Fondamenti di legislazione in materia vitivinicola italiana ed europea e presentazione del nuovo Testo unico sul Vino in discussione alla Camera dei Deputati
La filiera vitivinicola irpina - Qualità e sostenibilità
Legislazione vitivinicola italiana ed europea
1. CORSO ASSAGGIATORE ONAV
ONAV- Marco Moreschini –
Legislazione vitivinicola italiana
Bruxelles, lezione del 22 giugno 2015
Legislazione vitivinicola italiana (fondamenti)
12. L.82 del 20 febbraio
2006 (attuazione OCM
vino)
D. Lgs. 61 dell'8 aprile 2010
(tutela delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini)
L.82 del 20 febbraio
2006 (attuazione OCM
vino)
13.
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27.
28.
29.
30. CLASSIFICAZIONE
PRECEDENTE
Vini da tavola
CLASSIFICAZIONE ATTUALE
CON
IG
SENZA
IG
Vini varietali
Vini Generici
Vini con IGP,
« Indicazione Geografica
Protetta » - IGT
DOCG
DOC
VQPRD
CON
IG
IGT
SENZA
IG
DOP
-DOCG
DOP-DOC
74 vini DOP con menzione
tradizionale DOCG – 1
interregionale
334vini DOP con menzione
Tradizionale DOC – 9 IR
118 IGP
4 IR
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. • Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini
già riconosciuti a DOC da almeno 10 anni che
siano ritenuti di particolare pregio soprattutto per
la rinomanza commerciale mondiale e che siano
stati rivendicati nell’ultimo biennio da almeno il
51% di chi conduce vigneti che rappresentano a
loro volta almeno il 51% della superficie totale
dichiarata.
• Controlli ulteriori in fase di imbottigliamento
• Capacità non superiore a sei litri
• Contrassegno dello stato obbligatorio (con serie e
numero di identificazione)
40.
41. Il controllo e certificazione delle DO e delle IG è svolta
da organismi pubblici e/o privati autorizzati dal Mipaaf
+Vigilanza dei Consorzi diTutela
Pubblici : Camere di Commercio, Agenzie Pubbliche…
Gli organismi di controllo devono essere accreditati
secondo la norma EN 45001 (ACCREDIA ente designato
dal Governo, 33 soggetti accreditati nel 2014)
Decreti del 2012 con le liste degli organismi accreditati
Certificazioni derivanti dai controlli valide per 6 mesi nel
caso delle DOCG e 2 anni per le DOP
42.
43.
44.
45.
46. ….3.L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere
a) e b), può effettuarsi soltanto mediante
zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti
zone:
a) nella zona viticola A;
b) nella zona viticola B;
c) nella zona viticola C,
…salvo i vigneti situati in Grecia, in Spagna, in Italia,
a Cipro in Portogallo e nei dipartimenti francesi
sotto la giurisdizione delle corti d'appello di…
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59. Garantire una corretta e trasparente
informazione dei consumatori.
Tutelare gi interessi legittimi dei produttori
Assicurare la libera circolazione delle merci
favorendo un funzionamento ordinato del
mercato
Tutelare le denominazioni di origine e le
menzioni tradizionali
60. Regolamento UE 1169 del 2011 sulle etichette
nel settore alimentare in vigore dal dicembre
2014 e cambiamenti molto limitati per il
settore vitivinicolo ( chiarezza e leggibilità,
carattere minimo 1,2 mm per indicazioni
obbligatorie, contrasto cromatico, indicazioni
imballaggi per i prodotti confezionati)
Riferimento al disciplinare di produzione ( ciò
che va e che non va in etichetta, art. 7 e 8)
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70. Titolo I: Definizioni
Titolo II: Schedario viticolo
Titolo III: Produzione dei mosti, dei vini, dei
sottoprodotti della vinificazione
Titolo IV: Produzione dei vini a denominazione
d’origine e indicazione geografica
TitoloV: Produzione degli aceti
TitoloVI: commercializzazione ed etichettatura
TitoloVII: Controlli
TitoloVIII: Sistema sanzionatorio
Notas del editor
Il lungo percorso di riforma della Politica Agricola Comune, avviato nel mese di ottobre 2011 con la presentazione alla Commissione europea, si è concluso nel mese di novembre 2013, trovando fondamento giuridico nei regolamenti UE del dicembre 2013 (anche se alcuni dettagli dovranno essere chiariti nella fase di emanazione di ulteriori regolamenti applicativi).
Il Quadro Finanziario Pluriennale assegna all’Italia circa 52 miliardi di euro, nell’arco dei 7 anni del nuovo programma (Fonte: MIPAAF).Circa 27 miliardi di euro totali (circa 4 miliardi di euro l’anno) saranno a disposizione dell’Italia per i Pagamenti diretti del I° Pilastro PAC, completamente finanziati dall’Europa (FEAGA);Circa 21 miliardi di euro (circa 3 miliardi di euro l’anno) saranno a disposizione per finanziare le misure di Sviluppo rurale del II° Pilastro PAC. Queste risorse sono stanziate per una metà dal relativo fondo europeo (FEASR) e per l’altra metà da una quota nazionale.Ai fondi destinati al finanziamento delle misure dei due pilastri (48 miliardi) va aggiunta, infine, una quota relativa ai finanziamenti dell’OCM (Organizzazione comune di mercato) di circa 4 miliardi di euro.
