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WHISTLEBLOWING
La dimensione soggettiva del segnalante
Massimo Di Rienzo & Andrea Ferrarini
Spazioetico - Associazione Professionale
Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano
https://spazioetico.com/
10 ottobre 2017
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QUALITA’ DELLE SEGNALAZIONI
• Precisione nei particolari, contenuto
dettagliato ed esauriente
• Assunzione di responsabilità del segnalante
• Motivazioni in linea con la normativa
(segnalazioni fatte nell’interesse
dell’integrità dell’amministrazione)
• Tutela del segnalato (diffamazione, calunnia)
RILEVANZA DELLE
SEGNALAZIONI
• Emersione di condotte particolarmente
dannose o pericolose per la collettività
• Evitare forme di ritorsione nei confronti
del segnalante, soprattutto (ma non solo)
quando la segnalazione risulta fondata
IL DILEMMA DEL WHISTLEBLOWING ITALIANO
…occorre evitare che il WB divenga
uno «sfogatoio» o che inneschi
dinamiche tipiche dei regimi totalitari
(Germania Est)
…occorre far emergere condotte corruttive,
soprattutto se generano particolari rischi
per la collettività (Obiettivo 2 PNA) e
proteggere effettivamente chi si espone
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• Una recente decisione del T.A.R.
Campania, Sez. VI, Sent., (ud.
23/05/2018) 08-06-2018, n. 3880 pone
diversi interrogativi dal momento che
scandaglia la cosiddetta
“dimensione soggettiva” del
segnalante.
• Terreno assai minato, a dire il vero,
perché coinvolge la dimensione
culturale ed etica di colui o colei che
supera un dilemma a volte assai
pesante ed assume la decisione di
rivelare fatti e circostanze illecite.
“Perchè guardi la pagliuzza che è
nell’occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo
occhio?” (Luca 6,41)
La presentazione si basa su un articolo
pubblicato su spazioetico.com
• Indagate l’anima del Whistleblower! Conta
davvero sapere cosa ha in mente
quando segnala?
Autori: Massimo Di Rienzo e Andrea Ferrarini
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I FATTI.
• Una Dirigente scolastica avanza una
istanza di accesso agli atti per
visionare un esposto per mobbing ed
altri atti persecutori presentato da
una assistente amministrativa.
• A seguito dell’esposto era stata
avviata una indagine ispettiva
dall’ufficio scolastico regionale.
• L’istanza viene accolta solo in parte
per tutelare la riservatezza della
identità e del contenuto delle relative
dichiarazioni dei soggetti auditi in
sede ispettiva.
Dirigente scolastica
Assistente amministrativa
@spazioetico I FATTI.
• La Dirigente scolastica ricorre al
T.A.R.
• Il difensore dell’assistente
amministrativa e il Ministero
dell’Istruzione giustificano
l’esclusione dell’accesso invocando
l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 il
quale, così come modificato
dall’art.1, comma 1, L. 179/2017,
garantisce la riservatezza del
denunciante (cosiddetta tutela del
whistleblower).
Dirigente scolastica
Assistente amministrativa
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LA DECISIONE DEL TAR.
Il TAR smonta la tesi del difensore
dell’assistente amministrativa, facendo tre
considerazioni:
1. Non si tratta di whistleblowing perché
l’esposto originario non era stato
presentato né ad ANAC né all’Autorità
giudiziaria;
2. La segnalante non ha agito a tutela
dell’integrità dell’amministrazione bensì di
interessi di natura propriamente personali.
3. Non ci sono esigenze di tutelare l’identità
della segnalante dal momento che
l’esposto ed il suo autore erano circostanze
note a tutti i protagonisti.
Dirigente
scolastica
Assistente
amministrativa
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LA DECISIONE DEL TAR.
• Secondo il TAR Campania, dunque, il
whistleblowing “non è utilizzabile per
scopi essenzialmente di carattere
personale o per contestazioni o
rivendicazioni inerenti al rapporto di
lavoro nei confronti dei superiori”…
• …bensì è volto a tutelare l’identità del
segnalante che, per ragioni di servizio,
sia venuto a conoscenza di condotte
illecite e le abbia segnalate nell’ottica
della prevenzione e repressione della
corruzione e dell’integrità all’interno
della Pubblica Amministrazione.
Dirigente
scolastica
Assistente
amministrativa
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LE OPINIONI.
• Su questa decisione ha scritto un
ottimo articolo l’avvocato Gianluca
Fasano, sul Sole24Ore.
• Si chiede Fasano “Qual è il
discrimine che distingue una
segnalazione fatta nell’interesse del
segnalante – dunque, non
ammissibile – da quella finalizzata
alla tutela dell’integrità
dell’amministrazione?”.
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LE OPINIONI.
• Il quesito ci pare corretto, così come l’analisi
che ne segue.
• C’è da ricordare, infatti, che la recente L.
179/2017, articolo 1 comma 1, stabilisce che
il pubblico dipendente segnala o denuncia
“nell’interesse dell’integrità della pubblica
amministrazione“, non per finalità diverse da
questo.
• Pertanto, a prima vista, sembra corretta la
ricostruzione che opera il TAR sul piano
giuridico e che evidenzia che al centro della
vicenda risiede una controversia, piuttosto
accesa, tra la segnalante e chi subisce
un’indagine a seguito della segnalazione.
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LE OPINIONI.
• Il dubbio che pone, però, l’avvocato Fasano
è pertinente: “Nell’ottica tracciata dalla
recente normativa, appare evidente che la
qualificazione di una questione come
personale non è di per sé sufficiente ad
escludere che essa, rappresentando pur
sempre un aspetto di un processo
organizzativo o procedurale, possa
comunque determinare una devianza
rispetto alle finalità assegnate dalla legge,
tale da generare un vulnus all’integrità
dell’amministrazione“.
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LE OPINIONI.
• E quindi si potrebbe ritenere che, a
prescindere da quali interessi
personali abbiano mosso il
segnalante, la tutela dell’integrità
della pubblica amministrazione
sussista, magari in maniera indiretta,
ma sussista comunque.
• Basti pensare che la segnalazione ha
dato effettivamente vita ad una
indagine da parte dell’ufficio
regionale, questo ad ulteriore
conferma che la minaccia
all’integrità della PA era reale.
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ANDIAMO OLTRE…
• L’interrogativo trascende il caso
concreto della vicenda giudiziaria
appena narrata e diventa assai
importante, dal momento che ANAC
ha messo in consultazione una Bozza
di «Regolamento sull’esercizio del
potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell’ambito di un rapporto
di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs.
165/2001 (c.d. whistleblowing)».
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EMERGE UN RISCHIO…
• Il “fatidico” comma 6 dell’articolo 54-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come
modificato dall’articolo 1 della legge 30 novembre
2017, n. 179, dispone che “Qualora venga
accertato il mancato svolgimento da parte del
responsabile di attività di verifica e analisi delle
segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro“.
• E’ una sanzione importante.
• Quale è il rischio?
• Che un RPCT (Responsabile della prevenzione
della corruzione) di un’amministrazione riceva
una segnalazione ma non la qualifichi come
whistleblowing, dal momento che rileva un
interesse personale nella vicenda.
• Con il rischio di beccarsi la sanzione se l’ANAC
non è d’accordo.
