1. “Vivi come se dovessi morire domani.
Impara come se dovessi vivere per sempre”
Gandhi
Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.
Corso di aggiornamento professionale
Rimini - dicembre 2008
Corso organizzato da M&IT Consulting
“Il D.Lgs. 286/2005
e l’autotrasporto conto terzi.
Il D.M. 212/98.”
a cura di Patrizia Lazzari
Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
2. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.”
a cura di Patrizia Lazzari
Comandante Polizia Municipale di Gaggio Montano (BO)
Sulla G.U. n. 6 del 09.01.2006 viene pubblicato il D.Lgs. 21.11.2005 n. 286
“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”.
Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2006, con la sola eccezione
delle norme relative alla liberalizzazione tariffaria ed alla definitiva abrogazione
delle cosiddette “tariffe a forcella” che, invece, sono entrate in vigore il
28.02.2006.
Il decreto si suddivide in due parti:
Il Capo I tratta del “Riassetto normativo dell’attività di
autotrasporto di merci per conto di terzi”;
Il Capo concerne la “Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri”.
1. Capo I - Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci
per conto di terzi.
Ha per finalità la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di
autotrasporto cose in conto terzi e il contestuale raccordo con la disciplina delle
condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci in conto terzi.
L’art. 2 del decreto introduce nuove definizioni e, soprattutto, nuovi soggetti
che per la prima volta entrano a far parte e acquistano un ruolo di primo piano nel
mondo dell’autotrasporto merci per conto di terzi:
1. Attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo
professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento
di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un
corrispettivo;
2. Vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi,
ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di
autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che
è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
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3. Committente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel
nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
4. Caricatore: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce
al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito
all’esecuzione del trasporto;
5. Proprietario della merce: l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha
proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della
consegna al vettore.
Il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 sancisce il superamento del regime
tariffario previsto dalla legge 298/74, introducendo un sistema di libera
contrattazione regolamentata dei compensi corrisposti per lo svolgimento dei servizi
di autotrasporto di cose per conto terzi.
Dal 28.02.2006, in pratica, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su
strada sono determinati sulla base della libera contrattazione tra le parti interessate,
che stipulano il contratto di trasporto.
La normativa in oggetto prevedeva, agli articoli 6, 11 e 12, l’emissione di
decreti dirigenziali che determinassero, rispettivamente:
I modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei
contratti di trasporto di merci su strada;
Modalità e tempi per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità;
Il modello della lista di controllo, al quale gli organi di polizia stradale si
attengono nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al
trasporto delle merci.
Tutti e tre i decreti dirigenziali di cui sopra sono stati adottati e pubblicati.
Nello specifico:
Sulla G.U. n. 31 del 07.02.2006 è stato pubblicato il Decreto
01.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo
alla “Determinazione dei modelli contrattuali tipo, in attuazione dell’art.
6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286”;
Sulla G.U. n. 50 del 01.03.2006 è stato pubblicato il Decreto
17.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo
alla “Definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di sistemi
di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in
attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2005 n. 286;
Sulla G.U. n. 50 del 01.03.2006 è stato pubblicato il Decreto
22.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo
alla “Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare
le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle
merci, in attuazione dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2005 n. 286.
2. I contratti di trasporto delle merci su strada.
Il Decreto 01.02.2006 prevede 4 tipi di contratto-tipo.
I contratti sono stipulati, di regola, in forma scritta.
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L’uso del termine “di regola” sta a significare che questo tipo di forma
contrattuale non è obbligatoria: è ammessa, infatti, anche la stipulazione di contratti
non in forma scritta.
La normativa prevede che i contratti stipulati in forma scritta debbano
contenere i cosiddetti “elementi essenziali”, e possano contenere i cosiddetti
“elementi eventuali”.
Elementi essenziali dei contratti sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle
indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al
trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna
della stessa al destinatario.
Elementi eventuali dei contratti sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente, del vettore o del caricatore.
Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di
autotrasporto deve contenere tutti gli “elementi essenziali” elencati sopra e la lettera
a) degli “elementi eventuali” nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni
altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
Così come specificato nella Circolare n. 1/2005 Prot. 2932/80 del 26.07.2005
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti
terrestri, per “cabotaggio stradale” si intende la prestazione di servizi di trasporto
nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato.
Attualmente il cabotaggio può essere eseguito solamente da imprese stabilite
nei seguenti Stati membri dell’UE o del SEE (Spazio Economico Europeo): Austria,
Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito,
Liechtenstein, Islanda, Norvegia.
Per le imprese stabilite nella Repubblica di San Marino è prevista una diversa
normativa.
Il cabotaggio è rigorosamente vietato per tutti gli altri Paesi, siano o no
comunitari.
Si rimanda, comunque, alla citata Circolare per le altre specificazioni,
prescrizioni e limitazioni in materia (non poche).
In assenza di anche uno degli elementi indicati sopra, il contratto di trasporto
si considera non stipulato in forma scritta.
La verifica dell’esistenza o meno di un contratto in forma scritta, e il controllo
della presenza di tutti gli elementi che obbligatoriamente deve contenere perché
possa essere considerato valido, è condizione indispensabile per l’attribuzione di
responsabilità a fini sanzionatori.
In altri termini, alla forma contrattuale sono legati effetti sanzionatori
differenziati.
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3. Rilevanza della forma contrattuale ai fini sanzionatori.
Sono previste diverse forme di responsabilità a seconda se il contratto è stato
stipulato in forma scritta o meno.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 286/2005, indipendentemente
dall’esistenza o meno di un contratto stipulato in forma scritta, le sanzioni
previste dall’art. 26, commi 1 e 3, della Legge 06.06.1974 n. 298 si applicano sempre
nei confronti di quei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto.
Il comma 1 dell’art. 26 della Legge 298/74 recita: “Chiunque esercita l’attività
di cui all’art. 1 senza essere iscritto nell’albo, ovvero continua ad esercitare l’attività
durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a
lire 24 milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 5 milioni a lire 30 milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti,ha commesso
un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 46, accertata
con provvedimento esecutivo”.
Il comma 3 dell’art. 26 della Legge 298/74 recita: “Alle violazioni di cui al
primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l’osservanza delle norme di
cui al Capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 60 della Legge 298/74 per le sanzioni previste
dall’art. 26 non è ammesso il pagamento in misura ridotta: il verbale deve essere
inviato al Prefetto competente per territorio entro 10 giorni dalla contestazione o
notificazione ai fini dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Ma il decreto 286/2005 aggiunge ulteriori sanzioni per altri soggetti,
stabilendo che le sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 26 della Legge 298/74
si applicano:
Al committente;
Al caricatore;
Al proprietario della merce
se affidano il servizio di trasporto ad un vettore:
Che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo;
Che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti;
Che, qualora straniero, non sia in possesso di idoneo titolo che lo
ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di
trasporto eseguita.
Il comma 2 dell’art. 26 della Legge 298/74 recita: “Chiunque affida
l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita
abusivamente l’attività di cui all’art. 1 o ai soggetti di cui all’art. 46 della presente
legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3
milioni a lire 18 milioni”.
Pertanto, per effetto del Decreto 286/2005 la sanzione prevista in origine per
il solo committente del trasporto viene estesa, ora, anche al caricatore e al
proprietario della merce.
Si sottolinea come le sanzioni previste dall’art. 7, comma 2, trovino supporto
giuridico nel precetto contenuto nell’art. 12, comma 3, dello stesso decreto che
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testualmente recita: “… è fatto obbligo al committente, al caricatore e al proprietario
della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di
autotrasporto, in base a quanto disposto dall’art. 7, comma 2”.
La responsabilità prevista dall’art. 7, comma 2, del decreto 286/2005 è una
responsabilità di tipo concorsuale e non solidale: ogni figura indicata risponde in
proprio della violazione accertata e soggiace ad una sua autonoma sanzione
pecuniaria.
