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UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”
    FACOLTA' DI SCIENZE DELLA
        COMUNICAZIONE



CATTEDRA DI “COMUNICAZIONE
  MEDIATA DAL COMPUTER”




       I SHARE
 Aspetti giuridici e implicazioni
    sociali del File-Sharing
Agenda
P2P e File-Sharing: definizioni

Un po' di numeri

Tutto cominciò con Napster...

Aspetti giuridici del P2P

Proposte di “legalizzazione”
<definizioni>
Peer to Peer (P2P)
         Per peer-to-peer (o P2P) si
         intende una rete di computer o
         qualsiasi rete informatica che
         non possiede client o server
         fissi, ma un numero di nodi
         equivalenti (peer, appunto) che
         fungono sia da client che da
         server verso altri nodi della rete.

         Mediante questa configurazione
         qualsiasi nodo è in grado di
         avviare o completare una
         transazione. I nodi equivalenti
         possono         differire     nella
         configurazione       locale,  nella
         velocità di elaborazione, nella
         ampiezza di banda e nella
         quantità di dati memorizzati.
File-Sharing
      Il file sharing è la condivisione
      di file all'interno di una rete
      comune. Può avvenire attraverso
      una rete con struttura client-
      server oppure peer-to-peer.
      Le più famose reti di peer-to-peer
      sono:      Gnutella,      OpenNap,
      Bittorrent, eDonkey, Kademlia.
      Queste reti possono permettere di
      individuare più copie dello
      stesso file nella rete per
      mezzo di hash crittografici, di
      riprendere lo scaricamento del
      file,     di      eseguire        lo
      scaricamento da più fonti
      contemporaneamente,               di
      ricercare un file in particolare per
      mezzo di un URI Universal
      Resource Identifier.
File-Sharers
a)File-sharing   in sostituzione dell'acquisto
b)File-sharing
             per scegliere la musica prima
 di procedere all'acquisto
c)File-sharingper accedere a materiali
 tutelati dal copyright che sono fuori
 mercato o che, comunque, non avrebbero
 acquistato
d)File-sharing
             per accedere a materiali in
 pubblico dominio o rilasciati con licenze
 libere
</definizioni>
<numeri>
<numeri>
(1)
2002
RIAA
Recording
  Industry
Association of
  America
CD: -8,9%
882 milioni


803 milioni
Entrate: -6,7%
2002
RIAA
2.100.000 cd
   scaricati
illegalmente
Free Downloading    Entrate



 CD venduti * 2,6   - 6,7 %
“e non riesco a capire la
      relazione...”
(2)
2006
Fondazione Einaudi
“I comportamenti di
consumo dei contenuti
digitali in Italia. Il caso
     File-Sharing”
“I comportamenti di
consumo dei contenuti
digitali in Italia. Il caso
     File-Sharing”
(3)
Cultura di Stato
Nel 2007 lo stato ha speso 63 milioni di
euro (il 20% del totale) per finanziare la
produzione cinematografica
Da quando abbiamo recepito la EUCD,
con l’aumento dell’equo compenso, ogni
anno nelle casse SIAE entrano almeno
una 70ina di milioni di euro
Lo stato nel 2006 ha finanziato l’editoria
con 492 milioni di contributi e 174 di
credito d’imposta.
</numeri>
<Napster&Co>
Napster
Shawn Fanning
The Napster
MP3
MPEG Audio Layer 3
Movie Picure Expert Group
      Audio Layer 3
Leonardo Chiariglione
Come funzionava Napster?
Emule
  Il progetto eMule nasce il 13
  maggio        2002     grazie     al
  programmatore tedesco Hendrik
  Breitkreuz,     conosciuto     come
  Merkur, insoddisfatto del client
  eDonkey2000.       Merkur     radunò
  intorno a sé altri sviluppatori con
  lo scopo di creare un programma
  eDonkey-compatibile ma con molte
  più funzioni.
  Il 7 luglio 2002 viene rilasciata su
  Sourceforge il solo sorgente della
  prima versione. Ma la versione
  effettivamente utilizzabile uscirà il
  9 agosto.
Emule
   ●
       Emule ha un'architettura assai
       simile a quella di Napster ma
       con una sostanziale differenza
   ●
       I server che offrono la lista del
       materiale messo a disposizione
       da ogni singolo nodo connesso
       alla rete sono gestiti da
       volontari che li mantengono a
       proprie spese.
   ●
       I server sono solo dei database
       che    indicizzano   i   file e
       gestiscono le connessioni tra
       gli utenti
Bit Torrent
      ●
          La rete Bit Torrent prevede
          l'impiego di server (tracker) ai
          quali si collegano i client
          installati sui singoli pc
      ●
          Dai server vengono scaricati i
          file    indice     .torrent    che
          contengono       la     lista   dei
          computer che possiedono il file
          di interesse, in tutto o in parte.
      ●
          I computer che posseggono
          l'intero file si chiamo SEED,
          mentre       quelli  che    ne
          possiedono      una   porzione,
          anche piccola, PEER
</Napster&Co>
<norme&sentenze>
Un po' di norme...


Art. 171, comma 1, lett. a-bis), L.d.A.
Art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis),
L.d.A.
Art. 174-bis, L.d.A.
Art. 174-ter, L.d.A.
Art. 171 L.d.A.
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51
a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola       in   un   sistema    di   reti
telematiche,      mediante     connessioni     di
qualsiasi    genere,     un'opera   dell'ingegno
protetta, o parte di essa
Art. 171-ter L.d.A.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493
chiunque:
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di
lucro, comunica al pubblico immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
Art. 174-bis L.d.A.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del
supporto   oggetto    della  violazione, in    misura
comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita
con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro
1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Art. 174-ter L.d.A.
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti,
oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti
ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il
fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
Art. 174-ter L.d.A.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è
punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
Il caso Peppermint
Il caso “The Pirate Bay”
</norme&sentenze>
<futuro>
Proposte di legalizzazione


ISP Tax

Licenze Collettive Estese
DDL 1769 Senato (XV legislatura)

                               Art. 4.

(Prelievo da internet a sostegno del cinema, della musica e della
                     produzione di software)

2. Sono sottoposti ad un prelievo dell’8 per cento sul valore
netto del contratto i contratti di connettività in banda larga. Tale
prelievo viene effettuato direttamente dai fornitori di servizi di
connettività a banda larga che provvedono a versarlo allo Stato.
3. Il gettito proveniente da quanto disposto dal presente articolo
è destinato ad alimentare per un terzo il fondo di sostegno al
cinema di cui all’articolo 5 e per due terzi il fondo di
remunerazione       dei   produttori   di    cui    all’articolo  6.
DDL 2963 Camera (XV legislatura)

L'art. 1 del progetto di legge stabilisce che gli enti di
gestione collettiva (per esempio, la S.I.A.E.) gestiscano per
conto degli aventi diritto la licenza dei diritti di messa a
disposizione al pubblico maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

tale licenza, secondo il dettato della proposta, può essere
utilizzata dalle persone fisiche che pongano in essere attività
di scambio e condivisione di archivi attraverso reti digitali
per fini personali e senza scopo di lucro.

La S.I.A.E. e gli altri enti di gestione collettiva devono
negoziare i termini della licenza con le rappresentative degli
interessi degli utenti delle reti peer-to-peer che ne facciano
richiesta.
DDL 2963 Camera (XV legislatura)

La licenza negoziata dagli enti di gestione collettiva con le
associazioni rappresentative degli interessi degli utenti viene quindi
messa a disposizione di questi ultimi, che vi possono aderire.

La norma prevede che i titolari dei diritti possano optare di non
autorizzare lo scambio di certe opere (se, per esempio, esse non
hanno ancora esaurito il loro ciclo commerciale).

La licenza si estende ex lege alle opere di titolari dei diritti non
iscritti alla S.I.A.E. od agli altri enti di gestione collettiva che
partecipano all'accordo.

I titolari di diritti non iscritti agli enti di gestione collettiva che
gestiscono i proventi delle licenze hanno facoltà di richiedere il
corrispettivo per l'uso delle loro opere entro 3 anni dal momento
dell'utilizzo rivolgendosi direttamente all'ente di gestione collettiva
specificamente preposto a tale gestione
</futuro>
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I Share - aspetti giuridici e implicazioni sociali del file-sharing

