1. ACCREDIA L’Ente Italiano di Accreditamento
L’accreditamento a garanzia della
conformità degli operatori
Alberto Musa
ACCREDIA
Alessandria, 30 novembre 2012
«L’accreditamento a garanzia della conformità degli operatori”
Alberto MUSA 30 novembre 2012
2. L’Ente unico nazionale di accreditamento
Il percorso
ACCREDIA 2009 – 2010 – 2011 - 2012
Il nuovo Ente Unico Nazionale di accreditamento nasce dall’integrazione
delle attività di SINAL - Laboratori di prova, SINCERT - Organismi di
certificazione e ispezione, SIT - Laboratori di taratura e ISS - Laboratori di
prova per la sicurezza degli alimenti.
Reg. CE 765/2008 per l’accreditamento e la vigilanza del mercato.
(Articolo 4 Principi generali 1. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo nazionale di
accreditamento)
[22-12-2009] Firmati i due decreti ministeriali che designano
ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al
regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23
luglio 2009, n. 99
Convenzioni e protocolli con i Ministeri competenti per le attività di
autorizzazione e notifica degli operatori di valutazione della conformità.
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3. L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)
ACCREDIA – Ministero Sviluppo Economico (MSE)
Sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)
MID - strumenti di misura (2004/22/CE)
Caldaie ad acqua calda (1992/42/CE)
PED - Attrezzature a pressione (1997/23/CE)
ATEX - apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera
potenzialmente esplosiva (1994/09/CE)
Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE)
Apparecchiature radio (1999/05/CE)
ACCREDIA - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)
Servizio europeo di telepedaggio (SET)
Attrezzature a pressione trasportabili (2010/35/CE)
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4. L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)
ACCREDIA - MSE – Lavoro e Politiche sociali
Macchine (2006/42/CE)
Ascensori (1995/16/CE)
Bassa tensione (2006/95/CE)
Dispositivi di protezione individuale [DPI] (1989/686/CEE)
ACCREDIA - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM)
Valutazione delle emissioni di gas serra nella produzione di
biocarburanti, delle certificazioni EMAS, nel recupero di gas fluorurati
e nell’impatto acustico di macchine funzionanti all’aperto. Rumore
(2000/14/CE)
Gas serra (2003/87/CE)
Biocarburanti (2009/30/CE)
Fonti rinnovabili (2009/28/CE)
Gas fluorurati (Reg. 842/2006)
Emas (Reg. 1221/2009)
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5. L’Ente unico nazionale di accreditamento
I settori cogenti (Convenzioni e protocolli con i Ministeri)
ACCREDIA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)
Accreditamento/Estensione dell’Accreditamento ai sensi
della Norma UNI CEI EN 45011 degli Organismi di
Certificazione di organizzazioni che effettuano
operazioni di saldatura di veicoli e componenti
ferroviari.
Accreditamento degli Organismi di Certificazione del
personale che certificano il personale addetto ai
controlli non distruttivi nel settore Manutenzione
Ferroviaria.
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6. Il sistema italiano di assicurazione della qualità
ACCREDIA - Sistema di accreditamento
Organismi di Laboratori di
Certificazione Laboratori di Laboratori di prova per la
Verifica e prova taratura sicurezza degli
Ispezione alimenti
Tutela il mondo delle imprese
e dei consumatori
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7. L’Ente unico nazionale di accreditamento
L’operatività
ACCREDIA articola la propria attività in quattro Dipartimenti:
Certificazione - dei sistemi di gestione, dei prodotti e del personale –
Verifica e Ispezione;
Laboratori di prova;
Laboratori di taratura;
Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti.
A questa attività di verifica si collega quella di delibera, condotta dai
Comitati Settoriali di Accreditamento:
Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione (CASDCI);
Comitato Settoriale di Accreditamento dei Dipartimenti Laboratori di prova e
Laboratori di prova per la Sicurezza degli alimenti (CSADL/DS);
Comitato Settoriale di Accreditamento Taratura (CSADT);
Comitato Settoriale di Accreditamento degli Organismi Notificati (CSAOONN);
Comitato Settoriale di Accreditamento Ambiente (CSAAMB).
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8. ACCREDIA
Il settore cogente
In base a quanto stabilito da queste convenzioni/protocolli,
l'accreditamento costituisce pre-requisito obbligatorio per il
rilascio dell'autorizzazione da parte dei Ministeri competenti e per
la conseguente notifica alla Commissione Europea da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Con l'accreditamento Accredia,
gli Organismi di Certificazione
autorizzati saranno iscritti nella
banca dati NANDO (New
Approach Notified and
Designated Organisations)
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9. Il contesto internazionale
Il network degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA/MRA)
IAF International ILAC International Laboratory
Accreditation Forum Accreditation Cooperation
• Accordo di Mutuo
Riconoscimento
EA (MLA)
European Cooperation
for Accreditation • Contratti di
cooperazione
ACCREDIA
ACCREDIA
EA MLA / IAF MLA / ILAC MRA
EA MLA / IAF MLA /
Organismi di Laboratori di
certificazione Laboratori di Laboratori di prova per la
e ispezione prova taratura sicurezza degli
alimenti
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10. L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento
ACCREDIA è firmataria degli Accordi EA, IAF e ILAC per tutti gli
schemi di accreditamento: SGQ, SGA, PRS, PRD, ISP, LAB, LAT
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11. L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli accreditamenti
A ottobre 2012 operano sotto accreditamento 1384 soggetti tra
Laboratori e Organismi:
Laboratori 1027
di Prova
ISO/IEC 17025 1022
ISO 15189 1
Proficiency Test Provider 4
Laboratori 168
di Taratura
Organismi di 126
Certificazione
Organismi 63
di Ispezione
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12. L’Ente unico nazionale di accreditamento
Gli accreditamenti degli Organismi
I 189 Organismi di Certificazione e ispezione detengono:
353 accreditamenti per i diversi schemi.
ITX - Certificazioni di sistemi per i servizi informatici 2
DAP - Dichiarazione ambientale di prodotto 6
SGE - Certificazioni di sistemi di gestione dell'energia 7
SSI - Certificazioni di sistemi per la sicurezza delle informazioni 10
FSM - Certificazioni di sistemi per la sicurezza alimentare 11
PRS - Certificazioni di personale 22
SCR - Certificazioni di sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro 23
SGA - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale 39
ISP - Ispezioni 63
PRD - Certificazioni di prodotto 73
SGQ - Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità 91
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13. Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
L’attività di valutazione: garanzia del sistema
Sono c.a. 165mila i siti produttivi certificati per i sistemi di gestione:
137.800 Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità
(ISO 9001 e affini)
17.500 Certificazioni di Sistemi di gestione ambientale
(ISO 14001)
8.800 Certificazioni di Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
(OHSAS 18001)
440 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
(ISO 27001)
630 Certificazioni di Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
(ISO 22000)
20 Certificazioni di Sistemi di gestione per i servizi informatici
(ISO 20000)
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14. Il nuovo Ente unico nazionale di accreditamento
L’attività di valutazione: garanzia del sistema
Le verifiche sono istruite e gestite da ispettori ed esperti
qualificati nel settore di competenza.
393 sono gli ispettori in forza ai quattro dipartimenti
ACCREDIA:
277 per i Laboratori di prova e di prova per la sicurezza
degli alimenti;
69 per i Laboratori di taratura;
47 per gli Organismi di certificazione e ispezione.
+
23 sono gli esperti tecnici.
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15. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA (27/01/2012 n° 43)
DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006
SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO
SERRA
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16. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di
accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto
l’intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e
Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure di
cui ai Regolamenti di esecuzione del Regolamento
842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra intese ad
ottimizzare l’attività di Accreditamento degli Organismi di
Certificazione:
delle persone, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e
relativi documenti applicabili.
delle organizzazioni, ai sensi della norma UNI CEI EN
45011:1999 e relativi documenti applicabili.
degli organismi di attestazione, ai sensi della norma UNI CEI EN
45011:1999 e relativi documenti applicabili.
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17. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Emissione da parte di ACCREDIA dei Regolamenti Tecnici
(RT) che definiscono le regole per la corretta ed efficace
implementazione dei riferimenti normativi applicabili.
I documenti sono stati elaborati e aggiornati da Funzionari
ACCREDIA con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente.
Al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle
prescrizioni contenute nei documenti stessi abbiamo accolto
anche gli utili input di Ecocerved per la messa a punto della
Banca dati, di organismi di certificazione e delle varie
associazioni di categoria.