Ma il decreto 286/2005 non si limita ad ampliare la sfera dei soggetti
responsabili, e aggiunge: “Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’art. 20 della
legge 24 novembre 1981 n. 689. Gli organi di polizia stradale … procedono al
sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’art. 19 della legge 24
novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni”.
Si tratta indubbiamente di un inasprimento delle sanzioni di non poco conto,
oneroso sia per gli aventi parte con la merce trasportata (vettore, proprietario,
committente, ecc…) sia per gli organi di polizia stradale che dovranno trovare il modo
più economico e sicuro per far scaricare la merce trasportata e reperire un idoneo
custode e un altrettanto idoneo luogo dove stoccarla.
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto 286/2005, nel caso in cui, in
presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma
scritta, il conducente del veicolo con il quale è effettuato il trasporto della merce
incorra in una o più delle seguenti violazioni al codice della strada:
Art. 61 (sagoma limite);
Art. 62 (massa limite);
Art. 142 (eccesso di velocità);
Art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli),
Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), anche
nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e cose);
sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’art. 197 del
codice della strada:
Il vettore;
Il committente;
Il caricatore;
Il proprietario della merce;
se dalla documentazione contrattuale risulti che abbiano fornito istruzioni al
conducente, in merito alla riconsegna delle stesse, incompatibili con il
rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate (quelle
dell’elenco di cui sopra), e se la loro responsabilità sia accertata dagli organi
che espletano il servizio di polizia stradale.
Sono nulli e privi di effetto gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul
vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al
caricatore e al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme
sulla sicurezza della circolazione.
Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto 286/2005, quando il contratto
non è stato stipulato in forma scritta, anche mediante espresso richiamo ad un
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accordo di diritto privato, se il conducente del veicolo con il quale è effettuato il
trasporto della merce incorre in una o più delle seguenti violazioni:
Art. 142 (eccesso di velocità);
Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e cose);
a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, il
committente o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al
vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto,
con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.
Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore e il
committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.
In ogni caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, anche
mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
decreto 286/2005 il committente è tenuto ad acquisire:
La fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto;
La dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità
dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché
dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi
accessori.
Se tale documentazione non è stata acquisita, al committente è sempre applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 26, comma2, della Legge
298/74.
Indipendentemente dalla forma di contratto esistente (art. 7, comma 7,
decreto 286/2005), il caricatore è sempre responsabile laddove venga accertata la
violazione di una o più delle seguenti norme del codice della strada:
Art. 61 (sagoma limite);
Art. 62 (massa limite);
Art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli),
Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), anche
nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo.
4. Procedura di accertamento della responsabilità.
La responsabilità di tutti i soggetti che possono essere chiamati a rispondere
con il conducente delle eventuali violazioni rilevate può essere accertata da parte
degli organi di polizia stradale:
Contestualmente alla contestazione della violazione all’autore
materiale della medesima, attraverso l’esame del contratto di trasporto
e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista dalle
vigenti disposizioni;
Successivamente alla contestazione della violazione al conducente,
nel caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del
conducente e in ogni caso in cui dalla restante documentazione non sia
possibile accertare l’eventuale responsabilità degli altri soggetti.
In questo secondo caso, gli organi di polizia stradale procedenti, entro 15
giorni dalla contestazione della violazione, richiedono a tutti i soggetti che
possono essere chiamati a rispondere in concorso con il conducente delle violazioni
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accertate (committente, caricatore, vettore, proprietario della merce) la copia del
contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento.
Nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta richiedono
la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell’iscrizione all’Albo
nazionale degli autotrasportatori, nonché dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e
degli eventuali servizi accessori (art. 7, comma 5).
Per esibire tale documentazione ai soggetti interessati vengono assegnati 30
giorni decorrenti dalla data di notifica della richiesta.
Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti,
l’organo procedente, sulla base dell’esame degli stessi, applica le sanzioni previste
per i soggetti nei confronti dei quali è stata accertata la responsabilità.
Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancate presentazione della
documentazione richiesta entro il termine indicato.
5. Cause di esclusione dalla responsabilità.
L’art. 11, comma 2, stabilisce che le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell’art.
7 non si applicano laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto
di trasporto con un vettore in possesso di specifica certificazione di qualità, le cui
modalità di rilascio sono contenute nel decreto dirigenziale 17.02.2005 richiamato in
epigrafe.
Si tratta di una previsione normativa quanto mai nebulosa. Infatti, le sanzioni
di cui l’art. 11 prevede l’esclusione sono quelle che si applicano al committente solo
nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta.
Pertanto, nel caso di stipulazione di un contratto in forma scritta con un
vettore in possesso di specifica certificazione di qualità, non troveranno mai
applicazione le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell’art. 7 e la causa di esclusione
contemplata dall’art. 11 rimarrà inapplicata.
6. Controllo della regolarità amministrativa della circolazione.
Con l’art. 12 il decreto 286/2005 introduce nuovi obblighi per il vettore, e di
conseguenza anche per il conducente, relativi al possesso di determinati documenti
durante l’esercizio dell’attività di autotrasporto e all’obbligo della loro esibizione al
momento del controllo su strada.
Sono previste sanzioni pecuniarie per la mancanza di tali documenti.
Come prima novità viene stabilito che il vettore, all’atto della revisione
annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal
quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Il decreto tace sulle conseguenze del mancato possesso di tale documento.
Nel caso in cui un veicolo entri nella disponibilità di un vettore a seguito
di contratto di locazione senza conducente, così come previsto dall’art. 84 del
codice della strada, il veicolo deve recare a bordo:
• Copia del contratto di locazione;
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• Copia del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli
autotrasportatori dal quale possano desumersi anche eventuali
limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto.
La mancanza di tali documenti accertata dagli organi di controllo durante la
circolazione del veicolo comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 180 del
codice della strada.
All’atto della verbalizzazione, pertanto, dovrà essere contestata la violazione
dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs 286/2005 in relazione all’art. 180, comma 7, del
D.Lgs. 285/1992.
Il conducente, e relativa impresa titolare del veicolo interessato, saranno
invitate, ai sensi dell’at. 180/8° del cds, ad esibire la documentazione mancante
entro un congruo termine di tempo, con l’avvertimento che, in caso di
inottemperanza, incorreranno nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’art. 180/8° medesimo.
Al fine di favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarità
amministrativa della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, è
stato previsto, e regolarmente emanato, un decreto dirigenziale che ha
determinato un modello di lista di controllo.
Tale decreto (Decreto 22.02.2006) stabilisce che l’attività di controllo si esplica
mediante verifiche:
• Sui documenti di accompagnamento del veicolo;
• Sui documenti del conducente e della merce trasportata;
• Sul regime autorizzativo dell’attività del vettore;
• Sul contratto di trasporto.
Vendono stabiliti 4 modelli di lista di controllo da utilizzarsi, rispettivamente,
per il controllo:
I. Nell’ambito dell’autotrasporto nazionale di merci;
II. Nell’ambito dell’autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all’UE, della
Svizzera e dello Spazio Economico Europeo (SEE, che sono Islanda,
Norvegia e Liechtenstein);
III. Nell’ambito dell’autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza
europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT);
IV. Nell’ambito dell’autotrasporto di merci interessante Paesi non
appartenenti all’UE.
Viene specificato che le liste di controllo stabilite con decreto
dirigenziale non sono da intendersi come esaustive, per cui l’attività di controllo
degli organi di polizia stradale potrà riguardare ulteriori documenti che siano
comunque di utilità ai fini della verifica della regolarità amministrativa.