  • 1. UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE CATTEDRA DI “COMUNICAZIONE MEDIATA DAL COMPUTER” I SHARE Aspetti giuridici e implicazioni sociali del File-Sharing
  • 2. Agenda P2P e File-Sharing: definizioni Un po' di numeri Tutto cominciò con Napster... Aspetti giuridici del P2P Proposte di “legalizzazione”
  • 4. Peer to Peer (P2P) Per peer-to-peer (o P2P) si intende una rete di computer o qualsiasi rete informatica che non possiede client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti (peer, appunto) che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete. Mediante questa configurazione qualsiasi nodo è in grado di avviare o completare una transazione. I nodi equivalenti possono differire nella configurazione locale, nella velocità di elaborazione, nella ampiezza di banda e nella quantità di dati memorizzati.
  • 5. File-Sharing Il file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura client- server oppure peer-to-peer. Le più famose reti di peer-to-peer sono: Gnutella, OpenNap, Bittorrent, eDonkey, Kademlia. Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di hash crittografici, di riprendere lo scaricamento del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI Universal Resource Identifier.
  • 6. File-Sharers a)File-sharing in sostituzione dell'acquisto b)File-sharing per scegliere la musica prima di procedere all'acquisto c)File-sharingper accedere a materiali tutelati dal copyright che sono fuori mercato o che, comunque, non avrebbero acquistato d)File-sharing per accedere a materiali in pubblico dominio o rilasciati con licenze libere
  • 10. (1)
  • 11. 2002
  • 12. RIAA
  • 17. 2002
  • 18. RIAA
  • 19. 2.100.000 cd scaricati illegalmente
  • 20.
  • 21. Free Downloading Entrate CD venduti * 2,6 - 6,7 %
  • 22. “e non riesco a capire la relazione...”
  • 23. (2)
  • 24. 2006
  • 26.
  • 27. “I comportamenti di consumo dei contenuti digitali in Italia. Il caso File-Sharing”
  • 28. “I comportamenti di consumo dei contenuti digitali in Italia. Il caso File-Sharing”
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35. (3)
  • 36. Cultura di Stato Nel 2007 lo stato ha speso 63 milioni di euro (il 20% del totale) per finanziare la produzione cinematografica Da quando abbiamo recepito la EUCD, con l’aumento dell’equo compenso, ogni anno nelle casse SIAE entrano almeno una 70ina di milioni di euro Lo stato nel 2006 ha finanziato l’editoria con 492 milioni di contributi e 174 di credito d’imposta.
  • 40.
  • 42.
  • 44. MP3
  • 46. Movie Picure Expert Group Audio Layer 3
  • 47.
  • 50. Emule Il progetto eMule nasce il 13 maggio 2002 grazie al programmatore tedesco Hendrik Breitkreuz, conosciuto come Merkur, insoddisfatto del client eDonkey2000. Merkur radunò intorno a sé altri sviluppatori con lo scopo di creare un programma eDonkey-compatibile ma con molte più funzioni. Il 7 luglio 2002 viene rilasciata su Sourceforge il solo sorgente della prima versione. Ma la versione effettivamente utilizzabile uscirà il 9 agosto.
  • 51. Emule ● Emule ha un'architettura assai simile a quella di Napster ma con una sostanziale differenza ● I server che offrono la lista del materiale messo a disposizione da ogni singolo nodo connesso alla rete sono gestiti da volontari che li mantengono a proprie spese. ● I server sono solo dei database che indicizzano i file e gestiscono le connessioni tra gli utenti
  • 52. Bit Torrent ● La rete Bit Torrent prevede l'impiego di server (tracker) ai quali si collegano i client installati sui singoli pc ● Dai server vengono scaricati i file indice .torrent che contengono la lista dei computer che possiedono il file di interesse, in tutto o in parte. ● I computer che posseggono l'intero file si chiamo SEED, mentre quelli che ne possiedono una porzione, anche piccola, PEER
  • 55. Un po' di norme... Art. 171, comma 1, lett. a-bis), L.d.A. Art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), L.d.A. Art. 174-bis, L.d.A. Art. 174-ter, L.d.A.
  • 56. Art. 171 L.d.A. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa
  • 57. Art. 171-ter L.d.A. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque: a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  • 58. Art. 174-bis L.d.A. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
  • 59. Art. 174-ter L.d.A. 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
  • 60. Art. 174-ter L.d.A. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
  • 62. Il caso “The Pirate Bay”
  • 65. Proposte di legalizzazione ISP Tax Licenze Collettive Estese
  • 66. DDL 1769 Senato (XV legislatura) Art. 4. (Prelievo da internet a sostegno del cinema, della musica e della produzione di software) 2. Sono sottoposti ad un prelievo dell’8 per cento sul valore netto del contratto i contratti di connettività in banda larga. Tale prelievo viene effettuato direttamente dai fornitori di servizi di connettività a banda larga che provvedono a versarlo allo Stato. 3. Il gettito proveniente da quanto disposto dal presente articolo è destinato ad alimentare per un terzo il fondo di sostegno al cinema di cui all’articolo 5 e per due terzi il fondo di remunerazione dei produttori di cui all’articolo 6.
  • 67. DDL 2963 Camera (XV legislatura) L'art. 1 del progetto di legge stabilisce che gli enti di gestione collettiva (per esempio, la S.I.A.E.) gestiscano per conto degli aventi diritto la licenza dei diritti di messa a disposizione al pubblico maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; tale licenza, secondo il dettato della proposta, può essere utilizzata dalle persone fisiche che pongano in essere attività di scambio e condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro. La S.I.A.E. e gli altri enti di gestione collettiva devono negoziare i termini della licenza con le rappresentative degli interessi degli utenti delle reti peer-to-peer che ne facciano richiesta.
  • 68. DDL 2963 Camera (XV legislatura) La licenza negoziata dagli enti di gestione collettiva con le associazioni rappresentative degli interessi degli utenti viene quindi messa a disposizione di questi ultimi, che vi possono aderire. La norma prevede che i titolari dei diritti possano optare di non autorizzare lo scambio di certe opere (se, per esempio, esse non hanno ancora esaurito il loro ciclo commerciale). La licenza si estende ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti alla S.I.A.E. od agli altri enti di gestione collettiva che partecipano all'accordo. I titolari di diritti non iscritti agli enti di gestione collettiva che gestiscono i proventi delle licenze hanno facoltà di richiedere il corrispettivo per l'uso delle loro opere entro 3 anni dal momento dell'utilizzo rivolgendosi direttamente all'ente di gestione collettiva specificamente preposto a tale gestione