@spazioetico QUESTIONE.
• Il problema, in realtà, è concettuale.
• Come fa il RPCT a valutare le intenzioni
(l’animo) del segnalante all’atto della
ricezione della segnalazione?
• Avrà certamente bisogno di valutare la
fondatezza della segnalazione attraverso
indagini interne.
• Ma se poi, a seguito delle indagini, rileva che
la segnalazione è stata effettuata al fine di
tutelare (anche) interessi personali, cosa
farà?
• Se deciderà di recedere dalle attività di
verifica e analisi rischierebbe di vedersi
irrogare la sanzione promessa dalla norma?
@spazioetico Whistleblower … ma non troppo!
• Abbiamo osservato come il TAR sembri piuttosto
interessato alla cosiddetta “dimensione soggettiva”
del whistleblowing.
• Per dirla in maniera più comprensibile:
o Chi è il segnalante? Nel senso, quale interesse
(diretto o indiretto) esprime nella vicenda?
o Perché ha segnalato? Nel senso, l’interesse
nella vicenda ha avuto un ruolo (determinante),
dal momento che la segnalazione può
assicurare un vantaggio al segnalante stesso?
• La questione si fa davvero intrigante se analizziamo
una recente Sentenza della Corte di Cassazione.
• La Sentenza ci ha ispirati nella scrittura di un caso,
che ha come protagonista un povero Whistleblower
all’italiana.
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16
• Il signor Sandro Santommaso, dipendente
dell’Istituto Statale Comprensivo “Dio Ci Aiuti” (i
nomi ovviamente sono di fantasia), si era
introdotto nell’area riservata del sistema
informatico dell’amministrazione, utilizzando il
nome utente e la password di un altro dipendente.
• Voleva dimostrare, attraverso la produzione di un
falso documento di fine rapporto a nome di una
persona che non aveva mai prestato servizio
presso quell’amministrazione, la vulnerabilità del
sistema.
• Infatti, appena prodotto il documento, l’ha subito
cancellato.
• Il signor Santommaso, insomma, ha posto in
essere tale condotta al fine di sperimentare che il
sistema può essere facilmente violato.
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17
• In prima istanza la Corte territoriale ha condannato
il signor Santommaso, riconoscendo il reato di cui
all’art. 615 ter del Codice Penale: “accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico“.
• Stabilisce la norma penale che chiunque
abusivamente si introduca in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
• La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1)
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato, o con abuso della qualità di
operatore del sistema.
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18
• Insomma, un bel guaio per il nostro dipendente
che, tuttavia, la spunta davanti alla Corte
d’Appello.
• La Corte riconosce, ai sensi dell’articolo 131 bis
del codice penale, che “Nei reati per i quali è
prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni, ovvero la pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,
la punibilità è esclusa quando, per le modalità
della condotta e per l’esiguità del danno o del
pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo
comma, l’offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale“.
@spazioetico
19
• L’avvocato Codicilli, legale di Santommaso, in
Cassazione fa espresso richiamo alla finalità di
denuncia che aveva ispirato l’accesso al sistema
informatico, per sollevare il suo assistito da ogni
responsabilità, .
• Insomma, Sandro Santommaso si sarebbe
intrufolato nell’area riservata per ragioni di tutela
dell’interesse pubblico.
• Diremmo noi che avrebbe “testato la tenuta del
processo“, operando una sperimentazione
consapevole.
@spazioetico
• Ma la Suprema Corte ha contestato questo
“atteggiamento“.
• Facendo leva sul dettato dell’articolo 54 bis del
dlgs 165/2001 introdotto dalla legge 190/2012 e,
successivamente, integrato dalla legge 197/2017,
la Corte assume che il segnalante acquisisce
informazioni in merito ad attività illecite sul luogo
di lavoro.
• Da nessuna parte, nella legge, si parla di “attiva
acquisizione di informazioni” attraverso, ad
esempio, improprie attività investigative, in
violazione dei limiti posti dalla legge.
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21
CONCLUDIAMO CHE…
• Anche in questo la dimensione soggettiva fa la
differenza.
• Se ci pensate, infatti, il limite tra acquisizione
“passiva” e “attiva” di informazioni sembra
essere davvero assai labile ed ha a che fare
esclusivamente con un certo “atteggiamento”
del segnalante.
• Insomma, il “vero” whistleblower, secondo il
T.A.R. e la Corte di Cassazione, deve essere
disinteressato, deve avere a cuore unicamente il
buon andamento della pubblica amministrazione.
• Infine, le evidenze che lo portano a segnalare gli
devono, letteralmente, cadere nelle mani, quasi
per caso.
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• Il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha
adottato un pacchetto di misure, tra cui
una Proposta di una nuova Direttiva, per
rafforzare la protezione dei Whistleblower in
Europa.
• E’ interessante valutare se queste le
decisioni del T.A.R. e della Cassazione si
muovono nel solco di questa Direttiva che,
auspicabilmente, sarà prima o poi operativa
anche in Italia.
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• All’articolo 2 comma 1, si stabilisce che: “La
Direttiva verrà applicata a coloro che, nel
settore privato o pubblico, acquisiscono
informazioni in merito a violazioni in un
contesto lavorativo“.
• Nella proposta, tuttavia, non si fa mai
menzione alla cosiddetta “dimensione
soggettiva”.
• Nelle definizioni (articolo 3), ad esempio, non
si parla mai di questo elemento come
necessario per la presa in carico di una
segnalazione.
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• Si fa, invece, riferimento, ad un altro
elemento che viene chiamato, tecnicamente,
“reasonable grounds“, e che noi potremmo
tradurre con “ragionevoli motivi“.
• La Proposta di Direttiva, infatti, stabilisce,
all’articolo 13, che: “Whistleblowers qualify
for protection if they had reasonable
grounds to believe that the information
reported was true at the time of reporting” (I
WB possono accedere alle misure di
protezione se hanno ragionevoli motivi per
credere che le informazioni riportate siano
vere al momento della segnalazione).
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• Il concetto di “ragionevoli motivi” era stato
introdotto nel testo della L. 197/2017 che era
passato alla Camera.
• Faceva parte del più ampio concetto di
“buona fede”:
• “È in buona fede il dipendente pubblico che
effettua una segnalazione circostanziata
nella ragionevole convinzione, fondata su
elementi di fatto, che la condotta illecita
segnalata si sia verificata”.
• Tale disposizione è stata poi espunta dal
testo definitivo approvato dal Senato.
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• Il concetto di ragionevoli motivi,
diversamente da quanto era stato scritto nel
testo della Camera, non è assimilabile alla
buona fede.
• I ragionevoli motivi riguardano, invero,
elementi oggettivi della segnalazione.
• Esiste un ragionevole motivo laddove
chiunque si fosse trovato nella situazione
del segnalante avrebbe ricavato, da elementi
oggettivi del contesto, la medesima
sensazione di illiceità o pericolosità della
condotta osservata.
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• Comunque, il fatto che non sia stato più
adottato tale criterio sembra essere una
ulteriore dimostrazione che l’elemento
soggettivo non debba essere valutato ai fini
dell’inquadramento di una segnalazione
come “whistleblowing”.
• Anche la proposta di Direttiva europea, però,
evidenzia alcune criticità.
