurisdizionale   - giudici ordinari   - giudici speciali (es. Corte dei conti)   - procure della Repubblica   - tribunale dei ministri • Altri poteri-organo   - Presidente della Repubblica   - Corte costituzionale  - CSM   - comitati promotori di referendum QUALI SONO I POTERI DELLO STATO «organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953)
  • 69. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE     N... Sentenza... (data) [massima] La Corte costituzionale... [collegio] ha pronunciato la seguente sentenza… [testo] Nel giudizio... Ritenuto in fatto (...) Ritenuto in diritto (...) Per questi motivi Dichiara... [dispositivo] Il presidente... Il redattore...
  • 70. GIURISDIZIONE ITALIANAGIURISDIZIONE ITALIANA 1° grado1° grado 2°grado2°grado Controllo diControllo di legittimità dellelegittimità delle decisionidecisioni Controllo diControllo di legittimità dellelegittimità delle leggileggi Giurisdizione civileGiurisdizione civile Giurisdizione penaleGiurisdizione penale Giudice di paceGiudice di pace TribunaleTribunale TribunaleTribunale Corte d’AppelloCorte d’Appello TribunaleTribunale Corte d’AssiseCorte d’Assise TribunaleTribunale Corte d’AssiseCorte d’Assise Corte d’Assise d’Appello Giurisdizione amministrativaGiurisdizione amministrativa Giurisdizione tributariaGiurisdizione tributaria Giurisdizione contabileGiurisdizione contabile Giurisdizione militareGiurisdizione militare Tribunali amministrativiTribunali amministrativi Consiglio di StatoConsiglio di Stato Comm. Tribut. ProvincialiComm. Tribut. Provinciali Comm. Tribut. RegionaliComm. Tribut. Regionali Corte dei Conti - SezCorte dei Conti - Sez Corte dei ContiCorte dei Conti Sez. UniteSez. Unite Tribunale militareTribunale militare Corte MilitareCorte Militare d’Appellod’Appello
  • 72. IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DIIL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAWCOMMON LAW E DIE DI CIVIL LAWCIVIL LAW Gran Bretagna e Stati Uniti il giudice professionista Europa continentale (modello francese) il giudice funzionario
  • 73. DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALEDEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE «Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni» Le parti nel processo: • attore e convenuto (processo civile) • pubblico ministero e imputato (processo penale) • ricorrente e resistente (processo amministrativo)
  • 74. UNITUNITÀÀ DELLA GIURISDIZIONEDELLA GIURISDIZIONE E PLURALITE PLURALITÀÀ DELLE GIURISDIZIONIDELLE GIURISDIZIONI Giurisdizione ordinaria (civile e penale) «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.) Giurisdizioni speciali «... non possono essere istituti giudici straordinari, o giudici speciali...» (art. 102.2 Cost.) • giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.) • giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.) • giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.) • altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)
  • 75. I GIUDICI ORDINARI:I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE Competenza in materia civile 1° grado 2° grado Giudice di pace (giudice monocratico) Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Corte di appello (giudice collegiale) ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni civili)
  • 76. I GIUDICI ORDINARI:I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONEI GRADI DI GIURISDIZIONE Competenza in materia penale 1° grado 2° grado Giudice di pace (giudice monocratico) Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Corte di appello (giudice collegiale) ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni penali) Corte di assise (collegio+giudici popolari) Corte di assise di appello (coll.+giudici pop.)
  • 77. LA MAGISTRATURA ORDINARIALA MAGISTRATURA ORDINARIA • Magistrati con funzioni giudicanti (giudici) - giudice di pace - giudice di tribunale - giudice di corte di appello - giudice di corte di cassazione • Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri) - procuratore della Repubblica presso il tribunale - procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello - procuratore generale presso la corte di cassazione
  • 78. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ELA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILECONTABILE 1° grado 2° grado GiudiciGiudici amministrativiamministrativi Giudici contabiliGiudici contabili (Corte dei conti)(Corte dei conti) Consiglio di stato Sezioni giurisdizionali centrali di appello ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione Corte di cassazione Tribunali amministrativi regionali (TAR) Sezioni giurisdizionali regionali
  • 79. INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZAINDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNAINTERNA «La giustizia è amministrata in nome del popolo» (art. 101.1 Cost.) Principi costituzionaliPrincipi costituzionali sul potere giudiziario: • soggezione dei giudici alla sola legge • autonomia e indipendenza da ogni altro potere • distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni • nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari • inamovibilità dei magistrati • riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario
  • 80. IL PUBBLICO MINISTEROIL PUBBLICO MINISTERO • «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art. 107.4 Cost.) • «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» (art. 112 Cost.) Garanzie e indipendenza del p.m.:
  • 81. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLAIL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURAMAGISTRATURA Art. 104 Cost., legge 195/1958 Composizione del CSM: • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione • 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati • 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente
  • 82. ATTRIBUZIONI DEL CSMATTRIBUZIONI DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Consiglio superiore della magistratura • carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105 Cost.) Ministro della giustizia • organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.) Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo.
  • 83. LA RESPONSABILITLA RESPONSABILITÀÀ DEI MAGISTRATIDEI MAGISTRATI Ministro della giustizia o procuratore generale della cassazione (azione disciplinare) Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio) Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura (sanzioni disciplinari) Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia Richiesta di risarcimento Stato Azione di rivalsa sul magistrato
  • 84. I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSOPROCESSO • Diritto alla tutela giurisdizionale • Diritto di difesa • Gratuito patrocinio • Giudice naturale • Irretroattività delle norme penali • Responsabilità penale personale • Presunzione di non colpevolezza • Giusto processo regolato dalla legge • Contraddittorio tra le parti • Parità tra accusa e difesa • Giudice terzo e imparziale • Ragionevole durata • Contraddittorio nella formazione della prova • Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali • Possibilità di ricorso in cassazione per violazione di legge
  • 85. ORDINAMENTO GIUDIZIARIOORDINAMENTO GIUDIZIARIO MAGISTRATURAMAGISTRATURA I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente Giudicante INQUIRENTE GIP Giudice per le indagini preliminari Organo di controllo degli atti del PM GUP Giudice dell’udienza preliminare Decide di rinviare a giudizio o di emettere sentenza di non luogo a procedere 1° grado Giudice di pace Magistrato che resta in carica per quattro anni Tribunale ordinario Costituito dal giudice unico di primo grado che emana sentenze in materia civile e penale Corte d’Assise Composta da otto giudici giudica reati gravi 2° grado Corte d’Appello Composta da tre giudici di carriera. Riesamina le sentenze del giudice unico del Tribunale Corte d’Assise d’Appello Composta come la Corte d’Assise. Riesamina le sentenze della Corte d’Assise 3° grado Corte di Cassazione Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata applicata correttamente Pubblico ministero Organo inquirente Procura della Repubblica Ufficio del PM Procura della Repubblica Il capo, gli altri Pm sono sostituti procuratori Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Il Pm dei processi in Tribunale e in Corte d’Assise Procuratore generale Il Pm dei processi d’appello Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Il Pm dei processi in Cassazione Antimafia Organo inquirente Procuratore nazionale antimafia Coordina e dirige i sostituti procuratori impegnati nei delitti a sfondo mafioso DDA Direzione distrettuale antimafia Pool antimafia presso le più grandi sedi giudiziarie Altri organi :Tribunale dei minorenni, Tribunale di sorveglianza- Tribunale militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche