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il fotovoltaico
quanto cosTa e quanto rende
gli incentivi
f o t o vo lt a ico
                                                                             /1
                      In Italia, da settembre 2005, è attivo un
                      meccanismo di incentivazione, definito
                                                                                  il Conto Energia
                      “Conto Energia”, per la produzione di energia                      predeve la
                      elettrica mediante impianti fotovoltaici.
                      La caratteristica fondamentale dell’attuale                  remunerazione
                      sistema di incentivazione è quella di remunerare
                      l’energia prodotta dall’impianto con una tariffa
                                                                                        dell’energia
                      incentivante. Lo Stato riconoscesse ai cittadini e                   prodotta
                      alle aziende proprietari di impianti fotovoltaici un
                      contributo sulla produzione di energia elettrica,               dall’impianto
                      misurata in kWh (chilowattora).
                      La tariffa incentivante può essere concessa a tutti
                                                                                    con una tariffa
                      gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore               incentivante
                      a 1 kWp, e l’ente pubblico che dà questo
                      incentivo è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
                      La richiesta al GSE per la concessione della tariffa
                      incentivante deve esser fatta immediatamente
                      dopo l’inizio del funzionamento dell’impianto
                      fotovoltaico (entrata in esercizio).
                      Relativamente agli impianti entrati in esercizio
                      dopo il 31/05/2011 (e fino al 31 dicembre
                      2016), si applica il meccanismo incentivante
                      introdotto dal Decreto Ministeriale 05/05/2011
                      (denominato “Quarto Conto Energia”).
                      Solo nel periodo transitorio (2011-2012) è
                      prevista una suddivisione tra “grandi impianti”
                      e “piccoli impianti”, l’introduzione di un registro
                      informatico e del limite annuo di “costo”
                      per i grandi impianti.
                      Il valore dell’incentivo varia a seconda
                      dell’appartenenza dell’impianto a una fascia di
                      potenza, alla tipologia di installazione e alla
                      data di entrata in esercizio, come indicato nelle
                      tabelle di seguito.




                                                                                                   2
gli incentivi                                                        /2
fo to vo l tai c o
                                                               1° SEMESTRE 2012                             2° SEMESTRE 2012
                     Potenza installata
                     dell’impianto             impianti su edifici           altri impianti    impianti su edifici         altri impianti
                     (kWp)                           ( €/kWh)                    ( €/kWh)            ( €/kWh)                  ( €/kWh)
                     da 1 a 3                          0,274                      0,240                0,252                    0,221
                     > di 3 fino a 20                  0,247                      0,219                0,227                    0,202
                     > di 20 fino a 200                0,233                      0,206                0,214                    0,189
                     > di 200 fino a 1.000             0,224                      0,172                0,202                    0,155
                     > di 1.000 fino a 5.000           0,182                      0,156                0,164                    0,140
                     > di 5.000                        0,171                      0,148                0,154                    0,133


                     L’incentivo base previsto nelle tabelle può
                     essere incrementato nei seguenti casi:                                               quanto dura
                     •
                                                                                                           l’incentivo?
                         amianto;                                                                               20 anni
                     • incremento del 5% per impianti a servizio


                     • incremento del 5% per impianti a servizio
                       di strutture sanitarie pubbliche;

                     • incremento del 5% per impianti a servizio
                       di enti locali con popolazione residente
                       inferiore a 5000 abitanti;

                     • incremento del 5% per “Altri impianti”
                       installati su aree industriali, discariche e cave
                       esaurite, miniere, ecc.

                     • incremento del 10% dell’incentivo per
                       quegli impianti il cui costo di investimento,
                       lavoro escluso, sia per non meno del
                       60% riconducibile a produzione realizzata
                       all’interno dell’Unione Europea.



                     Inoltre nel caso di moduli con funzione di serre, pensiline, pergole, barriere acustiche e tettoie
                     la tariffa assegnata è pari alla media aritmetica delle tariffe corrispondenti al caso di impianti




                     deve essere successivo all’installazione dell’impianto fotovoltaico (purchè entro i 20 anni di
                     durata dell’incentivo) e il premio conseguente non può superare il 30% della tariffa base. La
                     maggiorazione percentuale è riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione

                     intervento. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di diritto
                     alla tariffa in conto energia.
                                                                                                                                            3
gli incentivi/3
                        fo to vo l tai c o

                                             È prevista anche l’incentivazione di ulteriori due tipologie di impianti: impianti fotovoltaici
                                             intergrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione.
                                             Il valore dell’incentivo è indicato nelle tabelle di seguito:


                                             IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II E III - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
                                             INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 1° GIUGNO 2011                                                  1° SEMESTRE 2012        2° SEMESTRE 2012
                                             Intervallo
ffa corrispondent   e                        di potenza         tariffa corrispondente     altri impianti
       (€/kWh)                               (kWp)                         (€/kWh)             ( €/kWh)
       0,427                                 da 1 a 20                    0,418                 0,410
       0,388                                 da 20 fino a 200             0,380                 0,373
       0,359                                 > di 200                     0,352                 0,345


                                             Fino a dicembre 2012, l’incentivo in conto
                                             energia può essere utilmente cumulato                                     Incentivi
                                                                                                        per impianti integrati
                                             • i ricavi legati al meccanismo di Scambio                    con caratteristiche
                                               sul Posto (vedi più avanti) per gli
                                               impianti fino a 200 kWp;                                             innovative
                                             • la vendita dell’ energia immessa
                                                                                                                     e impianti
                                               in rete (l’energia prodotta e non                             a concentrazione
                                               autoconsumata).

                                             Gli impianti che entreranno in esercizio
                                             nel periodo 2013-2016 godranno di una
                                             tariffa incentivante “omnicomprensiva”
                                             con in aggiunta un premio sulla quota
                                             parte di energia prodotta e autoconsumata.
                                             Spariscono le modalità di Scambio Sul                          Verdi per la produzione di energia elettrica
                                             Posto e Ritiro Dedicato.                                       attraverso impianti fotovoltaici, non si
                                             Altri incentivi per l’installazione di                         possono richiedere incentivi in conto
                                             impianti fotovoltaici possono essere                           energia.
                                             erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle
                                             Province. Qualora questi siano “in conto
                                             capitale”possono essere cumulati agli                          Bianchi”, che possono essere percepiti in
                                             incentivi “in conto energia” solo se                           funzione dell’energia prodotta da fonti
                                             la quota di incentivo in conto capitale                        rinnovabili. Anche questi titoli hanno un
                                                                                                            mercato ed è quindi possibile ottenere
                                             decreto del 05/05/2011 che dipendono                           degli introiti mediante la loro vendita.
                                             dal tipo di installazione che si intende
                                             realizzare.                                                    Bianchi per la produzione di energia
                                             Altro tipo di incentivi per la produzione di                   elettrica non si possono richiedere incentivi
                                             energia elettrica da fonti rinnovabili sono                    in conto energia.

                                             dal GSE che possono essere venduti e


                                                                                                                                                           4
lo Scambio sul Posto
f o t o vo lt a ico
                      Lo Scambio sul Posto è un meccanismo
                      che regola i costi e i benefici economici
                      per l’immissione e il prelievo dell’energia
                      elettrica dalla rete. Tale disciplina è
                      stata recentemente rivista e aggiornata
                      con l’introduzione del Testo Integrato
                      delle modalità e delle condizioni
                      tecnicoeconomiche per lo Scambio
                      sul Posto (TISP), Delibera dell’Autorità
                      dell’Energia elettrica e gas (AEEG)
                      n° 74/2008 e con la successiva Delibera
                      n° 186/2009.
                      Dal 1/1/2009 tale servizio è gestito
                      esclusivamente dal Gestore dei Servizi
                      Energetici (GSE).

                      Possono beneficiare di questo sistema
                      tutti gli impianti allacciati alla rete che
                      producono energia elettrica mediante
                      l’utilizzo di fonti rinnovabili e che hanno
                      una potenza non superiore a 200 kW               Nel caso di saldo positivo, tra il valore
                      (fotovoltaico, mini-eolico, mini-idro,           dell’energia immessa in rete e il valore di
                      ecc.), per tutta la durata di vita utile         quella prelevata risultante dal conguaglio
                      dell’impianto.                                   annuale, l’importo eccedente la spesa
                                                                       sostenuta dal cliente nell’anno viene
                      Il funzionamento è il seguente: l’energia        conservato come credito economico per
                      (kWh) prodotta dall’impianto e non               gli anni successivi, senza alcuna scadenza
                      assorbita dalle utenze elettriche (lampade,      temporale e senza rivalutazione economica
                      elettrodomestici, macchinari) viene              dell’importo negli anni successivi. In alternativa
                      immessa in rete e misurata da un apposito        al credito economico il cliente può chiedere
                      contatore. Tale energia viene valorizzata        la liquidazione dell’importo sul proprio conto
                      secondo quanto previsto dalla suddetta           corrente. In questo caso tale importo sarà
                      Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica    soggetto a tassazione.
                      e gas e con cadenza trimestrale il GSE
                      corrisponde al cliente finale il corrispettivo   La recente Legge 99/09 ha introdotto la
                      economico corrispondente.                        possibilità per i Comuni fino a 20.000 abitanti
                                                                       e il Ministero della Difesa di attivare lo scambio
                                                                       sul posto anche senza la coincidenza del
                                                                       punto di immissione e del punto di prelievo.

                                                                       Lo Scambio sul Posto può essere cumulato
                                                                       con il beneficio proveniente dal meccanismo
                                                                       di incentivo in conto energia.

                                                                       A partire da gennaio 2013 (e fino
                                                                       al 2016) lo Scambio sul Posto verrà
                                                                       sostituito da una tariffa incentivante
                                                                       “omnicomprensiva” con premio
                                                                       sull’autoconsumo.



                                                                                                                       5
la vendita
f o t o vo lt a ico
                      di energia
                      elettrica
                      La parte di energia elettrica prodotta
                      dall’impianto fotovoltaico che non viene
                      consumata dalle utenze (illuminazione,
                      elettrodomestici, macchine, ecc.) viene
                      ceduta alla rete elettrica di distribuzione.
                      Tale quota di energia può essere
                      venduta al GSE, attraverso il cosiddetto
                      Ritiro Dedicato, a un prezzo stabilito
                      dall’Autorità dell’Energia Elettrica
                      e del Gas.
                      Per poter vendere energia elettrica
                      è necessario:

                      • stipulare ogni anno una convenzione
                        con il GSE che ha un costo variabile
                        in funzione dell’energia venduta;

                      • espletare le pratiche per l’officina
                        elettrica (solo per impianti >20 kWp).

                      La vendita dell’energia elettrica
                      esclude la possibilità di beneficiare
                      del servizio di Scambio sul Posto.

                      A partire da gennaio 2013 (e fino
                      al 2016) il Ritiro Dedicato verrà
                      sostituito da una tariffa incentivante
                      “omnicomprensiva” con premio
                      sull’autoconsumo.




                                                                     scaMBIo suL Posto o VendIta dI enerGIa
                                                                     eLettrIca?
                                                                     Il proprietario di un impianto con potenza da 1 a
                                                                     200 kWp ha dei benefici economici maggiori nello
                                                                     scegliere il servizio di Scambio sul Posto quanto più
                                                                     la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto
                                                                     serve a coprire i propri consumi su base annua. Con
                                                                     lo Scambio sul Posto si semplificano inoltre tutti gli
                                                                     adempimenti amministrativi e i costi connessi.
leggi e delibere
f o t o vo lt a ico
                      di riferimento
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 224/2000
                      • Decreto Legislativo 387/2003
                      • Decreto Ministeriale 28/07/2005
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 34/2005
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 188/2005
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 28/2006
                      • Decreto Ministeriale 06/02/2006
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 40/2006
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 260/2006
                      • Decreto Ministeriale 19/02/2007
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 90/2007
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 280/2007
                      • Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 74/2008 (TISP)
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 99/2008 (TICA)
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 01/2009
                      • Decreto Ministeriale 18/12/2008
                      • Decreto Ministeriale 02/03/2009
                      • Legge n. 99 del 23/7/2009
                      • Decreto Ministeriale 06/08/2009
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 130/2009
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 186/2009
                      • Decreto Ministeriale 06/08/2010
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 125/2010 (aggiornamento del TICA)
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 127/2010 (aggiornamento del TISP)
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 181/2010
                      • Decreto Legislativo 28/2011del 03/03/2011
                      • Decreto Ministeriale 05/05/2011
                      • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 051/2011