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• La Direttiva disegna un sistema che
consente ai whistleblower di segnalare
illeciti attraverso 3 canali:
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• I dipendenti di una organizzazione, in base
all’art. 13 della Direttiva, devono essere tutelati
quando segnalano gli illeciti alla propria
organizzazione.
• Ma hanno diritto ad essere tutelati anche se
ricorrono a canali di segnalazione esterni (cioè
attivati presso autorità nazionali, ad esempio
l’ANAC)…
• …oppure quando “rendono tali informazioni di
pubblico dominio (ad esempio direttamente al
pubblico o tramite piattaforme web e social
media, ai mezzi di informazione, ai
rappresentanti eletti, alle organizzazioni della
società civile, ai sindacati o alle organizzazioni
imprenditoriali/professionali)”.
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COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• La Direttiva, insomma, garantisce ai whistleblower
ampie tutele.
• Ma non riconosce al whistleblower una assoluta
libertà nella scelta del canale attraverso cui
effettuare la denuncia.
• Infatti (come chiarito nella relazione illustrativa della
proposta di Direttiva), «è tenuta di norma a utilizzare
in primis i canali interni; se questi canali non
funzionano o se si può ragionevolmente presumere
che non funzionino, è possibile segnalare alle
autorità competenti e, in ultima istanza, al pubblico
o ai mezzi di comunicazione».
• Tale disposizione serve a far sì che l’informazione
giunga a coloro che possono contribuire alla
gestione tempestiva ed efficace dei rischi nel
pubblico interesse e a prevenire ingiustificati danni
d’immagine dovuti alla pubblica divulgazione.
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31
COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA
EUROPEA? LUCI ED OMBRE.
• Insomma, anche la proposta di direttiva
europea sembra suggerire che i panni
sporchi devono essere preferibilmente
lavati in casa propria.
• Segnalare un illecito all’opinione pubblica
potrebbe causare un danno all’immagine
della pubblica amministrazione e quindi è
meglio che la segnalazione sia gestita
internamente.
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32
COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA?
LUCI ED OMBRE.
• La direttiva, ovviamente, non esclude la tutela
whistleblower che segnala illeciti o disfunzioni
all’opinione pubblica e, in particolare, riconosce le
tutele nel caso in cui il segnalante non utilizzi “i canali
di segnalazione interna e/o esterna a causa di un
pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o
delle particolari circostanze del caso, o di rischio di
danni irreversibili“.
• Tuttavia, la Direttiva, una volta approvata, dovrà essere
recepita dagli Stati membri.
• In Paesi come l’Italia, in cui non esiste una cultura del
whistleblowing e in cui spesso il problema della tutela
dei segnalanti si riduce ad un problema tecnologico
(sviluppo di applicativi informatici per la gestione delle
segnalazioni) c’è il rischio concreto che la direttiva sia
recepita in modo non corretto, restringendo il diritto
alla tutela solo a coloro che usano i canali di
segnalazione interna o che segnalino ad ANAC.
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33
CONCLUSIONI
• Perché tanta solerzia nell’indagare l’anima
del whistleblower?
• Non abbiamo alcun dubbio sulla legittimità
di ricondurre l’istituto entro i confini di un
corretto vivere civile.
• Riteniamo, tuttavia, che sindacare le
motivazioni e gli interessi che guidano la
scelta di un individuo nel segnalare una
condotta illecita rischia di limitare
sensibilmente la portata dell’istituto.
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34
CONCLUSIONI
• In altri Paesi, stanno eliminando la
dimensione “soggettiva” della segnalazione,
accettando, di fatto, le segnalazioni
anonime.
• Se l’interesse pubblico prevalente è
l’emersione di condotte illecite, allora si
dovrebbe fare attenzione alla qualità
“oggettiva” della segnalazione, cioè, se è
circostanziata, se allerta su fenomeni reali
ed importanti, ecc…
• Sembra che l’eccessiva enfasi sugli aspetti
soggettivi oscuri i veri problemi di questo
istituto, che sono ben altri.
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CONCLUSIONI
• Abbiamo più volte sottolineato come il vero
Principale del rapporto di agenzia in ambito
pubblico sia la “collettività nazionale/locale”,
non la pubblica amministrazione (che è un
Principale delegato).
• Il Principale PA potrebbe promuovere interessi
secondari e, ad esempio, agire forme di
ritorsione al fine di tutelare l’immagine dell’Ente.
• Inoltre, in una situazione di corruzione sistemica,
l’interesse della pubblica amministrazione
potrebbe essere distorto e confliggere con gli
interessi primari della collettività.
• In questi casi segnalare diventa un atto di puro
eroismo.
• …come nel triste caso del dottor Pivella…
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36
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Paolo Pivella è un giovane ingegnere
gestionale che è stato da poco assunto
dalla Lemon & Bread, una multinazionale che
si occupa di consulenza alle imprese e alla
pubblica amministrazione.
• La Lemon & Bread ha tra i suoi clienti l’Istituto
di Ricerca “Nestore Neutrini”, un ente
pubblico non economico che promuove
progetti interdisciplinari di ricerca scientifica.
• L’Istituto ha affidato alla Lemon & Bread il
servizio di sviluppo e miglioramento del
proprio Sistema Qualità, certificato UNI EN
ISO 9001:2015.
dott. Paolo Pivella
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IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Paolo Pivella una mattina si reca presso
l’Istituto, per effettuare un audit sulle
procedure di gestione del personale.
• In particolare, viene presa in
considerazione la procedura di selezione
dei ricercatori coinvolti nei diversi progetti
dell’Istituto, con il supporto del
Responsabile Scientifico, dott. Sandro
Svelto, e della sua giovane borsista,
dott.ssa Ines Ingamba.
dott. Paolo Pivella
@spazioetico
38
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Sandro Svelto illustra con orgoglio, la procedura di
selezione: “Gli scienziati che ambiscono a
collaborare con il nostro Istituto si devono
iscrivere al nostro Albo Collaboratori, inserendo il
proprio curriculum e percorso accademico.
• Tutti i dati sono caricati in un programma
informatico.
• Quando si rende necessario selezionare dei
ricercatori, la mia borsista, la dott. Ines Ingamba,
inserisce nel programma una serie di parole-
chiave, estraendo una rosa di candidati che viene
in seguito sottoposta al vaglio del Comitato
Scientifico dell’Istituto.
• Questo assicura l’efficienza e l’imparzialità del
processo di selezione“.
dott. Sandro Svelto
@spazioetico
39
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Tutto sembra perfetto, agli occhi inesperti di Paolo
Pivella, ma Ines Ingamba prende la parola e
(malauguratamente) smentisce il suo capo: “In realtà il
processo non è così efficiente!
• Se si inseriscono delle parole-chiave troppo generiche, la
rosa di candidati da presentare al Comitato Scientifico è
troppo ampia, perché al nostro albo è iscritto un gran
numero di ricercatori.
• Per questo motivo, devo rientrare più volte nel
programma, inserendo parole chiave sempre più
specifiche, fino a quando il numero dei candidati si
restringe.
• Non esistono però procedure che dicano come vanno
inserite le parole chiave e il programma non registra il
numero degli accessi e i criteri di ricerca utilizzati.
• Quindi, in teoria, scegliendo le parole chiave “giuste”,
potremmo pilotare la ricerca e includere o escludere
volutamente alcuni ricercatori“.
dott.ssa Ines Ingamba
@spazioetico
40
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• “Non capisco” esclama Paolo Pivella “Come è
possibile?“.
• “E’ molto facile! Le faccio un esempio“, continua la
dott.ssa Ingamba “Ci sono due professori, che
hanno la stessa laurea e hanno percorsi accademici
affini.
• Ma solo uno, nel corso della sua carriera, ha lavorato
presso l’Università di Oslo … se io uso “Oslo” come
parola-chiave, posso favorire uno dei due professori
ed escludere l’altro…
• Ovviamente “Oslo” potrebbe non essere un criterio
di ricerca rilevante, ma nessuno si accorgerà mai
che l’ho utilizzato, perché il programma non tiene
traccia delle parole-chiave usate per selezionare i
profili da sottoporre al Comitato Scientifico!”
@spazioetico
41
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Arrivati a questo punto, possiamo svelarvi il
dilemma (non etico, ma cognitivo) sotteso al
caso che vi stiamo narrando.
• Rispondete a questa semplice domanda:
“Paolo Pivella e Ines Ingamba sono due
whistleblower?”
@spazioetico
42
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Ines Inganna sta segnalando informazioni di
cui è venuta a conoscenza in ragione del
proprio rapporto di lavoro.
• L’assegnazione di incarichi è un processo a
rischio di corruzione e lei sta segnalando
evidentemente una situazione a rischio.
• Anche Pivella sta facendo il suo lavoro e
segnalerà la criticità nel verbale di audit.
dott.ssa Ines Ingamba
dott. Paolo Pivella
@spazioetico
43
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Tuttavia nessuno dei due sta denunciando condotte
illecite nell’interesse della pubblica amministrazione.
• Stanno effettuando un audit del sistema qualità e
quindi il loro principale interesse è migliorare la
gestione del processo.
• Il dilemma è cognitivo. La risposta alla domanda
dipenderà dal modo in cui ci rappresentiamo il
whistleblower:
Se nella nostra testa ciò che caratterizza il
whistleblower è la volontà di denunciare degli
illeciti, allora risponderemo di NO: Pivella e
Ingamba non sono dei whistleblower!
Se invece nella nostra testa quello che conta (al
di là delle intenzioni) è l’oggetto della segnalazione,
allora SI’: diremo che sono dei whistleblower,
anche se nemmeno loro, forse, sanno di esserlo!
dott.ssa Ines Ingamba
dott. Paolo Pivella
@spazioetico
44
IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA
• Perché è importante dirimere questo
dilemma cognitivo?
• Perché nel primo caso (SONO
WHISTLEBLOWER) Pivella e Ingamba
potrebbero essere protetti dall’art.1,
comma 1, L. 179/2017
• Mentre nel secondo caso (NON SONO
WHISTLEBLOWER) non saranno
protetti da nessuna legge.
dott.ssa Ines Ingamba
dott. Paolo Pivella
@spazioetico
45
…ma vediamo come va a finire la nostra triste storia…
• Paolo Pivella conclude il suo audit e scrive nel
verbale che “il processo di selezione dei
ricercatori è conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2015.
• Tuttavia, per garantire una maggiore
tracciabilità del processo, si consiglia di
comunicare al Comitato Scientifico,
unitamente all’elenco dei candidati, anche le
parole-chiave utilizzate per estrarre l’elenco
dal programma.
• E di adottare una istruzione operativa, per
gestire la fase di interrogazione ed estrazione
dei nominativi dalla banca-dati degli iscritti
all’albo dei collaboratori”.
dott. Paolo Pivella
@spazioetico
46
…ma vediamo come va a finire la nostra triste storia…
• Sandro Svelto, quando legge il verbale di
audit, si rifiuta di firmarlo.
• Si rivolge anche al Referente Aziendale per la
Qualità, lamentando la scarsa esperienza di
Paolo Pivella che, non conoscendo a fondo il
funzionamento degli Istituti pubblici di ricerca
scientifica, “vorrebbe introdurre procedure
che ingesseranno e allungheranno il processo
di selezione dei ricercatori, caratterizzato
anche dal ricorso all’intuitu personae nella
scelta dei candidati!”
dott. Sandro Svelto
@spazioetico
47
…ma vediamo come va a finire la nostra triste storia…
• La Lemon & Bread, informata dell’accaduto,
decide di destinare Paolo Pivella ad un altro
tipo di attività: supporto ai processi di foto-
riproduzione.
• Anche i rapporti tra Sandro Svelto e Ines
Ingamba, dopo l’accaduto, si deteriorano.
• Al punto tale che lei, dopo pochi mesi,
rinuncia alla borsa di studio e trova lavoro
come barista.
dott.ssa Ines Ingamba
dott. Paolo Pivella
@spazioetico
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…ma vediamo come va a finire la nostra triste storia…
• Il responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Istituto “Nestore Neutrini”,
dott. Dario Disparte, non viene informato
dell’accaduto, perché il modello organizzativo
adottato dall’amministrazione non prevede
forme di integrazione o di coordinamento tra
Sistema Qualità e Sistema Anticorruzione.
dott. Dario Disparte
@spazioetico
49
• I Whistleblower in realtà non esistono!
• Il Whistleblowing è una costruzione giuridica, che serve ad
affrontare un paradosso che oggi appare insanabile: chi
denuncia gli illeciti di una organizzazione viene di solito
punito dall’organizzazione, anche se agisce nell’interesse dei
cittadini o dei soci.
• Per proteggere questi segnalanti, si introducono normative
che, sulla base di criteri ben determinati, fanno emergere il
Whistleblower, cioè un segnalante che ha dei diritti
particolari: diritto alla riservatezza e diritto a non essere
demansionato, trasferito o licenziato a causa della
segnalazione.
…una piccola provocazione: i Whistleblower non
esistono…
@spazioetico
50
• Ma i criteri di emersione del Whistleblower, non possono fare
riferimento in modo esclusivo alle intenzioni del segnalante,
o alle modalità con cui è fatta la segnalazione (segnalazione
interna, esterna o divulgazione).
• E’ necessario concentrarsi soprattutto sul contenuto della
segnalazione (dimensione oggettiva)
• Bisogna consentire al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione di venire a conoscenza di segnalazioni che
transitano su canali diversi da quelli riservati, messi a
disposizione dall’amministrazione.
…una piccola provocazione: i Whistleblower non
esistono…
@spazioetico
51
• La Legge n. 179/2017 ha indubbiamente riconosciuto ai
segnalanti maggiori diritti e maggiori tutele.
• Ma ha anche ceduto alla tentazione di normalizzare il
whistleblowing soprattutto nelle società private.
• La legge infatti si limita ad introdurre nelle società (ma solo in
quelle che possiedono un Modello 231) l’obbligo di dotarsi di
procedure e canali di segnalazione informatici riservati.
• Nessun riferimento alla necessità di formare il personale o di
accompagnare il whistleblower nel suo percorso, prima e
dopo la segnalazione.
…una piccola provocazione: i Whistleblower non
esistono…
@spazioetico
52
• Tutelare i segnalanti è importante.
• Ma è altrettanto importante che le organizzazioni sviluppino
dei sistemi di gestione del rischio in grado di intercettare le
condotte illecite,
• senza scaricare sui dipendenti la responsabilità di
identificare anomalie o comportamenti illeciti.
• La prevenzione è un obiettivo organizzativo:
«addomesticare» il rischio è un problema organizzativo.
• Segnalare un illecito, una volta che si è verificato, non è un
problema organizzativo. E’ un problema etico.
• E i valori non possono essere addomesticati. Possono solo
essere coltivati.
Addomesticare il rischio. Coltivare i valori
@spazioetico
Spazioetico - Associazione Professionale
Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano
P. IVA 10495360967
C.F. 10495360967
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Massimo Di Rienzo:
mail: dirienzo.spazioetico@gmail.com
Andrea Ferrarini
mail: ferrarini.spazioetico@gmail.com

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WHISTLEBLOWING. La dimensione soggettiva del segnalante

  • 1. @spazioetico WHISTLEBLOWING La dimensione soggettiva del segnalante Massimo Di Rienzo & Andrea Ferrarini Spazioetico - Associazione Professionale Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano https://spazioetico.com/ 10 ottobre 2017
  • 2. @spazioetico QUALITA’ DELLE SEGNALAZIONI • Precisione nei particolari, contenuto dettagliato ed esauriente • Assunzione di responsabilità del segnalante • Motivazioni in linea con la normativa (segnalazioni fatte nell’interesse dell’integrità dell’amministrazione) • Tutela del segnalato (diffamazione, calunnia) RILEVANZA DELLE SEGNALAZIONI • Emersione di condotte particolarmente dannose o pericolose per la collettività • Evitare forme di ritorsione nei confronti del segnalante, soprattutto (ma non solo) quando la segnalazione risulta fondata IL DILEMMA DEL WHISTLEBLOWING ITALIANO …occorre evitare che il WB divenga uno «sfogatoio» o che inneschi dinamiche tipiche dei regimi totalitari (Germania Est) …occorre far emergere condotte corruttive, soprattutto se generano particolari rischi per la collettività (Obiettivo 2 PNA) e proteggere effettivamente chi si espone
  • 3. @spazioetico • Una recente decisione del T.A.R. Campania, Sez. VI, Sent., (ud. 23/05/2018) 08-06-2018, n. 3880 pone diversi interrogativi dal momento che scandaglia la cosiddetta “dimensione soggettiva” del segnalante. • Terreno assai minato, a dire il vero, perché coinvolge la dimensione culturale ed etica di colui o colei che supera un dilemma a volte assai pesante ed assume la decisione di rivelare fatti e circostanze illecite. “Perchè guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?” (Luca 6,41) La presentazione si basa su un articolo pubblicato su spazioetico.com • Indagate l’anima del Whistleblower! Conta davvero sapere cosa ha in mente quando segnala? Autori: Massimo Di Rienzo e Andrea Ferrarini
  • 4. @spazioetico I FATTI. • Una Dirigente scolastica avanza una istanza di accesso agli atti per visionare un esposto per mobbing ed altri atti persecutori presentato da una assistente amministrativa. • A seguito dell’esposto era stata avviata una indagine ispettiva dall’ufficio scolastico regionale. • L’istanza viene accolta solo in parte per tutelare la riservatezza della identità e del contenuto delle relative dichiarazioni dei soggetti auditi in sede ispettiva. Dirigente scolastica Assistente amministrativa
  • 5. @spazioetico I FATTI. • La Dirigente scolastica ricorre al T.A.R. • Il difensore dell’assistente amministrativa e il Ministero dell’Istruzione giustificano l’esclusione dell’accesso invocando l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 il quale, così come modificato dall’art.1, comma 1, L. 179/2017, garantisce la riservatezza del denunciante (cosiddetta tutela del whistleblower). Dirigente scolastica Assistente amministrativa
  • 6. @spazioetico LA DECISIONE DEL TAR. Il TAR smonta la tesi del difensore dell’assistente amministrativa, facendo tre considerazioni: 1. Non si tratta di whistleblowing perché l’esposto originario non era stato presentato né ad ANAC né all’Autorità giudiziaria; 2. La segnalante non ha agito a tutela dell’integrità dell’amministrazione bensì di interessi di natura propriamente personali. 3. Non ci sono esigenze di tutelare l’identità della segnalante dal momento che l’esposto ed il suo autore erano circostanze note a tutti i protagonisti. Dirigente scolastica Assistente amministrativa
  • 7. @spazioetico LA DECISIONE DEL TAR. • Secondo il TAR Campania, dunque, il whistleblowing “non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori”… • …bensì è volto a tutelare l’identità del segnalante che, per ragioni di servizio, sia venuto a conoscenza di condotte illecite e le abbia segnalate nell’ottica della prevenzione e repressione della corruzione e dell’integrità all’interno della Pubblica Amministrazione. Dirigente scolastica Assistente amministrativa
  • 8. @spazioetico LE OPINIONI. • Su questa decisione ha scritto un ottimo articolo l’avvocato Gianluca Fasano, sul Sole24Ore. • Si chiede Fasano “Qual è il discrimine che distingue una segnalazione fatta nell’interesse del segnalante – dunque, non ammissibile – da quella finalizzata alla tutela dell’integrità dell’amministrazione?”.
  • 9. @spazioetico LE OPINIONI. • Il quesito ci pare corretto, così come l’analisi che ne segue. • C’è da ricordare, infatti, che la recente L. 179/2017, articolo 1 comma 1, stabilisce che il pubblico dipendente segnala o denuncia “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione“, non per finalità diverse da questo. • Pertanto, a prima vista, sembra corretta la ricostruzione che opera il TAR sul piano giuridico e che evidenzia che al centro della vicenda risiede una controversia, piuttosto accesa, tra la segnalante e chi subisce un’indagine a seguito della segnalazione.
  • 10. @spazioetico LE OPINIONI. • Il dubbio che pone, però, l’avvocato Fasano è pertinente: “Nell’ottica tracciata dalla recente normativa, appare evidente che la qualificazione di una questione come personale non è di per sé sufficiente ad escludere che essa, rappresentando pur sempre un aspetto di un processo organizzativo o procedurale, possa comunque determinare una devianza rispetto alle finalità assegnate dalla legge, tale da generare un vulnus all’integrità dell’amministrazione“.
  • 11. @spazioetico LE OPINIONI. • E quindi si potrebbe ritenere che, a prescindere da quali interessi personali abbiano mosso il segnalante, la tutela dell’integrità della pubblica amministrazione sussista, magari in maniera indiretta, ma sussista comunque. • Basti pensare che la segnalazione ha dato effettivamente vita ad una indagine da parte dell’ufficio regionale, questo ad ulteriore conferma che la minaccia all’integrità della PA era reale.
  • 12. @spazioetico ANDIAMO OLTRE… • L’interrogativo trascende il caso concreto della vicenda giudiziaria appena narrata e diventa assai importante, dal momento che ANAC ha messo in consultazione una Bozza di «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)».
  • 13. @spazioetico EMERGE UN RISCHIO… • Il “fatidico” comma 6 dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, dispone che “Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro“. • E’ una sanzione importante. • Quale è il rischio? • Che un RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione) di un’amministrazione riceva una segnalazione ma non la qualifichi come whistleblowing, dal momento che rileva un interesse personale nella vicenda. • Con il rischio di beccarsi la sanzione se l’ANAC non è d’accordo.