La riforma si articola su quattro capisaldi:
i pagamenti diretti;
l’organizzazione comune di mercato unica (OCM);
lo Sviluppo rurale;
un regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Pac.
I Regolamenti di base riguardano:
Pagamenti diretti: il Regolamento 1307/2013 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della Politica Agricola Comune.
Ocm unica: il Regolamento 1308/2013 stabilisce un’organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli (Ocm unica).
Sviluppo rurale: il Regolamento 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo Sviluppo rurale (Feasr) definisce gli interventi del secondo pilastro della Pac e le regole per la programmazione e gestione dei Programmi di Sviluppo rurale.
Il Regolamento 1306/2013(finanziamento, gestione e monitoraggio della Politica agricola commune) sostituisce l’attuale Reg. 1290/2005 stabilendo le norme per il funzionamento dei due fondi agricoli: il Feaga e il Feasr.
A livello generale, l’architettura giuridica della Pac rimane sostanzialmente confermata,con un edificio che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti di base.
Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e il regime di pagamenti diretti. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo Sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale.Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato dai due fondi, il Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale). La suddivisione è motivata dall’esigenza di garantire trattamenti differenziati ai diversi obiettivi della Pac, ma il Feaga e il Feasr applicano, per quanto possibile, le stesse norme, per esempio in materia di attribuzioni degli organismi pagatori e di procedura di liquidazione dei conti.Il Feaga finanzia soprattutto il regime dei pagamenti diretti e in misura sempre minore gli interventi di mercato, quali restituzioni all’esportazione e regolazione dei mercati agricoli; a queste due principali linee di intervento si aggiungono azioni veterinarie, promozione dei prodotti agricoli, misure per la conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, creazione e mantenimento dei sistemi d’informazione contabile agricola, sistemi di indagini agricole.Il Feasr finanzia la politica di Sviluppo rurale, ossia tutte le misure destinate al secondo pilastro della Pac, contenute nei Piani di Sviluppo Regionali, in gestione condivisa con gli Stati membri.
Nel 2013 i vini a denominazione di origine italiani compiono cinquant’anni. Una lunga storia iniziata nel 1921, novantadue anni fa, quando Arturo Marescalchi, fondatore nel 1891 dell’attuale Assoenologi, presentò alla Camera il primo progetto di riconoscimento dei “Vini tipici”, perfezionato e convertito, nel 1930, nella legge 1164, che però non entrò mai in vigore in quanto mancante dei regolamenti attuativi.
Questo vuoto legislativo aprì un ampio confronto che portò a mille discussioni, centinaia di convegni, innumerevoli proposte, durando ben ventisette anni. Alla fine prevalse il riconoscimento della menzione “Vino di pregio” e, successivamente, a furor di popolo, la necessità di privilegiare “l’origine” del prodotto, ossia la sua sinergica armonizzazione con il territorio e le sue tradizioni.
Nel 1957, con il Trattato di Roma, si parlò quindi di “Vini a denominazione di origine” e si gettarono le basi per una loro regolamentazione europea.
Da qui l’impegno del Governo italiano di varare una normativa sui vini a denominazione di origine, che venne promulgata nel 1963 con lo storico Dpr 12 luglio numero 930.
L’articolato venne riscritto nel 1992 secondo la legge 164. Normativa che, dopo diciotto anni, principalmente in funzione dell’entrata in vigore della nuova Organizzazione comune di mercato (Ocm vino), è stata emendata secondo il decreto legislativo 61/2010.
La prima denominazione di origine riconosciuta dal Comitato nazionale vini è stata la “Vernaccia di San Gimignano” nel 1966, mentre le prime tre Docg “Brunello di Montalcino”, “Barolo” e “Vino Nobile di Montepulciano” vennero approvate con Dpr 1° luglio 1980 ed entrarono in vigore rispettivamente il 15 novembre 1980, il 22 gennaio 1981 e il 17 febbraio 1981.
L 1164 del 1930;
L. 1266 1937
DPR 930/1963 dopo norma comu!nitaria 4 aprile 1962
D.Lgs 61 2010.
Norme comunitarie:
Reg. CEE 24/62;
Reg. Cee 823 del 1987
Rec CE 1493/1999;
Reg. 1234 del 2007;
Reg. Ce 479 del 2008
Eg. 1308 del 2013
Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM)
Le organizzazioni comuni dei mercati (OCM) sono state create nel 1962 nel quadro della politica agricola comune (PAC). Le OCM coprono circa il 90% della produzione agricola dell’Unione europea. Esse disciplinano la produzione e il commercio di prodotti o gruppi di prodotti (cereali, ortofrutticoli, carne suina, uova, vino, ecc.) al fine di garantire un reddito stabile agli agricoltori e un approvvigionamento continuo dei consumatori europei. Le OCM costituiscono gli strumenti fondamentali del mercato comune agricolo nella misura in cui eliminano gli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti agricoli e mantengono una barriera doganale comune nei confronti dei paesi terzi.