                                                                                                             7

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Incentivi FV 12

  • 2. gli incentivi f o t o vo lt a ico /1 In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito il Conto Energia “Conto Energia”, per la produzione di energia predeve la elettrica mediante impianti fotovoltaici. La caratteristica fondamentale dell’attuale remunerazione sistema di incentivazione è quella di remunerare l’energia prodotta dall’impianto con una tariffa dell’energia incentivante. Lo Stato riconoscesse ai cittadini e prodotta alle aziende proprietari di impianti fotovoltaici un contributo sulla produzione di energia elettrica, dall’impianto misurata in kWh (chilowattora). La tariffa incentivante può essere concessa a tutti con una tariffa gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore incentivante a 1 kWp, e l’ente pubblico che dà questo incentivo è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). La richiesta al GSE per la concessione della tariffa incentivante deve esser fatta immediatamente dopo l’inizio del funzionamento dell’impianto fotovoltaico (entrata in esercizio). Relativamente agli impianti entrati in esercizio dopo il 31/05/2011 (e fino al 31 dicembre 2016), si applica il meccanismo incentivante introdotto dal Decreto Ministeriale 05/05/2011 (denominato “Quarto Conto Energia”). Solo nel periodo transitorio (2011-2012) è prevista una suddivisione tra “grandi impianti” e “piccoli impianti”, l’introduzione di un registro informatico e del limite annuo di “costo” per i grandi impianti. Il valore dell’incentivo varia a seconda dell’appartenenza dell’impianto a una fascia di potenza, alla tipologia di installazione e alla data di entrata in esercizio, come indicato nelle tabelle di seguito. 2
  • 3. gli incentivi /2 fo to vo l tai c o 1° SEMESTRE 2012 2° SEMESTRE 2012 Potenza installata dell’impianto impianti su edifici altri impianti impianti su edifici altri impianti (kWp) ( €/kWh) ( €/kWh) ( €/kWh) ( €/kWh) da 1 a 3 0,274 0,240 0,252 0,221 > di 3 fino a 20 0,247 0,219 0,227 0,202 > di 20 fino a 200 0,233 0,206 0,214 0,189 > di 200 fino a 1.000 0,224 0,172 0,202 0,155 > di 1.000 fino a 5.000 0,182 0,156 0,164 0,140 > di 5.000 0,171 0,148 0,154 0,133 L’incentivo base previsto nelle tabelle può essere incrementato nei seguenti casi: quanto dura • l’incentivo? amianto; 20 anni • incremento del 5% per impianti a servizio • incremento del 5% per impianti a servizio di strutture sanitarie pubbliche; • incremento del 5% per impianti a servizio di enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti; • incremento del 5% per “Altri impianti” installati su aree industriali, discariche e cave esaurite, miniere, ecc. • incremento del 10% dell’incentivo per quegli impianti il cui costo di investimento, lavoro escluso, sia per non meno del 60% riconducibile a produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea. Inoltre nel caso di moduli con funzione di serre, pensiline, pergole, barriere acustiche e tettoie la tariffa assegnata è pari alla media aritmetica delle tariffe corrispondenti al caso di impianti deve essere successivo all’installazione dell’impianto fotovoltaico (purchè entro i 20 anni di durata dell’incentivo) e il premio conseguente non può superare il 30% della tariffa base. La maggiorazione percentuale è riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione intervento. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa in conto energia. 3
  • 4. gli incentivi/3 fo to vo l tai c o È prevista anche l’incentivazione di ulteriori due tipologie di impianti: impianti fotovoltaici intergrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione. Il valore dell’incentivo è indicato nelle tabelle di seguito: IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II E III - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE 1° GIUGNO 2011 1° SEMESTRE 2012 2° SEMESTRE 2012 Intervallo ffa corrispondent e di potenza tariffa corrispondente altri impianti (€/kWh) (kWp) (€/kWh) ( €/kWh) 0,427 da 1 a 20 0,418 0,410 0,388 da 20 fino a 200 0,380 0,373 0,359 > di 200 0,352 0,345 Fino a dicembre 2012, l’incentivo in conto energia può essere utilmente cumulato Incentivi per impianti integrati • i ricavi legati al meccanismo di Scambio con caratteristiche sul Posto (vedi più avanti) per gli impianti fino a 200 kWp; innovative • la vendita dell’ energia immessa e impianti in rete (l’energia prodotta e non a concentrazione autoconsumata). Gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo 2013-2016 godranno di una tariffa incentivante “omnicomprensiva” con in aggiunta un premio sulla quota parte di energia prodotta e autoconsumata. Spariscono le modalità di Scambio Sul Verdi per la produzione di energia elettrica Posto e Ritiro Dedicato. attraverso impianti fotovoltaici, non si Altri incentivi per l’installazione di possono richiedere incentivi in conto impianti fotovoltaici possono essere energia. erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province. Qualora questi siano “in conto capitale”possono essere cumulati agli Bianchi”, che possono essere percepiti in incentivi “in conto energia” solo se funzione dell’energia prodotta da fonti la quota di incentivo in conto capitale rinnovabili. Anche questi titoli hanno un mercato ed è quindi possibile ottenere decreto del 05/05/2011 che dipendono degli introiti mediante la loro vendita. dal tipo di installazione che si intende realizzare. Bianchi per la produzione di energia Altro tipo di incentivi per la produzione di elettrica non si possono richiedere incentivi energia elettrica da fonti rinnovabili sono in conto energia. dal GSE che possono essere venduti e 4