  • 14. @spazioetico QUESTIONE. • Il problema, in realtà, è concettuale. • Come fa il RPCT a valutare le intenzioni (l’animo) del segnalante all’atto della ricezione della segnalazione? • Avrà certamente bisogno di valutare la fondatezza della segnalazione attraverso indagini interne. • Ma se poi, a seguito delle indagini, rileva che la segnalazione è stata effettuata al fine di tutelare (anche) interessi personali, cosa farà? • Se deciderà di recedere dalle attività di verifica e analisi rischierebbe di vedersi irrogare la sanzione promessa dalla norma?
  • 15. @spazioetico Whistleblower … ma non troppo! • Abbiamo osservato come il TAR sembri piuttosto interessato alla cosiddetta “dimensione soggettiva” del whistleblowing. • Per dirla in maniera più comprensibile: o Chi è il segnalante? Nel senso, quale interesse (diretto o indiretto) esprime nella vicenda? o Perché ha segnalato? Nel senso, l’interesse nella vicenda ha avuto un ruolo (determinante), dal momento che la segnalazione può assicurare un vantaggio al segnalante stesso? • La questione si fa davvero intrigante se analizziamo una recente Sentenza della Corte di Cassazione. • La Sentenza ci ha ispirati nella scrittura di un caso, che ha come protagonista un povero Whistleblower all’italiana.
  • 16. @spazioetico 16 • Il signor Sandro Santommaso, dipendente dell’Istituto Statale Comprensivo “Dio Ci Aiuti” (i nomi ovviamente sono di fantasia), si era introdotto nell’area riservata del sistema informatico dell’amministrazione, utilizzando il nome utente e la password di un altro dipendente. • Voleva dimostrare, attraverso la produzione di un falso documento di fine rapporto a nome di una persona che non aveva mai prestato servizio presso quell’amministrazione, la vulnerabilità del sistema. • Infatti, appena prodotto il documento, l’ha subito cancellato. • Il signor Santommaso, insomma, ha posto in essere tale condotta al fine di sperimentare che il sistema può essere facilmente violato.
  • 17. @spazioetico 17 • In prima istanza la Corte territoriale ha condannato il signor Santommaso, riconoscendo il reato di cui all’art. 615 ter del Codice Penale: “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico“. • Stabilisce la norma penale che chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. • La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
  • 18. @spazioetico 18 • Insomma, un bel guaio per il nostro dipendente che, tuttavia, la spunta davanti alla Corte d’Appello. • La Corte riconosce, ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“.
  • 19. @spazioetico 19 • L’avvocato Codicilli, legale di Santommaso, in Cassazione fa espresso richiamo alla finalità di denuncia che aveva ispirato l’accesso al sistema informatico, per sollevare il suo assistito da ogni responsabilità, . • Insomma, Sandro Santommaso si sarebbe intrufolato nell’area riservata per ragioni di tutela dell’interesse pubblico. • Diremmo noi che avrebbe “testato la tenuta del processo“, operando una sperimentazione consapevole.
  • 20. @spazioetico • Ma la Suprema Corte ha contestato questo “atteggiamento“. • Facendo leva sul dettato dell’articolo 54 bis del dlgs 165/2001 introdotto dalla legge 190/2012 e, successivamente, integrato dalla legge 197/2017, la Corte assume che il segnalante acquisisce informazioni in merito ad attività illecite sul luogo di lavoro. • Da nessuna parte, nella legge, si parla di “attiva acquisizione di informazioni” attraverso, ad esempio, improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.
  • 21. @spazioetico 21 CONCLUDIAMO CHE… • Anche in questo la dimensione soggettiva fa la differenza. • Se ci pensate, infatti, il limite tra acquisizione “passiva” e “attiva” di informazioni sembra essere davvero assai labile ed ha a che fare esclusivamente con un certo “atteggiamento” del segnalante. • Insomma, il “vero” whistleblower, secondo il T.A.R. e la Corte di Cassazione, deve essere disinteressato, deve avere a cuore unicamente il buon andamento della pubblica amministrazione. • Infine, le evidenze che lo portano a segnalare gli devono, letteralmente, cadere nelle mani, quasi per caso.
  • 22. @spazioetico 22 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • Il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure, tra cui una Proposta di una nuova Direttiva, per rafforzare la protezione dei Whistleblower in Europa. • E’ interessante valutare se queste le decisioni del T.A.R. e della Cassazione si muovono nel solco di questa Direttiva che, auspicabilmente, sarà prima o poi operativa anche in Italia.
  • 23. @spazioetico 23 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • All’articolo 2 comma 1, si stabilisce che: “La Direttiva verrà applicata a coloro che, nel settore privato o pubblico, acquisiscono informazioni in merito a violazioni in un contesto lavorativo“. • Nella proposta, tuttavia, non si fa mai menzione alla cosiddetta “dimensione soggettiva”. • Nelle definizioni (articolo 3), ad esempio, non si parla mai di questo elemento come necessario per la presa in carico di una segnalazione.
  • 24. @spazioetico 24 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • Si fa, invece, riferimento, ad un altro elemento che viene chiamato, tecnicamente, “reasonable grounds“, e che noi potremmo tradurre con “ragionevoli motivi“. • La Proposta di Direttiva, infatti, stabilisce, all’articolo 13, che: “Whistleblowers qualify for protection if they had reasonable grounds to believe that the information reported was true at the time of reporting” (I WB possono accedere alle misure di protezione se hanno ragionevoli motivi per credere che le informazioni riportate siano vere al momento della segnalazione).
  • 25. @spazioetico 25 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • Il concetto di “ragionevoli motivi” era stato introdotto nel testo della L. 197/2017 che era passato alla Camera. • Faceva parte del più ampio concetto di “buona fede”: • “È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”. • Tale disposizione è stata poi espunta dal testo definitivo approvato dal Senato.
  • 26. @spazioetico 26 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • Il concetto di ragionevoli motivi, diversamente da quanto era stato scritto nel testo della Camera, non è assimilabile alla buona fede. • I ragionevoli motivi riguardano, invero, elementi oggettivi della segnalazione. • Esiste un ragionevole motivo laddove chiunque si fosse trovato nella situazione del segnalante avrebbe ricavato, da elementi oggettivi del contesto, la medesima sensazione di illiceità o pericolosità della condotta osservata.
  • 27. @spazioetico 27 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • Comunque, il fatto che non sia stato più adottato tale criterio sembra essere una ulteriore dimostrazione che l’elemento soggettivo non debba essere valutato ai fini dell’inquadramento di una segnalazione come “whistleblowing”. • Anche la proposta di Direttiva europea, però, evidenzia alcune criticità.
  • 28. @spazioetico 28 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • La Direttiva disegna un sistema che consente ai whistleblower di segnalare illeciti attraverso 3 canali:
  • 29. @spazioetico 29 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • I dipendenti di una organizzazione, in base all’art. 13 della Direttiva, devono essere tutelati quando segnalano gli illeciti alla propria organizzazione. • Ma hanno diritto ad essere tutelati anche se ricorrono a canali di segnalazione esterni (cioè attivati presso autorità nazionali, ad esempio l’ANAC)… • …oppure quando “rendono tali informazioni di pubblico dominio (ad esempio direttamente al pubblico o tramite piattaforme web e social media, ai mezzi di informazione, ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali/professionali)”.