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18. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
RT-28
Prescrizioni per l’accreditamento di
Organismi operanti le certificazioni
delle persone addette alle attività di
cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008,
n. 304/2008, n. 305/2008 e n.
306/2008.
(Schema PRS ai sensi della norma ISO/IEC 17024)
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19. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
RT-29
Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi
operanti le certificazioni dei servizi di:
installazione, manutenzione o riparazione di
apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008.
installazione, manutenzione o riparazione di impianti
fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.
(Schema PRD ai sensi della norma EN 45011)
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20. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
RT-30
Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi
operanti le certificazioni del servizio di
erogazione di corsi di formazione per personale
addetto al recupero di determinati gas
fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore in
conformità al Regolamento (CE) 307/2008,
nonché le condizioni per il riconoscimento
reciproco degli attestati di formazione rilasciati
in conformità allo stesso.
(Schema PRD ai sensi della norma EN 45011)
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21. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Da una analisi fatta da una Associazione di
categoria sono previste circa:
• 16.000 certificazioni di Persone;
• 6.000 certificazioni di Organizzazioni.
Oggi quattordici (14) Organismi di
Certificazione hanno inoltrato Domanda di
Accreditamento o di Estensione ad ACCREDIA
per poter rilasciare certificati accreditati nello
schema Personale e/o Prodotto/Servizio.
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22. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Il Comitato Settoriale di Accreditamento
Ambiente (CSA-AMB) ha deliberato:
il 26 luglio l’estensione dell’accreditamento
di due Organismi di Certificazione;
il 09 ottobre l’estensione dell’accreditamento
di altri tre Organismi di Certificazione.
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23. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Per i cinque Organismi di Certificazione è stata deliberata la seguente
estensione:
CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE:
addetto a svolgere attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra (Regolamento (CE) n. 303/2008);
addetto a svolgere attività su impianti fissi di protezione antincendio ed
estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n.
304/2008);
addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad
alta tensione (Regolamento (CE) n. 305/2008);
addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008).
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
(Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-28
(Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle
persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n.
304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008).
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24. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Per un Organismo di Certificazione è stata deliberata anche la
seguente estensione:
PRODOTTO/SERVIZIO (FORMAZIONE):
Certificazione del servizio di erogazione di corsi di formazione per
personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto
serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in
conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
(Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-30
(Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del
servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al
recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento
(CE) 307/2008).
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25. Attuazione del Regolamento CE n. 842/2006
I Regolamenti Tecnici ACCREDIA
Gli Organismi di Certificazione che ottengono
l’accreditamento devono trasmettere al
MATTM il Tariffario e il Certificato di
Accreditamento, requisito necessario per
ottenere da parte del Ministero il
«RICONOSCIMENTO» per emettere i
certificati attraverso il:
PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
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26. Processo di certificazione
L’Organismo di Certificazione deve predisporre
documenti per tenere sotto controllo:
Domanda (di certificazione);
Valutazione;
Decisione sulla certificazione;
Sorveglianza;
Rinnovo;
Uso dei certificati e dei loghi/marchi.
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27. Processo di certificazione
Domanda (di certificazione)
ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve fornire, su richiesta,
un'aggiornata e dettagliata descrizione del processo di certificazione…..
EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un
modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante di chi presenta
domanda opportunamente autorizzato…
RT-28: I candidati devono fare apposita domanda all’Organismo. Tale domanda
deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e altre
informazioni richieste per identificare il candidato. I candidati devono inoltre
fornire a supporto della domanda: copia di un documento di identificazione
valida e due foto tessera….
RT-29: La domanda di certificazione dovrà contenere anche il numero e il
nominativo delle persone impiegate….
RT-30: L’Organismo di Certificazione deve chiedere la compilazione di un
modulo di domanda ufficiale, firmato da un rappresentante opportunamente
autorizzato…
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28. Processo di certificazione
Valutazione
ISO 17024: Gli esami devono essere pianificati e strutturati in modo tale da
assicurare che tutti i requisiti dello schema siano obiettivamente e
sistematicamente verificati, con documentata e sufficiente evidenza utile a
confermare la competenza del candidato.
EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve valutare la conformità dei
prodotti del richiedente, alle norme rientranti nel campo di applicazione della
certificazione definito nella relativa domanda e ai criteri specificati nelle regole
dello schema di certificazione.