I. Lista per l’autotrasporto nazionale
A. Documenti del veicolo
• immatricolazione
• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e
altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del
trasporto)
• contrassegno assicurativo
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• certificato assicurativo
• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
• contratto di noleggio (ove ne ricorra il caso)
• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia
equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei
dati sui tempi di guida e riposo)
B. Documenti del conducente
• documento di identità
• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
• documento del rapporto di lavoro (conforme alla delibera del
Comitato Centrale per l’albo degli Autotrasportatori del 27
gennaio 2005)
• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
• carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata
in vigore)
• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi
trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
C. Contratto di trasporto
Elementi essenziali
• nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del
caricatore;
• numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
• tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella carta di
circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
• corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di
pagamento;
• luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore
e di riconsegna della stessa al destinatario.
Elementi eventuali
• termini temporali per la riconsegna della merce;
• istruzioni aggiuntive del committente, del vettore o del
caricatore.
D. Controllo della merce
• natura e qualità
• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali
luoghi di carico/scarico intermedi
• mittente e destinatario
• speditore (se diverso dal mittente)
E. Documenti di controllo del regime autorizzativo
dell’attività di trasporto
• Conto proprio
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1. licenza per l’autotrasporto di cose per conto proprio
2. documento di trasporto di cose in conto proprio
(conforme all’allegato n. 1 del D.P.R. 783/77,
contenente l’elencazione delle cose trasportate e la
dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà
del titolare della licenza o che ricorre una delle
condizioni previste dalla lettera c) dell’art. 31 della
Legge 298/74)
3. documento di trasporto occasionale
• Conto terzi
1. iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi anche mediante autocertificazione con
l’indicazione delle eventuali limitazioni
• Autorizzazioni particolari
1. autorizzazione per trasporti eccezionali
2. attestato ATP
3. documento per il trasporto delle merci pericolose
(ADR)
4. libretto di cabotaggio (da esibirsi unitamente alla
Licenza Comunitaria dalle imprese dell’UE che
effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio
italiano
5. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali
vivi
6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti sfusi
7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti surgelati
8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di carni
9. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di prodotti ittici
II. Lista per l’autotrasporto comunitario
A. Documenti del veicolo
• immatricolazione
• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e
altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del
trasporto)
• certificato assicurativo o documentazione equivalente
• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
• contratto di noleggio (ove ne ricorra il caso)
• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
Rimini – dicembre 2008. 10
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” –
a cura di Patrizia Lazzari
12. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia
equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei
dati sui tempi di guida e riposo)
B. Documenti del conducente
• documento di identità
• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
• attestato di conducente
• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
• carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata
in vigore)
• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi
trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR)
C. Contratto di trasporto internazionale (CMR)
D. Regime TIR (qualora ricorra)
E. Controllo della merce
• natura e qualità
• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali
luoghi di carico/scarico intermedi
• mittente e destinatario
• speditore (se diverso dal mittente)
F. Controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto
• conto proprio
1. verifica della sussistenza delle condizioni (come
definite dall’allegato II, punto 4, del Regolamento
881/92/CE
• conto terzi
1. licenza comunitaria
• autorizzazioni particolari
1. autorizzazione per trasporti eccezionali
2. attestato ATP
3. documento per il trasporto delle merci pericolose
(ADR)
4. documento per il trasporto combinato (documento, o
integrazione di altro documento di trasporto, redatto
a cura delle imprese che effettuano il trasporto
combinato ai sensi della Direttiva 92/106/CE)
5. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali
vivi
6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti sfusi
7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Rimini – dicembre 2008. 11
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” –
a cura di Patrizia Lazzari
13. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di carni
9. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di prodotti ittici
III. Lista per l’autotrasporto in ambito CEMT
A. Documenti del veicolo
• immatricolazione
• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e
altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del
trasporto)
• certificato assicurativo o documentazione equivalente
• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
• contratto di noleggio (ove ne ricorra il caso)
• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia
equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei
dati sui tempi di guida e riposo)
B. Documenti del conducente
• documento di identità
• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
• documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi
trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR)
C. Contratto di trasporto internazionale (CMR)
D. Regime TIR (qualora ricorra)
E. Controllo della merce
• natura e qualità
• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali
luoghi di carico/scarico intermedi
• mittente e destinatario
• speditore (se diverso dal mittente)
F. Controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto
• Autorizzazione CEMT
• Libretto di viaggio
• autorizzazioni particolari
1. autorizzazione per trasporti eccezionali
2. attestato ATP
3. documento per il trasporto delle merci pericolose
(ADR)
4. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali
vivi
Rimini – dicembre 2008. 12
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” –
a cura di Patrizia Lazzari
14. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
5. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti sfusi
6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti surgelati
7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di carni
8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di prodotti ittici
IV. Lista per l’autotrasporto in ambito extra-comunitario
A. Documenti del veicolo
• immatricolazione
• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e
altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del
trasporto)
• certificato assicurativo o documentazione equivalente
• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai
documenti di circolazione)
• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia
equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei
dati sui tempi di guida e riposo)
B. Documenti del conducente
• documento di identità
• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
• documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi
trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR)
C. Contratto di trasporto internazionale (CMR)
D. Regime TIR (qualora ricorra)
E. Controllo della merce
• natura e qualità
• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali
luoghi di carico/scarico intermedi
• mittente e destinatario
• speditore (se diverso dal mittente)
F. Controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto
• autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria al
Transito
• autorizzazioni particolari
1. autorizzazione per trasporti eccezionali
2. attestato ATP
Rimini – dicembre 2008. 13
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” –
a cura di Patrizia Lazzari
15. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
3. documento per il trasporto delle merci pericolose
(ADR)
4. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali
vivi
5. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti sfusi
6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di alimenti surgelati
7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di carni
8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli
adibiti al trasporto di prodotti ittici
Dal momento che dall’acquisizione corretta e certa dei dati di cui alle liste
sopra riportate dipende l’accertamento o meno della responsabilità di determinati
soggetti e la conseguente contestazione di specifiche violazioni, e che molti dati sono
elencati in maniera assolutamente generica, come nel caso della patente di guida
dove non si fa alcun riferimento al numero o alla data di rilascio o alla categoria
ecc…, sarà indispensabile predisporre un’apposita griglia di controllo che dovrà
essere compilata dal personale operante sulla strada in modo che vengano raccolti
sempre gli stessi dati.
7. Il D.M. 212/1998.
Il D.M. 22 maggio 1998 n. 212 (in G.U. n. 156 del 07.07.1998), oltre ad avere
regolamentato i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti
per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in
autorizzazioni all'impresa, ha introdotto una nuova tipologia di documentazione che
il conducente dell'autoveicolo dovrà esibire a richiesta degli operatori di Polizia
Stradale.
Di particolare interesse per il controllo su strada è l’art. 12, con il quale si
stabilisce l’obbligo, per il conducente, di avere sempre al seguito idonea
documentazione atta a dimostrare in base a quale titolo prestano servizio presso
l’impresa di trasporto proprietaria del veicolo che sta guidando.
Art. 12 - Conducenti dei veicoli
1.Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i
conducenti devono recare con sè documentazione idonea a dimostrare il titolo in base
al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.
2. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il
conducente all'impresa locataria.
3. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale
documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio comando competente per
territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava
all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito
4. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'ispettorato del
lavoro, per le opportune verifiche.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, l'impresa che risulti aver
violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per
l'albo in cui l'impresa è iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.
Rimini – dicembre 2008. 14
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” –
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16. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a partir dal
novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Il Comitato centrale per l'albo determina, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la documentazione di cui al comma l.
Il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, dopo aver emanato le
deliberazioni n. 16 del 23.07.1998 e n. 24 del 28.10.2008, ha adottato la
deliberazione n. 1 del 27.01.2005, che sostituisce le precedenti e che è tutt’ora in
vigore. Tale deliberazione è stata pubblicato sulla G.U. n. 34 del 11.02.2005.