  • 30. @spazioetico 30 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • La Direttiva, insomma, garantisce ai whistleblower ampie tutele. • Ma non riconosce al whistleblower una assoluta libertà nella scelta del canale attraverso cui effettuare la denuncia. • Infatti (come chiarito nella relazione illustrativa della proposta di Direttiva), «è tenuta di norma a utilizzare in primis i canali interni; se questi canali non funzionano o se si può ragionevolmente presumere che non funzionino, è possibile segnalare alle autorità competenti e, in ultima istanza, al pubblico o ai mezzi di comunicazione». • Tale disposizione serve a far sì che l’informazione giunga a coloro che possono contribuire alla gestione tempestiva ed efficace dei rischi nel pubblico interesse e a prevenire ingiustificati danni d’immagine dovuti alla pubblica divulgazione.
  • 31. @spazioetico 31 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • Insomma, anche la proposta di direttiva europea sembra suggerire che i panni sporchi devono essere preferibilmente lavati in casa propria. • Segnalare un illecito all’opinione pubblica potrebbe causare un danno all’immagine della pubblica amministrazione e quindi è meglio che la segnalazione sia gestita internamente.
  • 32. @spazioetico 32 COSA DICE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA? LUCI ED OMBRE. • La direttiva, ovviamente, non esclude la tutela whistleblower che segnala illeciti o disfunzioni all’opinione pubblica e, in particolare, riconosce le tutele nel caso in cui il segnalante non utilizzi “i canali di segnalazione interna e/o esterna a causa di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o delle particolari circostanze del caso, o di rischio di danni irreversibili“. • Tuttavia, la Direttiva, una volta approvata, dovrà essere recepita dagli Stati membri. • In Paesi come l’Italia, in cui non esiste una cultura del whistleblowing e in cui spesso il problema della tutela dei segnalanti si riduce ad un problema tecnologico (sviluppo di applicativi informatici per la gestione delle segnalazioni) c’è il rischio concreto che la direttiva sia recepita in modo non corretto, restringendo il diritto alla tutela solo a coloro che usano i canali di segnalazione interna o che segnalino ad ANAC.
  • 33. @spazioetico 33 CONCLUSIONI • Perché tanta solerzia nell’indagare l’anima del whistleblower? • Non abbiamo alcun dubbio sulla legittimità di ricondurre l’istituto entro i confini di un corretto vivere civile. • Riteniamo, tuttavia, che sindacare le motivazioni e gli interessi che guidano la scelta di un individuo nel segnalare una condotta illecita rischia di limitare sensibilmente la portata dell’istituto.
  • 34. @spazioetico 34 CONCLUSIONI • In altri Paesi, stanno eliminando la dimensione “soggettiva” della segnalazione, accettando, di fatto, le segnalazioni anonime. • Se l’interesse pubblico prevalente è l’emersione di condotte illecite, allora si dovrebbe fare attenzione alla qualità “oggettiva” della segnalazione, cioè, se è circostanziata, se allerta su fenomeni reali ed importanti, ecc… • Sembra che l’eccessiva enfasi sugli aspetti soggettivi oscuri i veri problemi di questo istituto, che sono ben altri.
  • 35. @spazioetico CONCLUSIONI • Abbiamo più volte sottolineato come il vero Principale del rapporto di agenzia in ambito pubblico sia la “collettività nazionale/locale”, non la pubblica amministrazione (che è un Principale delegato). • Il Principale PA potrebbe promuovere interessi secondari e, ad esempio, agire forme di ritorsione al fine di tutelare l’immagine dell’Ente. • Inoltre, in una situazione di corruzione sistemica, l’interesse della pubblica amministrazione potrebbe essere distorto e confliggere con gli interessi primari della collettività. • In questi casi segnalare diventa un atto di puro eroismo. • …come nel triste caso del dottor Pivella…
  • 36. @spazioetico 36 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Paolo Pivella è un giovane ingegnere gestionale che è stato da poco assunto dalla Lemon & Bread, una multinazionale che si occupa di consulenza alle imprese e alla pubblica amministrazione. • La Lemon & Bread ha tra i suoi clienti l’Istituto di Ricerca “Nestore Neutrini”, un ente pubblico non economico che promuove progetti interdisciplinari di ricerca scientifica. • L’Istituto ha affidato alla Lemon & Bread il servizio di sviluppo e miglioramento del proprio Sistema Qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2015. dott. Paolo Pivella
  • 37. @spazioetico 37 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Paolo Pivella una mattina si reca presso l’Istituto, per effettuare un audit sulle procedure di gestione del personale. • In particolare, viene presa in considerazione la procedura di selezione dei ricercatori coinvolti nei diversi progetti dell’Istituto, con il supporto del Responsabile Scientifico, dott. Sandro Svelto, e della sua giovane borsista, dott.ssa Ines Ingamba. dott. Paolo Pivella
  • 38. @spazioetico 38 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Sandro Svelto illustra con orgoglio, la procedura di selezione: “Gli scienziati che ambiscono a collaborare con il nostro Istituto si devono iscrivere al nostro Albo Collaboratori, inserendo il proprio curriculum e percorso accademico. • Tutti i dati sono caricati in un programma informatico. • Quando si rende necessario selezionare dei ricercatori, la mia borsista, la dott. Ines Ingamba, inserisce nel programma una serie di parole- chiave, estraendo una rosa di candidati che viene in seguito sottoposta al vaglio del Comitato Scientifico dell’Istituto. • Questo assicura l’efficienza e l’imparzialità del processo di selezione“. dott. Sandro Svelto
  • 39. @spazioetico 39 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Tutto sembra perfetto, agli occhi inesperti di Paolo Pivella, ma Ines Ingamba prende la parola e (malauguratamente) smentisce il suo capo: “In realtà il processo non è così efficiente! • Se si inseriscono delle parole-chiave troppo generiche, la rosa di candidati da presentare al Comitato Scientifico è troppo ampia, perché al nostro albo è iscritto un gran numero di ricercatori. • Per questo motivo, devo rientrare più volte nel programma, inserendo parole chiave sempre più specifiche, fino a quando il numero dei candidati si restringe. • Non esistono però procedure che dicano come vanno inserite le parole chiave e il programma non registra il numero degli accessi e i criteri di ricerca utilizzati. • Quindi, in teoria, scegliendo le parole chiave “giuste”, potremmo pilotare la ricerca e includere o escludere volutamente alcuni ricercatori“. dott.ssa Ines Ingamba
  • 40. @spazioetico 40 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • “Non capisco” esclama Paolo Pivella “Come è possibile?“. • “E’ molto facile! Le faccio un esempio“, continua la dott.ssa Ingamba “Ci sono due professori, che hanno la stessa laurea e hanno percorsi accademici affini. • Ma solo uno, nel corso della sua carriera, ha lavorato presso l’Università di Oslo … se io uso “Oslo” come parola-chiave, posso favorire uno dei due professori ed escludere l’altro… • Ovviamente “Oslo” potrebbe non essere un criterio di ricerca rilevante, ma nessuno si accorgerà mai che l’ho utilizzato, perché il programma non tiene traccia delle parole-chiave usate per selezionare i profili da sottoporre al Comitato Scientifico!”
