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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
                                                    (Provincia di Bari)
                                               __________

Ordin. n. 79



                                                   IL       SINDACO



PREMESSO che l’Assessore alla polizia municipale dott. Tommaso Donvito ha proposto al Sindaco l’adozione di un
provvedimento finalizzato a contrastare il fenomeno del c.d. “BULLISMO”, introducendo il divieto di lesione della civile
convivenza all’interno degli istituti scolastici e relative pertinenze di proprietà dell’amministrazione comunale e
provinciale, nelle aree pubbliche e nei veicoli del trasporto pubblico;



VISTI:

    -    l’art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, contenente le attribuzioni al Sindaco delle funzioni di competenza
         statale, che dispone l’adozione con atto motivato di provvedimenti anche con tingibili ed urgenti, nel rispetto
         dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano l’incolumità
         pubblica e la sicurezza urbana;
    -    l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 5/8/2008 che sancisce che la sicurezza urbana è “un bene
         pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle
         norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel centri urbani, la convivenza civile
         e la coesione sociale”;
    -    l’art.2, lett. b) ed e) del cit. D.M. che dispone che il Sindaco debba intervenire, a tutela della sicurezza urbana,
         per prevenire e contrastare i comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e
         determinano lo scadimento della qualità urbana nonché e turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi
         pubblici o, comunque, la fruizione cui sono destinati;


CONSIDERATO:

    -    che l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari, alla quale il presente provvedimento è stato inviato
         preventivamente, nulla ha eccepito;
    -    che il fenomeno del bullismo, ovunque posto in essere, sia nelle scuole che in qualsivoglia area pubblica, o nei
         veicoli del trasporto pubblico, lede il bene primario della civile convivenza;
    -    che l’ordinato svolgersi delle attività didattiche e scolastiche e della vita sociale all’interno della scuola come
         la serenità dello svolgersi della convivenza cittadina nei luoghi pubblici e nei veicoli del trasporto pubblico, si
         riflette, come già premesso, sulla coesione sociale e pertanto una loro eventuale lesione creerebbe
         nocumento alla sicurezza urbana;
    -    che gli atteggiamenti prepotenti, verbalmente aggressivi, intimidatori, in particolar modo quando tra i
         contendenti vi sia asimmetria di forza e la vittima non sia in grado di difendersi, trovandosi in condizioni di
impotenza di fronte al suo oppressore, possono sicuramente incidere sulla sicurezza urbana, considerato che
         la scuola rappresenta da sempre la prima cellula sociale e pubblica nella quale devono convivere civiltà e
         coesione;
    -    che sicuramente tali comportamenti impediscono la normale e serena fruibilità, turbano gravemente il libero
         utilizzo dell’edificio e degli spazi pubblici come le scuole, determinando lo scadimento della qualità della
         sicurezza;
    -    che già il Ministro della Pubblica Istruzione, con le sue “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
         per la prevenzione e la lotta al bullismo”, prot. n. 16 del 5/2/2007, ha evidenziato che “il comportamento del
         bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira a far del male o danneggiare qualcuno … questa
         forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o di nascondersi e coinvolge un numero
         sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito … il bullismo è un
         fenomeno variegato e complesso che in alcuni casi può tradursi in episodi di sopraffazione o di violenza,
         talvolta particolarmente gravi”;
    -    che da quanto anche espresso dal Ministero della P.I. non si può sottacere che il fenomeno ha una particolare
         rilevanza sociale idonea ad incidere notevolmente sulla sicurezza nelle scuole e di riflesso sulla vita della città;


RITENUTO:

    -    comunque necessario prescrivere che l’accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell’ordine, per
         l’accertamento degli illeciti amministrativi in questione, venga concordato con la direzione didattica o la
         presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche;
    -    sufficiente per la contestazione degli illeciti amministrativi, anche ai fini della decisione su eventuale ricorsi,
         considerare accertati gli stessi in base all’assunzione di informazioni testimoniale assunte ai sensi dell’art.13,
         1° co. della legge n.689/1981, di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l’intervento delle
         forze dell’ordine, nella maggior parte dei casi, non potrà che essere postumo rispetto alla loro perpetrazione;
    -    di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza negli edifici e negli spazi pubblici
         quali sono gli istituti scolastici;
    -    che il presente provvedimento andrà comunque ad inserirsi all’interno di un pacchetto di iniziative rivolte alla
         tutela ed educazione del minore, in accordo con la Prefettura –U.T.G., in particolar modo all’interno dei plessi
         scolastici;


VISTO l’art.54 del D. Lgs. N.267/2000 – T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali, modificato dall’art.6, 1° co.
del D. L. 23/5/2008 n.92, convertito in legge 24/7/2008 n.125;



VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5/8/2008;



VISTO l’art.7 bis del D. Lgs.267/’00;



VISTI gli artt.13 e 16 della legge 18/6/81 n.689;



TENUTO CONTO che il testo della presente ordinanza è stato previamente trasmesso alla Prefettura – U.T.G., ai sensi
dell’art.54 del D. Lgs. 18/8/2000, la quale con nota n.1100/2010/12B1/Area I O.P. del 19/7/2010 ha comunicato di
concordare in linea di massima con il contenuto della stessa;



                                                       O R D I N A
1) ovunque è vietato infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, i
   cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana;
2) è vietato utilizzare in modo scorretto l’arredo urbano, o diminuirne in qualsiasi modo la sua utilità o funzione, né
   incidere, insudiciare o imbrattare;
3) è vietato, all’interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell’Amministrazione comunale di
   Gioia del Colle e dell’Amministrazione provinciale di Bari nel territorio di questo Comune, nonché di tutte le aree
   pubbliche ed all’interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza,
   intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti ed i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire
   pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza;
4) si prescrive che l’accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell’ordine, per l’accertamento degli
   illeciti amministrativi, venga concordato con la direzione didattica o la presidenza al fine di salvaguardare il
   tranquillo svolgimento delle attività didattiche;
5) si riterranno accertati gli illeciti in parola anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi
   dell’art.13, 1° co. della legge n.689/’81, di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l’intervento
   delle forze dell’ordine, quasi sempre, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.


         Rimane impregiudicato l’accertamento da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi
rilevanza penale e la loro comunicazione alla competente autorità giudiziaria; qualora si ravvisassero gli elementi
soggettivi ed oggettivi di qualsivoglia reato si provvederà ai sensi dell’art. 347 c.p.p.

        Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da leggi e regolamenti, chiunque
violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad
€.500,00: pagamento in misura ridotta €.100,00.

        Considerato che ai sensi dell’art.2 della legge n.689/’81 e per giurisprudenza consolidata della Cassazione, non
può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i
diciotto anni, la violazione sarà formalmente e direttamente contestata all’esercente la potestà genitoriale o altro
soggetto previsto dalla legge.

        In sede di decisione dell’eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al
minimo edittale (€.25,00) se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente
concordato con la direzione o la presidenza dell’istituto scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche
rieducative atte anche ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore
sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 della legge n.689/’81.

      La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. n.267/2000, è
resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune, e sarà immediatamente esecutiva; sarà altresì resa
nota mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e sarà curata la pubblicazione sul sito internet
del Comune.

       Sono incaricati della vigilanza e della esatta esecuzione di quanto previsto dalla presente tutti gli Ufficiali ed
Agenti della Forza Pubblica.

      Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro gg.60 dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o, in alternativa, entro gg.120 dalla cit. pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

   Dalla Residenza Municipale, 05 AGOSTO 2010

                                                                         Il Sindaco

                                                            Dott. Pietro Longo
Ordinanza bullismo

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Ordinanza bullismo

  • 1. COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Provincia di Bari) __________ Ordin. n. 79 IL SINDACO PREMESSO che l’Assessore alla polizia municipale dott. Tommaso Donvito ha proposto al Sindaco l’adozione di un provvedimento finalizzato a contrastare il fenomeno del c.d. “BULLISMO”, introducendo il divieto di lesione della civile convivenza all’interno degli istituti scolastici e relative pertinenze di proprietà dell’amministrazione comunale e provinciale, nelle aree pubbliche e nei veicoli del trasporto pubblico; VISTI: - l’art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, contenente le attribuzioni al Sindaco delle funzioni di competenza statale, che dispone l’adozione con atto motivato di provvedimenti anche con tingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; - l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 5/8/2008 che sancisce che la sicurezza urbana è “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”; - l’art.2, lett. b) ed e) del cit. D.M. che dispone che il Sindaco debba intervenire, a tutela della sicurezza urbana, per prevenire e contrastare i comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana nonché e turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o, comunque, la fruizione cui sono destinati; CONSIDERATO: - che l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari, alla quale il presente provvedimento è stato inviato preventivamente, nulla ha eccepito; - che il fenomeno del bullismo, ovunque posto in essere, sia nelle scuole che in qualsivoglia area pubblica, o nei veicoli del trasporto pubblico, lede il bene primario della civile convivenza; - che l’ordinato svolgersi delle attività didattiche e scolastiche e della vita sociale all’interno della scuola come la serenità dello svolgersi della convivenza cittadina nei luoghi pubblici e nei veicoli del trasporto pubblico, si riflette, come già premesso, sulla coesione sociale e pertanto una loro eventuale lesione creerebbe nocumento alla sicurezza urbana; - che gli atteggiamenti prepotenti, verbalmente aggressivi, intimidatori, in particolar modo quando tra i contendenti vi sia asimmetria di forza e la vittima non sia in grado di difendersi, trovandosi in condizioni di
  • 2. impotenza di fronte al suo oppressore, possono sicuramente incidere sulla sicurezza urbana, considerato che la scuola rappresenta da sempre la prima cellula sociale e pubblica nella quale devono convivere civiltà e coesione; - che sicuramente tali comportamenti impediscono la normale e serena fruibilità, turbano gravemente il libero utilizzo dell’edificio e degli spazi pubblici come le scuole, determinando lo scadimento della qualità della sicurezza; - che già il Ministro della Pubblica Istruzione, con le sue “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”, prot. n. 16 del 5/2/2007, ha evidenziato che “il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira a far del male o danneggiare qualcuno … questa forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o di nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito … il bullismo è un fenomeno variegato e complesso che in alcuni casi può tradursi in episodi di sopraffazione o di violenza, talvolta particolarmente gravi”; - che da quanto anche espresso dal Ministero della P.I. non si può sottacere che il fenomeno ha una particolare rilevanza sociale idonea ad incidere notevolmente sulla sicurezza nelle scuole e di riflesso sulla vita della città; RITENUTO: - comunque necessario prescrivere che l’accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell’ordine, per l’accertamento degli illeciti amministrativi in questione, venga concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche; - sufficiente per la contestazione degli illeciti amministrativi, anche ai fini della decisione su eventuale ricorsi, considerare accertati gli stessi in base all’assunzione di informazioni testimoniale assunte ai sensi dell’art.13, 1° co. della legge n.689/1981, di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l’intervento delle forze dell’ordine, nella maggior parte dei casi, non potrà che essere postumo rispetto alla loro perpetrazione; - di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza negli edifici e negli spazi pubblici quali sono gli istituti scolastici; - che il presente provvedimento andrà comunque ad inserirsi all’interno di un pacchetto di iniziative rivolte alla tutela ed educazione del minore, in accordo con la Prefettura –U.T.G., in particolar modo all’interno dei plessi scolastici; VISTO l’art.54 del D. Lgs. N.267/2000 – T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali, modificato dall’art.6, 1° co. del D. L. 23/5/2008 n.92, convertito in legge 24/7/2008 n.125; VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5/8/2008; VISTO l’art.7 bis del D. Lgs.267/’00; VISTI gli artt.13 e 16 della legge 18/6/81 n.689; TENUTO CONTO che il testo della presente ordinanza è stato previamente trasmesso alla Prefettura – U.T.G., ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. 18/8/2000, la quale con nota n.1100/2010/12B1/Area I O.P. del 19/7/2010 ha comunicato di concordare in linea di massima con il contenuto della stessa; O R D I N A
  • 3. 1) ovunque è vietato infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana; 2) è vietato utilizzare in modo scorretto l’arredo urbano, o diminuirne in qualsiasi modo la sua utilità o funzione, né incidere, insudiciare o imbrattare; 3) è vietato, all’interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Gioia del Colle e dell’Amministrazione provinciale di Bari nel territorio di questo Comune, nonché di tutte le aree pubbliche ed all’interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti ed i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza; 4) si prescrive che l’accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell’ordine, per l’accertamento degli illeciti amministrativi, venga concordato con la direzione didattica o la presidenza al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche; 5) si riterranno accertati gli illeciti in parola anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell’art.13, 1° co. della legge n.689/’81, di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l’intervento delle forze dell’ordine, quasi sempre, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione. Rimane impregiudicato l’accertamento da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilevanza penale e la loro comunicazione alla competente autorità giudiziaria; qualora si ravvisassero gli elementi soggettivi ed oggettivi di qualsivoglia reato si provvederà ai sensi dell’art. 347 c.p.p. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da leggi e regolamenti, chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €.500,00: pagamento in misura ridotta €.100,00. Considerato che ai sensi dell’art.2 della legge n.689/’81 e per giurisprudenza consolidata della Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni, la violazione sarà formalmente e direttamente contestata all’esercente la potestà genitoriale o altro soggetto previsto dalla legge. In sede di decisione dell’eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale (€.25,00) se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la direzione o la presidenza dell’istituto scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 della legge n.689/’81. La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. n.267/2000, è resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune, e sarà immediatamente esecutiva; sarà altresì resa nota mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune. Sono incaricati della vigilanza e della esatta esecuzione di quanto previsto dalla presente tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica. Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro gg.60 dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o, in alternativa, entro gg.120 dalla cit. pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Dalla Residenza Municipale, 05 AGOSTO 2010 Il Sindaco Dott. Pietro Longo