Per svolgere il loro ruolo, le OCM dispongono di vari meccanismi:
l'intervento sui mercati (riacquisto delle eccedenze di produzione, aiuti all’ammasso, fissazione dei prezzi che disciplinano il mercato);
i pagamenti diretti agli agricoltori;
la limitazione della produzione;
misure commerciali (dazi doganali, contingenti tariffari, restituzioni all'esportazione).
In seguito alla riforma della PAC del 2003, la maggior parte delle OCM sono sottoposte al sistema di pagamento unico per azienda. Gran parte degli aiuti è ormai versata direttamente agli agricoltori indipendentemente dai volumi di produzione (disaccoppiamento).
Nel 2007, nel quadro del processo di semplificazione della PAC, è stata istituita un’organizzazione comune dei mercati unica che disciplina le varie filiere, al fine di sostituire le 21 OCM esistenti. Questa modifica implica anche la sostituzione dei comitati di gestione di ciascun settore con un unico comitato: il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.
OCM: ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO
OBIETTIVI:
• fissare per i prodotti agricoli prezzi unici per tutti i mercati europei;
• concedere aiuti ai produttori o agli operatori del settore;
• istituire meccanismi di controllo della produzione e disciplinare gli scambi con i paesi terzi;
Regolamento 822/87 e divieto di diritti di impianto per fermare la produzione eccedentaria. Autorizzazione di nuovo impianto su base di graduatoria o pro-rata (per soddisfare tutti coloro che hanno fatto richiesta) o pro-quota.
Esclusi aiuti distillazione in temi di crisie per mosti concentrati
Criteri di assegnazione (ammissibilità e priorità diversi) piuttosto vaghi e contrastanti con quanto già previsto dalla Commissione nei suoi regolamenti. Anche a livello diversificato. A chi estirpa viene assegnata dal 2016 un'autorizzazione e non più diritto di reimpianto (Autorizzazione di reimpianto): Proprietà dello stesso soggetto. Il dove dovrà essere posto nella domanda ( richiesta entro la seconda campagna successiva altrimenti perdita)…autorizzazione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Non commercio sulle autorizzazioni (all'azienda, ma sistema in divenire).
Attuale gestione dei diritti di reimpianto – conversione in autorizzazione che scadono al più tardi nel 2013 (47000 ettari) Mobilità nazionale: ergo reimpianto in Puglia che puo' andare in Toscana. Autorizzazioni automatiche una volta verificata la validità del diritto
Atto delegato di 5 articoli: 1 Superfici esenti: destinati a sperimentazioni, familiari, espropri per pu. Consumo familiare anche altre associazioni e non famiglie.
Articolo 5: Sanzioni su vigneti abusivi. Livello minimo dallo stato (6000 Euro ettaro min se dopo 4 mesi, a salire)
+30 mg di solfito se zucchero superiore a 2 gr di zucchero residuo
La menzione tradizionale “novello” è riservata solamente ai vini a DOP o IGP tranquilli e frizzanti;
- la loro immissione al consumo è ora anticipata al 30 ottobre;
- il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa;
- il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera deve riguardare almeno il 40% del vino (in precedenza era il 30%);
- il titolo alcolometrico totale minimo al consumo non può essere inferiore a 11% vol. e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve essere superiore a 10 g/l;
- non sussistono più disposizioni restrittive nell’uso di contenitori di capacità superiore a 1,5 litri e sono altresì soppressi i vincoli sui materiali utilizzabili per i recipienti;
- l’estrazione dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre è condizionata all’iscrizione sui documenti di trasporto della dicitura “ da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre .…..(indicare anno)”, eliminando le limitazioni di data esistenti fino ad oggi.
Nel regolamento 1308/13 l'articolo 118 si riferisce all'applicabilità delle regole orizzontali (valide per i prodotti alimentari in generale) e fa espresso riferimento alla direttiva 91/2011 (partita o lotto), la direttiva 13/00 (etichettatura prodotti alimentari), la direttiva 45/07 (volume nominale recipienti) del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 95/08 (marchi d'impresa) e il regolamento n. 1169/11 (informazioni sugli alimenti).
In particolare sono state introdotte nuove prescrizioni per la leggibilità, le indicazioni da riportare sugli imballaggi esterni, le modalità di indicare le sostanze allergeniche, ecc.
che vino è questo?
• chi lo produce?
• in quale Paese?
• quanto vino c’è in questo contenitore?
• quanto alcool c’è in questo contenitore?
• come faccio a sapere quando è stato confezionato questo vino?
• sono presenti allergeni
Le regole sull’etichettatura non sono un apparato di cavilli a cui cercare di sfuggire
in ogni modo, ma un sistema di garanzie per il consumatore che compra.
L’etichettatura consiste nei termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio,
le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento,
cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che
adesso si riferiscono.
(Art. 57, lett. a), Reg. 479/2008 e Art. 2, § 2, lett. j), Reg.. 1169/2011.)