  • 5. lo Scambio sul Posto f o t o vo lt a ico Lo Scambio sul Posto è un meccanismo che regola i costi e i benefici economici per l’immissione e il prelievo dell’energia elettrica dalla rete. Tale disciplina è stata recentemente rivista e aggiornata con l’introduzione del Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo Scambio sul Posto (TISP), Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica e gas (AEEG) n° 74/2008 e con la successiva Delibera n° 186/2009. Dal 1/1/2009 tale servizio è gestito esclusivamente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Possono beneficiare di questo sistema tutti gli impianti allacciati alla rete che producono energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e che hanno una potenza non superiore a 200 kW Nel caso di saldo positivo, tra il valore (fotovoltaico, mini-eolico, mini-idro, dell’energia immessa in rete e il valore di ecc.), per tutta la durata di vita utile quella prelevata risultante dal conguaglio dell’impianto. annuale, l’importo eccedente la spesa sostenuta dal cliente nell’anno viene Il funzionamento è il seguente: l’energia conservato come credito economico per (kWh) prodotta dall’impianto e non gli anni successivi, senza alcuna scadenza assorbita dalle utenze elettriche (lampade, temporale e senza rivalutazione economica elettrodomestici, macchinari) viene dell’importo negli anni successivi. In alternativa immessa in rete e misurata da un apposito al credito economico il cliente può chiedere contatore. Tale energia viene valorizzata la liquidazione dell’importo sul proprio conto secondo quanto previsto dalla suddetta corrente. In questo caso tale importo sarà Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica soggetto a tassazione. e gas e con cadenza trimestrale il GSE corrisponde al cliente finale il corrispettivo La recente Legge 99/09 ha introdotto la economico corrispondente. possibilità per i Comuni fino a 20.000 abitanti e il Ministero della Difesa di attivare lo scambio sul posto anche senza la coincidenza del punto di immissione e del punto di prelievo. Lo Scambio sul Posto può essere cumulato con il beneficio proveniente dal meccanismo di incentivo in conto energia. A partire da gennaio 2013 (e fino al 2016) lo Scambio sul Posto verrà sostituito da una tariffa incentivante “omnicomprensiva” con premio sull’autoconsumo. 5
  • 6. la vendita f o t o vo lt a ico di energia elettrica La parte di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che non viene consumata dalle utenze (illuminazione, elettrodomestici, macchine, ecc.) viene ceduta alla rete elettrica di distribuzione. Tale quota di energia può essere venduta al GSE, attraverso il cosiddetto Ritiro Dedicato, a un prezzo stabilito dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas. Per poter vendere energia elettrica è necessario: • stipulare ogni anno una convenzione con il GSE che ha un costo variabile in funzione dell’energia venduta; • espletare le pratiche per l’officina elettrica (solo per impianti >20 kWp). La vendita dell’energia elettrica esclude la possibilità di beneficiare del servizio di Scambio sul Posto. A partire da gennaio 2013 (e fino al 2016) il Ritiro Dedicato verrà sostituito da una tariffa incentivante “omnicomprensiva” con premio sull’autoconsumo. scaMBIo suL Posto o VendIta dI enerGIa eLettrIca? Il proprietario di un impianto con potenza da 1 a 200 kWp ha dei benefici economici maggiori nello scegliere il servizio di Scambio sul Posto quanto più la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto serve a coprire i propri consumi su base annua. Con lo Scambio sul Posto si semplificano inoltre tutti gli adempimenti amministrativi e i costi connessi.
  • 7. leggi e delibere f o t o vo lt a ico di riferimento • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 224/2000 • Decreto Legislativo 387/2003 • Decreto Ministeriale 28/07/2005 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 34/2005 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 188/2005 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 28/2006 • Decreto Ministeriale 06/02/2006 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 40/2006 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 260/2006 • Decreto Ministeriale 19/02/2007 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 90/2007 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 280/2007 • Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 74/2008 (TISP) • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 99/2008 (TICA) • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 01/2009 • Decreto Ministeriale 18/12/2008 • Decreto Ministeriale 02/03/2009 • Legge n. 99 del 23/7/2009 • Decreto Ministeriale 06/08/2009 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 130/2009 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 186/2009 • Decreto Ministeriale 06/08/2010 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 125/2010 (aggiornamento del TICA) • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 127/2010 (aggiornamento del TISP) • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 181/2010 • Decreto Legislativo 28/2011del 03/03/2011 • Decreto Ministeriale 05/05/2011 • Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 051/2011 7