  • 41. @spazioetico 41 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Arrivati a questo punto, possiamo svelarvi il dilemma (non etico, ma cognitivo) sotteso al caso che vi stiamo narrando. • Rispondete a questa semplice domanda: “Paolo Pivella e Ines Ingamba sono due whistleblower?”
  • 42. @spazioetico 42 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Ines Inganna sta segnalando informazioni di cui è venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. • L’assegnazione di incarichi è un processo a rischio di corruzione e lei sta segnalando evidentemente una situazione a rischio. • Anche Pivella sta facendo il suo lavoro e segnalerà la criticità nel verbale di audit. dott.ssa Ines Ingamba dott. Paolo Pivella
  • 43. @spazioetico 43 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Tuttavia nessuno dei due sta denunciando condotte illecite nell’interesse della pubblica amministrazione. • Stanno effettuando un audit del sistema qualità e quindi il loro principale interesse è migliorare la gestione del processo. • Il dilemma è cognitivo. La risposta alla domanda dipenderà dal modo in cui ci rappresentiamo il whistleblower: Se nella nostra testa ciò che caratterizza il whistleblower è la volontà di denunciare degli illeciti, allora risponderemo di NO: Pivella e Ingamba non sono dei whistleblower! Se invece nella nostra testa quello che conta (al di là delle intenzioni) è l’oggetto della segnalazione, allora SI’: diremo che sono dei whistleblower, anche se nemmeno loro, forse, sanno di esserlo! dott.ssa Ines Ingamba dott. Paolo Pivella
  • 44. @spazioetico 44 IL TRISTE CASO DI PIVELLA E INGAMBA • Perché è importante dirimere questo dilemma cognitivo? • Perché nel primo caso (SONO WHISTLEBLOWER) Pivella e Ingamba potrebbero essere protetti dall’art.1, comma 1, L. 179/2017 • Mentre nel secondo caso (NON SONO WHISTLEBLOWER) non saranno protetti da nessuna legge. dott.ssa Ines Ingamba dott. Paolo Pivella
  • 45. @spazioetico 45 …ma vediamo come va a finire la nostra triste storia… • Paolo Pivella conclude il suo audit e scrive nel verbale che “il processo di selezione dei ricercatori è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. • Tuttavia, per garantire una maggiore tracciabilità del processo, si consiglia di comunicare al Comitato Scientifico, unitamente all’elenco dei candidati, anche le parole-chiave utilizzate per estrarre l’elenco dal programma. • E di adottare una istruzione operativa, per gestire la fase di interrogazione ed estrazione dei nominativi dalla banca-dati degli iscritti all’albo dei collaboratori”. dott. Paolo Pivella
  • 46. @spazioetico 46 …ma vediamo come va a finire la nostra triste storia… • Sandro Svelto, quando legge il verbale di audit, si rifiuta di firmarlo. • Si rivolge anche al Referente Aziendale per la Qualità, lamentando la scarsa esperienza di Paolo Pivella che, non conoscendo a fondo il funzionamento degli Istituti pubblici di ricerca scientifica, “vorrebbe introdurre procedure che ingesseranno e allungheranno il processo di selezione dei ricercatori, caratterizzato anche dal ricorso all’intuitu personae nella scelta dei candidati!” dott. Sandro Svelto
  • 47. @spazioetico 47 …ma vediamo come va a finire la nostra triste storia… • La Lemon & Bread, informata dell’accaduto, decide di destinare Paolo Pivella ad un altro tipo di attività: supporto ai processi di foto- riproduzione. • Anche i rapporti tra Sandro Svelto e Ines Ingamba, dopo l’accaduto, si deteriorano. • Al punto tale che lei, dopo pochi mesi, rinuncia alla borsa di studio e trova lavoro come barista. dott.ssa Ines Ingamba dott. Paolo Pivella
  • 48. @spazioetico 48 …ma vediamo come va a finire la nostra triste storia… • Il responsabile della prevenzione della corruzione dell’Istituto “Nestore Neutrini”, dott. Dario Disparte, non viene informato dell’accaduto, perché il modello organizzativo adottato dall’amministrazione non prevede forme di integrazione o di coordinamento tra Sistema Qualità e Sistema Anticorruzione. dott. Dario Disparte
  • 49. @spazioetico 49 • I Whistleblower in realtà non esistono! • Il Whistleblowing è una costruzione giuridica, che serve ad affrontare un paradosso che oggi appare insanabile: chi denuncia gli illeciti di una organizzazione viene di solito punito dall’organizzazione, anche se agisce nell’interesse dei cittadini o dei soci. • Per proteggere questi segnalanti, si introducono normative che, sulla base di criteri ben determinati, fanno emergere il Whistleblower, cioè un segnalante che ha dei diritti particolari: diritto alla riservatezza e diritto a non essere demansionato, trasferito o licenziato a causa della segnalazione. …una piccola provocazione: i Whistleblower non esistono…
  • 50. @spazioetico 50 • Ma i criteri di emersione del Whistleblower, non possono fare riferimento in modo esclusivo alle intenzioni del segnalante, o alle modalità con cui è fatta la segnalazione (segnalazione interna, esterna o divulgazione). • E’ necessario concentrarsi soprattutto sul contenuto della segnalazione (dimensione oggettiva) • Bisogna consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di venire a conoscenza di segnalazioni che transitano su canali diversi da quelli riservati, messi a disposizione dall’amministrazione. …una piccola provocazione: i Whistleblower non esistono…
  • 51. @spazioetico 51 • La Legge n. 179/2017 ha indubbiamente riconosciuto ai segnalanti maggiori diritti e maggiori tutele. • Ma ha anche ceduto alla tentazione di normalizzare il whistleblowing soprattutto nelle società private. • La legge infatti si limita ad introdurre nelle società (ma solo in quelle che possiedono un Modello 231) l’obbligo di dotarsi di procedure e canali di segnalazione informatici riservati. • Nessun riferimento alla necessità di formare il personale o di accompagnare il whistleblower nel suo percorso, prima e dopo la segnalazione. …una piccola provocazione: i Whistleblower non esistono…
  • 52. @spazioetico 52 • Tutelare i segnalanti è importante. • Ma è altrettanto importante che le organizzazioni sviluppino dei sistemi di gestione del rischio in grado di intercettare le condotte illecite, • senza scaricare sui dipendenti la responsabilità di identificare anomalie o comportamenti illeciti. • La prevenzione è un obiettivo organizzativo: «addomesticare» il rischio è un problema organizzativo. • Segnalare un illecito, una volta che si è verificato, non è un problema organizzativo. E’ un problema etico. • E i valori non possono essere addomesticati. Possono solo essere coltivati. Addomesticare il rischio. Coltivare i valori
  • 53. @spazioetico Spazioetico - Associazione Professionale Sede Legale: via Montegani 1 - 20141 Milano P. IVA 10495360967 C.F. 10495360967 https://spazioetico.com/ Massimo Di Rienzo: mail: dirienzo.spazioetico@gmail.com Andrea Ferrarini mail: ferrarini.spazioetico@gmail.com