RT-28: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la
verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame.
RT-29: L’Organismo di Certificazione deve valutare i prerequisiti attraverso la
verifica della domanda di certificazione e la conduzione dell’esame.
RT-30: La verifica ispettiva deve essere eseguita sulla base dei requisiti
normativi. Nel caso in cui l’Organismo di Attestazione effettui il corso fuori sede,
il primo aspetto da verificare da parte dell’Organismo di Certificazione dovrà
essere l’idoneità delle infrastrutture (aule ed attrezzature ed eventuali nuovi
docenti).
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29. Processo di certificazione
Decisione sulla certificazione
ISO 17024: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente
dall‘Organismo di Certificazione in base alle informazioni raccolte nel corso del
processo di certificazione. Coloro che prendono la decisione in merito alla
certificazione non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua
formazione.
EN 45011: L’Organismo di Certificazione non deve delegare la propria autorità a
persona o enti esterni, per la concessione, il mantenimento, l’estensione, la riduzione,
la sospensione o la revoca della certificazione.
RT-28: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo
in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione (istruttoria,
prove teorica e pratica). I membri dell’Organo Deliberante non devono aver
partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. Nell’Organo deve essere
presente, con diritto di veto, un membro con competenza specialistica nel settore,
documentata con almeno 5 anni di esperienza.
RT-29: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo
in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il
Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.
RT-30: La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo
in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il
Membro dell’Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto.
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30. Processo di certificazione
Sorveglianza
ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire un processo di
sorveglianza proattiva per monitorare la conformità delle persone certificate …….
EN 45011: L’Organismo di Certificazione deve avere procedure documentate per
l’esecuzione della sorveglianza con i criteri applicabili nel relativo sistema di
certificazione………
RT-28: Ogni anno le persone devono inoltrare una dichiarazione con cui
attestano di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l’anno e di
non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico
svolto.
RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.
Nell’arco dei 5 anni di validità della certificazione, l’Organismo dovrà effettuare
due verifiche ispettive presso l’impresa (obbligatoria la prima verifica di
certificazione) e le restanti verifiche (documentali) possono essere effettuate in
Organismo.
RT-30: La certificazione della competenza degli Organismi di Attestazione ha una
durata di 5 anni. La verifica di mantenimento (annuale) deve avere durata
minima di 8 ore presso la sede dell’organismo di attestazione.
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31. Processo di certificazione
Rinnovo
ISO 17024: L‘Organismo di Certificazione deve definire i requisiti per il
rinnovo … per garantire che la persona certificata continui a soddisfare i
requisiti di certificazione in vigore.
EN 45011: non prevede il rinnovo ma l’Organismo di Certificazione
richiederà all’organizzazione certificata di essere informato circa ogni
modifica menzionata riguardante il prodotto.
RT-28: La certificazione della competenza del personale ha una durata
di 10 anni. Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame.
RT-29: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata
di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un
nuovo iter di certificazione.
RT-30: La certificazione della competenza delle imprese ha una durata
di 5 anni. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un
nuovo iter di certificazione.
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32. Processo di certificazione
Registro Telematico
È istituito, presso il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, sulla base delle risorse già destinate a tali
finalità dalla normativa vigente, il Registro Telematico nazionale
delle persone e delle imprese certificate.
L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda
svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente
iscriversi al Registro.
Il registro è gestito dalle Camere di Commercio in
conformità all’art. 13 del DPR 43/2012.
L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i
certificati e gli attestati
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33. Processo di certificazione
Uso dei certificati e dei loghi/marchi
Le revoche e le sospensioni delle certificazioni
devono essere inserite per via telematica dagli
stessi Organismi di Certificazione nella sezione
apposita del Registro Telematico di cui al DPR n°
43/2012, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.
Le informazioni sui certificati in vigore possono
essere pubblicate anche sul sito Accredia, in
quanto Organismo di Accreditamento, tramite
interconnessione diretta con il Registro Telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate
di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012.
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34. ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento
Grazie per l’attenzione
ACCREDIA
www.accredia.it
info@accredia.it
Dipartimento Certificazione e Ispezione
NUOVA SEDE
Via Tonale 26
20125 Milano
milano@accredia.it
02 2100961
02 21009637
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