La documentazione atta a dimostrare il tipo di rapporto che lega il conducente
con l’impresa intestataria del veicolo, e che deve essere esibita su strada, è la
seguente:
Originale o copia autentica del contratto
di lavoro o dell’ultimo foglio paga.
Nel caso di esibizione del contatto di
lavoro, esso deve essere stato concluso in
data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel
Lavoratori subordinati e soci lavoratori caso in cui tale termine sia trascorso,
con rapporto di lavoro di tipo subordinato deve essere accompagnato da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal legale rappresentante
dell’impresa che attesti la vigenza del
contratto stesso. Tale dichiarazione deve
essere rinnovata almeno semestralmente.
Originale o copia autentica della lettera di
Lavoratore comandato o distaccato comando o distacco e dell’ultimo foglio
paga.
Copia autentica del contratto di
Lavoratore con contratto di somministrazione concluso tra l’impresa
somministrazione somministratrice e l’ultizzatore, in corso
di validità.
Originale o copia autentica del contratto
di lavoro o dell’ultimo foglio individuale
paga.
Il contratto di lavoro deve essere stato
concluso in data non anteriore a sei mesi,
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con ovvero, nel caso in cui tale termine sia
rapporto di lavoro di tipo autonomo trascorso, deve essere accompagnato da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal legale rappresentante
dell’impresa che attesti la vigenza del
contratto stesso. Tale dichiarazione deve
essere rinnovata almeno semestralmente.
Patente di guida, nonché libretto di
Titolare di impresa individuale
circolazione del veicolo condotto.
Certificato di iscrizione al registro delle
Socio di società di persone imprese in corso di validità e non
anteriore a sei mesi.
Rimini – dicembre 2008. 15
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” –
a cura di Patrizia Lazzari
17. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Nel caso in cui tale termine sia trascorso,
il certificato stesso deve essere
accompagnato da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
legale rappresentante della società che
attesti che i dati riportati nel certificato,
relativi al socio conducente, non risultano
mutati. Tale dichiarazione deve essere
rinnovata almeno semestralmente.
Certificato di iscrizione agli enti
previdenziali in corso di validità e non
anteriore a sei mesi.
Nel caso in cui tale termine sia trascorso,
il certificato stesso deve essere
Collaboratore familiare
accompagnato da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
titolare dell’impresa che attesti la vigenza
dell’iscrizione. Tale dichiarazione deve
essere rinnovata almeno semestralmente.
Estratto autentico del libro soci non
anteriore a sei mesi.
Nel caso in cui tale termine sia trascorso,
l’estratto deve essere accompagnato da
Soci di uno dei raggruppamenti di cui dichiarazione sostitutiva di atto notorio
all’art. 1. comma 2, lettera e), della legge rilasciata dal legale rappresentante del
23.12.1997 n. 454 raggruppamento che attesti che il socio fa
ancora parte della compagine societaria o
del raggruppamento. Tale dichiarazione
deve essere rinnovata almeno
semestralmente.
Certificato di iscrizione della società nel
Registro delle imprese, con indicazione
del consiglio di amministrazione, in corso
di validità e non anteriore a sei mesi.
Nel caso in cui tale termine sia trascorso,
il certificato stesso deve essere
accompagnato da dichiarazione
Amministratori di società di capitale
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
legale rappresentante della società che
attesti che i dati riportati nel certificato,
relativi all’amministratore conducente,
non risultano mutati. Tale dichiarazione
deve essere rinnovata almeno
semestralmente.
Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui
all’art. 1. comma 2, lettera e), della legge 23.12.1997 n. 454, non si trovi
direttamente il socio, ma un suo addetto, quest’ultimo dovrà recare con sé, ai fini
della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per
la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.
Patrizia Lazzari
Rimini – dicembre 2008. 16
“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” –
a cura di Patrizia Lazzari